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Diritto pubblico del turismo. Piera Maria Vipiana, Appunti di Diritto Pubblico

Diritto pubblico del turismo di Piera Maria Vipiana

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 27/02/2022

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DIRITTO PUBBLICO DEL TURISMO. Piera Maria Vipiana
CAPITOLO 1 — TURISMO E DIRITTO
1.1. Il concetto di turismo in relazione al diritto
La parola turismo deriva dal francese tour che significa viaggio, giro e a sua volta è legata al
termine latina tornus giro o movimento; per turismo si intende un insieme di attività volte a
realizzare viaggi e soggiorni di solito per motivi di ricreazione o culturali.
1.2. La rilevanza del turismo, nella vita e nell’economia
Il turismo, da più punti di vista costituisce un fenomeno importante per la vita dell’individuo: da
una parte è presente il benessere psico-fisico della persona, che periodicamente ha bisogno di
uscire dalla sua dimensione quotidiana per fare nuove esperienze; dall’altra parte il turismo
costituisce uno strumento di arricchimento culturale e quindi educativo.
1.3. Le tipologie di turismo
Il turismo non costituisce un fenomeno unitario: esso, al contrario presenta varie declinazioni che
mutano nello spazio anche in base alle caratteristiche geografiche dei luoghi, e nel tempo in
riferimento alle esigenze umane che via via si affinano e si complicano. La varietà di attrattive
presenti in un territorio( come quello italiano per esempio) e l’inventiva degli imprenditori a volte
danno luogo a nuove forme di turismo: da anni per esempio è nato l’agriturismo, più
recentemente ha preso forma anche l’ittiturismo e il pescaturismo.
1.4. Turismo e diritto
Il turismo nelle sue varie forme non di rado è oggetto di diritto e quindi a sua volta di disposizioni
giuridiche. Grazie alle regole giuridiche viene innanzitutto tutelata la parte debole del rapporto che
si crea fra chi offre il servizio e chi usufruisce come cliente (esempio, la richiesta di determinati
requisiti tecnici a chi svolge la professione di guida turistica);inoltre c’è anche l’esigenza che le
attività turistiche devono rispettare valori quali lo sviluppo sostenibile, la tutela del paesaggio, la
salvaguardia dei beni culturali. La regolamentazione tra gli interessi delle attività turistiche e altri
interessi rilevanti, è di materia giuridica attraverso disposizioni di applicazione generalizzata.
1.5. Il turismo fra il diritto pubblico e il diritto privato
Il diritto si occupa su vari punti di vista ma principalmente esiste un diritto privato e un diritto
pubblico del turismo. Il diritto privato del turismo si occupa dei rapporti fra privati: da un lato è
presente l’imprenditore turistico o il professionista turistico e dall’altro un consumatore che è il
turista. il diritto pubblico invece oltre ad occuparsi delle fonti, del settore turistico, dei diritti e della
libertà in materia verte principalmente sugli atti di pianificazione o programmazione del turismo e
sulle forme di controllo che possono essere disposte in via preventiva rispetto ad un’attività di
erogazione di servizi turistici; inoltre provvede su eventuali misure sanzionatorie che in via
amministrativa si occupano di coloro che non seguono determinati obblighi; infine sulle forme di
incentivazione di particolari tipi di turismo o di determinate attività turistiche.
CAPITOLO 2 — FONTI E PRINCIPI DEL DIRITTO DEL TURISMO
2.1. Le fonti del diritto in materia di turismo
Per il turismo ci sono determinate fonti che vengono prese in considerazione. Le fonti del diritto
del turismo sono caratterizzate da un’estrema varietà ed appartengono ai vari livelli della
gerarchia delle fonti; il diritto si può presentare sia in maniera generale cioè riguarda il settore del
turismo in genere oppure come settoriale cioè di volta in volta concentrandosi su diversi settori del
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DIRITTO PUBBLICO DEL TURISMO. Piera Maria Vipiana CAPITOLO 1 — TURISMO E DIRITTO 1.1. Il concetto di turismo in relazione al diritto La parola turismo deriva dal francese tour che significa viaggio, giro e a sua volta è legata al termine latina tornus giro o movimento; per turismo si intende un insieme di attività volte a realizzare viaggi e soggiorni di solito per motivi di ricreazione o culturali. 1.2. La rilevanza del turismo, nella vita e nell’economia Il turismo, da più punti di vista costituisce un fenomeno importante per la vita dell’individuo: da una parte è presente il benessere psico-fisico della persona, che periodicamente ha bisogno di uscire dalla sua dimensione quotidiana per fare nuove esperienze; dall’altra parte il turismo costituisce uno strumento di arricchimento culturale e quindi educativo. 1.3. Le tipologie di turismo Il turismo non costituisce un fenomeno unitario: esso, al contrario presenta varie declinazioni che mutano nello spazio anche in base alle caratteristiche geografiche dei luoghi, e nel tempo in riferimento alle esigenze umane che via via si affinano e si complicano. La varietà di attrattive presenti in un territorio( come quello italiano per esempio) e l’inventiva degli imprenditori a volte danno luogo a nuove forme di turismo: da anni per esempio è nato l’agriturismo, più recentemente ha preso forma anche l’ittiturismo e il pescaturismo. 1.4. Turismo e diritto Il turismo nelle sue varie forme non di rado è oggetto di diritto e quindi a sua volta di disposizioni giuridiche. Grazie alle regole giuridiche viene innanzitutto tutelata la parte debole del rapporto che si crea fra chi offre il servizio e chi usufruisce come cliente (esempio, la richiesta di determinati requisiti tecnici a chi svolge la professione di guida turistica);inoltre c’è anche l’esigenza che le attività turistiche devono rispettare valori quali lo sviluppo sostenibile, la tutela del paesaggio, la salvaguardia dei beni culturali. La regolamentazione tra gli interessi delle attività turistiche e altri interessi rilevanti, è di materia giuridica attraverso disposizioni di applicazione generalizzata. 1.5. Il turismo fra il diritto pubblico e il diritto privato Il diritto si occupa su vari punti di vista ma principalmente esiste un diritto privato e un diritto pubblico del turismo. Il diritto privato del turismo si occupa dei rapporti fra privati: da un lato è presente l’imprenditore turistico o il professionista turistico e dall’altro un consumatore che è il turista. il diritto pubblico invece oltre ad occuparsi delle fonti, del settore turistico, dei diritti e della libertà in materia verte principalmente sugli atti di pianificazione o programmazione del turismo e sulle forme di controllo che possono essere disposte in via preventiva rispetto ad un’attività di erogazione di servizi turistici; inoltre provvede su eventuali misure sanzionatorie che in via amministrativa si occupano di coloro che non seguono determinati obblighi; infine sulle forme di incentivazione di particolari tipi di turismo o di determinate attività turistiche. CAPITOLO 2 — FONTI E PRINCIPI DEL DIRITTO DEL TURISMO 2.1. Le fonti del diritto in materia di turismo Per il turismo ci sono determinate fonti che vengono prese in considerazione. Le fonti del diritto del turismo sono caratterizzate da un’estrema varietà ed appartengono ai vari livelli della gerarchia delle fonti; il diritto si può presentare sia in maniera generale cioè riguarda il settore del turismo in genere oppure come settoriale cioè di volta in volta concentrandosi su diversi settori del

turismo.[ Le fonti del diritto seguono una scala gerarchica: 1)al vertice troviamo alcuni principi della costituzione, quelli che vengono ricavati dai primi dodici articoli; 2) ad un gradino più in basso troviamo le leggi di revisione della costituzione e le altre leggi costituzionali;3) al livello inferiore appartengono le fonti primarie cioè le leggi e gli atti aventi forza di legge dello stato o delle regioni;

  1. al livello ancora più basso ci sono le fonti secondarie alle quali appartengono i regolamenti( del governo di uno o di più ministri delle regioni..); 5) alla base della piramide le fonti terziarie ossia le consuetudinarie. ] 2.2. Il turismo e la Costituzione italiana Il termine turismo non appare nella Costituzione vigente ma era presente nella versione originaria dell’articolo 117 della Costituzione del 1948 dove si parlava di turismo ed industria alberghiera come materia di competenza legislativa. Quindi ci sono determinate disposizioni costituzionali in tema di turismo poiché nella costituzione non vi è alcun riferimento. 2.3 Le disposizioni costituzionali rilevanti in tema di turismo Come base costituzionale per il turismo prendiamo in considerazione il principio personalistico dell’articolo 2 della costituzione (L'articolo 2 della Costituzione italiana tutela i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità), l’articolo 2 stabilisce la priorità della persona umana : il turismo è uno strumento per realizzare la personalità e il benessere del soggetto, quindi l’articolo 2 non riconosce direttamente il diritto al turismo ma tuttavia si prefigge di tutelare e realizzare il benessere del soggetto uno dei modi di affermazione della personalità umana è il tempo libero di esso ai fini di svago e arricchimento culturale. 2.4. Fonti statali in materia di turismo a livello subcostituzionale: le leggi ordinarie Oltre alla Costituzione esistono varie fonti statali che si occupano di turismo alcune sono le leggi di stato; prima alla riforma costituzionale del 2001 erano state adottate due leggi statali in materia di turismo, la prima era quella del 17 maggio 1983 n. 217 fu la prima in materia di turismo la seconda legge forma il settore turistico fu quella del 29 marzo 2001 n. 135 come riforma della legislazione nazionale del turismo. 2.5-6. Gli ulteriori atti aventi forza di legge in tema di turismo; I decreti legislativi delegati in materia di turismo: in particolare il cosiddetto codice del turismo Oltre alle leggi vi sono importanti atti aventi forza di legge. Successivamente alla riforma costituzionale del 2001 ci fu il decreto legislativo 23 maggio 20011 n. 79 approvato dal codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo ed è diviso in due parti la prima approva le normative statali in tema di ordinamento e mercato turistico; l’altra parte il decreto legislativo è stato attuato dalla direttiva 2008/122/ce relativi ai contratti delle multiproprietà relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine contratti di rivendita e scambio. 2.7. Il turismo fra leggi statali e leggi regionali A livello di atti aventi forza di legge il turismo ed i fenomeni ad esso legati sono disciplinati da fonti statali e da fonti regionali. L’articolo 117 della costituzione nel suo testo del 1948 conteneva il turismo e l’industria alberghiera fra le materie di competenza legislativa concorrente quindi la legge statale stabiliva i principi fondamentali della materia mentre la legge regionale disciplinava il dettaglio della materia. Il turismo rientra fra le materie di competenza regionale residuale, le regioni possono approvare leggi in materia senza dover rispettare la legge statale di principio. Il

2.15 Sostenibilità del turismo L’organizzazione Mondiale del turismo (OMT) nel 1988 aveva introdotto il concetto di turismo sostenibile che va incontro ai bisogni dei turisti e delle aeree ospitanti attuali e allo stesso tempo proteggere e migliorare le opportunità per il futuro; esso deve essere tra i principi fondamentali per una gestione delle risorse tale che i bisogni economici, sociali ed estetici possano essere soddisfatti e contemporaneamente possono essere preservati l’integrità culturale gli equilibri fondamentali della natura, la biodiversità e il sostegno al miglioramento della qualità della vita. 2.16 Accessibilità del turismo L’articolo 3 del codice del turismo detta alcuni principi in tema di turismo accessibile: l’articolo è stato dichiarato incostituzionale ma i principi che detta si ricavano anche da precetti, la disposizione attua l’articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, stipulata a New York nel 2006 e resa esecutiva in Italia con la legge del 2009; secondo il principio di accessibilità del turismo lo stato assicura che le persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive possano fruire dell’offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo. 2.17 Compatibilità dell’offerta turistica con la tutela della salute Il turismo deve essere sicuro da tutti i punti vista quindi importante anche la sicurezza sul piano della tutela della salute. Il turismo è un’attività che di per sé aiuta l’affermazione del benessere psicofisico e quindi costituisce un’attività positiva per la salute ma è anche a volte, un occasione volta a favorire quei contatti sociali che secondo la scienza medica possono essere fonte di contagio di conseguenza ma deve avvenire modalità tali da evitare contagi di malattie, come ad esempio l’epidemia del Covid-19 che ha introdotto una serie di buone pratiche legate ad esso ma anche quando l’emergenza sarà terminata le regole che abbiamo utilizzato per evitare una diffusione per una maggiore igiene nelle attività legate al turismo. CAPITOLO 3 — L’ORGANIZZAZIONE DEL TURISMO: COMPETENZE E ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE 3.1 Il turismo fra organizzazione e attività amministrative Per il turismo sono previsti vari enti e organi competenti a programmare, coordinare, autorizzare , concedere, controllare, sanzionare ; lo studio del diritto pubblico del turismo comporta prima l’esame per l’organizzazione dei soggetti ossia della loro composizione e dei rapporti reciproci, successivamente si provvede all’attività cioè di ciò che i soggetti fanno per programmare, controllare , incentivare che sono , in materia di turismo materie necessarie. In materia di turismo le pubbliche amministrazioni svolgono le funzioni amministrative. 3.2. L’organizzazione centrale: il Ministero Attualmente esiste un ministero che si occupa sia di beni e attività culturali sia di turismo: si tratta del Ministero dei beni e della cultura e del turismo il cui acronimo è MIBACT, esso nacque senza nessun riferimento al turismo, in passato l’unico ruolo che doveva attuare era unitariamente alla specifica competenza la gestione del patrimonio culturale e dell’ambiente. 3.3 La direzione generale turismo nell’ambito del MIBACT La direzione generale del turismo svolge funzioni e compiti in materia di turismo e cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni comunitarie e internazionali

in materia di turismo, inoltre effettua vigilanza sugli enti e l’assistenza alla domanda turistica e al turismo sociale. 3.4 L’Ente nazionale per il turismo (ENIT) L’ente nazionale per il turismo (ENIT) è l’altro ente oltre al ministero che tratta il turismo. Esso opera la promozione dell’offerta turistica e di favorirne la commercializzazione L'attività dell’ente è diretta fondamentalmente a due categorie di clienti/utenti:

  • (^) la domanda collettiva organizzata dagli operatori italiani e stranieri del settore: tour operators ed agenzie di viaggio
  • (^) la domanda individuale composta da centinaia di milioni di cittadini esteri, utenti potenziali od attuali, dei servizi turistici italiani 3.5 Regioni ed enti locali Oltre che allo Stato, rilevanti funzioni amministrative in materia di turismo spettano ad altri enti territoriali: le Regioni e gli enti locali. In base al testo della Costituzione il comune è l’ente che per eccellenza si occupa di funzioni amministrative: anche relativamente al turismo. 3.6 I mezzi di coordinamento fra Stato, Regioni ed enti locali Le competenze regionali, statali e gli enti locali si occupano per quanto riguarda la materia del turismo e il intersecarsi con esse , quindi è molto importante il coordinamento alla quale fanno fronte anche apposite strutture. Esse in alcuni casi sono comuni alla generalità dei settori in cui rilevano i rapporti fra stati e regioni ed enti locali (conferenze disciplinate dal decreto legislativo del 28 agosto 1997 n128)
  1. la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (denominate conferenza di Stato- Regioni)
  2. la conferenza di stato – città ed autonomie locali
  3. la conferenza unificata stato, regioni e autonomie locali B) in altri casi gli strumenti di coordinamento fra i vari enti dotati di competenze sono propri del turismo; un vero e proprio organismo è il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia che ha come finalità quella di promuovere un’azione coordinata dei diversi soggetti, che operano nel settore del turismo, con la politica e la programmazione nazionale. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del ministro delegato (MIBACT), da adottarsi d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è istituito il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia. Con il medesimo decreto viene regolato il funzionamento e l’organizzazione del Comitato. 3.7 Turismo e organizzazioni internazionali Se dal piano interno italiano si dovesse passare al piano internazionale esistono organizzazioni in materia di turismo in particolare l’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT) e i membri che ne fanno parte si classificano in: membri effettivi, che sono tutti gli stati sovrani ed i territori o gruppi di territori che hanno la responsabilità delle loro relazioni con l’estero; membri affiliati che sono le organizzazioni internazionali, intergovernative e non governative che si occupano di turismo e le organizzazioni commerciali e associazioni le cui attività sono in rapporto con gli scopi

gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell’offerta turistica. 4.2. Le strutture ricettive: la definizione Il codice del turismo tiene una definizione di struttura ricettiva quella struttura che svolge l’attività ricettiva ovvero quell’attività diretta alla produzione di servizi per l’ospitalità, esercitata nelle strutture ricettive. 4.3. La tipologia di strutture ricettive Le strutture ricettive sono attività che producono servizi per l'ospitalità con relativo pernottamento solitamente le strutture ricettive sono di tre tipi: alberghiere, extralberghiere e all'aperto. 4.4 Le strutture ricettive alberghiere e paralberghiere Le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e paralberghiere che vengono enunciate nel codice del turismo sono varie: gli alberghi, i motels, i villaggi- albergo, i bed and breakfeast. 4.5. Le strutture ricettive extralberghiere Le strutture extralberghiere sono: gli esercizi di affittacamere strutture composte da camere ubicate, le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite al di fuori di normali canali commerciali; gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive per il soggiorno e il pernottamento per i periodi limitati dei giovani. 4.6 Le strutture ricettive all'aperto Le strutture ricettive all’aperto sono: i villaggi turisti le strutture ricettive aperte al pubblico a gestione unitaria allestite su aree recitante destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in allestimenti minimi, in prevalenza sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento; sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico a gestione unitaria allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti. 4.7. Le strutture ricettive di mero supporto Le strutture ricettive allestite dagli enti locali per coadiuvare il campeggio itinerante escursionistico e locale. Si intendono per aree di sosta le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico destinate alla sosta temporanea di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo. 4.8 I condhotels I condhotels sono tipi innovativi di esercizi alberghieri a gestione unitaria che forniscono servizi sia nelle tradizionali camere destinate alla ricettività sia in un unità abitative a destinazione residenziale. 4.9. I marina resorts Le strutture ricettive organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da diporto ormeggiate in uno specchio acqueo appositamente attrezzato purchè posseggano dei requisiti tecnici e forniscono i servizi accessori alla sosta e al pernottamento di tipo alberghiero. I marina resort possono fornire servizi ricettivi summenzionati esclusivamente alle unità da diporto in transito e per un periodo di soggiorno non superiore a 45 giorni.

4.10. La disciplina giuridica statale delle strutture ricettive Il codice del turismo stabilisce gli adempimenti per le strutture turistico- ricettive : l’avvio e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività. 4.15 La disciplina giuridica delle agenzie di viaggio: l'apertura di una filiale fuori Regione Un evento che può capitare è l’apertura di una filiale di un’agenzia di viaggi e turismo al di fuori dei confini regionali in cui essa aveva di sede ed è di regola assoggettata all’obbligo di comunicazione. CAPITOLO 5 5.1 Il concetto di professioni turistiche Le professioni turistiche sono quelle attività aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell’attività turistica nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitatati. 5.2. La tipologia di professioni turistiche Sono presenti numerosi tipi di professioni turistiche come ad esempio la guida turistica, alla guida ambientale ed escursionistica, all’accompagnatore turistico, alla guida subaquea, al direttore d’albergo e all’organizzatore di congressi. 5.3 Il direttore tecnico di agenzia di viaggi Il direttore tecnico di agenzie di viaggi è il soggetto responsabile della conduzione aziendale e svolge compiti di natura tecnico -specialistica, concernente la produzione, l'organizzazione e/o l'intermediazione di viaggi e/o di analoghe attività e altri prodotti turistici. 5.4 Guida turistica e accompagnatore turistico La guida turistica è chi per professione accompagna persone singole o gruppi nelle visite ad opere d'arte, musei, gallerie, scavi archeologici, illustrandone le caratteristiche storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali. Diversa dalla guida turistica è l’accompagnatore turistico interagisce con il turista al fine di agevolarne la permanenza nel luogo visitato. 5.5 La figura della guida turistica nella normativa La guida turistica ha bisogno di un’abilitazione alla professione di guida turistica ed essa è valida su tutto il territorio nazionale. I cittadini dell’Unione Europea abilitati allo svolgimento dell’attività di guida turistica nell’ambito dell’ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione né abilitazione. 5.6 La figura della guida turistica nella giurisprudenza In materia di disciplina di guida turistica uno dei problemi giuridici più rilevanti attiene all’abilitazione a tale professione. Nel 2017 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha annullato il decreto del Ministro dei beni delle attività culturali e del turismo dell’11 settembre 2015 nella parte in cui prevede un nuovo esame di abilitazione per specifici siti individuati nel d.m 7 aprile 2015 e limita le prestazioni nell’ambito di appartenenza regionale e provinciale. 5.7. La disciplina delle guide turistiche e Autorità garante della concorrenza e del mercato In materia di guide turistiche dal luglio del 2014 interviene anche l’AGCM cioè dell’Autorità garante della Concorrenza e del mercato. Così si osserva che la validità territoriale dell’abilitazione di guida turistica se viene localizzata è molto ristretta.