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Diritto Pubblico: il Parlamento, Appunti di Diritto Pubblico

Il Parlamento, appunti diritto pubblico, unimi corso Scuto.

Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 11/01/2018

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PARLAMENTO
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Cosa andremo a studiare?
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Bicameralismo, composizione e durata delle camere, organizzazione e funzionamento, la programmazione dei lavori delle Camere.
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I PARLAMENTI NEL MONDO:
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La struttura del Parlamento può essere monocamerale o bicamerale.
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Il bicameralismo caratterizza principalmente gli Stati federali, in cui la seconda Camera rappresenta gli Stati membri e ha funzioni
diverse dalla prima (USA, Germania).
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Anche negli altri Paesi non-federali c’è un “bicameralismo imperfetto”: le due camere hanno funzioni e poteri diversi (Francia, Spagna,
UK).
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-La seconda Camera non può sfiduciare il Governo, in materia di bilancio prevale la prima Camera, in caso di contrasto prevale la prima
Camera.
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IL BICAMERALISMO ITALIANO:
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Il Parlamento italiano è composto da Camera dei deputati e da Senato della Repubblica.
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-Il nostro sistema, unico nel mondo, si caratterizza per un bicameralismo paritario: Camera e Senato svolgono le stesse funzioni. Le
uniche differenze riguardano il numero dei membri delle due camere e il sistema elettorale.
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CAMERA DEI DEPUTATI:
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-630 deputati, elettorato attivo: 18 anni, elettorato passivo: 25 ani,
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PARLAMENTO

Cosa andremo a studiare?

Bicameralismo, composizione e durata delle camere, organizzazione e funzionamento, la programmazione dei lavori delle Camere.

I PARLAMENTI NEL MONDO:

  • La struttura del Parlamento può essere^ monocamerale^ o^ bicamerale.
  • Il bicameralismo caratterizza principalmente gli Stati federali, in cui la seconda Camera rappresenta gli Stati membri e ha funzioni diverse dalla prima (USA, Germania).
  • Anche negli altri Paesi non-federali c’è un “bicameralismo imperfetto”: le due camere hanno funzioni e poteri diversi (Francia, Spagna, UK).
  • (^) La seconda Camera non può sfiduciare il Governo, in materia di bilancio prevale la prima Camera, in caso di contrasto prevale la prima Camera.

IL BICAMERALISMO ITALIANO:

Il Parlamento italiano è composto da Camera dei deputati e da Senato della Repubblica.

  • (^) Il nostro sistema, unico nel mondo, si caratterizza per un bicameralismo paritario : Camera e Senato svolgono le stesse funzioni. Le uniche differenze riguardano il numero dei membri delle due camere e il sistema elettorale.

CAMERA DEI DEPUTATI:

  • (^) 630 deputati, elettorato attivo : 18 anni, elettorato passivo : 25 ani,

SENATO:

  • (^) 315 senatori eletti, +5 senatori a vita; elettorato attivo : 25 anni; elettorato passivo : 40 anni.

I REGOLAMENTI PARLAMENTARI:

I regolamenti parlamentari disciplinano il funzionamento delle due Camere. Sono espressione dell’ autonomia e dell’ indipendenza del Parlamento nei confronti degli altri poteri dello Stato.

  • (^) I regolamenti del 1971 erano legati al modello “assembleare”: ostruzionismo parlamentare.

ORGANI DELLE CAMERE:

Presidente della Camera: i due presidenti di Camera e Senato regolano l’attività delle due camere facendo rispettare i regolamenti. Sono eletti a maggioranza qualificata per le prime votazioni (2/3 alla Camera e maggioranza assoluta al Senato). La tradizione parlamentare italiana gli assegna un ruolo di imparzialità.

I gruppi parlamentari: svolgono un ruolo fondamentale e sono costituiti dai membri appartenenti ai diversi partiti politici eletti in Parlamento. Soglia minima: 20 deputati e 10 senatori.

  • (^) l’adesione al gruppo è obbligatoria, chi non sceglie entra a far parte del “gruppo misto”. Il gruppo discute le linee da tenere in Parlamento; i Presidenti dei gruppi partecipano alla definizione del calendario dei lavori.

Le giunte parlamentari: organi collegiali permanenti composti in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari e previsti dai regolamenti parlamentari di entrambe le Camere per l’esercizio di funzioni diverse da quelle legislative.

  • Giunta per il regolamento: propone le modifiche dei regolamenti parlamentari e da pareri sulla loro interpretazione.
  • Giunta delle elezioni: verifica l’assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e la regolarità delle operazioni elettorali.
  • Giunta per le autorizzazioni richieste: esamina le richieste di limitazione della libertà personale dei parlamentari, Ministri e Presidente del Consiglio.

VOTO PARLAMENTARE:

Per le modalità di voto la regola è il voto palese , l’eccezione è il voto segreto che può essere utilizzato quando le deliberazioni riguardino persone. In oltre può essere richiesto quando si vota su proposte di legge che riguardino i diritti di libertà, della persona umana e i diritti della famiglia. Le sedute del parlamento sono pubbliche.

LA STATUS DEL PARLAMENTARE:

Lo status del Parlamento prevede una serie di istituti che mirano a garantire il libero svolgimento delle funzioni, senza condizionamenti da altri poteri dello Stato. Lo status rappresenta la nazione senza vincolo di mandato e ha un’indennità stabilita dalla legge.

Due obbiettivi del Costituente:

1. tutelare la libertà di opinioni dei parlamentari;

2. proteggerli d’azioni della magistratura tese a condizionare l’operato politico.

  • (^) Insindacabilità: (penale e civile) per le opinioni espresse e per i voti dati nell’esercizio della funzioni. Difficile l’esatta delimitazione delle opinione insindacabili, ma l’interpretazione è molto estesa.
  • (^) Immunità penale: non può essere oggetto di limitazioni della libertà personale se non previa autorizzazione della Camera alla quale appartiene, esclusi i seguenti casi:

1. esecuzione di sentenza penale irrevocabile;

2. nel caso in cui sia colto nell’atto di commettere reato per il quale si previsto l’arresto in flagranza.

PROCEDIMENTO LEGISLATIVO:

L’iniziativa legislativa: consiste nella presentazione di una proposta di legge ad una Camera; la Costituzione stabilisce quali sono i soggetti abilitati all’iniziativa.

  1. Il Governo è l’unico soggetto con potere d’iniziativa su tutte le materie. “ Disegno di legge ”: deliberazione in Consiglio dei ministri, autorizzazione del Pres. Repubblica e presentazione del disegno di legge ad una Camera.
  1. Iniziativa parlamentare: ogni deputato e senatore può presentare progetti di legge.
  1. Iniziativa popolare: 5.000 elettori.
  1. Iniziativa regionale: l’iniziativa spetta ai Consigli regionali.
  1. Iniziativa CNEL: (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro).
  • (^) L’iniziativa non comporta mai per la Camera un obbligo di deliberazione ne di discutere la proposta.

La discussione e la votazione: ogni progetto di legge deve obbligatoriamente essere esaminato dalla Commissione permanente e competente prima di essere discusso dalla Camera.

Ci sono 3 possibili tipologie di procedimenti:

  • (^) procedimento ordinario: la commissione competente esamina il progetto di legge. Discussione generale, voto articolo per articolo, approvazione dell’intero testo, relazione finale e nomina di un relatore per l’aula. In aula si discute sulla base delle relazioni, si vota articolo per articolo (possibili emendamenti), si procede alla votazione finale dell’intero testo.
  • (^) procedimento per commissione deliberante: consente alla commissione competente di svolgere tutte le fasi del procedimento sostituendo l’aula. C’è un “ riserva di assemblea ” per le leggi in materia elettorale, di delega, di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, di approvazione dei bilanci, di conversione di legge, per “legge europea”.

Interrogazione : il Parlamentare rivolge una domanda per iscritto al Governo per sapere se un fatto sia vero o meno o se ne abbia notizia.

Interpellanza : il Parlamentare rivolge una domanda per iscritto per avere chiarimenti dal Governo su una determinata situazione sulla quale vuole essere informato circa le pozioni che il Governo vuole assumere.

LA FUNZIONE D’INDIRIZZO:

Vi sono tre atti che mirano a indirizzare l’attività del Governo.

Mozione : è l’atto approvato dal Parlamento con cui si invita il Governo ad assumere un determinato comportamento in merito alla questione trattata (presentata da un gruppo di deputati).

Risoluzione : è una direttiva (sempre di comportamento) presentabile anche solo da un Parlamentare.

Ordine del giorno : è sempre una direttiva di comportamento per il Governo presentabile durante il procedimento di adozione di una legge. Impegna il Governo ad interpretare le disposizioni della legge in una data maniera.

LE INCHIESTE PARLAMENTARI:

L’articolo 82 della Costituzione: dà a ciascuna camera la possibilità di istituire commissioni d’inchiesta , in materia di “pubblico interesse”.

  • (^) l’inchiesta parlamentare possiede gli stessi poteri dell’autorità giudiziaria, ovvero poteri d’indagine e ricerca della prova. L’inchiesta però serve a far valere le responsabilità politiche, e non giudiziarie, e i dati acquisiti non possono essere utilizzati come prova nei processi.