Anteprima parziale del testo
Scarica IL PARLAMENTO diritto pubblico e più Appunti in PDF di Diritto Pubblico dell'Economia solo su Docsity!
IL PARLAMENTO — lezione 9 A) ORGANIZZAZIONE E PRINCIPI a) Il principio bicamerale - nascita e fondamento giustificativo. Inizialmente 5 anni camera (nazionale - proporzionale) e 6 senato (regionale - maggioritario). - le previsioni dei costituenti: il regime diversificato di Camera e Senato e la successiva parificazione; - oggi le uniche differenze attengono al numero dei membri delle Camere (630/315 oltre ai sen.ri a vita; dalla prossima legislatura riduzione parl.ri: 400/200); - il bicameralismo “perfetto” come regola per la funzione legislativa, per la fiducia e per le prerogative di deputati e senatori. Alcuni rilievi critici. Il Parlamento in seduta comune (art. 55, co.2 Cost.) in caso di esercizio di: - funzioni elettorali: es. elezione PdR, 5 giudici Cost.li, 8 membri del CSM (consiglio superiore della magistratura), formazione lista giudici (art. 90 Cost.); - compiti accusatori: messa in stato d'accusa del PdR Il Parlamento in seduta comune come organo collegiale (i parlamentari votano come semplici componenti del Parlamento) b) Il principio di autonomia organizzativa L'elezione del Presidente (di camera: maggioranza qual 2/3 per i primi 3 scrutini poi maggioranza assoluta e senato: maggioranza assoluta) e dell'Ufficio di Presidenza > redigere il calendario dei lavori e dirigere i lavori del parlamento e la tempistica | gruppi parlamentari: organi di collegamento tra camere e partiti, rappresentano i partiti in Parl.to (principio di proporzionalità) - l’adesione è obbligatoria in mancanza «gruppo misto»; - funzione: definire la programmaz.ne dei lavori e designare i rappresentanti nelle istituzioni - soglia minima per la costituzione (20 dep., 10 sen.ri), modifica 10 senatori dello stesso movimento politico o che si siano presentati insieme alle elezioni Le commissioni parlamentari: composte in proporzione ai gruppi parl.ri, permanenti hanno comp.za per materia e sono permanenti (es commissione di bilancio) - funzioni: di indirizzo e controllo sull’attività del Governo e svolgono funzioni legislative - anche temporanee (Comm. d'inchiesta art. 82 Cost.) Le giunte parlamentari: strutture permanenti composte in prop.ne ai gruppi parl.ri, svolgono delicate funzioni relative al funzionamento del Parl.to: - Giunta per il Regolamento (per modifiche del Reg.to) - Giunta per le elezioni (per la c.d. verifica dei poteri)