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irap diritto tributario parte speciale
Tipologia: Appunti
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L’IRAP, istituita con il dlgs n.446/1997, costituisce non solo il principale tributo locale, ma anche uno dei principali tributi del sistema tributario nazionale. Infatti la sua introduzione è stata motivata oltre che dall’esigenza di dotare le Regione di un tributo proprio idoneo a procurare un gettito adeguato alle funzioni trasferite (in particolare al finanziamento della spesa sanitaria), anche dalla necessità di sostituire un complesso di entrate (quali l’ILOR, l’imposta sul patrimonio netto delle imprese, l’ICIAP, le tasse di concessione comunale e, soprattutto, i contributi sanitari).
L’IRAP appartiene senz’altro alla categoria delle imposte reali in quanto colpisce la manifestazione di capacità contributiva in modo oggettivo, prescindendo totalmente dalla situazione personale del soggetto cui essa è riferita.
PRESUPPOSTO: ai sensi dell’art. 2 dlgs 446/1997 il presupposto dell’imposta è costituito dall’esercizio di un’attività economica autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi nel territorio della regione. SOGGETTI PASSIVI: sono gli imprenditori individuali, le società, gli enti commerciali e non commerciali, gli esercenti arti e professioni, le amministrazioni pubbliche, enti e società non residenti (per il valore aggiunto prodotto nel territorio nazionale). Tale elenco, contenuto nell’art.3, è meramente esemplificativo.
ALIQUOTA: essa è pari al 4,25%. Alle Regioni è attribuito il potere di variare l’aliquota, in aumento o in diminuzione, fino ad un massimo di un punto percentuale e di differenziarla per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.
PERIODO D’IMPOSTA: è coincidente con quello previsto ai fini dell’imposta sui redditi.
BASE IMPONIBILE: le regole variano in ragione del tipo di attività svolta. Al fine di determinare la base imponibile è possibile individuare 2 grandi categorie:
Per quanto riguarda la seconda categoria, la base imponibile è determinata dalla somma delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente e dei compensi per le prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro autonomo occasionale.
All’interno della prima categoria invece il riferimento è costituito dal “valore della produzione netta”la cui misurazione risponde a regole differenti in ragione della diversa attività economica organizzata. In generale la misura del valore netto della produzione si ottiene partendo dal valore della produzione (ossia il totale dei ricavi e degli altri componenti positivi generati dall’attività tipica e ordinaria) e sottraendovi i costi della produzione diversi da quelli destinati a remunerare i fattori della produzione (capitale proprio, capitale di terzi e lavoro impiegato nell’impresa). Sono pertanto indeducibili gli interessi passivi ed il costo del personale. Sono invece irrilevanti i componenti straordinari, ossia le sopravvenienze attive e passive, le plusvalenze e minusvalenze nonché le perdite non riconducibili al normale svolgimento dell’attività.
L’esistenza di una disciplina distinta per le banche e per le imprese di assicurazione dipende dalla necessità di adattare le regole di determinazione di tale grandezza alle specifiche caratteristiche di tale ente. In linea generale, la base imponibile delle banche, quali soggetti che prestano un servizio di intermediazione, è costituita dalla differenza fra i proventi derivanti dagli impieghi di capitale ed il costo della raccolta (quindi tenendo conto sia degli interessi attivi e passivi, sia delle perdite e svalutazioni di crediti nonché dei costi relativi all’organizzazione dell’impresa escluse le spese del personale); per le imprese di assicurazione la base imponibile è costituita dalla differenza fra la somma dei premi di assicurazione incassati e dei proventi degli investimenti, da un lato, ed il totale degli oneri liquidati per i sinistri e delle variazioni delle riserve tecniche, delle perdite sugli investimenti (inclusi gli interessi passivi) e le altre spese di organizzazione dell’impresa (escluse le spese per lavoro dipendente), dall’altro.
Rispetto alla generalità dei soggetti passivi è prevista la deducibilità dei contributi per le assicurazioni obbligatorie dei dipendenti e delle spese per gli apprendisti ed i dipendenti disabili e dei dipendenti assunti con contratti di formazione e lavoro. Per tutti i soggetti passivi, escluse solo le amministrazioni pubbliche, ove la base imponibile risulti non superiore a 175000 euro è prevista una deduzione per oneri forfettariamente calcolati.
Il carattere reale e regionale dell’imposta impone l’applicazione di specifiche regole di territorialità rivolte, innanzitutto, ad escludere dalla base imponibile la quota di valore della produzione netta riferibile ad attività svolte all’estero; in secondo luogo, a ripartire la produzione netta imponibile fra le singole regioni (in proporzione all’ammontare delle retribuzioni al personale operante in ciascuna regione). Quanto ai soggetti non residenti, l’IRAP è considerata applicabile laddove venga svolta nel territorio di una regione, per un periodo non inferiore a 3 mesi, un’attività commerciale o professionale mediante stabile organizzazione o base fissa.