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appunti presi a lezione della professoressa chiara buzzacchi
Tipologia: Appunti
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“ ISTITUZIONI ” → latino → ELEMENTI FONDAMENTALI “ DIRITTO ROMANO ” → diritto ampio in tutto il mondo,come se fosse una lingua che permette di conoscersi. A Roma si crea una lingua comune a tutti i popoli che poi comporranno l’ Impero Romano. Il diritto è formato da parole che hanno acquisito un significato comune a tutti, definito TECNICO → in quel contesto/momento ha quella valenza. “PAROLA” → concetto formatosi nel tempo “I NOMI SONO LA SOSTANZA DELLE COSE” → si riferisce ad un’ EPOCA ANTICA,poiché i nomi avevano una VALENZA MAGICA. Le parole non hanno un significato FISSO ed IMMUTABILE , anzi cambiano molto velocemente.
PERIODO STORICO → fondazione di Roma (754 a.C.) - morte dell’imperatore Giustiniano (565 d.C.). La tradizione si tramanda nel diritto, definita anche come le sue RADICI (dna giuridico). Il diritto cambia nel tempo (cambiamento VERTICALE) e nei luoghi (cambiamento ORIZZONTALE). Il diritto romano fa da BUSSOLA per studiare lungo la linea temporale e capire COME si costituisce il diritto e COME si vive in una comunità. IL diritto è un PRODOTTO UMANO → costituito dagli uomini per gli uomini (qualcosa che si crea di continuo). GIUVENTIO CELSO → afferma che il diritto è l’arte del buono e del giusto, dal latino “ius est ars boni et aequi”. “ IUS ” → DIRITTO in latino, IUSTITIA= giustizia Il mondo antico era costituito per gruppi, dal 1700 in poi si è fatto strada l’INDIVIDUALISMO. Se il diritto aspira alla giustizia,allora il diritto è giustizia? La risposta è NO ,poiché il diritto è l’IDEA dell’UOMO di giustizia “ARTE” → tecnica per realizzare qualcosa; il diritto è il modo per creare ciò che è BUONO ed EQUO. “BUONO” → concetto etico e morale, NON definibile poichè dipende dalla relazione/situazione. “EQUO” → deriva da equità, la quale fa riferimento ad una BACINELLA contenente acqua chiamata EQUOS; essa se stava in equilibrio,l’acqua non usciva mentre al contrario se una delle due parti era in bilico,portava alla fuoriuscita dell'acqua da uno dei due lati. Si riferisce anche al concetto di equilibrio nella società dei consociati e al fatto di apportare giustizia nel CONCRETO.
Il diritto serve per disciplinare l’ EGOISMO INDIVIDUALE → avere il massimo per la propria persona. Il diritto NATURALE non esiste, questo perché l’uomo dice che è naturale ciò che è prodotto dalla sua CULTURA. La società romana ha una struttura GERARCHICA e PIRAMIDALE , basata su una visione aristotelica (divisa), ove all’apice vi è l’UOMO.
Il diritto ha 2 significati: SOGGETTIVO ed OGGETTIVO. SOGGETTIVO → riferito ad un soggetto,ha sempre difronte l' OBBLIGO di garantire quel DIRITTO. ex. diritto di abitare nella casa che si affitta OGGETTIVO → insieme delle NORME GIURIDICHE NORMA GIURIDICA → prescrizione, un comportamento ricollegato ad una certa conseguenza, tanto che colui/coloro che non seguono un determinato comportamento può incorrere in una SANZIONE. La norma giuridica prevede inoltre una FATTISPECIE , ove chiunque arrechi un DANNO INGIUSTO ad un altro individuo, è tenuto a pagare un RISARCIMENTO ; inoltre qualora non venisse saldato si incorre in un PROCESSO. Una PREVISIONE NORMATIVA prevede una FATTISPECIE → ex. due macchine possono provenire da ambo i sensi (previsione normativa), per evitare disguidi viene posto un semaforo che permette ad entrambe le auto di passare (fattispecie). Le norme giuridiche possono derivare da AUTORITA’ che le depongono → FONTI AUTORITATIVE. Tuttavia possono derivare anche da FONTI NON AUTORITATIVE → nascono dal comportamento dell’uomo. Il termine LEGGE è utilizzato per indicare un AVVENIMENTO che si protrae nel tempo → LEGGE di NATURA. Sono comportamenti RIPETITIVI e ritenuti NECESSARI e DOVEROSI → MORES MAIORUM. Le norme giuridiche derivano dalle FONTI, le quali possono cambiare. FONTI AUTORITATIVE → ex. Parlamento impone la LEGGE → è una delle principali fonti del diritto
I TRE PERIODI
La tradizione è un elemento CULTURALE. Nel PERIODO ANTICO la società era basata su piccoli gruppi familiari denominati FAMIGLIA. Quest'ultima era costituita da: PATER FAMILIA,MOGLIE,FIGLI e SCHIAVI. I membri avevano una condizione SUBORDINATA nei confronti del pater familia. Gli schiavi solitamente erano persone vinte in guerra. L’ ANTICO STATO era formato dalle GENTES ,le quali erano gruppi che discendevano dallo stesso pater familia e che condividevano perciò la stessa cultura → ex. CULTO ANTENATI → stesso antenato = GENS. I FUNERALI erano eventi nei quali i figli discendenti indossavano la MASCHERA degli ANTENATI , sembrava così di rivedere vivi i MORTI (importanza della memoria). I romani non credevano nell’ ALDILA’ , tuttavia se una persona era stata buona nel suo percorso di vita allora ne sarebbe restato un bel ricordo; al contrario la malvagità si ripercuoteva su tutta la sua stirpe. La peggior pena era quella della CANCELLAZIONE della MEMORIA. I romani inoltre avevano la convinzione di una Roma eterna, portata avanti dalle generazioni. Quando le gentes si riuniscono insieme,formano le CIVITAS , ovvero la più antica forma di stato. Essa si differenzia dall’idea di stato attuale poiché quella romana NON comprendeva il TERRITORIO, ma la condivisione di una TRADIZIONE. In origine il diritto ha valore PERSONALE,a prescindere dal LUOGO → PRINCIPIO della PERSONALITA’ del DIRITTO. Le civitas scelgono un pater familia che la protegga, il quale viene poi denominato RE. Vi è perciò l’istituzione di una monarchia che rappresenta la forma più antica della civitas. Il re è capo di tutto e il suo ruolo NON è ereditato, ma per appunto scelto dall’ ASSEMBLEA degli ANZIANI (senato); talvolta il re poteva essere scelto anche in base alle necessità della civitas. Il re ricopre anche il ruolo di sacerdote (in situazioni INCERTE ), in modo da poter interpretare i MORES MAIORUM. La sua decisione prende il nome di LEX (legis regiae) ed è un principio permanente nella cultura che annuncia con delle PAROLE dando forma così al diritto che già esiste. Tutti ascoltano e condividono le sue decisioni. Il rapporto tra i MORES MAIORUM e la LEX :
I patrizi ritenevano i plebei inferiori rispetto a loro e tra i due gruppi non scorreva buon sangue. Tuttavia si sviluppa il COMMERCIO che permise così gli scambi tra persone culturalmente differenti (ex. patrizi-plebei). Normalmente per gli scambi veniva applicato il diritto della civitas vicina. Nacque la figura del CLIENTES → persone che NON appartenevano a una famiglia ma si avvicinavano ad una per aiutarla. I plebei erano stanchi di non conoscere i mores maiorum perciò nel tempo svilupparono anche loro le figure dei SACERDOTI e persino del primo PONTEFICE plebeo (Tiberio). Pretendevano che il diritto fosse SCRITTO , motivo per cui si realizzarono le 12 TAVOLE (450 a.C.) → prima fonte scritta che comprendeva un po’ tutto. Erano esposte al FORO in modo tale che chiunque potesse usufruirne. Le tavole andarono perse in un incendio , tuttavia sono state realizzate delle ricostruzioni e unendo i frammenti si è potuto osservare che anche dopo la trascrizione, la loro interpretazione ha continuato ( INTERPRETATIO PRUDENTIUM ). I PRUDENTES sono esperti del diritto, da qui si può intendere che l’interpretazione non era più affidata solamente ai sacerdoti e al re. Il potere del pater familia prende il nome di PODESTA’ → dura finché è in vita e passa in eredità al figlio. La vita media era di 40 anni,il figlio ne entrava impossesso all’età di 20, perciò la perdita del pater familia non veniva mai sofferta molto. Il pater familias tuttavia poteva decidere di vendere il figlio per mantenere la podestà; questo però sollevò diverse controversie che portarono i sacerdoti ad interpretare i mores maiorum. Venne constatato che un figlio poteva essere venduto per max. 3 volte dopo le quali otteneva l’emancipazione ed era libero da qualsiasi vincolo, estinguendo così la podestà. Molte volte il padre realizzava accordi con persone ben disposte.
Il pretore viene eletto dal popolo dei comizi. “ IURISDICTIO ” → potere dei magistrati. Ogni anno successivo il nuovo pretore detiene l’editto precedente e lo aggiorna o lo toglie se necessario.
EDITTO → Un editto è un pronunciamento avente valore di legge emanato da un soggetto che possegga tale autorità. Salvio Giuliano è colui che ha scritto l’editto.
La giurisprudenza romana ha un metodo casistico, parlano del caso concreto. Si dividono i due scuole,derivanti da due grandi giuristi:
L ’imperatore Augusto si avvicina ai giuristi e dà una specie di patente (ius respondendi) a quelli che sono ritenuti più bravi; in questo modo fa passare l’autorità giuridica da lui. Labeone intuisce che dietro questa strategia di Augusto ci sia un cambiamento costituzionale, tanto che rifiuta la consegna del patentino. La giurisprudenza non ha più un ruolo creativo ma si limita ad interpretare le disposizioni dell'imperatore. Il metodo dei grandi giuristi classici,sebbene questi ultimi non ci siano più,viene portato avanti. Le loro opere sono i libri più diffusi. LIBRI RUBRICATA → erano libri con il titolo scritti in “ RUBER ”,ovvero in “ROSSO”. Su uno stesso caso il responso dei giuristi era diverso,prevale poi quello argomentato in maniera migliore; prende il nome di IUS CONTROVERSUM. Nell’editto ci sono gli strumenti processuali per far valere certe situazioni.
Ulpiano distingue due tipi di diritto: IUS GENTIUM → “diritto delle genti”, è il diritto di cui tutti i popoli fanno uso. IUS NATURALE → è il diritto comune a tutti gli esseri animati, a tutti gli animali. Fa riferimento alla razionalità naturale,la quale è detenuta da ogni uomo in quanto uomo. All’interno del diritto romano esistono una pluralità di fonti.
L’opera istituzionale più antica fa riferimento a Gaio. Spiega ai suoi studenti che il diritto riguarda: le persone le res → cose le actiones → azioni del processo Questa classificazione avviene durante il periodo classico del diritto, è avvenuta una sistemazione del diritto entro macro-categorie.
PERSONE per il DIRITTO → per il diritto è persona ciò che il diritto è essere persona. Potrebbe però riconoscere persone enti che di per sé non sono persone. E’ presente una norma che riconosce chi è una persona,chi è una cosa… PERSONA → è il soggetto giuridico, può essere una persona fisica (ex.persona) o una persona giuridica (ex.società). La parola persona viene dal mondo materiale,viene impiegata per indicare la maschera che nel teatro veniva indossata dall'attore;quest'ultima rappresentava le sembianze di quel tipo (ex.schiavo,padrone..). La maschera serviva per far riconoscere e a far sentire la voce. La parola persona ha inoltre il compito di far individuare percepire il ruolo che l’attore interpreta a teatro. Il pensiero originario per appunto era trovare il ruolo del soggetto. Gaio definisce lo IURE PERSONARUM e in primo luogo che cosa determina l’esistenza di una persona nel diritto. PERSONA FISICA → lo si è da quando si nasce a quando si muore. La nascita è il completo distacco del feto dal corpo materno, non importa se o non sia in grado di vivere a lungo, ma basta che sia vivo quando nasce. Se nasce morto ovviamente non nasce una persona. Secondo i proculiani per capire se il neonato fosse vivo o morto doveva emettere un VAGITO. La nascita di un bambino nel mondo antico è una faccenda che riguarda le donne. Avveniva nelle domus (stanze personali),il padre non assisteva al parto, tuttavia sentendo il vagito sapeva che il figlio era vivo. Andando avanti nel tempo viene condivisa la tesi dei saviniani , ovvero che non era necessario che il neonato emettesse il vagito, basta che presentava diversi comportamenti (ex.movimenti-respiri). Il feto nell’utero viene non considerato come persona perché non è ancora nato. Qualora il bambino fosse nato dopo la morte del padre,siccome già concepito, veniva ritenuto come se fosse già nato e quindi erede. PRO IAM NATUS → dipende dalla concezione presente in ogni società. MORTE → fenomeno che estingue la persona. La prova della morte può essere data in qualsiasi modo (ex. morto in guerra). Ci sono delle PRESUNZIONI LEGALI in caso di morte: PRESUNZIONE → il giurista presume che le cose siano andate in una determinate maniera. Alcune rispetto ad altre non accettano la prova confutatoria. E’ stata introdotta per necessità successoria.
PATER FAMILIAS → è un uomo che non ha nessun ascendente su di sé. Una donna che non ha ascendenti su di sé HA la capacità giuridica, tuttavia non piena perché non ha la potestà dei suoi figli.
LIBERTA’ → per gli antichi è libero chiunque non sia schiavo. Questa parola deriva da “ LIBER ”,ovvero “ figlio ”; la libertà è la caratteristica dei figli. I figli e gli schiavi sono sottoposti al pater familias,tuttavia i primi sono liberi e con la possibilità di diventare i prossimi pater familia mentre i secondi no. E’ considerato libero colui che si riconosce come discendente di una certa stirpe e condivide con i suoi fratelli una certa cultura. La libertà è un insieme di comportamenti che bisogna tenere in quanto membri di un certo gruppo familiare. Se viene a mancare un libero viene travolto tutto poiché non fa più parte di quella famiglia. SCHIAVO → è schiavo colui che il diritto dice che è schiavo. (ex. nasci da madre schiava). Se una schiava partorisce,il figlio è schiavo del pater sotto il quale la donna è. (ex.prigionieri di guerra) Chiunque venga catturato dal nemico diventa schiavo del nemico; questa idea è dello IUS GENTIUM ,condivisa per appunto anche dagli stessi romani. Sono presenti anche altre situazoni in cui si ha la schiavitù come pena:
Queste manomissioni sono riconosciute dall ius civile e producono effetto per quest’ultimo e rendono libero e cittadino romano lo schiavo manomesso, facendolo uscire dalla schiavitù. Il pater familias è come un dominus assoluto e quindi può conferire delle situazioni soggettive rilevanti anche all’esterno perché la famiglia iniziale è come un piccolo stato. Più si va indietro più il potere della famiglia è elevato rispetto a quello dello stato, al contrario più si va avanti. Talvolta il dominus (pater familias) si comporta nei confronti degli schiavi come se fossero persone libere, compiendo atti esterni rilevanti davanti al pubblico mediante i quali si capisce che l’individuo che prima era uno schiavo, adesso è un uomo libero. ex. lo invita al banchetto insieme a lui, dice a degli amici che lo schiavo Y è libero.. Lo schiavo inizia a vivere da uomo libero sebbene non sia stato manomesso in una forma civile. Il dominus in un processo lo potrebbe rivendicare come suo schiavo, poiché secondo lo ius civile quell’individuo è ancora uno schiavo. Per lo ius civile il dominus che ha liberato nei fatti lo schiavo, il dominus è ancora il padrone. Il pretore considera contrario all'equità la rivendicazione, dunque sulla base dell'equità non dà l'azione di rivendica al dominus che la compie per riprendersi il suo schiavo. Per lo ius honorarium il pretore blocca la pretesa attraverso una DENEGATIO ACTIONIS , ovvero la negazione dell’azione, rendendo nei fatti lo schiavo libero ma non cittadino; non è cittadino poiché la manomissioni non è civile, ma è una MANOMISSIONE PRETORIA (ex.manumissio inter amicos/manumissio per mensa..). MANOMISSIONE PRETORIA → è qualsiasi modo che fa capire all’esterno che quello schiavo è libero.
Secondo Gaio la divisione massima di iure personarum è tra persone e schiavi. Per lo più si diventa schiavi per nascita o per prigionia di guerra.
Se un cittadino fonda o si stabilisce in una colonia perde il suo status di civis, questi soggetti diventano latini. LATINI IUNIANI → sono gli schiavi manomessi ai quali non si sa più che nome dargli. Sono diversi dagli altri latini perchè si dice che questi schiavi vivono da liberi ma muoiono da schiavi. I manomessi nelle forme pretorie non possono trasmettere agli eredi i suoi beni, i quali tornano al dominus. PEREGRINI → sono tutti quelli che non sono né cittadini ne latini, ovvero gli stranieri. In seguito dal 242 i peregrini avranno il diritto onorario e da sempre lo ius gentium. Lo ius gentium e lo ius honorarium si applicano anche ai cives. ex. la fides → principio di ius civile e di ius gentium. FIDES → regola dell’ affidamento ; è la fiducia reciproca che un soggetto ottiene nei confronti di un altro soggetto mediante un comportamento ritenuto giusto. Siccome la cittadinanza è vista come una serie di privilegi , anche la storia di Roma si caratterizza come il proseguimento della cittadinanza. L’ estensione della cittadinanza ai peregrini avviene per gradi: SOCI ITALICI → i primi a diventare cittadini dopo una serie di lotte. In quanto alleati aiutavano Roma durante le battaglie, dal I° secolo a.C. ottengono la cittadinanza. Nell’anno 212 d.C. l’imperatore Antonino Caracalla concede a tutti la cittadinanza ad eccezione dei peregrini DEDITICII → ritenuti i peggiori tra i peregrini; erano coloro che hanno combattuto fino all’ultimo contro Roma. Non avranno mai alcun beneficio. All’interno di questa categoria vengono apposti anche degli schiavi manomessi.
Cittadini o si nasce o si diventa. Per nascere cittadino, bisogna nascere in un matrimonio conosciuto dallo ius civile.
MATRIMONIO IUSTUM → matrimonio che produce effetti di ius civile, il più importante è che i figli nati da quest’ultimo seguono la condizione giuridica del padre. Al di fuori di questa situazione (no matrimonio iustum) il figlio segue la condizione della madre. Dal momento in cui tutti diventano cittadini, la cittadinanza perde il suo valore; si va verso una forma di governo dove tutti sono sudditi dell’imperatore. Ha il significato di estendere a tutti il pagamento delle imposte.
La distinzione più importante all'interno della famiglia è che le persone sono o SUI IURIS (di diritto proprio) o ALLIEVI IURIS (di diritto di un altro). La famiglia romana al giorno d’oggi è paragonabile alla struttura di un’azienda. SUI IURIS → chi non è sottoposto a potestà altrui, chi non ha un ascendente maschio vivo. ALLIEVI IURIS → chi è sottoposto a potestà altrui, chi ha un qualsiasi discendente che eserciti la potestà. La famiglia ha una struttura piramidale dove all’apice vi è il pater familias. Alla morte del pater familias non vi è più l'esercente della patria potestà quindi i figli/figlie diventano sui iuris. Tuttavia i maschi sui iuris potranno avere la potestà sui loro discendenti derivanti da un matrimonio iustum. La donna diventa sui iuris ma non ha figli sotto la sua potestà; è l’inizio e la fine della sua famiglia. Può essere titolare di diritti ed obblighi.
Il matrimonio è essenzialmente un fatto sociale. Il diritto fa scaturire determinate conseguenze da un matrimonio se è accompagnato da determinati requisiti. Un uomo e una donna convivono insieme, AFFECTIO MARITALIS → i due convivono in un rapporto di affetto. Tutti e due gli elementi devono essere sempre presenti, qualora uno dei due venisse a mancare il matrimonio non c’è più. La convivenza è più facile da capire all’esterno rispetto all’ affectio maritalis ; infatti quest’ultima doveva essere dimostrata anche pubblicamente. Il divorzio esiste nell’antica Roma da quando vi è il matrimonio,tuttavia le cose cambieranno. L’influenza del cristianesimo sul diritto romano sarà uno degli elementi che cambierà il matrimonio.
Il matrimonio ha effetti che il diritto riconosce e per essere prodotti si sostiene tra alcuni requisiti :
DOMANDE ESEMPIO ESAME (3 domande): fonti del diritto romano epoca arcaica-classica-post classica 12 tavole mores maiorum ius civile e honorarium editto del pretore ius gentium e naturale diritto oggettivo-soggettivo norma giuridica-legge cause schiavitù-come si esce dalla schiavitù cittadini-latini-peregrini status-teoria degli status (capacità giuridica e di agire) famiglia-pater familias-situazione giuridica della donna fictio legis corneliae
Il pater familias è l’unico che ha la piena capacità giuridica (tre status). Se il pater familias perde lo status libertatis (capitis deminutio maxima), i suoi figli diventano sui iuris. Se perde lo status civitatis (capitis deminutio media). Se muore i figli diventano sui iuris. Se viene reso prigioniero (schiavo), secondo lo ius gentium perde tutte le sue capacità giuridiche; nella pratica qualsiasi cittadino imprigionato può essere fatto schiavo,tuttavia diventa un problema poiché nella civitas rimane una famiglia senza titolare. Questo comporta una mancata successione,poiché il pater familias non gestisce più i negozi e non è più titolare dei diritti e obblighi. ex. pater familias X viene fatto schiavo dai nemici, c’è un problema: i figli non possono diventare sui iuris,in quanto ha perso la capacità giuridica. Due ipotesi:
Figli si nasce o si diventa. La nascita è un evento naturale al quale il diritto riconosce determinati effetti. FILIUS FAMILIAS → figlio nato all’interno di un matrimonium iustum e ricade nella potestà paterna (se il padre lo chiede). Il padre ha il diritto di vita e morte. Ci sono dei gesti sociali che il pater compie per far capire che ha accolto il figlio nella famiglia (ex. innalzare il figlio). Nel caso in cui invece il padre non prendeva nessuna iniziativa il figlio poteva essere esposto o affidato ad altre persone. I motivi per cui il padre non riconosce il figlio non sono motivi che interessano al diritto; nell'epoca antica il controllo sociale era molto persistente. La madre non aveva alcun potere sul figlio. Roma ricollega le sue origini alla nascita di due fratelli abbandonati (Romolo e Remo).
Si può diventare filius familias attraverso l’ ADOZIONE. ADOZIONE → istituto molto in voga perchè serviva per avere degli eredi. Si poteva adottare un figlio di un’altra famiglia e prende il nome di ADOPTIO. Oppure un pater familias poteva adottare un altro pater familias che prende il nome di ABROGATIO. ADOPTIO → istituto che si svolge secondo un rito complesso attraverso il quale il filius familias di una famiglia passa ad un’ altra famiglia. L’adozione porta all’interno della famiglia un estraneo; veniva usata anche per risolvere le successioni nell’impero. Chi vuole trovarsi un successione lo adotta (ex. Giulio cesare ha adottato Ottaviano). EMANCIPATIO → istituto che permette l’adoptio. Con il passare del tempo vengono stabiliti anche dei vincoli sull’età.
La struttura della famiglia romana prevede che sia il pater familias ad essere titolari di diritti ed obblighi. Se uno schiavo o figlio compie un atto giuridico, vi è il problema degli effetti di quell’atto che non possono ricadere su di lui poiché non è idoneo ad essere titolare di rapporti giuridici soggettivi. ex. Il figlio compra un bene non diventa proprietario perché non può avere diritti soggettivi; gli effetti li acquista il padre. Se un figlio o schiavo compie un atto giuridico che diminuisce il patrimonio paterno, il padre non ne risponde. ex. danno - attività illecita. Quando i commerci diventano più numerosi il pater familias fa uso della manodopera dei figli (se in gamba) e degli schiavi (ex. esercitano commercio - si occupano dei negozi); in determinati casi il pretore in ambito processuale e da tutela al creditore del figlio/schiavo, nel senso che può chiedere al pater il risarcimento. Se l’effetto dell’atto ricade sul pater familias, può sempre scegliere di non rispondere dando a NOSSA il figlio/schiavo ( noxae deditio ). NOXAE DEDITIO → istituto importante il quale implica che il pater familias di consegni il proprio figlio, che si fosse reso autore di un delitto, alla persona offesa attraverso il rituale della mancipatio. Uguale diritto spetta al dominus nei confronti dello schiavo autore di un delitto. Il pater familias poteva consegnarlo subito prima del processo oppure poteva decidere se pagare il risarcimento/sopportare la condanna o no. Uguale valenza per lo schiavo sotto decisione del suo dominus. E’ un pedaggio dell’antico IUS VITAE ET NECIS. ex. il figlio compie un furto (delitto) e il derubato si rivolge al padre, quest’ultimo può decidere se rispondere o meno.
AGNATIO PROXIMUS → esercita la tutela in caso di incapacità del pater familias. ex. fratello La tutela ha una funzione iniziale di rendere sicuro ed aiutare in funzione della successione degli eredi per preservare il patrimonio. La curatela riguarda prevalentemente i minori (MINORE SUI IURIS); il problema sorge a causa dell’età di raggiungimento della maggiore età. Se sono sui iuris posso porre in essere degli atti giuridici che potrebbero essere controproducenti per loro a causa della mancata esperienza. LEGGE LAETORIA → disciplina un’eccezione ai minori di 25 anni; questa è l’età ritenuta più idonea per gestire i propri negozi, poiché si presume che se il soggetto non abbia 25 anni potrebbe essere raggirato. Il minore basta che confermi di avere meno dell’età prevista; tuttavia se conferma di non avere l’età prevista di fronte alla pretesa dei creditori non incorre in sanzioni. Viene affiancato perciò un CURATORE al fianco del minore per stipulare un contratto.
TUTELA e CURATELA → due istituti diversi che vengono in gioco quando viene a mancare la capacità di agire.
Se la donna è sui iuris avrà sempre un tutore anche quando esce dalla minore età per porre in essere alcuni atti di ius civile → TUTELAM MULIUM. Attraverso la tutela TESTAMENTARIA il pater familias permette alla donna la scelta del TUTORE.
FATTO → ogni evento che accade,sia naturale sia per mano dell’uomo. Se una norma giuridica prende in esame un determinato fatto e lo sussume nella propria fattispecie, la norma giuridica riconnette a quel fatto determinati effetti giuridici. Di conseguenza quel fatto, prima naturale, diventa un fatto GIURIDICO. FATTO GIURIDICO → è un evento o situazione che produce effetti giuridici. ex. scorrere/decorrere del tempo (evento naturale). ex. contratto (evento per mano dell’uomo). Un comportamento umano può essere considerato un fatto giuridico della norma lo considera come un fatto; a quest’ultima non interessa chi lo pone in essere. Se invece la norma giuridica non lo considera come fatto giuridico, ma come ATTO (comportamento umano), lo sussume nella propria fattispecie, questo atto avrà effetti giuridici. Questi atti non sono valutati tutti alla stessa maniera: