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Diritto romano, il processo, Appunti di Istituzioni di Diritto Romano

Sintesi del processo nell'antica Roma, dalle legis actiones al principato.

Tipologia: Appunti

2015/2016
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Caricato il 26/05/2016

Martina2096
Martina2096 🇮🇹

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IL PROCESSO CIVILE
Diritto Romano
Nel periodo che va dall’età monarchica alla redazione giustinianea del Corpus Iuris Civilis si
avvicendano fondamentalmente tre diverse forme di processo civile:
1. Le LEGIS ACTIONES, per il periodo più antico.
2. Il PROCESSO FORMULARE, nato nel periodo repubblicano.
3. Le COGNITIONES EXTRA ORDINEM, introdotte sin dall’inizio del principato.
La successione di queste tre forme non implica che all’apparire dell’una si determinasse la scomparsa
dell’altra, anzi: spesso convissero nel medesimo periodo.
I RITI ARCAICI
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IL PROCESSO CIVILE

Diritto Romano

Nel periodo che va dall’età monarchica alla redazione giustinianea del Corpus Iuris Civilis si avvicendano fondamentalmente tre diverse forme di processo civile:

  1. Le LEGIS ACTIONES, per il periodo più antico.
  2. Il PROCESSO FORMULARE, nato nel periodo repubblicano.
  3. Le COGNITIONES EXTRA ORDINEM, introdotte sin dall’inizio del principato.

La successione di queste tre forme non implica che all’apparire dell’una si determinasse la scomparsa dell’altra, anzi: spesso convissero nel medesimo periodo.

I RITI ARCAICI

In età arcaica, inizialmente, le liti fra patres venivano gestite tramite il ricorso all’ autotutela. Nello specifico, nel campo degli illeciti, si parla più precisamente di ricorso alla violenza e alla vendetta, avvertita come inderogabile necessità da parte del soggetto leso di saziare la propria ira, e pertanto non sempre limitata alla corrispondenza con l’ingiustizia sofferta. Progressivamente, il ricorso all’intervento di organi pubblici prevalse sull’incontrollata reazione dei privati. L’uso della forza da parte di questi ultimi venne intelligentemente incanalato piuttosto che azzerato, attraverso forme rituali ben specifiche. Il ritualismo è per l’appunto un elemento centrale nel vissuto arcaico romano, espressione evidente dello stretto legame che intercorreva tra la sfera religiosa e quella giuridica. Le legis actiones , la forma di processo civile allora in vigore, si prospettavo infatti (soprattutto nella prima fase in iure ) proprio come riti: un’elaborata rappresentazione in cui le parti davano vita alla questione da sottoporre al magistrato attraverso il compimento di gesti e la pronunzia di frasi prestabilite ( certa verba ). Un’omissione o un errore avrebbe comportato la perdita della lite, giacché si riteneva ben più importante l’aspetto formale dello svolgimento della fase in iure piuttosto che le basi su cui poggiava la richiesta dell’attore. La fase seguente, detta apud iudicem , invece, era sprovvista di tali formalità, ed era destinata alla valutazione delle prove e all’emanazione della sentenza. Essa si svolgeva non più dinnanzi a un magistrato ma a un iudex o a un arbiter. In alcuni casi non era un singolo cittadino a valutare, ma un collegio di dieci o cento individui, rispettivamente i decimviri (per le questioni dello status di libero o schiavo di un cittadino) e i centumviri (per le controversie in materia ereditaria). In generale, se, avvenuta la denuntiatio , uno dei due non si fosse presentato enmtro mezzogiorno del giorno prestabilito, avrebbe senz’altro perduto la lite. Qualora invece entrambi fossero srari presenti si sarebbe potuto procedere con la peroratio , ovvero all’esposizione delle relative pretese e alla produzione delle prove (prevalentemente i testimoni). Il dibattimento doveva avere ritmi serrati, tant’è che entro la fine della giornata si sarebbe pronunciata la sentenza e l’eventuale condanna pecuniaria. Sentenza che, tra l’altro, avrebbe impedito di intentare un nuovo processo per la medesima questione. Vi sono diverse procedure legate alle legis actiones , che si possono distinguere in “dichiarative” ed “esecutive”. La più antica e significativa è identificabile, secondo Gaio, nella legis actio sacramento in rem.

LE TIPOLOGIE DI LEGIS ACTIONES

LEGIS ACTIO SACRAMENTI in generale : La legis actio sacramenti aveva origini molto antiche, e poteva essere esercitata a difesa di ogni diritto per il quale non fosse specificatamente prevista una procedura diversa: era cioè un’actio generalis. Come è possibile desumere dalla descrizione gaiana, contenuta nelle Institutiones , essa consisteva in una sorta di scommessa fatta dalle parti in lite. Fissati, infatti, i termini della controversia, ciascuna delle parti faceva una promessa solenne (detta appunto sacramentum ), di pagare in favore dell’erario una determinata somma in caso di soccombenza; toccava poi ad un iùdex, nominato dal magistrato dinanzi a cui si svolgeva la fase in iure , stabilire quale delle parti avesse ragione. Si distinguevano una legis actio sacramento in rem (con la quale si faceva valere un diritto reale su una cosa, costituendo oggetto del contendere la titolarità di un diritto su una res) ed una legis actio sacramento in personam (nella quale oggetto del contendere era l’esistenza o meno, a carico del convenuto, di una obbligazione). LEGIS ACTIO SACRAMENTI IN REM : Della legis actio sacramenti in rem Gaio ci ha offerto una descrizione sufficientemente completa. Attore e convenuto comparivano dinanzi al magistrato portando la cosa controversa o una parte simbolica di essa, se si trattava di cosa non trasportabile. L’attore, tenendo in mano una verga (festùca), toccava la cosa e pronunciava la formula vindicatoria. Come spiega Gaio, poiché la festuca rappresentava la lancia di guerra, questo atto simboleggiava l’occupazione bellica e, quindi, nel toccare la cosa con la festuca, l’attore manifestava simbolicamente il suo diritto di piena proprietà sulla cosa. A questo punto due erano le possibilità.

frase prestabilita e contestualmente ne afferrava una parte del corpo. Il debitore non poteva assolutamente difendersi, ma semmai fornire un garante che avrebbe potuto contestare la fondatezza della richiesta dell’attore, col rischio però di dover pagare (se soccombente) il doppio della cifra prestabilita ( litiscrescenza ). Se non era presentato il vindex , il magistrato confermava la dichiarazione del creditore mediante l’ addìctio. Il creditore aveva diritto di condurre il debitore presso la sua abitazione e di tenerlo legato per 60 giorni, durante i quali doveva presentarlo in pubblico in tre mercati consecutivi per venderlo, dichiarando l’esistenza del debito e il suo ammontare. Ciò avrebbe dovuto stimolare parenti o amici a saldare il debito al posto del debitore. Trascorsi i 60 giorni senza alcun esito positivo, il debitore poteva essere ucciso o venduto fuori del territorio romano e, se vi erano più creditori, in base alle XII Tavole, poteva essere ucciso e il suo corpo diviso tra gli stessi creditori. LEGIS ACTIO PER PIGNORIS CAPIONEM : Prevista solo per particolari tipologie di debito, essa presenta la particolarità di potersi svolgere anche al di fuori del tribunale del magistrato ( extra ius ) e in assenza del debitore. Si realizzava infatti tramite l’impossessamento di beni di quest’ultimo, che il creditore effettuava procedendo alla pronunzia dell’apposito formulario. La finalità non era di soddisfare immediatamente il creditore, però, quanto più di indurre il debitore ad assolvere il debito.

IL PROCESSO FORMULARE

Il processo per formulas fu uno dei tre modelli giurisdizionali del diritto romano. Esso, caratterizzato da una procedura più semplice e meno rigoristica delle arcaiche legis actiones , finì per sostituirsi completamente a queste nel periodo augusteo. Le procedure per formulas sorsero in epoca preclassica e convissero a lungo col sistema delle legis actiones. Esse nacquero per l'esigenza di offrire tutela anche a coloro che non potevano esercitare le legis actiones , cioè i non cittadini romani, e di tutelare nuove situazioni giuridiche nate con l'espansione dei territori. Pur valendo anche per gli stranieri, rimaneva però indispensabile disporre di piena capacità. Si poteva usufruire anche della figura del rappresentante (cognitor o procurator).

Si affermarono nell’ambito della iurisdictio del praetor peregrinus e, successivamente, furono utilizzate anche dal praetor urbanus. Ambedue le figure, però, non avevano la facoltà di legittimare il processo: serviva una fonte dello ius civile , quale le XII tavole, i mores , la intepretatio dei giuristi, le leggi... Infatti, l’estensione anche ai rapporti del ius civile avvenne con la lex Aebutia de formulis , del II sec. a.C., che probabilmente rese facoltativo il nuovo processo rispetto alle legis actiones , finché non fu reso obbligatorio dalla lex Iulia iudiciorum privatorum del 17 a.C. Il processo formulare era una procedura di cognizione divisa in due fasi, una in iure , davanti al magistrato e l’altra apud iùdicem , davanti al giudice nominato dal magistrato. Nella fase in iure il giudice doveva valutare il contenuto ed il fondamento della domanda e, quindi, concedere o negare l’ actio richiesta; se riteneva di concedere l’azione, determinava le reciproche pretese delle parti fissandole nella formula ( concepta verba ) che concedeva loro. Nella fase apud iudicem , che si svolgeva secondo le indicazioni fissate nella formula stessa, ciascuna parte produceva le prove che riteneva opportune; al termine dell’istruzione, il giudice, valutate le prove ed attenendosi alla formula, emetteva la sentenza, che poteva essere di accoglimento o di rigetto della domanda proposta.

LA FASE IN IURE

L'attore doveva anzitutto attivarsi affinché il convenuto si presentasse al cospetto del magistrto, scopo cui mirava la in ius vocatio , quale ingiunzione informale a comparire immediatamente in tribunale cui il destinatario non poteva sottrarsi. Di frequente si ricorreva invece alla stipulatio , un impegno più formale in virtù del quale il convenuto prometteva di pagare una somma nel caso in cui non si fosse presentato in giudizio. Ottenuta la presenza del convenuto, l'attore provvedeva a rinnovare o precisare la proprio editio actionis , chiedendo al magistrato di concedere la relativa azione, o già prevista dall'editto oppure allestita all'uopo su una base discrezionale di meritevolezza. Egli poteva però anche non ritenere meritevole la richiesta fatta dall'attore e rifiutarsi di concedere l'azione. Poteva darsi anche il caso che il convenuto riconoscesse la pretesa attorea ( confessio in iure ), oppure che il magistrato autorizzasse l'attore a deferire al conveuto un giuramento ( iusurandum in iure ), che se non compiuto avrebbe comportato misure esecutive. Vi era infine la possibilità che il convenuto rimasse inerte dinanzi alle pretese attoree, illudendosi così di bloccare il processo... andando invece incontro a conseguenze ben peggiori rispetto a quelle di un'eventuale sconfitta. Qualora nessuna di queste ipotesi si verificasse la fase in iure poteva procedere. Ciò comportava l'individuazione di un giudice e la redazione della formula. Essa si configura come la sintesi delle richieste delle due parti, da cui poi avrebbe avuto origine la fase apud iudicem. A livello giuridico si può identificare come la riconduzione del particolare a un modello giuridico. La stilizzazione degli eventi poteva verificarsi o servendosi di modelli già contemplati nell'editto oppure provvedendovi appositamente tramite decretum.

LE PARTI DELLA FORMULA

La redazione della formula mostra efficacemente il superamento della prospettiva ritualistica. È verosimile pensare che al principio la formula fosse composta in modo assai libero, tenuto contro solo del suo obbiettivo, che era quello di fissare con precisione il compito del giudice. Seguendo quanto riportato da Gaio, essa si componeva di 4 parti fondamentali, definibili ordinarie, che assai raramente ricorrevano tutte assieme. Anzi, spesso si ricorreva a ulteriori clausole. LA DEMONSTRATIO : Ove presente, precedeva tutta le altre parti. In essa veniva descritta la materia della controversia. L'INTETIO: Parte della formula con cui l'attore enuncia la propria pretesa ma in una forma ipotetica. La fonte su cui poggia l' intentio poteva essere sia lo ius civile che una tipologia di fatti tutelati dall'editto. L'AUDICATIO : Parte con cui veniva conferito al giudice il potere di attribuire la proprietà di un bene o un altro diritto reale a uno dei litiganti. Essa era perciò impiegata nelle azioni di divisione di eredità o

L'emanazione della sentenza era priva di motivazione e poteva esprimersi solo con una sanzione di tipo pecuniario. Aveva inoltre valore definitivo, in quanto nel processo formulare non era contemplata la possibilità di appello (con la possibilità però di dimostrare la nullità della sentenza). Colui che, assolto, si vedesse nuovamente citato in giudizio per la medesima questione, poteva appellarsi all' exceptio rei iudicatae vel in iudicium deductae , ottenendo così di essere assolto anche nel nuovo giudizio. Più delicato era il problema dei limiti soggettivi del giudicato, ossia dell'individuazione dei soggetti (oltre i giudicati) nei cui riguardi la sentenza potesse dispiegare una qualche efficacia. L'orientamento di fondo sembra essere stato quello di escludere il più possibile simili effetti. Per quanto poi riguarda l'esecuzione, il passo preliminare era costituito dalla possibilità di esperire l' actio iudicati onde far valere l' obligatio iudicati. Solo qualora il convenuto già condannato resistesse a tali azioni si dava luogo alla vera e propria fare esecutiva. Di norma essa era di carattere patrimoniale, anche se sopravvissero alcune versioni di natura personale. Era questo il caso della ductio iussi praetoris , erede storica della vecchia manus iniectio. Con essa l'attore poteva trattenere il convenuto presso le sue carceri in uno stato di assoggettamento finchè il debito non fosse stato pagato. Sempre più frequentemente l'esecuzione si indirizzò però sui beni del convenuto. L'attore poteva infatti richiedere al magistrato di essere immesso nel possesso del suo intero patrimonio e provvedeva quindi, entro trenta giorni, alla proscriptio bonorum (la pubblicizzazione di tale situazione a beneficio di altri creditori). Si sarebbe poi passati alla nomina del magister che avrebbe dovuto vendere tutti i beni con un'asta, approvata dal magistrato e sulla base delle condizioni dettate da quest'ultimo. Particolari azioni pretorie permettevano di agire direttamente sui debitori del debitore soggetto all'esecuzione, onde recuperare i suoi crediti. Onde evitare un'azione così totalitaria come la bonorum vendictio si affermò la possibilità di una cessione volontaria da parte del debitore di tutto il suo patrimonio ai creditori. Successivamente, però, con la distractio bonorum , l'esecuzione inizia a interessarsi solo ai singoli beni, alla cui cui alienazione provvedeva un curator bonorum nominato dal magistrato sino al raggiungimento della somma corrispondente alla totalità dei debiti.

LE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI ACTIONES

ACTIONES IN REM : Questo tipo di azione era impiegato per affermare il possesso di una cosa corporale o che compete un diritto su un bene altrui. ACTIONES IN PERSONAM : Tratta una situazione creditoria, sorgente da un contratto o da un delictum. ACTIONES PENALES : Tendevano ad ottenere il pagamento di una ammenda pecuniaria dell'attore da parte del responsabile di un atto illecito. Generalmente l’ammenda consisteva in un multiplo ( actiones in duplum, triplum, quadruplum ) del valore della res. Quando il criterio della res non soccorreva, né la pena era altrimenti fissata, essa era determinata, con valutazione discrezionale, dal giudicante. Potevano concorrere con le actiones reipersecutoriae. ACTIONES REIPERSECUTORIE : Tendevano ad ottenere il controvalore di ciò che spettava all’attore. Avevano quindi funzione risarcitoria e non punitiva. ACTIONES MIXTAE : Le actiones mixtae erano, invece, rivolte ad ottenere sia il pagamento della pena che il versamento del controvalore. AZIONI CON "INTENTIO IN IUS CONCEPTA" : Faceva riferimento ad un rapporto tipico o ad una situazione giuridica determinata. L' intentio in ius concepta poteva essere " certa ", se indicava con precisione l'oggetto dell'azione, che in tal caso poteva consistere nell'obbligazione del convenuto di dare una somma di denaro o ad una cosa determinata. Oppure " incerta ", se faceva un riferimento impreciso, non traducibile a priori in una precisa valutazione pecuniaria, all'oggetto dell'azione. In tal caso occorreva l'inserimento di una clausola accidentale, la demonstratio con la quale si chiarivano i termini di fatto della questione. AZIONI CON "INTENTIO IN FACTUM CONCEPTA" : Faceva riferimento non ad un preciso diritto, ma ad una situazione di fatto ritenuta degna di tutela dal magistrato. L’ intentio in factum era caratteristica delle actiònes honorarie. AZIONI CIVILI : Azioni il cui fondamento posava su ius civile. AZIONI ONORARIE : Azioni il cui fondamento posava su ius honorarium. Capitava non di rado, però, che vi fossero alcune azioni onorarie in cui il fondamento della pretesa attorea riposasse su una norma di ius

civile , ma la cui formula conoscesse poi adattamenti da parte del magistrato che, appunto, conferivano all'azione carattere onorario. ACTIONES UTILES : Si trattava di azioni, di natura sempre onoraria, che il magistrato concedeva modificando la formula edittale di un'azione civile oppure assumendola come modello per tutelare situazioni vicine ma non identiche rispetto a quella prevista dell'editto. ACTIONES CON "FORMULA IN BONUM ET AEQUUM CONCEPTA" : Tipologia di azione in cui il giudice gode di ampia discrezionalità. Gli è infatti affidata la possibilità di determinare l'ammontare della condanna. NOXALES : Termine indicante quella categoria di azioni esperibili nei confronti del pater familias o dominus per danni prodotti dai filii o servi, che erano in origine privi di capacità giuridica. Il pater o dominus convenuti in giudizio con una noxales avevano una duplice possibilità: risarcire il danno o abbandonare il filius o servus alla parte lesa. POPULARES : Qualora la peculiarità dell'azione fosse la legittimazione attiva a qualsiasi cittadino si parlava di actiones populares , previste a tutela di interessi pubblici o collettivi, la cui buona riuscita avrebbe comportato la destinazione della condanna pecuniaria a favore di chi avesse esperito l'azione.

LE DISTINZIONI TRA IUDICIA (Iudicia trad.: processo)

IUDICIA LEGITIMA : erano quelli che si svolgevano tra cittadini romani, sotto un solo giudice cittadino romano, in Roma o comunque entro il raggio di un miglio dalle mura della città. La lex Iulia iudiciorum privatorum stabilì che queste azioni si estinguevano se non erano decise entro un anno e sei mesi. IUDICIA IMPERIO CONTINENTIA : erano quelli che dipendevano dalla durata in carica del magistrato. Vi rientravano, inoltre, anche i giudizi (tra Romani e stranieri) che si svolgevano oltre il raggio di un miglio dalle mura di Roma. In particolare essi valevano, finché il magistrato che li aveva instaurati conservava la sua giurisdizione, e cioè per un anno: per tale motivo erano definiti imperio continentia. IUDICIA ARBITRARIA : Prevedevano che il convenuto fosse effettivamente condannato solo nel caso in cui si rifiutasse di compiere la restituzione in conformità alle determinazioni del iudex. Qualora il convenuto non procedesse alla restitutio , a determinare il valore del bene e quindi l'ammontare della condanna sarebbe stato l'attore stesso (sotto giuramento e limitato da una taxatio ). IUDICIA BONAE FIDEI : In tale tipo di processo il giudice godeva di maggior margine di apprezzamento in merito al rapporto fra i contendenti e una maggiore libertà rispetto al tenore della formula. Erano di "buona fede" solo i giudizi instaurati a seguito della concessione di una formula ove fosse menzione, nell' intentio , di un oportere ex fide bona. IUDICIA STRICTI IURIS : Espressione adoperata per indicare quelle azioni in personam nelle quali il magistrato, nella fase in iure, enunciava un obbligo a contenuto certo e determinato, con formulazione che non lasciava al iùdex privato, investito della successiva fase, nessuno spazio per valutazioni discrezionali od equitative.

ALTRI MEZZI PROCESSUALI

Le azioni non costituivano per l'unico mezzo processuale nel cui allestimento si esplicasse il lavoro dei magistrati e per il quale fosse prevista una formula. Nelle previsioni pretorie trovavano spazio ulteriori strumenti, la cui concessione non dava luogo alla procedura fin'ora esplicata. Si tratta di: INTERDICTA : Gli interdicta erano ordinanze di urgenza emesse dal magistrato allo scopo di evitare la lìtis contestàtio e il procedimento àpud iùdicem di fronte a certe fattispecie relativamente semplici ed evidenti o che necessitavano di un giudizio particolarmente celere. Il magistrato ingiungeva al convenuto, su richiesta dell’attore, di compiere l’azione, positiva o negativa, da quest’ultimo reclamata. Se la persona ingiunta obbediva, il caso era risolto. Se, invece, non obbediva, occorreva che il processo continuasse, passando alla fase apud iudicem : il giudice stabiliva se la disobbedienza fosse giustificata o no, condannando la parte, se accertava la sussistenza dei presupposti a cui il magistrato aveva fatto riferimento nell’emanazione dell’interdetto. Gli interdicta erano sostanzialmente provvedimenti d’urgenza, emanati a seguito di cognizione (e cioè di un accertamento) molto sommaria ed approssimativa, limitata alla fondatezza a prima vista del diritto vantato dall’istante e sfociavano in un ordine rivolto ad uno o ad entrambi i contendenti. Si trattava

COGNITIONES EXTRA ORDINEM

All’età augustea, in cui è da collocare la piena legittimazione del processo formulare, risale anche l’apparizione delle prime cognitiones extra ordinem. Non si dette però vita ad un unitario modus agendi , bensì a uno stratificarsi di diverse procedure. Processo formulare e cognitiones extra ordinem convissero per secoli, dapprima in modo fortemente asimmetrico, successivamente con una diarchia più bilanciata che non mancherà di favorire le contaminazioni. L’apparizione delle cognitiones rispecchia la tendenza dei principi di intervenire in materia giuridica, legittimata ufficiosamente dalla loro auctoritas , e ufficialmente da un provvedimento augusteo datato 30 a. C. che da lì in poi avrebbe consentito al principe di giudicare su richiesta di una parte. Protagonista assoluto e indiscusso del nuovo processo è dunque il principe. Al suo fianco vi sono i suoi funzionari, i prefetti e altre figure a loro subordinate (come gli iudices pedanei ). Pretori e consoli non scompaiono dalla realtà giuridica della città: essi continuarono ad operarvici, in apparenza in assoluta continuità con le magistrature repubblicane, in realtà fortemente partecipi del nuovo clima istituzionale. Ad affermarsi è l’idea di un’amministrazione della giustizia interamente devoluta a un apparato giudiziario della struttura gerarchica, al cui vertice si trova l’imperatore. La possibilità d’appello (forse la più significativa introduzione delle cognitiones ) è evidente espressione di questo mutamento istituzionale, in quanto riflette una catena di relazioni di sovra e subordinazione fra organi pubblici. Il nuovo processo dipese sempre meno dall’impulso dei contendenti e dalla loro cooperazione, e vide concentrarsi l’uso della forza nelle sole mani del principe e dei suoi delegati. Tutto dipende da una serie di svolte che esprimono una diversa concezione del processo:

  1. Crescente rilievo dell’organo pubblico e la sua esclusiva disponibilità dei mezzi di coazione
  2. Possibilità di condanna in forma specifica
  3. Appello
  4. Carattere esclusivamente patrimoniale dell’esecuzione forzata e sua concentrazione sui singoli beni

Tali caratteri si conservarono e accentuarono nel corso dei secoli, in coincidenza col rafforzarsi dell’autocrazia imperiale e col declino del processo formulare, sino alla sua effettiva abolizione nel 342 d. C. Le innovazioni degne di nota riguardano la trasparenza dei processi, la pubblicità del dibattimento, la loro durata, i relativi costi, la maggior articolazione dei gradi di appello e alcune più rigorose prescrizioni in tema di prove. Significativa è l’apparizione di prove legali (sottratte alla libera valutazione del giudice ed efficaci indipendentemente da essa) e di presunzioni, ma anche il crescente rilievo attribuito alle prove documentali. Altra novità era l’ episcopalis audientia , ossia un processo celebrato dinnanzi a un vescovo. Esso era legittimato dal prestigio di cui godeva il vescovo e da alcune costituzioni imperiali. Ben presto l’efficacia passò dall’ambio esclusivamente religioso anche al mondo laico: l’efficacia processuale dell’ episcopalis audientia veniva addirittura equiparata a quella delle istituzioni giudiziarie e, rispetto a molte di esse, risultava addirittura superiore, in quanto era considerata inappellabile.