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diritto romano
Tipologia: Appunti
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Nei 13esimo secolo venne scoperta dal collezionista francese di opere, Pitou, la mosaicorum ed romanorum legum collatio. Questa scoperta suscità sin da subito notevoli osservazioni a riguardo da parte di più studiosi.
Inizialmente si considerò l’opera di origine romanica e di matrice cristiana, tant’è che la stessa venne attribuita dapprima a Licinio Rufino, facendola rientrare tra le fonti che furono utilizzate per quanto riguarda l’Episcopalis Audiencia.
Successivamente, la stessa opera, venne proposta da Huscake quale attribuzione di Rufino d’Aquileia.
Si assiste ad un’idea rivoluzionaria da parte dello stesso studioso Volterra il quale rigettò tutte le precedenti tesi. Lo stesso affermò che l’opera non era risalente al III secolo a.C., ma risalente ad un’epoca precedente anche a Costantino, quindi anche la matrice cristiana sarebbe venuta meno poiché solamente da Costantino in poi, secondo Volterra, si assiste ad una vera e propria diffusione della religione cristiana.
A sèguito, molti studiosi ebraici occidentali osservarono come Volterra rigettò le idee precedenti a lui, le quli risultarono maggiormente sicure rispetto alle sue. Si considerò quindi l’opera come opera romana e di matrice cristiana.
L’indirizzo dominante nel primo trentennio del nostro secolo appare concorde nel ritenere la collatio compilata tra il 349 ed il 438.
Dibattito odierno
Una studiosa, la Cracco Ruggini, ripropose le osservazioni iniziali di Pitou, tant’è che la Cracco Ruggini (le cui idee furono poi apprezzate da Volterra e da Momigliano) affermò come l’opera fosse del periodo romano che va dal 385 al 391, quindi la stessa sarebbe ascrivibile ad un ebreo romano (viene meno la matrice cristiana).
ROMANITAS, GIUDAISMO E CRISTIANESIMO IN ETA’
Nel 212 ci fu l’editto di Antonino Caracalla che consisteva nell’estensione della cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell’impero. Quest’estensione aveva un duplice obiettivo:
In questo periodo non si assiste a persecuzioni ma ad un clima tollerante.
Nell’epoca dei severi con Settimio Severo. Nelle fonti attribuibili a Settimio Severo vi è un’emanazione di un provvedimento persecutorio dei cristiani. Vi era un’intolleranza religiosa anche se sotto Settimio vi era tolleranza, ma successivamente, dapprima con Massimino e poi col regno di Decio, le persecuzioni diventano sempre più insistenti tant’è che dapprima Massimino iniziò a perseguitare tutti coloro che rifiutavano la cittadinanza romana, ma anche il culto cristiano.
A questo punto si giunge all’imperium di Decio (che culmina nel 250) che riconobbe la prima forma di persecuzione voluta da Massimino e stabilì delle pene (adottate poi da Valeriano nel 257) per i peregrini refrattari. Le pene erano;
Pena capitale ai vescovi, presbiteri, diaconi;
Perdita della dignitas e confisca dei relativi patrimoni a senatori, cavalieri e matrone;
Condanna ai lavori forzati con la conseguente riduzione in schiavitù ai funzionari civili.
Si assiste quindi alla diffusione dell’epoca persecutoria.
Giungiamo alla Lex dei. È ascrivibile all’epoca di Diocleziano. Si tratta di una misteriosa e singolare fonte che costituisce oggetto di osservazioni da parte di Volterra. La lex dei pone al centro del diritto una legge divina. Quindi a tutti i cittadini è chiesta la professione del culto e solo perseguendo la legge divina si può giungere alla manifestazione del diritto vero e proprio.
Anche Diocleziano risultò intollerante nei confronti dei refrattari, poiché egli risultava intransigente nei confronti di coloro che risultavano cattolici deviati, che avevano cioè posto in essere vere e proprie sette. Queste sette sorsero a sèguito della diffusione delle diverse figure religiose istituite da Diocleziano:
Dalla grande persecuzione all’editto di Galerio del 311
La grande persecuzione rappresenta fondamentalmente il risultato finale del disegno dioclezianeo volto ad unificare l’impero mediante il culto delle divinità romane e la pratica delle antiche tradizioni dell’urbe.
Rifacendosi, forse all’editto di Valeriano, il tetrarca stabilì a partire dal 23 febbraio del 303:
La distruzione delle chiese;
L’interdizione delle celebrazioni culturali,
La consegna dei libri sacri, destinati ad essere bruciati.
Per quanto concerne i fedeli, l’editto prevedeva la perdita dei privilegi per gli honestiores, e la riduzione in schiavitù dei funzionari civili. I cristiani venivano inoltre privati del diritto di difendersi nei tribunali. Nell’anno successivo Galerio provocò l’emanazione di nuove disposizioni drastiche: tutti i cristiani che rifiutavano di compiere un sacrificio agli idoli dovevano essere messi a morte.
Mentre in occidente l’abdicazione di Diocleziano e Massimiano segna il termine della persecuzione, in oriente Galerio riprende l’esecuzione dei martiri fino alla pubblicazione dell’editto emanato dallo stesso nel 311.
Galerio afferma di essersi sempre attenuto da legislatore al principio di perseguire l’utilità della re pubblica.
La conversione al cristianesimo costituisce giuridicamente un atto rivoluzionario meritevole di severe punizioni. Contrastare l’adesione al cristianesimo rappresenta un’esigenza del legislatore che si sente investito del compito di correggere i cristiani, in modo da ricondurli ad bonas mentes.
Nella denunzia imperiale va rilevato come la formulazione da parte dei cristiani di leges che ne disciplinavano la vita costituisca un grave attentato alle basi sociali dell’impero: mentre l’appartenenza alla res pubblica si fonda sull’accesso ala cittadinanza romana, l’adesione al cristianesimo si realizza mediante l’accettazione della lex cristiana che giunge ad unire popoli di diversa origine a prescindere dalla cittadinanza romana.
La lex cristiana resta giuridicamente inaccettabile in quanto sovverte le stesse basi tradizionali del diritto fondato sulla civitas.
Per il legislatore l’unico risultato di rilievo conseguito dalla drastica depressione religiosa consiste, nell’aver indotto ai cristiani a non praticare né gli antichi culti ancestrali né i propri. Quest’ultima contestazione implica la concezione che la defezione da qualsiasi punto religioso costituisce per la civitas un pericolo sociale maggiore perfino rispetto alla pratica di un culto proibito.
Dopo aver dichiarato la maggioranza dei cristiani irrecuperabile, Galerio giunge ad ammettere la legittimità dell’ecclesia e delle legis. Il provvedimento risponde alle 2 connesse esigenze di:
Panarion di Epifanio di Salamino afferma che l’antica legge ha per autore un Dio giusto intermediario tra il padre perfetto e l’avversario ingiusto, quindi ciò vuol dire che l’autore di questa legge divina non è un Dio perfetto, ma un Dio giusto che combatte l’ingiustizia. Ovviamente non può nemmeno essere il diavolo.
La legge divina secondo Tolomeo deriva da 3 diversi fattori:
Dunque abbiamo: Dio, Mosè e gli anziani di Israele.
Tolomeo, per ciò che concerne la legislazione divina, procede ad una tripartizione tra:
Riguardo alla divinità autrice della legge, il maestro gnostico sostiene che si tratta di demiurgo intermedio. Il demiurgo è colui che difatti tende a professare la sua fede, quindi la legge non è che è stata voluta e scritta da Dio, ma Dio è la figura divina alla quale il demiurgo si è ispirato per scrivere la legge. La legge si oppone per Tolomeo al padre perfetto. La distinzione del Dio perfetto del demiurgo giusto implica la presenza nell’ambito divino di 3 realtà:
La reazione cattolica
Le prime formulazioni della regula fidei tendono ad evidenziare quanto separa la grande chiesa dalle sette. Le dottrine agnostiche vengono considerate come delle sette. Il culto cattolico stabilisce che i cristiani devono credere solo ed esclusivamente nella regula fidei che si basa sulle tradizioni apostoliche, non tutte le altre tradizioni agnostiche.
CONFIGURAZIONE DELLE CHIESE CRISTIANE
La configurazione delle chiese cristiane prevede 3 diversi caratteri;
La definitiva affermazione dell’episcopato monarchico si fonda sull’origine apostolica del sommo sacerdozio cristiano. Le chiese sono governate dai vescovi i quali sono assistiti dal consiglio presbiteriale. La regula fidei presenta uniformità nei contenuti essenziali solennemente annunciati dai catecumeni i quali sono in procinto di essere rigenerati attraverso il lavato battesimale.
La disciplina cristiana trova un punto di contatto anche con la legge ebraica. La connessione tra legge ebraica e cristiana appare evidente nella Didachè, cioè nella dottrina ebraica fondata sulle cd. due vie. L’opera presenta 5 divieti fondamentali che sono rispettati anche dai cristiani perché visti come peccati capitali. Questi sono:
A differenza dell’ecclesia cattolica, quella monoteista tende a fissare norme disciplinari precise e generali. L’estremismo conseguito dal rigore monoteista risulta documentato soprattutto dal rifiuto di accordare ai fedeli il perdono dei peccati per evitare effetti demoralizzanti.
LEX IUDAICA E LEX CRISTIANA IN ETA’ COSTANTINIANA
Il ruolo intermediario, ossia di colui che è intento a conciliare le popolazioni dell’impero con la divinità offesa alle persecuzioni fa sì che Costantino dichiari di volersi attenere nei confronti dei nemici della fede cristiana ad una posizione conforme alla loro divinità. Con ciò, Costantino riconosce tutti coloro che professano un culto diverso da quello cattolico, definendoli erranti ossia acattolici. Lui voleva che tutti i cittadini si convertissero al cristianesimo, ma al tempo stesso non ricorre ad alcuna misura coercitiva affinché si convertano.
Il legislatore, sotto Costantino, conosce una certa libertà legislativa, tendendo a far venir meno tutte le pene scaturite dalle persecuzioni precedenti all’età costantiniana, quindi tutti coloro che avevano subìto delle pene o avevano visto confiscato il patrimonio riescono a rientrare nella proprietà dello stesso. Vi è un’epoca di permissione. Costantino tende ad affiancarsi sempre più a coloro che sono i portatori della fede cristiana, ossia i vescovi. È per questo che si parla di episcopale iudicium che è un insieme di sentenze alla cui produzione collaborano i vescovi. La fase normativa successiva riprende 2 diversi ordini di istanze:
L’”ecclesiasticae” volte ad garantire l’esecuzione delle sentenze adottate dai vescovi nel comporre in ecclesia le liti in ottemperanza al precetto paolino.
Le “laiche” avanzate dalla parte restia a sottoporsi all’episcopale iudicium.
Mentre la legittimazione delle parti a sottoporre di comune accordo le controversie dell’episcopale iudicium concerne liti tra cristiani favorevoli a seguire l’esortazione dell’apostolo, la contestuale tutela accordata nella fattispecie a nolente assicura all’acattolico di non subire coattivamente il giudizio del vescovo.
Nel capovolgere le prospettive dioclezianee, Costantino dichiara giusti i cattolici in quanto seguaci dela lex cristiana. Non va infine trascurato il principio secondo il quale i privilegi accordati al clero cristiano devono essere usufruiti unicamente dagli ecclesiastici cattolici.
A partire dall’età di Costantino la legislazione imperiale riconosce come cristiani solo gli appartenenti alla chiesa imperiale diversamente, se non condividono la fede, vengono dichiarai eretici o scismatici.
Costanzo
Costanzo è figlio di Costantino. Egli emanò una costituzione nel 343 con la quale volle impedire ai domini chele donne siano ricondotte in schiavitù una volta divenute cristiane. Il legislatore infatti legittima tutti coloro che fossero parenti di queste donne a poterle riscattare.
L’orientamento di Costanzo, a parere dello studioso intento a porre la religione a fondamento dello stato. Nel sancire il principio dell’immunità dei clerici, il figlio di Costantino, vincola soltanto i vescovi dai munera municipali.
Giuliano
In occidente, in età post teodosiana, troviamo Onorio.
Per quanto concerne la legislazione religiosa emanata ai successori occidentali di Teodosio I, appare interessante rilevare la ripetuta attenzione riservata dalla normativa di onorio all’episcopalis audentia, alle competenze civili dei vescovi e dai confungentes ad ecclesias.
Nel rendere noto il progetto di sottoporre i celicoli alle misure persecutorie previste a carico degli eretici, Onorio dispone il termine di 1 anno per consentire ai membri della setta di sottrarsi alle pene mediante la conversione al cattolicesimo. Il legislatore procede all’osservazione generale secondo la quale va ritenuta contraria alla lex cristiana qualunque posizione in disaccordo con la fede cattolica.
Onorio sottopone sia i colpevoli che le persone a conoscenza di un reato di tale gravità, alle severe pene già comminate in precedenza dalla normativa imperiale. Le drastiche disposizioni appaiono legittimate dalla concezione che peggiore della morte è ancora più crudele dell’uccisione, il fatto che qualcuno possa aggiungere a passare dalla fede cristiana all’incredulità ebraica.
Nel riaffermare l’interdizione a sottrarre qualunque fedele all’ecclesia, Onorio stabilisce che i contravventori della normativa saranno ritenuti responsabili di crimen maiestatis.
Valentiniano III
Valentiniano III ribadisce i privilegi accordati dai precedenti imperatori ai singoli vescovi cattolici.
L’eliminazione degli ambiti urbani degli eterodossi risponde per la cancelleria di Valentiniano III, all’esigenza di scongiurare l’eventualità che i religiosi populi abbandonino l’ortodossia cristiana. Nemici dell’ecclesia, di eterodossi sono alla stessa stregua considerati nemici dell’imperium dal legislatore, intento ad allontanarli perfino alla vista delle città.
Nell’interidre ad ebrei e pagani la professione forense o l’accesso alla burocrazia dell’impero, Valentiniano III vieta ai medesimi di possedere schiavi cristiani, per scongiurare il pericolo che i servi aderiscono alla religione professata dai relativi domini.
IL CANONE DELLA LEX CRISTIANA
Il cristianesimo viene professato quale religione dell’impero, quindi tutti i nuovi cives romani dovevano professare il culto cristiano. Il cristianesimo trova anche un’importante riscontro in àmbito normativo tant’è che nei codices normativi vennero inserite massime per eventuali controversie sorte in àmbito ecclesiastico. Si può quindi evidenziare come il cristianesimo fosse alla base del diritto vero e proprio. Accanto alle scritture sacre, le quali stavano alla base del canone cristiano, bisognava tener presente in Egitto dell’esistenza di opere dette apocrifiche che non venivano riconosciute come sacre.
La didascalia degli apostoli viene a costituire il nesso che unisce le sacre scritture alla disciplina ecclesiastica. L’indirizzo della cristallizzazione delle tradizioni apostoliche trova riscontro in una collezione canonica di una raccolta di disposizioni disciplinari ritenute di origine apostolica. La collezione viene ad essere ufficialmente canonizzata nel 451 dal Concilio di Calcedonia.
I canoni sinodali
Riferito a decisioni sinodali in materia dottrinale o disciplinare, il lemma ‘canone’ risulta già adoperato nel concilio di Nicea del 325.
Il generale inserimento nei codices delle decisioni adottate dal concilio niceno del 325 risulti determinante nella configurazione assunta dal liber destinate ad accogliere le disposizioni adottate dai singoli episcopali che devono ormai essere celebrate 2 volte all’anno in tutte le province dell’impero.
Nel prospettare l’evoluzione dei canoni assunti da “canone” in àmbito ecclesiastico precostantiniano, il Metzger nota come il lemma venga poco alla volta usato per definire una determinata decisione o persona. In quest’ultimo caso il termine è riferito ad una personalità giunta a godere in ecclesia di un indiscutibile auctoritas.
Le collezioni canoniche di un lento processo volto ad armonizzare le differenti tradizioni disciplinari ecclesiastiche di vaste aree geografiche anche mediante la diffusione di disposizioni ascritte a Padri giunti a fluire d’indiscussa auctoritas canonica.
Una particolare attenzione dell’auctoritas trova riscontro nelle deliberazioni adottate dai primati ecclesiastici d’occidente e d’Egitto. Il ruolo egemonico esercitato dai Papi di Roma e di Alessandria sull’ecclesiae conferisce valore normativo alle disposizioni relative ai rispettivi ambiti geografici.
Una volta residente a Costantinopoli l’imperatore cattolico si uniforma alle prospettive ecclesiastiche orientali nei suoi riferimenti legislativi all’auctoritas patrum.
LEX IUDAICA NEI COSTANTINIDI
Costantino risulta essere un imperatore d matrice cristiana tant’è che lo stesso non vedeva di buon occhi la stessa religione ebraica. Egli risultava contrava rispetto a tutti i cristiani i quali volessero aderire alla legge mosaica. Egli è piuttosto tollerante, ma durante il suo impero venne stabilita la pena di tutti coloro che da professanti la religione cattolica aderissero alla legge giudaica; viceversa venne vietato agli ebrei di comminare agli apostatala pena capitale. Lo studioso Bonfils prende in considerazione la perdita del dominium nei confronti dello schiavo per quanto riguarda l’ebreo il quale una volta acquistato uno schiavo che fosse di fede cristiana, avesse circonciso lo stesso. La circoncisione non fa parte del culto cristiano. Sotto Costantino una tale pratica avrebbe comportato una perdita del dominium nei confronti dello schiavo il quale non doveva più prestare servigi nei confronti del dominum di fede ebraica.
Costanzo ha un atteggiamento rigido nei confronti della fede ebraica, infatti previse la pena capitale per tutti coloro che avessero praticato la circoncisione. Egli stabilì una nuova pena, cioè il cd. reato di giudaismo.
Tra la posizione piuttosto tollerante di Costantino e la posizione rigidissima di Costanzo, troviamo la posizione di Giuliano il quale riconosce come inferiore la legge mosaica rispetto a quella ellenistica. Egli non perseguita gli ebrei. Risulta essere piuttosto conforme agli indirizzi culturali pagani.
LEX IUDAICA IN ETA’ TEODOSIANA
Nell’età pre-teodosiana si assiste ad una ripresa degli atteggiamenti adottati dai costanti nidi, tant’è che con Valentiniano I viene stabilito che le sinagoghe non potessero essere utilizzate come luogo di culto.
Graziano , infatti, decise di riconoscerla possibilità di aggregarsi nelle apposite sinagoghe agli ebrei e impedì ai cristiani di poter anche solo partecipare a celebrazioni culturali di matrice pagana, ebraica o manichea.
Teodosio I riprese le intenzioni di epoca precedente. Riconobbe quale fede dell’impero quella cristiana. Risultò tollerante nei confronti della religione ebraica. Non consentiva a dominus ebraici di poter conquistare dei servi cristiani; laddove ciò avvenisse, lo schiavo poteva essere rivendicato col riscatto da un parente, pagando il prezzo di mercato dello schiavo. Era impedito tassativamente agli ebrei di poter acquistare schiavi cristiani. Gli ebrei potevano professare il loro culto all’interno dell’impero romano, salvo che lo facessero nelle sinagoghe sin da allora costruite e non ne costruissero altre. Gli stessi qualora volessero essere cives romani dovevano rispettare usi e tradizioni romani, che non consentivano una poligamia.
Tali pratiche furono seguite in Oriente da Arcadio il quale riconobbe privilegi e limiti già accordati in precedenza al clero cristiano e dal clero ebraico.
Con Teodosio II si ha una netta distinzione tra fede cristiana e pagana. Nei confronti degli eretici e dei pagani si assiste ad una vera e propria persecuzione. Ribadisce in sostanza le seguenti disposizioni adottate dalla disposizione precedente:
Le prospettive apologetiche perseguite dall’annotatore intento ad evidenziare come già in epoca anteriore alle 12 tavole Mosè abbia comminato la pena capitale a carico del ladro notturno. Particolarmente importante sembra l’accenno alla lectio. Il riferimento potrebbe rivelare la consuetudine forense da parte di un redattore abituato alla recitatio processuale di testi normativi. La Coll.7.1. ribadisce la natura divina della lex mosaica mediante il paragone con le stesse 12 tavole poste a fondamento delle leggi romane che rappresentano il culmine della normativa umana.
Un’ultima annotazione conclude il titolo relativo al plagio.
La Collatio 14.6. accenna a novelle costitutiones che colpiscono con la pena capitale i plagiatori.
Mentre la Coll.6.7. – 7.1. potrebbe appartenere allo stesso compilatore originario della collezione, le altre annotazioni sembrano attribuibili ad un’età successiva. La Coll.7.1 si pone, dunque, a distanza dall’età dioclezianea alla quale andrebbe ascritta alla collezione originaria. Per quanto riguarda l’epoca alla quale attribuire il successivo inserimento nell’opera della Coll.14.4. si può avanzare l’ipotesi che si tratti dell’età di Teodosio I.
La presenza in opere manoscritte di integrazioni successive non costituisce una peculiarità della collatio. Nell’implicare il superamento della rigida attribuzione dell’opera ad un’unica epoca, la possibilità di individuare nella collatio 3 successive recessioni pone interrogativi in merito alle ragioni che potrebbero avere indotto nuovi ed altrettanto sconosciuti personaggi ad inserire le brevi integrazioni supposte in precedenza.
Il contesto apologetico costituisce soltanto la cornice di una collezione che potrebbe rispondere a fini pratici. Esclusa la comparazione meramente apologetica, si può notare come, mentre la normativa mosaica determina la scelta delle materie, il diritto romano sia richiamato in ragione delle sanzioni alle quali il compilatore intende specificamente riferirsi. Nella scelta delle materie appare riscontrabile la sostanziale conformità dei primi 14 titoli della collatio ai divieti sanciti dai comandamenti sinaitici relativi ai rapporti con il prossimo.
In ambito ebraico la Torah sinaitica non trova fonti di pari autorità neppure negli altri libri accolti nel canone giudaico delle sacre scritture. Al contrario va rilevata l’unitarietà della concezione cristiana del canone veterotestamentario. L’assenza di riferimento della collatio a libri dell’antico testamento non accolti nel pentateuco appare ascrivibile a concezioni ebraiche e non cristiane.
Analoghe osservazioni possono avanzarsi in merito all’attenzione riservata dall’opera alla comminazione della pena capitale, che non trova nelle fonti cristiane un riscontro pari a quello individuabile nell’ebraiche.
La collezione potrebbe rispondere al disegno di garantire la prosecuzione secundum romanas leges di reati che violano la Lex Dei.
LE RECENSIONI
La redazione originaria
La prospettiva volta ad ascrivere l’origine della Collatio ad ambienti ebraici presenti a Roma negli ultimi anni del regno dioclezianeo, pone innanzitutto il problema di quel possa essere stato l’interesse accordato dai giudei alla cost. pubblicata dal tetrarca.
Va riservato un notevole interesse all’affermazione secondo la quale Diocleziano avrebbe esonerato i giudei della Palestina dall’onere di compiere sacrifici agli idoli. La notizia attesta il disegno ebraico di porre in evidenza le distanze intercorrenti tra la condizione giudaica e quella riservata a movimenti religiosi dichiarati dal legislatore nemici della romanitas.
Per quanto concerne gli ebrei di Roma, si può osservare come, benché risulti la presenza di un’accademia rabbinica nell’urbe, non si dispone d’informazioni.
In un’epoca in cui il legislatore ha oramai maturato la decisione di denunziare e perseguire severamente i movimenti religiosi che considera nemici di Roma, la collezione tenderebbe ad attestare la conformità alla Lex Dei dei principi giuridici romani posti a salvaguardia della società civile.
Ascritta all’età diocleziane, la redazione originale della collezione avrebbe a riflettere 2 esigenze avvertite dai giudei dell’urbe:
Mentre la prima prospettiva (pratica) tende a garantire l’attuazione in ambito romano dei principi sanciti dalla Torah, la seconda (apologetica) difende il mantenimento dello status quo in merito alla differenziazione legale degli ebrei, dei cristiani e dalle altre correnti religiose ufficialmente dichiarate nemiche di Roma.
La recensione di età teodosiana
L’inserimento di Coll6.4. viene successivamente a documentare la rinnovata circolazione della collezione in età teodosiana. La Lex dei registra in quell’epoca una nuova situazione di pericolo per i giudei: pur ufficialmente condannata dall’ecclesia, oltre che dall’imperium, si accentua in ambiti cristiani la tendenza a perseguire anche i giudei oltre agli eretici ed i pagani. Benché Teodosio I ribadisca il principio della legittimità iudaica, la documentazione attesta l’incapacità imperiale di difendere gli ebrei dagli assalti dei cristiani guidati da monaci ed ecclesiastici. La Lex Dei intende duplicemente rivendicare la legittimità della Lex iudaica dovuta:
Gli ambienti ostili agli ebrei intravedono nell’opera una sottile polemica volta a prospettare la conformità alla Lex Dei della legislazione di Roma pagana e di conseguenza la paradossale estraneità alla legge divina delle Novelle Costitutiones promulgate dai principi cristiani.
La versione della Lex dei circolante in età teodosiana presenta l’inserimento del titolo “de stupratoribus” di una cost. emanata da Teodosio I nella stessa Roma.
Si richiama la necessità di tutela dell’assetto e delle virtù del maschio, di difesa del pudor viri e dell’ospitium virilis animae, e nel contempo, quella di colpire coloro che rifiutano il proprio sesso, assoggettandolo alla patientia che è dell’altro sesso.
Secondo Dalla non si tratta di una norma innovatrice ma di una disposizione unicamente diretta a reprimere aspetti di omosessualità passiva e in particolare il fenomeno più ampio ed inviso al legislatore della prostituzione maschile. Nel manifestare sdegno per la presenza in Roma di un grande numero di affenminati, Teodosio invita il vicarius urbis a prelevarli dai bordelli che li ospitano per condurli al supplizio. Lo studio ritiene che la cost. avesse come fine lo sradicamento del fenomeno della prostituzione maschile.
La Lex Dei al tempo di Valentiniano III
Appare interessante evidenziare come l’esclusione dei giudei dalla carriera forense, sancita da Valentiniano III nel 425 sembri assente nel Codex del 438 che pure accoglie vari frammenti della cost. in questione. La costatazione induce a ritenere che, in seguito all’entrata in vigore in occidente del teodosiano, i giudei abbiano potuto di nuovo svolgere le funzioni di avvocato dalle quali erano stati ufficialmente allontanati 13 anni prima.
Forse anche la Lex dei conserva un preciso indirizzo di questo fatto. L’assenza della precisa indicazione del titolo nel quale il Codex accoglie la cost. potrebbe rispondere al disegno di non evidenziare la presenza nella collezione di una versione non conforme all’autentica.
In questa prospettiva appare evidente come la Lex dei possa effettivamente rispondere all’obiettivo pratico di offrire ad avvocati giudei di Roma uno strumento idoneo ad assicurare l’esecuzione di principi della Lex Dei ritenuti da loro importanti.