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Diritto Romano istituzioni, con Antonio Saccoccio
Tipologia: Sbobinature
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Istituzioni → dal latino institutiones, derivato da instituo; in senso traslato significa istruire, ammaestrare, insegnare e nell'antichità il termine era usato per indicare materiali elementari introduttivi allo studio delle discipline, in cui una determinata materia veniva ordinata ed esposta sistematicamente e sinteticamente. Diritto romano → diritto di quella collettività politica organizzata di uomini liberi che fece capo all'antica Roma; protratto per oltre 1300 anni, dal 754 a.C., origini della città di Roma al 565 d.C., morte di Giustiniano (Corpus iuris civilis). Esso si divideva in:
1) Età arcaica (754 a.C.: origini della città - metà III sec. a.C.): il regime costituzionale monarchico (rex, senato e assemblea) dura fino al VI sec., momento dal quale si trasforma in repubblicano (magistrature, senato e assemblee popolari). Roma si espande nel Lazio e nel resto della penisola e passa da modesto villaggio di pastori e agricoltori a potenza militare e commerciale. Il diritto privato è fondato sui mores, è ius civile e fino alla fine del periodo mantiene caratteri che rimandano all'idea di una società chiusa e non evoluta, dove il monopolio della conoscenza e dell'interpretazione del diritto appartiene alla classe sacerdotale. Caratteri peculiari:
Occidentalis (Roma) e pars Orientalis (Bisanzio → Costantinopoli). Fattori interni come il trionfo del Cristianesimo ed esterni come le invasioni barbariche causano indebolimento e disgregazione territoriale che poterà alla fine dell'impero romano d'Occidente (476 d.C), che non fu mai più ricostruito. Età di decadenza in cui l'unica fonde viva del diritto è l'imperatore, ma le costituzioni imperiali rivelano scadimento di livello tecnico e stilistico e imbarbarimento linguistico, ma nonostante ciò lo studio del diritto sopravvive grazie a rielaboratori di opere e compilatori di raccolte e antologie giuridiche. Importante il Codice Teodosiano, compilazione di costituzioni imperiali da Costantino a Teodosio II, che quest'ultimo ordinò e fece portare a compimento (438 d.C.); impulso maggiore in Oriente come testimonia il Corpus iuris civilis, tramite cui ci è pervenuta la ricostruzione del diritto postclassico e giustinianeo molto completa per via delle ricche fonti, per la quale l'unico problema è la difficoltà di valutazione e coordinamento delle fonti.
Diritto : il concetto è uno tra i più controversi e discussi per via di alcune difficoltà logiche, ma si possono tuttavia dividere le correnti del pensiero in due gruppi, a seconda della concezione adottata:
Il termine latino corrispondente all'italiano “diritto” è “ius”. L'italiano diritto deriva da directum, dirigere (idea del guidare liberi voleri), che soppiantò il termine più antico ius. Non si trova nel diritto romano una vera definizione di ius, ma i Romani usarono il termine ora nell'accezione di diritto oggettivo (ius civile, ius gentium etc), ora nell'accezione di diritto soggettivo, ora nel significato di potestà (sui iuris, alieni iuris), ora nel significato di luogo del giudizio (in iure, in ius vocatio). Il significato più frequente è però quello di situazione giuridica soggettiva, con riguardo ad un rapporto giuridico inteso come diritto soggettivo e corrispondente obbligo. Altri significati di ius possono essere: ius come rito (atto giuridico predeterminato nel suo svolgimento), ius come situazione che si realizza a seguito di determinati atti. Ius Quiritium E' la più antica qualificazione di ius e rappresenta il nucleo più antico del diritto romano, infatti i Quirites erano i membri delle prime collettività cittadine romane. Vi erano riconosciute posizioni giuridiche soggettive di potere su persone o su cose → per esempio il potere su cose inanimate, animali o schiavi, che si manifestava con un'affermazione di appartenenza ex iure Quiritium e per cui più tardi si parlò di dominium (più tardi ancora di proprietà). Inoltre, avevano fondamento nel ius Quiritium anche patria potestas, manus e mancipium, che comportavano l'esercizio di una potestà su persone libere. Ius civile In età arcaica il diritto si amplia: riguarda soltanto i cives romani e comprende in se il ius Quiritium, ma riconosce anche posizioni giuridiche di carattere relativo che saranno dette obbligazioni (crediti e debiti), caratterizzate da un vincolo per cui un soggetto è tenuto ad un certo comportamento verso un altro soggetto. La necessità giuridica del debitore di tenere il comportamento dovuto fu espressa col verbo oportere , un vincolo di ius civile ma non ex iure Quiritium. Tutte le posizioni riconosciute da questo ius civile erano tutelate in sede giudiziaria da azioni civili. Dal III sec. a.C. si cominciò a dare efficacia giuridica a nuovi negozi, anche
Ius publicum e ius privatum Il ius publicum riguarda organizzazione e funzionamento della collettività (rapporti tra essa e i singoli che la compongono) e tutela gli interessi pubblici della collettività nel suo complesso; il ius privatum riguarda i rapporti tra i singoli e tutela interessi privati, individuali. Quanto al ius publicum, l'aggettivo “publicum” deriva di “populus” e sta ad indicare il diritto del populus Romanus → le leges publicae promanavano dal popolo romano riunito in assemblea, quelle privatae erano manifestazioni private di volontà. Con ius publicum si pensò al diritto risultante dalle leges publicae (e ius privatum mediante lex privata), o anche nelle fonti giuridiche romane si intendeva il diritto oggettivo vigente. Per il diritto in vigore oggi, i rapporti tra privati a Pubblica Amministrazione sono regolati ora da quello privato e ora da quello pubblico: il diritto pubblico viene in considerazione nei casi di espropriazione per pubblica utilità, mentre quello privato quando un privato dà in locazione un immobile a un ente pubblico. Per diritto romano trovava applicazione il diritto pubblico solo se interveniva il populus Romanus o un organo pubblico. Ius commune e ius singolare Il primo si riferisce a istituti di applicazione generale (es. testamenti ordinari), mentre il secondo a sistemi giuridici eccezionali fuori dalla logica generale del sistema (es. testamenti militari); Ius civile, ius gentium e ius naturale Fu fondata a opera di giureconsulti una sorta di naturalis ratio, per via della comunanza tra i popoli di taluni istituti giuridici: da qui l'idea di ius gentium come patrimonio giuridico di fondo comune a tutti i popoli, e di ius civile come ius proprium con istituzioni non riscontrabili in altri popoli. Per diritto naturale si intende una sorta di diritto ideale conforme a giustizia, con caratteri assoluti e universali. Nei testi romani è un diritto conforme a natura e come tale comune a tutti gli esseri umani. Nei testi della giurisprudenza romana viene ora contrapposto al ius civile e ora si confonde col ius gentium, comune a tutti i popoli e fondato sulla naturalis ratio, sebbene i due appaiono qualche volta avere estensione diversa (ad esempio la schiavitù non appartiene al ius naturale).
Le fonti di produzione sono gli atti o gli eventi che producono il diritto oggettivo, da cui esso scaturisce:
avrebbe potuto approvare o respingere. In caso di approvazione, la proposta diveniva lex. In quanto le assemblee erano composte da patrizi e plebei, le leges rogatae erano vincolanti per entrambi. Alle leges publicae si possono accostare le più antiche leges regiae , in materia religioso-sacrale, di diritto criminale, organizzazione della famiglia, condizione delle persone, disciplina dei funerali; furono approvate dai comizi curiati su proposta del rex o su emanazioni da lui semplicemente comunicate al popolo, talvolta confermative di mores.
tutelabile solo in caso vi fosse un'actio apposita o un altro idoneo strumento processuale, prospettiva rovesciata rispetto a oggi: oggi l'azione presuppone il diritto soggettivo, per diritto romano viceversa. Questa prospettiva era più marcata nel diritto onorario, e quindi nel processo formulare dove questo trovava espressione: determinate posizioni giuridiche soggettive vi acquistavano rilievo giuridico nel momento in cui il pretore proponeva nell'editto lo strumento giudiziario che le contemplava e tutelava, e quindi l'esistenza del mezzo processuale consentiva la configurazione di una sottostante posizione giuridica soggettiva riconosciuta e tutelata. In armonia con questo è il fatto che i giuristi romani erano soliti porsi più spesso dal punto di vista del processo che da quello del diritto sostanziale, e quindi dell'actio rispetto al diritto soggettivo: non è casuale la preferenza dell'azione in personam per la tutela. Nel corso dell'evoluzione romana si riscontrano più tipi di processo: le legis actiones, il processo formulare, le cognitiones extra ordinem, il processo postclassico e quello giustinianeo. Con riferimento ai primi due, essendo la controversia decisa da un giudice privato, si parla di Ordo iudiciorum privatorum.
Esse erano le più antiche, l'unico processo privato fruibile dai cittadini romani in età arcaica; se ne parla come un tipo di processo, ma in realtà si trattava di 5 diversi riti processuali tra loro diversi per origine, natura e struttura, ma con certe comuni caratteristiche (come l'esigenza rigorosa di certa verba). Il nome legis actiones ha due spiegazioni:
incertezze, prima si esercitava l'azione dichiarativa in modo da rendere certa e non più controvertibile la situazione giuridica, poi si procedeva eventualmente con quella esecutiva. Legis actio sacramenti E' una delle più antiche ma è anche quella che sopravvisse più a lungo e la legis actio dichiarativa di più larga applicazione. Nel suo ambito si poteva agire per ogni pretesa per cui non fosse prescritto l'utilizzo di un'altra legis actio dalla legge. Poteva essere:
Su ciò intervenne il pretore consentendo di litigare per formulas, dando luogo al processo formulare: esso dapprima si realizzava solo in forza dei poteri del pretore e al di fuori del ius civile, quindi quindi che dinanzi a lui si litigava sia per formulas che per legis actiones. Presto un solo pretore non bastò, e fu istituita la figura del pretore peregrino, con il compito di esercitare giurisdizione tra romani e stranieri o tra soli stranieri. Intanto però le legis actiones si rivelavano sempre più inadeguate al mutato contesto, insofferente all'eccessivo rigorismo formale, e quindi furono gradatamente soppresse → il nuovo processo le andò sostituendo, dunque gli furono attribuiti effetti anche per il ius civile e divenne infine il nuovo processo privato ordinario. Il processo formulare, a differenza delle legis actiones, aveva carattere unitario = si trattava di un solo procedimento, che poteva essere impiegato per l'esercizio di varie actiones. Per ognuna di esse era prevista una formula e, pur essendo azioni tipiche, erano in numero così alto da consentire la tutela di pretese diverse per origini, natura e fondamento (dato il carattere non rigido di questo processo). Il procedimento era diviso in due fasi, in iure e apud iudicem (ognuna con funzioni analoghe a prima); in questo caso però le parti potevano esprimere le loro ragioni liberamente anche in iure, non c'era più il formalismo delle legis actiones; le formulae erano redatte per iscritto e il ruolo del magistrato era più attivo
1. in ius vocatio → vi si provvedeva per assicurare la presenza in iure dell'avversario; essa restava un atto privato compiuto dall'attore, senza partecipazione di organo pubblico, con cui egli invitava l'altra parte a seguirlo dinanzi al magistrato. Però non si richiese più solennità orale e l'attore avrebbe dovuto precisare l'azione che intendeva promuovere al convenuto. Inoltre, contro il vocatus che si rifiutava di seguirlo in giudizio, l'attore non avrebbe potuto fare ricorso alla forza: era il pretore a esercitare coazione indiretta avendo promesso nel suo editto missio in bona contro il vocatus che non avesse seguito l'attore 2. vadimonium → si affiancò alla in ius vocatio da età preclassica. La denominazione rimanda ai vades, che nelle legis actiones assicuravano la ricomparsa in giudizio della parte convenuta; nel vadimonium era il convenuto che, mediante stipulatio, prometteva all'attore di comparire dinanzi al magistrato nel giorno concordato sottraendosi all'obbligo di seguire immediatamente l'attore in iure. 3. fase in iure → in questa fase venivano fissati i termini giuridici della lite, ed era necessaria la presenza dell'attore e del convenuto. Il magistrato aveva iuris dictio, che comportava soprattutto la datio actionis = con essa il magistrato, approvato il testo della formula concordata tra le parti, concedeva l'azione richiesta; in tal modo dava il via libera a un altro procedimento cosicché la lite potesse essere decisa con sentenza. I magistrati giusdicenti del processo formulare erano i due pretori, l'edile curule e i governatori provinciali, tutti sulla base di un editto. Dinanzi al pretore le parti manifestavano le proprie ragioni: l'attore indicava all'avversario la formula dell'azione che intendeva promuovere riferendosi all'albo pretorio (il quale riproduceva l'editto, dove erano contemplati i modelli delle diverse formule). Seguiva la postulatio actionis , rivolta al pretore, mediante la quale l'attore chiedeva di provvedere con l'azione indicata e mostrava le proprie pretese. Se il convenuto non le ammetteva, aveva luogo un dibattito informale nel quale le parti sostenevano i propri punti di vista. Era possibile che la pretesa dell'attore apparisse infondata al pretore, quindi sarebbe stato inutile procedere oltre; poteva però anche accadere che essa fosse fondata ma che fosse iniquo perseguirla → in questi casi il pretore denegava l'azione (denegatio actionis). La pretesa attrice restava impregiudicata per effetto della denegatio actionis, che non era una sentenza né ne produceva gli effetti; però in punto di fatto la pretesa attrice non poteva essere perseguita. Più spesso accadeva che il pretore desse l'azione (datio actionis); il presupposto per la datio actionis era che le parti avessero accordato il testo della formula da adottare, con partecipazione e approvazione del pretore. La formula era un breve documento scritto con indicato il nome del giudice chiamato e giudicare, al quale si rivolgeva un invito di condannare o assolvere; in sostanza vi erano sintetizzati i termini determinanti della controversia. Il pretore (se d'accordo sulla formula) compiva dunque la datio actionis, ossia iudicium dabat = dava la formula, quindi l'azione richiesta. L'attore ne recitava il contenuto = iudicium dictabat. Il convenuto l'accettava = iudicium accipiebat. Questo insieme di atti (dare, dictare e accipere iudicium) costituivano la litis contestatio. L'invocazione di testimoni tipica della litis contestatio delle legis actiones sarebbe stata ora superflua in quanto era presente la formula. La litis contestatio era presupposto indispensabile per una decisione giudiziale di merito alla controversia, e inoltre essa era l'atto istitutivo del giudizio. Con essa i termini giuridici della lite restavano fissati definitivamente come espressi nella formula, che non avrebbe più potuto essere mutata; la litis contestatio aveva effetti esclusori , o preclusivi = l'azione non poteva essere ripetuta se identiche risultavano essere personae, petitum e causa petendi. Altro effetto della litis contestatio era quello conservativo : la pretesa dell'attore veniva messa al sicuro, qualunque evento successivo non l'avrebbe pregiudicata. Senza litis contestatio non sarebbe stata possibile alcuna sentenza; essa esigeva la partecipazione anche del convenuto (che doveva accipere iudicium) → senza la sua defensio il giudizio non aveva luogo: egli però non poteva rifiutare impunemente di defendere, e nel caso in cui assumesse un atteggiamento passivo di non collaborazione il pretore minacciava sanzioni diverse. Accadeva quindi
raramente che il mancato compimento della litis contestatio dipendesse dalla non volontà del convenuto. Con la litis contestatio si chiudeva la fase in iure.
4. fase apud iudicem → aveva luogo dinanzi al giudice che avrebbe deciso la controversia. Il pretore aveva non aveva la iudicatio (potere di decidere il merito della lite), la quale era compito del giudice. Erano le parti che, in accordo col magistrato, sceglievano il giudice; il suo nome figurava poi in apertura alla formula, con le parole “Tizio sarà giudice”. Il giudice poteva essere una persona singola (iudex unus) oppure un organo collegiale (es. recuperatores che giudicavano in processi di maggior rilievo sociale). Per la scelta del giudice erano predisposte delle speciali liste, compilate secondo criteri politici e aggiornate. Anche nel processo formulare non era necessaria la presenza di entrambe le parti apud iudicem ma, in caso di assenza di una parte, trascorso il mezzogiorno del dì dell'udienza, il giudice decideva in favore della parte presente. Se presenti ambedue le parti, il procedimento apud iudicem si svolgeva senza formalità: ciascuna parte esponeva le proprie ragioni e adduceva le prove tentando di mostrare l'inconsistenza di quelle avversarie (non c'erano regole sui mezzi di prova). Il giudice era rigorosamente vincolato ai termini della formula, la quale lo invitava a condannare il convenuto verificate certe condizioni e ad assolverlo se quelle condizioni non ricorrevano. Dato ciò, e siccome a ogni azione corrispondeva una formula, il titolare del diritto non avrebbe potuto ottenere giudiziariamente nulla più dei termini della formula. La fase apud iudicem si concludeva con la sentenza di condanna o di assoluzione del convenuto; la sentenza era definitiva e non soggetta ad appello → esso infatti richiedeva un organo superiore rispetto a quello che l'aveva emessa, ma nel processo formulare mancava una struttura gerarchica del genere (il giudice privato non aveva superiori gerarchici). La sentenza di condanna era sempre espressa in denaro e dava luogo all' obligatio iudicati : l'attore vittorioso avrebbe potuto procedere contro il soccombente che non vi si adeguava con l' actio iudicati. Le parti ordinarie della formula La formula era un documento scritto nella forma di un invito al giudice a condannare o assolvere; essa era anche detta iudicium e vi erano sintetizzati i dati rilevanti della controversia. Era oggetto della litis contestatio e vincolava il giudice. La formula era formata da più partes: 1. iudicis nominatio = nomina del giudice 2. intentio = non poteva mancare, ed esprimeva la pretesa dell'attore (petitum); l'intentio caratterizzava la formula consentendo di stabilire se fosse in rem o in personam oppure civile o pretoria e, quando mancava la demonstratio, consentiva anche di stabilire il tipo di azione. L'intentio poteva essere
Questa classificazione si trovava già nella legis actio sacramenti, ma fu definita meglio col processo formulare. Da essa deriva la distinzione dei diritti soggettivi patrimoniali in diritti reali e diritti di credito.
della litis contestatio che vietava di tornare ad agire una seconda volta sulla stessa cosa operava a volte ipso iure in forza di exceptio: la lite non sarebbe stata ripetibile ipso iure se la precedente lite de eadem re fosse stata un iudicium legitimum in ius e in personam. Dunque tutte le azioni non in personam erano di per sé ripetibili anche tra le stesse persone e per la stessa cosa; affinché il secondo giudice tenesse conto che c'era già stata una litis contestatio sulla stessa cosa, occorreva che il convenuto opponesse un'exceptio.
per cui il giudice, verificata l'intentio, prima di pronunziare la condanna avrebbe dovuto invitare il convenuto a restituire, e condannarlo solo in caso non obbedisse. Questa clausola rappresentava un temperamento del principio per cui la condanna doveva essere espressa in denaro: giovava infatti al convenuto (che poteva evitare la condanna a una somma di denaro di cui non disponeva) e anche all'attore (che conseguiva l'oggetto della pretesa). Se su invito del giudice il convenuto non restituiva, l'importo della condanna pecuniaria era stabilito dall'attore sotto vincolo di giuramento: egli avrebbe probabilmente giurato un valore superiore a quello di mercato, attribuendo alla res valore affettivo → nelle azioni arbitrarie il convenuto in genere restituiva. Avevano clausola restitutoria soltanto le azioni reali, per le quali l'esigenza dell'attore di ottenere la res anziché l'aestimatio in denaro era più sentita. Quando la clausola mancava, il giudice avrebbe dovuto condannare il convenuto anche se questi, dopo la litis contestatio, avesse soddisfatto le pretese dell'avversario. Nei iudicia bonae fidei, pure in difetto della clausola, si ammise che il giudice avrebbe dovuto assolvere il convenuto se dopo la litis contestatio avesse adempiuto ogni suo obbligo, mentre nei iudicia stricta fu mantenuta più a lungo l'altra soluzione.
Al giorno d'oggi l'autore di un illecito incorre in responsabilità penale se il suo atto, reputato a priori lesivo degli interessi della collettività, viene qualificato reato dalla legge e quindi sanzionato con una pena pecuniaria o detentiva: essa è sempre irrogata ed eseguita da i pubblici poteri e se pecuniaria il relativo importo va alle casse pubbliche. L'autore di un illecito che provoca ad altri danno ingiusto incorre in responsabilità civile, materia di diritto privato. Nel diritto romano invece si riscontravano sia pene pubbliche sia pene private, e queste ultime erano perseguite dal privato nel processo privato. Le azioni penali erano in personam; con esse il privato, vittima di un illecito, perseguiva dall'autore dell'illecito stesso una pena, che aveva funzione afflittiva e punitiva. La pena poteva essere pecuniaria o corporale; nel processo formulare era sempre pecuniaria. Con le azioni reipersecutorie invece si perseguiva la res, la funzione era risarcitoria. Nel processo formulare, essendo sia pena che condanna pecuniarie, era difficile distinguere i due tipi di azioni: le azioni reali erano tutte reipersecutorie, quelle in personam potevano essere sia penali che reipersecutorie. Erano sempre penali le azioni in cui la legge o l'editto pretorio stabilivano pene fisse, così come anche le azioni con condanna a un multiplo della cosa sottratta. Dunque le azioni reipersecutorie erano al simplum. Le azioni penali nascevano sempre da un atto illecito extracontrattuale, delictum o maleficium: dal primo potevano derivare anche le azioni reipersecutorie. Per stabilire la natura dell'azione bisognava dunque fare riferimento al relativo regime giuridico: la funzione poteva essere o punitiva o risarcitoria; le azioni penali erano passivamente intrasmissibili, cioè esercitabili solo contro l'autore dell'illecito e non contro gli eredi (poena personale), mentre il risarcimento riguardava il patrimonio e quindi l'azione reipersecutoria era passivamente trasmissibile. Le reipersecutorie non si cumulavano (l'interessato esigeva una volta sola il risarcimento per l'intero), mentre le penali si cumulavano contro più responsabili e l'azione poteva essere esercitata per l'intero contro ciascuno (l'azione contro uno non precludeva quella contro gli altri): ognuno doveva pagare l'intera pena perché tutti andavano puniti e non avrebbe avuto senso frazionarla. Si potevano inoltre cumulare azione penale con azione reipersecutoria: il risarcimento poteva essere preteso anche dopo aver punito e viceversa. Le azioni penali potevano essere civili o pretorie; quelle pretorie non potevano essere esercitate oltre l'anno dalla commissione dell'illecito. Solo le azioni penali potevano essere esperite in via nossale e si esercitavano per gli illeciti commessi da soggetti a potestà (schiavi e filii familias); in questi casi l'azione penale era data come noxalis contro l'avente potestà il quale, se soccombente, doveva o pagare la pena prevista per l'illecito o dare a nossa il colpevole soggetto alla sua potestà. La noxae deditio si compiva con mancipatio, e proprio delle azioni nossali era il principio per cui la responsabilità penale per i delitti seguiva la persona del colpevole. La depenalizzazione del diritto privato: quanto più si risale indietro nel tempo tanto più rigido era il sistema delle azioni penali (molte azioni reipersecutorie in età classica erano penali in età arcaica); con il principato iniziò un lento graduale processo di depenalizzazione e il regime giuridico delle azioni penali subì temperamenti → contro gli eredi del colpevole si stabilì che fosse proponibile un'azione non penale nei limiti dell'arricchimento che avevano avuto grazie all'illecito commesso dal loro dante causa; si ammisero deroghe al principio del cumulo di azioni penali e reipersecutorie (alcune azioni penali divennero mixtae); le azioni
strumenti processuali idonei alla realizzazione dell'interdictum contro di lui. Il procedimento previsto per l'accertamento dei presupposti dell'interdictum era complesso: spesso si agiva cum periculo, cioè si imponeva all'intimato di prestare una sponsio in iure con cui promettere il pagamento di una penale nel caso in cui i presupposti fossero verificati, sponsio alla quale l'attore rispondeva promettendo con restipulatio una poena per l'ipotesi inversa. Quando gli interdetti erano restitutori o esibitori si poteva agire sine periculo purché l'intimato chiedesse la nomina di un arbiter e una formula arbitraria, cosicché nessuna delle parti avrebbe corso il rischio di una penale ed egli avrebbe potuto, in caso di perdita della lite, evitare la condanna pecuniaria dell'azione arbitraria restituendo;
La cognitio extra ordinem è la “cognizione” al di fuori dell'ordo iudiciorum privaturum, per cui si impiega dunque un processo che non è né per legis actiones né per formulas. Il primo caso fu il riconoscimento di valore giuridico ai fedecommessi, disposizioni di ultima volontà in cui il disponente si rimetteva alla fides dell'erede o del legatario → le legis actiones erano estinte, e per agire per formulas era necessario integrare l'edito (il pretore non lo fece perché sarebbe stata un'ardita innovazione rispetto ai principi tradizionali, e sembrò opportuno distinguere i fedecommessi da altre pretese successorie). Altre cognitiones extra ordinem furono: pretese alimentari tra parenti, pagamento di onorari, tutela, liti di libertà, querela inofficiosi testamenti. Nelle province gli organi competenti erano i governatori; per il resto, in generale a Roma giudicavano extra ordinem sia i magistrati dell'ordine costituzionale repubblicano sia dei funzionari direttamente nominati e dipendenti dal principe. Prese avvio la prassi per cui il princeps interveniva nei giudizi privati su istanza degli interessati per dare pareri vincolanti ed emanare rescritti: in questi casi si adottava il rito extra ordinem. Prese anche corpo la possibilità dell'appello attraverso sentenze extra ordinem (giudici d'appello: imperatore, Senato, prefetto pretorio). Nella chiamata in giudizio interveniva un organo pubblico e il convenuto che non si presentava era considerato contumace, cioè non obbediente all'invito dell'organo: il giudizio si sarebbe svolto comunque ma il giudice avrebbe valutato comunque per quanto possibile le ragioni dell'assente. Il processo non era diviso nelle due fasi e la decisione non era affidata a un giudice privato: tutto si svolgeva dinanzi a un organo pubblico, che emanava anche la sentenza (poteva farlo anche tramite delegato). Non c'era nessuna litis contestatio come quella formulare: gli effetti di questa erano collegati a momenti diversi del processo (gli effetti conservativi a momenti iniziali, quelli preclusivi alla sentenza). Alla sentenza extra ordinem, purché definitiva, si attribuirono effetti pregiudiziali per cui, se la questione già decisa veniva riproposta dinanzi a un altro giudice, questi avrebbe dovuto conformarsi al precedente giudicato. Inoltre le cognitiones extra ordinem erano caratterizzate dalla massima libertà di apprezzamento del giudice sia per il merito della lite, sia per la conduzione del procedimento, la scelta, l'ammissione e la valutazione dei mezzi di prova. Era poi assente ogni formalismo. Ogni difesa o contestazione del convenuto era detto praescriptio extra ordinem (corrispondente all'exceptio formulare, tranne che quest'ultima non era ogni difesa del convenuto). La condanna del convenuto poteva anche non essere espressa in denaro, cosicché egli potesse essere condannato a dare quanto oggetto di domanda dell'attore e cosicché il giudice che aveva emesso la
sentenza potesse imporne l'esecuzione forzosa, evitando all'attore l'onere di una procedura esecutiva separata. Se la sentenza era di condanna pecuniaria invece si dava luogo alla procedura esecutiva, previa actio iudicati: il giudice extra ordinem poteva evitare esecuzione personale e bonorum venditio disponendo il pignoramento e la vendita di singoli beni del soccombente in misura sufficiente a soddisfare le ragioni dell'altra parte.
Fatto giuridico = ogni evento produttivo di effetti giuridici, cioè che dà luogo a nascita di situazioni giuridiche nuove oppure che modifica/estingue situazioni giuridiche già esistenti. I fatti giuridici involontari sono fatti naturali, che si verificano indipendentemente dalla volontà dell'uomo; i fatti giuridici volontari sono azioni umane volontarie, giuridicamente rilevanti in quanto tali → i fatti giuridici volontari sono detti atti giuridici. Gli atti possono essere leciti (consentiti dall'ordinamento) o illeciti (vietati). La categoria più importante di atti leciti è quella dei negozi giuridici, ossia manifestazioni di volontà da parte di privati dirette al conseguimento, garantito dall'ordinamento giuridico, di risultati pratici giuridicamente definibili come acquisto, perdita o modificazione di situazioni giuridiche soggettive. Il computo del decorso del tempo : fatto giuridico involontario che poteva dar luogo ad acquisto di capacità (es. al compimento del 14esimo anno di età i maschi acquistavano capacità d'agire) e ad acquisto/perdita di diritti soggettivi. Si parla di computo naturale e civile del tempo: secondo il primo criterio il tempo si calcola da un momento determinato del giorno iniziale allo stesso momento del giorno finale; secondo l'altro criterio ogni giorno viene computato per intero → la regola del diritto romano era quella del computo civile e si calcolava per intero anche il giorno iniziale; quanto all'ultimo giorno, si applicavano regole diverse in base ai casi (a volte perché si producesse l'effetto bastava fosse iniziato, altre doveva trascorrere interamente). Normalmente valeva il principio del tempo continuo, per cui esso era computato secondo le regole del calendario senza omissione di giorni; eccezionalmente invece si applicava il principio del tempo utile, per cui si calcolavano solo i giorni nei quali il diritto o la pretesa potevano esser fatti valere.
Tipicità ed elementi I negozi giuridici sono atti volontari e leciti, di cui però è assente l'idea nelle fonti romane; tuttavia sono molti gli atti che rientrano nello schema di negozio giuridico. Innanzitutto, un criterio utilizzato per individuarli è quello della tipicità = si riconobbero effetti giuridici solo a determinati negozi giuridici, singolarmente individuati e in numero definito, ognuno con struttura e regime proprio. Nella struttura dei negozi giuridici inoltre si distingue tra:
mancipatio trasferiva anche il possesso purché si compisse sul fondo stesso, cosicché l'accipiens potesse compiere il gesto della presa di possesso; da un certo punto però non fu più necessario recarsi sul luogo, quindi la mancipatio in tal caso non trasferiva anche il possesso → occorreva per esso che il mancipio dans ne facesse ulteriormente traditio (consegna). Questo rito appare dunque essere un atto in cui si realizza uno scambio immediato di cosa contro un corrispettivo in metallo, quindi di cosa contro prezzo (vendita). Quindi la funzione originaria della mancipatio era quella della vendita. Una volta introdotta la moneta coniata la pesatura assunse valore simbolico e il mancipio accipiens, anziché deporre il metallo sulla bilancia, la percuoteva con un raudusculum (pezzo di metallo), che poi veniva consegnato al mancipio dans in sostituzione al metallo pesato. Col riconoscimento del contratto di compravendita con effetti obbligatori, la mancipatio perdette la funzione di vendita (pur mantenendo la sua struttura) e fu definita imaginaria venditio = atto che aveva solo l'apparenza della vendita. La mancipatio comunque mantenne i suoi effetti reali di trasferimento della proprietà. La vendita era un altro negozio a sé che aveva solo effetti obbligatori, ma quando essa aveva ad oggetto res mancipi era necessario che il venditore facesse anche mancipatio per trasferire il possesso (mancipatio venditionis causa). La mancipatio però, diventata ormai negozio astratto , poteva anche essere compiuta per cause diverse dalla vendita (donazione, dote etc.). Inoltre, nella mancipatio il mancipio accipiens affermava un'appartenenza attuale della cosa, però era consapevole che in realtà la cosa non era ancora sua e lo sarebbe diventata solo alla fine del rito: era quindi chi acquistava ad affermare un proprio potere sulla cosa e ad adottare i comportamenti conseguenziali. Il mancipio dans doveva essere presente, ma taceva anche se il negozio giuridico era bilaterale (espressione di un accordo di volontà). Il formulario della mancipatio poteva essere integrato da leges privatae, che potevano essere leges mancipii o leges mancipio dictae = manifestazioni di volontà espresse oralmente dal mancipio dans, talvolta anche dall'accipiens, secondo schemi e termini prestabiliti (certa verba) volte a limitare o integrare gli effetti tipici del negozio. La mancipatio sopravvisse e venne applicata sino a tutta l'età classica; durante il Basso Impero essa era in netta decadenza, e poi scomparve del tutto con Giustiniano (non più distinzione tra res mancipi e nec mancipi). La in iure cessio Negozio formale e solenne, di origine più recente della mancipatio ma precedente XII Tavole. Essa era di ius civile (solo cives), caratterizzata dall'impiego di schemi e strutture processuali che ricalcavano il rito della legis actio sacramenti in rem. Essa veniva impiegata per il trasferimento della proprietà su res mancipi e nec mancipi, per la costituzione e la rinunzia di servitù prediali e usufrutto, per l'acquisto della patria potestas nell'adoptio, per la cessione della tutela mulieris e (a determinate condizioni) dell'eredità. Si compiva in iure, dinanzi a un magistrato con iuris dictio (pretore): quando l'atto aveva oggetto lo schiavo sul quale il cedente intendeva trasferire al cessionario la proprietà, presenti sia le parti sia lo schiavo, il cessionario teneva lo schiavo e pronunciava la formula vindicatoria (“dico che quest'uomo è mio ex iure Quiritium). Il pretore interrogava il cedente se volesse contravindicare e, di fronte a suo diniego o silenzio, pronunciava l'addictio del servo in favore del cessionario. La in iure cessio appare essere stata un finto processo → agli inizi era un espediente per perseguire effetti per i quali il ius civile non prevedeva un negozio; non tanto quindi per il trasferimento della proprietà, per la quale la mancipatio e la traditio risultavano più comode, ma per altre applicazioni. Se per la forma appare un finto processo, nella sostanza era un vero negozio giuridico bilaterale, dal quale erano però esclusi servi e filii familias per la forma dell'atto. Come la mancipatio più recente, anche essa era un negozio astratto, da cui cioè non emergeva alcuna causa (vendita, donazione, dote, etc.), e aveva effetti reali: se impiegata per il trasferimento della proprietà, con essa si trasmetteva necessariamente anche il possesso solo quando si trattava di cose mobili. In età postclassica non vi si fece più ricorso e fu eliminato ogni riferimento nel Digesto e nelle costituzioni imperiali del Codice giustinianeo. La stipulatio: cenni Negozio formale, bilaterale (contratto) con effetti obbligatori. Le parti erano lo stipulante (stipulator) e il promittente (promissor); si compiva in forza di un'interrogazione, con la quale lo stipulante chiedeva al promittente se intendeva assumere l'impegno a tenere un determinato comportamento, e di una risposta congrua del promittente, il quale si limitava a pronunziare in prima persona il verbo già impiegato in seconda persona dallo stipulante. Nasceva così a carico del promittente, divenuto debitore, e a favore dello stipulante, divenuto creditore, un'obbligazione sanzionata iure civili (actio ex stipulatu) con oggetto la prestazione promessa. Il tipo più antico di stipulatio fu la sponsio, riservata solo ai cives e caratterizzata dall'impiego del verbo spondere. La stipulatio fu tra i negozi di più largo impiego del diritto romano; era un negozio astratto, si poteva impiegare per le cause più diverse in cui l'effetto voluto era quello di rendere taluno obbligato a una prestazione (varietà dei comportamenti promessi: pagamento somma, trasferimento proprietà etc.)
Come dimostrare all'occorrenza di essere titolari di un diritto soggettivo per effetti di un negozio giuridico? Sino all'età classica, per i pochi negozi per i quali era richiesta la forma scritta, doveva bastare il relativo documento. In quelli per i quali si esigeva la presenza di testimoni essi stessi dovevano rendere testimonianza. Per gli altri, formali e non, si ricorreva a diversi mezzi (testimonianze occasionali, redazione di documenti scritti che attestassero negozio, modalità e contenuti, documenti non necessari per l'atto ma utili a questi fini). La prassi di redigere per iscritto documenti per la prova ebbe ampia diffusione in età repubblicana e sempre maggiore in quella classica: ciò si spiega non tanto per la maggiore fiducia nella scriptura, ma per l'esigenza di conservare prova del negozio compiuto oltre il limite dell'esistenza fisica dei testimoni. C'erano poi altri motivi per ricorrere alla scrittura in negozi dove essa non era richiesta: esigenze di segretezza, difficoltà di affidare alla memoria di testimoni manifestazioni di volontà complesse, esigenze di precisione e rapidità → queste esigenze furono alla base dell'impiego della scrittura nel testamentum per aes et libram (testamento civile per eccellenza, con mancipatio). Il testatore enunciava dapprima oralmente e solennemente le proprie volontà; presto però si ammise che potesse prima redigerle per iscritto in tavolette cerate, fatte poi sigillare con i contrassegni dei testimoni. Una volta fatto ciò si procedeva al rito nel quale con la pronunzia orale il disponente affermava di testare quanto indicato nelle tabulae, non precisando le singole disposizioni (il contenuto delle tavolette restava segreto fino alla morte del testatore). Anche per la stipulatio si usò redigere per iscritto il contenuto della promissio, soprattutto quando il promittente assumeva numerose e complesse prestazioni con un unico atto. Rimase comunque necessaria la solennità orale fino a età postclassica, quando venne abolita l'esigenza della solenne pronunzia orale e del compimento delle formalità della mancipatio, il testamento civile divenne scritto e ogni stipulatio fu considerata valida solo in quanto atto descrittivo dell'accordo per indicare che avevano avuto luogo interrogazione e congrua risposta, non importando se i verba fossero stati pronunziati.
Questo problema si pone quando si tratta di stabilire gli effetti che il negozio compiuto è destinato a produrre. Un tempo era diffusa l'idea di uno sviluppo storico per cui da un'interpretazione letterale delle espressioni usate dalle parti (verba) si sarebbe passati a un'interpretazione che tenesse conto della volontà effettiva (voluntas). Un'altra corrente ha preferito invece distinguere tra volontà tipica e volontà individuale: sino all'età classica il criterio prevalente era quello della volontà tipica = alle espressioni adoperate dalle parti si attribuiva il valore proprio. In età postclassica invece prevalse il criterio della volontà individuale , che imponeva la ricerca della volontà effettiva anche al di là del valore tipico dei termini usati dalle parti. Essendo però che i negozi solenni del ius civile vedevano l'impiego di formule e comportamenti prefissati e invariabili, non era possibile dare un'interpretazione della volontà negoziale diversa da quella che il rito esprimeva → si preferì la volontà tipica a quella individuale. Tuttavia però i negozi formali avevano anche delle parti bianche nei formulari, da riempire con i dati del negozio che in concreto si andava a compiere: in ordine a queste parti potevano pertanto sorgere dubbi. Dubbi a maggior ragione sorgevano per negozi non formali. In questi casi si cercava di stabilire la volontà effettiva delle parti, quindi la volontà individuale era il criterio (questo soprattutto per le disposizioni testamentarie, nelle quali venne mantenuta il più possibile la volontà del testatore. I criteri interpretativi furono diversi a seconda dei casi concreti → quello primario fu l'intendere nel contesto dell'atto il significato di termini e espressioni usate; all'occorrenza ci si riferiva anche a abitudini e modo usuale di esprimersi del dichiarante, oppure agli usi locali. Se sussistevano dubbi, tra l'alternativa che avrebbe comportato la nullità dell'atto e quella che l'avrebbe evitata, prevaleva quest'ultima. I giureconsulti romani si riferirono comunque a criteri di buona fede, equità, humanitas, benignitas, pietas.
Poteva accadere che taluno manifestasse una volontà che non aveva, e che quindi si determinasse divergenza tra il voluto e il dichiarato. Bisogna distinguere tra negozi solenni del ius civile e altri negozi → nei negozi non formali e comunque non solenni (es. contratti consensuali), la mancanza di volontà comportava la nullità dell'atto (negozio improduttivo di effetti giuridici). Nei negozi formali e solenni del ius civile invece il