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Qualche appunto delle lezioni di Saccoccio
Tipologia: Sbobinature
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Alcuni istituti connessi con il negozio giuridico. L’utilità di quest’ultimo è quella di poter trattare di alcuni istituti giuridici estensibili anche ad altri istituti simili. La condizione è un elemento accidentale del negozio (si può vivere anche senza questa condizione, ma se viene applicata è rilevante). La condizione è un evento futuro e incerto dal quale si fanno dipendere gli effetti del negozio. Esempio: se la nave verrà dall’asia (condizione) ti darò 100 euro La condizione non si può apporre a tutti gli atti, quelli che non la tollerano si chiamano actus legitimi:
● Dolo presente: inganno che faccio nel momento in cui chiedo l’adempimento del negozio. Si chiama anche dolo generale perchè si tratta ● Dolo passato: inganno che mi induce a chiudere il negozio I romani inventano un nuovo strumento che non è più un eccezione: Actio de dolo Questa azione viene introdotta nel 1 secolo a.c da un giurista. L'Actio de dolo non tocca la validità del negozio perché non era presente nello ius civile. Le azioni penali: sono volte ad irrogare una pena e sono collegate ad un illecito. L’actio de dolo è la meno penale delle azioni penali. Non è collegata ad un illecito previsto dello ius civile e non prevede una pena al multiplo, ma la pena è nel semplice valore della cosa. È un’azione arbitraria, ovvera il condannato può sfuggire alla pena restituendo la cosa soggetta alla lite. Era esperibile entro un anno. Era un’azione sussidiaria. L’ultimo istituto che il pretore introduce per il dolo è la in integrum restitutio propter dolum. Il pretore fingeva che i rapporti fossero avvenuti, rimettendo la situazione al momento dell’accaduto. Il metus In latino significa “timore”. Il negozio viene concluso unicamente per timore. Non è un timore autogenerato, ma è un timore indotto dal comportamento dell’altra parte. Vis (violenza, comportamento violento). Il metus viene quindi indotto da una vis. La vis si divide in: ● Vis compulsiva (violenza relativa): la minaccia di un male grave che mi induce a concludere un negozio. Deve essere grave. ● Vis ablativa (violenza assoluta): è quella che elimina del tutto la volontà di una parte. Qui non c'è proprio il negozio, la volontà viene manifestata da un altro soggetto. La vis non è nemmeno un vizio della volontà Gli effetti del metus sui negozi romani La volontà viene manifestata (male), ma gli effetti quindi si producono. Per lo ius civile che la volontà sia stata frutto di una minaccia non è rilevante. Quindi per lo ius civile questo negozio è valido ed efficace) Anche qui come nel dolo è il giudice che può comprendere da solo che non è presente la buona fede, ma una minaccia che intacca la volontà. Il pretore interviene:
Noi parliamo di processo privato che si distingue da quello pubblico che riguarda i crimina. Il processo privato è quello che avviene tra due parti processuali privati (può essere plurisoggettiva: più soggetti). I romani pensavano al diritto pensando inizialmente al processo e non agli istituti. Il processo cambia la visuale degli istituti che noi trattiamo. Il perno del processo è l’azione, ovvero il mezzo che viene dato a chi chiede tutela. L’attore è colui che attacca, il convenuto è lui che viene chiamato in giudizio. L’azione può essere definita come il diritto di perseguire in giudizio quello che ci è dovuto. In giudicio: ● In tribunale (prima interpretazione) ● Perseguire con una formula quello che mi è dovuto Il principale metodo di processo partiva proprio con una formula (processo formulare Il processo romano si divide in: ● iure: il pretore si occupava di istruire dal punto di vista giurido la questione, ne doveva individuare i termini giuridici. Doveva capire quale era il senso giuridico della controversia. Era fondamentale che entrambi le parti fossero in giudizio, se una delle due mancava non si poteva svolgere il processo. Il pretore terminava il suo compito e passava la palla al giudice. (Il pretore non decide istruisce, il giudice decide). Il pretore viene eletto dal popolo ed ha una potestas che gli ha dato il popolo. ● Apud iudicem: il giudice era monocratico, cioè decideva da solo la questione. Le due fasi sono temporalmente conseguenti. Il giudice riceve la potestas dal pretore al momento della consegna dei termini giuridici. Il giudice poteva condannare solo ad una somma di denaro, convertiva quindi la pena in questa quantità. Il nome tradizionale dato all’attore era aulus agerius, aulus: da senso di pienezza, di essere soddisfatto, agerio: perchè è colui che agisce. Il convenuto si chiamava numerius negirio Numerios: colui che numera, paga Negidius: perchè nega Il giudice romano era monocratico, ma c’erano dei collegi a cui si può ricorrere. Il giudice si sceglieva per accordo tra attore e convenuto. Se le parti non si mettevano d’accordo si ricorreva ad un registro nel quale si iscrivava chi voleva essere giudice. La controparte in caso poteva scartarli. C’erano anche dei collegi. Il più antico è quello dei recuperatores composto da un numero consistente di membri e lavorava in gruppi. Abbiamo altri collegi giudicanti:
rivendicante il convenuto. Devono portare in giudizio anche la cosa di cui si discute. Se si tratta di una casa ad esempio, si porta un simbulo della cosa. L’attore dice “questa cosa è mia secondo la conduzione giuridica in cui si trova in quel momento la cosa”. Mentre viene pronunciato ciò l’attore tocca con una bacchetta la cosa che viene trattata. Il convenuto può o tacere o confessa o resiste. Se confessa il processo termina e anche se tace avviene ciò. Il convenuto che non collaborava veniva sanzionato pesantemente, in questocaso veniva persa la propietà della cosa. Il convenuto doveva a sua volta dire “questa cosa è mia…” per provare a riottenere la cosa. A questo punto interviene il pretore che svolge il ruolo di arbitro. Dice che entrambi devono lasciare la cosa. Chiede alle parti la ragione giuridica in base alla quale la cosa è tua. A questo punto arriva il giuramento. L’attore tu hai fatto una cosa non giuridica non vera, poichè tu hai mentito io ti provoco. Dice io scommetto una certa cifra che la vendicatio è giusta e la tua no. Questa somma doveva essere depositata da entrambe le parti. Si stabilisce successivamente che solo la parte sfidata deve dare questa parte di denaro. Si portavano le prove davanti al giudice e lui doveva decidere e giudicare sui sacramenti. Decideva quale sacramento fosse giusto o no. Le parti dovevano presentare dei garanti che avrebbero sistemato l’oggetto della lite nel periodo del processo. I garanti devo garantire che poi avrebbero restituito la cosa, i garanti si chiamano predes litis et vindiciarum), in personam (in abbiamo il pezzo fornito dalle istituzioni di Gaio) ● Legis actio per iudicis arbitrive postulationem: più recente del sacramento ● Legis per conditionem: azione con un chiedo qualcosa che mi spetta, risale al 3 secolo a.c Legis actio per manus inectio (legis actio esecutiva): In alcuni casi è applicabile anche senza la legis actio dichiarativa, ma normalmente si svolge dichiarando prima la condanna (iudicatum). Bisogna aspettare 30 giorni per garantire al convenuto di procurarsi il denaro relativo alla obbligazione dovuto. Trascorsi i 30 giorni l’attore deve portare il condannato davanti al giuridice il processo. Bisognava pronunciare una formula solenne rispettando sempre i criteri verbali. L’attore diceva “poichè tu sei stato condannato a pagarmi tot e sei ancora inadempiente, io ti getto la mano addosso”. Gli gettava veramente la mano addosso, è un simbolo della lotta antica. Il condannato non poteva proferire neanche una parola, non poteva adurre alcuna giustificazione almeno che non fosse la confessium. Se lui confermava iniziavano subito le conseguenze. Se contestava doveva offrire un garante che si occupava di garantire su di se una procedura dichiarativa. (Vindex: nome del garante) Solo la presenza del vindex dava di nuovo origine ad una procedura dichiarativa, la causa non poteva farla il debitore condannato. Se all’esito del processo dichiarativo il convenuto risultava colpevole, il vendex veniva condannato al doppio. Se il convenuto invete confermava si apriva una seconda fase: Il debitore sarebbe stato affidato al creditore. Il magistrato poteva fare questa cosa solo grazie alla potestas che gli veniva data al momento dell’assegnazione. Il debitore veniva tenuto in una sorta di carcere per 30 giorni, veniva sostanzialmente privato della libertà, ma giuridicamente.
30 giorno perchè bisognava aspettare il corso di 3 mercato, esponendo il debitore, nella speranza che essi venisse riscattato (dai parenti ad esempio) o che qualcuno lo comprasse. La vendita veniva fatta a Trastevere, perchè in questa zona c’erano gli etruschi e quindi il tevere segnava il confine. Anche quando il quartiere era ben inserito, lo consideravano comunque fuori roma. Il debitore poteva diventare quindi schiavo di un terzo, all’esterno. Il prezzo poteva addirittura essere alzato tramite asta. Qualora non si fossero trovati delle persone disposte ad acquistare il debitore, esso poteva essere ucciso. Nel caso ci fossero più creditore, veniva previsto che ognuno di essi poteva prendere un pezzo del cadavere del debitore. (Previsto dalle 12 tavole) Tutti i tentativi di abolire e alleggerire questa norma, sono falliti. L’unico addolcimento della procedura consiste del fatto che non abbiamo tracce di applicazione pratiche di questo procedimento crudele. Tutto questo dura fino a quando viene emanata la lex poetelia papiria, essa stabilisce il debitore risponde dei suoi debiti non con il suo corpo, ma con il suo patrimonio. Viene introdotta un’esecuzione patrimoniale, questa procedura patrimoniale si chiama “vendita dei beni”. Nel 3 secolo vienie emanata la lex Vallia che prevdeva che il debitore di poter difendersi da solo facendo a meno del vindex. Tranne nel saco della manus inectio iudicato (pura anche chiamata) e quella dello sponsio. Legis actio per pignoris capionem (per presa di pegno): Viene detto che non è una legis actio perchè non si svolge davanti ad un magistrato. Cosisteva nel prendere materialmente un oggetto del debitore e prenderlo in pegno verso di se finchè il debitore non avrebbe pagato il proprio pegno. Veniva utilizzata quando veniva preso un animale per un sacrificio ed esso non veniva pagato. L’epoca della sua diffusione Viene affiancato a questo processo il processo formulare (entrambi in figure, quest’ultimo più semplice e veloce). I romani iniziano ad usare le formule anche per le liti tra romani (anche se erano fatte per gli stranieri) La lex aebutia (inserita nel 2 secolo) Una teoria prevede che essa avrebbe reso facoltativo l’uso delle formule L’altra teoria prevede che questa legge si sarebbe limitata ad abolire la più giovane della legis actiones (legis actio per condictionem). Non vengono abolite subito, ma lasciate in disuso. Nel 1 secolo a.c Augusto emana due leggi (lex iulia iudicaria) Una sui processi pubblici e una sui privati. Quella che interessa noi dei privati abolisce formalmente la legis actiones Le legis actiones rimane per due casi:
● Certa: non è preceduta dalla demonstratio, perchè è per prima. ● Incerta: quando è preceduta dalla demonstratio Demonstratio La demonstratio non ha l’alternativa del “si paret” Sono sempre introdotte dal quod (poiché) causale Condemnatio È sempre pecuniaria Può essere: ● Certa: se l’intentio è certa ● Incerta: in tutti gli altri casi. Se è incerta può essere Parti non necessarie della formula L’expectio: il giudice è autorizzato a condannare a meno che non si verifichi quello che è chiesto dal convenuto. Praescriptio: sappiamo ben poco di ciò. Modello più antico dell’expectio che cui quest’ultimo prende le fondamenta. Praescriptio vuol dire “scritto prima”. Viene messa addirittura prima della nomina del giudice. Ne abbiamo due tipi. Pro reo (a favore del convenuto): serve a limitare la formula ad una sorta di circostanze che peggiorano la condanna. Il giudice può condannare a meno che non si vero quello che dice il convenuto. Limita il potere del giudice a condannare in tutti i casi. Non viene effettuata la litis contestatio, quindi la lite può essere riproposta Pro actore: mezzo di difesa dell’attore.opera nelle pretese frazionate, qualcuno deve dare qualcosa a qualcun altro a scadenze predeterminate (a rate). Io consumo l’azione, ma la condanna si limita alle rate che mi erano dovute. La clausola arbitraria Ce l’hanno tutte le azioni reali e qualche actio in personaem. La condanna romana può essere solo una somma di denaro. In alcuni casi però l’attore ha la necessità di ricevere la cosa indietro, in questi casi può essere inserita la clausola arbitraria. In questo caso il giudice non condanna se la cosa viene ridata indietro. Deve essere restituito l'oggetto con i frutti dell’oggetto stesso. Il magistrato dice in questo caso ha ragione l’attore e la cosa deve essere restituita. Il vadimonium Veniva stabilito che il convenuto si sarebbe trovato un determinato giorno in giudizio. Svolge una vera e propria promessa La iudicis nominatio Prima parte della formula, fatta in formula imperativa “tizio è giudice” La litis contestatio
La lite comincia ad esistere con la litis contestatio. Con la litis contestatio si chiude la fase in iure e si apre la fase apud iudicem. Essa era già presente nelle legis actiones, ma in maniera diversa. L’attore chiamava i testimoni e diceva che entrambi avevano detto le certa verba e il rito era stato correttamente pronunciato. La litis contestatio viene considerata un atto di tre persone: magistrato, attore e convenuto. Il magistrato ha il ruolo di dare giudizio all’attore e il convenuto lo riceveva. Al termine il magistrato emanava lo iussum iudicandi, ovvero l’ordine di giudicare assegnato al giudice. Effetti della litis contestatio: ● Preclusivo: la lite viene consumata nel momento in cui si fa la litis contestatio. (Ne bis in idem). Deve trattarsi di uno iudicium legittimo, in personam, in formula in ius è necessario porre un'eccezione per far valere l’azione. ● Conservativo: la lite viene cristallizzata nel momento della litis contestatio e tutto quello che succede dopo risulta irrilevante. ● Novativo: sotituzione di una vecchia obbligazione con una nuova. Non esiste più l’oportere precedente, i giuristi la chiamano condemnari oportere. Quest’ultimo è sostituito dallo iudicatum facere (l’obbligo di adempiere alla sentenza) Classificazione azioni Azioni civili: quelle in cui viene richiamato un oportere o meum esse e sono azioni riconosciute dal codice civile. Sono divise in: ● Azioni di stretto diritto: il giudice non ha margine di interpretazione, deve fare ciò che viene previsto nello ius civile. Segue quindi l’intentio che è solitamente certa. Nessun margine di giudizio ● Azioni di buona fede: il giudice segue la buona fede, quindi ha più margine di giudizio. Azioni pretorie: azioni previste dal pretore per modificare, integrare, correggere lo ius civile. Questa azione si fonda sulla sua potestas. Il pretore descrive la fattispecie e poi verranno le conseguenze. In alcuni casi l’azione è inventata dal pretore e in altri casi la corregge e riesce a dare una tutela più equa. ● Actiones in factum: azioni in cui il pretore descrive la fattispecie che vuole tutelare. Sono azioni inventate che non esistono nello ius civile. Le crea in base alla potestas che lui ha ● Actiones utiles e ficticiae: in queste ultime l’utilità concede un’azione creata su una finzione, crea quindi un requisito finto. Finzione finalizzata al raggiungimento di un azione. Nelle actiones utiles invece si ispirano allo ius civile. ● Azioni con trasposizione di soggetti: il soggetto che agisce non è lo stesso che può essere titolare degli effetti della condanna. Pensiamo al servo e al padrone. Troviamo un nome nell’intentio e uno nella condemnatio. Azioni in rem e azioni in personam Con le azioni in personam faccio valere un rapporto obbligatorio. Con le azioni in rem faccio valere un azione reale. Rapporto erga omnes.
Solidarietà comulativa: la prestazione eseguita da uno dei debitori non estingue l’obbligazione. Tutti i debitori sono dovuti a pagare l’intera prestazione, non basta che paghi un solo soggetto Solidalierà elettiva: la prestazione fatta da uno dei debitori estingue l’obbligazione. Basta che paghi un solo soggetto. Lo stesso avviene anche con i creditori. Il regresso Si può svolgere un regresso solo se tra i due debitori o creditori c’è un rapporto, se essi non si conoscono non è possibile svolgerlo. Il pactum de non petendo: il creditore fa un patto con cui stabilisce che non è necessario che venga svolga l’obbligazione (tu mi devi dare 100 per la mucca, metto il pactum de non petendo e non me li devi dare). Questo patto può essere esteso a tutti i codebitori in caso si pactum de non petendo in rem. Se il pactum è in personam vale solo tra il debitore e il creditore che lo hanno stipulato. Se l’obbligazione si estingue per la litis contestatio (estingue obbligazione e da inizio ad un’altra). Nei giudizi di stretto diritto si estingue tutto, in quelli di buona fede solo tra le due parti). Inadempimento L’inadempimento comporta una responsabilità del debitore. Se l’impossibilità della prestazione non dipende dal debitore si parla di un’impossibilità sopravvenuta. Dobbiamo parlare di un’obbligazione che prima era possibile e poi diventa impossibile (impossibilità non originaria). Parliamo di impossibilità sopravvenuta. Il debitore risponde comunque dell’obbligazione anche quando essa diventa impossibile proprio perché ha una responsabilità. Questa impossibilità deve essere a lui imputabile, quindi connessa a un suo atto o a una situazione che lui ha messo in essere. Se l’impossibilità non è a lui imputabile, lui non risponde all’obbligazione (parliamo di rischio). Nelle fonti romane rischio e imputabilità vengono citate con lo stesso nome e ciò crea quindi un problema. Situazioni di responsabilità. Le obbligazioni sono di mezzi quando il debitore si impegna a porre in essere un comportamento al raggiungere un risultato (mettere i mezzi a disposizione). Devo porre in essere tutti i mezzi per il raggiungimento dei beni. Le obbligazioni sono di risultato quando non ci si focalizza sui mezzi utilizzati, ma unicamente sul risultato. Come si decide se un comportamento è imputabile al debitore? L’unico limite all’imputabilità è il caso fortuito e la forza maggiore. Il caso fortuito è un evento eccezzionale e imprevedibile (un terremoto, una grandinata fuori stagione, un caso principalmente naturale) La forza maggiore è una forza alla quale non si può resistere (una inondazione, un assalimento di pirati) Il pretore dice che è necessario considerare la responsabilità del debitore. Bisogna analizzare quindi il dolo e la colpa.
Il creditore rifiuta l’obbligazione. Per mettere in mora il creditore sono necessari due passaggi:
Il mutuo era gratuito e il mutuante non poteva chiedere interessi proprio perché con la condictio non potevano essere chiesti. C’erano anche ragioni morali perchè i romani odiavano gli usurai. L’usuraio riceveva il quadruplo della somma del nome, una doppia pena di ladro (che è il doppio). Veniva accompagnato il mutuo con la stipulatio per ricevere interessi (mutuo oneroso). Questo contratto si chiama stipulatio usurarum. La stipulatio era un contratto astratto nel quale non era necessario indicare la causa. Questo causava dei problemi perché la stipulatione poteva inglobare anche la somma del mutuo. Essendo la stipulatione un contratto astratto non dovevo specificare l’esistenza del mutuo, quindi non evidenziano l’ammontare dell’interesse. I romani danno vita a delle leggi di limitazione dei tassi di interesse, ma a causa della stipulazione non venivano evidenziati i tassi reali. Leggi fenebri (limitatrici tassi interessi): ● Il faenus unciarum: il limite era imposto da un’oncia, ovvero un dodicesimo del capitale. Non ci viene detto ogni quanto. ● Le usurae centesimae: pagamento di un centesimo del capitale al mese. Alla fine dell’anno il tasso praticato era del 12%. Cicerone le definisce sanguinose a causa dell’elevato tasso di interesse. ● Le usurae in età giustinianea: il tasso di interesse era stabilito in base alla classe sociale del mutuatario. Il tasso di interesse era al massimo 8% (4,6 e 8%) Il senatoconsulto Macedoniano Siamo in età neroniana, 1 secolo d.c. Sono un mutuante che presta soldi ad un figlio di famiglia e non posso competere con la conditio. Questo senato-consulto vieta il prestito ai figli. Il fenus nauticum Mutuo finalizzato a compiere azioni commerciali ex marine, viaggi marittimi. Ciò comportava un rischio svolgendosi con il rischio di un commercio via mare. Per agevolare queste operazioni, si stipula il fenus nauticum. In cui il rischio viene applicato al mutuante, cioè a chi prestava il denaro. Però venivano consentiti tassi di interesse “illimitati” non soggetti ai limiti delle leggi fenebri. Il comodato Contratto reale simile al mutuo. Il comodatario deve restituire esattamente la stessa cosa che gli è stata consegnata. Il comodato sorge quando quando è presente la consegna della cosa. A differenza del mutuo è un contratto bilaterale, ma essa vene definita imperfetta perchè le obbligazioni a carico di una parte esistono sempre e quelle a carico dell’altra parte crescono solo in certi casi. Quella del comodatario esiste sempre, il comodante può essere obbligato a risarcire i danni che la cosa ha portato o a rimborsargli le spese per il mantenimento della cosa comodata. Il deposito
Il pegno si realizza tramite la consegna (datio) e il debitore tiene il bene fino all’inadempimento o adempimento. Il creditore non acquista la propietà sul bene, ma acquista una forma di possesso chiamata possessio naturalis. Si tratta di una detenzione che legittimava il creditore alla tutela di questo possesso tramite un istituto chiamato gli interdetti. Il pignus datum Era necessaria la consegna della cosa al creditore e lui la teneva a scopo coattivo in modo da spingere il debitore all’adempimento. Se il creditore avesse usato le cose pignorate avrebbe compiuto un furto d’uso con cui avrebbe pagato la pena del doppio. In questo caso però le parti potevano accordarsi che il creditore usasse la cosa pignorata. Il bene dato in pegno poteva essere fruttifero in questi casi i frutti della cosa pignorata avrebbero potuto coprire gli interessi del debito che aveva contratto Pignus conventum Il pegno non era dato era semplicemente convenuto. Il debitore non si sposseva dalla cosa, ma il creditore in caso di inadempimento poteva rifarsi sulla cosa in questa in questione. I romani la chiamano hypotheca. Il pegno per i romani poteva riguardare sia i beni mobili che i beni immobili. L’ipoteca poteva essere anche per le cose mobili. Lo ius vendendi\distrahendi Si applicava al pegno anche la possibilità di venderlo nel caso in cui il debitore fosse inadempiente. Se la vendita frutta più del debito il superfluo viene restituito al debitore. Lo ius vendendi non nasceva aiutamaticamente, ma era necessario venisse stabilito. Ma successivamente diventa una conseguenza naturale del negozio. Ius distrahendi i beni potevano essere venduti anche cespite per cespite. La protezione del diritto pignoratizzio: ● Interdictum salvianum: interdetto che serve per acquistare il possesso. Si estende però anche alla protezione del creditore e si applicava tutte le volte che il creditore perdeva il possesso del pegno che gli era stato dato. ● Actio pigneraticia in rem o in actio Serviana: serve a tutelare il pegno quando esso diventa diritto reale. Pignus e subpignus Quando un oggetto è soggetto a più pignoratari contemporaneamente: Pegni su una cosa che avvengono in un tempo diverso: chi arriva prima è più forte dal punto di vista del diritto Lo ius offrendi Estinzione pegno ● Adempimento ● Estinzione del credito garantito (muore la mucca carolina) ● Perimetro della cosa oggetto in pegno
● Confusione: il debitore diventa creditore di se stesso, viene estituito erede dal suo creditore. ● Remissione: il creditore abbuona (rimette) il debito al debitore. Remissione può essere anche del pegno, esso rimanere sempre di suo possesso. ● Altri che non ho scritto Pegno come contratto reale Il pegno è trattato come un contratto quando all’adempimento del debito, il debitore acquista il diritto di ricevere di nuovo il bene. È un contratto reale perchè sorge con la dazione della cosa e non basta unicamente l’accordo. Non è un vero e proprio contratto reale perchè avveniva successivamente all’esecuzione dell’obbligazione. Il creditore non può naturalmente utilizzare la cosa in pegno e deve eventualmente pagare danni\spese. Azione con cui si tutela il pegno Actio pigneraticia in personam 16 novembre lezione romano serale Traditio brevi manu: opera una traditio finta, in cui si finge che avvenga il trasferimento, quando in realtà il proprietario ha già i beni in questione Società speciali o di lucro ● Societas unius rei: Volte per esempio alla realizzazione di un’attività imprenditoriale ad fine di ottenere un lucro. Riguardano una singola attività e la società finisce con il compimento di un unico affare. ● Societas unius negotationis: Società relativa ad una tipoligia di affari. Tutte le attività imprenditoriali vengono svolte insieme Si tratta di società in cui vengono in conferimento anche delle opere e le attività e non si parla più unicamente di beni, ma compare l’attività del socio. Quando compaiono queste società si pone il problema della rilevanza del socio d’opera. Alle origini le quote della società erano uguali, quindi 50 e 50 con uguale responsabilità per lucro e per danno. Inserito il socio d’opra vengono stabilite quote di lucro e di danno differenti, si stabilisce il principio per cui magari un soggetto ha il 50% dei guadagni e solo il 20% delle perdite. Si può addirittura ad arrivare a stabilire che uno dei soci venga escluso dalle perdite, quello che non si può stabilire è che un socio partecipi solo alle perdite e non ai guadagni. (Societas leonina, anche oggi vietata) Una importante differenza tra la società di oggi e quella romana. Quella di oggi ha anche un rapporto con soggetti esterni ai soci, la società ha quindi relavanza esterna e mantiene dei rapporti con i terzi. Per i romani l’idea era diversa, i soci avevano solo un rapporto tra loro e non avevano rapporti coesi con terzi.