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Diritto Sindacale: Principi, Libertà e Contrattazione Collettiva, Sintesi del corso di Diritto Sindacale

Riassunto  del volume Diritto Sindacale di Giugni utile per ripasso pre-esame<br />

Tipologia: Sintesi del corso

2010/2011

Caricato il 24/05/2011

armigero11
armigero11 🇮🇹

4.5

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DIRITTO SINDACALE
Diritto sindacale.=> È quella parte del diritto del lavoro che concerne il sistema di norme
strumentali, poste dallo Stato e dalle stesse organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori, che,
nelle economie di mercato, disciplinano la dinamica del conflitto d'interessi derivante dalla ineguale
distribuzione del potere nei processi produttivi. Si sviluppa insieme alla storia del movimento
operaio e riflette la contrapposizione tra capitale e lavoro. È un fenomeno tipicamente moderno (da
non confondere con i gruppi professionali tipici del Medio Evo).
Conflitto d'interessi tra lavoratori ed imprenditori datori di lavoro.=> Caratteristica
tipica dell'epoca moderna e della struttura sociale. Da una parte abbiamo il potere degli
imprenditori e dall'altra il sindacato a rivendicare diritti (Conflitto industriale o lotta di
classe).
Relazioni industriali.=> Studio fatto da sociologi, economisti e giuristi sul contesto
normativo delle imprese.
Astensionismo legislativo e ruolo della dottrina.=> Dopo l'abrogazione del sistema
corporativo (1926 – 1944) e l'emanazione della Costituzione del 1948, con i suoi principi, il
legislatore si è astenuto dall'intervento sulle norme sindacali. Solo nel !970 è stato emanato
lo statuto dei lavoratori con la legge 20 maggio n°300 (integrata nel 1990 con una legge che
tutelava lo sciopero per i servizi pubblici essenziali), ogni qual volta ci fosse una lacuna
intervenivano dottrina e giurisprudenza a colmare il vuoto.
Ordinamento intersindacale.=> Modalità di azione del sindacato a prescindere dalle
norme fisse dell'ordinamento statale. Talvolta disobbedendo il sindacato fa evolvere il
sistema normativo.
Ruolo della giurisprudenza.=> Essendo il nostro un sistema di civil law, il ruolo della
giurisprudenza è relegato a funzioni interpretative, dando spunti interessanti e colmando
lacune (specialmente prima dell'entrata in vigore dello statuto dei lavoratori).
Regole del conflitto ed il problema della loro stabilità.=> Storicamente nelle nostre
relazioni industriali sono incerte le regole per l'individuazione dei soggetti legittimati alla
trattativa, alla composizione delle controversie ed allo svolgimento degli scioperi (tranne
quando le tre confederazioni sindacali erano unite). La scomparsa della grande ideologia,
dei conflitti di classe e l'idea di fare i propri interessi a completamente disgregato i sindacati.
Da lì grandi problemi a trovare un rappresentante dei lavoratori ed grande difficoltà di
comunicazione col vertice. Tutto risolto po con l'accordo del 1993 che ha individuato i
rappresentanti.
LIBERTÀ SINDACALE
Il principio Costituzionale di libertà sindacale.=> Il principio giuridico fondamentale del diritto
sindacale è l'articolo 39 della Costituzione, il quale afferma che l'organizzazione sindacale è libera,
riconoscendo così ai lavoratori la possibilità di coalizzarsi per difendere i propri diritti, in piena
autonomia dallo Stato.
Distinguendosi così dal sistema fascista.=> (1926 – 1944), che teneva il sindacato sotto
stretto controllo, prevedendo un sindacato unico, con personalità giuridica (quindi
controllato dallo Stato), che vincolava in egual modo sia gli iscritti che i non iscritti (fino
poi a creare le corporazioni nel 1934). Lo sciopero e la serrata erano considerati reati e se le
parti non riuscivano ad accordarsi sul contratto decideva il giudice secondo equità.
Libertà di organizzazione sindacale.=> L'art 18 della Costituzione, contenente il principio
di libera associazione, incontra come unico limite le associazioni con fini vietati dalla legge,
ed essendo il sindacato permesso dalla Costituzione (art. 39) non può essere vietato da legge
penale.
Definizione di attività sindacale.=> (In senso teleologico) si ha attività sindacale ogni
qual volta si intenda tutelare relazioni giuridiche in cui sia dedotta l'attività di lavoro.
Mentre (in senso strutturale) è una coalizione di persone che perseguono un fine comune
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Scarica Diritto Sindacale: Principi, Libertà e Contrattazione Collettiva e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Sindacale solo su Docsity!

DIRITTO SINDACALE

Diritto sindacale.=> È quella parte del diritto del lavoro che concerne il sistema di norme strumentali, poste dallo Stato e dalle stesse organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori, che, nelle economie di mercato, disciplinano la dinamica del conflitto d'interessi derivante dalla ineguale distribuzione del potere nei processi produttivi. Si sviluppa insieme alla storia del movimento operaio e riflette la contrapposizione tra capitale e lavoro. È un fenomeno tipicamente moderno (da non confondere con i gruppi professionali tipici del Medio Evo).

  • Conflitto d'interessi tra lavoratori ed imprenditori datori di lavoro.=> Caratteristica tipica dell'epoca moderna e della struttura sociale. Da una parte abbiamo il potere degli imprenditori e dall'altra il sindacato a rivendicare diritti (Conflitto industriale o lotta di classe).
  • Relazioni industriali.=> Studio fatto da sociologi, economisti e giuristi sul contesto normativo delle imprese.
  • Astensionismo legislativo e ruolo della dottrina.=> Dopo l'abrogazione del sistema corporativo (1926 – 1944) e l'emanazione della Costituzione del 1948, con i suoi principi, il legislatore si è astenuto dall'intervento sulle norme sindacali. Solo nel !970 è stato emanato lo statuto dei lavoratori con la legge 20 maggio n°300 (integrata nel 1990 con una legge che tutelava lo sciopero per i servizi pubblici essenziali), ogni qual volta ci fosse una lacuna intervenivano dottrina e giurisprudenza a colmare il vuoto.
  • Ordinamento intersindacale.=> Modalità di azione del sindacato a prescindere dalle norme fisse dell'ordinamento statale. Talvolta disobbedendo il sindacato fa evolvere il sistema normativo.
  • Ruolo della giurisprudenza.=> Essendo il nostro un sistema di civil law, il ruolo della giurisprudenza è relegato a funzioni interpretative, dando spunti interessanti e colmando lacune (specialmente prima dell'entrata in vigore dello statuto dei lavoratori).
  • Regole del conflitto ed il problema della loro stabilità.=> Storicamente nelle nostre relazioni industriali sono incerte le regole per l'individuazione dei soggetti legittimati alla trattativa, alla composizione delle controversie ed allo svolgimento degli scioperi (tranne quando le tre confederazioni sindacali erano unite). La scomparsa della grande ideologia, dei conflitti di classe e l'idea di fare i propri interessi a completamente disgregato i sindacati. Da lì grandi problemi a trovare un rappresentante dei lavoratori ed grande difficoltà di comunicazione col vertice. Tutto risolto po con l'accordo del 1993 che ha individuato i rappresentanti.

LIBERTÀ SINDACALE

Il principio Costituzionale di libertà sindacale.=> Il principio giuridico fondamentale del diritto sindacale è l'articolo 39 della Costituzione, il quale afferma che l'organizzazione sindacale è libera, riconoscendo così ai lavoratori la possibilità di coalizzarsi per difendere i propri diritti, in piena autonomia dallo Stato.

  • Distinguendosi così dal sistema fascista.=> (1926 – 1944), che teneva il sindacato sotto stretto controllo, prevedendo un sindacato unico, con personalità giuridica (quindi controllato dallo Stato), che vincolava in egual modo sia gli iscritti che i non iscritti (fino poi a creare le corporazioni nel 1934). Lo sciopero e la serrata erano considerati reati e se le parti non riuscivano ad accordarsi sul contratto decideva il giudice secondo equità.
  • Libertà di organizzazione sindacale.=> L'art 18 della Costituzione, contenente il principio di libera associazione, incontra come unico limite le associazioni con fini vietati dalla legge, ed essendo il sindacato permesso dalla Costituzione (art. 39) non può essere vietato da legge penale.
    • Definizione di attività sindacale.=> (In senso teleologico) si ha attività sindacale ogni qual volta si intenda tutelare relazioni giuridiche in cui sia dedotta l'attività di lavoro. Mentre (in senso strutturale) è una coalizione di persone che perseguono un fine comune

(la libertà sindacale però può essere esperita anche da un soggetto singolo).

  • Normativa comunitaria.=> La comunità europea detta una normativa molto ampia in materia di rapporti economici e commerciali, ma molto scarsa sui rapporti di lavoro. L'U.E. Riconosce con la Carta dei diritti fondamentali (Nizza 2000) la libertà sindacale e di sciopero, però questo documento è privo di efficacia poiché non è integrato da trattati e rimane solo un documento solenne di indirizzo. Fallito il progetto costituzionale, rimane in vigore l'art. 137.6 CE che esclude la libertà sindacale tra le materie di competenza della comunità. Il consiglio europeo però può difendere i diritti di gruppi di lavoratori, votando all'unanimità. In più L'U.E. Ha istituito il comitato economico e sociale per instaurare un dialogo tra le parti e suggerire direttive.
  • Libertà sindacale nelle convenzioni internazionali.=> Parliamo adesso delle convenzioni internazionali dell'Oil, Organizzazione internazionale del lavoro istituita col trattato di Versailles e modificata nel 1946, il suo scopo è promuovere sul piano internazionale la condizione dei lavoratori attraverso accordi internazionali o semplici raccomandazioni d'indirizzo per gli Stati membri. Le convenzioni n° 87 (libertà sindacale nei confronti dello Stato) e 98 (diritto di organizzazione e contrattazione collettiva) ratificate in Italia con legge n° 367 del 1958. Nel 1966 l'ONU ha fato il patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, impegnando gli stati a garantire la libertà sindacale ed il diritto di sciopero. Nel 1950 abbiamo la firma della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dove viene ribadita la libertà sindacale, il diritto di sciopero ed il diritto alla contrattazione collettiva.
  • Divieto di atti discriminatori.=> La legge 20 maggio 1970 n°300 ha istituito lo Statuto dei lavoratori, però tale atto normativo perseguiva tre obbiettivi:
    • Tutela della libertà e dignità del lavoratore.=> Riferendosi alle situazioni repressive che si possono verificare all'interno dell'impresa, quali polizia privata, perquisizioni, assunzione di informazioni controllo a distanza eccetera.
    • Rafforzare l'effettività del principio di libertà sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.=> Limitando i poteri dell'imprenditore all'interno dell'azienda.
    • Politica di sostegno delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.=> Sia all'interno che all'esterno dei luoghi di lavoro, migliorandone il sistema di comunicazione. Art 14 Stat. Il diritto di formare associazioni sindacali ed aderirvi è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro. Art.15 Stat. Ribadisce (art 1 convenzione n°98 Oil) la nullità degli atti discriminatori (discriminare lavoratori in base all'adesione o meno a sindacati o a scioperi) con conseguente sanzione penale per il datore di Lavoro. Norma estremamente ampia. Art. 16 Stat. Divieto di trattamenti economici di favore (qualsiasi concessione valutabile in termini economici) a determinati gruppi di persone per forzarne le scelte sindacali o similari. Art 17 Stat. Divieto d'istituzione di sindacati di comodo.
  • Sindacati di comodo.=> Sindacati costituiti e sostenuti (con qualsiasi mezzo) dai datori di lavoro o dalle loro associazioni, limitando così, in maniera indiretta la libertà sindacale. Norma molto ampia e manca di una tipizzazione, quindi il giudice deve valutare se c'è asservimento del primo sul secondo per valutarlo come irregolare, interdire l'azione di sostegno del datore di lavoro presso il sindacato, ma non potrà ordinare lo scioglimento di quest'ultimo.
  • Libertà sindacale negativa.=> È la libertà di un lavoratore di non aderire ad alcuna organizzazione sindacale. Le fonti comunitarie su questo punto non sono chiare. In Gran Bretagna vi erano leggi (dichiarate illegittime dalla Carta europea dei diritti dell'uomo) che obbligavano le aziende ad assumere lavoratori iscritti al sindacato o costringevano il neo assunto ad associasi ad un sindacato. In Italia non si è mai posta la questione, però si ritiene che il divieto di atti discriminatori dell'articolo 15 dello Stat. copra anche queste situazioni, garantendo così il diritto al dissenso del singolo in una comunità basata sul principio del sindacalismo volontaristico.
  • Organizzazione sindacale dei militari e della polizia.=> La libertà di organizzazione in sindacati e la libertà di sciopero dei pubblici dipendenti si è affermata senza particolari

le tre organizzazioni stipularono un patto col quale fu creata la Federazione delle Confederazioni, denominata “Federazione Cgil Cisl e Uil”. Gli organi di questa federazione erano formati dallo stesso numero di rappresentanti delle tre organizzazioni, senza dare rilievo al diverso peso numerico di affiliati, con l'unico limite di non poter fare accordi se non congiunti. La federazione si sciolse nel 1984, ma sovente si segnalano accordi tra le varie organizzazioni per la firma di accordi. Con gli anni i dissapori all'interno delle confederazioni aumentano fino al formarsi varie minuscole organizzazioni autonome.

  • Affiliazioni Internazionali.=> Confederazione europea dei sindacati, vi aderiscono tutti i sindacati europei, ed ha funzioni di indirizzo.
  • Associazionismo sindacale degli imprenditori.=> Dal lato degli imprenditori la frammentazione è addirittura maggiore, poiché le loro associazioni, oltre alle funzioni di tipo sindacale, svolgono funzioni economiche (ma i criteri organizzativi sono simili a quelli dei lavoratori).
    • In Italia.=> Mentre i lavoratori si raggruppano in confederazioni di carattere generale (suddivise per settore produttivo), i datori di lavoro si raggruppano in confederazioni distinte per settori economici, divise a loro volta in relazione alla natura (pubblica o privata) del datore di lavoro, all'orientamento politico ed alle dimensioni dell'azienda.
      • Le maggiori organizzazioni degli imprenditori sono.=> Confindustria (federazione di più di 260 associazioni nell'industria e nei servizi); Confcommercio (commercio); Confagricoltura (agricoltura) e Aran (P.A.)
      • Le minori organizzazioni degli imprenditori sono.=> Confapi (industria); Confesercenti (commercio); Coldiretti (agricoltura). Rappresentano sia i lavoratori che gli imprenditori a seconda della causa. Grande importanza anno anche i rappresentanti di cooperative e imprese agricole. Mentre le imprese privata a partecipazione statale non hanno più importanza poiché non esistono più. L'attuale tendenza è dare maggiore potere a livello locale ed alle strutture regionali (attualmente 18), le quali sono formate da tutte le imprese provinciali, le quali poi verranno smistate nelle grandi confederazioni nazionali per poi finire in quelle europee (Unicee).
  • Organizzazione sindacale non associativa.=> Coalizioni che non hanno la struttura di associazioni ma che comunque pongono in essere scioperi o manifestazioni (organizzazioni spontanee delegazioni e comitati).

Regolamentazione giuridica.

  • Sindacato e categoria professionale e la libertà di scelta tra i diversi modelli organizzativi.=> La categoria professionale è il criterio di organizzazione dei gruppi professionali organizzati in sindacato, e la scelta di aderire ad una federazione di sindacati o fonderli insieme porterà alla fusione degli obbiettivi e ad un compromesso forzoso.
  • Mancata attuazione dell'art. 39 Costituzione.=> L'art. 39 Cost. enuclea il principio di libertà sindacale, ma insieme ad esso afferma che i sindacati sono sottoposti a registrazione, a patto che i loro statuti siano democratici, acquistando così personalità giuridica ed avendo di conseguenza la possibilità di stipulare contratti collettivi in proporzione ai loro iscritti. Queste “disposizioni ulteriori”, per essere attuate necessitavano dell'intervento del legislatore, il quale però non ha fatto nulla e quindi sono rimaste lettera morta, frutto anche di pesanti contrasti politici tra chi voleva un controllo minimo dello stato sui sindacati e chi li voleva totalmente indipendenti. Si è arrivati alla fine ad avere un potere di fatto dei sindacati e diversi tentativi di riforma costituzionale per cambiare l'art 39.
  • Scelta privatistica.=> La regolamentazione sindacale è nel diritto privato, per evitare qualsiasi conflitto col diritto pubblico.
    • Associazione non riconosciuta.=> Innanzi tutto il diritto privato inquadra i sindacati come Associazione non riconosciuta, anche se solitamente con tale denominazione ci si riferisce a fenomeni giuridici diversi. Nel codice del 1942 non erano ricompresi come associazioni non riconosciute i Partiti ed i sindacati, in quanto esisteva un solo partito ed un solo sindacato, entrambi regolati da diritto pubblico. Ideologia di derivazione

napoleonica, l'associazione non riconosciuta è soggetto di diritto, in quanto è un centro autonomo di imputazioni giuridiche. Grandi problemi furono però sollevati nel momento della divisione del patrimonio del sindacato tra Cgil Cisl e Uil.

  • Disciplina Costituzionale e Disciplina del Codice Civile.=> Secondo il Codice Civile alle associazioni non riconosciute sono imputabili anche le norme delle associazioni riconosciute, purché non strettamente collegate all'istituto della personalità giuridica, come ad esempio la sottoposizione della dinamica interna dell'associazione al controllo giudiziale (possibile contrasto con la libertà di associazione art 18 Cost.).
  • Disciplina delle forme organizzative non associative.=> Sono delegazioni occasionali che vengono investite di un mandato per organizzare le forme di lotta e per condurre le eventuali trattative e si sciolgono una volta che il mandato è concluso. Mancando l'elemento della stabilità non si può parlare di associazioni.
  • Interessi collettivi, individuali e generali.=> L'interesse collettivo è l'interesse di cui è portatore il sindacato, nel cui interno risiedono gli interessi individuali dei lavoratori (collettivo non è la somma degli individuali ma ne costituisce il compromesso), mentre invece l'interesse generale è quello di cui si fa promotore lo stato.

RAPPRESENTANZA E RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE

Rappresentanza e rappresentatività.=> Il rappresentante agisce in nome e nell'interesse del soggetto rappresentato, mentre il sindacato diversamente agisce in nome proprio, perseguendo l'interesse collettivo di cui è titolare. Quindi il rappresentante sindacale viene chiamato così, ma in maniera impropria. Mentre la nozione di rappresentatività corrisponde alla capacità dell'organizzazione di unificare i comportamenti dei lavoratori in modo che gli stessi operino non ciascuno secondo scelte proprie, ma appunto come gruppo.

  • Il sindacato maggiormente rappresentativo.=> Ha dei particolari diritti, concessi dallo statuto dei lavoratori. Come poter esercitare la libertà sindacale all'interno dei luoghi di lavoro (permessi sindacali ed assemblee), obbligando il datore. Il legislatore del 1970 ha deciso di concedere questo privilegio solo ai sindacati maggiormente rappresentativo per evitare di incidere troppo sull'imprenditore e sarebbe stato comunque un allontanamento dal puro scopo del sindacato stesso. Lo statuto ha fondamentalmente seguito l'ideologia dell'epoca di favorire i sindacati più rappresentativi, poiché vi erano state molte leggi di quel tipo, come la possibilità di eleggere rappresentanti sindacali (dei sindacati più rappresentativi) da mettere in organi rappresentativi delle parti sociali o riservando sempre ai sindacati più rappresentativi la possibilità di stipulare particolari contratti.
  • Rappresentatività presunta.=> Fino alla metà degli anni 90 ha usato espressioni come sindacati maggiormente rappresentativi, dando per scontato che se ne sarebbero formati moltissimi e che alcuni sarebbero prevalsi su altri. Questo giudizio di rappresentatività, detta storica (o presunta) perché si basa su un dato storico effettivo e ci fa capire che lo Stato predilige quei sindacati con più seguaci, per avere garantita più tutela possibile, a discapito di pochi.
  • Indici di maggiore rappresentatività.=> Sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza e sono: N° iscritti; Presenza sul territorio; Arco di settori produttivi coperti equilibrata (molto importante). Questi indici sono poi stati utilizzati per individuare il sindacato maggiormente rappresentativo nel 1986 per la legge di riforma del consiglio Nazionale dell'economia, e sono serviti per indicare il sindacato che doveva eleggere i rappresentanti per il medesimo consigli. Indici allargati poi col tempo per poi essere logorati.
  • Crisi della maggiore rappresentatività.=> Entrate in crisi negli anni 80, prendono la mazzata decisiva col referendum del 1995. Le trasformazioni del processo produttivo hanno segmentato la forza lavoro in piccoli gruppi d'interesse, talvolta in conflitto tra loro, lasciando campo così alla creazione di nuove organizzazioni sindacali autonome completamente svincolate. La maggior rappresentatività non può più essere presunta ma deve essere certa (data la grande importanza rivestita). Comunque viene ribadita la preminenza della Cgil Cisl e Uil a discapito dei gruppi autonomi.

industriali, con la funzione di negoziare i contratti collettivi a livello aziendale. Nel 1947 gli viene tolta questa funzione lasciandogli solo un dovere di controllo sull'applicazione delle discipline e sulle controversie aziendali. Erano elette a suffragio universale (nell'azienda, visto che era un apparato staccato dal sindacato) proporzionale e la candidatura poteva essere proposta da qualsiasi gruppo di lavoratori. Sostituite nel finire degli anni 60 con le lotte sindacali.

  • Sezioni sindacali aziendali.=> Forma di sindacato interno alle aziende, con funzioni negoziali, che non attecchì in Italia (se fosse riuscito sarebbe diventata una rappresentanza a canale doppio).
  • Delegato.=> (Affermati con lo scomparire delle commissioni interne) eletto direttamente da tutti i lavoratori che formavano un gruppo omogeneo con interessi comuni. L'insieme di tutti i delegati dell'unità produttiva formava il consiglio di fabbrica.
    • Consigli di fabbrica.=> Insieme dei delegati cui è demandato il potere esecutivo. Nel 72 le grandi confederazioni, con un patto, fanno rientrare i consigli sotto di loro, facendoli diventare base stabile vicino ai lavoratori.
  • Le RSA dell'art. 19 Stat.=> Tutte le rappresentanze di lavoratori che abbiamo visto prima si sono formate in assenza di una regolamentazione legislativa. La prima regolamentazione si avrà nel 1970 con lo Stat. dei lavoratori (in sostegno all'azione sindacale e non di regolamentazione della rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di lavoro). Perché un RSA sia riconosciuta deve essere costituita su iniziativa dei lavoratori e nell'ambito di associazioni sindacali riconosciute dalla stessa norma, senza particolari formalismi. L'importante è la volontà dei lavoratori ed il collegamento col sindacato esterno (anche se però si potevano comunque formare strutture elettive staccate dal sindacato, in forza del patto federativo con Cgil Cisl e Uil).
  • (^) La crisi dei consigli e le rappresentanze sindacali unitarie nel settore privato.=> I consigli di fabbrica sono entrati in crisi nel 1984 a causa della rottura del patto federativo tra Cgil Cisl e Uil, generando crisi interne, difficoltà di rinnovi elettorali perdita di riconoscimento da parte dei sindacati formando nuove RSA. La crisi dei consigli è dovuta anche al cambiamento delle professioni e del ciclo produttivo, quindi perdita di omogeneità e conseguente difficoltà ad eleggere delegati. Per superare la crisi dei consigli si decise di attuare una riforma attuata nel 1993 introducendo le RSU (Rappresentanze sindacali unitarie). Le RSU vengono immesse nelle imprese con più di 15 dipendenti dai sindacati (i quali si accordano sulla composizione della rappresentanza stessa) sostituendo di fatto le RSA. La forza delle RSU sta nel fatto che le confederazioni sindacali possono togliergli la fiducia (in una singola impresa per metterci una propria RSA), però così facendo perderebbe la possibilità di partecipare alle formazioni delle RSU nazionali.
  • RSU nelle P.A.=> Nonostante la legge definisca questi organismi Rappresentanze Unitarie del Personale gli usi la denominano RSU come nel settore privato. Come per i privati, viene riconosciuto ai sindacati maggiormente rappresentativi di costituire proprie RSA, però la legge obbliga la costituzione di RSU ove vi siano più di 15 dipendenti. Ciascun sindacato può costituire la propria RSA o partecipare all'elezione della RSU (opzione preferita). I seggi si assegnano con metodo proporzionale. Ha ampi poteri di contrattazione e di informazione.
  • La partecipazione dei lavoratori alla gestione d'impresa.=> Richiamata nell'art. 46 Costituzione. Teoricamente possibile ma oggettivamente irrealizzabile, norma attuativa mai passata, sia per l'ovvia ostilità degli imprenditori, sia per quella dei sindacati che non volevano rafforzare il sistema capitalistico (collaborazione lavoratori/sindacato ed imprenditori nell'impresa riuscita solo in Germania). In Italia l'unica coogestione si può considerare nella contestazione delle scelte fatte dall'imprenditore sulla gestione della forza lavoro o su altri settori che possono avere ricadimenti sui lavoratori. In Italia più che collaborazione abbiamo un continuo braccio di ferro tra imprenditori e sindacati (partecipazione antagonistica), con ognuna delle parti che ha scopi propri. Non sono mancati però vari tentativi legislativi di operare cooperazioni, tutti miseramente falliti (come

il progetto di partecipazione economica dei lavoratori nel rischio d'impresa) o sfociati in un mero diritto alla trasparenza.

  • Comitati aziendali europei e direttive recenti su informazione e consultazione della normativa europea.=> ci sono tre particolari direttive importanti in questo ambito:
    • N°45 DEL 1994.=> Istituisce il comitato aziendale europeo con lo scopo di informazione e consultazione per tutti i lavoratori delle imprese.
    • N°86 DEL 2001.=> Coinvolge maggiormente i lavoratori nella società europea mediante informazione e consultazione.
    • N°14 DEL 2002.=> Completa il lavoro iniziato dalle precedenti direttive.
  • Rappresentante per la sicurezza.=> Legge n° 626 del 1994 obbliga a realizzare il massimo della sicurezza nei luoghi di lavoro. (il numero di dipendenti varia solo la modalità di elezione del rappresentante). Il rappresentante deve controllare, essere formato e formare i dipendenti.

L'ATTIVITÀ SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO

Diritti Sindacali.=>

  • Statuto dei lavoratori come legislazione di sostegno.=> Lo Stat. mira a dare attuazione al principio costituzionale della libertà sindacale. Il legislatore, con lo Stat., non si è limitato a vietare all'imprenditore d'interferire nella sfera dei diritti dei lavoratori, ma ha predisposto misure di sostegno dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro, ispirandosi al modello americano. Queste tutele danno vita, in capo al soggetto tutelato, a pretese configurabili come diritti soggettivi verso un altro soggetto (imprenditore). Lo Stat. indica il conflitto come un bene prezioso da conservare per la dinamica sociale, e quindi lo Stat. rafforza la posizione della parte più debole nel conflitto (lavoratore) con misure di sostegno. Queste misure di sostegno sono poi garantite da organizzazioni sindacali, indicate dall'art. 19.
  • Art. 20 Stat. (Assemblea).=> Dispone che i lavoratori hanno diritto di riunirsi nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera. L'assemblea per operare correttamente ha bisogno dell'intervento del datore di lavoro, in quanto esso deve: consentire l'accesso in azienda a tutti i lavoratori compresi quelli sospesi o in cassa integrazione (però l'assemblea deve essere pertinente alla situazione di questi soggetti); concedere fino a 10 ore annue di assemblea durante l'orario lavorativo (x incentivare i lavoratori) e sempre dopo l'orario di chiusura. Le assemblee sono convocate dalle RSA o dalle RSU (fino a tre ore annue sono retribuite) le quali comunicano l'ordine del giorno e l'argomento di discussione (non vincolante). Alle assemblee, previa comunicazione al datore di lavoro, possono partecipare esponenti esterni del sindacato. Il datore di lavoro non partecipa alle assemblee, se non su invito, e può non concedere l'assemblea se nel momento indicato (durante l'orario lavorativo) gravasse eccessivamente sull'azienda. La contrattazione collettiva può altresì disporre altri limiti.
  • (^) Art. 21 Stat. (referendum).=> Pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di consentire lo svolgimento di referendum tra i lavoratori dell'unità produttiva o appartenenti ad una determinata categoria. Il referendum deve svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro, deve riguardare materie inerenti l'attività sindacale e deve essere indetto da tutte le RSA (onde evitare problematiche e disguidi). Il datore di lavoro deve dare la disponibilità dei locali, se richiesta. È uno strumento molto usato in occasioni di vertenze contrattuali delicate.
  • Permessi sindacali.=> Permessi concessi ai dirigenti delle RSA, per agevolare il loro mandato. Tali permessi concedono il diritto di assentarsi dal lavoro, per motivi inerenti al sindacato, entro limiti minimi stabiliti per legge. Gli art. 23 e 24 Stat. prevedono un determinato numero di dirigenti delle RSA abbia diritto a permessi, retribuiti e non, per un dato numero di ore. Dirigenti di RSA sono coloro che sono stati eletti secondo le procedure dell'organizzazione e la cui nomina è stata inoltrata al datore di lavoro. La contrattazione collettiva solitamente determina un monte ore da assegnare ad ogni RSA (ogni anno), la quale poi decide come gestirlo.

i dipendenti riescono ad affiliarsi ad altri gruppi). Norma giudicata costituzionalmente legittima, razionale ed in linea col principio di eguaglianza.

  • I diritti sindacali nel pubblico impiego.=> Si basano sul decreto legislativo n°165 del 2001 il, quale afferma, che i rapporti di lavoro dei dipendenti della P.A. Sono disciplinati dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e tra esse pertanto lo Statuto.
    • (^) Art 51 Stat. (dipendenti P.A.)=> Per i dipendenti delle P.A. Non vige il limite dei 15 dipendenti, operante nel settore privato.

Repressione della condotta antisindacale.=> Strumento efficace per rendere effettivi i principio di libertà sindacale e le posizioni giuridiche attive dei prestatori di lavoro esaminate prima. Queste norme costituiscono una forma di difesa del sindacato e lavoratori, contro la posizione di predominio del datore di lavoro, impedendogli di interferire con attività sindacali ed il diritto di sciopero, predisponendo un particolare strumento giudiziario e una particolare strumentazione sanzionatoria.

  • Art. 28 Stat.=> Se il datore di lavoro intralcia la libertà sindacale o di sciopero del sindacato, quest'ultimo può proporre ricorso al tribunale del luogo per far cessare l'atteggiamento e far rimuovere i suoi effetti (entro 2 giorni con provvedimento motivato). Il datore di lavoro, se in disaccordo, ha 15 giorni per fare ricorso.
    • Regole processuali.=> La prima decisione del giudice è un decreto (provvedimento motivato provvisorio), da fare in 2 giorni, (per essere più veloci ed evitare tutte le formalità). Il datore di lavoro, se in disaccordo, ha 15 giorni per fare ricorso. Poi prosegue come un classico processo di lavoro.
  • Condotta antisindacale.=> Può essere svolta solo dal datore di lavoro o da chi svolge mansioni all'interno dell'azienda riconducibili alla figura del datore di lavoro. La norma è molto ampia e vaga, permettendo così una protezione maggiore, parlando solo di lesione della libertà sindacale (da interpretare in maniera più estensiva possibile). Comunque il comportamento, per essere considerato antisindacale, deve essere fatto dal datore di lavoro (o chi ne fa le veci) contro il sindacato ed i suoi diritti. È completamente indifferente se il datore di lavoro abbia agito o meno con l'intenzione di ledere un diritto.
  • Legittimazione attiva.=> Spetta al sindacato, nazionale o provinciale per ovvi motivi di capacità rappresentativa (quindi non al lavoratore ne ad organizzazioni senza rappresentatività nazionale), mentre in precedenza gli era sempre stato negato il diritto di azione di tutela degli interessi collettivi. Dubbi costituzionali si erano posti in relazione al fatto che un lavoratore non potesse difendersi, però la sentenza ha dichiarato che l'azione del sindacato non si sostituisce a quella del lavoratore, ma la integra.
  • (^) Interesse ad agire.=> Tutte le associazioni che vi abbiano interesse, perciò quelle lese all'interno dell'azienda dal datore di lavoro, però un sindacato può prendere anche le difese di lavoratori non iscritti al sindacato o iscritti ad uno diverso, in quanto difende non la propria libertà ma la libertà sindacale. Rara ricorrenza la mancanza di interesse, dovuta ad un azione ritardata rispetto al verificarsi degli effetti lesivi sul lavoratore.
  • Apparato sanzionatorio.=> Il datore di lavoro condannato dal tribunale (con conseguente pubblicazione) deve ripristinare la situazione di pieno godimento della libertà sindacale, se si rifiuta pagherà un ammenda, andrà in carcere per 3 mesi e perderà tutte le agevolazioni fiscali.
  • Condotta antisindacale nelle pubbliche amministrazioni.=> Il decreto legislativo n 165 del 2001 ha devoluto al giudice del lavoro ordinario queste controversie.

CONTRATTO COLLETTIVO

Contratto collettivo.

  • (^) Determinazione delle condizioni di lavoro.=> Gli scopi storici del sindacato sono sempre stati quello di ottenere i minimi di tutela economica e normativa delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori Questa contrattazione si attua sia con la controparte imprenditoriale sia sul piano politico.
  • Le prime riflessioni giuridiche sul contratto collettivo.=> Giuseppe Messina, nel 1926, è stato il primo a riconoscere la vincolatività del contratto collettivo per i lavoratori, impedendo ai datori di lavoro cambi per casi singoli.
  • Il contratto collettivo corporativo.=> La legislazione del 1926 introdusse l'ordinamento corporativo, prevedendo che per ogni categoria professionale potesse esserci solo un'associazione, con personalità giuridica, divenendo ente ausiliario dello Stato e sottoposto a molti controlli. Il sindacato rappresentava tutti gli appartenenti alla categoria (non iscritti compresi), il contratto collettivo stipulato tra l'associazione dei lavoratori e l'associazione dei datori di lavoro vincolava tutti ed era inderogabile in PEJUS da parte del contratto individuale (se non si raggiungeva un accordo ci pensava la Magistratura del Lavoro). Nel 1944 abbiamo la soppressione dell'ordinamento corporativo e quindi del contratto collettivo corporativo.
  • Contratto collettivo ed Art. 39 Costituzione.=> Venuto meno l'ordinamento corporativo i nuovi contratti erano tornati sotto il regime privatistico. I costituenti decisero di mettere nell'articolo 39 un comma che affermava che i sindacati registrati e riuniti, ciascuno con peso proporzionale dei propri iscritti, potevano fare contratti collettivi (mai attuata).
  • Legge 741 del 1959.=> Con tale legge il governo fissò i limiti minimi di retribuzione per ogni categoria lavorativa, quindi rendendo i vari contratti vincolanti erga omnes, almeno per i minimi salariali. Rimaneva comunque un rimedio provvisorio, rinnovato ogni 4 mesi.

Contratto collettivo di diritto comune.=>

  • (^) Rilevanza e natura giuridica.=> Venuto meno l'ordinamento corporativo i nuovi contratti erano tornati sotto il regime privatistico. Questo nuovo tipo di contratto collettivo prendeva il nome di diritto comune, l'articolo 39 della Costituzione rimane pressocché inattuato ed i decreti delegati emanati dal governo (Legge 741 del 1959) pur avendo avuto un estensione applicativa notevole, costituiscono un fenomeno circoscritto e temporaneo. Basandosi ormai interamente sul diritto privato il contratto collettivo viene regolato come fosse un contratto in generale.
  • La funzione normativa.=> All'interno della categoria dei contratti, il contratto collettivo di lavoro si distingue in relazione alla sua funzione, quella tipicità sociale che lo rende particolarmente meritevole di tutela. Alle sue origini, il suo contenuto era esclusivamente riferito ai minimi salariali. Il contratto collettivo è nella categoria dei contratti normativi, in quanto non pone in essere direttamente un atto di scambio, ma determina i contenuti di una futura produzione contrattuale. Una delle parti è sempre collettiva ed il contratto collettivo può anche far cambiare i contratti in corso al momento della stipulazione. Altri studiosi credono invece che il contratto collettivo faccia parte dei contratti tipo, in quanto predispone precise clausole su come dovranno essere i futuri contratti.
  • Inderogabilità in PEJUS.=> La parte normativa del contratto collettivo, stabilisce i minimi salariali per i singoli contratti di lavoro, e su questo punto è inderogabile sia oggettivamente che soggettivamente. L'inderogabilità in PEJUS, sarebbe un meccanismo che sostituisce con clausole più favorevoli al lavoratore, in contratti individuali, stabiliti col datore di lavoro, le clausole più sfavorevoli.
  • Derogabilità in MELIUS.=> Il contratto individuale con condizioni più favorevoli per il lavoratore è perfettamente derogabile. Anche se non è agevole constatare se un contratto sia più favorevole rispetto a quello previsto dalla contrattazione collettiva, c'è chi dice che bisogna valutarlo nel suo complesso, e chi dice che la valutazione deve essere fatta clausola per clausola.
  • Efficacia soggettiva.=> Di regola i contratti collettivi di diritto comune, nel diritto privato, producono effetti solo verso gli associati, cioè verso coloro che sono iscritti all'associazione. Nel contratto di lavoro questo non succede, in quanto si da maggiore rilevanza al piano

organizzative.

  • Contratto decentrato.=> Stipulato a livello territoriale, provinciale, regionale o al livello del luogo di lavoro (azienda singola). Questo contratto ha la funzione di integrare il contratto nazionale, specificandolo o risolvendo problemi gestionali.
  • Accordi interconfederali.=> Accordi fatti di tanto in tanto tra le confederazioni sindacali e datoriali, disciplinando determinati istituti che necessitano di una regolamentazione per una pluralità di categorie. Una struttura può essere centralizzata (favorita dalla presenza di piccole imprese con poca tecnologia) o decentrata (favorita dalla presenza di grandi imprese ipertecnologiche) a seconda di quale sia quella dominante (bipolare se sono di pari livello).
  • Evoluzione della contrattazione collettiva. Dal dopoguerra agli anni 60: la contrattazione articolata.=> Nel decennio successivo alla caduta del sistema corporativo il sistema contrattuale era fortemente centralizzato, con dominio assoluto del livello interconfederale (visto che le confederazioni erano riuscite a riavere la libertà perduta). Quest'attività centralizzata favoriva gli imprenditori, visto che in questo modo le attività sindacali in azienda erano pressocché nulle. La centralizzazione rimase massima anche alla metà degli anni 50, quando le federazioni di categoria si aggiudicarono i minimi salariali. Però la contrattazione collettiva era ancora debole ed inefficace, e la contrattazione sindacale in azienda, che formalmente non esisteva, veniva fatta dalle commissioni interne. Alla fine degli anni 50, lo sviluppo economico e l'aumento dell'occupazione fecero prendere potere ai sindacati ed i vecchi accordi interconfederali scomparirono per lasciare spazio ai contratti nazionali nuovo fulcro del sistema sindacale, insieme alla riscoperta del sindacato provinciale e aziendale. Nel 1962 venne riconosciuto il nuovo sistema contrattuale , la contrattazione articolata, chiamata così perché formata da tre livelli (nazionale, di categoria e aziendale) collegati in modo gerarchico. Ed in cambio di questo riconoscimento i sindacati accettarono le clausole di tregua e pace contrattuale.
  • Il ciclo 1968 – 1973 e la contrattazione non vincolata.=> Nel 67 i sindacati acquistano molto potere, vista la nuova motivazione della classe operaia, dovuta alla piena occupazione e da rivendicazioni economiche (clima dovuto dalla spinta a produrre senza aiuti agli operai), fino ad arrivare all'autunno caldo del 69, conclusosi col contratto nazionale dei metalmeccanici, dove scomparse la contrattazione articolata per passare a quella non vincolata, cioè completa autonomia a i vari livelli sindacali. Con questo completo decentramento la contrattazione aziendale assunse un ruolo non più integrativo, ma preminente, visto che un suo contratto poteva sostituire quello nazionale (funzione specializzata, potendo trattare questioni non sollevabile con i contratti nazionali).
  • (^) Gli anni dal 1975 al 1990: Ricentralizzazione e nuovo decentramento.=> Anni 70, crisi petrolifera, nuove tecnologie, inflazione e aumento della disoccupazione nelle imprese medio-grandi. Tutto questo porto alla ristrutturazione aziendale ed alla necessaria ricentralizzazione della struttura contrattuale, con forte ritorno degli accordi interconfederali. Nel 75 accordi interconfederali sull'indicizzazione dei salari col costo della vita, e quello del 77 sulla mobilità dei lavoratori. In materia salariale la contrattazione nazionale ed aziendale sono quasi tagliate fuori. La centralizzazione raggiunse il suo apice col Protocollo del 1983, che detto delle regole per la contrattazione collettiva, come il principio di non sovrapposizione, la contrattazione aziendale non poteva trattare argomenti già discussi a livello nazionale. Passato questo periodo si ritorna ad un clima che necessita di forte flessibilità per affrontare il mercato internazionale, quindi si ritorna coi sindacati nei luoghi di lavoro.
  • Protocollo del 1993 e la riforma della struttura contrattuale.=> All'inizio del nuovo decennio il graduale peggioramento della congiuntura economica e la necessità di soddisfarei criteri di convergenza per l'unificazione monetaria crearono le condizioni per il rientro formale dei pubblici poteri nelle relazioni industriali, che si realizzò con l'accordo triangolare (Stato aziende sindacati) del 1992 che abolì la scala mobile e il protocollo del 1993 sulle politiche contrattuali. Gli obbiettivi erano: Governo centralizzato che controllasse inflazione e produttività; crescita retributiva della periferia. Sul piano strutturale vengono

confermati i due livelli classici, ai quali vengono assegnate materie diverse, per impedire problemi di sovrapposizione. Il contratto nazionale controlla le retribuzioni (rinnovo biennale dei minimi e quadriennale dei totali) e definisce le procedure negoziali per i rinnovi contrattuali. Al contratto aziendale rimane la gestione dei premi per obbiettivi e adattamento del contratto nazionale. Viene reintrodotta la pace sindacale. Il nuovo contratto può essere chiamato o livello confederale o decentramento controllato e coordinato.

  • Procedure di stipulazione e rinnovo.=> Introdotte dal protocollo del 1993 per quanto riguarda il contratto nazionale (poi esteso a quello aziendale). Qualche mese prima della scadenza le parti si incontrano, le parti presentano la piattaforma rivendicativa. Le trattative possono durare a lungo ed una volta scaduto il termine della pace sindacale ci possono essere scioperi. Se proprio le parti non si accordano allora interviene un soggetto pubblico in veste di compositore (varia a seconda dell'importanza del contratto) di ufficio o su richiesta. Le trattative terminano con l'accordo che dovrà essere ratificato dai lavoratori o tramite assemblee o tramite referendum. In caso di conflitto di rappresentatività tra organizzazioni, i sindacati devono accordarsi tra loro (succede nel settore pubblico), mentre se una organizzazione sindacale è stata esclusa dal contratto, potrà redigerne uno a parte, per estenderne gli effetti (una sorta di contratto per adesione). Rapporti tra contratti collettivi.
  • Premessa.=> Ogni singolo rapporto di lavoro, risulta in genere regolato oltre che dal contratto individuale e dalle norme di legge, anche da una pluralità di contratti collettivi di natura e livello diversificati. Le integrazioni di discipline differenziate però, spesso determinano situazioni di concorso – conflitto tra loro. Inoltre i vari contratti hanno scadenze, o se sono fatti a tempo indeterminato una delle parti può sempre recedere, quindi in ogni caso ci possono sempre essere dei problemi di individuazione della disciplina contrattuale applicabile.
  • (^) Successione dei contratti collettivi nel tempo.=> Nella normalità dell'evoluzione contrattuale, le modifiche si risolvono in miglioramenti retributivi o normativi del trattamento dei lavoratori, ma a volte possono esserci dei peggioramenti (nei periodi di crisi o recessione). Per i miglioramenti non si pongono problemi, però per i peggioramenti la questione è più complessa, anche se non vige il principio della immodificabilità in PEJUS per i contratti collettivi (ma solo per quello individuale in rapporto a quello collettivo). Il rapporto di lavoro è oggetto di una concorrenza tra varie forme di regolamentazione, tra di esse autonome, quindi ogni modifica intervenuta nella sfera dell'autonomia collettiva si riflette così sulla regolamentazione del rapporto individuale, senza distinguere in modifiche peggiorative o migliorative. Un contratto collettivo successivo può modificare anche in peggio per i lavoratori la disciplina di precedenti contratti collettivi, prevarrà viceversa, la disciplina precedente se la fonte è la legge o il contratto individuale. Unico limite è quello dell'intangibilità di quei diritti che ormai sono stati acquisiti dal lavoratore (grande dibattito sulla distinzione tra diritti Quesiti o Acquisiti).
  • Efficacia nel tempo del contratto collettivo.=> Visto che le procedure di rinnovo dei contratti collettivi iniziano in anticipo rispetto alla loro scadenza, può succedere che si sovrappongano due contratti entrambi validi, o che, ipotesi ampiamente più probabile, si verifichi un vuoto normativo dovuto all'impossibilità delle parti di trovare un accordo. In questo caso il datore di lavoro può operare situazioni peggiorative a danno dei lavoratori, senza però toccare i diritti inalienabili di cui ormai sono entrati in possesso. La giurisprudenza invece è convinta che almeno per le clausole retributive, rimane in vigore il contratto scaduto fino al nuovo accordo. Ulteriore problematica è data dalla clausola di retroattività, non conforme al diritto privato però utilizzata nel diritto comune, da utilizzare per il periodo di vuoto normativo tra un contratto e l'altro.
  • Concorso – conflitto tra contratti di diverso livello.=> Individuare un criterio di scelta nel caso in cui due contratti di diverso livello regolino il medesimo caso concreto. A partire dagli anni 80 la giurisprudenza applicava il principio della successione nel tempo, che fosse di ambito più o meno ristretto, migliorativo o peggiorativo rispetto a quello preesistente (contando sempre il principio di inderogabilità dei diritti acquisiti dai lavoratori). Un altro

auto – organizzazione delle P.A. Nel 1992 il legislatore viene delegato a far sì che i rapporti di impiego delle P.A. Fossero ricondotti sotto il diritto civile e regolati con contratti collettivi, riservando alla legge un elenco di 7 materie esterne alla gestione del rapporto di lavoro in senso stretto, anche se ad essa strettamente connesse.

  • Legge quadro del 1983.=> La P.A. Ha una posizione di supremazia contrattuale verso i suoi dipendenti, quindi le sue regole non potevano essere dettate da una fonte insieme contrattuale e privatistica come il contratto collettivo (per molti anni i dipendenti pubblici potevano scioperare però erano sforniti di qualsivoglia forma di contrattazione collettiva). Solo a partire dal 1968, sopo molta pressione dei sindacati e dei lavoratori, il legislatore riconosceva l'attività di contrattazione collettiva nel settore pubblico, però a questi accordi sindacali non veniva attribuita efficacia giuridica diretta sui rapporti di lavoro, ma costituivano solo il presupposto per i successivi atti unilaterali recepiti dalla P.A. Con natura regolamentare. Nel 1983 la nuova legge quadro sul pubblico impiego, unificò le varie leggi di settore precedentemente dettate, mantenendone lo schema fondamentale. Questo eccesso di rigidità e centralizzazione, portò il sistema in crisi.
  • (^) Contrattazione collettiva e lavoro pubblico.=> finalmente nel 1992 abbiamo una nuova legge che riforma i rapporti di lavoro pubblico, facendogli perdere il loro carattere formalmente autoritativo per essere ricondotti sotto la disciplina del diritto civile regolati mediante contratti collettivi ed individuali. Quindi il contratto collettivo regola direttamente il rapporto di lavoro pubblico, come in quello privato, senza bisogno di alcun atto di recezione da parte della P.A. (senza alcun limite di materia). Unica differenza, per ragioni di uguaglianza e trasparenza le P.A. Non possono corrispondere ai loro dipendenti più di quanto è previsto per la medesima mansione ai privati. Come nel diritto privato, il contratto collettivo che regola rapporti di lavoro pubblici può anche derogare alle norme di legge.
  • Struttura del sistema contrattuale.=> Il perno del sistema è il contratto nazionale di comparto. I comparti sono settori omogenei o affini delle P.A., individuati da accordi tra sindacati ed agenzie rappresentative della P.A.. è inoltre prevista la possibilità di stipulare accordi quadro, applicabili all'insieme dei comparti o ad alcuni di essi. È anche previsto che le P.A. Possano attivare autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa anche per sedi e strutture periferiche (possibile grazie ai rinvii che la contrattazione collettiva fa alla legge). Per i rinnovi contrattuali le scadenze sono di norma 4 anni, e 2 per la parte economica.
  • Soggetti della contrattazione.=> nel lavoro pubblico.
    • Rappresentanza dei lavoratori.=> La riforma del 1997 ha confermato quanto designato nel 1983. La legittimazione a negoziare collettivamente deriva, in via esclusiva, dalla qualificazione del sindacato come rappresentativo (deve avere indice di rappresentatività del 51% tra associativo e dato elettorale, o il 60% del dato elettorale ). il ruolo delle RSU è il medesimo del settore privato.
    • Rappresentanza delle amministrazioni.=> La riforma ha attribuito al governo la definizione degli obbiettivi e dei programmi da realizzare, nonché la verifica dei risultati, affidando ai dirigenti poteri di gestione autonomi. Nel 1983 la contrattazione collettiva era affidata a responsabili politici di governo, poco affidabili, troppo legati alle proprie ideologie e con fini elettorali. Di qui l'idea di fondare un apposito organismo autonomo (Aran) dotato di personalità giuridica per la contrattazione collettiva. L'Aran è formato da 5 membri, tutti esperti in campo sindacale, 3 nominati dal presidente del consiglio, coadiuvato dal ministro del tesoro e di quello della funzione pubblica, e 2 dai rappresentanti di regioni e province. L'Aran rappresenta la P.A. In tutte le contrattazioni (le province autonome possono trattare a parte) e fa si che il contratto produca effetti senza bisogno di atti di recezione. L'Aran fa atti di indirizzo, in cui indica gli obbiettivi da raggiungere, attraverso i suoi comitati di settore, i quali poi lo aiuteranno al momento della apertura delle trattative.
    • Procedimento contrattuale.=> La legge regola le procedure contrattuali distinguendo:
      • Per la contrattazione nazionale.=> Vi è una fase preliminare divisa in tre momenti:
        • Calcolo della spesa.=> Quelli a carico dello Stato li valuta il ministero del

tesoro nella legge finanziaria, mentre quelli a carico delle altre amministrazioni si calcolano nei vari bilanci.

  • Impartizione degli indirizzi all'Aran.=> Dai comitati di settore o dal Pres d.C.
  • Selezione dei soggetti sindacabili abilitati alla trattativa. Chiusa questa fase si tratta e si conclude. L'Aran può chiudere una trattativa solo col consenso vincolante dei comitati o del Presidente del Consiglio (il che è giusto visto che sono loro a fissare gli indirizzi della trattativa). Poi la corte dei conti effettua un controllo sulla copertura delle spese, nel caso la corte non sia d'accordo l'Aran dovrà modificare il contratto, informare parlamento e Governo.
  • Efficacia soggettiva del contratto collettivo.=> Nella legge quadro del 1983 il problema dell'efficacia erga omnes degli accordi sindacali nel pubblico impiego era risolto indirettamente, attribuendo efficacia normativa sui singoli rapporti non all'accordo stesso, ma al decreto col quale era recepito, che aveva natura di regolamento. Lo stesso problema si ha per i contratti collettivi per i lavori pubblici. Il legislatore ha dato all'Aran la rappresentanza legale delle P.A. Per i contratti collettivi, quindi gli effetti del contratto si manifestano immediatamente in capo ai soggetti destinatari. In aggiunta il legislatore ha sottolineato che le amministrazioni non possono dare niente di meno di quanto previsto dai contratti collettivi.
  • Ulteriori garanzie del controllo della spesa.=> Sono nulli i contratti integrativi che non rispettino i vincoli di bilancio gravanti sulle amministrazioni. In più un contratto può essere sospeso o prorogato nel tempo se esubera il limite di spesa.

SINDACATI E SISTEMA POLITICO

La concertazione.

  • L'azione politica del sindacato ed il ruolo dei pubblici poteri nelle relazioni industriali.=> L'attività fondamentale del sindacato è senza dubbio quella contrattuale, col tempo e l'aumentare del suo “peso” ha ampliato anche gli obbiettivi da perseguire, affiancando acconto all'azione economica quella politica. Il sindacalismo ha 2 modelli:
    • Sindacalismo economico.=> (Modello americano) Privilegia obbiettivi economici ed agisce molto con la contrattazione collettiva.
    • Sindacalismo concorrenziale.=> (Modello italiano e britannico) Ha obbiettivi più ampi, che includono riforme economico – sociali, perseguiti sia con la contrattazione collettiva sia con l'azione politica (collegamento con partiti, contrasto col governo e industrie). Con gli anni 70 però si è arrivati ad un potenziamento di questo sistema,tale da influenzare scelte ed indirizzi politici. In più con la crisi economica lo Stato diventa la terza parte della contrattazione, aiutando la le parti sociali più deboli.
  • (^) La concertazione delle politiche economiche e sociali.=> In letteratura (italiana) il termine concertazione ci ricorda due periodi storici differenti. È un modo di formazione delle politiche pubbliche che si fonda sul rapporto di scambio centralizzato di risorse materiali e simboliche fra Stato ed organizzazioni degli interessi. (accordi triangolari, molto usati in italia con contrattazione collettiva e leggi), o un metodo decisionale col quale il Governo determina con le parti sociali gli obbiettivi economico – sociali fondamentali e delega ad esse una quota d'autorità e responsabilità per la realizzazione degli obbiettivi. Lo scambio è soldi per sacrificio. L'altra concezione che ci richiama la parola concertazione è un modo di regolazione dei Governi che si accordano con le parti sociali sugli obbiettivi economico sociali ed il loro reciproco impegno.
  • (^) Evoluzione storica della concertazione: gli anni 70 e 80.=> Crisi economica degli anni 70 (crescita dell'inflazione e della spesa pubblica). Il governo interviene nel processo di negoziazione che portò all'accordo interconfederale del 1977, pur rimanendone formalmente estraneo. Negli anni 80 poi il governo intervenne nuovamente, ma stavolta in maniera attiva,

attuazione, o col metodo debole, cioè secondo le prassi di ogni stato membro, o forte, cioè mediante direttiva.

  • L'attuazione delle direttive attraverso la contrattazione collettiva.=> L'art 137 C.E. Intima agli stati membri di poter dare attuazione alle direttive usando accordi con le parti sociali. In Italia al massimo il governo chiede un parere ai sindacati prima di fare il decreto.

AUTOTUTELA E DIRITTO DI SCIOPERO

Autotutela degli interessi collettivi.=> L'autotutela può esprimersi in molteplici forme (lo sciopero è la forma più tipica), può essere fatto dal lavoratore, dal sindacato o dall'imprenditore, poiché l'autotutela è l'esercizio di una pressione a difesa di interessi collettivi. Non tutte le discipline di autotutela sono considerate uguali, in quanto alcune sono legali ed altre no.

  • Sciopero e diritto: Storia.=> In Italia fino al 1889 era considerato reato (codice sardo esteso poi a tutta Italia). Nel 1889 entra in vigore il nuovo codice (Zanardelli) che abroga il divieto di coalizione e lo sciopero non era più reato, però integrava sempre l'inadempimento contrattuale. Poi col ritorno dell'ordinamento corporativo lo sciopero ed attività simili ritornano ad essere reato, in quanto delitti contro l'economia pubblica (efficienza fascista). Poi dopo la caduta del regime fascista e l'avvento della costituzione del 1948 gli articoli del codice civile che bloccavano il sindacato non vennero toccati, se non abrogati in parte nel 1990, fino ad essere dichiarati incostituzionali dalla giurisprudenza (costituzionale compresa).
  • (^) Lo sciopero nella Costituzione.=> La costituzione garantisce il diritto di sciopero all'articolo 40, il quale rinvia alla legge ordinaria (creando innumerevoli discussioni), da non dimenticare però che la nostra carta costituzionale non parla della serrata. Sciopero è uno strumento indispensabile per il sindacato, visto che è la sua arma più potente. Lo stato, riconoscere il diritto di sciopero passa da un uguaglianza formale ad un uguaglianza sostanziale. La giurisprudenza ha avuto un ruolo fondamentale nell'abrogare le norme che vietavano lo sciopero e la serrata per motivi contrattuali (anni 60), giustificandosi dicendo che la costituzione aveva fatto norme programmatiche non ancora recepite dai codici, però pur sempre tutelate.
  • Lo sciopero come diritto: Conseguenze.=> Dapprima lo sciopero era considerato lecito solo contro lo stato, visto che nei rapporti privati avrebbe ostacolato il diritto al lavoro, fino alla legge n°604 del 1966 che vietava il licenziamento privato, causato dalla partecipazione ad attività sindacali (precedentemente visto come inadempimento contrattuale). Si passa quindi dalla libertà di sciopero al diritto di sciopero. La giurisprudenza si adegua e di conseguenza il datore di lavoro, che accetta sì lo sciopero, però non deve più la retribuzione.
  • Titolarità del diritto di sciopero.=> Si deve escludere che la titolarità del diritto di sciopero sia dei sindacati dei lavoratori, in quanto possono praticarlo anche gruppi di lavoratori non iscritti a sindacati. Lo sciopero è un diritto individuale ad esercizio collettivo, quindi spetta ad ogni lavoratore ma il suo esercizio si esplica collettivamente.
  • Gli scioperi dei lavoratori parasubordinati e le astensioni degli autonomi.=> Lo sciopero è di tutti i lavoratori, siano essi subordinati o con un contratto diverso. Sentenza della Corte Cass. N°3278 del 1978 riconosce il diritto di sciopero ai lavoratori parasubordinati. Sentenza della Corte Cost. n°222 del 1975 che dichiarò illegittima la norma che chiamava serrata anche l'attività posta in essere da un datore di lavoro senza dipendenti (ragioni ovvie). Astensionismo degli avvocati dalle udienze non è considerato sciopero.
  • Natura giuridica del diritto di sciopero.=> Alcuni autori hanno definito il diritto di sciopero come un diritto potestativo, in quanto esercitandolo viene meno il diritto del datore di lavoro alla prestazione lavorativa. Sarebbe coerente solo se la motivazione dello sciopero derivasse da un comportamento particolare del datore di lavoro (Disponibilità della pretesa). Evidente però che questa classificazione sia troppo restrittiva. Altri autori quindi hanno identificato lo sciopero come Diritto assoluto della persona, condizionato all'esistenza di un contratto di lavoro. Neanche da porre la questione dello sciopero come negozio giuridico. Infine c'è chi dice che lo sciopero sia un semplice fatto giuridico, un comportamento non attuativo di una prestazione lavorativa.
  • Sciopero e retribuzione.=> Il diritto allo sciopero sospende il diritto alla retribuzione (ed a tutti i suoi elementi accessori) ed in proporzione vanno ridotte pure le ferie (anche se su questo punto le visioni non sono univoche, in ogni caso bisogna vedere il contratto collettivo di riferimento), ma non tutti gli altri diritti. La trattenuta dallo stipendio dipende dalla durata dello sciopero, da che tipo è e da che tipo di prestazione si è astenuto il lavoratore. Importante è parlare dell'unità tecnica infrazionabile, al di sotto del quale il lavoro restante del lavoratore è considerato inutile.
  • Le attività strumentali all'esercizio dello sciopero.=> Lo stato, tutelando il diritto di sciopero, tutela anche le attività strumentali ad esso, quali Propaganda, Manifestazioni e cortei interni e Picchettaggio non violento.

LIMITI AL DIRITTO DI SCIOPERO

Tecnica definitoria.=> Una volta riconosciuto il diritto di sciopero, bisogna porgli dei limiti e regolarlo con la massima precisione, per evitare abusi. Fino al 1980 per sciopero s'intendeva una astensione volontaria dal lavoro per proteggere un interesse collettivo (definizione più economica sociale piuttosto che giuridica, si dice quello che lo sciopero deve essere non ciò che è). Questa definizione era molto restrittiva, in quanto richiedeva la presenza di un lavoro subordinato, un interesse collettivo ed un astensione dal lavoro temporalmente completa. Secondo la cassazione del 1980 la nozione di sciopero va dedotta dalla prassi di tutti i giorni (definizione ampissima, se pur con limiti interni ed esterni).

  • Gli interventi della Corte Costituzionale sulle norme penali precostituzionali incriminatrici dello sciopero.
    • Sciopero diritto Sciopero reato.=> Gli articoli penali che punivano il reato di sciopero sono stati parzialmente abrogati nel 1990, ci ha pensato poi la corte costituzionale con sentenze d'incostituzionalità parziale, quindi senza abrogarli totalmente ma cambiando loro solo il significato.
    • Sciopero politico.=> Inizialmente l'astensione dal lavoro per motivi politici fu considerata illegittima, visto che il datore di lavoro non c'entra nulla e l'interesse degli scioperanti non è economico professionale. Poi nel 1960 la dottrina differenziò lo sciopero politico in senso stretto (sempre illegittimo) e lo sciopero economico – politico (protesta verso gli interventi economici della P.A.). La Corte Costituzionale poi intervenne dichiarando legittimi tutti quegli scioperi (politici compresi) che potessero creare un legittimo interesse nella sfera di competenza del lavoratore. Infine sempre la Corte Costituzionale nel 1974 riconosce la libertà (e non il diritto) di sciopero politico, frutto della libertà di espressione, levando tutti gli strascichi del regime fascista (la corte lasciò solo il divieto di sciopero politico, se diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale o degeneri in forma violenta).
    • (^) Sciopero di solidarietà.=> La Corte Costituzionale ha riconosciuto legittimo lo sciopero per solidarietà nel 1962 (previsto come reato durante il fascismo), fatto per difendere non i propri interessi ma di altri gruppi o di un singolo. È però considerato fondamentale una comunione di interessi tra i due gruppi, e l'unione deve essere vista come una necessità, senza la quale questi interessi sarebbero sopraffatti.
  • Sciopero e libertà di iniziativa economica.=> Contrasto tra 2 diritti costituzionali.
    • Forme anomale di sciopero.=> La giurisprudenza ha affermato l'illegittimità da alcune forme di sciopero (fin dal dopoguerra), che producono il massimo sanno all'imprenditore con la minima perdita salariale da parte dei lavoratori (Scioperi articolati).
      • Sciopero a scacchiera.=> Astensione dal lavoro effettuata in tempi diversi, da gruppi di lavoratori, le cui attività sono collegate nell'organizzazione del lavoro.
      • Sciopero a singhiozzo.=> Astensione dal lavoro frazionata nel tempo e per tempi brevi.
    • Sciopero articolato e danno ingiusto.=> Lo sciopero articolato è considerato