




































































Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
giugni riassunti di diritto sindacale
Tipologia: Sintesi del corso
1 / 76
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!





































































1.definizione del diritto sindacale
Il diritto sindacale è quella parte del diritto del lavoro che concerne il sistema di norme strumentali, poste dallo Stato o dalle stesse organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori, che, disciplinano la dinamica del conflitto di interesse derivante dall'ineguale distribuzione del potere nei processi produttivi.il diritto sindacale emergesti evolve in parallelo alla storia del movimento operaio, riflettendo quella contrapposizione tra capitale lavoro che fu una delle più specifiche conseguenze della rivoluzione industriale e che permane nell'attuale società dei servizi. Esso è venuta sviluppandosi, partire dalla metà del 19º secolo, come manifestazione come regolamentazione dell'autonomia dei gruppi professionali. Il diritto sindacale costituisce un fenomeno tipicamente moderno. Si era ritenuto di porre qualche analogia con il diritto autonomo dei gruppi professionali, che fu caratteristico dell'organizzazione della vita produttiva del basso medioevo. Ma presto fu evidente che tale analogia non poteva reggere, perché l'organizzazione della produzione e dello scambio appare radicalmente diversa delle due epoche. L'Economia medievale si strutturava attorno a gruppi professionali organizzati, le corporazioni mercantili o artigiane; esse costituivano coalizioni tra piccoli produttori artigiani o tra mercanti, all'interno delle quali non si riscontrava un contrasto di interessi. Caratteristica essenziale dell'organizzazione della vita produttiva nell'epoca moderna e della struttura sociale che ne deriva è , per contro, l'esistenza di un conflitto di interessi, latente o attuale, tra i lavoratori e gli imprenditori da cui essi dipendono. Questi ultimi hanno una posizione di preminenza nei confronti dei lavoratori, per contenere è contrastare l'organizzazione sindacale. Con l'espressione "conflitto industriale " viene generalmente designato il conflitto tra capitale e lavoro e si conviene che dall'espressione possa applicarsi anche nei settori produttivi diversi da quello industriale. Il conflitto industriale è inquadrato da alcune nuove correnti di pensiero come elemento della lotta di classe tra chi ha la proprietà dei mezzi di produzione e chi è obbligato a cedere ai primi la propria forza-lavoro. Dottrine più recenti hanno ampliato la portata del concetto, ricomprendendovi tutte le ipotesi di conflitto con l'autorità che viene esercitata nell'organizzazione del lavoro, qualunque sia il fine produttivo della stessa indipendentemente dal titolo di proprietà, pubblica privata. Il conflitto si manifesta anche nelle imprese di proprietà pubblica e nelle strutture burocratiche dello Stato e degli altri enti pubblici; per altro verso, è da tempo noto che spesso la grande società per azioni è in effetti controllata non tanto le proprietari (Azionisti), quanto dai dirigenti o manager. Del resto, il conflitto non è stato assente neppure nelle esperienze, ormai quasi del tutto consegnate al passato, del socialismo reale, proprio di paesi nei quali la proprietà dei mezzi di produzione era collettivizzata. Da un altro punto di vista, si deve osservare che il conflitto non è neanche legato al dato giuridico formale del tipo contrattuale con il quale i lavoratori sono legati all'organizzazione: la base materiale del conflitto si realizza non solo quando il contratto sia di lavoro subordinato, ma anche quando sia di lavoro autonomo ovvero di società. Il sostrato reale o di struttura (conflitto industriale) può avere valenze politiche ed istituzionali diverse ed assumere o meno i caratteri tipici della tradizionale lotta di classe ed il diritto sindacale può, quindi,essere penetrato da ispirazioni e motivi ideologici e politici diversi, sovente anche con similarità di istituzioni formali.
2.diritto sindacale e relazioni industriali
Gli studi di diritto sindacale hanno lo stesso oggetto di un'altra disciplina che ha preso il nome di relazioni industriali. In Italia questi studi sono stati coltivati soprattutto da parte dei sociologi ed economisti, ma fondamentale è stato anche il contributo dei giuristi. In questa disciplina centrale è la nozione di sistema di relazioni industriali. È questo un sottosistema del sistema sociale più complessivo e con esso si indica l'insieme dei rapporti che si svolgono tra tre soggetti (i sindacati dei lavoratori, gli imprenditori e le loro associazioni e i pubblici poteri) in un contesto ampio e complesso di variabili e che (attraverso processi e metodi diversi) producono un sistema di norme dirette a regolare rapporti individuali e collettivi di lavoro e, quindi, il sistema produttivo o, secondo un'altra definizione, a creare un meccanismo di controllo sullo stesso. Materia degli studi di relazioni industriali è il contesto normativo dei rapporti tra interessi organizzati, nei loro aspetti strutturali e nei loro effetti sugli equilibri politici, economici e sociali.
3.L'effettività del diritto sindacale
Il diritto sindacale appartiene all'ambito della scienza giuridica. In esso, tuttavia, il profilo della effettività della norma assume una rilevanza primaria e , comunque, ben più forte che negli altri rami del diritto. Può addirittura accadere che l'attuazione della norma formalmente valida, anziché essere oggetto dell'attività delle strutture proposte all'applicazione del diritto, divenga oggetto di mediazione politica e che tale mediazione possa persino svolgersi sull'opportunità o meno di dare ad essa applicazione. Non sempre la disapplicazione di massa di un progetto ha come seguito la sanzione di massa, che può apparire politicamente non opportuna può essere di attuazione impossibile. Ed è proprio in tali occasioni
che si manifestano forme di elasticità dell'ordinamento giuridico. Ma le leggi sono il frutto di negoziazione tre soggetti del sistema di relazioni industriali. Ciò avviene quando si ritenga che solo un ampio consenso sociale possa garantire la legge un tasso sufficientemente elevato di osservanza spontanea, ovvero quando l'autorità politica stessa vuole garantirsi un preventivo consenso, mediato dalle organizzazioni sociali. Il diritto sindacale, in conclusione, poggia la sua effettività sulla costanza del consenso sociale e dell'opera di mediazione politica, Che contribuisce a dare adesso stabilità e continuità. Vi è, dunque, una rilevante analogia con il diritto internazionale con il modo di operare delle organizzazioni internazionali nei conflitti tra Stati dove la loro irrogazione o esecuzione passa attraverso una mediazione politica.
4. Astensione legislativa e il ruolo della dottrina
Dopo l'abrogazione dell'ordinamento corporativo e l'emanazione della costituzione del 1948, che ha introdotto i principi fondamentali, in Italia il legislatore ordinario si è astenuto dall'intervenire in materia di rapporti sindacali. Solo dopo più di un ventennio è stata emanata la legge del 20 maggio 1970, numero 300 (statuto dei lavoratori), recante norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, nonché della libertà e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro; sono poi trascorsi ulteriori vent'anni prima che fosse emanata la legge del 12 giugno 1990, numero 146, sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Quest'ultima è il frutto di un'intensa attività di sistemazione di razionalizzazione, sostanzialmente creativa, svolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che ha condizionato e continua a condizionare profondamente anche la successiva produzione legislativa. Dove si riscontrava la mancanza di norme specifiche, dottrina e giurisprudenza, muovendosi in un'area così sensibile alle dinamiche della vita politica ed economica, si sono avvalse degli strumenti tecnici che erano a disposizione: in prevalenza, di quelli forniti dal diritto civile, ma anche di quelli forniti dal diritto costituzionale. Il problema interpretativo presenta in questa branca del diritto una centralità indiscutibile; la sua soluzione comporta, nei singoli casi come nelle trattazioni sistematiche, anche quelle apparentemente più neutrale, una serie di opzioni che l'interprete compie in base a valutazioni di carattere generale (la politica del diritto). Un classico contributo scientifico ha avuto il merito di dimostrare come nelle costruzioni della dottrina giuridica esprimano posizioni ideologiche, dichiarate o inconsapevoli.
5.l'ordinamento intersindacale
Abbiamo visto che il sistema di relazioni industriali è quella sezione del sistema sociale generale formata dalle interazioni tra imprenditori, organizzazioni dei lavoratori e pubblici poteri. Questo fascio di relazioni sociali può essere studiato da più di un punto di vista : in particolare, da quello sociologico, economico, Politologico e di psicologia sociale. Un'altra di queste prospettive è quella giuridico-normativa: le relazioni industriali normalmente sono dotate di una relativa stabilità e di un altrettanto relativa autonomia da altri settori della vita sociale. Sono queste le caratteristiche di una istituzione. Ma, ad ogni istituzione corrisponde un ordinamento giuridico: possiamo, dunque, affermare che le relazioni industriali sono rette da un ordinamento che si è convenuto di chiamare intersindacale. La nozione di "ordinamento intersindacale" ci consente di leggere le costanti di comportamento tipiche di ciascun sistema di relazioni industriali come effetto dell'applicazione di norme proprie di quest'ultimo, a prescindere dall'eventuale esistenza e del significato di norme proprie dell'ordinamento statale aventi il medesimo oggetto. Ad esempio, l'ammissione o meno di un sindacato alle trattative per la stipulazione di un contratto collettivo o l'inclusione o meno in una certa materia nelle stesse non sono normalmente oggetto di norme valide dell'ordinamento dello Stato e sono comportamenti indifferenti. Ciò non toglie che siano oggetto di valutazioni normative nell'ordinamento intersindacale, per cui l'esclusione o l'inclusione di un sindacato delle trattative o il rifiuto di trattare su certi temi può essere valutato in tale ambito. Può anche accadere che la stessa materia sia regolata sia da norme dell'ordinamento statale, sia da norme dell'ordinamento intersindacale. Finché le due valutazioni normative coincidono, il problema è di scarsa rilevanza; quando ciò non accade, però, si crea un conflitto di lealtà, che rende ineffettiva la norma dell'uno o dell'altro ordinamento, nonostante la sua validità per l'ordinamento cui appartiene. Può, infine, accadere che le due valutazioni normative non siano in conflitto: ciò che per un ordinamento è comportamento obbligato, per un altro può rientrare nella mera sfera di libertà. Così, a titolo di esempio, il conflitto collettivo è , per l'ordinamento giuridico dello Stato, un contratto regolato, come gli altri, dal titolo due del libro quarto del codice civile. Nell'ambito delle relazioni industriali e dell'ordinamento intersindacale è qualcosa di ben più importante: è l'atto fondamentale che regola i rapporti tra imprenditori e sindacati ed assolve la stessa funzione di normazione astratta e generale che la legge svolge nell'ordinamento statuale. Un altro esempio è quello relativo gli accordi triangolari tra parti sociali e governo, nei quali quest'ultimo assume l'impegno di introdurre determinate norme legislative. La nozione di ordinamento intersindacale assolve ad un' indispensabile funzione conoscitiva: senza di essa la parte più significativa della dinamica delle relazioni sindacali non sarebbe conoscibile dal punto di vista giuridico. E questa più ampia possibilità di conoscenza, a sua volta, non è senza effetto in una prospettiva interna all'ordinamento statuale. L'ordinamento intersindacale non è un sistema chiuso, ma interagisce con l'ordinamento giuridico statuale, sovente operando come fattore di rinnovamento di quest'ultimo, specie per il diritto civile al quale ripropone continuamente la questione della rilevanza dell'interesse dei comportamenti collettivi. La dinamica conflittuale alla base dei sistemi di relazioni industriali non è incompatibile con la loro considerazione come ordinamento. Le considerazioni fin qui svolte ci conducono ad affermare che lo studio del diritto sindacale riguarda non solo istituti rilevanti per l'ordinamento statuale, bensì anche quelli che di tale rilevanza sono privi o che
democrazia diretta. Ambedue i metodi della democrazia sono indispensabili nell'ambito del movimento sindacale, il quale anzi il secondo ha ben maggiore importanza che nel sistema politico, perché è strumento di mobilitazione della base. Il sindacalismo italiano presenta due posizioni di principio diverse. Mentre nella Cgil e forte la tendenza a privilegiare l'autonomia della base (sindacato-movimento) e ad interpretare come base non solo quella composta dall'iscritti, ma l'intero gruppo professionale di riferimento, la Cisl e più orientata a privilegiare il dato organizzativo (sindacato- associazione o istituzione). Ciascuna delle due concezioni porta di impostazioni profondamente diversa del problema della democrazia. Per la Cisl, democrazia sindacale democrazia nell'associazione sono sinonimi, per cui la prima si garantisce attraverso l'effettiva partecipazione degli iscritti alle determinazioni dell'associazione stessa. Per la Cgil, invece, il problema della democrazia sindacale è, in primo luogo, relativo ai rapporti tra le organizzazioni e i lavoratori destinatari della loro azione, a prescindere dall'adesione formale alle prime: di qui la tendenza a valorizzare strutture rappresentative eletti da tutti lavoratori o di democrazia diretta, come le assemblee e i referendum, che coinvolgono tutti lavoratori, anche quelli non sindacalizzati. La composizione di queste differenti concezioni può probabilmente essere trovata solo in una linea di mediazione tra principi, ciascuno dei quali è d'altronde una risposta parziale ad un problema generale: quello di rendere efficace la circolazione democratica sia all'interno dell'organizzazione e nei confronti dell'intero mondo del lavoro che ne costituisce la base di riferimento; sia verso la controparte, che tanto più può essere disponibile all'impegno negoziale, quanto più certa della rappresentatività delle organizzazioni. Un importante contributo a tale soluzione certamente venne dal protocollo del 23 luglio 1993, che individuò con precisione i soggetti titolari di poteri di rappresentanza e l'architettura del sistema di contrattazione collettiva. La situazione di incertezza delle regole Che ne è scaturita sembra in via di superamento grazie recenti accordi interconfederali stipulati unitariamente da Cgil, Cisl e uil con Confindustria e con altre associazioni imprenditoriali tra il 2011 e il 2014.
Capitolo due:La libertà sindacale
1. Il principio costituzionale della libertà sindacale
Il principio giuridico fondamentale sul quale poggia il nostro sistema di diritto sindacale e quello contenuto nel primo comma dell'articolo 39 della costituzione, ove si stabilisce che "l'organizzazione sindacale è libera". Tale principio si contrappone a quello che fu proprio del sistema corporativo fascista il quale prevedeva un sistema di composizione degli interessi collettivi estraneo ad una libera, diretta ed attiva partecipazione dei soggetti interessati. Nel nostro ordinamento democratico, invece, la facoltà di agire a tutela e promozione dell'interessi che nascono dal lavoratore in favore di un'organizzazione altrui viene attribuita agli stessi soggetti che ne sono portatori, come esplicazione della loro posizione di libertà. Il diritto di organizzarsi liberamente, sancito nell'articolo 39 costituzione, si esplica in primo luogo come diritto soggettivo pubblico di libertà, inibendo allo stato di compiere atti che risultino lesivi di tale libertà. Ma la norma in esame opera anche nei rapporti inter soggettivi privati. Questo profilo e di centrale interesse per la nostra materia: infatti, se farne più vistose di manomissione della libertà sindacale possono riscontrar sì, ancor prima che nei rapporti tra i singoli e lo Stato, in quella tra lavoratori e datori di lavoro. Proprio al fine di garantire l'effettività della norma costituzionale sotto questo secondo profilo, il legislatore ordinario avvertì la necessità, con lo statuto dei lavoratori del 1970, di consolidare il principio di libertà sindacale nei rapporti inter privati.
2. La libertà di organizzazione sindacale
Il confronto dell'articolo 39, comma uno, con l'articolo 18 costituzione consente alcune precisazioni sul contenuto della prima disposizione. In primo luogo, può servar si che il riconoscimento della libertà di associazione contenuto nell'articolo 18 non è incondizionato; esso viene meno quando l'associazione persegua fini vietati ai singoli della legge penale. Invece, il fine sindacale è tipizzato e riconosciuto come lecito dall'articolo 39 e, perciò, non può essere vietato dalla legge penale ordinaria. Una marcata differenza emerge inoltre nell'impiego, e l'articolo 39, del termine organizzazione in un luogo di quello di associazione utilizzato nell'articolo 18; esso implica una nozione più ampia del fenomeno sindacale, tale da comprendere anche forme organizzative diverse da quella associativa, purché idonee a ricevere la qualificazione di sindacali. Al termine organizzazione fa seguito il predicato sindacale. Il suo significato non può essere ricavato nell'analisi lessicale della norma, nella sistema costituzionale; siamo di fronte ad un rinvio a nozioni d'esperienza. Queste ci mostrano come il predicato possa essere inteso sia in senso teleologica, sia in senso strutturale. Sotto il profilo teleologico, È sindacale un atto o un'attività diretti alla autotutela di interessi connessi a relazioni giuridiche in cui sia dedotta l'attività di lavoro; tale connessione deve essere intesa in senso ampio, risultando quasi sempre decisiva, in pratica, la qualificazione data dallo stesso soggetto collettivo. Sotto il profilo strutturale, la
qualificazione sindacale presuppone un'aggregazione di soggetti, almeno potenziale. Su questo punto le opinioni sono divise: per taluni anche un singolo può svolgere un'attività sindacale; per altri, e sempre necessaria una forma solidale. Una volta constatato che la costituzione impiega il termine "organizzazione", è arduo non schierarsi a favore della seconda soluzione. Ciò comporta che la fattispecie sindacale contemplata nella costituzione È quella che si esprime informa collettiva e coinvolge una pluralità di soggetti organizzati in una coalizione. Non significa, tuttavia, che il titolare della libertà sindacale, come d'altronde anche del parallelo diritto di sciopero sia solo il gruppo e non anche l'individuo. È, infatti, attività sindacale anche quella svolta da un solo individuo per promuovere la costituzione di un'organizzazione sindacale.
3.la normativa dell'unione europea
L'ordinamento dell'Unione Europea detta una normativa ampia e ricca in materia di rapporti economici e commerciali; meno ampia, ma tutt'altro che insignificante, e quella sui rapporti di lavoro. Invece, in materia di rapporti collettivi di lavoro è ancora sostanzialmente valido il giudizio di grave insufficienza espresso nel 1986 da un autorevole studioso. La carta dei diritti fondamentali, sottoscritta Nizza il 7 dicembre 2000 contemplassi, all'articolo 12, la libertà sindacale, ma come semplice libertà di associazione: la norma, infatti, è genericamente diretta a tutelare quest'ultima e la menzione del fine sindacale a una funzione meramente esemplificativa. Inoltre, l'articolo 153.5 TFUE esclude espressamente la libertà sindacale dalla competenza europea. Nonostante questo assetto contraddittorio delle fonti, numerose norme europee riconoscono le organizzazioni sindacali e attribuiscono alle stesse un ruolo nella dinamica del relativo ordinamento o degli ordinamenti degli Stati membri: oltre alla competenza in materia di rappresentanza e di azione sindacale, va menzionata l'istituzione del comitato economico e sociale, che è rappresentativo delle parti sociali e da funzioni consultive; il dialogo sociale; il riconoscimento che l'attuazione delle direttive può essere affidata, negli Stati membri, alla contrattazione collettiva; la garanzia dei diritti all'informazione e alla consultazione dei lavoratori; i rinvii alle prassi nazionali che numerose direttive fanno per la determinazione delle mobilità applicative, che significa rinvio ai prodotti normativi del sistema di contrattazione collettiva ovvero, direttamente, a "contratti o accordi collettivi". Tuttavia, ricomporre queste norme specifiche in un quadro complessivo generale di garanzia della libertà sindacale e dell'autonomia collettiva è un percorso problematico e, forse, impossibile. L'aver escluso la competenza dell'unione sulla libertà sindacale, più che la negazione della sua rilevanza per il diritto europeo, appare una cattiva applicazione del principio di sussidiarietà: È stato, cioè, ritenuto sufficiente il riconoscimento della libertà sindacale contenuto negli ordinamenti degli Stati membri. Ma le norme degli Stati membri, ovviamente, operano all'interno degli ordinamenti cui appartengono e hanno un effetto solo indiretto nell'ordinamento europeo attraverso l'articolo 6.3 TUE. Questa norma, infatti, impegna l'unione al rispetto dei diritti fondamentali quali risultato dalle tradizioni costituzionali comuni alle Stati membri e, tra questi, vi sono pochi dubbi che debba essere annoverata la libertà di associazione sindacale. Il risultato perché, nonostante le organizzazioni sindacali sia di lavoratori, sia degli imprenditori, siano chiamate a svolgere un ruolo non secondario nelle decisioni comunitarie e nella loro attuazione, questo ruolo viene svolto con un riconoscimento solo indiretto del principio di libertà sindacale e ciò è in stridente contraddizione con la necessità, da tante parti riconosciuta, di dare una dimensione sociale all'Unione Europea, anche al fine di colmare il suo deficit di legittimazione democratica.
4.la libertà sinDacale nelle convenzioni internazionali
La libertà sindacale è anche oggetto di numerose norme di diritto internazionale. Vanno, in primo luogo, menzionate le convenzioni numero 87 e 98 dell'OIL, che, hanno ricevuto ratifica e ordine di esecuzione con la legge del 23 marzo 1958, numero 367. Tali convenzioni riguardano la materia della libertà sindacale sotto due distinti profili: la convenzione numero 87 si intitola allora " libertà sindacale ", garantendola nei confronti dello Stato; la convenzione numero 98 al "diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva", garantendola anche nei rapporti interprivati. La convenzione numero .87 dispone principalmente che lavoratori e datori di lavoro, hanno diritto di costruire organizzazioni sindacali e di aderire alle stesse; esclude , Inoltre, limitazioni dei lavoratori e datori di lavoro possono essere sottoposti a provvedimenti amministrativi il sentimento di sospensione. La convenzione numero 98 stabilisce che lavoratori debbano godere di una protezione adeguata contro qualsiasi atto di discriminazione antisindacale posto in essere dal datore di lavoro. La stessa garanzia è riconosciuta a favore delle organizzazioni sindacali. Si deve sottolineare che questa convenzione fa esplicita menzione dell'attività sindacale come distinta dalla libertà di costituire associazioni o di aderirvi. A queste fondamentali convenzioni se ne aggiungono altre, che riguardano settori particolari specificazioni dirette a conferire effettività ai principi. Nell'ambito dell'Onu è stato stipulato il 16 dicembre 1966 il patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, il quale prevede impegno per gli stati di garantire, oltre la libertà sindacale, anche il diritto di sciopero. Nell'ambito europeo, vanno menzionate la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo delle libertà fondamentali del 1950, nota come CEDU, Il cui articolo 11 garantisce il diritto di associazione sindacale è, soprattutto, la carta sociale europea, nella quale non solo viene ribadito il principio di libertà dell'organizzazione sindacale, ma lo stesso viene coerentemente svolto nel riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva del diritto all'autotutela "compreso il diritto di sciopero". Tutte le fonti internazionali obbligano gli Stati
6.I sindacati di comodo
L'Articolo 17 dello statuto dei lavoratori vieta la costituzione di sindacati di comodo, cioè di sindacati costituiti e sostenuti, qualunque sia il mezzo a tal fine adoperato, dai datori di lavoro e dalle loro associazioni. L'esistenza di tali sindacati (chiamati "gialli") costituisce un modo indiretto di comprimere la libertà sindacale, limitando lo spazio dell'organizzazione genuina ed effettivamente rappresentativa e condizionandone l'azione. I modi attraverso cui è possibile fornire sostegno al sindacato di comodo sfuggono ad una tipizzazione: possono andare dal finanziamento, a comportamenti di favoreggiamento più sottili che impongono al giudice delicati problemi di valutazione dei fatti; quello che rileva é in sostanza che il rapporto tra sindaco e datore di lavoro sia di asservimento del primo al secondo. Tuttavia, la valutazione dei fatti va compiuta con estrema attenzione, evitando di travisare il senso di comportamenti che rientrano nella normale dialettica delle relazioni industriali. Così, non può parlarsi di asservimento di un certo sindacato al datore di lavoro per la semplice propensione da parte di quest'ultimo ad accettare rivendicazioni proposte dallo stesso senza peraltro offrirgli particolari vantaggi operativi. Il comportamento illegittimo tipizzato dalla norma è l'atto delle datore di lavoro o della sua associazione di costruire o sostenere il sindacato giallo. In caso di violazione, pertanto, il giudice dovrà interdire al datore di lavoro l'azione di sostegno, ma non potrà ordinare lo scioglimento dell'associazione.
7. La libertà sindacale negativa
Non facile appare la soluzione del problema se debba considerarsi tutelata la cosiddetta libertà sindacale negativa, cioè la libertà del lavoratore di non aderire ad alcuna organizzazione sindacale. Le fonti comunitarie ed internazionali sono ambigue su questo punto. Tale ambiguità è dovuta al fatto che alcune importanti tradizioni sindacali sono stati caratterizzati, in passato, da clausole contrattuali cosiddette di "sicurezza sindacale", cioè dirette a rafforzare la presenza sindacale in azienda, obbligando l'imprenditore ad assumere sono lavoratori iscritti al sindacato o vincolando il lavoratore neuro-assunto ad iscriversi al sindacato, pena il licenziamento. La corte europea dei diritti dell'uomo, in un caso riguardante la Gran Bretagna,ha affermato l'illegittimità di tali prassi contrattuali per violazione della già citata convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950. In Italia, la questione non si è mai posta concretamente. Tali clausole sono praticamente sconosciuti, sia perché difficilmente compatibile con il pluralismo sindacale in atto, sia per la tradizione di solidarietà di classe, radicata nel movimento operaio italiano, che non vuole discriminazioni ai danni di chi non si è iscritto al sindacato. Nella legislazione italiana un riferimento esplicito a questa libertà è nell'articolo 15, lettera a), dello statuto dei lavoratori, ove si dichiarare lecita anche la discriminazione ai danni del lavoratore che non aderisca ad un'associazione sindacale. La norma anche il termine occupazione, più ampio di quello di assunzione; essa, pertanto, prende illecite non solo le discriminazioni compiute danni dei lavoratori non vogliono aderire ad alcun sindacato nel momento dell'assunzione, ma anche quelle che derivano dalla subordinazione dalla continuazione Del rapporto di lavoro alla iscrizione al sindacato. Di conseguenza, anche se tale garanzia non esplicitata né è prevista, il complesso normativo in esame si presenta abbastanza compatto per inferirne l'inammissibilità non solo di clausole contrattuali che subordinino l'occupazione l'adesione ad un determinato sindacato, ma anche di discriminazioni economiche e normative dipendenti dalla non adesione adesso. Interesse alla libera scelta da parte del lavoratore e più volte considerata per esplicito come prevalente rispetto a quello del rafforzamento dell'organizzazione, e ma il legislatore ha operato una scelta di segno posto. Dietro tale scelta non deve leggersi una tutela dell'interesse individuale contro quello collettivo, ma piuttosto la posizione di un elementare garanzia del diritto al dissenso, in un sistema di valori costituzionali fondato sulla scelta esplicita nel senso di un sindacalismo volontaristico, garantito dalle sua natura dalla possibilità giuridica del pluralismo organizzativo. Tra le discriminazioni vietate non va però non avverata la pratica dei cosiddetti benefici riservati, anch'essa peraltro di rara ricorrenza in Italia, che riserva in tutto o in parte i vantaggi della contrattazione connessa ai soli lavoratori iscritti ai sindacati stipulanti la connessione di trattamenti più favorevoli, infatti, considerata illecita solo quando è frutto di iniziativa unilaterale dell'imprenditore.
8. L'organizzazione sindacali dei militari e dalla polizia
la questione della titolarità del diritto di libertà sindacale si è posta con riguardo ai pubblici dipendenti. Mentre sulla diritto di sciopero la controversia è stata aspra, la libertà di organizzazione di questi ultimi acquistato una sua legittimazione senza momenti traumatici. Essa è ora positivamente garantita dalla convenzione numero 151 del 27 giugno 1978 dell'OIL e dalla piena applicazione alle amministrazioni pubbliche dello statuto dei lavoratori. I suoi limiti vigenti riguardano i militari e gli appartenenti corpi di polizia. Per i primi, articolo tre della legge 11 luglio 1978, numero 382, dopo aver permesso che ai militari spettano diritti che la costituzione riconosce ai cittadini, aggiunge: "per garantire l'assolvimento dei compiti propri delle forze armate la legge impone militari limitazioni nell'esercizio di alcuni di tali diritti". In questa linea, l'articolo otto sancisce che "i militari non possono esercitare il diritto di sciopero, costituire associazioni professionali a carattere sindacale, aderire ad altre associazioni sindacali". Questa penetrante limitazione della libertà di associazione sindacale è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla corte costituzionale.
Diversa è la condizione del personale appartenente corpi di polizia non militari: polizia di Stato, corpo forestale dello Stato e polizia penitenziaria. Con la legge 1 aprile 1981, numero 121, la prima fu smilitarizzata e fu riconosciuto il diritto del personale di associarsi in sindacati, ma in regime di separatezza. Infatti, questo personale può aderire solo ai sindacati che siano formati, diretti e rappresentati esclusivamente da appartenenti alla polizia di Stato. La stessa norma, poi, vieta l'affiliazione di questi sindacati a più ampio organizzazioni. La legittimità costituzionale di questo divieto, in relazione all'articolo 39 costituzione, e dubbia, in quanto l'affiliazione costituisce anch'essa espressione di libertà sindacale. Il divieto di affiliazione organizzativa alle confederazioni, proprio in quanto norma limitativa di un diritto fondamentale e quindi eccezionale, un po' però essere interpretata Estensivamente. Di qui, a legittima prassi di alcuni sindacati del personale della polizia di avere rapporti privilegiati con una delle maggiori confederazioni sindacali. La legge prevede, inoltre, il divieto di sciopero è il riconoscimento, invece, di una serie di diritti sindacali.
9. La libertà sindacale dell'imprenditore
Un problema particolarmente dibattuto e quello della libertà sindacale degli imprenditori. Il nodo della questione consiste nella possibilità di qualificare come sindacale l'attività da questi svolta per la soddisfazione di interessi attinenti rapporti di lavoro. Il problema sorge perché, mentre l'attività sindacale dei lavoratori è sempre riferita ad un termine collettivo, e perciò attività organizzata, imprenditore può agire come singolo o con la serrata, o con qualsivoglia comportamento individuale che abbia rilevanza nei confronti della contrapposta collettività di lavoratori. D'altra parte, l'associazionismo degli imprenditori è stato comunque legato sin dalle origini all'esistenza di contrastare più efficacemente l'organizzazione dei lavoratori nella contrattazione collettiva. Alcuni autori hanno fermato una concezione unilaterale della libertà sindacale. Si è infatti osservato, in primo luogo, che la costituzione pone il lavoro come fondamento della Repubblica,, affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che si frappongono ad un'effettiva partecipazione dei lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese e, secondo luogo, che nel titolo terzo destina gli articoli dal 35 al 40 esclusivamente alla tutela del lavoro, mentre la libertà dell'impresa e trattata nel successivo articolo 41: su queste basi, si è dunque ritenuto che l'associazionismo degli imprenditori non gode della tutela dell'articolo 39. Esso sarebbe, invece, tutelato dall'articolo 18, in combinato disposto con l'articolo 41 costituzione. Il titolo secondo dello statuto dei lavoratori, intestato alla libertà sindacale, attiene solo a quella dei lavoratori. Interpretazione proposta non nega che anche all'imprenditori godano della libertà di organizzarsi a fini sindacali, ma indica come suo fondamento nel diritto interno non l'articolo 39 costituzione, ma gli articoli 18 e 41 della stessa carta fondamentale, i quali predispongono una tutela meno intensa, ma comunque coerente con la menzionata normativa internazionale e comunitaria. La dottrina della libertà sindacale unilaterale valorizzi caratteri specifici dell'esperienza sindacale dei lavoratori, presenti considerazione principalmente come una libertà collettiva anche quando l'esercizio sia individuale. Di contro, la libertà sindacale dell'imprenditore può anche assumere aspetti collettivi o di coalizione, ma essa è pur sempre una proiezione dell'iniziativa economica privata e come tale è essenzialmente una libertà individuale. La concezione unilaterale, pertanto, inibisce ogni trattamento privilegiato dell'associazionismo dei datori di lavoro in ragione della fermata qualifica sindacale di esso che fornisce fondamento per la missione di condizioni più favorevoli per le organizzazioni dei lavoratori, in quanto giustificate dall'obiettivo di uguaglianza sostanziale.
10. La libertà sindacale dei lavoratori autonomi
L' Adozione di un criterio guida orientato Dalle valutazioni politico-sociali offre anche una chiave di soluzione cerca la riferibilità del principio di libertà sindacale alle organizzazioni di lavoratori autonomi. Vero è, invece, che esiste un sindacalismo di lavoratori autonomi agevolmente riferibile alla autotutela finalizzata alla promozione di condizioni di uguaglianza effettiva e il segno principale di esso, potrà essere ravvisata nello svolgimento di attività contrattuale collettiva a fronte di una controparte: tale sarà principalmente il caso del lavoro cosiddetto parasubordinato. Al contrario, quando non emergano incisivi rilevatori di condizioni di squilibrio economico-sociale, si rientrerà nel campo delle comunicare ansia di libertà associativa, non qualificabile in senso giuridico come libertà sindacale.
Capitolo tre:Il sindacato
A) il fenomeno storico
1. I modelli organizzativi
Il sindacato è una forma di organizzazione collettiva dei lavoratori nata per contrastare e riequilibrare la disparità di potere individuale nella quale questi si trovano nei confronti del datore di lavoro da cui dipendono sia dal momento della stipulazione del contratto individuale di lavoro, sia nel corso dell'esecuzione del rapporto di lavoro. Il sindacato svolge fondamentalmente un ruolo di protezione del lavoro da libero e incondizionato funzionamento del mercato,
criterio territoriale e, perciò, intercategoriale. In base alla prima linea, quella verticale, l'unità di base di ciascuna organizzazione di categoria e costituita dall'iscritti presenti in ogni azienda o unità produttiva. Organismo aziendale confluisce, in linea verticale, nelle strutture territoriali e, quindi, in quelle regionali e nazionali di categoria. In base alle organizzative che abbiamo definito orizzontale, invece, il sindacato si articola in strutture territoriali, sia provinciali, sia regionali. Queste strutture sono intercategoriali , Poiché rappresentano tutti lavoratori che operano in ciascun ambito territoriale-provinciale e regionale-indipendentemente dal settore produttivo di appartenenza. Infine, le strutture orizzontali regionali e quelle nazionali di categoria concorrono a formare la confederazione. La prima linea organizzativa e quella prevalente nell'esperienza storica italiana e degli altri paesi industrializzati e le relative strutture hanno fondamentalmente la funzione di gestire la contrattazione collettiva. La seconda linea organizzativa non ha molti riscontri a livello comparato, almeno col peso che ha nella tradizione italiana come riflesso delle profonde radici di solidarismo di classe del nostro movimento sindacale e del rilievo che ha sempre attribuito ad obiettivi di carattere economico-sociale, che possono essere perseguiti solo coinvolgendo i poteri pubblici. Le relative strutture hanno soprattutto funzioni di impostazione e di coordinamento interno delle linee di politica economica e contrattuale dell'organizzazione e di rappresentanza politica nei confronti delle istituzioni pubbliche.
3. Sindacalismo unitario e pluralità di sindacati
Una variabile importante dell'organizzazione sindacale e quella relativa alla situazione di unità o di pluralità dei sindacati. Di fatto in molti paesi c'è unità sindacale: esiste, cioè, un'unica confederazione che raggruppa tutti, o quasi, i sindacati esistenti. Il sindacalismo unitario è proprio, ad esempio, della Gran Bretagna, della Germania e della Svezia. Situazioni di pluralità, cioè di coesistenza di confederazioni con diverse culture sindacali, esistono, invece, in Francia, nei Paesi Bassi, in Italia, in Spagna è in Portogallo. In Italia, nel 1944, quando ancora la liberazione dal fascismo non era compiuta, la democrazia cristiana, il partito comunista e il partito socialista stipularono un accordo, detto patto di Roma, per far rinascere il sindacalismo libero creando un'unica confederazione, la Cgil, che avrebbe organizzato tutti lavoratori, indipendentemente dal loro orientamento politico e professionale. Tuttavia, la stretta connessione tra unità sindacale e unità al governo tra le forze politiche antifasciste fece sì che la prima non riuscisse a sopravvivere alla fine della seconda. Nel 1248, infatti, dalla Cgil unitaria uscirà corrente democratico-cristiana, e l'anno successivo, quelle socialdemocratica e repubblicana che, nel 1950, costituirono la Cisl e Lauricella. E queste tre confederazioni dei lavoratori sono ancora oggi le tre principali organizzazioni sindacali italiane. Con l'unità il potere contrattuale del movimento sindacale verso le controparti cresce in misura esponenziale, mentre il contrario avviene in momenti di aspra polemica e di divisione. Per questa semplice ragione è sempre stata forte nei sindacati la tensione verso l'unità di azione, che implica l'accordo preventivo sulle politiche e sulle iniziative da realizzare, così come sempre stato presente anche l'obiettivo di recuperare l'unità organica, attraverso la fusione delle tre organizzazioni non unica confederazione: obiettivo difficile da realizzare, tuttavia, per le profonde differenze tra le culture sindacali di cui sono portatrici le tre confederazioni. Da questo punto di vista, il risultato più avanzato si consegue nel 1972, sull'onda delle grandi lotte sindacali unitarie dell'autunno caldo del 1969. In quell'anno, infatti, e tre organizzazioni stipulare un patto federativo, con il quale creavano la federazione Cgil, Cisl e uil. Gli organi di questa erano composti pariteticamente da rappresentanti dei corrispondenti organi delle tre confederazioni a tutti livelli: in sostanza, e tre organizzazioni federate si riconoscevano reciprocamente pari peso nelle decisioni, a prescindere dalla propria effettiva consistenza associativa; in cambio, e contemporaneamente, ciascuna rinunziava alla possibilità di stipulare accordi separati ovvero si impegna ad assumere tutte le decisioni unitariamente. Quest'equilibrio, pur tra difficoltà crescenti, resse fino alla rottura causata dal mancato accordo unitario con il governo del 14 febbraio 1984, che portò allo scioglimento della federazione unitaria. Successivamente, la reciproca convenienza impose almeno la ripresa di una prassi unitaria, pur in una rinnovata netta separazione tra le organizzazioni e loro livelli decisionali. Questa prassi, però, ha continuato a incontrare ostacoli determinanti non solo dalle profonde diversità tra le tre confederazioni, ma anche da quadro politico, in quanti governi di centro-destra hanno operato con l'intento di indebolire sindacati e, più in generale, le relazioni industriali, sfruttando la competizione fra le culture sindacali o favorendo le divisioni. Con sempre maggiore frequenza sono riaffiorati, dunque, gli accordi e i contratti collettivi separati, in quanto sottoscritti da Cisl e uil e non dalla Cgil. Queste tensioni, accumulandosi con la situazione di progressivo indebolimento della consistenza associativa e dell'azione contrattuale dei sindacati, hanno imposto l'esigenza di prevedere criteri di misurazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini della stipulazione e dell'efficacia soggettiva di contratti collettivi di diverso livello anche nel settore privato. Oltre a Cgil, Cisl e uil, esiste un arcipelago-rapito di venire-di altre organizzazioni sindacali autonome, cioè non associate alle tre grandi confederazioni, concentrato prevalentemente nei servizi e nelle pubbliche amministrazioni. Tra queste, una certa importanza, specie nei servizi, è l'UGL(unione generale dal lavoro), nata nel 1996 e nella quale sono confluite nella CISNAL, erede dei sindacati fascisti, e altre organizzazioni sindacali autonome. Altre associazioni sono consolidate e ben radicate in singoli gruppi professionali, come la già citata CIDA. Maggiore fluidità organizzativa caratterizza, invece la CUB (confederazione unitaria di base) e la confederazione dei comitati di base (COBAS).
L'elevata frammentazione fa si che simili organizzazioni, si sono talvolta in grado di farsi portatrici di dissenso e di malcontento rispetto alle politiche di sindacati maggiori, con difficoltà riescono ad assurgere al ruolo di parti del processo negoziale. Nelle pubbliche amministrazioni, la regolamentazione per legge delle rappresentanze sindacali unitarie e della rappresentatività sindacale ha indotto un processo aggregativo tre sindacati minori, ma comunque evidenziato la permanente egemonia delle tre maggiori confederazioni.
4. Le affiliazioni internazionali
Con il progresso del processo di integrazione dell'Unione Europea, l'influenza di quest'ultima sulle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori è in continua espansione. Nonostante le difficoltà derivanti dal forte radicamento nelle loro esperienze nazionali dei sindacati dei paesi aderenti all'UE, È stata costituita la confederazione europea dei sindacati (CES) , Che svolge un'intensa attività politica nei confronti degli organi dell'Unione Europea. Tutte tre le maggiori confederazioni sindacali italiane aderiscono a essa, come pure alla confederazione Internazionale dei sindacati liberi.
5. L'associazionismo degli imprenditori
A differenza di quello dei lavoratori, l'associazionismo degli imprenditori privati risponde prevalentemente all'esigenza di soddisfare interessi di tipo economico, come indicano i sempre più numerosi servizi che le associazioni forniscono ai propri iscritti: da quelli tradizionali di adempimento ai servizi evoluti che si stanno sperimentando ed ampliando anche in connessione con la situazione di crisi economica: assistenza sostegno finanziario delle imprese; consulenza e assistenza tecnico-economica sui mercati dei prodotti nazionali e internazionali e così via. Queste associazioni, però, svolgono anche funzioni più propriamente sindacali. Infatti, benché gli imprenditori possono agire collettivamente anche come singoli esseri hanno interesse a coalizzarsi sia per contrastare più efficacemente la controparte nella contrattazione collettiva, sia per evitare che la concorrenza di altri imprenditori possa fondarsi su minori costi della forza lavoro e, cioè, su peggiori standard di trattamento economico e normativo dei dipendenti.L'esigenza di rispecchiare la varietà delle caratteristiche della base associativa e la connessa ed arrugginita degli interessi economici sono alla base della molteplicità di criteri organizzativi si quali si sono strutturati in Italia le associazioni degli imprenditori e della conseguente frammentazione di quest'ultima. In Italia, dunque, mentre i lavoratori sono prevalentemente organizzati in confederazioni che rappresentano unitariamente gli addetti dell'agricoltura, dell'industria, del commercio/terziario e del pubblico impiego, i datori di lavoro si sono tradizionalmente raggruppati in confederazioni distinte in base a criteri quali il settore economico, l'dimensioni delle aziende, il settore produttivo/merceologico, l'assetto proprietario, la forma e la natura giuridica dell'impresa, l'orientamento politico e così via. Le maggiori organizzazioni degli imprenditori sono: per l'industria e servizi la Confindustria; per il commercio la confcommercio; per l'agricoltura la confagricoltura. Negli stessi settori economici operano anche organizzazioni concorrenti, che rappresentano in particolare le imprese di piccole piccolissime dimensioni: ad esempio, l'industria opera la CONFAPI; nel commercio, la Confesercenti; in agricoltura la coltivatori diretti (Coldiretti) e la confederazione italiana agricoltori (C.I.A.). Queste ultime associazioni partecipano dell'ambigua figura sociale dei propri organizzati. Esistono diverse associazioni che rappresentano le imprese cooperative (legacopp, Confcooperative, UNCI, AGCI, UNICOOP) e quelle artigiane (Confartigiano, CNA, CLAII e Casartigiani) e che si distinguono ulteriormente tra loro sulla base dei rispettivi orientamenti politici. Altre associazioni rappresentano, poi, le aziende bancarie e assicurative (ABI e ANIA), le aziende e gli enti che gestiscono i servizi di pubblica utilità (Confservizi) le imprese di trasporto, spedizione e deposto delle merci (Confetra), le agenzie per il lavoro (Assolavoro) e così via. In passato, inoltre, un altro criterio organizzativo di notevole importanza è stato quello basato sulla distinzione tra imprese private e a prevalente partecipazione. Basta tale criterio imprese industriali private erano associate alle organizzazioni già citate, come la Confindustria, mentre quelle a prevalente partecipazione statale erano associate all'Intersind o all'ASAP. Negli anni più recenti, i profondi mutamenti del contesto economico-produttivo e politico hanno però indotto la progressiva modifica delle logiche associative sin qui descritte nel sistema della rappresentanza imprenditoriale hanno cominciato di emergere due tendenze divergenti: luna, verso una riduzione della frammentazione organizzativa e l'altra verso una conferma, se non ulteriore accentuazione, di quest'ultima. Nella prima tendenza rientrano, per esempio, le recenti aggregazioni di associazioni preesistenti, che hanno portato alla costituzione di nuovi soggetti come RETE Imprese Italia e alleanza delle cooperative italiane (Aci), Confcooperative e Legacoop. RETE Imprese Italia è una nuova entità organizzativa che ha lo scopo di favorire la progressiva integrazione delle associazioni nazionali fondatrici che, quindi, rimangono in vita. Alleanza delle cooperative, invece, è un coordinamento, che dal livello confederale dovrebbe estendersi a quello di settore e territoriale, nella prospettiva dello scioglimento delle singole organizzazioni e della loro fusione in un'unica federazione. Queste nuove aggregazioni non producono effetti sul sistema di contrattazione collettiva, ma rispondono prioritariamente all'esigenza delle organizzazioni di massimizzare la capacità di pressione e i risultati della propria azione nell'arena politica, cioè nella confronto con le istituzioni (nazionali ed europee), rappresentando più
gruppi professionali che si costituiscono in sindacato possono liberamente formarsi, fondersi, separarsi, estinguersi. E si tratta di una libertà di grande rilievo, perché è con il suo esercizio che lavoratori scelgono l'interesse che il sindacato deve promuovere. Ciò comporta la possibile compresenza di più gruppi costruiti secondo criteri che si intersecano e si sovrappongono parzialmente, ponendo in essere un conflitto organizzativo. Questi conflitti in passato erano sostanzialmente sconosciuti nel nostro paese, ma da tempo emergono con frequenza,specie nei trasporti, come uno dei problemi più gravi delle relazioni sindacali. D'Altro canto, proprio perché ciascun sindacato è libero di scegliere in piena autonomia i lavoratori da organizzare, la questione non hanno soluzione giuridica e viene risolta o dal rapporto di forza, ovvero aggiungendo un compromesso tra le diverse posizioni. Inoltre, questi conflitti propongono anche un difficile problema dell'individuazione dell'ambito nel quale misurare la rappresentatività dei sindacati.
2. La mancata attuazione della seconda parte dell'articolo 39 della costituzione.
Al primo comma dell'articolo 39 della costituzione, si può ricavare la più ampia autonomia del gruppo sindacale, abilitato a scegliere liberamente il proprio campo di azione attraverso la determinazione di quale tipo di lavoratori vuole organizzare (cioè, la categoria). Però, i commi successivi prevedono anche che i sindacati siano sottoposti alla registrazione; che condizione per la registrazione sia la democraticità degli statuti; che attraverso la registrazione essi acquistino la personalità giuridica e,infine, che i sindacati registrati, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, possono stipulare contratti collettivi dotati di efficacia generale.questa formulazione (mediana tra un orientamento che voleva salvare la struttura del sistema corporativo e quello opposto di chi manifestava una netta posizione ogni intervento dei pubblici poteri nella vita del sindacato) costituì il frutto di una convergenza tra diverse posizioni: quella della parte più tradizionalista della democrazia cristiana, quella della sinistra di tale partito e quelle dei due partiti di sinistra, il Pci e il Psi. Il compromesso si attestava su una linea per cui, da un lato è in primo luogo, si affermava con forza il principio di libertà sindacale; dall'altro, però, si creava un meccanismo per il quale, con il minimo possibile di intervento dello Stato, è attribuito ai sindacati il potere di porre in essere norme generalmente vincolanti. Ciò avveniva con modalità tali da realizzare il fine dell'integrazione del sindacato nelle strutture pluralistiche dell'ordinamento generale, fuori dallo Stato apparato, ma dentro lo Stato comunità. Contrariamente al principio sancito dal primo comma, il meccanismo delineato dei commi 2, 3e 4 necessitava di una serie di specificazioni da parte della legislazione ordinaria. Ma il legislatore non è mai intervenuto sul punto e, di conseguenza, queste disposizioni sono rimaste lettera morta. Con il tempo, si acquista consapevolezza del fatto che il mancato intervento non fosse mai un incidente di percorso ma frutto di una scelta, sebbene non sempre esplicita. Ragione della mancata attuazione sono di varia natura. Tra le principali possono ricordarsi primo luogo, il timore che il procedimento di registrazione, quindi relativi controlli sul numero degli iscritti e soprattutto sulla democraticità dell'organizzazione,diventasse uno strumento di intromissione dello Stato nella vita interna del sindacato. In secondo luogo, vi fu una forte opposizione della Cisl all'attuazione della norma costituzionale e tale opposizione, in in ragione del suo "collateralismo" con l'allora partito di maggioranza, la democrazia cristiana, un'influenza determinante. Atteggiamento della Cisl e fu motivato dal fatto che essa era, all'epoca, sensibilmente minoritaria, con la conseguenza che, in un eventuale procedimento di contrattazione fondato sul principio della proporzionalità della rappresentanza negoziale, avrebbe visto consagrata la posizione di maggior forza dell'antagonista CGIL. Può affermarsi che, paradossalmente, l'articolo in esame avrebbe potuto operare soltanto se fosse durata dell'unità d'azione sindacale. Con il passare del tempo, inoltre, si era andato consolidando un sistema sindacale di fatto che, a partire degli anni 60, acquisiva un alto grado di potere contrattuale e politico ed al quale il legislatore rispondeva, anziché in termini di attuazione costituzionale, con la legislazione di sostegno che presupponeva il sistema sindacale di fatto esistente e ne attuava un indiretto riconoscimento. La mancata attuazione non costituisce un inadempimento costituzionale, come invece in passato è stato affermato: tutto il meccanismo dei commi 2,3e 4 dell'articolo 39 è diretto ad attribuire ai sindacati che si assoggettano al controllo della registrazione il potere di stipulare contratti collettivi con efficacia erga omnes, non a disciplinare in se il soggetto sindacale. Pertanto, rientra nella discrezionalità politica del legislatore ordinario ritenere o no questo risultato utile o opportuno, comunque, valutare se una disciplina eteronoma del soggetto sindacale sia o meno un prezzo troppo elevato da dover pagare a questo fine. D'Altro canto, però ,la persistente presenza di quelle norme esplica tuttora un'efficacia negativa, nel senso che non consente di pervenire ai medesimi risultati con gli strumenti ordinari del diritto comune. Proprio per questa ragione, diverse proposte di riforma costituzionale hanno perseguito, senza successo, l'obiettivo di sostituire i commi 2, 3e 4 della norma con un rinvio alla legge ordinaria che, nel rispetto del principio della democraticità dell'organizzazione, attribuisse alla stessa le possibilità di trovare soluzioni normative diverse per la valutazione della Rappresentatività del sindacato e per il conferimento di efficacia generale alla contrattazione. La necessità di risolvere questi problemi è diventata negli ultimi anni sempre più pressante, tanto da indurre le parti sociali, nell'esercizio della loro autonomia, a definire in materia regole contrattuali. Lo stesso legislatore senza dare attuazione alla seconda parte dell'articolo 39 della costituzione introdotto nel 2001 una disciplina che conferisce a questi ultimi efficacia erga omnes , oltre ad incidere sul rapporto tra contratti collettivi di diverso livello e su quello tra legge contratto collettivo, facendo ovviamente emergere numerosi profili di illegittimità costituzionale.
3.la scelta privatistica
L'assenza di non procedere all'emanazione della legge sindacale (sulla quale si era formato progressivamente un
generale consenso delle forze politiche sociali) aveva perciò assunto un significato normativo non contingente: lo Stato apparato non doveva interferire con l'attività autonoma dei gruppi. Traduzione di questa scelta politica in termini giuridici ha comportato rifiuto di soluzioni che collocassero la regolamentazione dell'esperienza sindacale all'interno del diritto pubblico Per agganciarla saldamente ai moduli del diritto privato.
4. L'associazione non riconosciuta
Un primo corollario di questo inquadramento del sindacato nel diritto privato è la sua qualificazione giuridica come associazione non riconosciuta ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e successivi del codice civile, almeno quando assuma una struttura associativa. L'associazione non riconosciuta qualifica normativamente fenomeni organizzativi diversi, più modesti circoli ricreativi o culturali ad organismi complessi e di grandi dimensioni e congestione di notevoli mezzi finanziari. A tale ampiezza del referente sociale non corrisponde una normativa adeguata: perché si spiega tenendo conto che proprio due tra le formazioni sociali più importanti, sia i partiti e i sindacati, Che oggi rientrano nella categoria delle "associazioni non riconosciute", erano estranei al campo visuale del legislatore del 1942. In questo periodo, infatti, il regime del partito unico munito di natura pubblicistica, i sindacati inquadrati nel tema corporativo avevano anch'essi personalità di diritto pubblico. La regolamentazione delle associazioni non riconosciute da parte del codice civile del 1942 costituì un'innovazione legislativa notevole; il codice del 1865 ignorava del tutto questo tipo di organizzazione sociale. Ed infatti, una delle idee centrali dei sistemi giuridici ispirati dalla rivoluzione francese è la riduzione del rapporto fra individuo e stato a termini essenziali e schematici: le posizioni intermedie risultano accettabili soltanto attraverso la figura della persona giuridica, diretta a unità attraverso una concessione e sottoposta a penetranti forme di controllo dell'autorità-amministrativa. Sotto tali regimi, l'attività associativa era certamente lecita, ma non è di per sé atta a imputare le relative responsabilità patrimoniale direttamente all'associazione agente; esse,al contrario, erano imputate a tutti i singoli associati. Cio nonostante, il fenomeno associativo acquistava sul piano sociale un'importanza crescente. Nell'evoluzione del pensiero giuridico, già all'inizio del secolo affiorarono innovative posizioni che tendevano a svincolarsi dal principio individualistico; esse scorgevano nell'associazione non soltanto una somma di individui, bensì un'unità giuridica. Questa dottrina influì sulla disciplina dettata dal nuovo codice civile in tema di associazione non riconosciuta e tale disciplina induce a conclusioni di notevole rilievo. Innanzitutto, il fondo sociale costituisce un'unità che va oltre singoli individui facenti parte dell'associazione. Il fondo permane oltre la volontà del socio di mantenere in vita il rapporto giuridico e si estingue soltanto con l'atto in cui i soci deliberano lo scioglimento dell'associazione. Il regime di responsabilità patrimoniale appare, invece, in una posizione intermedia tra quella propria della persona giuridica, che ha un'autonomia patrimoniale perfetta,e l'imputazione a tutti i singoli soci come deriva dalla visione atomistica propria della vecchia dottrina. Tale posizione intermedia consiste nella congiunta è solidale responsabilità del fondo sociale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. Natura unitaria dell'associazione resta, infine, confermata dall'attribuzione della rappresentanza processuale di essa al presidente o al direttore: parte in giudizio non sono i soci, bensì l'associazione attraverso tali persone. Da tre elementi e dato pervenire alla conclusione che l'associazione non riconosciuta è soggetto di diritto, perché costituisce un centro autonomo di imputazioni giuridiche. Notevoli, peraltro, sono le insufficienze della disciplina descritta. Il caso più interessante, con riguardo ai sindacati, fu quello originato dalle scissioni del 1948, con distacco dalla CGIL della corrente democratico-cristiana e poi dei lavoratori repubblicani e socialdemocratici. Mi seguì una complessa vicenda giudiziaria: da un lato i gruppi secessionisti rivendicano una parte del patrimonio dell'associazione; dall'altro lato si opponeva che, in base all'ordinamento vigente, l'atto di secessione di un gruppo dall'associazione non poteva riguardarsi che con una somma di dimissioni dei singoli componenti, i quali, come recedenti, non potevano avanzare alcuna pretesa di ripetizione della quota di versamenti effettuati, né di devoluzione di parte del patrimonio sociale. La questione non fu decisa perché fu oggetto di transazione stragiudiziale.
5. Disciplina costituzionale e disciplina del codice civile.
Lo Schema descritto deve essere tuttavia integrato. È Stato argomentato che tra associazioni non riconosciute e associazioni riconosciute come persone giuridiche vi sarebbe identità di struttura e,quindi, per le associazioni non riconosciute troverebbero applicazione anche "tutte quelle norme sull'associazione riconosciuta che non si ricolleghino, in modo immediato oppure mediato, al riconoscimento della personalità giuridica". Gli accordi tra gli associati non sarebbero la fonte esclusiva o primaria dell'ordinamento interno delle associazioni; l'associazione non riconosciuta, per questa via, verrebbe essere regolata da un complesso di norme legali esauriente, anche sotto il profilo dell'organizzazione interna. La conseguenza di maggior rilievo sarebbe la deducibilità in giudizio dei conflitti nascenti dall'applicazione delle norme interne, ossia la sottoposizione della dinamica interna della sottrazione al controllo giudiziale. Questa imposizione è stata tuttavia oggetto di numerose critiche. In particolare, si è obiettato il contrasto con il principio di libertà associativa sancito dall'articolo 18 della costituzione e, coerentemente, si è sostenuto che l'unica fonte di regolamentazione dei rapporti and associativi dovrebbero rimanere gli accordi tra gli associati. E, si è aggiunto infine, che ciò dovrebbe valere a maggior ragione nell'ipotesi in cui la generica libertà di associazione è specificata dal fine sindacale, in quanto esplicitamente garantito dalla costituzione. Sì venuto così a delineare un netto contrasto tra i sostenitori della tesi interveniste, tendente a sottomettere il sindacato
L'interesse collettivo non è un'essenza ontologica, bensì una convenzione linguistica che designa l'esito di un processo di formazione della volontà di una pluralità organizzata di persone. Anche esso dipende, perciò, da una scelta volontaristica. Nel linguaggio tecnico-giuridico, l'espressione interesse collettivo e spesso utilizzata in modo più o meno fungibile con quella di interesse diffuso, che è nata in relazione alla tendenza giurisprudenziale a introdurre forme di tutela di interessi dei quali, proprio per la loro ampia diffusione, e difficile individuare il titolare e, dunque, colui che è legittimato a farli valere in giudizio. Se utilizziamo questa seconda espressione per designare quell'interesse o situazione giuridica che appartiene identica mente a una pluralità di soggetti e che ha per oggetto beni non suscettibili di appropriazione e godimento esclusivi, possiamo vedere che, in realtà, i due concetti sono affini nel distinguersi, da un lato, dall'interesse individuale e, dall'altro, all'interesse pubblico o generale, ma non vanno confusi: essenziale, infatti, nell'interesse collettivo e la sua appartenenza a una o più organizzazioni che ne sono titolari.
Capitolo quattro:Rappresentanza e rappresentatività sindacale
1. Rappresentanza e rappresentatività
Abbiamo mostrato come al sindacato debba essere riconosciuta una sfera di autonomia propria e non derivata da quelle individuali dei singoli lavoratori. Il gruppo organizzato e qualcosa di diverso dalla somma degli individui che lo compongono, così come interesse collettivo e qualcosa di diverso dalla somma degli interessi individuali dei suoi membri; ciò impedisce di ricondurre il legame tra il sindacato e lavoratori all'istituto Del mandato con rappresentanza. In questo Istituto, infatti, il rappresentante agisce in nome e nell'interesse del soggetto rappresentato; il sindacato, invece, agisce in nome proprio, perseguendo l'interesse collettivo di cui titolare. Pur essendo differente dalla rappresentanza volontaria civilistica, il nesso che lega l'organizzazione sindacale i lavoratori appartenenti al gruppo professionale è pur esso qualificato, nel linguaggio corrente, come rapporto di rappresentanza. I problemi che nascono da questo rapporto attengono, però, non all'effettività della promozione dell'interesse individuale di ciascuno dei lavoratori, malgrado di consenso che l'azione sindacale consegue all'interno del gruppo professionale rappresentato. In realtà, dunque, sono problemi di democrazia sindacale. Diversa è la nozione di rappresentatività, definibile come la capacità dell'organizzazione di unificare i comportamenti dei lavoratori in modo che il stessi operino non ciascuno secondo scelte proprie ma, punto, come gruppo. È una nozione pre giuridica (appartenente alla sociologia e alla scienza politica), assunta nel mondo giuridico perché ripetutamente utilizzata dal legislatore, quando ha inteso regolare alcuni aspetti della concreta dinamica delle relazioni industriali; per realizzare questo obiettivo, le posizioni giuridiche che così vengono create non sono attribuite a tutte le organizzazioni, anche a quelle che nessuna influenza di fatto possono esercitare sulle relazioni industriali, ma solo ai sindacati che siano soggetti reali di quella dinamica. Sul piano formale, ciò è avvenuto selezionando i sindacati. E subito evidente la differenza tra questa legislazione è il riconoscimento della libertà sindacale ex articolo 39 costituzione o la regolamentazione del sindacato come associazione.
A) la maggiore rappresentatività nello statuto dei lavoratori
1. La ratio della selezione tra i sindacati
Il clima della rappresentatività acquisì un ruolo centrale nel sistema e nel dibattito di diritto del lavoro con il titolo terzo dello statuto dei lavoratori (articoli 19 e successivi legge 20 maggio 1970, numero 300). In queste norme legislatore non si limita a ribadire che i lavoratori hanno diritto di esercitare la propria libertà sindacale anche all'interno dello di lavoro e che il datore di lavoro deve rispettare tale libertà, ma-ponendo in essere quella che è stata definita una legislazione di sostegno o promozionale dell'attività sindacale-riconosce alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative diritti che favoriscono il rapporto tra l'organizzazione e i lavoratori rappresentati. A questi diritti corrispondono precise posizioni debitoria dell'imprenditore. Al contrario, per rispettare la libertà sindacale, imprenditore è solo ad un generico obbligo negativo di astensione dell'interferire nella libertà stessa. Sono queste le ragioni per le quali diritti sindacali non sono riconosciuti a tutte le associazioni, ma solo quelli effettivamente rappresentative: scopo del legislatore del 1970 e favorire l'attività sindacale all'interno dello deve comprimere alcuni diritti dell'imprenditore. Dunque, riconoscere quei diritti a tutte le organizzazioni, a prescindere da ogni vaglio di rappresentatività, da un lato, sarebbe eccessivo rispetto allo scopo, in quanto si favorirebbero anche organizzazioni che non sono realmente attrici del conflitto sindacale, al limite costituite proprio per far godere ai loro dirigenti i diritti sindacali; dall'altro, e per questa stessa ragione, sarebbe privo di giustificazione il sacrificio imposto all'imprenditore.
2. I criteri di selezione
Nella sua formulazione originaria dell'articolo 19 individuava come soggetti titolari di diritti sindacali le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a iniziativa dei lavoratori, operanti "nell'ambito: a)delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; b) delle associazioni, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva". Si introducevano due criteri di selezione, il secondo dei quali era residuale, essendo stato esplicitamente introdotto al fine di non escludere alcuni sindacati che, pur non essendo inquadrati nelle confederazioni maggiormente rappresentative, avevano tuttavia una presenza e un ruolo rilevanti nei rapporti sindacali di alcuni settori, partecipando alla contrattazione collettiva nazionale o, perlomeno, provinciale. Il criterio principale era quello riassunto nella formula "confederazioni maggiormente rappresentative". Esso implica un giudizio di rappresentatività che è stata definita storica, perché basata sul dato storico dell'effettività dell'azione sindacale svolta dalle grandi confederazioni: al momento dell'approvazione dello statuto dei lavoratori, infatti, vi erano pochi dubbi che la storia e la realtà del sindacalismo italiano fossero una storia e una realtà di confederazioni. Il criterio storico e anche indicato come il criterio della rappresentatività presunta. D'altro canto, la selezione dei sindacati sulla base della loro appartenenza omino alle confederazioni maggiormente rappresentative, ovviamente, non è neutra; ben Al contrario, con essa il legislatore ha perseguito una propria politica di favore verso le forme organizzative del sindacato di tipo confederale, ancora oggi prevalenti del sistema di relazioni industriali, nelle quali vengono maggiormente tutelati i valori di solidarietà, anche in contrasto con più ristretti interessi di gruppo. La nozione di sindacato maggiormente rappresentativo svolge, perciò, una duplice funzione: da un lato, selezionare, tra i sindacati, quelli che sono effettivamente soggetti del sistema di relazioni industriali e, dall'altro, perseguire una politica del diritto che, in coerenza con la tradizione del sindacalismo italiano, favorisca le forme di aggregazione sindacale più ampie, all'interno delle quali diversi egoismi di settore trovino le proprie compensazioni. La genericità dell'espressione "confederazioni maggiormente rappresentative" apposto il problema dell'indice utilizzabili per individuare le organizzazioni che meritassero tale qualificazione. La dottrina della giurisprudenza sul testo originario dell'articolo 19 hanno enucleato i seguenti elementi: consistenza del numero degli iscritti, equilibrata presenza in un ampio arco di settori produttivi e di territorio, svolgimento di un'attività di contrattazione è, in genere, di autotutela con caratteri di effettività, continuità e sistematicità. Di particolare interesse è il secondo degli indici ora menzionati, che coincide con la nozione di confederazione: per integrare lo stesso-si è affermato-occorre che l'organizzazione rappresenti i lavoratori di una pluralità di categoria e di ambiti territoriali. Questi criteri hanno trovato un rilevante riscontro legislativo nella legge di riforma del consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nella quale essi sono stati utilizzati al fine di individuare sindacati che hanno il potere di designare i rappresentanti dei lavoratori subordinati del consiglio stesso. Peraltro, nell'applicare questi criteri, la giurisprudenza ha progressivamente allargato le maglie del filtro, ricomprendendo anche sindacati formalmente dotati di una struttura confederale, ma in realtà presenti, anche se a volte corposamente, sono in uno o in pochi settori del mondo del lavoro. Il risultato di quest'ultimo ampliamento e stato quello di un progressivo logoramento della funzione selettiva del criterio in discorso.
3. La giurisprudenza costituzionale sull'articolo 19 prima del referendum del 1995
Considerata la delicatezza dei problemi politici e giuridici posti dalla rappresentatività sindacale, era ineluttabile che l'articolo 19 dello statuto dei lavoratori fosse sottoposto al vaglio di costituzionalità, in relazione agli articoli 39, comma uno e tre costituzione, Sia prima che dopo la sua parziale abrogazione per opera del referendum del 1995. Anche le decisioni emesse con riferimento alla versione oggi superata vanno brevemente richiamate, perché conservano rilievo nella ricostruzione del sistema: si tratta delle sentenze 6.3.1974, numero 54, 24.3.1998, numero 334,26.1.1990, numero 30. Fondamentale è la prima: la corte affermò con chiarezza-e il principio va oltre la questione specificamente affrontata e assume una fondamentale valore sistematico-che la selezione tre sindacati non viola l'articolo 39 costituzione se non tocca la libertà sindacale, ma è funzionale all'attribuzione di diritti o poteri aggiuntivi che vanno oltre la stessa: e questo il caso dell'articolo 19 statuto lavorativo, la cui funzione è di identificare i soggetti titolari dei diritti previsti dal titolo terzo e non di limitare la libertà di costituire rappresentanze sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, che è garantita A tutti lavoratori e a tutte le organizzazioni dall'articolo 14 della stessa legge. La questione di legittimità era stata posta alla corte anche relazione all'articolo tre costituzione: la selezione tre sindacati per accedere ai diritti sindacali crea, infatti, una differenza di trattamento che richiedeva il vaglio di legittimità costituzionale in relazione al principio di uguaglianza. In proposito, la corte-confermando il proprio costante generale rallentamento, secondo il quale il principio di uguaglianza risulta violato non in presenza di una qualsiasi diversità di trattamento, ma quando la stessa non abbia giustificazione e non risponda ai criteri di ragionevolezza-affermò che la scelta del legislatore di non conferire a tutti diritti sindacali è "nazionale e consapevole, tenendo presente gli scopi che si propone la legge numero 300 del 1970 che ha infatti voluto evitare che i singoli individui o piccoli gruppi isolati di lavoratori possono pretendere di espletare tale funzione di rappresentanza aziendale è possano così dar vita a un numero imprevedibile di organismi i quali, interferendo nella vita dell'azienda difesa di interessi anche in contrasto fra loro, abbiano il potere di pretendere l'applicazione di norme che hanno finito assai più vasti".
lavoratori firmatarie del presente contratto collettivo". Inoltre, in successivo accordo in materia di elezione e funzionamento delle RSA nel gruppo Fiat, sottoscritto l'1 febbraio 2012 tra le medesime organizzazioni sindacali, si riserva queste ultime la nomina delle RSA, sulla base dei voti conseguiti in elezioni cui solo tali organizzazioni sindacali possono accedere. all'iniziativa delle aziende hanno fatto dunque seguito numerose azioni giudiziarie, intraprese da FIOM,nelle quali ha nuovamente assunto rilievo centrale la questione della legittimità costituzionale dell'articolo 19. Nelle pronunce dei giudici di merito, si sono venuti sviluppandosi, infatti, due filoni interpretativi. Sulla base del primo, sarebbe stato possibile fornire un'interpretazione dell'articolo 19 costituzionalmente orientata , secondo la quale il diritto a costruire una RSA era da riconoscere non solo ai sindacati che avessero materialmente sottoscritto il contratto applicato in azienda, ma anche a quelli che fossero stati comunque attori del processo negoziale o fossero comunque dotati di effettiva rappresentatività concretamente verificabile: con la conseguenza che la Fiom sarebbe stato in grado comunque di esprimere una propria RSA. Il secondo filone sosteneva, invece, un'interpretazione letterale della norma: l'individuazione delle associazioni sindacali selezionate dall'articolo 19 non poteva essere ancorata a criteri diversi della sottoscrizione del contratto collettivo applicato in azienda. Proprio su quest'ultimo presupposto, alcuni giudici hanno dunque sollevato una nuova questione di costituzionalità dell'articolo 19, al fine di ottenere dalla corte costituzionale un mutamento della propria precedente giurisprudenza, poiché l'evoluzione delle relazioni sindacali degli ultimi anni avrebbe minato l' idoneità dell'unico criterio selettivo sopravvissuto al referendum a costituire tuttora un adeguato indice della rappresentatività effettiva del sindacato e a rispondere alla ratio della stessa selezione. Con la sentenza numero 231, del 3 luglio 2013, la corte ha dunque accolto la questione di costituzionalità, affermando che il criterio residuo contenuto nella lett.b dell'articolo 19 collide inevitabilmente con i precetti di cui agli articoli 2,3e della costituzione, dal momento che esso si è trasformato, "per una sorta di eterogenesi dei fini, in meccanismo di esclusione di un soggetto maggiormente rappresentativo a livello aziendale o comunque significativamente rappresentativo, così da non potersene giustificare la stessa esclusione delle trattative". La violazione dell'articolo 3 deriverebbe sia dalla "irragionevolezza intrinseca di quel criterio", sia dalla "disparità di trattamento che è suscettibile di ingenerare tra sindacati. Questi ultimi infatti sarebbero privilegiati o discriminati sulla base non già del rapporto con i lavoratori, che rimanda al dato oggettivo della loro rappresentatività e, quindi, giustifica la stessa partecipazione alla trattativa, bensì del rapporto con l'azienda, per il rilievo condizionante attribuito al dato contingente di avere prestato il proprio consenso alla conclusione di un contratto con la stessa". Al contempo, il vulnus arrecato all'articolo 39 della costituzione sarebbe evidente se si considera che il modello disegnato nel testo post -referendario dell'articolo 19 pone un ostacolo, sul piano negoziale, "ai valori del pluralismo e della libertà di azione dell'organizzazione sindacale"; ed, infatti, il residuo criterio selettivo finisce per condizionare il godimento dei benefici previsti dal titolo III della legge numero 300 "esclusivamente ad un atteggiamento consonante con l'impresa, o quanto meno presupponendo il suo assenso alla fruizione della partecipazione sindacale. In definitiva, secondo il giudizio della corte , la previsione comporta il rischio che venga privato dalla possibilità di avere quei benefici un sindacato che abbia liberamente deciso di non sottoscrivere un contratto collettivo che non ritenga idoneo a garantire il perseguimento dell'interesse collettivo. E ciò "si traduce, per un verso, in una forma impropria di sanzione del dissenso, che innegabilmente incide sulla libertà del sindacato in ordine alla scelta delle forme di tutela ritenute più appropriate per i suoi rappresentanti; mentre ,Per l'altro verso, conta il rischio di raggiungere un punto di equilibrio attraverso un illegittimo accordo ad excludendum". La corte, con una pronuncia, dunque ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, primo comma, lettera b , "nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa gli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda. Commentando la pronuncia, alcuni hanno peraltro osservato che essa non risolve espressamente i problemi che si pongono allorché simili strategie datoriali assumano una nuova e più sofisticata fisionomia. Non può essere trascurato che nella motivazione della corte, sono ben visibili gli elementi che consentono di ritenere incompatibili con i principi costituzionali anche tecniche di questo tipo. Ed infatti, per tornare all'ipotesi sopra formulata, non si potete evitare che un'ulteriore "forma impropria di sazione del dissenso" risiederebbe proprio nell'anticipare la strategia finalizzata all'espulsione dalla realtà aziendale di non tutto collettivo, già dotato di "una sua acquisita rappresentatività" è, peraltro, ritenuto "scomodo", avendo assunto un "atteggiamento consonante con l'impresa": la sua mancata convocazione al tavolo delle trattative per la sottoscrizione di un contratto, infatti, sarebbe pur sempre il frutto di un'impropria selezione finalizzata a preordinare un'impropria sanzione. Giova infine sottolineare che, con l'articolo del 10 gennaio 2014 (il cosiddetto testo unico sulla rappresentanza), Confindustria, Cgil, Cisl e uil hanno formalizzato specifiche regole volte a determinare i requisiti per l'ammissione alle trattative di rinnovo del CCNL ed hanno specificatamente convenuto che, "ai fini del riconoscimento dei diritti sindacali previsti dalla legge, ai sensi dell'articolo 19 e successivi, della legge 20 maggio 1970 numero 300, si intendono partecipanti alla negoziazione le organizzazioni che abbiano raggiunto il 5% di rappresentanza, secondo i criteri concordati il presente accordo, e che abbiano partecipato alla negoziazione in quanto hanno contribuito alla definizione della piattaforma e hanno fatto parte della delegazione trattante l'ultimo rinnovo del CCNL definito secondo le regole del presente accordo". Questa previsione negoziale è evidentemente finalizzata a fornire un parametro di valutazione al giudice chiamato a decidere, in un'eventuale controversia, se rientrino nella nuova formulazione dell'articolo 19 sindacati che non abbiano sottoscritto il CCNL.
B) le ulteriori ipotesi di rilevanza della maggiore rappresentatività e la crisi della maggiore rappresentatività presunta.
1. Le altre leggi che dispongono una selezione tra i sindacati
Prima, ma soprattutto dopo lo statuto dei lavoratori, una nutrita serie di altre leggi ha presentato un'esigenza di selezionare tra i sindacati. Rileggi possono dividersi in due categorie. La prima riguarda le disposizioni che attribuiscono ad alcuni sindacati il potere di designare i rappresentanti dei lavoratori in organi collegiali espressivi degli interessi delle parti sociali. La seconda riguarda norme che riservano ai sindacati selezionati la legittimazione a stipulare particolari tipi di contratti collettivi ovvero contratti collettivi ai quali la legge riconduce particolari effetti. L'esempio più rilevante della prima categoria è il consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, organo previsto dalla costituzione repubblicana con funzioni di consulenza del parlamento e del governo e d'iniziativa legislativa in materia di lavoro e di economia. Ne fanno parte esperti e "rappresentanti delle categorie produttive in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa"e tali rappresentanti sono designati dalle organizzazioni sindacali di carattere nazionale. Altre ipotesi sono proprie di vari collegi amministrativi, come la commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza sul lavoro. L'esempio più rilevante della seconda categoria, in realtà,è la regolamentazione della contrattazione collettiva delle pubbliche amministrazioni, perché riserva invia il conclusiva ai sindacati maggiormente rappresentativi la legittimazione a negoziare in rappresentanza dei dipendenti pubblici. In altre ipotesi, anch'esse riconducibile alla seconda categoria la riserva di competenza non è così ampia, ma limitata ad accordi sindacali dotati di una particolare efficacia, derogatoria o sostitutiva, ovvero integrativa, della disciplina posta dalla legge stessa. Merita poi menzione ,all'interno di questa seconda categoria, un altro gruppo di ipotesi; in esse ,la legge assume il contratto collettivo stipulato dai sindacati maggiormente rappresentativi come fatto produttivo di effetti giuridici da lei stessa determinati e ulteriori rispetto a quelli voluti nell'atto contrattuale. Di recente, infine, il legislatore, nel disciplinare la cosiddetta contrattazione di prossimità,attribuito potestà derogatorie molto anche i contratti collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti, tra l'altro, da associazioni dei lavoratori più rappresentati. Nelle altre ipotesi qui considerate i sindacati che possono designare propri rappresentanti in organi collegiali che sono legittimati a stipulare contratti collettivi che producono particolari effetti sono indicati con la generica pressione dei sindacati maggiormente rappresentativi oppure,A partire dalla metà degli anni 90, con quella di comparativamente più rappresentativi. In questi casi, pur dopo la modifica referendaria dell'articolo 19 dello statuto dei lavoratori, per attribuire la qualificazione in discorso occorre fare ricorso agli indici presuntivi elaborati dalla giurisprudenza sul testo dell'articolo 19 previgente al referendum , Naturalmente adattandoli alle eventuali specificità presentate dalla singola norma. L'attenuazione del filtro selettivo conseguente al referendum del 1995 fu voluta e vale per la finalità specifica perseguita dall'articolo 19, e ,cioè, per l'individuazione dei titolari in azienda dei diritti sindacali riconosciuti dal titolo tre e non può estendersi alle altre ipotesi qui considerate.
2. Il sindacato comparativamente più rappresentativo
Qualche precisazione va fatta sul già menzionato ricorso da parte del legislatore alla nozione di sindacato comparativamente più rappresentativo il luogo di quella di sindacato maggiormente rappresentativo. Questa 63 origine dal diffondersi di contratti collettivi sottoscritti da associazioni sindacali formalmente dotate di struttura confederale, ma presenti sono in pochi settori del mondo del lavoro, cui la giurisprudenza aveva però ugualmente attribuito, in modo forse troppo generoso, la qualificazione di confederazione maggiormente rappresentativa, contribuendo così al progressivo logoramento della funzione selettiva del criterio basato sulla maggiore rappresentatività. La sottoscrizione di tali contratti aveva la chiara finalità di determinare tutele meno forti e trattamenti economici più bassi rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi stipulati invece da sindacati sicuramente dotati di rappresentatività storica, tanto che i primi erano stati definiti contratti al ribasso o pirata. Si tratta di contratti certamente produttivi degli effetti che sono loro proprie in quanto atti di autonomia collettiva, naturalmente nell'ambito della propria sfera di efficacia soggettiva. Il problema che si è subito posto all'attenzione Del legislatore è stato quello della loro idoneità a produrre anche gli altri effetti giuridici specificatamente previsti dalle norme di legge che facevano ricorso al criterio selettivo del sindacato maggiormente rappresentativo. In particolare, la questione ha inizialmente riguardato la già citata disciplina relativa alla retribuzione da prendere a base di calcolo per la determinazione dei contributi previdenziali e assistenziali; in tale contesto il legislatore ha fatto ricorso per la prima volta alla nuova nozione della maggiore rappresentatività comparata, prevedendo che, in caso di pluralità di contratti collettivi pervenuti per la medesima categoria, per retribuzione dovesse essere quella stabilita dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria. Anche sulla base di questo nuovo intervento legislativo selettivo ,dunque, a nessun sindacato è impedito di esercitare l'autonomia collettiva di cui è titolare; la selezione opera, invece, da contratti collettivi concorrenti, poiché la legge attribuisce solo a quello selezionato un ulteriore effetto giuridico. Risulta chiaro che il legislatore non ha individuato nuovi più specifici indici al fine di valutare la rappresentatività di ciascuna delle organizzazioni sottoscrittrici singolarmente prese, mai ha imposto di verificare, comparativamente, quale contratto collettivo sia stato sottoscritto,dal lato di lavoratori e da quello dei datori di lavoro, da organizzazioni sindacali complessivamente più rappresentative. In tutte queste ipotesi, la nozione di sindacato comparativamente più rappresentativo può costituire, di norma, un utile strumento tecnico per la soluzione del problema pratico per cui è nata: