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Manuale di diritto sindacale corso intero
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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l'ordinamento giuridico dello Stato, un contratto regolato dal codice civile. Nell'ambito delle relazioni industriali e dell'ordinamento intersindacale è qualcosa di più importante: è l'atto fondamentale che regola i rapporti tra imprenditori e sindacati ed assolve alla stessa funzione di normazione astratta e generale che la legge svolge nell'ordinamento statuale. Fondamento del diritto sindacale è l'effettività della norma cioè la costanza del consenso sociale e dell'opera di mediazione politica che contribuisce a dare ad esso stabilità e continuità. Le nuove leggi, infatti, sono spesso il frutto di negoziazione tra i soggetti del sistema di relazioni industriali. Ciò avviene quando si ritenga che solo un ampio consenso sociale possa garantire alla legge un tasso sufficientemente elevato di osservanza spontanea, ovvero quando l'autorità politica stessa vuole garantirsi un preventivo consenso, mediato dalle organizzazioni sociali. Grande rilievo nella costruzione del sistema di diritto sindacale ha avuto la dottrina e la giurisprudenza (c.d. Politica del diritto); in Italia il legislatore ordinario si è astenuto per lungo tempo dall’intervenire in materia di rapporti sindacali. Dopo l'abrogazione dell'ordinamento corporativo e l'emanazione della costituzione del 1948 il legislatore ordinario è intervenuto solo con la legge 300/1970 recante norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, nonché della libertà e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e sono trascorsi ulteriori vent'anni per arrivare alla legge n. 146 del 1990 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. La giurisprudenza ha colmato molte lacune legislative (nozione di contratto collettivo di diritto comune, principio della giusta retribuzione, diritto di sciopero). A partire dalla crisi petrolifera dei primi anni 70, si mise in moto un meccanismo che modificò profondamente il modo di produrre. E così, mentre prima lo Stato svolgeva un ruolo essenziale come centro regolatore dell'attività economica, oggi il ruolo dello Stato nazionale è sempre più limitato dalla liberalizzazione degli scambi e dei flussi finanziari (c.d. globalizzazione dell'economia) e dalla creazione di autorità sovrastatuali regionali (UE); mentre prima il cuore del processo produttivo era nell'industria manifatturiera, oggi il baricentro, nei paesi più sviluppati, va cercato nei servizi (c.d. terziarizzazione dell'economia); mentre prima l'attività manifatturiera era svolta prevalentemente in unità produttive di vaste dimensioni che occupavano grandi numeri di lavoratori dipendenti, oggi il propellente più dinamico è dato da imprese di minori dimensioni, in gran parte collegate in reti di scambio di servizi; mentre prima vi era una divisione netta tra i lavoratori occupati all'interno delle grandi imprese e quelli esterni alle stesse oggi il confine che separa l'impresa dal suo esterno diventa sempre più evanescente. Il tentativo di governare queste epocali trasformazioni ha indotto le istituzioni pubbliche a intervenire in canpi fino ad allora occupati dal libero gioco delle contrapposte forze sociali. Il legislatore ha fatto sì che per tali interventi si cercasse, per quanto possibile, il consenso delle maggiori organizzazioni sociali.
Tutto ciò ha posto in secondo piano l'intervento della giurisprudenza alla cui influenza è soprattutto affidata ai tempi lunghi del lento consolidarsi di orientamenti univoci. La ribalta è stata, invece, assunta da una connessione tra azione dei pubblici poteri e azioni delle parti sociali via via più stretta e più complessa, che, in Italia, ha assunto le forme della concertazione sociale. Lo statuto dei lavoratori consolidò il contropotere sindacale nelle imprese, con ciò promuovendo la contrattazione collettiva anche a questo livello. Questo maggior potere sindacale e il progressivo rafforzamento della tutela legislativa della parte debole nel rapporto individuale di lavoro, vincolando i poteri imprenditoriali di gestione del rapporto, hanno prodotto l'effetto di una notevole rigidità nell'uso della forza lavoro e ciò si è posto come un forte ostacolo ai processi di ristrutturazione delle imprese, reso indispensabile dalle modificazioni del sistema produttivo. È apparso quindi necessario introdurre nella regolamentazione giuridica dei rapporti sindacali e del lavoro elementi di flessibilità. Le politiche tese a soddisfare questa esigenza ( deregulation ) sono state orientate da scelte di fondo diverse e contrastanti: da una parte si sono poste le politiche, di stampo liberistico, tendenti ad abolire le regole e a restituire la disciplina dei rapporti di lavoro al governo del mercato; dall'altra le politiche tendenti a favorire la sostituzione delle regole di fonte legislativa con una disciplina collettiva. Con la sola esclusione della Gran Bretagna, nei paesi europei è la seconda che ha sostanzialmente prevalso, in coerenza con la scelta di conservare la struttura dello Stato sociale consolidatasi a partire dalla fine della seconda guerra mondiale. Anche la linea di politica del diritto fatta propria dal legislatore italiano è stata quella del passaggio dal garantismo individuale al cosiddetto garantismo collettivo : la legge continua a garantire ai lavoratori alcune tutele, ma contemporaneamente, attribuisce alle parti sociali, attraverso la contrattazione collettiva, la possibilità di apportarvi deroghe, quando ciò sia ritenuto dalle stesse necessario per consentire alle imprese di mantenere la propria competitività sui mercati sempre più concorrenziali e difendere così i livelli occupazionali; la legge si limita a regolare una materia in linea di principio, attribuendo al contratto collettivo il compito di integrarla. Questa modificazione del rapporto tra legge e contratto collettivo ha posto problemi in ordine alla fonte di legittimazione del potere del sindacato di stipulare accordi che, derogando alla norma di legge, incidono anche negativamente su posizioni giuridiche individuali. L'esperienza storica, ha messo in evidenza la carenza di un sistema di regole certe per la individuazione dei soggetti legittimati alla trattativa, alla composizione delle controversie, alla proclamazione e allo svolgimento degli scioperi. Tale carenza non era avvertita quando il sistema delle relazioni sindacali era fondato e garantito dalla posizione egemonica delle tre grandi considerazioni generali dei lavoratori. Il potere di mediazione e di controllo esercitato da queste ultime garantiva da solo il rispetto del nucleo essenziale di regole che sono proprie di ogni sistema di relazioni industriali. I profondi mutamenti del sistema economico e produttivo hanno prodotto un indebolimento di tale posizione egemonica, insidiata dall'insorgere di sindacati “autonomi”, nonché di gruppi spontanei molto attivi e animati da una forte volontà di affermazione dell'interesse del gruppo rappresentato, anche in contrasto con gli interessi delle altre categorie di
collettivo non veniva concluso tra le parti, la legge attribuiva alla corte d'appello nella funzione di magistratura del lavoro il potere di definire con sentenza le nuove condizioni di lavoro secondo equità, contemperando gli interessi dei datori di lavoro con quelli dei lavoratori; e tutelando, in ogni caso, gli interessi superiori della produzione. Per garantire l'affettività di questo strumento di definizione delle controversie collettive, il legislatore fascista configurò come reato lo sciopero e la serrata. Coronamento del sistema fu l'istituzione nel 1934 delle corporazioni , enti di diritto pubblico di rango superiore, che, riunendo al proprio interno le associazioni sindacali contrapposte, avrebbero dovuto realizzare l'armonica composizione dei conflitti tra i fattori della produzione; a tal fine erano investite di poteri di regolamentazione in materia economica e di rapporti di lavoro (ordinanze corporative). L'ordinamento corporativo su fu soppresso con il regio decreto n. 72 del 1943. Nel nostro ordinamento democratico, invece, la facoltà di agire a tutela e promozione degli interessi che nascono dal lavoratore in favore di un'organizzazione altrui viene attribuita agli stessi soggetti che ne sono portatori, come esplicazione della loro posizione di libertà.
Art. 18 cost.: "i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare". Il riconoscimento della libertà di associazione contenuto nell'articolo 18 non è incondizionato; esso viene meno quando l'associazione persegua fini vietati ai singoli dalla legge penale. Invece il fine sindacale è tipizzato e riconosciuto come lecito dall'articolo 39 e, perciò, non può essere vietato da una legge penale ordinaria. Una marcata differenza rispetto all'articolo 18, emerge inoltre dall'impiego del termine "organizzazione" in luogo di quello di associazione utilizzato nell'articolo 18; esso implica una nozione più ampia del fenomeno sindacale, tale da comprendere anche forme organizzative diverse da quella associativa, purché idonee a ricevere la qualificazione di sindacali. Ad esempio, i consigli di fabbrica o le nuove rappresentanze sindacali unitarie sono sindacali dal punto di vista funzionale, e ciò è sufficiente a includerli nell'ambito della libertà sindacale, anche se non hanno una struttura associativa; il discorso deve estendersi a tutte quelle forme di organizzazione dell'attività sindacale diverse dall'associazione, che si sono presentate e si presentano all'esperienza storica. Al termine organizzazione fa seguito il predicato "sindacale". Il significato di questo non può essere ricavato né da un'analisi lessicale né dal linguaggio costituzionale. Sotto il profilo teleologico, è sindacale un atto o un'attività diretti all'autotutela di interessi connessi a relazioni giuridiche in cui sia dedotta l'attività di lavoro; tale connessione deve essere intesa in senso ampio, risultando quasi sempre decisiva la qualificazione data dello stesso soggetto collettivo. Sotto il profilo strutturale, la qualificazione sindacale presuppone una delegazione di soggetti, almeno potenziale. Su questo punto le opinioni sono divise: per alcuni anche un singolo può svolgere un'attività sindacale; per altri, è sempre necessaria una forma solidale. La fattispecie sindacale contemplata della costituzione è quella che si esprime in forma organizzata e coinvolge una pluralità di soggetti organizzati in una coalizione. Non significa, tuttavia, che il titolare della libertà sindacale, come d'altronde anche del parallelo diritto di sciopero, sia solo il gruppo e non anche l'individuo. È infatti, attività sindacale anche quella svolta da un solo individuo diretta a promuovere la costituzione di un'organizzazione sindacale: può, dunque, dirsi che l'oggetto del riconoscimento costituzionale, prima di essere l'organizzazione, è l'attività a questa finalizzata.
stesse; esclude, inoltre, che le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro possano venire sottoposte a provvedimenti amministrativi di scioglimento o di sospensione. La conversione n. 98 stabilisce che i lavoratori debbano godere di una protezione adeguata contro qualsiasi atto di discriminazione antisindacale posto in essere dai datori di lavoro. La stessa garanzia è riconosciuta a favore delle organizzazioni sindacali, prevedendosi come illecito ogni atto di ingerenza di un'associazione di datori di lavoro nei confronti delle associazioni dei lavoratori o viceversa. Questa convenzione fa esplicita menzione dell'attività sindacale come distinta dalla libertà di costituire associazioni o di aderirvi. A queste fondamentali convenzioni se ne aggiungono altre che riguardano settori particolari o specificazioni dirette a conferire effettività ai principi:
La fonte ordinaria normativa interna è costituita dalla L. 300 del 1970 , il c.d. statuto dei lavoratori , il cui titolo II è espressamente intitolato alla libertà sindacale. In tale legge concorsero tre obiettivi:
dell'attività di autotutela dei propri interessi (in particolare divieto di atti discriminatori, articoli 15 e 16);
La libertà del lavoratore di non aderire ad alcuna organizzazione sindacale è prevista dall'articolo 15, lett. a), dello statuto dei lavoratori, ove si dichiara illecita la discriminazione ai danni del lavoratore che non aderisca ad un'associazione sindacale. La norma impiega il termine "occupazione", più ampio di quello di "assunzione"; essa, pertanto, rende illecite non solo le discriminazioni compiute ai danni dei lavoratori che non vogliono aderire ad alcun sindacato nel momento della assunzione, ma anche quelle che derivano dalla subordinazione della continuazione del rapporto di lavoro alla iscrizione al sindacato.
I soli limiti previsti dalla legge alla libertà sindacale dei pubblici dipendenti riguardano i militari e gli appartenenti alla polizia. Per quanto attiene ai militari di carriera, la legge 382 del 1978 ha posto un limite preciso al diritto di sciopero e di costituzione o adesione ad associazioni sindacali. Ciò, "per garantire l'assolvimento dei compiti propri delle forze armate". Al contrario, i militari in servizio di leva e quelli richiamati in servizio temporaneo possono iscriversi o permanere associati ad organizzazioni sindacali di carriera, ma è loro vietato svolgere attività sindacale quando si trovino in certe condizioni (ad esempio, quando indossano l'uniforme, quando svolgono attività di servizio ecc.). Queste pesanti limitazioni sono solo in parte compensata dalla previsione di organi elettivi di rappresentanza. Diversa è la condizione del personale di polizia di Stato: con la legge n. 121 del 1981, il personale della polizia di Stato fu smilitarizzato e ad esso venne riconosciuto il diritto di associarsi in sindacati, ma in regime di separatezza. Infatti, non può aderire ai sindacati che operano nel restante mondo del lavoro, ma solo ai sindacati che siano formati, diretti e rappresentati esclusivamente da appartenenti alla polizia di Stato. La stessa norma vieta l'affiliazione di questi sindacati a più ampie organizzazioni. La legge prevede inoltre il divieto di sciopero e il riconoscimento, invece, di una serie di diritti sindacali.
Storicamente il sindacalismo imprenditoriale è stato un sindacalismo di "risposta", che si formava in funzione di resistenza nei confronti dell'organizzazione dei lavoratori. Secondo la dottrina consolidata l'associazionismo degli imprenditori non gode della tutela dell'articolo 39, ma di quella meno intensa dell'articolo 41 della costituzione in combinato disposto con l'articolo 18 cost. La dottrina della libertà sindacale unilaterale, infatti, valorizza i caratteri specifici dell'esperienza sindacale, presa in considerazione principalmente come una libertà collettiva, anche quando l'esercizio sia individuale. Di contro, la libertà sindacale dell'imprenditore può anche assumere aspetti collettivi o di coalizione, ma essa è pur sempre una proiezione dell'iniziativa economica privata e come tale è essenzialmente una libertà individuale. Per quanto riguarda il sindacalismo dei lavoratori autonomi questo è riferibile solo all'autotutela finalizzata alla promozione di condizioni di uguaglianza effettiva: quando non emergano indici rivelatori di condizioni di squilibrio economico-sociale, si rientrerà nel campo delle comuni garanzie di libertà associativa, non qualificabile in senso giuridico come libertà sindacale.
I modelli organizzativi
Infine, sia le strutture orizzontali regionali, sia le federazioni nazionali di categoria concorrono a formare la Confederazione. Pertanto la struttura della rappresentanza sindacale si articola in due linee organizzative: · una cosiddetta orizzontale, secondo il dato territoriale (in genere provinciale), e · l’altra cosiddetta verticale, secondo il dato della categoria e cioè, nella prevalente esperienza storica italiana, secondo il tipo di attività produttiva dell'impresa in cui si colloca il lavoratore iscritto. La seconda linea organizzativa è quella prevalente nel mondo industrializzato, mentre la prima è il modulo organizzativo corrispondente alle profonde radici di solidarismo di classe del nostro movimento sindacale.
Una variabile importante è quella relativa al regime di unità o di pluralismo. In molti paesi europei, come Gran Bretagna, Germania, Svezia, un'unica confederazione raggruppa tutti o quasi i sindacati esistenti ( unità sindacale ). Situazioni di pluralismo , caratterizzate dalla coesistenza di confederazioni con diversa ispirazione ideologica si hanno, invece, in Francia, nei Paesi Bassi, in Italia, e in Spagna. In Italia, nel 1944, quando ancora la liberazione dal fascismo non era compiuta, la democrazia cristiana, il partito comunista e il partito socialista stipularono un accordo, detto patto di Roma , per far rinascere il sindacalismo libero creando un'unica confederazione, la Cgil, che avrebbe organizzato tutti i lavoratori, indipendentemente dal loro orientamento politico, confessionale ed ideologico. La stretta connessione tra unità sindacale e unità tra le forze politiche antifasciste fece sì che la prima non riuscisse a sopravvivere alla fine della seconda: nel 1948 la Cgil unitaria fu abbandonata dalla corrente cattolica, che formò quella che assumerà il nome di Cisl. L'anno successivo uscirono i lavoratori delle correnti socialdemocratica e repubblicana, formando la Uil. Sull'onda delle grandi lotte sindacali dell'autunno caldo del 1969, nel 1972 le tre organizzazioni stipularono un patto con il quale fu creata la federazione delle confederazioni , denominata federazione Cgil, Cisl e Uil. Gli organi di questa erano composti pariteticamente dai corrispondenti organi delle tre confederazioni a tutti i livelli. Il suo fondamento, sostanzialmente, era uno scambio tra pariteticità tra le tre organizzazioni federate e rinunzia alla possibilità di accordi separati; in altre parole, le tre confederazioni si riconoscevano reciprocamente pari peso nelle decisioni, a prescindere dalla loro consistenza relativa, e contemporaneamente si impegnavano a prendere le proprie decisioni solo unitariamente.
Questo equilibrio resse fino alla rottura tra le tre confederazioni, causata dal mancato accordo col governo nel febbraio del 1984, che portò allo scioglimento della federazione. Successivamente la reciproca convenienza impose la ripresa di una prassi unitaria, pur in una rinnovata e netta separazione tra le organizzazioni e i loro livelli decisionali. Oltre a Cgil, Cisl e Uil, esiste un arcipelago di altre organizzazioni cosiddette autonomi, essenzialmente concentrato nei servizi e nei trasporti (Cida, che organizza i dirigenti di azienda; Snals degli insegnanti di scuola secondaria; COBAS tra i macchinisti delle ferrovie e tra i docenti di scuola secondaria). A livello europeo si è poi formata la confederazione europea dei sindacati (CES) che svolge un'intensa attività politica nei confronti degli organi delle comunità europee; ad essa aderiscono tutte e tre le confederazioni italiane. Le maggiori confederazioni sindacali italiane aderiscono anche ad organizzazioni sindacali internazionali. La Cisl e la Uil fanno parte della confederazione internazionale dei sindacati liberi (Cisl internazionale) fin dalla loro nascita (1950). Questa organizzazione internazionale si era scissa dalla federazione sindacale mondiale (FSM) sull'onda della guerra fredda che indusse anche i sindacati a schierarsi in favore di uno dei due fronti. La Cgil, invece, in un primo tempo, mantenne all'adesione alla Fsm, la quale si è sciolta a seguito dei noti avvenimenti politici del 1989. Dal 1991 anche la Cgil aderisce alla Cisl internazionale.
Dal lato degli imprenditori, vi è un analogo sviluppo di strutture associative costituite per la difesa di interessi attinenti ai rapporti di lavoro. Ma l'associazionismo sindacale degli imprenditori è un fenomeno soprattutto indotto: per essi l'esigenza di coalizzarsi nasce dalla necessità di contrastare la controparte, oltre che dall'interesse ad evitare che la concorrenza di altri imprenditori possa fondarsi su minori costi della forza lavoro e, cioè, su standards inferiori di trattamento economico e normativo dei dipendenti. In Italia, mentre i lavoratori tendono a raggrupparsi in confederazioni di carattere generale e unitario che rappresentano insieme i lavoratori dell'agricoltura, dell'industria, del commercio e del pubblico impiego, i datori di lavoro, invece, si raggruppano in confederazioni che si distinguono per grandi settori economici. Le maggiori organizzazioni degli imprenditori sono: · per l'industria la Confindustria ; · per il commercio la Confcommercio ;
coalizioni provvisorie, che siano pur sempre idonee ad esprimere una omogenea volontà collettiva. Infatti, sia il contratto collettivo che lo sciopero possono essere posti in essere anche da coalizioni che non abbiano la natura e la struttura di associazioni. Basta ricordare l'esperienza dei comitati di base (COBAS) dei macchinisti delle ferrovie o degli insegnanti, prima che assumessero una loro stabilità organizzativa.
Sindacato e categoria professionale Dal punto di vista dell'ordinamento statuale, la scelta di uno dei criteri organizzativi può essere eteronoma o autonoma. Era eteronoma nel sistema corporativo: quali e quante fossero le categorie professionali era determinato dallo Stato nel momento del riconoscimento di un solo sindacato per ciascuna categoria. Oggi, il principio di libertà sindacale comporta che i gruppi professionali che si costituiscono in sindacato possono liberamente formarsi, fondersi, separarsi, estinguersi. Ciò comporta la possibilità della contraddittoria presenza di più gruppi costruiti secondo criteri che si intersecano e si sovrappongono parzialmente, ponendo in essere un conflitto organizzativo. Finché questo conflitto non viene in qualche modo risolto non è certo neanche quali rapporti di lavoro siano coinvolti nella vertenza. D'altro canto, proprio perché ciascun sindacato è libero di scegliere in piena autonomia i lavoratori da organizzare, la questione non ha una soluzione giuridica e viene risolta dal rapporto di forza o raggiungendo un compromesso tra le diverse posizioni.
Dal primo comma dell'articolo 39 cost. può ricavarsi la più ampia autonomia del gruppo sindacale, abilitato a scegliere liberamente il proprio campo di azione attraverso la determinazione di quale tipo di lavoratori vuole organizzare (cioè, la categoria). Però, i commi successivi prevedono anche che: · i sindacati siano sottoposti alla registrazione; · che condizione per la registrazione sia la democraticità degli statuti; · che attraverso la registrazione essi acquistino la personalità giuridica e, infine,
· che i sindacati registrati, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, possono stipulare contratti collettivi dotati di efficacia generale. Questa formulazione - mediana tra un orientamento che voleva salvaguardare la struttura del sistema corporativo, modificandolo però nel punto della libera elezione dei dirigenti, e quello opposto di chi, legato all'esperienza liberale del prefascismo, manifestava una netta opposizione ad ogni intervento dei pubblici poteri nella vita del sindacato - costituì il frutto di una convergenza tra diverse posizioni: quella della parte più tradizionalista della democrazia cristiana, quella della sinistra di tale partito e quelle dei due partiti di sinistra, il PSI e il PCI. Il compromesso si attestava su una linea per cui, da un lato e in primo luogo, affermava con forza il principio di libertà sindacale; dall'altro, però, creava un meccanismo per il quale, col minimo possibile di intervento dello Stato, veniva attribuito ai sindacati il potere di porre in essere norme generalmente vincolanti. Contrariamente al principio sancito dal primo comma, che assunse subito un rilievo di norma cardine del sistema, il meccanismo delineato dai commi successivi necessitava, per diventare operativo, di una serie di specificazioni da parte della legislazione ordinaria (ad esempio era necessario determinare gli uffici competenti per la registrazione e la creazione di un meccanismo che consentisse la predeterminazione della categoria professionale nell'ambito della quale procedere all'accertamento del numero di iscritti a ciascun sindacato). Ma il legislatore non è mai intervenuto sul punto e, di conseguenza, queste disposizioni sono rimaste lettera morta. Con il tempo, si acquistò consapevolezza del fatto che il mancato intervento non fosse un incidente di percorso, ma frutto di una scelta sebbene, nei primi anni, non sempre esplicita. Le ragioni della mancata attuazione sono di varia natura.