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Storia e evoluzione del processo penale in Italia: dal 1865 al fascismo, Appunti di Diritto

L'evoluzione del processo penale in Italia, a partire dal Codice di procedura penale del 1865, che venne esteso all'intero regno d'Italia con deroghe. Vengono illustrate le due grandi scuole del diritto penale dell'epoca, la scuola positiva e la scuola classica/liberale, e le differenze tra di esse. Il documento si sofferma poi sulla fase istruttoria del processo, descrivendone le caratteristiche e i limiti. Vengono inoltre affrontati i temi della pubblicità del dibattimento e della sentenza istruttoria. Infine, il documento descrive le conseguenze del processo penale italiano durante il fascismo.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 18/04/2020

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3 ottobre
Codice di procedura penale del 1865
Mentre il codice penale piemontese non venne interamente esteso al neonato Regno
d’Italia, in Toscana (era stato abolita la pena di morte) rimase in vigore il codice di
Leopoldo, al sud (Calabria, Puglia, Sicilia) rimase, quantomeno in parte, in vigore il
diritto penale borbonico, si trattò quindi di un’estensione con deroghe. Invece, i
restanti codici piemontesi (codice civile, codice del commercio, codice di procedura
civile e codice di procedura penale) vennero estesi all’intero regno d’Italia.
La Toscana sulla base degli scritti di Beccaria, e sulla base del principio secondo cui
‘anche i cattivi possono essere rieducati’, aveva abolito la pena di morte nel 1859. La
toscana arriva all’unificazione con questo carattere distintivo! I toscani erano stati
influenzati dagli scritti di Beccaria (dei delitti e delle pene), pubblicato per la prima
volta in Svizzera in forma anonima nel 1764 (seconda edizione in Toscana a
Livorno).
Il diritto penale dell’epoca si divideva in due grandi scuole: scuola positiva e scuola
classica/liberale.
Secondo la scuola classica le persone non nascono di per sé criminali, ma scelgono
liberamente di delinquere (Francesco Carrara fu il principale esponente e la Toscana
il centro di questa scuola) e possono allo stesso tempo redimersi dopo aver commesso
un delitto. Le persone nascono libere e sicuramente anche la sanzione modifica e
condiziona i loro comportamenti.
Diversamente la scuola positiva percepiva la commissione dei delitti quale un
fenomeno patologico e, quindi, l’aver commesso un reato non era frutto di una libera
scelta, ma anzi certe persone nascevano già di per sé delinquenti, avevano insita nella
loro natura la commissione dei reati.
Dal 1865 iniziano una serie di proposte di riforme del codice penale, che poi sfociano
con la redazione del codice Zanardelli.
Il codice di procedura penale piemontese venne invece esteso senza deroghe in tutta
Italia. La presenza di corti d’assise era stata originariamente prevista dal codice
piemontese per i procedimenti aventi per oggetto i reati di stampa. Il processo penale
sabaudo venne esteso anche alla Lombardia (che erano assai contrari alle introduzioni
del Regno di Sardegna), dove il precedente processo penale era di tipo inquisitorio, in
cambio dell’accettazione da parte dei lombardi di una riduzione della capacità d’agire
della donna (nella Lombardia asburgica la donna poteva liberamente compiere atti
giuridici, aveva piena capacità giuridica, senza il bisogno di autorizzazioni da parte
del marito o del padre). Secondo la legislazione del Regno di Sardegna la donna
doveva sempre avere l’autorizzazione del padre o del marito.
Il processo penale sabaudo era di carattere misto:
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3 ottobre Codice di procedura penale del 1865 Mentre il codice penale piemontese non venne interamente esteso al neonato Regno d’Italia, in Toscana (era stato abolita la pena di morte) rimase in vigore il codice di Leopoldo, al sud (Calabria, Puglia, Sicilia) rimase, quantomeno in parte, in vigore il diritto penale borbonico, si trattò quindi di un’estensione con deroghe. Invece, i restanti codici piemontesi (codice civile, codice del commercio, codice di procedura civile e codice di procedura penale) vennero estesi all’intero regno d’Italia. La Toscana sulla base degli scritti di Beccaria, e sulla base del principio secondo cui ‘anche i cattivi possono essere rieducati’, aveva abolito la pena di morte nel 1859. La toscana arriva all’unificazione con questo carattere distintivo! I toscani erano stati influenzati dagli scritti di Beccaria (dei delitti e delle pene), pubblicato per la prima volta in Svizzera in forma anonima nel 1764 (seconda edizione in Toscana a Livorno). Il diritto penale dell’epoca si divideva in due grandi scuole: scuola positiva e scuola classica/liberale. Secondo la scuola classica le persone non nascono di per sé criminali, ma scelgono liberamente di delinquere (Francesco Carrara fu il principale esponente e la Toscana il centro di questa scuola) e possono allo stesso tempo redimersi dopo aver commesso un delitto. Le persone nascono libere e sicuramente anche la sanzione modifica e condiziona i loro comportamenti. Diversamente la scuola positiva percepiva la commissione dei delitti quale un fenomeno patologico e, quindi, l’aver commesso un reato non era frutto di una libera scelta, ma anzi certe persone nascevano già di per sé delinquenti, avevano insita nella loro natura la commissione dei reati. Dal 1865 iniziano una serie di proposte di riforme del codice penale, che poi sfociano con la redazione del codice Zanardelli. Il codice di procedura penale piemontese venne invece esteso senza deroghe in tutta Italia. La presenza di corti d’assise era stata originariamente prevista dal codice piemontese per i procedimenti aventi per oggetto i reati di stampa. Il processo penale sabaudo venne esteso anche alla Lombardia (che erano assai contrari alle introduzioni del Regno di Sardegna), dove il precedente processo penale era di tipo inquisitorio, in cambio dell’accettazione da parte dei lombardi di una riduzione della capacità d’agire della donna (nella Lombardia asburgica la donna poteva liberamente compiere atti giuridici, aveva piena capacità giuridica, senza il bisogno di autorizzazioni da parte del marito o del padre). Secondo la legislazione del Regno di Sardegna la donna doveva sempre avere l’autorizzazione del padre o del marito. Il processo penale sabaudo era di carattere misto:

  • la prima parte era di tipo inquisitorio: per iniziativa del pm si attivava la procedura: indagini, raccolta prove, perquisizioni, sequestri e interrogatori dell’imputato: a tali interrogatori non erano ammessi i difensori (gli avvocati), l’indagato si presentava da da solo dinnanzi al p.m. o al giudice istruttore. L’interrogatorio è un momento indispensabile di questa prima fase del processo a pena di nullità. Qualora il p.m. o il giudice istruttore avessero chiesto il rinvio a giudizio senza aver fatto l’interrogatorio, si sarebbe delineata una causa di nullità dell’intero procedimento istruttorio. Tale nullità può essere fatta valere dal difensore nel dibattimento: avvocato in questo momento può conoscere tutti i verbali dell’istruttoria e se scopre che l’interrogatorio non è stato fatto impugnerà l’istruttoria e quest’ultima sarà nulla. L’interrogatorio è fondamentale: per la scuola classica| liberale (che si caratterizza per una profonda fiducia nelle persone) l’interrogatorio è il momento in cui l’ indagato esercita al massimo il suo diritto di difesa , diritto che viene esercitato personalmente senza alcuna influenza proveniente dal difensore (se vi fosse un’altra persona come il suo avvocato secondo tale concezione la persona non sarebbe ‘pienamente libera di dire ciò che vuole’). Vi è inoltre fiducia nella persona dell’inquirente. L’inquirente, deve partire dalla presunzione d’innocenza della persona che sta interrogando. Si riteneva che se un soggetto fosse colpevole o meno era pienamente verificabile nel momento dell’interrogatorio. Essenziale è il presupposto che non si pratichi più la tortura, neanche di carattere psicologico. La legislazione si intreccia con le riflessioni e teorie della scuola classica infatti è stata prevista la nullità dell’inquisitoria in caso di mancato interrogatorio. Interrogatorio —-> momento essenziale di manifestazione di questo nuovo atteggiamento liberale dello Stato anche se si tratta di un procedimento di carattere inquisitorio, quindi senza difesa. Ciò però partendo dal presupposto che il soggetto sappia di che cosa è accusata.
  • pensiamo all’inquirente che chiede in via generale cosa il soggetto ha fatto quel giorno e a quell’ora… L’istruttoria era in certi casi tenuta dal p.m., in altri dal giudice istruttore ed eventualmente anche dal pretore per i reati minori. L’avvocato, come detto, può essere nominato dopo che la persona è stata rinviata a giudizio. L’istruttoria termina quando l’inquirente ritiene di aver tutte le prove, quando inizia a maturare una convinzione sulla colpevolezza e deve rivolgersi a giudici diversi che lavorano in quel tribunale e che devono verificare se effettivamente gli atti istruttori contengono elementi ragionevoli che consentono di arrivare a un dibattimento. Viene pronunciata la sentenza istruttoria , a seguito dell’emissione di tale sentenza l’avvocato difensore potrà iniziare a esaminare gli atti istruttori e sollevare le relative eccezioni, cioè mettere in dubbio quello che l’inquirente ha raccolto. L’avvocato potrà ad esempio chiedere di aggiungere l’esame di ulteriori atti, testimoni, fornire ulteriori documenti. Se l’avvocato supera questa eccezione, l’istruttoria deve riiniziare da capo.

pubblicità del dibattimento evidenziava gli errori dell’istruttoria. Si insinua nell’opinione pubblica l’idea generale che lo Stato non riesce a fare giustizia. Terminata l’istruttoria —> sentenza istruttoria pronunciata da 3 magistrati (insieme al responsabile delle indagini) che non hanno partecipato alle indagini: verifica neutra per vedere se le indagini fossero state fatte bene e doveva verificare che fossero stati raccolti elementi di prova sufficienti per poter procedere al dibattimento. Ma decide con loro il magistrato che aveva svolto le indagini (pm o giudice istruttore). Chiaramente questa composizione mista del collegio giudicante era assai problematica. Si trattava di un giudizio collegiale e seppur i 3 magistrati sono in maggioranza, si può ritenere che essi non siano comunque cosi imparziali (amici del pm: non fanno cadere l’istruttoria)—-> elemento umano che si unisce a elementi tecnici: ciò costituirà uno dei punti di dibattito delle riforme successive. Nel caso in cui la sentenza istruttoria sia favorevole al lavoro di investigazione svolto, si arriva alla fase pubblica del processo ( dibattimento ): si costituisce un giudice o la Corte d’Assise per i reati più gravi (come i reati di stampa). Quest’ultima era composta da 3 giudici tecnici (tra cui il presidente) + la giuria popolare. Per quanto riguarda il modello adottato: il codice del 1865 segue quello del codice Napoleonico e dei codici della rivoluzione francese (modello continentale di sistema delle Corti d’Assisi): venivano separati nettamente i compiti dei giudici tecnici da quelli dei (giurati) giudici popolari. I giudici popolari dovevano pronunciarsi esclusivamente sul fatto, dovevano ascoltare tutto il dibattimento per decidere se l’imputato aveva commesso il fato, devono evitare di pensare a quale pena andrà incontro l’imputato, alle conseguenze punitive. Mentre era compito dei giudici tecnici, a seguito della decisione dei giurati, applicare le conseguenze di carattere normativo e stabilire la pena. Il presidente della corte, consultandosi con gli altri 2 colleghi, poteva decidere se ammettere nuove prove, ascoltare nuovi testimoni: aveva quindi il compito di regolare lo svolgimento del dibattimento. Si dice che egli aveva dei poteri discrezionali straordinari (pensiamo al caso del presidente che sceglie di sentire alcuni testimoni piuttosto che altri: ciò può avere conseguenze significative sull’esito del processo). I giurati erano sottoposti a un procedimento di selezione, generalmente si basava sulle liste elettorali (prima che il voto venne concesso a tutti gli uomini maschi, la formazione delle liste elettorali era estremamente selettiva: si guardava a criteri di reddito, istruzione etc). N.B. in Italia era la prima volta che si ricorreva allo strumento della giuria. Napoleone (inizio 1800), in Italia non applicò il codice di procedura penale, ma solo il codice civile, il codice di procedura civile, il codice del commercio e il codice penale. Napoleone stabilì che non si potesse introdurre in Italia il codice processuale penale che prevedeva la presenza delle Corti d’assise e la giuria, dato che gli italiani erano particolarmente incivili e in Italia i giurati non saprebbero operare. Tant’è che diede l’incarico al giurista Romagnoli di introdurre un nuovo codice di procedura penale, introdotto poi nel 1807, che riprendeva il modello francese, prevedeva la

presenza di corti d’assise, ma senza la presenza di giudici popolari, cioè della giuria!: era prevista solo la presenza di giudici tecnici.