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Una introduzione al diritto tributario, con un focus sul reddito d'impresa applicato alle imprese. Esplora le caratteristiche del reddito d'impresa, le imposte relevanti (Irpef e Ires), e la differenziazione tra impresa a conduzione familiare e collettiva. Il testo si riferisce all'articolo 55 del TIUR1 e al Codice Civile.
Tipologia: Appunti
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Introduzione alla disciplina Il diritto tributario è diverso e non coincide con l’analisi dei singoli tributi, analizza le caratteristiche principale del tributo. Oggetto del corso di studio saranno i tributi applicati alle imprese. In particolare le aziende vengono analizzate in termini di rilevanza rispetto al PIL. La disciplina tributaria di riferimento si trova nei seguenti articoli del TIUR 1 (Testo Unico sulle Imposte sui Redditi): Irpef: artt. 55 e 56 Ires: artt. 72- Evoluzione giuridica del diritto tributario di impresa Sia nelle Direttive dell’Unione Europea che negli articoli 41 e 42 della Costituzione viene riconosciuto il diritto alla libera iniziativa economica purché rispettino i limiti previsti dalla legge. Una definizione importante per proseguire lo studio della disciplina è quella di bene strumentale d’impresa; viene così chiamato quel bene che concorre alla creazione di reddito di impresa ed è fisicamente rilevabile (percepibile con i sensi); viceversa il ben che non rientra nel reddito d’impresa è detto familiare. Continuando con l’analisi del reddito d’impresa, i beni ad essa attribuibili sono riuniti in modo complessivo e sono rilevanti fiscalmente. Il reddito d’impresa è disciplinato dagli articoli concernenti l’Irpef (imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) ossia il 50 e il 55, e sulle disposizioni riguardanti l’Ires (Imposta sul Reddito delle Società. Tuttavia dal 2014 persone fisiche e società vengono equiparati. Scorrendo le definizioni troviamo quella di impresa familiare disciplinata dall’articolo 2301 bis del Codice civile come segue: se l’imprenditore ed il suo nucleo familiare contribuiscono ad almeno il 49% del reddito si può quindi parlare di impresa a conduzione familiare. Analogo criterio si applica per la ditta individuale. Viene disciplinata anche l’impresa collettiva o societaria attuando la classica differenziazione tra società di persone e di capitali stabilendo che tutti i redditi prodotti od apportati dai soci appartengono al reddito di impresa. (^1) Il Tuir è entrato in vigore il con il D.P.R n°917/
Impresa non commerciale Se precedentemente sono state analizzate sommariamente tutte le attività d’impresa che producono reddito dal commercio di beni, ora saranno oggetto di analisi tutte quelle attività come gli ordini professionali le società semplici, di fatto. In particolare i proventi delle organizzazioni professionali sono classificate come reddito da lavoro autonomo e quindi non soggette a tassazione (art 5 Tuir). Tra le imprese non commerciali rientrano anche le S.p.A. in quanto società senza impresa. In virtù del criterio formale (è comunque una società) si applicano tutti i tributi previsti eccetto l’IVA. Ulteriore classificazione delle imprese a fini tributari Come si è visto dal precedente paragrafo tutte le attività che non ricevono il proprio sostentamento dal commercio sono dette, appunto, non commerciali. Per il legislatore queste ultime rientrano tra le imprese a carattere economico tra cui si ritrovano le società agricole e professionali. In virtù del principio sostanziale queste ultime sono sottoposte a tassazione in misura al reddito prodotto; in esso vi rientrano tutti i beni aziendali. In particolare nelle s.a.s. la tassazione ricade su ogni singolo socio.