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Il sistema tributario italiano: principi, soggetti e regimi fiscali, Appunti di Diritto Processuale Tributario

Una panoramica esaustiva del sistema tributario italiano, analizzando i principi fondamentali, i soggetti coinvolti e i diversi regimi fiscali. partendo dalla potestà legislativa in materia tributaria, si approfondiscono le tematiche relative alla dichiarazione dei redditi, alle imposte sui redditi (irpef e ires), agli oneri deducibili e alle aliquote. vengono inoltre esaminati casi particolari come liquidazione di società, fallimento e trasformazione di società, nonché i regimi fiscali per le società di comodo e i gruppi di società. Il documento si conclude con una discussione sulla doppia tassazione e sui regimi di trasparenza e consolidato.

Tipologia: Appunti

2024/2025

Caricato il 29/04/2025

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TRIBUTARIO
I TRIBURI
-Cos’è Il diritto tributario??
è quel settore dell’ordinamento , speciale rispetto al diritto amministrativo, che
disciplina i tributi
-Ma cosa sono i tributi?
Sono obbligazioni ( o cmq forme di decurtazione patrimoniali) con effetti definitivi
irreversibili e a carattere coattivo ovvero vengono imposti con atto dell’autorità
La giurisprudenza ha poi voluto considerare in maniera ampia il termine tributo
ricomprendendovi all’interno tutte le prestazioni :
-Coattive (purché non rappresentino il corrispettivo sinagmallatico delle
prestazioni dell’ente)
- Destinate a finanziare spese pubbliche
-La categoria del tributo dunque comprende :
1) IMPOSTE = esse trovano il proprio presupposto nel fatto economico posto in
essere dal contribuente , sono dovute a titolo di solidarietà e commisurate
alla dimensione del presupposto. Con le imposte si finanziano le spese
pubbliche indivisibili.
2) TASSA = hanno come presupposto un atto o un’attività della pubblica
amministrazione , dove però tra il pagamento e il servizio non vi sia
sinallagma , infatti le tasse sono dovute indipendentemente dall’uso dei
servizi pubblici. Con esse si finanziano i servizi pubblici divisibili.
3) CONTRIBUTO = sono tributi che hanno come presupposto l’arricchimento
derivante da esecuzione di opera pubblica destinata alla collettività ( come ad
es. incremento valore immobili)
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Scarica Il sistema tributario italiano: principi, soggetti e regimi fiscali e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Tributario solo su Docsity!

TRIBUTARIO

I TRIBURI

-Cos’è Il diritto tributario?? è quel settore dell’ordinamento , speciale rispetto al diritto amministrativo, che disciplina i tributi -Ma cosa sono i tributi? Sono obbligazioni ( o cmq forme di decurtazione patrimoniali) con effetti definitivi irreversibili e a carattere coattivo  ovvero vengono imposti con atto dell’autorità La giurisprudenza ha poi voluto considerare in maniera ampia il termine tributo ricomprendendovi all’interno tutte le prestazioni :

  • Coattive (purché non rappresentino il corrispettivo sinagmallatico delle prestazioni dell’ente) - Destinate a finanziare spese pubbliche -La categoria del tributo dunque comprende :
  1. IMPOSTE = esse trovano il proprio presupposto nel fatto economico posto in essere dal contribuente , sono dovute a titolo di solidarietà e commisurate alla dimensione del presupposto. Con le imposte si finanziano le spese pubbliche indivisibili.
  2. TASSA = hanno come presupposto un atto o un’attività della pubblica amministrazione , dove però tra il pagamento e il servizio non vi sia sinallagma , infatti le tasse sono dovute indipendentemente dall’uso dei servizi pubblici. Con esse si finanziano i servizi pubblici divisibili.
  3. CONTRIBUTO = sono tributi che hanno come presupposto l’arricchimento derivante da esecuzione di opera pubblica destinata alla collettività ( come ad es. incremento valore immobili)
  1. ENTRATE DERIVANTI DA MONOPOLI FISCALI = essi rientrano nella categoria dei tributi in ragione della ampia definizione data dalla giurisprudenza , infatti la caratteristica che li alloca in tale categoria è data in riguardo della funzione di procurare entrate pubbliche. LE FONTI “ no taxation without representation “ , questo il principio enuncia l’importanza delle fonti in materia tributaria. Parlando di fonti del diritto tributario non si può che partire dall’ art 23 cost : “ nessuna prestazione può essere imposta se non in base alla legge” Il termine legge in questo caso va interpretato con accezione ampia {riferimento esteso anche agli atti aventi forza di legge , nonché alla cessione di sovranità effettuata dall’art 11 cost nell’ottica del processo di integrazione europea.} Abbiamo visto che l’art 23 cost. impone una riserva di legge in materia di fonti tributarie , ma tale riserva va poi detto essere relativa , questo perché per poter disciplinare tributi è richiesta soltanto una base legislativa. ( ovvero che la law stabilisca: sogg passivi, presupposto e misura ) Tornando poi a trattare gli atti aventi forza di legge correlati alla materia tributaria troviamo sicuramente : Diritto ue che influisce sul tributario: trattati  istituiscono principi in materia trib. Sentenze CGE

e ulteriormente ribadito dall’art 3 statuto del contribuente , per il quale le modifiche dei tributi periodici si applicano dal periodo d’imposta successivo. L’eccezione è data però dalla materia dell’overruling ( ossia i mutamenti giurisprudenziali) Anche qui però è necessario distinguere :

  • Nuova interpretazione di norma sostanziale = la quale varrà anche per fatti pregressi
  • Nuova interpretazione di norma processuale = la quale trova il limite ai propri effetti negli atti già compiuti , questo perché in materia processuale vige il principio della predeterminazione. { LO STATUTO DEI CONTRIBUENTI } contiene i principi generali dell’ordinamento tributario è attuazione dei principi costituzionali e la deroga al suo contenuto deve essere espressa Contiene norma con tre possibili destinatati :
  • Legislatore = come le norme che sanciscono l’irretroattività tributaria o il dovere di chiarezza e trasparenza nonché le limitazioni all’utilizzo dei decreti in matria tributaria
  • Amministrazione finanziaria = come il dovere di informare i contribuenti con la chiarezza nella motivazione degli atti, nonché la tutela dell’affidamento e della buona fede posta dal contribuente
  • Contribuente = dove vi sono principi di tutela dell’integrità patrimoniale del contribuente ( quindi l’introduzione del concetto di compensazione in ambito tributario Nonché vi sono tematiche di assoluta rilevanza come l’introduzione del concetto di elusione ex art 10 bis e la sua differenziazione rispetto all’evasione o ancora la la norma sostanziale dice cosa è lecito o illecito, mentre la norma processuale dice come far valere quei diritti o doveri in giudizio Questa pag è una paraculata per la domanda dedicata, questi concetti sono già

possibilità di ricorrere all’interpello come attuazione del principio di leale collaborazioni tra le parti protagoniste del rapporto tributario. disciplina figure come il garante del contribuente (ex art 13) , un organo monocratico che opera in autonomia , il quale non ha alcun potere di emanare decisioni vincolanti per l’amm, bensì è il soggetto che raccoglie lamentele su disfunzioni o irregolarità e in merito può : attivare le procedure di autotutela rivolgere raccomandazioni ai dirigenti degli uffici controllare il corretto svolgimento delle attività negli uffici richiamare gli uffici al rispetto dei termini nonché ha l’obbligo di presentare una relazione sull’operato degli uffici. {seppur in parte azzardato come paragone è una figura che in parte sostanziale può ricordare il ruolo ricoperto dal mediatore europeo nel diritto amministrativo} I PRINCIPI In materia di principi è importante distinguere tra quelli di derivazione : COSTITUZIONALE art 2 cost enuncia il dovere di solidarietà che rende il sistema tributario improntato al criterio della progressività” art 53 cost = “ tutti sono tenuti a partecipare alla spesa pubblica in ragione della propria capacità contributiva ” Ricordiamo che i tributi hanno una doppia possibile funzione

  1. Ragioni fiscali = procurare entrate allo stato
  2. Ragioni extrafiscali = come possono essere i dazi per la protezione del mercato interno

Conseguentemente parrebbe che i tributi retroattivi ledano tale principio ( attualità) , secondo il legislatore però tale lesione può essere giustificata ricorrendo al piano della ragionevolezza. Un esempio in materia può essere quello dei tributi anticipati ( che parrebbe scontrarsi con attualità e quindi effettività) ,tuttavia essi sono possibili sul piano della ragionevolezza qualora sussistano tre condizioni :

  1. Prelievo non scollegato dal presupposto
  2. Obbligo non incondizionato ( bensì collegato alla previsione di produrre)
  3. Presenza di un meccanismo di riequilibrio ( rimborso) {vi è poi anche il principio di uguaglianza tributaria = situazioni uguali ,corrispondono uguali regimi impositivi , deroga è data da trattamenti differenziati dovuti a scopi costituzionalmente garantiti} l’art 53 cost “ciascuno è tenuto in ragione della propria capacità” Attualità l’applicazione del tributo deve essere collegata ad una capacità contributiva legata al presente temporale, e non a passato o futuro. Soggettività tributaria Il requisito soggettivo fa si che l’obbligazione sia posta a carico di chi effettivamente realizza il presupposto.

Come sempre però vi sono situazioni di eccezione al principio , in questo caso si tratta di quelle norme che pongono l’obbligo tributario a carico di terzi ( come il responsabile d’imposta). In queste situazioni si evita di violare la soggettività mettendo il terzo in grado di far ricadere l’onere economico del tributo su chi ne realizza il presupposto. capacità contributiva ed i servizi pubblici i servizi pubblici si dividono in :

  • Indivisibili = finanziati mediante le imposte e a carico della fiscalità generale secondo il principio di capacità contributiva
  • Divisibili = che a loro volta si dividono in
    1. Essenziali = finanziati secondo principio di capacità contributiva
    2. Non essenziali = finanziati secondo il principio del beneficiario PRINCIPI SOVRANAZIONALI

l’art 49 TFUElibertà di stabilimento Esso riguarda lavoratori autonomi e imprese , e vieta agli stati di ostacolare la libertà di trasferimento con delle cd exit tax. Eccezione : plusvalori latenti tassati quando percepiti ( guadagni accumulati ma non ancora incassati es azioni aumentate di prezzo ) l’art 63 TFUE  vieta restrizioni a movimenti di capitale ovvero non tollera discrimini tassatori tra dividendi in entrata o uscita ed i dividendi domestici. rule of reason secondo la CGE non tutte le discriminazioni sono incompatibili con il trattato Esistono infatti delle cause di giustificazione ( elaborate dalla CGE) a comportamenti fiscalmente discriminatori , tali cause sono appunto denominate rule of reason , e tollerano la discriminazione nel limite di rispondere ad esigenze quali efficacia dei controlli fiscali , protezione della salute pubblica , lealtà dei negozi commerciali. Giusto processo  ex 6 CEDU Principio largamente usato in materia civile e penale , ma esente da quello che è l’ambito di diritto pubblico, tuttavia la CGE ritiene tale principio applicabile alle situazioni in cui è coinvolto un interesse di carattere patrimoniale. ( controversie sul pubblico impiego).

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

obbligazione di diritto pubblico che laddove presenti lacune ha la possibilità di essere colmata ricorrendo alle norme del cc sempre che però ricorrano i presupposti dell’analogia (ovvero compatibilità con le peculiarità del diritto tributario ) Ricordiamo poi che è un’obbligazione imposta ex lege con contenuto complesso, in quanto insieme di prestazioni (obblighi , fatturazione, dichiarazione). Relativamente a quella che è la nascita dell’obbligazione possiamo dire che vi sono due teorie

  • Dichiarativa = per la quale sorge con il sorgere del presupposto
  • Costitutiva = per la quale il presupposto non è sufficiente ma si richiede anche l’accertamento Ma cos’è questo presupposto ?? Il presupposto è l’evento che determina il sorgere dell’obbligazione (dando vita all’imposta ) Le obbligazioni possono poi essere:
  • Istantanee = se abbiamo un’obbligazione per ogni avvenimento es successioni
  • Periodiche = se soggette a periodi d’imposta. norme che ampliano il presupposto generando così un ampliamento del campo di applicazione dell’imposta.

I SOGGETTI PASSIVI

Chi sono i soggetti passivi del rapporto tributario? Ad essi si associano due nozioni particolarmente rilevanti e incisive :

  • Il domicilio fiscale  luogo che determina l’ufficio competente alla gestione del rapporto ( corrisponde alla residenza della persona fisica )
  • Residenza fiscale  che non è altro che quella nozione di diritto sostanziale che distingue tra residenti e non residenti Gli elementi appena forniti vanno a definire un rapporto che è tipicamente bilaterale e soggettivo , ma……. I contribuenti Ovvero i soggetti debitori d’imposta

Vi sono figure che intervengono nel rapporto tributario per garantire maggiore certezza Parasoggettivvità tributaria : SOSTITUZIONE TRIBUTARIA ( con riferimento alla figura del sostituto d’imposta ) situazioni in cui l’obbligazione viene posta a carico di un soggetto diverso da colui che realizza il presupposto. Il sostituto d’imposta è una figura che trattiene e versa direttamente l’imposta al posto del contribuente. Questo significa che il contribuente non deve preoccuparsi di pagare l’imposta perché lo fa qualcun altro per lui. La sostituzione può poi essere :

  • A titolo d’imposta  dove la ritenuta esaurisce il prelievo tributario è una deroga alla tassazione progressiva in quanto esclude il provento dal reddito.
  • A titolo d’acconto  mero acconto , forma di riscossione anticipata , il sostituto dovrà poi saldare l’obbligazione tributaria NOZIONI INERENTI ALLA SOGGETTIVITA TRIBUTARIA Diritto di rivalsa = è quel diritto che consente di realizzare a pieno istituti come la sostituzione , dando al sostituto il diritto di effettuare la ritenuta. Transalzione delle imposte = dobbiamo distinguere contribuente di diritto ( il debitore) e contribuente di fatto ( l’onerato). L’es chiarificatore in materia è quello delle imposte sui consumi , dove i debitori sono gli operatori economici , mentre l’imposta è destinata a gravare sui consumatori. Ciò avviene mediante trasferimento dell’onere che si ha nel prezzo  essa è la piena manifestazione del diritto di rivalsa

Il notaio non paga al posto dell’acquirente , ma si assicura che il pagamento venga fatto e, in caso di mancato versamento, potrebbe essere chiamato a rispondere. Le principali differenze tra responsabile e sostituto sono : la rivalsa :è un diritto per il responsabile mentre è un obbligo per il sostituto responsabilità : la quale ricade solo sul sogg diverso per il responsabile , mentre ricade su entrambi nel caso del sostituto. In definitiva we can say “ il sostituto paga al posto del contribuente e gli da già il netto, mente il responsabile è un garante del pagamento dell’imposta LA DICHIARAZIONE È un atto di scienza , dovuto, che rappresenta il momento di collaborazione tra fisco e contribuente. Rispecchia il cd principio autoliquidazione delle imposte. Infatti nella disciplina di tutte le imposte è richiesto ai contribuenti l’obbligo di presentare una dichiarazione all’amministrazione Chi è il responsabile d’imposta? Il notaio se l’imposta non viene pagata, il fisco può rivalersi sul notaio, perché ha la responsabilità di assicurarsi che il pagamento sia avvenuto correttamente.

{ricordiamo che per i tributi periodici si avrà una dichiarazione per ogni periodo d’imposta , mentre per i tributi a base imponibile invariata la dichiarazione andrà presentata ogni volta che vi sarà variazione} Soggetti esclusi Sono tenuti a presentare dichiarazione tutti i soggetti che hanno avuti redditi , esclusi :

  • Coloro che hanno solo redditi esenti
  • Coloro che hanno redditi inferiori al minimo imponibile Contenuto della dichiarazione = tutti gli elementi attivi e passivi necessari a determinare gli imponibili [ si pensi al caso irpef serviranno gli elem per determinare il singolo reddito e il reddito complessivo nonché gli elementi per determinare imposta dovuta e somma da versare] La dichiarazione è poi il luogo di esercizio delle opzioni opzioni manifestazioni di volontà (es. scelta del regime o la scelta tra riporto e rimborso) Vi sono poi elementi la cui presenza è essenziale presupposti Ammontare dell’imposta
  • Trasformazione di società = anche in questo caso si avrà cessazione del periodo d’imposta ed un termine di 9 mesi per presentare annessa dichiarazione. L’ATTIVITA AMMINISTRATIVA I compiti dell’agenzia delle entrate  controllare la dichiarazione – emettere accertamenti – disporre rimborsi Tali compiti vengono assolti mediante un parziale discostamento dai principi amministrativi ex l. 241/ Sicuramente restano validi i principi generali ( economicità-trasparenza-pubblicità- efficienza) statuto dei contribuenti regola disposizioni inerenti a principi come : art 10 rapporti amministrazione contribuente ed il potere di autotutela : secondo l’art infatti i rapporti devono essere improntati alla collaborazione e buona fede , ciò appare concretizzato in quello che è il potere di autotutela dell’amministrazione esso è il potere che consente all’amministrazione di ritirare un atto emesso qualora appaia viziato [ potere che pare connaturato nel potere stesso di emissione dll’atto] è però un potere discrezionale deve conseguentemente tutelare un interesse pubblico attuale e concreto di rimozione dell’atto.

Art 11il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa conseguenza ne è che l’amministrazione non deve aggravare il procedimento. Es lampante ne è il fatto che in ita non possono essere irrogate sanzioni contro il contribuente che si sia conformato alle indicazioni amministrative. Sempre l’art 11 attribuisce al contribuente il diritto di interpellare l’agenzia delle entrate per avere un parere :

  • Ordinario (cioè interpretativo o qualificatorio)
  • Probatorio
  • Anti-abuso
  • Disapplicativo L’amm sarà poi vincolata dal parere che deve cmq essere fornito entro 90 gg. Il parere non è però un giudizio, quindi non vincola il privato , il quale potrà conformarsi ed essere insindacabile o non conformarsi , il che porta alla possibilità di :
  • discostarsi ed impugnare eventuale avviso di rettifica
  • presentare dichiarazione conforme al parere e poi presentare istanza di rimborso statuto regola anche la tematica dei doveri informativi dell’amministrazione finanziaria