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Introduzione al Diritto Tributario: Le Categorie Reddituali e i Principi Generali, Appunti di Diritto

Sunto di Diritto Tributario dell'Impresa

Tipologia: Appunti

2011/2012

Caricato il 03/06/2012

Luca1984.
Luca1984. 🇮🇹

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PROGETTO 1
Le categorie reddituali
Il reddito d’impresa: concetto, principi, componenti
IRPEF: presupposto e principi generali
IVA: presupposto e principi generali
IRAP: caratteri
ICI: caratteri
IRES: caratteri essenziali
L'art. 6 TUIR , DPR 22/12/1986 n. 917 individua 6 categorie di reddito
redditi fondiari (che si suddividono in redditi dominicali di terreni, redditi agrari e redditi
dei fabbricati);
redditi di capitale;
redditi di lavoro dipendente;
redditi di lavoro autonomo;
redditi d'impresa;
redditi diversi.
Vengono considerati redditi di impresa tutti i redditi, di qualsiasi categoria, percepiti nell’esercizio
di attività commerciali.
L’art. 55, 1° comma del TUIR definisce attivita’ commerciale l’esercizio per professione
abituale, ancorche’ non esclusiva, delle attivita’ indicate nell’articolo 2195 c.c. e cioè:
1. attività industriali dirette a produzione di beni e servizi
2. attività intermediarie nella circolazione dei beni
3. attività di trasporto per terra, per aria e per mare
4. l’attività bancarie e assicurative
5. altre attività ausiliarie delle precedenti.
Al 2° comma sono considerati redditi di impresa i redditi che derivano dall’esercizio di attività
svolte in modo professionale, non in via occasionale:
5.1.dall'esercizio di attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di
servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c.;
5.2.dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque
interne;
5.3.dall'esercizio di attività agricole di cui all'art. 32, se pur esercitate nei limiti stabiliti
da questa disposizione, ove spettino a società in nome collettivo o in accomandita
semplice.
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PROGETTO 1

  • Le categorie reddituali
  • Il reddito d’impresa: concetto, principi, componenti
  • IRPEF: presupposto e principi generali
  • IVA: presupposto e principi generali
  • IRAP: caratteri
  • ICI: caratteri
  • IRES: caratteri essenziali

L'art. 6 TUIR , DPR 22/12/1986 n. 917 individua 6 categorie di reddito

  • redditi fondiari (che si suddividono in redditi dominicali di terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati);
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro dipendente;
  • redditi di lavoro autonomo;
  • redditi d'impresa;
  • redditi diversi.

Vengono considerati redditi di impresa tutti i redditi, di qualsiasi categoria, percepiti nell’esercizio di attività commerciali. L’art. 55, 1° comma del TUIR definisce attivita’ commerciale l’esercizio per professione abituale, ancorche’ non esclusiva, delle attivita’ indicate nell’articolo 2195 c.c. e cioè:

  1. attività industriali dirette a produzione di beni e servizi
  2. attività intermediarie nella circolazione dei beni
  3. attività di trasporto per terra, per aria e per mare
  4. l’attività bancarie e assicurative
  5. altre attività ausiliarie delle precedenti.

Al 2° comma sono considerati redditi di impresa i redditi che derivano dall’esercizio di attività svolte in modo professionale, non in via occasionale:

5.1.dall'esercizio di attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c.;

5.2.dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;

5.3.dall'esercizio di attività agricole di cui all'art. 32, se pur esercitate nei limiti stabiliti da questa disposizione, ove spettino a società in nome collettivo o in accomandita semplice.

Per abitualità si intende l’esercizio di un'attività , stabile, regolare, opposto ad un esercizio puramente occasionale, infatti se si verificano delle pause, come nel caso di attività stagionali non possiamo parlare di “abitualità”.

Non forniscono reddito d’impresa le attività descritte nell'art. 32 che producono reddito agrario e le attività artistiche e professionali che producono reddito di lavoro autonomo.

Queste ultime , se consistono in prestazioni di servizi, e sono organizzate in forma d'impresa, ai sensi del comma 2, lettera a , dell'art. 55, possono generare redditi d'impresa.

Tutte le attività commerciali di cui all’art. 55, se non sono esercitate in modo abituale, non producono redditi di impresa ma redditi diversi, ai sensi dell’art. 67, lettera i.

GLI LEMENTI POSITIVI DEL REDDITO D'IMPRESA SONO:

-I RICAVI (art 85 T.U.) I ricavi possono essere distinti in due categorie: 1.ricavi per definizione : comprendono i corrispettivi derivanti dalla cessione/prestazione d i:

  • beni/servizi alla cui produzione/scambio è diretta l'attività di impresa : è considerata la cessione a titolo oneroso. materie prime/sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili non strumentali, acquistati/ prodotti per essere impiegati nella produzione : sono esclusi i beni immobili (salvo imprese edili) perché dalla loro cessione si generano plusvalenze/minusvalenze.

2.ricavi assimilati: comprendono i corrispettivi da

-. cessioni di azioni/titoli simili/quote di partecipazione in soggetti passivi Ires e obbligazioni/titoli di serie/titoli di massa iscritti nell'attivo circolant e:

  • .indennità a titolo di risarcimento, per la perdita e danneggiamento di beni merce
  • contributi in denaro spettanti da contratto e quelli in conto esercizio da legge
  • valore normale di beni destinati all'uso personale o a finalità estraneee all'esercizio dell'impresa

PLUSVALENZE PATRIMONIALI (art. 86 T.U.) Sono prodotte dai beni (strumentali, patrimoniali) che non producono ricavi (beni merce) ma concorrono a formare il reddito nelle stesse ipotesi in cui si realizzano i ricavi.

SOPRAVVENIENZE ATTIVE (ART. 88 T.U.) Le sopravvenienze attive sono un fenomeno straordinario non previsto che incide sulla determinazione del reddito d'esercizio compensando la minore imposta corrisposta nell'esercizio precedente .Esse si creano per:

  • Rilevazione contabile di ricavi o proventi correlabili a costi od oneri di competenza di precedenti esercizi . Sopravvenuta insussistenza di passività relative a precedenti esercizi.

PROVENTI IMMOBILIARI riferiti a immobili diversi da quelli strumentali e dagli immobili merce.

VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE : le variazioni delle rimanenze finali concorrono alla formazione del reddito d'impresa. Inoltre, il 3° comma stabilisce che tutte le predette attività sono “attività commerciali” ai fini della normativa in materia di imposte sui redditi, nonostante soltanto quelle identificate nel comma 1 siano espressamente qualificate come “imprese commerciali”.

  1. Trasparenza , carico fiscale noto ad ogni passaggi
  2. A pagamento frazionato , ad ogni passaggio corrisponde l’imposta relativa al valore aggiunto al prodotto
  3. Proporzionalità con aliquote differenziate
  4. Gravante sul consumatore finale

IRAP

L’Irap è il tributo istituito dal D. Lgs 446/97, a decorrere dal 1° gennaio 1998, destinato a finanziare la spesa regionale e rappresenta l’applicazione del federalismo fiscale.

E’ un’imposta a carattere reale sostituisce numerose.

Il presupposto oggettivo è rappresentato dall’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata, dir3etta alla produzione e allo scambio di beni o alle prestazioni di servizi. Le attività occasionali e quelle dove non c’è un’autonoma organizzazione da parte del soggetto titolare.

Sono soggetti passivi dell’IRAP:

  1. s.r.l., s.p.a., s.a..p.a., società cooperative, mutue assicuratrici, enti pubblici o privati commerciali, residenti
  2. s.n.c., s.a.s., società di armamento e persone fisiche con reddito d’impresa
  3. persone fisiche, società semplici, e associazioni professionali con reddito di lavoro autonomo
  4. prodotti agricoli titolari di reddito agrario
  5. enti non commerciali residenti privati, società ed enti non residenti
  6. amministrazioni pubbliche La dichiarazione IRAP è presentata da ciascun soggetto passivo.

A partire dal 1° gennaio 2008, l’aliquota dell’imposta è pari al 3,9%, dal 1° gennaio 2009, ogni regione stabilisce direttamente l’aliquota.

La base imponibile è costituita dal valore aggiunto della produzione, realizzato nel territorio regionale, la determinazione della base imponibile avviene distintamente, in base all’attività.

ICI

L’imposta comunale sugli immobili è disciplinata da D.Lgs 30 dicembre 1992, n.504, è un’imposta patrimoniale speciale, è periodica, riferita al periodo determinato, anno solare, proporzionale perché la relativa aliquota va applicata alla base imponibile , in misura proporzionale, locale poiché il soggetto titolare del potere impositivo è il comune.

L’oggetto dell’imposta è costituito da immobili, indipendentemente dall’uso a cui sono destinati, purchè risultino ubicati nel territorio italiano, distinti in:

  • fabbricati
  • aree fabbricabili
  • terreni agricoli la base imponibile dell’ICI è costituita dal valore del bene, valore determinato secondo particolari modalità, in base al tipo di immobile; infatti per i fabbricati ed i terreni agricoli, si utilizzano i valori catastali, per le aree fabbricabili occorre tener presente il valore di scambio o il valore in comune commercio.

Il tributo dovuto dal soggetto è determinato applicando all’ammontare calcolato le eventuali riduzioni e detrazioni. L’imposta deve essere versata in due rate per ciascun anno di imposizione, la prima entro il 16 giugno, la seconda dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell’intera imposta dovuta per l’intero anno. Dal 2008, in base al Dl. 93, convertito in legge n.126/08, sono esenti dall’imposta l’abitazione principale, l’ex casa coniugale assegnata dal giudice della separazione, gli alloggi delle cooperative a proprietà indivisa e degli IACP.

IRES

L' IRES , come le altre imposte sui redditi, è un'i mposta di tipo periodico.

La durata del periodo d'imposta non è però uniforme come ai fini irpef.

Per quanto riguarda l'IRES, invece, l' art. 76 TUIR, comma 2, dispone che il periodo d'imposta è costituito dall'esercizio o periodo di gestione della società o dell'ente, così come determinato dalla legge o dall'atto costitutivo.

Soltanto se la durata dell'esercizio o del periodo di gestione non è determinata dalla legge o dall'atto costitutivo, o è determinata in due o più anni, il periodo d'imposta è rappresentato dall'anno solare.

In genere l'obbligazione tributaria relativa ad un periodo 'imposta è del tutto indipendente da quella relativa ai periodi d'imposta precedenti e successivi. Questa autonomia, sancita nell'art. 76 comma 1, implica fondamentalmente che ciascun fatto indicato dalla legge come fiscalmente rilevante deve essere attribuito – e dal contribuente in fase di dichiarazione e dall'Amministrazione in fase di verifica – al periodo d'imposta entro cui la legge stessa lo colloca, e di conseguenza aggregato agli altri fatti ugualmente ascrivibili a quel periodo (senza possibilità di spostamenti all'indietro o in avanti).

L' IRES , a differenza dell'Irpef, che è un'imposta di tipo progressivo, è un'i mposta di tipo proporzionale.

L'ammontare dell'obbligazione tributaria si determina infatti applicando alla base imponibile un'aliquota fissa, che dal 2008 è pari al 27,5%.

Dall'importo calcolato devono essere sottratti gli importi: di alcune detrazioni d'imposta per oneri, dei crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero di cui all'art. 165, nonché dei versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta e delle ritenute d'acconto subite.

Se l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta, ritenute d'acconto e versamenti in acconto è superiore a quello dell'imposta dovuta, il contribuente ha il diritto di scegliere:

  • se computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo:
  • se chiederne il rimborso in sede di dichiarazione;
  • o se utilizzarla in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (di debiti relativi ad altre imposte o a contributi previdenziali).

Corsista Leone Assunta