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compito diritto tributario, Esercizi di Diritto Tributario

La materia del diritto tributario e i suoi indici

Tipologia: Esercizi

2023/2024

Caricato il 12/02/2025

carmela-servillo
carmela-servillo 🇮🇹

3 documenti

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Compito 1:
Lo studente esponga cosa deve intendersi per:
- prestazione personale e patrimoniale imposta;
- tributo: nozione e articolazioni
Lo studente svolga, altresì, una breve analisi
- del principio di riserva di legge in materia tributaria (art. 23 cost.);
- del principio di capacità contributiva (art. 53 cost.) e dei suoi attribuiti come
esito della elaborazione della giurisprudenza della Corte costituzionale;
- dell’evoluzione della disciplina del federalismo fiscale esito della legge delega
n. 42/200
Il tributo si qualifica come una prestazione patrimoniale imposta (art.23).
Secondo l’art.23 nessuna prestazione personale o patrimoniale puo’ essere
imposta se non in base alla legge. Questa disposizione contiene sia la nozione
di prestazioni patrimoniali e personali imposte, sia l’obbligo di assoggettare la
disciplina di tali prestazioni ad una riserva di legge di tipo relativo.
Le prestazioni patrimoniali imposte sono un genus che si caratterizza per la
presenza di una prestazione a contenuto economico e finalizzata a decurtare il
patrimonio del soggetto ed edoverosa in quanto coattivamente imposta. Le
prestazioni personali imposte sono invece prestazioni che impongono obblighi
di fare o non fare che limitano la liberta’ del soggetto e sono doverose in
quanto coattivamente imposte.
Il tributo genera un’obbligazione di pagamento di una somma di denaro ed ha
una struttura giuridica ricorrente che e’ costituita da:
Presupposto: atto o fatto al verificarsi del quale nasce l’obbligazione di
pagamento
Base imponibile ossia la trasformazione del presupposto in grandezza
economica
Soggetto passivo ossia soggetto che realizza il presupposto e al quale è
richiesto il tributo
Aliquota ossia la percentuale per la determinazione del tributo
Il tributo ha diverse sotto categorie.
Sono tributi le imposte, tasse/tributi corrispettivi, contributi e i monopoli
fiscali.
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Compito 1: Lo studente esponga cosa deve intendersi per:

  • prestazione personale e patrimoniale imposta;
  • tributo: nozione e articolazioni Lo studente svolga, altresì, una breve analisi
  • del principio di riserva di legge in materia tributaria (art. 23 cost.);
  • del principio di capacità contributiva (art. 53 cost.) e dei suoi attribuiti come esito della elaborazione della giurisprudenza della Corte costituzionale;
  • dell’evoluzione della disciplina del federalismo fiscale esito della legge delega n. 42/ Il tributo si qualifica come una prestazione patrimoniale imposta (art.23). Secondo l’art.23 nessuna prestazione personale o patrimoniale puo’ essere imposta se non in base alla legge. Questa disposizione contiene sia la nozione di prestazioni patrimoniali e personali imposte, sia l’obbligo di assoggettare la disciplina di tali prestazioni ad una riserva di legge di tipo relativo. Le prestazioni patrimoniali imposte sono un genus che si caratterizza per la presenza di una prestazione a contenuto economico e finalizzata a decurtare il patrimonio del soggetto ed e’ doverosa in quanto coattivamente imposta. Le prestazioni personali imposte sono invece prestazioni che impongono obblighi di fare o non fare che limitano la liberta’ del soggetto e sono doverose in quanto coattivamente imposte. Il tributo genera un’obbligazione di pagamento di una somma di denaro ed ha una struttura giuridica ricorrente che e’ costituita da:  Presupposto: atto o fatto al verificarsi del quale nasce l’obbligazione di pagamento  Base imponibile ossia la trasformazione del presupposto in grandezza economica  Soggetto passivo ossia soggetto che realizza il presupposto e al quale è richiesto il tributo  Aliquota ossia la percentuale per la determinazione del tributo Il tributo ha diverse sotto categorie. Sono tributi le imposte, tasse/tributi corrispettivi, contributi e i monopoli fiscali.

Nella Costituzione vi sono diverse norme destinate a regolare la materia tributaria. Nello specifico nell’art.23 come gia’ accennato è chiarito che nessuna prestazione personale o patrimoniale puo’ essere imposta se non in base alla legge. Nell’art. 23 e nella sua evoluzione storica ritroviamo l’evoluzione storica del principio di riserva di legge. Il tributo è riconosciuto storicamente potere di imperio del sovrano. Tale carattere ha nel tempo imposto la necessita’ di un consenso al tributo da parte di determinate classi, corporazioni o rappresentanti del popolo. Lo stesso principio del consenso dell’imposizione è codificato in Francia nella dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. L’affermazione dei principi democratici e dei governi parlamentari rende il principio del consenso ineliminabile ed espressione di civilta’.  Il principio di riserva di legge in Italia è riconosciuto nell’art.23. L’art.23 contiene una riserva di legge di tipo relativo, la stessa disciplina del tributo è riservata alla legge in senso formale e tale riserva riguarda soltanto gli elementi essenziali della disciplina. La natura relativa della riserva si comprende al fine di coniugare il consenso all’imposizione con il tecnicismo e la specificita’ della materia tributaria. Gli altri elementi della disciplina del tributo possono essere regolati da fonti di secondo grado: disciplina dell’accertamento, disciplina della riscossione e aspetti tecnici relativi agli elementi essenziali del tributo.  Il principio di capacita’ contributiva è stato interpretato come una scatola vuota ed inteso come coerenza formale e sostanziale di ogni norma impositiva tributaria. In un momento successivo al principio di capacita’ è stato riconosciuto un contenuto precettivo per l’introduzione di ogni norma impositiva tributaria. Il principio di capacita’ contributiva è un criterio di riparto delle spese pubbliche fondato sul sacrificio. La capacita’ contributiva è stata intesa come necessita’ che ogni prelievo tributario sia giustificato da un indice di potenzialita’ economica. La valutazione della capacita’ contributiva puo’ essere oggettiva o soggettiva. Dal punto di vista oggettivo qualsiasi fatto economico puo’ assurgere a preupposto di imposta anche se non legato ad una idoneita’ soggettiva alla contribuzione. Dal punto di vista soggettivo la capacita’ puo’ essere riferita al soggetto ed in questo caso è personale e la natura personale ne giustifica il rilievo.