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L’ ATTIVITÀ FINANZIARIA DELLO STATO E IL DIRITTO TRIBUTARIO p. Lo Stato per poter soddisfare i bisogni pubblici svolge attività finanziaria (reperimento di risorse o mezzi finanziari) attraverso vari canali e diverse modalità. Le entrate dello Stato sono molteplici e non tutte di natura obbligatoria. Sotto il profilo giuridico: entrate di diritto privato e entrate di diritto pubblico. Entrate di diritto privato-> regolate da norme privatistiche e per il loro conseguimento lo Stato agisce come soggetto privato ( entrate derivanti dalla gestione di immobili di proprietà statale) Entrate di diritto pubblico-> regolate da norme pubblicistiche che attribuiscono allo Stato un potere di imperio (obbligatorietà) nei confronti dei cittadini che non si possono sottrarre all’osservanza di tali norme, pena applicazione di sanzioni amministrative o penali nei casi più gravi. Diritto finanziario-> comprende il complesso delle norme giuridiche per l’ acquisizione delle entrate e l’ erogazione della spesa pubblica da parte dello Stato Diritto tributario-> branca del diritto finanziario che regola la principale fonte di entrata pubblica: i tributi. Lo Stato ha potestà tributaria -> provvede all’emanazione di norme coattive per introdurre nuovi tributi o modifica quelli esistenti. I TRIBUTI p. 397 La fonte per eccellenza del diritto tributario e di conseguenza dei tributi é la Carta Costituzionale. Art. 3 -> EGUAGLIANZA SOSTANZIALE ( é compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’ organizzazione politica, economica e sociale del Paese.) Lo Stato chiede di più a chi più produce o possiede ricchezza per redistribuirla poi con agevolazioni e sussidi a coloro che si trovano in una situazione di svantaggio sociale o economico. Art.23 -> LEGALITÀ DEL TRIBUTO ( nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge) Legge emanata dal Parlamento Decreto legislativo emanato dal Governo precedentemente autorizzato dal Parlamento Decreto legge emanato dal Governo (solo in casi di urgenza o eccezionali) per la sua validità deve essere convertito in legge in 60 gg altrimenti decade. Art. 53-> CAPACITÀ CONTRIBUTIVA e la PROGRESSIVITÀ DEL NOSTRO SISTEMA TRIBUTARIO ( tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in base alla loro capacità contributiva. Il Sistema tributario é informato a criteri di progressività) La capacità contributiva del singolo-> si manifesta attraverso la produzione di reddito o il possesso di ricchezza. Obbligo del cittadino di partecipare alla spesa pubblica indipendentemente dalla sua richiesta di servizi pubblici allo Stato. Il principio di progressività-> si colpiscono maggiormente i contribuenti più ricchi CLASSIFICAZIONE TRIBUTI p. IMPOSTE-> prelievi coattivi che lo Stato richiede a tutti i cittadini che hanno capacità contributiva cioè che producono o possiedono ricchezza. Principio dell’ universalità-> nessun cittadino deve essere escluso. Il ricavato delle imposte viene usato dallo Stato per l’ erogazione alla collettività dei servizi pubblici generali. Servizi che interessano a tutti i cittadini in diversa misura. No correlazione diretta tra tributo pagato e servizio ricevuto. TASSE -> prelievi che lo Stato effettua solo nei confronti di quei cittadini che richiedono un servizio specifico. Rappresentano di fatto un corrispettivo o una controprestazione per un determinato servizio mantenendo sempre la loro natura tributaria ( es: tasse universitarie, automobilistiche) a differenza dell’ imposta che ha il requisito della generalità, la tassa ha il requisito della specialità in quanto legata direttamente alla richiesta di un servizio. CONTRIBUTI -> prelievi richiesti dallo Stato a quei cittadini che usufruiscono di alcuni servizi in misura maggiore rispetto ad altri(contributi di miglioria) oppure perché appartengono a determinate categorie di soggetti ( es: professionisti, imprenditori o lavoratori) per i quali sono stati previsti coattivamente tali contributi ( INPS, INAIL). Il contributo può presentare sia i caratteri di imposta che di tassa ma se ne distingue: dall’imposta
perché dal suo pagamento il singolo ne trae comunque un vantaggio diretto o indiretto, dalla tassa il contributo si distingue perché spesso il servizio ricevuto dal cittadino non é collegato direttamente e immediatamente all’importo pagato. CLASSIFICAZIONE IMPOSTE p. Le imposte si classificano attraverso vari criteri:
- imposte erariali e locali: se si tiene conto dell’ Ente che gestisce il gettito. Erariali-> imposta gestita direttamente dallo Stato Locali -> imposta gestita da un Ente territoriale minore ( regione, provincia, comune)
- imposte dirette e indirette: se si tiene conto del momento in cui le manifestazioni della capacità contributiva (reddito o ricchezza) vengono colpite Dirette-> imposte che colpiscono il reddito in quanto prodotto o la ricchezza esistente (IRPEF imposta diretta sul reddito e IMU imposta diretta sul patrimonio) Indirette-> imposte colpiscono il reddito in quanto speso o la ricchezza in quanto trasferita (IVA e Imposta di registro)
- Imposte proporzionali, progressive e fisse: se si tiene conto del metodo di calcolo. Il parametro a cui si fa riferimento per tale calcolo é l’aliquota d’imposta (percentuale)cioè il rapporto in percentuale tra l’ammontare dell’imposta e l’ammontare della base imponibile. Proporzionali-> imposte con aliquota fissa all’aumentare della base imponibile (IVA) Progressive-> imposte con aliquota che aumenta all’aumentare base imponibile(IRPEF) Fisse-> imposte che non si calcolano attraverso l’applicazione di una percentuale ma hanno un importo già predeterminato fissato dalla legge ( imposta di registro fissa a 200€ in un atto di compravendita soggetto ad IVA) -> sono delle imposte regressive
- Imposte personali e reali: se si tiene conto o meno della situazione personale del soggetto Personali-> imposte che tengono conto della situazione personale e familiare ( IRPEF) Reali-> imposte che si applicano sul valore di un bene o reddito senza riferimento alcuno alla situazione personale del soggetto che le paga (IVA)
- Imposte sul valore o sulla quantità: se l’ imposta é commisurata ad un valore (importo espresso in moneta) o ad una quantità fisica (kg, litro etc.). Sul valore-> si applicano sul valore di un bene o su un reddito ( es: IVA, IRES) Sulla quantità-> si applicano alla produzione o al consumo di determinati beni ( accise sui carburanti)
- Imposte generali o speciali: a seconda che siano rivolte indistintamente a tutte le attività produttive o se, invece, colpiscono in misura diversa le attività economiche o singoli beni. CLASSIFICAZIONE TASSE p. Le tasse possono essere classificate in base alla natura del servizio prestato:
- tasse amministrative-> quelle dovute per un servizio prestato da un organo amministrativo es: certificati di stato civile, tasse scolastiche
- tasse giudiziarie -> quelle dovute per un servizio prestato da un organo giurisdizionale es: spese per istruttorie, tasse per spese processuali
- tasse industriali -> quelle dovute dalle imprese che producono determinati beni soggetti a particolari controlli es: tasse di verifica pesi e misure o tasse sul marchio di metalli preziosi CLASSIFICAZIONE CONTRIBUTI p. Distinguiamo i contributi in:
- contributi obbligatori ->applicati a determinate categorie di soggetti solo perché appartenenti a tali categorie ( es. contributi INPS,INAIL etc.)
- contributi collegati alla richiesta di un servizio -> collegati alla richiesta di un servizio e sostenuti dal cittadino che usufruisce di un servizio in maniera maggiore rispetto ad altri (contributi di miglioria, contributi di utenza stradale). I DATI IDENTIFICATIVI DEI CONTRIBUENTI E L’ ANAGRAFE TRIBUTARIA p. Il contribuente viene individuato dallo Stato per il pagamento dei tributi attraverso codici numerici e alfanumerici -> CODICE FISCALE e PARTITA IVA CODICE FISCALE -> rilasciato dall’ Agenzia delle Entrate, codice alfanumerico 16 caratteri
LE IMPOSTE DIRETTE ERARIALI p. Le imposte dirette erariali in vigore in Italia sono: IRPEF e IRES
- IRPEF -> Imposta sul reddito delle persone fisiche Disciplinata dal Testo Unico delle imposte sui redditi Nel 2005 chiamata IRE (imposta sul reddito) ma dal 2007 ritornata IRPEF É un imposta ERARIALE, DIRETTA, PERSONALE E PROGRESSIVA A SCAGLIONI. Progressività a scaglioni-> aliquota d’imposta costante in ciascuno degli scaglioni( o classe di reddito) ma aumenta in quello successivo. Sono tenuti al pagamento dell’IRPEF tutti i cittadini italiani per i redditi prodotti in Italia ma anche per quelli prodotti all’estero. Pagano l’ imposta anche i cittadini stranieri per i redditi prodotti in Italia. -> PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITÀ Sono colpiti dall’imposta la totalità dei redditi attribuiti alla persona fisica prodotti nel corso di un anno solare ( 1/01-31/12). Classificazione redditi:
- redditi fondiari-> quei redditi ideali e non reali imputabili ai terreni o ai fabbricati iscritti al Catasto. I terreni possono dividersi in 1) reddito dominicale-> imputabile sempre al proprietario
- reddito agrario -> si riferisce al soggetto che svolge sul terreno un’ attività agricola, per cui la tassazione avviene sempre in capo all’imprenditore agricolo.Non si tiene conto del reddito agrario in caso di mancata coltivazione o a seguito di calamità naturali. Redditi dei fabbricati-> rendita iscritta in Catastò é unica ma a seconda dei casi può subire variazioni in aumento o in diminuzione.
- redditi da lavoro dipendente-> sono quelli che derivano da rapporti di lavoro dipendente nei quali il lavoratore ha un vincolo di subordinazione rispetto al datore di lavoro. Non tassati gli assegni del nucleo familiare.
- redditi da lavoro autonomo-> redditi derivanti da lavoro professionale dove non vi é nessun vincolo di subordinazione da parte del lavoratore ma questo si impegna a compiere un’opera richiesta da un committente (esempio commercialista, avvocato). Per determinazione del reddito di lavoro autonomo -> PRINCIPIO DI CASSA ( si prendono in considerazione solo i ricavi realmente riscossi e da questi si sottraggono i costi realmente pagati (effettivo guadagno).
- redditi d’impresa-> redditi derivanti da attività di impresa (commerciale o agricola). Il criterio per la determinazione del reddito di impresa é quello della “COMPETENZA ECONOMICA”-> si prendono in considerazione i ricavi di competenza dell’esercizio (indipendentemente dal loro incasso) e da essi si sottraggono i costi di competenza dell’anno (indipendentemente dal loro pagamento effettivo).
- redditi da capitale-> quelli che derivano da investimenti in capitale ( es. interessi mutui attivi, utili partecipazioni etc).
- redditi diversi-> tutti i redditi che non si possono far rientrare nelle categorie precedenti (es. redditi lavoro occasionale, attività commerciali non esercitate abitualmente-chiringuito estivo) Scaglioni di reddito (fasce di reddito) e aliquote IRPEF
- fino a 15.000€. 23%
- oltre 75.000€. 43%
Tra le detrazioni d’imposta maggiormente applicate, pari al 19% su alcune spese ricordiamo:
- su spese mediche
- sugli interessi pagati sui mutui per l’acquisto della prima casa-> detrazione calcolata su
importo massimo
- sulle spese di istruzione universitaria
- sulle provvigioni corrisposte all’agente immobiliare-> é possibile detrarre dall’ IRPEF lorda il
19% degli oneri sostenuti per le provvigioni corrisposte agli intermediari immobiliari per l’acquisto dell’abitazione principale fino a un max. 1000€.
L’addizionale regionale e comunale IRPEF p. Le addizionali IRPEF -> sono imposte sul reddito che vanno versate a regioni e comuni da tutti i contribuenti (residenti e non) per i quali, nell’ anno di riferimento, risulta dovuta l’IRPEF. Se il contribuente non deve pagare IRPEF, anche se per effetto di detrazioni spettanti o crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero non deve versare alcuna addizionale. La base imponibile per il calcolo delle addizionali é costituita dal reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili e della rendita dell’abitazione principale. Per calcolare gli importi da versare occorre applicare al reddito imponibile l’aliquota fissata dalla regione e dal comune di residenza. Ogni comune può prevedere comunque, per i contribuenti in possesso di specifici requisiti reddituali-> una soglia di esenzione. Lo Stato indica dei paletti - range di riferimento ai Comuni. Il termine per effettuare il versamento é lo stesso dell’ IRPEF. Attraverso il MODELLO 730 é possibile dichiarare esclusivamente questi redditi:
- redditi da lavoro dipendente
- redditi assimilati a quello di lavoro dipendente
- redditi dei terreni e dei fabbricati
- redditi di capitale
- redditi di lavoro autonomo per i quali NO richiesta partita IVA
- alcuni dei redditi “diversi”
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata
Chi è in possesso di altre tipologie di reddito( tra cui redditi di impresa e redditi di lavoro autonomo per i quali é richiesta partita IVA) non può utilizzare MODELLO 730 e deve presentare il MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE -> novità legge di bilancio 2017 Modello 730-> presentazione 7/07 con CAF- 23/07 direttamente Agenzia Entrate Chi non può utilizzare il 730 o per qualunque motivo non lo abbia presentato deve presentare la dichiarazione dei redditi attraverso il MODELLO REDDITI. Con MODELLO REDDITI si dichiara il possesso di uno o più dei seguenti redditi:
- redditi fondiari (terreni e fabbricati)
- redditi di capitale
- redditi di lavoro dipendente
- redditi di lavoro autonomo
- redditi di impresa
- redditi diversi
Devono SEMPRE utilizzare il Modello Redditi -> i contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili ( es. imprenditori ed esercenti arti o professioni) A seconda della tipologia dei contribuenti, sono stati predisposti i seguenti modelli:
- redditi PF -> riservato alle persone fisiche
- redditi SP -> riservato società di persone
- redditi SC-> riservato società di capitali ed enti commerciali
- redditi ENC -> riservato enti non commerciali
Ad eccezione di casi particolari, contribuenti persone fisiche sono obbligati a presentare il Modello Redditi esclusivamente per via telematica entro il 30/09 di ogni anno. I versamenti del saldo IRPEF e delle addizionali comunali e regionali relativi al Modello Redditi, nonché della prima rata dell’accento per l’anno in corso-> devono essere versati entro il 16/06 di ciascun anno oppure entro i 30 gg successivi pagando una maggiorazione dello 0.4%. Per il pagamento delle imposte -> tutti i contribuenti devono utilizzare il modello di versamento F24. I contribuenti con partita IVA sono obbligati a effettuare i versamenti in via telematica tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate o quello di home banking delle banche e delle poste. Insieme al saldo IRPEF dell’anno precedente occorre versare l’accento per l’ anno in corso, pari al 100%dell’imposta pagata per l’anno precedente, diviso in 2 rate: La 1ª - corrisponde al 40% dell’acconto si paga insieme al saldo il 30/ La 2ª- 60% dell’acconto si paga entro il 30/ Per alcune categorie di reddito é prevista dalle norme fiscali una tassazione alla fonte-> il reddito viene assoggettato a tassazione nel momento stesso in cui viene prodotto. La ritenuta alla fonte può essere applicata in due modalità: 1- La ritenuta alla fonte a titolo di acconto -> comunemente detta ritenuta d’acconto-> é quel prelievo che viene effettuato dallo Stato su alcuni redditi (es.redditi lavoro autonomo, lavoro dipendente o le provvigioni dell’agente immobiliare fatturate a soggetti IVA) e versato a cura del
- dai soggetti che controllano direttamente o indirettamente Srl/associazioni in partecipazione, le
quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore/lavoratore autonomo.
- dai soggetti che esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali
sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente/indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio per l’esercizio di una professione.
- dai soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000,00€-> la verifica di tale soglia é irrilevante se il rapporto di lavoro é cessato. CARATTERISTICHE DEL REGIME FORFETTARIO Per chi applica il regime forfettario sono previsti questi vantaggi fiscali:
- esclusione dall’assoggettamento ordinario dall’ IVA, IRAP, IRPEF e relative addizionali regionali e comunali
- reddito assoggettato a imposta sostitutiva pari al 15%
- calcolo reddito imponibile forfettario che si effettua applicando sul totale dei ricavi/compensi, i coefficienti di redditività diversi a seconda del codice ATECO, che di fatto riducono la base imponibile
- permanenza nel regime finché sussistono i requisiti, per cui la durata del regime é senza limiti di tempo
- esonero esterometro e dall’obbligo della fattura elettronica
- esonero dai corrispettivi telematici nel caso di opzione per l’emissione della fattura elettronica o cartacea
- credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi (entro il plafond del regime)
- possibilità di richiedere il versamento ridotto dei contributi gestione IVS ( nella busta paga di lavoratori dipendenti privati INVALIDITÀ-VECCHIAIA-SUPERSTITI) nella forma del 35%. Il contribuente forfettario deve però, per le operazioni per le quali risulta debitore dell’imposta, emettere fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e versare l’imposta entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni; X le operazioni passive, numerare e conservare le fatture d’acquisto/bollette doganali. I soggetti che adottano il regime forfettario beneficiano di talune semplificazioni e in particolare:
- sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, salvo l’obbligo
di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie.
- esclusi dall’applicazione degli ISA
- non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte( in qualità di sostituti di imposta) fermo
restando l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme non assoggettate a ritenuta, i contribuenti forfettari sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati.
- non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi/compensi conseguiti, previo rilascio di apposita
dichiarazione che può essere inserita anche in fattura. In presenza di importi superiori a €77,47 é necessario apporre la marca da bollo di €2,00. Sono “esenti” da bollo le fatture relative agli acquisti intra-UE e agli acquisti da assoggettare al regime di reverse change, per i quali il contribuente forfettario é debitore dell’imposta. DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE Il reddito su cui applicare l’imposta sostitutiva ordinaria del 15% é determinato:
- applicando ai ricavi/compensi percepiti lo specifico coefficiente di redditività differenziato a
seconda dell’attività esercitata.
- sottraendo i contributi previdenziali “dovuti per legge”. L’agenzia rammenta che i contributi
previdenziali ed assistenziali possono riferirsi anche ai collaboratori dell’impresa familiare:
- fiscalmente a carico
- non a carico ma x i quali il titolare non ha esercitato il diritto alla rivalsa. L’eventuale eccedenza é dedotta dal reddito complessivo. In caso di infedele “attestazione”, da parte del contribuente, dei requisiti e delle condizioni é prevista la maggiorazione del 10% delle sanzioni, se il maggior reddito accertato supera del 10% quello dichiarato.
IL FORFETTARIO DELLE START-UP
Al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo d’imposta in cui l’attività é iniziata e per i quattro successivi, l’aliquota del 15% é ridotta nella misura del 5% a condizione che:
- il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica,
professionale ovvero d’impresa anche in forma associata o familiare.
- l’ attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività
precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
- qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei
relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo di imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a €65.000. 2) IRES -> Imposta sul reddito delle società È un imposta ERARIALE, PROPORZIONALE e PERSONALE avente come oggetto il reddito realizzato da determinati soggetti con personalità giuridica. SOGGETTI PASSIVI p. Sono tenuti al pagamento dell’IRES:
- le società di capitali, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti in Italia
- enti pubblici ed enti privati, residenti in Italia che hanno, come oggetto esclusivo o principale,
l’esercizio di attività commerciale.
- enti pubblici ed enti privati residenti in Italia che non hanno come oggetto l’esercizio di attività
commerciale.
- infine, società ed enti di qualsiasi tipo, con o personalità giuridica, non residenti in Italia
——> PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITÀ
IL REDDITO IRES, COME CALCOLARE L’IMPOSTA DOVUTA p. Il reddito soggetto ad IRES è interamente riconducibile alla categoria del reddito d’impresa. Dal 1º gennaio 2017 -> l’aliquota IRES da applicare sul reddito imponibile é del 24% prima era del 27,50%. PROPORZIONALE-> perché il reddito di impresa ha un andamento. QUANDO SI PAGA L’IRES p. I versamenti a saldo e l’eventuale primo acconto IRES devono essere eseguiti entro il 16º giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, oppure entro il 30º giorno successivo con maggiorazione dello 0,40% delle somme a titolo di interesse corrispettivo. Acconto IRES-> 100% (prima 101,5%) dell’imposta dovuta per l’anno precedente ed é versato in 2 rate: 1ª rata-> 40% dell’acconto dovuto si paga insieme al saldo. 2ª rata-> 60% dell’acconto dovuto si versa entro l’ultimo gg dell’ 11º mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione. GLI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE -ISA Introdotti nel 2017 -> sono indici volti a verificare la normalità è la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili. Il contribuente tramite l’applicazione degli ISA, può verificare in fase dichiarativa, il proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala di valori da 1 a 10. 1-> vicino al fallimento 10-> punteggio di massima affidabilità. I CAF imprese e i professionisti abilitati possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, L’ASSEVERAZIONE dei dati-> consiste nella verifica che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli ISA corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea
- Operazioni esenti -> sono quelle operazioni che, pur rispettando tutti e 3 i presupposti sono
escluse dall’imposta per espressa previsione normativa (es: oneri finanziari, prestazioni mediche) -> IVA sugli acquisti é indetraibile e diventa un costo per l’imprenditore o il professionista
- Operazioni estranee al campo di applicazione dell’IVA-> sono quelle operazioni che, per
specifiche previsioni normative o per mancanza di alcuno dei requisiti, non vengono assoggettate ad IVA (es. vendite o prestazioni di servizi tra privati, la penale nell’ambito di un risarcimento contrattuale). OPERAZIONI ESTERE pag.
- quelle nei confronti di soggetti comunitari-> se cliente e fornitore sono entrambi soggetti passivi IVA di due StAti UE diversi tra loro, si applica l’IVA intracomunitaria. In questo caso il fornitore emetterà una fattura non imponibile ai fini Iva e sarà il cliente che provvederà all’integrazione della fattura stessa con l’applicazione della propria IVA nazionale. Se invece il cliente fosse un cittadino privato di altro Stato Ue, il fornitore applicherebbe direttamente in fattura l’IVA interna del proprio paese di appartenenza.
- quelle nei confronti di soggetti extracomunitari-> si parla in questo caso di importazioni per i beni o servizi ricevuti da soggetti extra Ue ed esportazioni per beni o servizi forniti a soggetti extra UE.le importazioni da chiunque effettuate (sia soggetti Iva che privati cittadini) si considerano operazioni imponibili IVA, per cui l’imposta viene applicata alla dogana , mentre le esportazioni verso chiunque effettuate sono considerate operazioni non imponibili ai fini dell’IVA. ALIQUOTE IVA pag. Le aliquote IVA sono differenziate per tipologie di beni o prestazioni di servizi e vengono distinte in: ordinaria, ridotta e super ridotta. -L’ aliquota ordinaria pari al 22% : si applica normalmente sulle prestazioni professionali sui servizi in genere sulla gran parte dei beni di largo consumo quando non sono previste aliquote più basse. -L’ aliquota ridotta pari al 10% : si applica su prestazioni alberghiere, bar, ristoranti, su determinati prodotti alimentari non di primissima necessità, su specifiche opere di recupero edilizio, sull’acquisto di determinati immobili etc. -L’ aliquota ridotta pari al 5% : introdotta con la legge di stabilità 2016 per le prestazioni rese dalle cooperative sociali che in precedenza applicavano il 4% e per le erbe aromatiche. -L’ aliquota super ridotta pari al 4% : si applica, infine, principalmente sui prodotti alimentari di prima necessità, sulla stampa quotidiana e periodica, sui libri ecc. VERSAMENTI PERIODICI pag. 409 I versamenti dell’Iva, che si determinano detraendo dall’imposta debito (sulle vendite) l’imposta credito (sugli acquisti), possono essere effettuati mensilmente o trimestralmente.ciò dipende dall’ammontare dei ricavi realizzati.
- Versamenti trimestrali -> Possono essere effettuati da tutti i soggetti che nel corso di esercizi
hanno realizzato ricavi non superiori a 400.000 € (per il settore dei servizi) o a 700.000 € (per gli altri settori).in questo caso il versamento deve avvenire entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.(es. L’Iva del primo trimestre dell’anno si versa il 16 maggio).
- Versamenti mensili -> sono obbligatori quando si superano i limiti ricavi precedentemente
elencati sono facoltativi negli altri casi.il versamento avviene entro il giorno 16 di ogni mese per l’Iva relativa al mese precedente. Per l’adozione del regime di contabilità semplificata ordinaria si tiene conto degli stessi limiti di ricavi sopra citati. ACCONTO ANNUALE IVA pag. 409 Il 27 dicembre di ogni anno lo Stato esige dei soggetti passivi Iva un acconto, riferito all’ultimo trimestre dell’anno (per i soggetti che versano l’imposta trimestralmente) o al solo mese di dicembre (per i soggetti che la versano mensilmente).
Il saldo sarà versato in ogni caso da tutti i soggetti il 16 marzo dell’anno successivo.l’acconto Iva può essere calcolato scegliendo, in base alla convenienza, tra tre diversi metodi di calcolo:
- applicando il metodo storico, l’acconto Iva e pari all’88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell’anno precedente.
- Con il metodo previsionale, l’acconto viene calcolato sulla base di una stima dell’operazione che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre e l’acconto e pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare per il mese o trimestre di riferimento.
- Il calcolo con il metodo analitico si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre.in particolare, l’acconto e pari al 100% dell’importo risultante da un apposita liquidazione che tiene conto dell’Iva relativa alle operazioni realmente effettuate fino a tale data, sia per i mensili che per i trimestrali. DICHIARAZIONE IVA pag. Dal 2017 la dichiarazione Iva non può essere più presentata in forma unificata con la dichiarazione dei redditi. Il termine per l’invio all’Agenzia delle entrate è quello compreso tra il 1º e il 28 febbraio di ogni anno. IL REVERSE CHARGE E LO SPLIT PAYMENT pag. I meccanismi del reverse charge e dello split payment sono stati introdotti per prevenire o comunque cercare di evitare fenomeni evasivi in alcuni settori economici considerati particolarmente a rischio, così da garantire il versamento dell’Iva allo Stato. Il reverse charge -> previsto all’articolo 17 del d.P.R. n. 633/1972, detto anche “operazione di inversione contabile”, costituisce una deroga alla disciplina generale in materia di Iva e trasferisce gli obblighi di assolvimento dell’imposta dal cedente all’acquirente. Quest’ultimo, infatti, dopo aver ricevuto dal fornitore la fattura senza applicazione dell’Iva (con l’indicazione, però, che si tratta di un’operazione soggetta a inversione contabile), integra il documento, riportando l’aliquota e la relativa imposta e lo annota sia nel registro delle vendite sia in quello degli acquisti in modo da rendere neutrale l’operazione ai fini Iva; successivamente provvederà ad assolvere il totale carico dell’Iva. Esempi di operazioni soggette a inversione contabile: subappalti in edilizia, fabbricati o unità strumentali e fabbricati o unità abitative (solo quando la cessione è soggetta ad IVA per opzione in base al d.l. n. 83 /2012); cessioni intracomunitarie, ecc. Lo split payment o scissione dei pagamenti -> invece è un meccanismo che si applica alle fatture emesse nei confronti della pubblica amministrazione destinataria della cessione di beni o della prestazione di servizi. Al fornitore/ cedente della pubblica amministrazione sarà liquidato il solo corrispettivo dell’operazione, mentre l’Iva verrà versata direttamente dall’ente pubblico all’ Erario. IMPOSTA DI REGISTRO pag. 410 L’imposta di registro è regolata dal Testo Unico dell’imposta di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n.131. Essa è dovuta al momento della registrazione di determinati atti giuridici presso l’Agenzia delle Entrate alle seguenti caratteristiche: ERARIALE, INDIRETTA, REALE e generalmente PROPORZIONALE. PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA pag. Il legislatore pone quale presupposto dell’imposta di registro la richiesta della registrazione dell’atto del negozio. In virtù di tale presupposto gli atti rilevanti ai fini dell’imposta si classificano in:
- atti soggetti a registrazione in termine fisso;
- atti soggetti a registrazione in caso d’uso;
- atti non soggetti a registrazione.
- gli atti soggetti a registrazione in termine fisso -> sono quegli atti per i quali è obbligatorio presentare la richiesta di registrazione entro i seguenti giorni dalla data più vecchia tra quella dell’atto e quello dell’inizio del contratto: 30 gg per le locazioni, 20 gg per altri atti formati in Italia (es. contratto di compravendita) , 60 gg per altri atti formati all’estero.