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dispensa di diritto tributario
Tipologia: Prove d'esame
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Mercoledì 29 setttembre ‘Il diritto tributario come settore dell’ordinamento disciplina, e come branca delle scienze giuridiche, studia criticamente gli atti e le procedure attraverso i quali lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali prelevano dalle economie private (=nostre personali disponibilità di ricchezza) i mezzi finanziari con i quali far fronte alle pubbliche spese’ cit. professor Gianfranco Gaffuri—>pone l’accento sulla funzione del prelievo fiscale, ossia attua il concorso alle pubbliche spese , chi si sottrae alle imposte e alle tasse viene meno a tale concorso, danneggia la collettività. Il diritto tributario è il diritto dei tributi , è sinonimo di diritto fiscale, quando parliamo di tributi utilizziamo una accezione estremamente ampia che comprende al suo interno diversi speci—>troviamo le imposte e le tasse. L’imposta con cui abbiamo a che fare tutti i giorni è l’imposta sul valore aggiunto, ossia l’IVA, l’aliquota ordinaria è il 22%. La tassa che maggiormente conosciamo è la tassa sui rifiuti. Che cosa si intende per tributo? Nell’ordinamento italiano e in quello dell’Unione europea non troviamo una definizione in tal senso, quindi il concetto di tributo va elaborato interpretativamente , sopratutto la giurisprudenza si è cimentata nell’elaborazione di tale concetto—>il concetto di tributo non serve soltanto a noi per capire cosa studiamo ma anche per applicare delle norme costituzionali, ad esempio pensiamo all’ articolo 75 Cost. , il quale afferma al secondo comma che per le leggi tributarie non è ammesso referendum abrogativo, l’ articolo 14 Cost. sancisce che perfino il domicilio di un soggetto può essere violato al fine di effettuare ispezioni fiscali, esiste inoltre una giurisdizione speciale tributaria costituita da commissioni tributarie, per stabilire se una controversia è devoluta a queste che possono essere provinciali, regionali ecc., secondo il decreto legislativo n°546/1992 articolo 2 occorre
stabilire qual è il confine del tributo, se la controversia attiene un prelievo tributario appartiene a loro. In giurisprudenza troviamo definizioni talvolta diverse, talvolta ampie, e tuttavia in queste elaborazioni è possibile individuare alcune caratteristiche comuni e costanti, ogniqualvolta le riscontriamo possibilmente tutte siamo in presenza di un tributo, esse sono:
Contributi speciali =nel nostro ordinamento non ce ne sono da molti anni a questa parte, in occasione della riforma tributaria del 1971-1973 (unica riforma generale tributaria che abbiamo avuto finora) è stato abrogato un famoso contributo speciale ossia il contributo sull’incremento di valore delle aeree fabbricabili —>nel secondo dopoguerra si è assistito ad un grande sviluppo dei centri urbani, i terreni agricoli che avevano un certo valore di mercato, per il fatto di diventare aeree fabbricabili subivano un esponenziale incremento di valore il quale non era legato a nessuna attività posta in essere dai proprietari, ciò che determinava l’incremento di valore erano le opere pubbliche (costruzione delle strade, delle fognature) il legislatore introdusse questo contributo per far sì che i proprietari di queste aeree, che vedevano aumentare in maniera esponenziale il valore dei loro beni, pagassero un contributo per concorrere alle spese che gli enti pubblici avevano sostenuto per ampliare la cerchia urbana rendendo tali aeree da agricole a urbane Principi fondamentali dell’ordinamento tributario :
anno solare, i redditi lordi non vengono assoggettati all’IRPEF, la base imponibile si traduce in una grandezza monetaria che è determinata secondo una serie di regole e principi], chi sono i soggetti passivi e quelli attivi , questi ultimi si possono distinguere tra coloro che fanno applicare questi tributi e quelli che beneficiano del gettito di questi tributi, i soggetti passivi sostengono l’onere del prelievo fiscale), questo è un primo elemento che fa indurre a ritenere che la riserva sia relativa , ulteriore elemento è il fatto che non tutta la disciplina tributaria sostanziale del tributo deve essere contenuta in una legge o in un atto avente forza di legge ma soltanto il presupposto, i soggetti e la base imponibile , per quanto riguarda l’aliquota è sufficiente che la norma di legge o qualcosa di equiparato contenga l’ aliquota massima che può essere applicata, o l’ indicazione di un range di aliquote nel quale può essere individuata l’aliquota concretamente applicabile, o possono essere stabiliti dei criteri stringenti sulla base dei quali venga stabilita l’aliquota effettivamente applicabile, stabiliti da una fonte normativa secondaria, un terzo elemento di relatività della riserva è che non è necessaria una legge ma è sufficiente un atto avente forza di legge cioè il decreto legge o il decreto legislativo Giovedì 30 settembre Non dimentichiamo che l’ articolo 23 Cost. è una norma di garanzia per il contribuente, deriva da quel vecchio principio dell’ordinamento anglosassone ( ‘no taxation without representation’ ) per evitare che sia l’amministrazione e non coloro che rappresentano la volontà popolare a stabilire degli obblighi di natura fiscale Quando parliamo di legge parliamo di legge dello Stato ma anche di legge delle Regioni, quindi anche una legge regionale può integrare la riserva di legge. Per quanto riguarda i decreti legge e i decreti legislativi sono due fonti fungibili con la legge ma tuttavia in materia tributaria sono riguardate in maniera abbastanza diversa—>se il decreto legislativo è forse la fonte primaria delle
immaginare due modelli contrapposti: competitivo e solidaristico. Quello adottato in Italia fu il secondo modello, che tiene conto del fatto che siccome le Regioni non si fanno concorrenza, ve ne sono alcune in cui c’è maggiore ricchezza e quindi sono in grado di prelevare maggiori tributi presso i privati e alcune che invece hanno meno ricchezza e non sono in grado di raccogliere lo stesso livello di gettito, qual è il problema? Con il gettito dei tributi si fa fronte alle pubbliche spese e quindi ci potrebbe essere qualche regione che non è in grado, con quello che raccoglie, di garantire un livello adeguato di servizi ai suoi cittadini, e qui interviene la perequazione =con legge dello Stato sono stabiliti i criteri e le modalità attraverso i quali le risorse raccolte in una Regione dovranno essere in parte indirizzate a far fronte alle carenze di un’altra Regione. Per quanto riguarda la potestà legislativa delle Regioni, può indirizzarsi in direzione sia di tributi regionali sia di tributi locali, vale a dire province e comuni che si trovano all’interno di quella Regione; questa potestà legislativa regionale è ritenuta concorrente con quella dello Stato , in quanto anche quest’ultimo può dettare leggi che disciplinano e introducono tributi comunali e provinciali, occorre stabilire però dei criteri sulla base dei quali si esercita la potestà impositiva fiscale dello Stato e delle Regioni, in sostanza bisogna stabilire delle materie, c’è una necessità di fissare principi e criteri direttivi. Il terzo comma si conclude con la frase ‘ nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato ’—>le Regioni non hanno potuto esplicare la loro potestà legislativa fino a che non è stata dettata questa normativa di coordinamento, tutto ciò è avvenuto tra il 2009 e il 2011. Qualsiasi potestà legislativa deve essere esercitata nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali —>ci soffermiamo per sottolineare le peculiarità della gerarchia delle fonti del diritto tributario =in cima ci sono i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, le fonti europee sono addirittura ritenute prevalenti rispetto alla Costituzione, poi abbiamo quest’ultima come fonte, poi le leggi e gli atti aventi forza di legge
Statuto del contribuente, articolo 10 (‘tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente) =contiene una previsione che è utile conoscere, in base ad essa il contribuente non deve occultare notizie importanti, frodare il fisco, deve risultare trasparente, anche l’amministrazione si deve comportare in base al principio della collaborazione e della buona fede non solo il contribuente. Essa ha avviato per primo il nuovo trend di rapporti meno conflittuali tra contribuenti e amministrazione, in effetti tutta la normativa successiva è andata in questa direzione. Il secondo comma afferma: ‘non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa’—>quello che a noi interessa sono le indicazioni contenute in atti dall’amministrazione finanziaria —>esempio: immaginiamo che l’Agenzia delle entrate adotti una interpretazione nell’applicazione della norma, alla quale il contribuente decide di attenersi, se l’Agenzia delle entrate successivamente modifica la sua interpretazione e da tale modifica deriva una applicazione della stessa norma che determina il pagamento di maggiori imposte, ovviamente la questione potrà essere portata dinanzi ad un giudice tributario, ma supponiamo che il contribuente non voglia andare dal giudice, allora l’Agenzia delle entrate potrà richiedergli le maggiori imposte che risultano dovute ma non gli potrà chiedere né interessi né applicargli sanzioni perché lo stesso aveva scelta di adeguarsi. La giurisprudenza in alcuni casi ha ritenuto che qualora le indicazioni dell’amministrazione avessero determinato un particolare livello di affidamento del contribuente (egli non avrebbe proprio potuto nemmeno volendo mettere in discussione quella interpretazione), non fossero dovute nemmeno le maggiori imposte Articolo 1-Statuto del contribuente (non è legge costituzionale) =tale articolo afferma che le disposizioni contenute nello Statuto sono state introdotte come attuattive dell’articolo 3 (principio di uguaglianza), articolo 23 (riserva di
contributiva significa che quando facciamo riferimento ad essa facciamo riferimento ad atti e fatti aventi rilevanza economica, l’interpretazione tradizionale di questo articolo 53 ne faceva una norma di garanzia per i contribuenti , nel senso che non potevano essere assoggettati al prelievo fiscale quei contribuenti che non manifestavano una capacità contributiva (prospettiva soggettivistica della capacità), quindi possono essere presupposti dei tributi soltanto delle manifestazioni autentiche di ricchezza di un soggetto (i tradizionali indici di capacità contributiva sono il reddito, il patrimonio, i trasferimenti e i consumi, i primi due sono indici diretti perché riescono ad esprimere la capacità più direttamente gli altri indici indiretti), successivamente si è affermata un’altra tesi quando venne introdotta l’imposta regionale sulle attività produttiva, che serve a finanziare la spesa sanitaria regionale, nel 1998, che ha una visione oggettivistica della capacità contributiva —>non occorre che il presupposto di un tributo sia presente nelle manifestazioni autentiche di ricchezza di un soggetto basta che sia una entità valutabile economicamente, questa seconda visione lascia spazio a scelte molto più ampie del legislatore, anche meno di garanzia per i contribuenti. I corollari del principio di capacità contributiva :
aliquote si sottraggono questi oneri deducibili, solo dopo si otterrà quella base imponibile dell’IRPEF alla quale si applicano le aliquote. Il legislatore invece di individuare dei tetti riguardo il minimo vitale o riguardo l’applicazione delle imposte, ha individuato una serie di spese rilevanti che prescindere del loro importo vengono detassate dall’IRPEF grazie a quella che è l’importanza che rivestono anche alla luce delle tutele costituzionali ( articolo 10 d.p.r. 917/1986 )
concorrono ugualmente, questo vale per il sistema tributario ma non necessariamente per tutte le imposte—>attualmente soltanto l’IRPEF è una imposta progressiva , tempo fa vi era anche l’imposta sulle successioni, troppe imposte progressive renderebbero il sistema tributario espropriativo. Quando parliamo di progressività si riferisce spesso alle aliquote, ad esempio nell’IRPEF essa si traduce nella previsione di aliquote che si applicano a fasce di reddito, ma la progressività può essere ottenuta anche senza far leva sulle aliquote, ma anche ad esempio attraverso lo strumento delle detrazioni d’imposta (=fanno sempre riferimento a spese sostenute dal contribuente che hanno un certo rilievo sociale e costituzionale che in tutto o in parte vengono portate a decurtazione dell’imposta già liquidata su quel reddito imponibile). Ci sono vari tipi di progressività, essi sono tradizionalmente 3: continua , per classi e per scaglioni. La prima vige nella repubblica federale tedesca, è una formula matematica, ad ogni euro in più di reddito cambia la percentuale dell’imposta che si applica a tutto il reddito del soggetto, la progressività per classi è assai simile a quella per scaglioni ma con una grande differenza, immaginiamo che il reddito sia suddiviso in fasce—>prendiamo ad esempio le aliquote dell’IRPEF , da un centesimo di euro fino a 15.000 mila euro si applica il 23%, da 15.000 e un centesimo fino a 28.000 euro il 27%, da 28.ooo e un centesimo fino a 55. euro il 38%, ecc., se il reddito complessivo netto del soggetto è inferiore a 15.ooo euro dovrebbe essere assoggettato al 23% e quindi se fossero 10.000 euro pagherebbe 2300 euro di IRPEF, se avesse invece 60 mila euro si applicherebbe il 41%, a tutto il reddito si applica l’aliquota della fascia più alta raggiunta, è una progressività disincentivante nella produzione del reddito, la progressività per scaglioni è come quella per classi ma non è a tutto il reddito che viene applicata l’aliquota del massimo scaglione raggiunto, ma il reddito viene ‘affettato’ e a ciascuna fetta viene applicata la sua aliquota tipica, immaginiamo che ci sia un reddito di 100.000 euro, nella progressività per classi tutto il reddito sarebbe soggetto al 43% e quindi 43.000 euro sarebbero di IRPEF in quella per scaglioni dobbiamo affettare i 100.000 euro e ai primi 15.000 applichiamo il 23%, a quelli che vanno fra i 15.000 e i 28.000 si applicherà il 27%, a quelli che vanno dal 28.000 fino ai 55.000 si applicherà il 38%, a quelli che vanno dal
55.ooo ai 75.000 si applicherà il 41% e solo agli ultimi 25.000 si applicherà il 43%, non svolge una funzione disincentivante alla produzione del reddito in questo caso, inoltre tale progressività può inoltre essere attenuata o accentuata Mercoledì 6 ottobre Soggetti coinvolti nell’applicazione delle imposte : abbiamo i soggetti attivi e soggetti passivi, dal lato attivo non parliamo soltanto dei soggetti che sono destinatari del gettito derivante dall’applicazione dei tributi (Stato e altri enti territoriali) ma anche e sopratutto dei soggetti che sono dotati dei poteri che sono funzionali all’applicazione degli stessi , non sempre tali qualità coincidono, per quanto riguarda le Regioni, le provincie e i comuni è chiaro che gli enti impositori sono loro, mentre per quanto riguarda lo Stato, e quindi i tributi erariali, la potestà impositiva è attribuita in grande misura a quella che è nota come Agenzia delle entrate —>ente che si occupa dell’applicazione della maggior parte delle imposte erariali, abbiamo due agenzie fiscali, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane, una volta vi erano 4 Agenzie , ossia l’Agenzia delle entrate, del territorio, del demanio, delle dogane, poi sono state accorpate, la norma di riferimento per sapere le caratteristiche dell’Agenzia delle entrate è l’articolo 8 del d.lgs. 30 luglio 1999 n.300 , esse vengono definite come strutture che svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, hanno piena autonomia, sono sottoposte al controllo della Corte dei Conti, sono regolate da statuti che sono emanati con regolamenti, la potestà impositiva non è attribuito in generale all’Agenzia, essa si articola con una struttura centrale e una serie di articolazioni locali che sono le direzioni regionali, le direzioni provinciali e sopratutto gli uffici , questi ultimi agiscono in base a dei criteri di competenza, sono competenti per tutte le imposte attribuite all’Agenzia delle entrate, per quanto riguarda i soggetti passivi facciamo anzitutto riferimento ai contribuenti =possiamo fare credito a 2 nozioni diverse, una più ristretta e una più ampia, a quest’ultimo fa riferimento lo
le imposte in relazione ai redditi che il suo dipendente percepisce e che lui gli corrisponde, e poi esercita la rivalsa che molto spesso è preventiva, attraverso le ritenute alla fonte, c’è Tizio che adempie l’obbligazione di Tizio ma che è commisurata ad un presupposto che non è di Tizio ma di Caio. La rivalsa è la modalità con la quale Tizio recupera nei confronti di Caio le imposte che è stato tenuto a pagare perché il legislatore ha deciso cosi. La funzione dell’istituto tende ad agevolare il prelievo fiscale , anzitutto non sempre ma spesso il sostituto d’imposta è un soggetto che per la sua organizzazione, per la sua affidabilità, dà maggiori garanzie al fisco che gli adempimenti fiscali vengano effettuati tempestivamente e regolarmente, la seconda funzione è una funzione di anticipazione del prelievo fiscale =le imposte sui redditi si applicano sul reddito complessivo netto che un soggetto ha posseduto in un anno solare, se il legislatore non avesse previsto il sostituto d’imposta, l’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto aspettare ben più di un anno per poter incassare le imposte sui redditi del contribuente, nel momento in cui il sostituto d’imposta versa al sostituito dei redditi, effettua la ritenuta, non deve aspettare l’anno successivo per versarla all’Agenzia delle entrate ma deve versarla entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui ha effettuato la ritenuta, vi è un notevole avvicinamento tra il momento in cui si realizza il possesso del reddito da parte del sostituito e il momento in cui il sostituto va a versare l’imposta, quindi lo Stato incassa prima. I soggetti coinvolti sono il sostituto e il sostituito , il primo è colui che il legislatore ha individuato come obbligato al pagamento di imposte in proprio ma in luogo di altri e in relazione a una capacità contributiva altrui, il secondo invece è quello che manifesta la capacità contributiva, quello che ha posseduto il reddito. Se il soggetto sostituto è tenuto al pagamento di imposte in relazione alla capacità contributiva altrui, prima o poi queste imposte deve poterle recuperare perché altrimenti nei suoi confronti il prelievo fiscale si rivelerebbe costituzionalmente illegittimo quindi deve esercitare la rivalsa , abbiamo detto che nella maggior parte dei casi la rivalsa è preventiva, normalmente essa precede il versamento delle imposte. Non qualsiasi soggetto può essere scelto dal
legislatore come sostituto d’imposta , egli deve essere un soggetto che ha una particolare prossimità, legame con quello che è il presupposto del tributo, nella grandissima maggioranza dei casi il legame è dato dal fatto che è il sostituto quello che corrisponde al sostituito il reddito assoggettato all’imposta, è proprio tale legame che permette la rivalsa preventiva. Nella maggioranza dei casi, siccome i redditi nella maggioranza dei casi i redditi sono in denaro, la rivalsa si è effettua attraverso le ritenute d’acconto —>anziché versare 1.000 euro versa 1.000 euro meno l’importo che il legislatore ha stabilito che debba versare al fisco La sostituzione tributaria si divide in 2 tipologie —->la sostituzione a titolo d’imposta che in passato qualche manuale chiamata propria e la sostituzione a titolo di acconto che veniva chiamata una volta impropria , in entrambi i casi parliamo di sostituzione, è prima necessaria una precisazione—>i redditi che sono coinvolti nella sostituzione tributaria, quelli in relazione dei quali il legislatore ha previsto le ritenute sono 6: redditi fondiari (=derivano dal possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento su beni immobili, prefabbricati o perenni siti in Italia e censiti catastalmente, in relazione ad essi non è prevista la sostituzione), redditi di capitale (=derivano dagli investimenti di capitale, sovente è prevista la sostituzione), redditi di lavoro dipendente (=derivano dal rapporto avente ad oggetto la prestazione di lavoro dipendente, è prevista la sostituzione), redditi di lavoro autonomo (anche qui, a certe condizione è prevista la sostituzione, un lavoratore autonomo è l’avvocato), redditi di impresa (qui la sostituzione non c’è) e i redditi diversi (comprendono una serie di ipotesi nelle quali alcune contemplano la sostituzioni e altri no), cosa hanno in comune i redditi che prevedono la sostituzione? Che sono redditi percepiti , ossia redditi che un soggetto li versa ad un altro
redditi, la banca, applica una ritenuta da conto, normalmente la versa all’erario e tutto finisce li, quegli interessi non dobbiamo dichiararli al fisco perché quello che ha fatto la banca basta, essa, adempiendo ai suoi personali obblighi da sostituto libera anche noi. C’è soltanto un caso in cui il fisco può coinvolgere il sostituito, ma devono verificarsi 2 circostanze —>1)il sostituto d’imposta non versa ciò che deve al fisco , se ha effettuato la ritenuta e non la versa al fisco, questo non può venire a chiedere al sostituito il pagamento dell’imposta, occorre che si verifichi un’altra circostanza, ossia che il sostituto non solo non abbia versato al fisco ma che non abbia nemmeno effettuato la ritenuta , in tal caso il fisco può rivolgersi non solo al sostituto ma anche al sostituito per chiedere il pagamento Il terzo comma dell’articolo 64 citato prima afferma che “ chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell’imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa” = responsabile d’imposta , anche se lo troviamo disciplinato all’articolo 64 la maggior parte dei casi di responsabili la troviamo in realtà nell’imposizione indiretta, però un caso di responsabile d’imposta se vogliamo lo troviamo nella sostituzione a titolo d’imposta (nel caso patologico delle 2 circostanze), a differenza della sostituzione qui abbiamo due soggetti che sono obbligati insieme al pagamento e il presupposto è parametrato alla capacità contributiva di uno solo dei due, insieme vuol dire che sono coobbligati in solido , l’Agenzia delle entrate quindi può rivolgersi o a Tizio o a Caio per ottenere il pagamento, qui la rivalsa non è obbligatoria ma facoltativa, valuterà l’interessato se effettuarla o meno, la coobbligazione solidale è perfettamente applicabile anche in materia tributaria ma esiste solo dal lato passivo—>un unico creditore e più soggetti ai quali può richiedere il pagamento, mentre nel diritto privato la coobbligazione è di un solo tipo, qui si distingue tra coobbligazione paritaria o paritetica e coobbligazione dipendente : dal punto di vista delle norme applicative non vi è nessuna differenza, sul piano della rivalsa invece vi è differenza, nella coobbligazione paritaria tutti i soggetti hanno concorso a porre in essere il presupposto dell’imposta, hanno manifestato tutti insieme quella capacità
contributiva alla quale il legislatore ricollega il pagamento dei tributi (esempio: la compravendita immobiliare, sia il venditore che l’acquirente manifestano una capacità contributiva, perché chi vende prima ha l’immobile e poi ha il corrispettivo, l’acquirente ha i soldi e poi l’immobile, entrambi saranno tenuti a pagare l’imposta di registro in solido), quella dipendente invece si ha quando un soggetto viene qualificato come debitore dell’imposta perché ha posto in essere il presupposto e l’altro viene coinvolto nell’applicazione dell’imposta in virtù di una fattispecie diversa e collaterale a quella che ha generato il tributo, nel caso della sostituzione d’imposta il doppio inadempimento da parte del sostituto Giovedì 7 ottobre Il responsabile d’imposta non è nient’altro che una forma di coobbligazione solidale—>abbiamo detto che nel diritto tributario vi sono due tipi di coobbligazione, quella paritaria e quella dipendente , la distinzione riguarda i rapporti interni tra i coobbligati in solido. Nella prima tutti i soggetti che sono chiamati ad adempiere all’obbligazione, ai quali il comune credito può rivolgersi per domandare l’adempimento hanno partecipato a porre in essere il presupposto del tributo, quindi tutti hanno manifestato la capacità contributiva alla quale la legge fa riferimento istituendo il tributo, pensiamo alla compravendita immobiliare , ma proprio in occasione della compravendita sorge anche la responsabilità solidale di un ulteriore soggetto, ossia il pubblico ufficiale che rogita =sappiamo che per trasferire un immobile occorre un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, la legge stabilisce che il notaio è responsabile d’imposta, è coobbligato insieme alle parti a pagare l’imposta, non tutta ma quell’imposta di registro che viene pagata al momento in cui l’atto viene sottoposto alla registrazione, siccome la registrazione è compito del notaio, soltanto lui interagisce con l’Agenzia delle entrate, essa deve poter contare sul fatto che il notaio, per ottenere la registrazione, paghi le imposte, ovviamente egli si farà anticipare dalla parti e ci sarà anche qui una rivalsa preventiva; il