Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


L'estradizione: tipologia, procedura e condizioni - Prof. Varraso, Dispense di Diritto Processuale Penale

Cosa significa l'estradizione, come funziona la procedura per la consegna di un ricercato ad un altro Stato e le condizioni che deve essere soddisfatta. Viene inoltre discusso sulla procedura semplificata imposta dal Consiglio UE per accelerare il sistema di contrasto alle forme di criminalità sovranazionale.

Tipologia: Dispense

2019/2020

Caricato il 23/01/2020

Zioumbert
Zioumbert 🇮🇹

3 documenti

1 / 32

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
CAPITOLO XXI –IL GIUDICATO
Per irrevocabilità, riferita ad un provvedimento emesso dal giudice, si intende in senso
ampio la non impugnabilità dello stesso. Ciò comporta la tendenziale non modificabilità del
provvedimento stesso, e cioè l’impossibilità di ripetere nelle medesime forme il giudizio che
ha condotto all’accertamento in esso contenuto.
Il codice nel 648 ha voluto utilizzare il termine “irrevocabilità” in un significato specifico,
perché lo ha voluto riferire alla sentenza resa in giudizio. Il 648 (Irrevocabilità delle
sentenze e dei decreti penali) pone le seguenti condizioni al realizzarsi della situazione di
irrevocabilità:
a. la decisione deve consistere in una sentenza pronunciata in giudizio: con tale termine si
ricomprende sia la sentenza dibattimentale, sia quella che, seppur resa prima del
dibattimento, consegua comunque ad un giudizio abbreviato o sia stata pronunciata su
richiesta delle parti;
b. la sentenza deve essere non impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione;
c. il decreto penale di condanna viene assimilato alla sentenza resa in giudizio.
L’esecutività è l’idoneità del provvedimento ad essere attuato coattivamente.
Di regola ogni provvedimento emanato dal giudice ha la caratteristica dell’esecutività.
Il provvedimento cautelare pronunciato dal giudice è esecutivo anche se è ancora
impugnabile o se è in corso l’impugnazione del medesimo. Alla regola dell’immediata
esecutività il codice pone un’importante deroga: ai sensi del 650.1 non sono
immediatamente esecutive le sentenze rese in giudizio, quando sono ancora soggette ad
impugnazione. Alla sentenza il 650.1 parifica il decreto penale di condanna che sia
diventato irrevocabile.
A questo punto il codice precisa che le sentenze di non luogo a procedere (rese nell’udienza
preliminare) hanno forza esecutiva quando non sono più soggette a impugnazione (650.2).
Per le sentenze di non luogo a procedere e di proscioglimento de iure scatta l’effetto
dell’immediata perdita di efficacia delle misure cautelari personali che eventualmente siano
state disposte.
Il giudicato. Contro ogni sentenza di proscioglimento o di condanna la legge accorda al
p.m. ed all’imputato il diritto di proporre impugnazione quanto meno mediante il ricorso per
cassazione (111.7 Cost.), ma in vari casi anche mediante appello. Se la sentenza resa in
giudizio diventa non più impugnabile, la decisione sul fatto storico addebitato all’imputato
non è più modificabile: il potere di accertamento spettante al giudice si è ormai estinto. Da
ciò deriva il principio secondo cui la sentenza irrevocabile ha l’autorità della cosa giudicata.
Il codice pone una fondamentale distinzione tra i due effetti del giudicato:
a. l’effetto vincolante del giudicato comporta che altri giudici civili o amministrativi,
chiamati nuovamente a decidere su alcuni dei fatti accertati da una sentenza penale
irrevocabile, sono obbligati a ritenere “vero” l’accertamento già effettuato;
b. l’effetto preclusivo del giudicato comporta che l’imputato prosciolto o condannato non
può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto storico,
neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le
circostanze (649.1).
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20

Anteprima parziale del testo

Scarica L'estradizione: tipologia, procedura e condizioni - Prof. Varraso e più Dispense in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity!

CAPITOLO XXI –IL GIUDICATO Per irrevocabilità , riferita ad un provvedimento emesso dal giudice, si intende in senso ampio la non impugnabilità dello stesso. Ciò comporta la tendenziale non modificabilità del provvedimento stesso, e cioè l’impossibilità di ripetere nelle medesime forme il giudizio che ha condotto all’accertamento in esso contenuto. Il codice nel 648 ha voluto utilizzare il termine “irrevocabilità” in un significato specifico, perché lo ha voluto riferire alla sentenza resa in giudizio. Il 648 (Irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali) pone le seguenti condizioni al realizzarsi della situazione di irrevocabilità: a. la decisione deve consistere in una sentenza pronunciata in giudizio: con tale termine si ricomprende sia la sentenza dibattimentale, sia quella che, seppur resa prima del dibattimento, consegua comunque ad un giudizio abbreviato o sia stata pronunciata su richiesta delle parti; b. la sentenza deve essere non impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione; c. il decreto penale di condanna viene assimilato alla sentenza resa in giudizio. L’ esecutività è l’idoneità del provvedimento ad essere attuato coattivamente. Di regola ogni provvedimento emanato dal giudice ha la caratteristica dell’esecutività. Il provvedimento cautelare pronunciato dal giudice è esecutivo anche se è ancora impugnabile o se è in corso l’impugnazione del medesimo. Alla regola dell’immediata esecutività il codice pone un’importante deroga: ai sensi del 650.1 non sono immediatamente esecutive le sentenze rese in giudizio, quando sono ancora soggette ad impugnazione. Alla sentenza il 650.1 parifica il decreto penale di condanna che sia diventato irrevocabile. A questo punto il codice precisa che le sentenze di non luogo a procedere (rese nell’udienza preliminare) hanno forza esecutiva quando non sono più soggette a impugnazione (650.2). Per le sentenze di non luogo a procedere e di proscioglimento de iure scatta l’effetto dell’immediata perdita di efficacia delle misure cautelari personali che eventualmente siano state disposte. Il giudicato. Contro ogni sentenza di proscioglimento o di condanna la legge accorda al p.m. ed all’imputato il diritto di proporre impugnazione quanto meno mediante il ricorso per cassazione (111.7 Cost.), ma in vari casi anche mediante appello. Se la sentenza resa in giudizio diventa non più impugnabile, la decisione sul fatto storico addebitato all’imputato non è più modificabile: il potere di accertamento spettante al giudice si è ormai estinto. Da ciò deriva il principio secondo cui la sentenza irrevocabile ha l’autorità della cosa giudicata. Il codice pone una fondamentale distinzione tra i due effetti del giudicato: a. l’effetto vincolante del giudicato comporta che altri giudici civili o amministrativi, chiamati nuovamente a decidere su alcuni dei fatti accertati da una sentenza penale irrevocabile, sono obbligati a ritenere “vero” l’accertamento già effettuato; b. l’effetto preclusivo del giudicato comporta che l’imputato prosciolto o condannato non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto storico, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze (649.1).

La regola dell’effetto preclusivo viene meno in un caso importante: è ammessa un’impugnazione straordinaria (la revisione) contro la sentenza di condanna, purché dopo l’intervenuta irrevocabilità sopravvengano o si scoprano nuove prove che dimostrino che il condannato deve essere prosciolto. Viceversa, se la sentenza irrevocabile è di proscioglimento non vi sono deroghe. I limiti dell’efficacia preclusiva della sentenza irrevocabile : il 649 (Divieto di un secondo giudizio) stabilisce l’effetto preclusivo della sentenza irrevocabile (principio del ne bis in idem ). Il divieto di un secondo giudizio è ricollegato alla presenza di requisiti indicati dalla legge. Il requisito soggettivo del ne bis in idem è dato dall’identità tra la persona già giudicata e quella che si vorrebbe sottoporre a procedimento penale. Il requisito oggettivo del ne bis in idem è rappresentato dal medesimo fatto storico: il medesimo fatto sussiste solo se sono identici la condotta, l’evento ed il rapporto di causalità. Viceversa, l’imputato prosciolto o condannato con sentenza irrevocabile non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze. Ai sensi del 649.1 l’effetto preclusivo non opera nel caso di sentenza che abbia dichiarato estinto il reato per morte dell’imputato, quando successivamente si accerti che la morte è stata erroneamente dichiarata; né quando una sentenza abbia prosciolto l’imputato per difetto di una condizione di procedibilità qualora successivamente sopravvenga tale condizione. CAPITOLO XXII- IL RICORSO ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO I diritti fondamentali dell’individuo ricevono tutela anche a livello sovranazionale. Ciò accade quando viene violata a Convenzione europea dei diritti dell’uomo, le ci norme non sono mere enunciazioni di principio, ma vere e proprie disposizioni vincolanti e cogenti, che devono essere rispettate dagli Stati. Il ricorso a Strasburgo. L’art. 34 reg. Cedu (Ricorsi individuali), prevede che la Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un’organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d’essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l’esercizio effettivo di tale diritto. L’individuo che ricorre alla Corte europea deve ritenersi vittima di una violazione, e pertanto avere un interesse ad agire in qualità di soggetto colpito direttamente dalla condotta rimproverata allo Stato convenuto. La nozione di vittima comprende anche quelle potenziali, o indirette (=coloro che hanno un legame stretto con il soggetto leso e che quindi hanno un interesse alla cessazione della violazione). La qualità di vittima deve accompagnare il ricorrente per tutta la durata del processo.

Quindi, solo dopo che sono state proposte tutte le impugnazioni possibili (tutti i gradi di giudizio) previste dal diritto nazionale, sarà possibile ricorrere alla Corte europea. Si tratta del principio di sussidiarietà, volto a salvaguardare i valori della sovranità statale. La giurisprudenza della Corte ha chiarito che le vie di ricorso interne devono essere, oltre che previse astrattamente, anche accessibili, efficaci e sufficienti. Requisiti temporali per la ricevibilità del ricorso : il ricorso alla Corte va presentato entro 6 mesi dalla data della notifica decisione interna definitiva, o dalla data di stesura della motivazione. Ipotesi di ricorso non ricevibile : La Corte non accoglie alcun ricorso inoltrato sulla base dell’articolo 34, se: (a) è anonimo; (b) è essenzialmente identico a uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto a un’altra istanza internazionale d’inchiesta o di risoluzione e non contiene fatti nuovi. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato ai sensi dell’articolo 34 se ritiene che: (a) il ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondato o abusivo; o (b) il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio importante, salvo che il rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame del ricorso nel merito e a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno. La Corte respinge ogni ricorso che consideri irricevibile in applicazione del presente articolo. Essa può procedere in tal modo in ogni stato del procedimento. Instaurazione del contraddittorio, udienza e decisione : la Corte esamina la causa in contraddittorio con i rappresentanti delle parti e, se del caso, procede a un’inchiesta per il cui efficace svolgimento le Alte Parti contraenti interessate forniranno tutte le facilitazioni necessarie. n ogni momento della procedura, la Corte si mette a disposizione degli interessati al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia che si fondi sul rispetto dei diritti dell’uomo quali sono riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli. La procedura descritta non è pubblica. In caso di composizione amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante una decisione che si limita a una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata. Tale decisione è trasmessa al Comitato dei Ministri che sorveglia l’esecuzione dei termini della composizione amichevole quali figurano nella decisione. L’udienza è pubblica a meno che la Corte non decida diversamente a causa di circostanze eccezionali. I documenti depositati presso l’ufficio di cancelleria sono accessibili al pubblico a meno che il presidente della Corte non decida diversamente. Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.

Dati i suoi poteri circoscritti, la corte europea non può dichiarare l’inefficacia di decisioni giurisdizionali interne di leggi statali, ma può solo affermare che le stesse vilano le norme pattizie, e che lo Stato deve porre fine a tali violazioni. Lo stato convenuto sarà vincolato a tale decisione, dovendo dare esecuzione ala sentenza europea. Nel caso di decisioni di natura legislativa, la Corte può disporre che lo Stato emani una legislazione che tuteli i diritti convenzionali, o che modifichi o abroghi un testo già esistente. La sentenza della Grande Camera è definitiva. La sentenza di una Camera diviene definitiva: (a) quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure (b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera (tale rinvio può essere chiesto quando il ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione europea: l’art 30 infatti afferma che Se la questione oggetto del ricorso all’esame di una Camera solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o se la sua soluzione rischia di dar luogo a un contrasto con una sentenza pronunciata anteriormente dalla Corte, la Camera, fino a quando non abbia pronunciato la sua sentenza, può rimettere il caso alla Grande Camera a meno che una delle parti non vi si opponga; oppure (c) se il collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata ai sensi dell’articolo

  1. La sentenza definitiva è pubblicata. Se lo Stato, dopo un anno dalla sentenza, non rimedia aa violazione dei diritti convenzionali, il ricorrente può chiedere l’ottemperanza al Comitato dei Ministri. CAPITOLO XXIII I MEZZI STRAORDINARI DI IMPUGNAZIONE Premessa. Le impugnazioni straordinarie sono strumenti che consentono di effettuare un controllo delle sentenze divenute irrevocabili, facendo venir meno gli effetti del giudicato. Esse sono:
    • La revisione (art. 629)
    • Il ricorso straordinario per cassazione per errore materiale o di fatto (625 bis)
    • il ricorso per cassazione per rescissione del giudicato (art. 625 ter) da non confondere con questi mezzi straordinari è il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, alla quale spetta il sindacato sulla osservanza dei diritti della Convenzione da parte dei giudici nazionali. La revisione. La revisione (art. 629) è un mezzo di impugnazione straordinario esperibile contro le sentenze di condanna, di patteggiamento, i decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili. È proponibile quando, dopo un provvedimento irrevocabile di condanna, emergano fatti che, palesando un errore nel giudizio sulla responsabilità e quindi

Per nuove prove si fa riferimento all’attività valutativa ( e non acquisitiva), quindi nuove prove sono anche prove già acquisite ma non valutate. Questo principio trova un limite nel patteggiamento, ed è applicabile solo per le prove sopravvenute in quanto per le prove preesistenti l’imputato aveva declinato la valutazione volontariamente. d) CONDANNA PRONUNCIATA IN PRESENZA DI UN FATTO COSTITUTIVO DI REATO. Se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato. e) SENTENZA DEFINITIVA DELLA CORTE EDU CHE ACCERTA LA VIOLAZIONE DI UN DIRITTO DELLA CEDU. Alle ipotesi precedenti si aggiunge una quinta, che prevede la rinnovazione del processo le la sentenza o il decreto penale di condanna siano in contrasto con una sentenza definitiva della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che abbia accertato l’assenza di equità del giudizio (ai sensi dell’art 6 CEDU). Limiti oggettivi della domanda L’art 631 prevede che: gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d'inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529(sentenza di non doversi procedere), 530(sentenza di assoluzione) o 531(dichiarazione di estinzione del reato). La revisione quindi è ammessa in tutti i casi in cui gli elementi a sostegno della richiesta puntino a dimostrare: a) Che l’azione penale non doveva essere iniziato o non doveva essere proseguita , anche quando sia sufficiente o contraddittoria la prova dell’esistenza della condizione di procedi mentalità. b) Che il fatto non sussiste , che il condannato non lo ha commesso , che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile, e ciò anche quando sia insufficiente o contraddittoria la prova che il fatto sussista, che il condannato lo abbia commesso, che il fatto costituisca reato o che il reato sia stato commesso da persona imputabile. c) Che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità, e ciò anche quando sia dubbia l’esistenza dell’esimente. d) Che il reato è estinto , e ciò anche quando vi sia il dubbio sul’esistenza della causa di estinzione del reato. La revisione sarà negata se si intendano far valere elementi che potrebbero portare non al proscioglimento, ma alla condanna per un reato meno grave (revisione parziale).

I soggetti legittimati alla richiesta Possono chiedere la revisione : a) il condannato o un suo prossimo congiunto ovvero la persona che ha sul condannato l'autorità tutoria e, se il condannato è morto, l'erede o un prossimo congiunto; b) il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la sentenza di condanna. Le persone indicate nella lettera a) possono unire la propria richiesta a quella del procuratore generale. Si distingue tra i legittimati che agiscono iure proprio : condannato e i prossimi congiunti ( ascendenti, discendenti, coniuge, fratelli, sorelle, affini nello stesso grado, zii e nipoti). E quelli che agiscono iure rappresentationis : coloro che agiscono mortis causa , tutoris causa o per un interesse pubblico ( procuratore generale presso la Corte d’appello). Qualora più legittimati chiedano contemporaneamente la revisione si avrà unione delle domande , di conseguenza ciascuna manterrà la propria autonomia e non risentirà delle eventuali patologie delle altre. Il giudice competente L’art 633 al 1° comma stabilisce che: la richiesta di revisione è proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale. Essa deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente a eventuali atti e documenti, nella cancelleria della Corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11( competenza per i provvedimenti riguardanti magistrati). Ai sensi dell’art 11 il giudice competente è quello di un altro distretto giudiziario (determinato dalla legge) rispetto a quello nel quale esercitano le funzioni i colleghi del giudice che ha emesso la condanna al fine di evitare condizionamenti (è un’ipotesi di competenza funzionale). Requisiti della richiesta e verifica preliminare di ammissibilità L’art 633 al 1° comma stabilisce che: la richiesta di revisione è proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale. Essa deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano … Nelle ipotesi di revisione per conflitto teorico di giudicati o per condanna conseguente al giudicato del giudice civile o amministrativo è necessario produrre copie autentiche delle sentenze o dei decreti di condanna indicati. Nelle ipotesi di revisione per falsità in atti o in giudizio , è necessario presentare copia autentica della sentenza irrevocabile di condanna per il reato indicato. Non vi è alcun onere di allegazione delle nuove prove. Sulla base dell’art 634 vi sono 3 cause di inammissibilità della revisione: a) La richiesta proposta extra legem : contro provvedimenti non soggetti a questo mezzo di impugnazione o al di fuori delle ipotesi previste dalla legge.

Si avranno interventi ripristinatori (restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna e delle cose oggetto di confisca) e risarcitori , volti a monetizzare i pregiudizi subiti dalla vittima dell’errore giudiziario. Vi saranno anche iniziative di natura riparatoria : pubblicazione della sentenza di accoglimento della revisione (per ripristinare la reputazione del prosciolto) e La riparazione pagamento di una somma di denaro ovvero, tenuto conto delle condizioni dell'avente diritto e della natura del danno, mediante la costituzione di una rendita vitalizia. L'avente diritto, su sua domanda, può essere accolto in un istituto, a spese dello Stato. In caso di morte del condannato , il diritto alla riparazione spetta al coniuge, fratelli, sorelle, discendenti, affini entro il 1° grado e persone legate da vincolo di adozione. Vi sono tuttavia 2 limiti : a) non devono essere indegni a succedere (art 463c.c.) b) la somma assegnata non può essere superiore a quella che sarebbe stata liquidata al prosciolto. La domanda di riparazione, insieme al provvedimento che fissa l’udienza è comunicata al PM e notificata, a cura della cancelleria, al Ministero del Tesoro presso l’Avvocatura dello Stato e a tutti gli interessati. La decisione sulla domanda di riparazione avviene in camera di consiglio. Il giudice decide con ordinanza che deve essere comunicata al PM e notificata a tutti gli interessati che possono impugnarla con ricorso per cassazione. Le ipotesi di revisione in pejus Vi sono solo 2 ipotesi di revisione in pejus : In caso di revisione perché le cause di non punibilità o le circostanze attenuanti riconosciute a soggetti resisi responsabili di delitti commessi per finalità eversive o di terrorismo siano state applicate per effetto di false o reticenti dichiarazioni. (Su richiesta del procuratore generale presso la Corte d’appello) Quando le circostanze attenuanti previste per la collaborazione relativa a delitti di matrice terroristica o mafiosa siano state applicate per effetto di dichiarazione false o reticenti; ovvero quando chi ha ottenuto i benefici commette, entro 10 anni dal passaggio in giudicato delle sentenza, un delitto per il quale l’arresto in flagranza è obbligatorio, a condizione che tale delitto sia indicativo della permanenza del soggetto nel circuito criminale. Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto E’ un istituto che consiste nella possibilità, riconosciuta a favore del condannato , di chiedere la correzione dell’errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione. Si tratta di un vero e proprio ricorso straordinario, e cioè esperibile nei confronti di provvedimenti che sono divenuti irrevocabili. Gli errori materiali sono errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell’atto (130). Per impugnare tale vizio il codice pone il termine (a pena di inammissibilità) di 180 giorni dal deposito del provvedimento.

La correzione dell’errore può esser richiesta solo a favore del condannato. La legittimazione a presentare la richiesta spetta al procuratore generale ed al condannato. Inoltre, la Corte di cassazione, in ogni momento, può rilevare d’ufficio l’errore materiale. Le applicazioni estemporanee: vedi pag. 903 par. 3.3. La rescissione del giudicato. Sull’onda delle recenti e dibattute riforme legislative, particolare pregio riveste la nuova disciplina dell’art.625- ter cpp., introdotto dalla legge n.67 del 28 aprile 2014 , che istituisce un nuovo motivo di ricorso straordinario per cassazione , per i procedimenti penali celebrati in absentia dell’imputato, e finalizzato alla sostanziale revocazione del giudicato conseguente alla sentenza di condanna ormai definitiva, ovvero all’applicazione di una misura di sicurezza , qualora nelle more del processo e per tutto il corso dello stesso, l’imputato sia risultato assente. Tale nuova ipotesi di ricorso straordinario per cassazione, prevede infatti che l’imputato, il quale abbia avuto conoscenza del processo solamente in epoca successiva al passaggio in giudicato della sentenza che ne ha disposto la condanna, potrà chiedere la rescissione del giudicato (cioè la revoca della sentenza), qualora possa dimostrare che la sua assenza sia dipesa da una effettiva e incolpevole mancata consapevolezza della celebrazione del processo a carico. A mente del nuovo art.625- ter Cpp, la relativa istanza potrà essere avanzata, a pena di inammissibilità, dall’interessato o dal difensore munito di apposita procura speciale autenticata ex art.583, co.3 Cpp, entro 30 giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza del procedimento e la Corte di Cassazione, nel caso in cui ritenga di accogliere la richiesta, potrà revocare la sentenza di condanna e ritrasmettere gli atti al giudice di primo grado. Detta ultima considerazione appare di notevole consistenza, atteso che in tal modo l’imputato verrebbe rimesso nei termini per una eventuale richiesta di riti alternativi nel giudizio di primo grado. Per quanto riguarda la procedura applicabile, stante il silenzio del legislatore sul punto, la cassazione ha portato a ritenere senza dubbio applicabili le formalità tipiche della camera di consiglio non partecipata ex art.611 Cpp, con requisitoria scritta del procuratore generale, salvo preventiva valutazione del Primo Presidente ex art. comma 3 Cpp, con decisione pertanto resa de plano , di inammissibilità o manifesta infondatezza della richiesta. Nonostante i vari problemi applicativi, l’istituto della rescissione del giudicato si potrebbe configurare quale strumento idoneo a rappresentare le istanze verso la predisposizione di n mezzo idoneo ad attuate gli effetti delle sentenze della Corte EDU, ancora oggi prive di un attivatore.

b) L’Europol: questo ufficio si occupa di intelligence in ambito criminale e ha una duplice funzione: da una parte lo scambio di informazioni , dall’altra un supporto concreto alle indagini. L’Europol promuove il coordinamento e l’effettuazione di specifiche operazioni investigative da parte delle autorità competenti dei vari Stati; chiedere alle autorità di vari stati di compiere indagini su casi specifici e assisterne nelle indagini relative a casi di criminalità organizzata. c) La Rete Giudiziaria Europea (R.G.E.) : ha il compito di agevolare praticamente la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri, fornendo informazioni giuridiche e burocratiche di cui necessitino nella presentazione delle domande di cooperai zone o nell’esecuzione delle rogatorie. In Italia è composta da un punto di contatto presso il Ministero della giustizia, altri punti di contatto presso ogni procura generale (presso le Corti d’appello) e uno alla Direzione Nazionale Antimafia. 3 La gerarchia delle fonti nell’evoluzione della giurisprudenza europea La giurisprudenza europea già da tempo si era attestata su posizioni di assoluta garanzia, ammettendo la possibilità di eccepire la violazione dell’art 6 CEDU (giusto processo) nel caso in cui, a seguito di una decisione di estradizione , l’estradando rischiasse di subire la negazione di un processo equo nel Paese richiedente. Ciò si è verifica con la sent. Abu Hamza e altri. Regno Unito 2010 che ha accolto il ricorso di quattro stranieri islamici contro la decisione del Regno Unito di concedere la loro estradizione verso gli USA, ove sarebbero stati soggetti a pene molto severe. Si verificherebbe infatti una soluzione inaccettabile per uno stato di diritto e per i valori contemplati dalla convenzione. Basandosi anche su criteri quali la durata della pena, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha rilevato che, poiché negli USA non esiste una ipotesi di continuazione dei reati al fine di mitigare il cumulo delle pene, il ricorrente, se condannato (come probabile) ad una pena di 50, pur potendo fruire di una riduzione del 15% non uscirebbe prima dei 68 anni, in violazione alla funzione rieducativa della pena.

XXVI – MANDATO D’ARRESTO EUROPEO ED ESTRADIZIONE

1 L’evoluzione dei rapporti giurisdizionali tra autorità straniere, dall’estradizione al mandato d’arresto europeo. L’estradizione il tradizionale strumento di cooperazione internazionale che consente la consegna di una persona da parte di uno Stato in cui questa si trova ad un altro che deve giudicarla (estradizione cognitiva), o che deve eseguire una condanna già pronunciata (estradizione esecutiva).

  • L’estradizione è attiva (dall’estero) per lo Stato richiedente
  • L’estradizione è passiva (per l’estero) per lo Stato richiesto L’estradizione, poi, come detto, può essere :
  • Cognitiva se lo Stato richiedente deve giudicare la persona estradata
  • Esecutiva se lo Stato richiedente deve dare esecuzione ad una condanna già pronunciata. L’estradizione passiva è maggiormente regolamentata in quanto vi sono dei limiti costituzionali e maggiori controlli giurisdizionali. Tra i Paesi dell’UE, invece, è stato introdotto il mandato d’arresto europeo ( Decisione Quadro 2002/584/GAI – in Italia con L. 69/2005 ) che disciplina una procedura di estradizione semplificata, operativa all’interno dello spazio comune europeo. La nostra l. n. 69/2005 ha dato esecuzione a tale direttiva in Italia, per cui in Europa l’estradizione si applica ai fatti del passato, oppure in via residuale nel caso di Paesi extra-UE. 2 La procedura di estradizione passiva per la consegna del ricercato ad uno Stato straniero Contro provvedimenti elusivi ( come “l’estradizione mascherata” che consiste nell’espulsione di una persona in funzione della consegna ad uno Stato richiedente una estradizione non consentita ) è previsto che la consegna di una persona ad uno Stato estero (per l’esecuzione della pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della libertà) possa avvenire solo mediante estradizione (art 697). In ambito europeo è prevista la procedura semplificata del mandato d’arresto. La decisione spetta, in ambito europeo, all’autorità giudiziaria. In tutti gli altri casi, spetta al ministro della giustizia (che deve rispettare il parere

La decisione sulla richiesta di consegna del soggetto nei cui confronti è stato emesso il mandato, spetta solo all’autorità giurisdizionale, fermo restando il potere della Corte d’Appello di richiedere consulenza all’Eurojust. La Corte deve verificare i presupposti fissati dalla legge per pervenire alla decisione, spingendosi fino alla valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Infatti, la consegna può avvenire sulla base di una sentenza irrevocabile passata in giudicato o di una misura cautelare personale emessa in un altro Paese dell’UE ma in questo caso (a garanzia dell’estradando) è necessario che vi siano gravi indizi di colpevolezza. 3 Il principio di specialità nell’estradizione passiva L’art 699 recepisce il Principio di specialità , un principio di diritto internazionale che ha lo scopo di garantire precisione di contenuto all’estradizione: La concessione dell'estradizione , l'estensione dell'estradizione già concessa e la riestradizione sono sempre subordinate alla condizione espressa che, per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa o estesa ovvero da quello per il quale la riestradizione è stata concessa, l'estradato non venga sottoposto a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza né assoggettato ad altra misura restrittiva della libertà personale né consegnato ad altro Stato. Per fatto anteriore si prende in considerazione il momento in cui l’estradizione è stata eseguita. Per fatto diverso si fa riferimento al fatto materiale e non a mutamenti della definizione giuridica. Il principio di specialità è sussidiario , in ogni caso, essendo una norma consuetudinaria internazionale, opera anche se non richiamata espressamente. È possibile anche apporre delle condizioni più rigide , il principio di specialità pone delle condizioni minime. Il 2° comma dell’art 699 prevede che se l’estradato non ha lasciato lo Stato al quale è stato consegnato entro 45 o vi fa ritorno non si applica il 1° comma. 3.1 Esecuzione del mandato d’arresto europeo e principio di specialità Il principio di specialità opera anche tra gli Stati dell’UE attraverso il mandato di arresto europeo. È attuato dagli artt. 26 e 32 della L. 69/2005, che prevede che la consegna del soggetto richiesto è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore a diverso da quello per il quale p stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione ad una pena o misura di sicurezza.

Vi sono delle limitazioni all’operatività del principio, ossia in caso di permanenza (o ritorno) nello Stato decorsi 45 giorni dalla sua liberazione o per rinuncia espressa al principio di specialità. Inoltre la clausola di specialità non trova applicazione se il reato non è punibile con una pena o misura privativa della libertà personale, se il procedimento non consente l’applicazione di misure restrittive della libertà personale o se la persona è soggetta ad una pena che non implica privazione della libertà stessa. 4 Profili procedurali dell’estradizione passiva: la garanzia giurisdizionale L’estradizione di una persona condannata o imputata all’estero non è ammessa senza la deliberazione favorevole dell’autorità giudiziaria ex artt. 700-705. Per la competenza, il 4° comma dell’art 701 prevede che la competenza a decidere appartiene, nell'ordine, alla Corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui la domanda di estradizione perviene al ministro. ( vi sono altri criteri sussidiari fino all’ipotesi residuale della Corte d’appello di Roma per tutti i casi in cui non sia definibile la competenza. I minori hanno diritto a una specifica sezione. È possibile rinunciare espressamente alla garanzia giurisdizionale chiedendo di essere consegnato allo Stato richiedente. La richiesta deve essere formulata in presenza del proprio difensore, raccolta dal procuratore generale o dal presidente della Corte d’appello e verbalizzata. In ogni caso non rende obbligatoria l’estradizione. L’art 703 disciplina le attività probatoria del PM che può acquisire la documentazione e le inforazioni necessarie. Il procuratore generale, entro tre mesi dalla data in cui la domanda di estradizione gli è pervenuta, presenta alla corte di appello la requisitoria. Oltre alla formale richiesta , è necessario produrre gli atti su cui questa si fonda. Una volta ricevuta la richiesta di giudizio sull’estradizione il presidente della Corte d’appello fissa l’udienza per la decisione (art 704 1° comma). All’udienza (fissata con decreto) possono partecipare facoltativamente anche l’estradando e un rappresentante dello Stato richiedente. Ai sensi dell’art 705, quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente, la corte di appello pronuncia sentenza favorevole all'estradizione se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna e se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale è domandata l'estradizione, non è in corso procedimento penale né è stata pronunciata sentenza irrevocabile nello Stato. La corte di appello pronuncia comunque sentenza contraria all'estradizione :

L’art 8 comma 1 prevede che si fa luogo alla consegna in base al mandato d'arresto europeo, indipendentemente dalla doppia incriminazione , per 32 ipotesi previste nel comma 2 ,sempre che, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà personale sia pari o superiore a tre anni. al fine di poter applicare questa norma, sono state inserite nel nostro ordinamento una serie di specifiche ipotesi di reato che consentono la consegna dell’individuo richiesta senza la doppia incriminazione. L’autorità italiana può rifiutare di eseguire il mandato di arresto nelle seguenti ipotesi (art 18): a) se vi sono motivi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo è stato emesso al fine di perseguire penalmente o di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua origine etnica, della sua nazionalità, della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi; b) se il diritto è stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, può validamente disporne; c) se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore; d) se il fatto è manifestazione della libertà di associazione, della libertà di stampa o di altri mezzi di comunicazione; e) se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva; f) se vi sia pericolo che il soggetto possa essere soggetto alla pena di morte o a trattamenti inumani; g) se il soggetto richiesto è un minore degli anni 18; l) se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto; m) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna; n) se i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo è stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena; o) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea; p) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio; q) se è stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza; r) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno; s) se la persona richiesta in consegna è una donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di un

procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell'autorità giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravità; t) se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso risulta mancante di motivazione; u) se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge italiana di immunità che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale; v) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata la consegna contiene disposizioni contrarie ai princípi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. Qualora la condanna all’estero sia stata emessa in contumacia, l’autorità italiana può subordinare la consegna alla condizione che all’estradando sia consentito di richiedere un nuovo processo in sua presenza. Se per il reato per il quale si chiede l’estradizione è previsto l’ergastolo , la Corte d’appello subordina la consegna a una revisione della pena o all’applicazione di eventuali misure di clemenza.

5. L’applicazione delle misure cautelari nel procedimento di estradizione passiva Gli artt. 714-719 disciplinano l’applicazione delle misure cautelari, tuttavia criterio di fondo è l’abbandono dell’idea che la custodia in carcere dell’estradando sia elemento indispensabile. Presupposto per queste misure è il pericolo di fuga. La competenza appartiene alla Corte d’appello e, per l’impugnazione, alla cassazione. La richiesta deve essere effettuata dal Ministro della giustizia in caso di pericolo di fuga. Sono fissati anche dei termini massimi di custodia cautelare: 1 anno (Corte d’appello), fino a 1 anno 6 mesi se il procedimento è ancora pendente davanti alla cassazione. Questi termini possono essere prorogati fino a un massimo di 3 mesi in caso di difficoltà negli accertamenti, facendo di fatto pagare all’estradando le carenze nella documentazione prodotta dallo Stato richiedente. L’art 715 disciplina l’ipotesi di applicazione provvisoria di misure cautelari prima che la domanda di estradizione sia pervenuta. È necessaria la domanda dello Stato estero con la contestuale dichiarazione che intende presentare domanda di estradizione. Entro 40 giorni lo Stato richiedente deve presentare alle autorità italiane la domanda di estradizione e i relativi documenti. Ai sensi dell’art 716 , nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto della persona nei confronti della quale sia stata presentata domanda di arresto provvisorio in caso di pericolo di fuga. La polizia può provvedere anche al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato. L'autorità che ha proceduto all'arresto ne informa immediatamente il ministro di grazia e giustizia e al più presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone l'arrestato a disposizione del presidente della Corte di appello nel cui distretto