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dititto italiano de simoni, Sintesi del corso di Storia Del Diritto Italiano

storia del diritto italiano appunto integrativo del libro de simoni

Tipologia: Sintesi del corso

2017/2018

Caricato il 17/01/2018

mariangela123
mariangela123 🇮🇹

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PARTE I
L’ANTICO REGIME E LE RIFORME DEL SETTECENTO
INTRODUZIONE
Agli inizi del Settecento la vita pubblica italiana era arretrata, legata a schemi di origine medievale e caratterizzata da un forte particolarismo. Nel
XVIII grazie alle spinte illuministiche di determina una rottura con il passato che permette di superare quel clima di immobilismo e conservatorismo
del 700. L a scienza giuridica viene profondamente modificata poiché interpretata alla luce dei valori illuministici. Da qui il punto di partenza
dell’attività riformistica che coinvolse gli Stati italiani. I sovrani italiani si trovarono ad affrontare le stesse problematiche, infatti le riforme del tempo
sono orientate tutte verso la soluzione di determinati problemi: 1) ristrutturazione dell’apparato centrale, 2) formazione dei catasti, 3) revisione
apparato giudiziario, 4) definizione dei rapporti con la chiesa, 5) riordinare fonti normative CONSOLIDAZIONE: Le compilazioni del 700 non
possono definirsi delle vere e proprie codificazioni in quanto non abrogavano la legislazione precedente e mantenevano il ricorso sussidiario al diritto
romano, restavano aderente nei contenuti alle impostazioni tradizionali e non accoglievano le nuove istanze di rinnovamento.
I.LO STATO SABAUDO
LE RIFORME DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE E LA LOTTA CONTRO I PRIVILEGI
Alla fine del ‘600 lo Stato Sabaudo era in uni stato composito in quanto formato da vari territori
Con Vittorio Amedeo II ( 1675-1730) svecchiamento del sistema finanziario e amministrativo ( Gli intendenti originariamente presenti
solo in Piemonte, vennero estesi in tutti i territori; revisione del catasto
Decisivo per il riformismo sabaudo l’editto del 17 febbraio 1717( rinnovamento amministrazione): istituito Consiglio di Stato, divisione
antica segreteria in 2 uffici, affari interni e esterni
Aprile 1717 rinnovamento settore finanziario: ristrutturazione consiglio delle finanze diretto dal generale delle finanze, ruolo simile ad un
ministro dell’economia
Nonostante la permanenza di alcuni privilegi cetuali queste misure costituirono un passo in avanti verso un sistema meno iniquo e
confusionario
ORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE LOCALE E DELL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
Riforme dell’amministrazione locale con Vittorio Emanuele III dirette all’accentramento dello stato e ad un maggiore controllo da parte
dello stato
Nomina del consiglio comunale e del sindaco affidata per la prima volta all’intendente
Ordinamento comunale: consiglio comunale, consiglio raddoppiato, consiglio dei capi di casa
Le riforme nel settore giudiziario furono di scarsa incisività: accentuato particolarismo, confusione tra funzioni amministrative e
giudiziarie, forte disfunzione della giustizia dovuta anche ai frequenti interventi del sovrano
RAPPORTI CON LA CHIESA
Primo concordato nel 1727 revocato poi nel 1731
Secondo concordato nel 1742 con il quale viene notevolmente rafforzato il potere secolare: lo Stato ora controlla il settore assistenziale,
sanitario ed educativo
IL RIFORMISMO IN SARDEGNA
Annessione allo Stato Sabaudo nel 1720
Riformismo a partire dal 1759: riduzione dei privilegi ecclesiastici, riforma settore giudiziario, apertura università di Cagliari e Sassari
Nonostante i tentativi riformatori l’isola risulta caratterizzata da una forte arretratezza istituzionale
LE FONTI NORMATIVE
Fonti normative eterogenee, incertezza del diritto e disagio della giustizia
Tentativi normativi, diretti ad organizzare tutta la normativa sabauda, vigente e non, esperiti tra il 1713 e 1722
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PARTE I

L’ANTICO REGIME E LE RIFORME DEL SETTECENTO

INTRODUZIONE

Agli inizi del Settecento la vita pubblica italiana era arretrata, legata a schemi di origine medievale e caratterizzata da un forte particolarismo. Nel XVIII grazie alle spinte illuministiche di determina una rottura con il passato che permette di superare quel clima di immobilismo e conservatorismo del 700. L a scienza giuridica viene profondamente modificata poiché interpretata alla luce dei valori illuministici. Da qui il punto di partenza dell’attività riformistica che coinvolse gli Stati italiani. I sovrani italiani si trovarono ad affrontare le stesse problematiche, infatti le riforme del tempo sono orientate tutte verso la soluzione di determinati problemi: 1) ristrutturazione dell’apparato centrale, 2) formazione dei catasti, 3) revisione apparato giudiziario, 4) definizione dei rapporti con la chiesa, 5) riordinare fonti normative CONSOLIDAZIONE: Le compilazioni del 700 non possono definirsi delle vere e proprie codificazioni in quanto non abrogavano la legislazione precedente e mantenevano il ricorso sussidiario al diritto romano, restavano aderente nei contenuti alle impostazioni tradizionali e non accoglievano le nuove istanze di rinnovamento.

I.LO STATO SABAUDO

LE RIFORME DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE E LA LOTTA CONTRO I PRIVILEGI

• Alla fine del ‘600 lo Stato Sabaudo era in uni stato composito in quanto formato da vari territori

• Con Vittorio Amedeo II ( 1675-1730) svecchiamento del sistema finanziario e amministrativo ( Gli intendenti originariamente presenti

solo in Piemonte, vennero estesi in tutti i territori; revisione del catasto

• Decisivo per il riformismo sabaudo l’editto del 17 febbraio 1717( rinnovamento amministrazione): istituito Consiglio di Stato, divisione

antica segreteria in 2 uffici, affari interni e esterni

• Aprile 1717 rinnovamento settore finanziario: ristrutturazione consiglio delle finanze diretto dal generale delle finanze, ruolo simile ad un

ministro dell’economia

• Nonostante la permanenza di alcuni privilegi cetuali queste misure costituirono un passo in avanti verso un sistema meno iniquo e

confusionario

ORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE LOCALE E DELL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

• Riforme dell’amministrazione locale con Vittorio Emanuele III dirette all’accentramento dello stato e ad un maggiore controllo da parte

dello stato

• Nomina del consiglio comunale e del sindaco affidata per la prima volta all’intendente

• Ordinamento comunale: consiglio comunale, consiglio raddoppiato, consiglio dei capi di casa

• Le riforme nel settore giudiziario furono di scarsa incisività: accentuato particolarismo, confusione tra funzioni amministrative e

giudiziarie, forte disfunzione della giustizia dovuta anche ai frequenti interventi del sovrano

RAPPORTI CON LA CHIESA

• Primo concordato nel 1727 revocato poi nel 1731

• Secondo concordato nel 1742 con il quale viene notevolmente rafforzato il potere secolare: lo Stato ora controlla il settore assistenziale,

sanitario ed educativo

IL RIFORMISMO IN SARDEGNA

• Annessione allo Stato Sabaudo nel 1720

• Riformismo a partire dal 1759: riduzione dei privilegi ecclesiastici, riforma settore giudiziario, apertura università di Cagliari e Sassari

• Nonostante i tentativi riformatori l’isola risulta caratterizzata da una forte arretratezza istituzionale

LE FONTI NORMATIVE

• Fonti normative eterogenee, incertezza del diritto e disagio della giustizia

• Tentativi normativi, diretti ad organizzare tutta la normativa sabauda, vigente e non, esperiti tra il 1713 e 1722

• Nel 1723 pubblicazione COSTITUZIONI PIEMONTESI Organizzazione della normativa vigente con eliminazione delle contraddizioni,

delle ripetizioni e degli elementi superflui, il tutto ispirato a schemi di chiarezza ed omogeneità della materia. Nonostante alcuni elementi innovativi ( disciplina attenta ai diritti dell’imputato, alleggerimento pene per reati come la bestemmia e l’eresia, limitazione tortura) non può considerarsi una codificazione, ma una consolidazione.

II. I TERRITORI INSERITI NELL’IMPERO ASBURGICO

1.LA LOMBARDIA AUSTRIACA

Le istituzioni nella prima metà del ‘

• Ducato di Milano attribuito a Carlo VI nel 1714

• Riforme soltanto a partire da metà secolo a causa della forte frammentarietà locale

• Il Consiglio d’ Italia era l’organo di raccordo tra Vienna e i possedimenti italiani

• Ordinamento: al vertice vi era il governatore con funzioni normative, di comando e di controllo in campo politico e militare, il Gran

Cancelliere aveva competenze nel settore giudiziario e dei tributi, il Castellano maggiore era la suprema carica militare. La cancelleria di stato e la cancelleria segreta disbrigavano vari affari, il consiglio segreto assisteva il governatore in ogni sua attività

• Sussistevano ancora le antiche magistrature ducali, la più importante IL SENATO DI MILANO, che aveva importanti competenze

amministrative e giudiziarie

• IL MAGISTRATO CAMERALE, ordinario e straordinario, aveva funzioni finanziarie

• Il podestà si occupava della giustizia civile il capitano di giustizia della giustizia criminale

• Tentativi di riforma durante l’occupazione sabauda ( 1733-1738) annullati con il ritorno degli austriaci

LE RIFORME DI MARIA TERESA

• Riformismo a partire da Maria Teresa ( 1740-1780)

• 1750 viene nominato governatore Gian Luca Pallavicini

• Creazione di un unico magistrato camerale, creazione del catasto

• A livello di amministrazione locale assume un ruolo importante la proprietà fondiaria, i proprietari fondiari facevano parte del convocato,

l’assemblea cittadina.

• Tentativo di riorganizzazione provinciale per eliminare la posizione di preminenza della città nei confronti della campagna

• Indirizzo centralistico ed assolutistico: eliminazione nel 1757 del consiglio d’Italia, eliminazione nel 1759 della carica di Gran Cancelliere

• Nel 1765 creazione tre organi propulsori delle riforme: Gran Consiglio dell’economia ( il quale per la vastità di funzioni attribuite realizzò

risultati modesti), Deputazione per gli studi, Giunta per le materie ecclesiastiche e miste.

• Divisione settore amministrativo e giudiziario: al Senato di Milano vengono attribuite le sole competenze giudiziarie, al magistrato

camerale le competenze amministrative, creazione corte dei conti

LA POLITICA DI GIUSEPPE II E DI LEOPOLDO II

• Culmine riformistico nel1876 con le riforme di Giuseppe II, forte assolutismo e lotta contro i privilegi ( 1780-1790)

• Riforma del settore giudiziario: eliminazione Senato di Milano, eliminazione magistrato camerale, istituzione di tre gradi di giudizio

• 1774 codice di diritto marittimo: redatto in lingua italiana, sviluppata la parte pubblicistica( contratti di lavoro, salari etc), carente la parte

privatistica ( mancanza regolazione avaria, naufragio, assicurazione)

• Attività normativa di Giuseppe II: Editto di Tolleranza 1781, equiparazione altre religioni alla cattolica, libertà di culto

• Legge matrimoniale del 1783: introduzione matrimonio civile, validità matrimonio tra cattolici e acattolici tolleranti

• Codice civile 1787: norme di diritto privato dirette a limitare i privilegi cetuali in una prospettiva più ugualitaria e borghese dei diritti

sociali

• Codice penale 1787: formulazione più completa ed evoluta rispetto a quella teresiana, codice moderno in quanto si pone come unica fonte

del diritto abrogando la normativa previgente, nel complesso sistema ancora ispirato ad una notevole durezza

• Codice procedura criminale 1788: un passo avanti rispetto alla disciplina teresiana, affermazione si un sistema più moderno con persistenza

di elementi tradizionali ( mancanza forma scritta, mancanza pubblicità, punizione con colpi di bastone

3. IL PRINCIPATO VESCOVILE DI TRENTO

CONSERVATORISMO E TENTATIVI RIFORMISTICI

• Posizione particolare in quanto non è incluso nell’apparato burocratico asburgico, rimase legato agli schemi medievali per tutto il ‘

• Al vertice dell’ordinamento vi è il Principe Vescovo, la sue funzioni sono fortemente limitate dalle varie componenti locali che godono di

un’ampia autonomia e indipendenza; il Magistrato consolare nomina le cariche più importanti, tra le quali i sindaci; il Capitolo della cattedrale nomina il principe Vescovo. Presenza di organi asburgici Capitano della città di Trento

• Piccole innovazioni introdotte nel 1771 con l’introduzione di piccole modifiche nel settore penale, nel 1777 creazione catasto

• Sforzi riformistici insoddisfacenti a causa del forte conservatorismo

LE FONTI NORMATIVE

• Fu realizzata una delle iniziative legislative più avanzate dell’Italia dell’epoca CODICE GIUDIZIARIO DELLE CAUSE CIVILI DEL

PRINCIPATO DI TRENTO 1788: Codice elaborato da Barbacovi su incarico del Principe Vescovo Pietro Viglilio di Thun per adattare la normativa viennese alle esigenze trentine. Il codice di Barbacovi supera il modello creando un codice moderno, il processo subisce una forte connotazione pubblicistica, i giudici vengono considerati meri esecutori della legge, viene ridimensionato il potere degli avvocati, tutto finalizzato a ridurre i tempi del processo e a ridurre il numero delle liti, viene introdotto l’obbligo di motivazione della sentenza e l’italiano viene scelto come lingua ufficiale degli atti processuali ( per evitare soprusi degli uomini di legge nei confronti dei sudditi meno abbienti e colti )

III. LE REPUBBLICHE OLIGARCHICHE

1.LA REPUBBLICA DI VENEZIA

L’APPARATO STATALE

• Struttura medievale

• A capo dell’ordinamento c’è il doge, poteri decisionali fortemente limitati dalla presenza di cinque consigli: 1) maggior consiglio: organo

principale, sovranità dello stato, formato da nobili di 25 anni 2) minor consiglio: controllo attività del doge, integrato con 3 commissioni diventa il pien collegio, supremo organo esecutivo 3) consiglio dei pregadi: attribuite vaste competenze del maggior consiglio 4) quarantia: organo giurisdizionale, anche funzioni amministrative 5) consiglio dei dieci. Funzioni di polizia e giudiziarie

L’avogaria di comun ha la funzione di vigilare su tutti i consigli; altri consigli minori: uffici di palazzo, di Rialto ed esterni.

• Governo delle zone di terraferma affidato a rettori nominati dal maggior consiglio

• Con l’accentuarsi delle tendenze assolutistiche nel corso del ‘700 contrasti con la nobiltà di terraferma

• Nessun risultato nel settore della beneficienza, scarsi risultati in quello dell’istruzione, lotta contro i privilegi ecclesiastici forte indirizzo

giurisdizionalistico

LE FONTI NORMATIVE

• Fonte più importante gli statuti divisi in 5 libri emanati nel 1242 da Jacopo Tiepolo, ai quali fu aggiunto un sesto libro nel trecento. In caso

di lacune si prevedeva il ricorso alla consuetudine, all’analogia e all’arbitrio del giudice, peculiare è l’assenza al ricorso al diritto romano.

• Tentativi normativi nel corso del settecento non arrivarono a risultati soddisfacenti

• Emanazione nel 1786 del CODICE PER LA VENETA MERCANTILE MARINA in tre libri, configura un sistema unitario e ben costruito,

no novità di rilievo.

  1. LA REPUBBLICA DI GENOVA

STRUTTURE PUBBLICHE E FONTI NORMATIVE

• Ordinamento basato sulla costituzione di Andrea Doria del 1528, gestione del potere alla classe patrizia, no sistema chiuso. Possibilità di

ascrizione nel libro della nobiltà per soggetti che si sono resi benemeriti per servizi di pubblica utilità o donativi allo stato.

• A capo dell’ordinamento doge biennale che insieme al collegio dei governatori e al collegio dei procuratori forma la signoria, sovranità e

vertice dello stato, i consigli maggiore e minore sono gli organi rappresentativi ai quali spetta l’approvazione delle leggi, ai supremi sindacatori spetta la tutela della legalità. Peculiare è la presenza della casa di S.Giorgio, istituto bancario fondato nel ’400 con competenza economica e fiscale, importante fu l’istituzione di una rota civile e criminale

• Il forte conservatorismo e l’immobilismo istituzionale è riscontrabile anche nel sistema normativo, sistema fondato sulla normativa

medievale integrata nel corso del ‘600 e del ‘700, ma non innovata nei contenuti

LA CORSICA

• Esperienza rivoluzionaria, le spinte autonomistiche si concludono con la cessione nel 1769 della Corsica alla Francia

• Nel 1755 emanazione costituzione: principio sovranità popolare, rispetto dei diritti naturali, ricerca della felicità pubblica

• Fulcro del sistema la DIETA GENERALE nominata dal capo dello Stato una volta all’anno, aveva funzione legislative ed indirizzo,

nominava il governatore, IL GOVERNATORE era una carica vitalizia, ma doveva render conto del suo operato, negli affari interni era coadiuvato dal CONSIGLIO DI STATO, diviso in tre sezioni: finanza, guerra e giustizia( vertice del sistema giudiziario)

• Scarsa incisività delle riforme

2.IL DUCATO DI MODENA E REGGIO

• Stessa struttura per tutto il ‘700, parziali modifiche dirette a precisare e razionalizzare gli organi preesistenti

• Al vertice dell’ordinamento c’è il DUCA il quale esercita un potere diretto sullo Stato immediato, mentre sui territori dello Stato mediato le

funzioni amministrative e giudiziarie spettano ai signori feudali, altri organi sono, il consiglio di Stato, il consiglio di giustizia e nel corso del ‘700 fu istituito anche il consiglio di economia

• Importante innovazione nel settore giudiziario fu l’introduzione della CONGREGAZIONE CRIMINALE con funzioni di controllo

sull’operato dei tribunali

• Il prefetto del buongoverno vigilava sulle finanze locali

• Indirizzo giurisdizionalistico nei rapporti con la Chiesa, si afferma l’autorità dello Stato nel campo dell’educazione e dell’istruzione

• Importante il riformismo nel settore normativo, nel 1771 emanazione CODICE ESTENSE Coordinava organicamente materiale normativo

eterogeno sulla base di principi di chiarezza, uniformità ed omogeneità, non codificazione, ma consolidazione

V. IL GRANDUCATO DI TOSCANA

IL PERIODO DELLA REGGENZA

• Granducato di Toscano attribuito a Francesco Stefano di Lorena (1737-1765)

• Al vertice dell’ordinamento c’è il GRANDUCA il quale detiene importanti funzioni decisionali, amministrative e legislative, ma

incontrava molti limiti nella sua azione a causa: divisione del territorio in Stato Fiorentino e Stato Senese, persistenza di organi e magistrature dell’età repubblicana ( CONSIGLIO DEI DUECENTO, CONSIGLIO DEI QUARANTOTTO, MAGISTRATO SUPREMO ). Ruolo importante svolto dall’AUDITORE DELLE RIFORMAGIONI tramite tra granduca e gli altri organi, l’AUDITORE FINANZIARIO aveva competenze nel settore economico e finanziario

• Il sistema giudiziario era frammentario e l’incertezza della giustizia era aumentata dalle continue interferenze del granduca

• Sotto la reggenza furono istituiti i consigli di REGGENZA, DI GUERRA E DI FINANZE, centri propulsori delle riforme che dettero

risultati insoddisfacenti a causa dei conflitti e dalla coesistenza con gli organi precedenti

• Nel settore finanziario venne affidato ad un’unica compagnia l’attribuzione degli appalti e la riscossione delle gabelle

• Politica di ridimensionamento dei poteri ecclesiastici

• Provvedimenti che non intaccarono il sistema

LE RIFORME DI PIETRO LEOPOLDO

• Spinte riformistiche con Pietro Leopoldo ( 1765-1790) sulla base di principi illuministici e assolutistici riforma l’amministrazione centrale,

quella locale, il settore giudiziario e quello finanziario

• A livello di amministrazione centrale vengono istituiti i DICASTERI degli interni, esteri, finanze e guerra, venne istituito un consiglio e

una segreteria di Stato; venne introdotta la PRESIDENZA DEL BUONGOVERNO alla quale furono riservate importanti competenze nei settori dell’ordine pubblico, delle carceri, della sicurezza e dell’igiene.

• Importante la riforma comunitaria: eliminazione delle magistrature preposte alle amministrazioni periferiche e loro sostituzione con la

CAMERA DELLE COMUNITà, al magistrato furono attribuite competenze amministrative e al consiglio generale competenze limitate e di minore rilievo, l’autorità sovrana era rappresentata da un CANCELLIERE COMUNITATIVO nominato dal granduca viene scardinato l’antico sistema in base al quale le cariche pubbliche più importanti spettavano ai ceti privilegiati

• Nel 1782 progetto di costituzione

• Importante anche la riforma del settore giudiziario diretta a realizzare un sistema meno iniquo e frammentario, regolamentazione

dell’attività del giudice ( percorso di studi, tirocinio, esame)

• Riforma del settore finanziario, attribuzione riscossione tributi e imposte allo Stato, liberalizzazione del commercio dei grani ed

eliminazioni dei tradizionali vincoli imposti alla vendita e al trasporto delle merci

• Conferma indirizzo giurisdizionalistico nei rapporti con la Chiesa

• Con la partenza di Pietro Leopoldo nel 1790 per Vienna riaffermazione conservatorismo

LE FONTI NORMATIVE

• All’arrivo dei Lorena sistema normativo fondato sul diritto comune

• Tentativo fallito di riformare tutto il sistema legislativo con i Lorena

• Pietro Leopoldo nominò una Commissione incaricata di riformare tutto il sistema normativo, ma si giunse ad una riforma soddisfacente

solo in campo penale con l’emanazione nel 1786 della LEOPOLDINA opinione divergente degli studiosi, c’è chi ritiene la Leopoldina un Trattato sui delitti e sulle pene piuttosto che un codice a causa del suo impianto discorsivo e non imperativo, della mancanza di partizioni sistematica e dall’assenza di una distinzione tra diritto sostanziale e processuale; altri lo ritengono un vero e proprio codice moderno ritenendolo un grande codice di procedura integrato da elementi di diritto sostanziale. Elementi innovativi vengono introdotti come l’eliminazione del giuramento e l’abolizione delle prove legali, elementi che indicano la tendenza ad affermare il libero convincimento del giudice; persistono elementi legati al passato come la gogna e la frusta pubblica. Viene eliminato il reato di lesa maestà e vengono puniti meno duramente i reati contro la religione

VI. LO STATO PONTIFICIO

LE STRUTTURE CENTRALI

VII. I REGNI DI NAPOLI E DI SICILIA

1.IL REGNO DI NAPOLI

LE ISTITUZIONI PUBBLICHE ALL’INIZIO DEL SETTECENTO

• Regno autonomo, rapporto paritario con la Spagna, unione personale sotto lo stesso sovrano risiedente a Madrid

• Il sovrano era coadiuvato negli affari italiani dal CONSIGLIO D’ITALIA, nel Regno di Napoli il vertice dell’amministrazione vi era il

Vicerè, coadiuvato nella sua a attività dal CONSIGLIO COLLATERALE, il quale inizialmente era un organo per il controllo dell’ttivvità del vicerè, successivamente si trasformò in una vera e proprio Segreteria di Stato

• Organizzazione giuridica frammentaria a causa del gran numero di tribunali : 1) SACROREGIO CONSIGLIO, corte suprema con

giurisdizione di appello rispetto a tutti i tribunali inferiori, giurisdizione di prima istanza nelle questioni di importante valore finanziario 2) GRAN CORTE DELLA VICARIA: competenza civile limitata, estese competenze in materia penale 3) LA CAMERA DELLA SOMMARIA: magistratura finanziaria dello Stato 4) LA DOGANA DELLA MENA DELLE PECORE DI FOGGIA: grazie al pagamento del canone da parte degli allevatori era uno dei principali cespiti dell’erario 5) TRIBUNALE DEL CAPPELLANO MAGGIORE: competenza in materia ecclesiastica 6) TRIBUNALI BARONALI: il poteri di questi tribunali era molto ampio, la politica spagnola aveva tentato un ridimensionamento mediante visite di funzionari spagnoli, ma, per necessità finanziarie, a causa della vendita delle cariche i baroni rafforzarono la loro posizione

• AMMINISTRAZIONE LOCALE: territorio diviso in 12 province collegato con il potere centrale medianti organi detti UDIENZE, a capo

dei comuni vi erano i sindaci, nominati dal viceré, il territorio di Napoli era suddiviso in 6 piazze, 5 riservate alla nobiltà, una al popolo

L’AMMINSTRAZIONE ASBURGICA

• L’amministrazione austriaca ( 1707-1734) può considerarsi una fase di passaggio nella quale non si realizzarono grandi cambiamenti ma si

avviò un processo di erosione degli schemi tradizionali

• Gli spagnoli assumono posizioni di maggiori rilievo nelle posizioni dello Stato grazie alla fedeltà dimostrata agli Asburgo

• Garanzia dei privilegi cetuali limitazione competenze viceré, soppressione tribunale incaricato di recuperare le imposte evase dai baroni,

ora resi immuni dalle pretese del fisco

• Tentativi di accentramento attribuendo le funzioni sottratte al viceré alla corte viennese, creazione giunta per il commercio

• L’istituzione del banco di San Carlo, incaricato di recuperare i beni fiscali alienati e di ricostituire il patrimonio regio, suscitò grandi

opposizioni, ma non fu soppresso e riuscì ad operare fino al 1739

  1. IL REGNO DI SICILIA

L’ORDINAMENTO DELLO STATO

• Immobilismo istituzionale fino al XIX secolo

• A capo dell’ordinamento c’era il viceré, coadiuvato dal REGIO CONSIGLIO, del quale faceva parte il CONSULTORE, che aveva

importanti funzioni consultive, ma la funzione principale era quella di controllare il viceré per il re di Spagna, il Viceré era coadiuvato nei suo atti dalla Segreteria di stato. Importante istituzione era il PARLAMENTO, diviso in tre bracci: baronale, ecclesiastico e demaniale, che si riuniva ogni anno, durante l’anno, in luogo del parlamento, si riuniva ogni settimana la DEPUTAZIONE, formata da 4 membri per ciascun ramo del Parlamento, che vigliava l’osservanza delle leggi fondamentali

• L’ordinamento giudiziario era frammentario, formato dalla REGIA CORTE con estesa competenza in tutto il regno e dal TRIBUNALE

DEL CONCISTORO con funzione di appello, importante il TRIBUNALE DELLA SANTA INQUISIZIONE, strumento importante per il sovrano spagnolo in quanto aveva funzioni di controllo sul viceré e sull’alta burocrazia

• A capo delle amministrazioni comunali era posto un BAIUOLO affiancato da un gruppo di cittadini eletti dall’assemblea comunale,

territorio diviso in demaniale e baronale

IL GOVERNO SABAUDO E ASBURGICO

• Immobilismo istituzionale anche sotto il dominio Sabaudo ed Asburgico

• Durante il periodo sotto l’influenza Sabauda (1714-1720) Vittorio Amedeo II tento di riformare l’apparato pubblico introducendo

funzionari piemontesi, più preparati e meno costosi di quelli siciliani, tentò di ridurre i privilegi cetuali, e tentò di redigere un progetto di catasto, ma questi progetti furono ostacolati a causa della forte ostilità locale

• Durante il periodo di influenza asburgica ( 1720-1734 ) Carlo VI si dimostrò più conciliante nei confronti dei privilegi baronali e la sua

attività fu indirizzata alla tutela dell’ordine pubblico( obbligo porto d’armi, risarcimento da parte dei baroni per i delitti commessi nei loro territori), la Santa Inquisizione venne subordinata ad un supremo tribunale con sede a Vienna

3. IL RIFORMISMO BORBONICO

A NAPOLI

• Con Carlo Borbone ( 1734-1759) riunione in un unico regno di Napoli e Sicilia, territori che mantengono la propria autonomia

• Forte riformismo nell’amministrazione centrale: forte influenza spagnola testimoniata dalla figura del MAGGIORDOMO MAGGIORE al

quale era sottoposta la vigilanza della vita pubblica napoletana, svecchiamento del sistema vigente con l’abolizione del CONSIGLIO COLLATEREALE le cui funzioni vengono attribuite al sovrano ed ai ministri, la segreteria di stato viene suddivisa in 4 sezioni, che mantengono i tratti di organi burocratici, i segretari di Stato insieme ai rappresentanti dei nobili formavano la GIUNTA DI GABINETTO, si riuniva ogni giorno e discuteva dei principali affari pubblici, organizzazione delle finanze sottoposta ad una SEGRETERIA D’AZIENDA, fallisce il tentativo di creazione di un catasto

• Le riforme nel settore giudiziario sono dirette ad eliminare i maggiori difetti del sistema, ma si ritorna presto allo schema precedente a

causa del bisogno di denaro del re, altro problema del settore giudiziario era l’eccessivo numero di lavoro nei tribunali di Napoli proibite le inibizioni alle corte inferiori, importante fu l’istituzione del SUPREMO MAGISTRATO DEL COMMERCIO

• La Chiesa aveva una forte influenza sul Regno di Napoli, il concordato con il quale si limitavano i poteri ecclesiastici di fatto non fu

rispettato, il settore dell’istruzione e dell’educazione era fortemente arretrato e non fu accolto il progetto riformatore del Caracciolo

• Nel 1759 Carlo Borbone diviene re di Spagna, gli successe il figlio Ferdinando IV, troppo giovane per governare, e il governo fu affidato

ad un consiglio di reggenza dominato dalla figura del Tannucci

• Con Tannucci incisiva fu la lotta contro i privilegi ecclesiastici ( cacciata dei gesuiti nei collegi ) e dei privilegi baronali, il potere feudale

fu ridimensionato solo in casi isolati

• Con la caduta del Tannucci nel 1777 il centro propulsore del riformismo borbonico fu il SUPREMO CONSIGLIO DELLE FINANZE,

importante fu l’esempio dell’azienda tessile di S.Leucio che si dette un regolamento ispirato a principi illuministici ( eguaglianza dei membri, parità tra i sessi, limitazione patria potestà, gratuità degli strumenti di lavoro, della casa e dell’assistenza sanitaria etc)

IN SICILIA

• Carlo Borbone cercò di ristabilire l’ordine pubblico e l’autorità statale, rafforzò a tal proposito l’apparato repressivo, ma a causa dei forti

contrasti con i ceti baronali non riuscì ad applicare il suo progetto riformatore

• Dinamica fase riformistica con il viceré Domenico Caracciolo, il quale fu inviato in Sicilia nel 1781 e diede vita ad un’intensa attività

riformistica che aveva per oggetto la lotta contro i privilegi ecclesiastici e baronali, ridusse notevolmente il potere feudale nell’amministrazione delle comunità volontà di scardinare le fondamenta del sistema feudale

• Nel 1782 abolizione della Santa Inquisizione

4.LE FONTI NORMATIVE

• L’esecutivo era affidato ad un organo collegiale, ad esso erano subordinati i ministri, posti a capo dei dipartimenti

• Il potere giudiziario era oggetto di una dettagliata normativa che prevedeva: indipendenza magistratura, gratuità giurisdizione, elettività

giudici, pubblicità udienze. Alla base del sistema erano posti i GIUDICI DI PACE, in ogni dipartimento venivano istituiti un tribunale CIVILE, PENALE E CORREZIONALE, al vertice del sistema era posta la CORTE DI CASSAZIONE. Organo giudiziario particolare, previsto nella Repubblica partenopea, era l’EFORATO organo molto simile ad una Corte Costituzionale: vigliare applicazione Costituzione, richiamare gli organi dello Stato per uso scorretto del loro potere, proposta revisione articoli della costituzione, segnalazione leggi ordinarie non conformi. Per le costituzioni era previsto un procedimento di revisione COSTITUZIONI RIGIDE

• Un settore molto importante, del quale fu affidata la gestione allo Stato, fu quello dell’istruzione creazione scuole elementari maschili e

femminili, potenziamento scuole superiori, creazione piano di studio e di educazione uniforme

• Si determinò nel triennio giacobino un intervento radicale necessario per realizzare una rottura con il passato

II. L’ITALIA NAPOLEONICA

LA REPUBBLICA ITALIANA

• Dopo la battaglia di Marengo ( 1800) e la pace di Luneville ( 1801) che riportarono l’Italia sotto l’influenza francese, l’Italia subì profondi

mutamenti: esecutivo affidato a tre consoli, il primo console godeva di poteri decisionali, gli altri due funzioni consultive; il legislativo era formato da un TRIBUNATO che approvava o rigettava i progetti di legge presentati dall’esecutivo, e da un CORPO LEGISLATIVO che decideva sul testo legislativo senza dibattito; il SENATO nominava i membri delle camere e le alte cariche dello Stato, e vigliava sulla Costituzionalità delle leggi e degli atti pubblici

• Con la revisione della Costituzione Cisalpina nel 1802 Repubblica d’Italia: forte preminenza del legislativo sull’esecutivo, impronta

borghese, censitarie ed elitaria, eliminazione nella costituzione dell’enunciazione dei diritti e doveri, nell’art 1 definizione religione cattolica come religione di Stato, art 2 la sovranità al popolo, rappresentato da tre categorie: dotti, possidenti, commercianti; il legislativo aveva il compito di approvare o rigettare i progetti di legge , l’esecutivo era affidato ad un presidente con carica decennale, nel potere giudiziario fu limitato il principio di elettività dei giudici

IL REGNO D’ITALIA

• Nel 1804 in Francia creazione monarchia, regime autoritario e centralizzato, organi di tale regime erano: IL GRAN CONSIGLIO, formato

dai più alti dignitari dell’impero, IL CONSIGLIO DI STATO, riservato alle classi alte e il SENATO, formato dai membri della famiglia del re, da dignitari e altri soggetti indicati dal re, il legislativo fu completamente esautorato e trasformato in un organo di registrazione delle decisioni imperiali la repubblica italiana viene trasformata in REGNO D’ITALIA

• Il regno d’Italia era indipendente dalla Francia, unione personale sotto un unico sovrano, modificazione dell’ordinamento, esaltazione della

figura del re e della sua famiglia

• Nell’ordinamento assunse un ruolo fondamentale il Consiglio di Stato, che aveva competenze nei principali settori della vita pubblica,

ancora più importante fu l’istituzione del SENATO nel 1807, al quale furono attribuite le competenze dell’organo legislativo, ormai soppresso, e del consiglio dei consultori

IL PRINCIPATO DI LUCCA E IL REGNO DI ETRURIA

• Lucca chiese all’imperatore la Costituzione, emanata nel 1805 PRINCIPATO DI LUCCA: forte potere attribuito al CAPO DELLO

STATO, il quale esercitava funzioni amministrative, esecutive e decisionali, importante era il SENTATO il quale aveva importanti competenze in vari settori della vita pubblica

• Il Granducato di Toscana non sperimentò l’esperienza costituzionale e fu dominato da un clima conservatore, si avviò una fase più

dinamica soltanto con l’annessione della Toscana alla Francia

IL REGNO DI NAPOLI

• Regno di Napoli affidato da Napoleone a suo fratello Giuseppe ( 1806-1808)

• Creazione CONSIGLIO DI STATO, diviso in 4 sezioni centro propulsore delle riforme, furono fortemente ridimensionati i poteri dei

ministri, i quali non potevano più emanare direttamente le leggi, infatti le stesse dovevano essere approvate prima dal Consiglio di Stato, o emanate come decreti dal re, al vertice dell’amministrazione furono istituiti 9 ministeri poi ridotti a 6

• Riforma finanziaria: tassazione fondi incolti, divisi in tre categorie per valore

• Lotta contro i privilegi ecclesiastici: soppressione conventi, sottrazione e vendita beni ecclesiastici

• Nel 1808 Giuseppe fu incoronato Re di Spagna, da Baiona, promulgò lo STATUTO COSTITUZIONALE DEL REGNO DI NAPOLI E

SICILIA, previsione di un parlamento che non fu mai operativo

• Con Murat ( 1808-1815) rinnovamento dello Stato: lotta per l’eversione della feudalità, ristrutturazione tribunali, applicazione sistema

amministrativo provinciale e comunale, riorganizzazione sistema tributario, introduzione codici francesi.

L’AMMINISTRAZIONE PERIFERICA E IL SISTEMA GIUDIZIARIO

• Territorio diviso in DIPARTIMENTI, a capo dei quali vi era il PREFETTO, nominato dall’intendente e rappresentante del governo, era

coadiuvato da un consiglio dipartimentale, i dipartimenti erano divisi in DISTRETTI, a capo dei quali erano posti i VICEPREFETTI, nominati dal re e coadiuvati da un consiglio analogo a quello dipartimentale, i distretti erano divisi in COMUNI, a capo dei quali era posto il SINDACO, nominato dal prefetto o dal re. Divisione funzioni amministrative e giudiziarie, venne istituito un apposito organo giudicante per la decisione di questioni amministrative, il CONSIGLIO DI PREFETTURA

• L’ordinamento giudiziario fu pressoché quello d’oltralpe, ad eccezione della giuria popolare che venne ritenuta inadatta al carattere

passionale degli italiani. Alla base c’erano i GIUDICI DI PACE, a cui spettava il giudizio in cause minori, le loro sentenze erano appellabili nei TRIBUNALI DI PRIMA ISTANZA, vennero istituiti vari TRIBUNALI D’APPELLO, e numerosi TRIBUNALI SPECIALI ( militari, di commercio), al vertice vi era la CORTE DI CASSAZIONE

I PROVVEDIMENTI IN MATERIA ECCLESIASTICA, LA PUBBLICA ISTRUZIONE, L’ASSISTENZA

• In un primo momento Napoleone fu piuttosto prudente nella definizione dei rapporti con la Chiesa, per non urtare la sensibilità del popolo,

dopo i Comizi di Lione, ai quali parteciparono anche dei vescovi, fu emanata una normativa in materia ecclesiastica, punto di partenza per la conclusione di un concordato, di fatto, però, il concordato non venne rispettato in quanto Napoleone voleva che la che il clero fosse uno strumento del suo potere

• Importanti innovazioni vi furono nel settore dell’istruzione, l’attenzione dello Stato si spostò dalle elementari alle superiori e alle

università, nelle quali si sarebbero formate le future classi dirigenti. Lo schema organizzativo napoleonico prevedeva la presenza di elementari nei comuni, ginnasi e licei nei capoluoghi di dipartimento e nelle principali città le università, il rettore delle quali veniva nominato dallo Stato, il quale controllava anche i docenti e i libri di testo, vennero riformati i piani di studio, ad esempio nella facoltà di giurisprudenza si abbandonò lo studio del diritto romano e del diritto canonico per dedicarsi allo studio del diritto pubblico e del diritto privato ( studio codici napoleonici

• A partire dal 1802 furono riprese le iniziative per sottrarre il settore assistenziale alla Chiesa e ai privati

LE FONTI NORMATIVE

A ) PROGETTI E TENTATIVI ITALIANI

• Alla trasformazione delle istituzioni pubbliche corrisponde una forte esigenza di rinnovare le fonti normative, i tentativi normativi furono

più consistenti dopo i Comizi di Lione.

1. IL PROGETTO DI CODICE CIVILE di Alberto De Simoni tendeva a fondere principi rivoluzionari( matrimonio civile, divorzio) con

elementi del diritto romano ( durata patria potestà fino alla morte)

2. Progetto di CODICE COMMERCIALE realizzato da Baldasseroni nel 1806, abbandono concezione soggettiva del diritto commerciale

3. Progetto CODICE PENALE nel 1809, conciliava la normativa precedente e divideva la materia in parte generale e speciale, applicazione

principio di proporzionalità

4. Per quanto riguarda il diritto processuale penale importante fu la pubblicazione nel 1807 del CODICE ROMAGNOSI, diviso in tre ibri,

azione penale avviata d’ufficio per i delitti pubblici, su istanza di parte per i delitti privati, non era previsto l’istituto della giuria popolare, normativa meno dura e repressiva di quella francese, unico codice che fu effettivamente applicato

• Risultati normativi messi da parte per la volontà di napoleone di estendere nella penisola la normativa francese

B) LA CODIFICAZIONE FRANCESE APPLICATA IN ITALIA

1. IL CODICE CIVILE

• Primo progetto nel 1793 diviso in tre libri: persone, cose, obbligazioni; venne respinto poiché considerato troppo legato alle consuetudini

francesi e al diritto romano

• Secondo progetto del 1794 legato a principi rivoluzionari dominanti durante il periodo di Robespierre, per questo venne respinto

• Terzo progetto del 1796 respinto poiché considerato ancora troppo legato ai principi rivoluzionari

• Nel 1801 venne inviato un ulteriore progetto al Consiglio di stato dove si svolse un ampia discussione alla quale partecipò attivamente

Napoleone, nel 1802 promulgazione del CODE NAPOLEON consta di 2281 art, diviso in tre libri ( persone, cose, obbligazioni), preceduti

• Promulgato nel 1808 spiegava le differenze tra la fase ISTRUTTORIA, la quale era dominata dalla scrittura e dalla segretezza, i testimoni

venivano interrogati di fronte al giudice e al cancelliere, l’imputato durante questa fase rimaneva all’oscuro di cosa stesse accadendo, e fase DIBATTIMENTALE, dominata dall’oralità e dal contraddittorio. Era mantenuto l’istituto della giuria popolare per la quale valeva il principio del libero convincimento, principio che subiva qualche limitazione per il magistrato

IL CODICE PENALE

• Promulgazione nel 1810, razionalizzazione della materia seguendo gli ideali illuministici di chiarezza, certezza e semplicità, impronta

autoritaria, codice diviso in 4 libri: pene, imputabilità, punibilità e responsabilità, diverse fattispecie di reato con relative sanzioni e contravvenzioni

• PRIMO LIBRO, LE PENE la pena non viene più concepita come mezzo per l’emenda del reo, ora è uno strumento di prevenzione del

reato, per questo l’apparato sanzionatorio era appesantito, pena di morte per oltre 30 reati, aggravamento delle sanzioni mediante mutilazioni, marchio, confisca dei beni

• SECONDO LIBRO, IMPUTABILITà Sforzi per definire una teoria dell’imputabilità per rafforzare la certezza del diritto, la recidiva era

punita con pena superiore a quella stabilita per la prima condanna, il tentativo con inizio di esecuzione veniva paragonato al reato consumato, mancava la distinzione tra dolo e colpa, mancava la previsione del caso fortuito e dell’omicidio casuale, assenti disposizioni su stato di ubriachezza e sullo stato di necessità, incerta la definizione delle circostanze attenuanti e aggravanti.

• TERZO LIBRO, PUNIBILITà E RESPONSABILITà responsabilità di tipo oggettivo, i reati contro lo Stato erano puniti molto

severamente, come lo erano i reati contro il patrimonio, centrale nel sistema era la tutela della proprietà, venne reintrodotto il reato di lesa maestà

• QUARTO LIBRO, CONTRAVVENZIONI tre tipi di contravvenzioni distinte in base alla gravità delle stesse 1) violazione di norme di

pulizia e sicurezza delle strade, mancata riparazione di edifici 2) infrazioni alle regole della vendemmia, gioco d’azzardo 3) danni alla proprietà, uccisione o ferimento di animali altrui

III. LA COSTITUZIONE SICILIANA DEL 1812

• Il caso siciliano costituisce un caso d’eccezione, non sperimentò l’amministrazione napoleonica a causa della presenza militare inglese

• Ruolo decisivo fu svolto dal ministro William Bentinck il quale nel ricomporre la frattura tra re e baroni siciliani, si schierò contro il re

Ferdinando VI, il quale fu costretto ad eliminare le riforme che avevano suscitato l’ira dei sovrani ed abdicò in favore del figlio.

• Venne formato un governo provvisorio di soli siciliani nel 1812 emanazione della COSTITUZIONE SICILIANA

• Alla costituzione erano premessi 12 articoli che includevano i principi fondamentali: religione cattolica era la religione di Stato, abolizione

della feudalità, divisione dei poteri, enunciazione diritti fondamentali

• Il potere legislativo era affidato ad un Parlamento composto da una camera dei pari ereditarie e da una camera dei comuni elettiva, il potere

esecutivo spettava al re e ai ministri, il potere giudiziario ad un corpo di magistrati

• Applicazione difficoltosa a causa del testo farraginoso, delle incertezze del clima politico, dalla mancanza di una preparazione adeguata dei

baroni, dall’assenza di uno stato assoluto e dalla mancanza di personale adatto, nonostante la sua disomogeneità è un’importante testimonianza del movimento costituzionale dell’epoca

PARTE III

DALLA RESTAURAZIONE ALL’UNITà D’ITALIA

INTRODUZIONE

• Con il congresso di Vienna vengono ripristinate le antiche dinastie, si accentua il frazionamento politico, rafforzamento del predominio

austriaco, fu instaurato in tutti i territori della Penisola un clima fortemente autoritario.

• L’organizzazione degli stati era fondata sul primato dell’amministrazione, eliminando il principio rappresentativo, non fu possibile una

totale eliminazione degli istituti napoleonici, l’esperienza francese risultò duratura e radicata nel territorio

• Durante il congresso di Lubiana venne proposta l’introduzione di una “ monarchia consultiva “ mediante la creazione o il rafforzamento

delle istituzioni consultive, per garantire una certa partecipazione alla vita pubblica, questa iniziativa non soddisfò le esigenze di rinnovamento e si proseguì con la lotta per l’introduzione del regime costituzionale nel 1848 emanazione di molti statuti , fra essi sopravvisse lo STATUTO ALBERTINO, che fornì le basi per un’ulteriore evoluzione istituzionale nel decennio successivo

• Durante la Restaurazione per rispondere al problema del riordino delle fonti normative gli Stati italiani si orientarono verso il modello

codicistico ( napoleonico ed austriaco) abbandonando definitivamente il sistema del diritto comune

• La restaurazione non fu soltanto un periodo di stasi e d’involuzione, molto spesso fu un’epoca di rielaborazione ed adattamento dei modelli

e principi napoleonici

I.IL REGNO DI SARDEGNA

1.LA RESTAURAZONE

• Lo Stato sabaudo fu caratterizzato da una forte involuzione in tutti i settori della vita pubblica, l’obiettivo era restaurare il sistema

settecentesco ed eliminare tutte le istituzioni napoleoniche

• Per quanto riguarda l’amministrazione centrale il potere fu affidato al re e ai suoi ministri, ai vari ministeri furono affiancate aziende

economiche, per la gestione del bilancio, importante fu l’introduzione di una tesoreria generale

• A livello di amministrazione locale fu eliminata la divisione del territorio napoleonica e furono ripristinate le divisioni militari a capo delle

quali furono posti gli intendenti, venne fortemente limitata l’autonomia dei comuni con la nomina del consiglio comunale e del sindaco da parte dell’intendente

• Nel settore giudiziario si determinò una forte involuzione, vennero ripristinate le numerose giurisdizioni speciali, i magistrati vennero di

nuovo retribuiti con il sistema delle sportule, i continui interventi del re, la mancanza di distinzione tra giurisdizione ordinaria e amministrativa determinò un profondo stato di incertezza del diritto

• Modello di riferimento Costituzione francese del 1814 nelle sue versioni modificate in Francia nel 1830 e in Belgio nel 1831

• Elementi originali rispetto al modello, all’art 1 si attribuisce alla religione cattolica il valore di religione di Stato, sia per il forte sentimento

religioso del re, sia per la forte influenza esercitata dalla Chiesa la natura dichiarativa della disposizione permise successive evoluzioni dell’ordinamento in senso laico; dichiarazione dei diritti fondamentali solo dopo l’enunciazione dei diritti del re, nonostante sia una normativa sommaria che rinvia ad una regolamentazione successiva rappresenta un’importante presupposto per le future conquiste civili

IL SOVRANO E I MINISTRI

• Regime costituzionale PURO, divisione dei poteri in esecutivo, legislativo e giudiziario

• Gran numero di articoli dedicato al potere del re, la normativa attribuiva al re importanti prerogative tali da renderlo il fulcro

dell’ordinamento e il punto di raccordo con gli altri poteri

• L’art 4: persona del re SACRA e INVIOLABILE, irresponsabilità giuridica del sovrano, art 5: definiva il re capo dello stato, l’art 6

attribuiva al re la nomina delle più alte cariche dello stato

• Aveva importanti prerogative in campo legislativo: facoltà di iniziativa, potere di sanzionare e promulgare le leggi

• Importanti prerogative anche nel settore giudiziario: concessione delle grazie e riduzione delle pene

• Scarne le disposizioni riguardanti il governo ( artt 65,66,67 ), ci si limitava a parlare dei ministri senza regolamentare l’organo collegiale da

essi formato

IL PARLAMENTO

• Organo di maggiore rilievo dopo il Re, con il quale esercitava la funzione legislativa, diviso in due sezioni, camera e senato, il

bicameralismo e le prerogative attribuite al re limitavano fortemente l’indipendenza del parlamento

• SENATO: formato da senatori nominati a vita dal re scelti in alcune categorie determinate di cittadini, vi facevano parte di diritto i principi

della famiglia reale che avessero compiuto 21 anni, il re nominava anche il presidente e il vicepresidente; nessun senatore poteva essere arrestato se non per ordine del senato stesso, a meno che non fosse stato colto in flagrante, venivano attribuite funzioni giurisdizionali nei confronti dei ministri accusati dalla camera dei deputati per i reati di alto tradimento e attentato alla sicurezza dello Stato; al Senato spettava anche la conservazione degli atti nascita, matrimonio e morte della famiglia reale

• CAMERA DEI DEPUTATI: Lo Statuto Albertino prevedeva che i membri della camere fossero elettivi con mandato quinquennale, ma non

definiva la disciplina al riguardo la quale era rinviata ad una regolamentazione da parte della legge ordinaria, durante i cinque anni i deputati erano svincolati dalla provincia che li aveva eletti

• Il re convocava le camere, prorogava le sessioni e poteva sciogliere la camera dei deputati, camera e senato dovevano iniziare e finire le

sessioni contemporaneamente, era esclusa qualsiasi retribuzione dei parlamentari, le sedute e le deliberazioni delle camere erano pubbliche, ciascun maggiorenne poteva mandare petizioni al parlamento, ma non poteva farlo personalmente con il singolo parlamentare

L’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

• il principio di separazione dei poteri trovava solo una parziale applicazione a causa dell’estesa facoltà d’intervento dell’esecutivo in campo

legislativo e l’attribuzione di competenze giurisdizionali al parlamento

• i giudici non formavano un vero e proprio potere dello stato, erano piuttosto dei funzionari pubblici dotati di speciali garanzie

LA FLESSIBILITà

• Costituzione flessibile, modificabile dalla legge ordinaria, poiché manca una normativa riguardante il procedimento di revisione

costituzionale elasticità che ha consentito di realizzare nel tempo gli adattamenti necessari

LE NORME INTEGRATIVE

• Fin da subito vennero emanate norme integrative in quei punti in cui lo Statuto rinviava alla legge ordinaria, equiparazione dei valdesi e

degli ebrei agli altri cittadini, libertà di stampa.

• EDITTO BALBO Regolamentazione elettorato attivo esclusivamente maschile, facevano parte dell’elettorato attivo i cittadini del regno

sabaudo, gli italiani che avevano ottenuto il godimento dei diritti civili, gli stranieri naturalizzati, età minima 25 anni, pagamento imposta

annua di 40 lire, ridotta 20 per gli abitanti in zone economicamente arretrate, l’imposta non era richiesta ad alcune categorie ( professori scuole superiori, magistrati inamovibili etc )

• Nel 1848 regolamento provvisorio camera e senato

4. IL DECENNIO DI PREPARAZIONE

• Lo Statuto Albertino rappresenta un importante punto di arrivo per il costituzionalismo italiano, ma anche un importante punto di partenza

per le trasformazioni istituzionali successive, le quali subirono un’importante mutamento attraverso la consuetudine di fatto il fulcro dell’ordinamento si spostò dal re al parlamento, il governo era responsabile di fronte alle camere attraverso l’istituto della fiducia, con la nomina di Cavour a presidente del consiglio nel 1852 comincia ad affermarsi il primato del Parlamento

• La camera dei deputati rivestiva maggiore importanza per il suo carattere elettivo, mentre il Senato era conservatore e legato alla logica

dell’antico regime

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI E L’ORGANIZZAZIONE DEI MINISTERI

• Nel 1850 regolamentazione del Consiglio dei Ministri, organo autonomo e unitario, mancanza di una normativa dedicata al Presidente del

Consiglio, il quale aveva acquisito sia in Europa che nello Stato sabaudo un importante ruolo.

• Nel 1853 riorganizzazione dei ministeri e attribuzione ai ministri sia delle funzioni di direzione che quelle di esecuzione

• Il ministro era membro del corpo politico e vertice dell’amministrazione

• Segretario generale collegamento con la burocrazia

L’AMMINISTRAZIONE LOCALE E LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

• Con la legge Rattazzi del 1859 riorganizzazione dell’amministrazione locale, territorio diviso in: province, circondari, mandamenti e

comuni; organo esecutivo del comune era la giunta, del sindaco, di nomina regia, si riduceva d’importanza, era il primus inter pares, a capo della provincia era posto il governatore, rappresentante del potere centrale

• La giustizia amministrativa fu affidata ai consigli di governo, soppressa la camera dei conti le sue funzioni contabili furono attribuite alla

corte dei conti

L’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E LA PUBBLICA SICUREZZA

• Legge Siccardi del 1851 autonomia del potere giudiziario rispetto a quello esecutivo, inamovibilità di grado e di sede dopo 3 anni di

servizio, struttura gerarchica per i provvedimenti disciplinari, i giudici erano sottoposti al ministro di giustizia

• Legge Rattazzi 1859 impronta autoritaria, organizzazione gerarchica della giurisdizione, dal grado più basso ricoperto dal pretore al più

alto ricoperto dal giudice di Cassazione, confermata l’inamovibilità di grado ma non quella di sede, creazione corti d’assise formate da 3 consiglieri d’appello e da 14 giurati scelti dal presidente del tribunale sulla base di liste di cittadini

ISTRUZIONE, SANITà, BENEFICENZA. I RAPPORTI CON LA CHIESA

• Orientamento indirizzato all’accentramento e ad uno stretto controllo ne settore dell’educazione, dell’istruzione e della beneficenza

• Per quanto riguarda i rapporti con la Chiesa, decisiva fu la legislazione promossa dal ministro Siccardi a partire dal 1850 per la riduzione

dei privilegi ecclesiastici

5. LA CODIFICAZIONE

• Durante la Restaurazione furono aboliti i codici francesi e si ritorno al sistema tradizionale sabaudo, fu necessaria un’importante attività di

riorganizzazione normativa, nel 1827 Carlo Felice promulgò il CODICE FELICIANO, il quale essendo una riorganizzazione del normativa penale e civile precedente può considerarsi una mera consolidazione

• CODICE CIVILE NEL 1837 promulgato da Carlo Alberto, ispirato a quello Napoleonico con retaggi della legislazione sabauda

precedente: religione cattolica sola religione di Stato, re protettore della Chiesa

• CODICE PENALE 1839 ispirato alla legislazione francese apportava qualche miglioramento, diviso in tre libri, nel primo la parte genrale,

negli altri due quella speciale; si realizzava una più articolata definizione delle misure repressive, le sanzioni erano valutate anche alla luce delle circostanze attenuanti e aggravanti, forte influenza della Chiesa durezza pene nei reati contro la religione. Nel complesso legislazione in linea con principi umanitari, la pena veniva concepita per l’emendazione del reo