






















Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
storia del diritto italiano appunto integrativo del libro de simoni
Tipologia: Sintesi del corso
1 / 30
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!























Agli inizi del Settecento la vita pubblica italiana era arretrata, legata a schemi di origine medievale e caratterizzata da un forte particolarismo. Nel XVIII grazie alle spinte illuministiche di determina una rottura con il passato che permette di superare quel clima di immobilismo e conservatorismo del 700. L a scienza giuridica viene profondamente modificata poiché interpretata alla luce dei valori illuministici. Da qui il punto di partenza dell’attività riformistica che coinvolse gli Stati italiani. I sovrani italiani si trovarono ad affrontare le stesse problematiche, infatti le riforme del tempo sono orientate tutte verso la soluzione di determinati problemi: 1) ristrutturazione dell’apparato centrale, 2) formazione dei catasti, 3) revisione apparato giudiziario, 4) definizione dei rapporti con la chiesa, 5) riordinare fonti normative CONSOLIDAZIONE: Le compilazioni del 700 non possono definirsi delle vere e proprie codificazioni in quanto non abrogavano la legislazione precedente e mantenevano il ricorso sussidiario al diritto romano, restavano aderente nei contenuti alle impostazioni tradizionali e non accoglievano le nuove istanze di rinnovamento.
I.LO STATO SABAUDO
solo in Piemonte, vennero estesi in tutti i territori; revisione del catasto
antica segreteria in 2 uffici, affari interni e esterni
ministro dell’economia
confusionario
dello stato
giudiziarie, forte disfunzione della giustizia dovuta anche ai frequenti interventi del sovrano
RAPPORTI CON LA CHIESA
sanitario ed educativo
IL RIFORMISMO IN SARDEGNA
delle ripetizioni e degli elementi superflui, il tutto ispirato a schemi di chiarezza ed omogeneità della materia. Nonostante alcuni elementi innovativi ( disciplina attenta ai diritti dell’imputato, alleggerimento pene per reati come la bestemmia e l’eresia, limitazione tortura) non può considerarsi una codificazione, ma una consolidazione.
Le istituzioni nella prima metà del ‘
Cancelliere aveva competenze nel settore giudiziario e dei tributi, il Castellano maggiore era la suprema carica militare. La cancelleria di stato e la cancelleria segreta disbrigavano vari affari, il consiglio segreto assisteva il governatore in ogni sua attività
amministrative e giudiziarie
l’assemblea cittadina.
risultati modesti), Deputazione per gli studi, Giunta per le materie ecclesiastiche e miste.
camerale le competenze amministrative, creazione corte dei conti
LA POLITICA DI GIUSEPPE II E DI LEOPOLDO II
privatistica ( mancanza regolazione avaria, naufragio, assicurazione)
sociali
del diritto abrogando la normativa previgente, nel complesso sistema ancora ispirato ad una notevole durezza
di elementi tradizionali ( mancanza forma scritta, mancanza pubblicità, punizione con colpi di bastone
un’ampia autonomia e indipendenza; il Magistrato consolare nomina le cariche più importanti, tra le quali i sindaci; il Capitolo della cattedrale nomina il principe Vescovo. Presenza di organi asburgici Capitano della città di Trento
PRINCIPATO DI TRENTO 1788: Codice elaborato da Barbacovi su incarico del Principe Vescovo Pietro Viglilio di Thun per adattare la normativa viennese alle esigenze trentine. Il codice di Barbacovi supera il modello creando un codice moderno, il processo subisce una forte connotazione pubblicistica, i giudici vengono considerati meri esecutori della legge, viene ridimensionato il potere degli avvocati, tutto finalizzato a ridurre i tempi del processo e a ridurre il numero delle liti, viene introdotto l’obbligo di motivazione della sentenza e l’italiano viene scelto come lingua ufficiale degli atti processuali ( per evitare soprusi degli uomini di legge nei confronti dei sudditi meno abbienti e colti )
principale, sovranità dello stato, formato da nobili di 25 anni 2) minor consiglio: controllo attività del doge, integrato con 3 commissioni diventa il pien collegio, supremo organo esecutivo 3) consiglio dei pregadi: attribuite vaste competenze del maggior consiglio 4) quarantia: organo giurisdizionale, anche funzioni amministrative 5) consiglio dei dieci. Funzioni di polizia e giudiziarie
L’avogaria di comun ha la funzione di vigilare su tutti i consigli; altri consigli minori: uffici di palazzo, di Rialto ed esterni.
giurisdizionalistico
LE FONTI NORMATIVE
di lacune si prevedeva il ricorso alla consuetudine, all’analogia e all’arbitrio del giudice, peculiare è l’assenza al ricorso al diritto romano.
no novità di rilievo.
ascrizione nel libro della nobiltà per soggetti che si sono resi benemeriti per servizi di pubblica utilità o donativi allo stato.
vertice dello stato, i consigli maggiore e minore sono gli organi rappresentativi ai quali spetta l’approvazione delle leggi, ai supremi sindacatori spetta la tutela della legalità. Peculiare è la presenza della casa di S.Giorgio, istituto bancario fondato nel ’400 con competenza economica e fiscale, importante fu l’istituzione di una rota civile e criminale
medievale integrata nel corso del ‘600 e del ‘700, ma non innovata nei contenuti
nominava il governatore, IL GOVERNATORE era una carica vitalizia, ma doveva render conto del suo operato, negli affari interni era coadiuvato dal CONSIGLIO DI STATO, diviso in tre sezioni: finanza, guerra e giustizia( vertice del sistema giudiziario)
funzioni amministrative e giudiziarie spettano ai signori feudali, altri organi sono, il consiglio di Stato, il consiglio di giustizia e nel corso del ‘700 fu istituito anche il consiglio di economia
sull’operato dei tribunali
eterogeno sulla base di principi di chiarezza, uniformità ed omogeneità, non codificazione, ma consolidazione
incontrava molti limiti nella sua azione a causa: divisione del territorio in Stato Fiorentino e Stato Senese, persistenza di organi e magistrature dell’età repubblicana ( CONSIGLIO DEI DUECENTO, CONSIGLIO DEI QUARANTOTTO, MAGISTRATO SUPREMO ). Ruolo importante svolto dall’AUDITORE DELLE RIFORMAGIONI tramite tra granduca e gli altri organi, l’AUDITORE FINANZIARIO aveva competenze nel settore economico e finanziario
risultati insoddisfacenti a causa dei conflitti e dalla coesistenza con gli organi precedenti
quella locale, il settore giudiziario e quello finanziario
una segreteria di Stato; venne introdotta la PRESIDENZA DEL BUONGOVERNO alla quale furono riservate importanti competenze nei settori dell’ordine pubblico, delle carceri, della sicurezza e dell’igiene.
CAMERA DELLE COMUNITà, al magistrato furono attribuite competenze amministrative e al consiglio generale competenze limitate e di minore rilievo, l’autorità sovrana era rappresentata da un CANCELLIERE COMUNITATIVO nominato dal granduca viene scardinato l’antico sistema in base al quale le cariche pubbliche più importanti spettavano ai ceti privilegiati
dell’attività del giudice ( percorso di studi, tirocinio, esame)
eliminazioni dei tradizionali vincoli imposti alla vendita e al trasporto delle merci
solo in campo penale con l’emanazione nel 1786 della LEOPOLDINA opinione divergente degli studiosi, c’è chi ritiene la Leopoldina un Trattato sui delitti e sulle pene piuttosto che un codice a causa del suo impianto discorsivo e non imperativo, della mancanza di partizioni sistematica e dall’assenza di una distinzione tra diritto sostanziale e processuale; altri lo ritengono un vero e proprio codice moderno ritenendolo un grande codice di procedura integrato da elementi di diritto sostanziale. Elementi innovativi vengono introdotti come l’eliminazione del giuramento e l’abolizione delle prove legali, elementi che indicano la tendenza ad affermare il libero convincimento del giudice; persistono elementi legati al passato come la gogna e la frusta pubblica. Viene eliminato il reato di lesa maestà e vengono puniti meno duramente i reati contro la religione
Vicerè, coadiuvato nella sua a attività dal CONSIGLIO COLLATERALE, il quale inizialmente era un organo per il controllo dell’ttivvità del vicerè, successivamente si trasformò in una vera e proprio Segreteria di Stato
giurisdizione di appello rispetto a tutti i tribunali inferiori, giurisdizione di prima istanza nelle questioni di importante valore finanziario 2) GRAN CORTE DELLA VICARIA: competenza civile limitata, estese competenze in materia penale 3) LA CAMERA DELLA SOMMARIA: magistratura finanziaria dello Stato 4) LA DOGANA DELLA MENA DELLE PECORE DI FOGGIA: grazie al pagamento del canone da parte degli allevatori era uno dei principali cespiti dell’erario 5) TRIBUNALE DEL CAPPELLANO MAGGIORE: competenza in materia ecclesiastica 6) TRIBUNALI BARONALI: il poteri di questi tribunali era molto ampio, la politica spagnola aveva tentato un ridimensionamento mediante visite di funzionari spagnoli, ma, per necessità finanziarie, a causa della vendita delle cariche i baroni rafforzarono la loro posizione
dei comuni vi erano i sindaci, nominati dal viceré, il territorio di Napoli era suddiviso in 6 piazze, 5 riservate alla nobiltà, una al popolo
avviò un processo di erosione degli schemi tradizionali
ora resi immuni dalle pretese del fisco
opposizioni, ma non fu soppresso e riuscì ad operare fino al 1739
L’ORDINAMENTO DELLO STATO
importanti funzioni consultive, ma la funzione principale era quella di controllare il viceré per il re di Spagna, il Viceré era coadiuvato nei suo atti dalla Segreteria di stato. Importante istituzione era il PARLAMENTO, diviso in tre bracci: baronale, ecclesiastico e demaniale, che si riuniva ogni anno, durante l’anno, in luogo del parlamento, si riuniva ogni settimana la DEPUTAZIONE, formata da 4 membri per ciascun ramo del Parlamento, che vigliava l’osservanza delle leggi fondamentali
DEL CONCISTORO con funzione di appello, importante il TRIBUNALE DELLA SANTA INQUISIZIONE, strumento importante per il sovrano spagnolo in quanto aveva funzioni di controllo sul viceré e sull’alta burocrazia
territorio diviso in demaniale e baronale
funzionari piemontesi, più preparati e meno costosi di quelli siciliani, tentò di ridurre i privilegi cetuali, e tentò di redigere un progetto di catasto, ma questi progetti furono ostacolati a causa della forte ostilità locale
attività fu indirizzata alla tutela dell’ordine pubblico( obbligo porto d’armi, risarcimento da parte dei baroni per i delitti commessi nei loro territori), la Santa Inquisizione venne subordinata ad un supremo tribunale con sede a Vienna
quale era sottoposta la vigilanza della vita pubblica napoletana, svecchiamento del sistema vigente con l’abolizione del CONSIGLIO COLLATEREALE le cui funzioni vengono attribuite al sovrano ed ai ministri, la segreteria di stato viene suddivisa in 4 sezioni, che mantengono i tratti di organi burocratici, i segretari di Stato insieme ai rappresentanti dei nobili formavano la GIUNTA DI GABINETTO, si riuniva ogni giorno e discuteva dei principali affari pubblici, organizzazione delle finanze sottoposta ad una SEGRETERIA D’AZIENDA, fallisce il tentativo di creazione di un catasto
causa del bisogno di denaro del re, altro problema del settore giudiziario era l’eccessivo numero di lavoro nei tribunali di Napoli proibite le inibizioni alle corte inferiori, importante fu l’istituzione del SUPREMO MAGISTRATO DEL COMMERCIO
rispettato, il settore dell’istruzione e dell’educazione era fortemente arretrato e non fu accolto il progetto riformatore del Caracciolo
ad un consiglio di reggenza dominato dalla figura del Tannucci
fu ridimensionato solo in casi isolati
importante fu l’esempio dell’azienda tessile di S.Leucio che si dette un regolamento ispirato a principi illuministici ( eguaglianza dei membri, parità tra i sessi, limitazione patria potestà, gratuità degli strumenti di lavoro, della casa e dell’assistenza sanitaria etc)
IN SICILIA
contrasti con i ceti baronali non riuscì ad applicare il suo progetto riformatore
riformistica che aveva per oggetto la lotta contro i privilegi ecclesiastici e baronali, ridusse notevolmente il potere feudale nell’amministrazione delle comunità volontà di scardinare le fondamenta del sistema feudale
giudici, pubblicità udienze. Alla base del sistema erano posti i GIUDICI DI PACE, in ogni dipartimento venivano istituiti un tribunale CIVILE, PENALE E CORREZIONALE, al vertice del sistema era posta la CORTE DI CASSAZIONE. Organo giudiziario particolare, previsto nella Repubblica partenopea, era l’EFORATO organo molto simile ad una Corte Costituzionale: vigliare applicazione Costituzione, richiamare gli organi dello Stato per uso scorretto del loro potere, proposta revisione articoli della costituzione, segnalazione leggi ordinarie non conformi. Per le costituzioni era previsto un procedimento di revisione COSTITUZIONI RIGIDE
femminili, potenziamento scuole superiori, creazione piano di studio e di educazione uniforme
mutamenti: esecutivo affidato a tre consoli, il primo console godeva di poteri decisionali, gli altri due funzioni consultive; il legislativo era formato da un TRIBUNATO che approvava o rigettava i progetti di legge presentati dall’esecutivo, e da un CORPO LEGISLATIVO che decideva sul testo legislativo senza dibattito; il SENATO nominava i membri delle camere e le alte cariche dello Stato, e vigliava sulla Costituzionalità delle leggi e degli atti pubblici
borghese, censitarie ed elitaria, eliminazione nella costituzione dell’enunciazione dei diritti e doveri, nell’art 1 definizione religione cattolica come religione di Stato, art 2 la sovranità al popolo, rappresentato da tre categorie: dotti, possidenti, commercianti; il legislativo aveva il compito di approvare o rigettare i progetti di legge , l’esecutivo era affidato ad un presidente con carica decennale, nel potere giudiziario fu limitato il principio di elettività dei giudici
dai più alti dignitari dell’impero, IL CONSIGLIO DI STATO, riservato alle classi alte e il SENATO, formato dai membri della famiglia del re, da dignitari e altri soggetti indicati dal re, il legislativo fu completamente esautorato e trasformato in un organo di registrazione delle decisioni imperiali la repubblica italiana viene trasformata in REGNO D’ITALIA
figura del re e della sua famiglia
ancora più importante fu l’istituzione del SENATO nel 1807, al quale furono attribuite le competenze dell’organo legislativo, ormai soppresso, e del consiglio dei consultori
STATO, il quale esercitava funzioni amministrative, esecutive e decisionali, importante era il SENTATO il quale aveva importanti competenze in vari settori della vita pubblica
dinamica soltanto con l’annessione della Toscana alla Francia
ministri, i quali non potevano più emanare direttamente le leggi, infatti le stesse dovevano essere approvate prima dal Consiglio di Stato, o emanate come decreti dal re, al vertice dell’amministrazione furono istituiti 9 ministeri poi ridotti a 6
SICILIA, previsione di un parlamento che non fu mai operativo
amministrativo provinciale e comunale, riorganizzazione sistema tributario, introduzione codici francesi.
coadiuvato da un consiglio dipartimentale, i dipartimenti erano divisi in DISTRETTI, a capo dei quali erano posti i VICEPREFETTI, nominati dal re e coadiuvati da un consiglio analogo a quello dipartimentale, i distretti erano divisi in COMUNI, a capo dei quali era posto il SINDACO, nominato dal prefetto o dal re. Divisione funzioni amministrative e giudiziarie, venne istituito un apposito organo giudicante per la decisione di questioni amministrative, il CONSIGLIO DI PREFETTURA
passionale degli italiani. Alla base c’erano i GIUDICI DI PACE, a cui spettava il giudizio in cause minori, le loro sentenze erano appellabili nei TRIBUNALI DI PRIMA ISTANZA, vennero istituiti vari TRIBUNALI D’APPELLO, e numerosi TRIBUNALI SPECIALI ( militari, di commercio), al vertice vi era la CORTE DI CASSAZIONE
dopo i Comizi di Lione, ai quali parteciparono anche dei vescovi, fu emanata una normativa in materia ecclesiastica, punto di partenza per la conclusione di un concordato, di fatto, però, il concordato non venne rispettato in quanto Napoleone voleva che la che il clero fosse uno strumento del suo potere
università, nelle quali si sarebbero formate le future classi dirigenti. Lo schema organizzativo napoleonico prevedeva la presenza di elementari nei comuni, ginnasi e licei nei capoluoghi di dipartimento e nelle principali città le università, il rettore delle quali veniva nominato dallo Stato, il quale controllava anche i docenti e i libri di testo, vennero riformati i piani di studio, ad esempio nella facoltà di giurisprudenza si abbandonò lo studio del diritto romano e del diritto canonico per dedicarsi allo studio del diritto pubblico e del diritto privato ( studio codici napoleonici
più consistenti dopo i Comizi di Lione.
elementi del diritto romano ( durata patria potestà fino alla morte)
principio di proporzionalità
azione penale avviata d’ufficio per i delitti pubblici, su istanza di parte per i delitti privati, non era previsto l’istituto della giuria popolare, normativa meno dura e repressiva di quella francese, unico codice che fu effettivamente applicato
francesi e al diritto romano
Napoleone, nel 1802 promulgazione del CODE NAPOLEON consta di 2281 art, diviso in tre libri ( persone, cose, obbligazioni), preceduti
venivano interrogati di fronte al giudice e al cancelliere, l’imputato durante questa fase rimaneva all’oscuro di cosa stesse accadendo, e fase DIBATTIMENTALE, dominata dall’oralità e dal contraddittorio. Era mantenuto l’istituto della giuria popolare per la quale valeva il principio del libero convincimento, principio che subiva qualche limitazione per il magistrato
autoritaria, codice diviso in 4 libri: pene, imputabilità, punibilità e responsabilità, diverse fattispecie di reato con relative sanzioni e contravvenzioni
reato, per questo l’apparato sanzionatorio era appesantito, pena di morte per oltre 30 reati, aggravamento delle sanzioni mediante mutilazioni, marchio, confisca dei beni
punita con pena superiore a quella stabilita per la prima condanna, il tentativo con inizio di esecuzione veniva paragonato al reato consumato, mancava la distinzione tra dolo e colpa, mancava la previsione del caso fortuito e dell’omicidio casuale, assenti disposizioni su stato di ubriachezza e sullo stato di necessità, incerta la definizione delle circostanze attenuanti e aggravanti.
severamente, come lo erano i reati contro il patrimonio, centrale nel sistema era la tutela della proprietà, venne reintrodotto il reato di lesa maestà
pulizia e sicurezza delle strade, mancata riparazione di edifici 2) infrazioni alle regole della vendemmia, gioco d’azzardo 3) danni alla proprietà, uccisione o ferimento di animali altrui
III. LA COSTITUZIONE SICILIANA DEL 1812
Ferdinando VI, il quale fu costretto ad eliminare le riforme che avevano suscitato l’ira dei sovrani ed abdicò in favore del figlio.
della feudalità, divisione dei poteri, enunciazione diritti fondamentali
esecutivo spettava al re e ai ministri, il potere giudiziario ad un corpo di magistrati
baroni, dall’assenza di uno stato assoluto e dalla mancanza di personale adatto, nonostante la sua disomogeneità è un’importante testimonianza del movimento costituzionale dell’epoca
DALLA RESTAURAZIONE ALL’UNITà D’ITALIA
INTRODUZIONE
austriaco, fu instaurato in tutti i territori della Penisola un clima fortemente autoritario.
totale eliminazione degli istituti napoleonici, l’esperienza francese risultò duratura e radicata nel territorio
delle istituzioni consultive, per garantire una certa partecipazione alla vita pubblica, questa iniziativa non soddisfò le esigenze di rinnovamento e si proseguì con la lotta per l’introduzione del regime costituzionale nel 1848 emanazione di molti statuti , fra essi sopravvisse lo STATUTO ALBERTINO, che fornì le basi per un’ulteriore evoluzione istituzionale nel decennio successivo
codicistico ( napoleonico ed austriaco) abbandonando definitivamente il sistema del diritto comune
e principi napoleonici
settecentesco ed eliminare tutte le istituzioni napoleoniche
economiche, per la gestione del bilancio, importante fu l’introduzione di una tesoreria generale
quali furono posti gli intendenti, venne fortemente limitata l’autonomia dei comuni con la nomina del consiglio comunale e del sindaco da parte dell’intendente
nuovo retribuiti con il sistema delle sportule, i continui interventi del re, la mancanza di distinzione tra giurisdizione ordinaria e amministrativa determinò un profondo stato di incertezza del diritto
religioso del re, sia per la forte influenza esercitata dalla Chiesa la natura dichiarativa della disposizione permise successive evoluzioni dell’ordinamento in senso laico; dichiarazione dei diritti fondamentali solo dopo l’enunciazione dei diritti del re, nonostante sia una normativa sommaria che rinvia ad una regolamentazione successiva rappresenta un’importante presupposto per le future conquiste civili
dell’ordinamento e il punto di raccordo con gli altri poteri
attribuiva al re la nomina delle più alte cariche dello stato
essi formato
IL PARLAMENTO
bicameralismo e le prerogative attribuite al re limitavano fortemente l’indipendenza del parlamento
della famiglia reale che avessero compiuto 21 anni, il re nominava anche il presidente e il vicepresidente; nessun senatore poteva essere arrestato se non per ordine del senato stesso, a meno che non fosse stato colto in flagrante, venivano attribuite funzioni giurisdizionali nei confronti dei ministri accusati dalla camera dei deputati per i reati di alto tradimento e attentato alla sicurezza dello Stato; al Senato spettava anche la conservazione degli atti nascita, matrimonio e morte della famiglia reale
definiva la disciplina al riguardo la quale era rinviata ad una regolamentazione da parte della legge ordinaria, durante i cinque anni i deputati erano svincolati dalla provincia che li aveva eletti
sessioni contemporaneamente, era esclusa qualsiasi retribuzione dei parlamentari, le sedute e le deliberazioni delle camere erano pubbliche, ciascun maggiorenne poteva mandare petizioni al parlamento, ma non poteva farlo personalmente con il singolo parlamentare
L’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
legislativo e l’attribuzione di competenze giurisdizionali al parlamento
LA FLESSIBILITà
costituzionale elasticità che ha consentito di realizzare nel tempo gli adattamenti necessari
LE NORME INTEGRATIVE
degli ebrei agli altri cittadini, libertà di stampa.
sabaudo, gli italiani che avevano ottenuto il godimento dei diritti civili, gli stranieri naturalizzati, età minima 25 anni, pagamento imposta
annua di 40 lire, ridotta 20 per gli abitanti in zone economicamente arretrate, l’imposta non era richiesta ad alcune categorie ( professori scuole superiori, magistrati inamovibili etc )
per le trasformazioni istituzionali successive, le quali subirono un’importante mutamento attraverso la consuetudine di fatto il fulcro dell’ordinamento si spostò dal re al parlamento, il governo era responsabile di fronte alle camere attraverso l’istituto della fiducia, con la nomina di Cavour a presidente del consiglio nel 1852 comincia ad affermarsi il primato del Parlamento
dell’antico regime
Consiglio, il quale aveva acquisito sia in Europa che nello Stato sabaudo un importante ruolo.
comuni; organo esecutivo del comune era la giunta, del sindaco, di nomina regia, si riduceva d’importanza, era il primus inter pares, a capo della provincia era posto il governatore, rappresentante del potere centrale
corte dei conti
L’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E LA PUBBLICA SICUREZZA
servizio, struttura gerarchica per i provvedimenti disciplinari, i giudici erano sottoposti al ministro di giustizia
alto ricoperto dal giudice di Cassazione, confermata l’inamovibilità di grado ma non quella di sede, creazione corti d’assise formate da 3 consiglieri d’appello e da 14 giurati scelti dal presidente del tribunale sulla base di liste di cittadini
ISTRUZIONE, SANITà, BENEFICENZA. I RAPPORTI CON LA CHIESA
dei privilegi ecclesiastici
riorganizzazione normativa, nel 1827 Carlo Felice promulgò il CODICE FELICIANO, il quale essendo una riorganizzazione del normativa penale e civile precedente può considerarsi una mera consolidazione
precedente: religione cattolica sola religione di Stato, re protettore della Chiesa
negli altri due quella speciale; si realizzava una più articolata definizione delle misure repressive, le sanzioni erano valutate anche alla luce delle circostanze attenuanti e aggravanti, forte influenza della Chiesa durezza pene nei reati contro la religione. Nel complesso legislazione in linea con principi umanitari, la pena veniva concepita per l’emendazione del reo