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dititto costituzionale
Tipologia: Appunti
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Cap. II, sez. II: Le dinamiche della Costituzione
1. Il principio della “revisionabilità” e i suoi limiti La Costituzione porta con sé un implicito carattere di stabilità, che però non è assoluta. La revisionabilità è una caratteristica ineliminabile delle Costituzioni, in virtù del principio espresso dall’art.23 della Cost. francese del 1793 per cui un popolo ha sempre il diritto di rivedere la propria Cost., poiché una generazione non può assoggettare alle sue leggi le generazioni future. 1.1 La revisione delle Costituzioni flessibili. Nelle costituzioni flessibili non ci sono limiti alle revisioni, che non sono neppure regolate. In assenza di norme a proposito, ed essendo impensabile far “risorgere” ogni volta gli organi costituenti, per natura transitori, si è dedotto che lo strumento andava cercato all’interno degli organi costituzionali. Da qui si è giunti ad affermare la revisionabilità attraverso legge ordinaria , che ne fa conseguire il carattere flessibile. In Italia, con lo Statuto albertino, si è giunti a questa conclusione nonostante esso fosse solennemente presentato come “legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile”. Si osservò che in assenza di disposizioni a riguardo si dovesse guardare ai principi generali del diritto, conclusione rafforzata dall’idea che la modifica attraverso legge ordinaria fosse diventata una consuetudine. La Costituzione flessibile è un sistema sempre in movimento, spinto dalle leggi ordinarie e dalle consuetudini. 1.2 La revisione delle Costituzioni rigide: i limiti sostanziali (di tempo, di circostanza, di contenuto)
il sistema. Attraverso un esame sistematico della Cost. si individuano i valori che essa protegge con maggior intensità: la sovranità popolare, il principio di solidarietà, il pr. d’eguaglianza, il pr. internazionalista, il pr. regionalista. La tesi dei limiti ulteriori ha trovato un ulteriore riscontro della giurisprudenza costituzionale, che più volte ha riconosciuto l’esistenza di principi supremi dell’ordinamento costituzionali, che non possono essere sovvertiti nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali.
eccezione dello Statuto interno, che può essere modificato con procedimento semplificato, all’art.123 Cost.
3. Tipologie di revisioni 3.1 Le revisioni totali Secondo parte della dottrina, esse non sarebbero ammissibili, perché l’esercizio del potere costituente non può per definizione svolgersi come quello costituito, contraddizione. L’evoluzione del costituzionalismo tende a disciplinare anche l’esercizio del potere costituente, tanto che talune cost. prevedono espressamente procedure di revisione totale. Storicamente, l’instaurazione di un nuovo ordinamento attraverso la procedura legale è abbastanza frequente. Basta pensare al passaggio dalla IV alla V Repubblica in Francia. Con legge cost. il governo De Gaulle fu autorizzato, in deroga all’art.90, a presentare il progetto di revisione da sottoporre a referendum. La legge fu votata da entrambe i rami del Parlamento con il procedimento e le maggioranze richieste proprio dall’art.90. infatti, lo stesso anno, entrambe le Camere avevano approvato risoluzioni con le quali si votava la volontà di procedere alla revisione. Il dibattito riguardante l’eventuale esercizio di potere costituente nel compiere revisioni totali nasce da un equivoco, derivante dalle due diverse letture di costituzione.
Si distingue tra revisioni (riguardano aspetti limitati) e riforme (che per la loro vastità e completezza producono una rottura dell’equilibrio costituzionale e pertanto sarebbero da ritenersi illegittime). 4 4 La questione della revisione totale ha assunto particolare rilievo in Italia negli anni ’90. In particolare, sentendo la necessità di modificare ampie parti della Parte II, da parte di molti si è chiesta la convocazione di un’assemblea costituzionale eletta a sistema proporzionale. Questo anche perché la procedura di revisione dell’art. 138 non permette di riformare interi pacchetti di norme, semmai singole disposizioni, in quanto il referendum successivo deve attenersi ad un tema omogeneo. La maggior parte dei costituzionalisti respinge l’idea di un’assemblea costituente, perché, non essendo prevista in costituzione, si configura come la procedura tipica delle situazioni che emergono a seguito della caduta del sistema costituzionale. Già nella XI legislatura, la Commissione per le riforme istituzionali aveva formulato un progetto di legge costituzionale, che aveva il suo fulcro nella Commissione bicamerale per le riforme. In particolare, prevedeva una procedura difforma una tantum dall’art.138, poiché prevedeva la sottoposizione futura obbligatoria a referendum. Questo tentativo venne interrotto dalle vicende politiche. Lo spirito è stato ripreso dalla l.cost.1/1997, che prevedeva una procedura incentrata sulla “Commissione parlamentare per le riforme costituzionali” composta da 35 deputati e 35 senatori. La procedura di revisione prevedeva una deroga alle norme procedurali, prevedendo in referendum popolare confirmatorio della legge di revisione in via necessaria entro 3 mesi dalla pubblicazione. Per la promulgazione era necessaria la maggioranza dei voti validi e la partecipazione al referendum della maggioranza degli aventi diritto. Anche questo tentativo fallì per il disaccordo tra le forze politiche. 3.2 Le revisioni tacite o Sono tali quelle che avvengono in via di evoluzione interpretativa: la Cost. è continuo divenire, deve adattarsi all’evoluzione dei costumi. La stessa Corte Cost. ha più volte affermato l’importanza e la necessità di un’ interpretazione evolutiva. o Effetto della legislazione ordinaria : laddove questa modifichi i termini di legislazione positiva su cui si è fondato il costituente. Es: leggi elettorali che modificano le forme di governo e gli assetti costituzionali. o Consuetudini e convenzioni : emblematica l’esperienza norvegese (dopo USA; testo + longevo in vigore) dove hanno primaria importanza modifiche tacite mai trasfuse nel testo costituzionale come il funzionamento in senso parlamentare della forma di governo, il sindacato diffuso delle leggi ad opera dei tribunali ordinari. A fronte di consuetudini rigide e lunghe, sono ammesse solo consuetudini integrative. 3.3 Le revisioni conseguenti alla ratifica di trattati comportanti limitazioni di sovranità Di modifiche tacite alla costituzione si può parlare anche in riferimento alla ratifica di trattati che incidono sulle competenze costituzionalmente costituite. In particolare, le istituzioni dell’ordinamento comunitario hanno inciso :
- Italia: la Corte Costituzionale ha ravvisato nell’art.11 Cost. la legittimità dell’ord. Europeo, ma si è riservata di verificare la rispondenza tra le norme comunitarie ed i principi fondamentali del nostro ordinamento, in particolare riguardo ai diritti inviolabili. Perciò, la Cost. resta sovrana, tanto che l’azione diretta degli atti comunitari sono previsti da un’autolimitazione della Cost. stessa. - Francia: per ratificare il Trattato di Maastricht è servita una modifica
complessità del procedimento di revisione. In Italia il problema si pone, per via delle leggi costituzionali, che seguono le stesse procedure delle leggi di revisione. Molti autori ritengono che queste, oltre alla procedura aggravata, non avrebbero limiti di contenuto. È da ritenere piuttosto che le uniche leggi costituzionali ammissibili siano quelle espressamente previste dalla Costituzione. In 6 6 queste materie infatti c’è riserva di legge costituzionale. I limiti stanno nei principi complessivi ricavabili dalle norme cost. afferenti al settore in cui operano. O al massimo, devono trovare fondamento nei nuclei essenziali della costituzione, in considerazione di fatti o emergenze non previste. (es. l.cost.2/89 sul referendum di indirizzo sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento Europeo. Dove, come in Austria, vi è un’espressa previsione delle leggi costituzionali, vi è stata una tale proliferazione di leggi costituzionali da depotenziare la costituzione.
5. Deroga o rottura della costituzione 5.1 Deroga La deroga è un istituto generale in virtù del quale una disposizione non trova applicazione in presenza di determinate circostanze derogatorie. La costituzione rimane integra, solo che determinate disposizioni sono sottoposte ad una normativa ad hoc. 5.2-.3-.4 Rottura, Autorottura, Rottura autorizzata Le deroghe alla costituzione sono chiamate “rotture” della costituzione, non in senso negativo, ma solo per indicare il fenomeno di circoscritta frattura nell’armonia della costituzione. Es: l. 1958 che attribuisce al Governo di DeGaulle di redigere un progetto di revisione costituzionale in deroga all’art.90, Italia: deroga all’art.175 della l.cost.2/89 sulla possibilità di referendum consultivo riguardo all’Unione Europea. Poiché la rottura costituisce una modifica della costituzione, si compie nelle forme procedurali della revisione, ed è soggetta agli stessi limiti, espressi o taciti. In alcuni casi le costituzioni impongono o facoltizzano le discipline derogatorie: - autorottura: quando le impongono. Es: XII e XIII disp. Transitoria e finale della Cost.ita, che vietano la riorganizzazione del partito fascista e limiti al diritto di voto e di accesso a cariche pubbliche, ingresso nel territorio nazionale dei membri di Casa Savoia. - Rotture autorizzate: quando le costituzioni facoltizzano la deroga. Es: art. c.3 che attribuisce alle Regioni ordinarie maggiori competenze in alcune materie, con legge approvata dalla Camera a maggioranza assoluta e previa intesa Stato-Regione interessata. 5.5 Sospensione La sospensione è affine alla rottura, tanto che talvolta è difficile la distinzione. Gli elementi differenziatori sono la necessaria temporaneità e l’incidenza estesa alla efficacia di tutta o di parte della costituzione. Infatti, si ha sospensione quando l’intera costituzione e alcune disposizioni di essa, in genere riguardanti il riparto delle attribuzioni fra organi e delle libertà fondamentali, sono provvisoriamente rese inefficaci per fronteggiare situazioni di crisi interna o internazionale mediante l’insaturazione di un regime d’urgenza. Salvo rare eccezioni, es. Belgio, gli ordinamenti prevedono o consentono la temporanea paralisi delle regole ordinarie, in funzione di estrema difesa dello Stato. La giustificazione della sospensione è rinvenuta nel principio di necessità, che assurge a fonte del diritto o mera occasio nella quale i fini fondamentali che
compongono la costituzione materiale acquisiscono forza normativa. Si fa richiamo al principio di conservazione dell’assetto costituzionale. l’autolegittimazione del potere in seguito al principio di necessità e di conservazione può comportare gravissimi rischi per l’assetto costituzionale, potendo facilmente degenerare in un colpo di Stato. (es: Repubblica di Weimar). 7 7 La maggior parte delle costituzioni prevede una regolamentazione degli stati di emergenza, indicandone presupposti, istituzioni competenti, controlli e limiti. Le costituzioni monarchiche del XVIII e del XIX secolo, in caso di crisi vedevano la piena riappropriazione dei poteri da parte del sovrano, cc.dd. clausole di salvaguardia dell’assolutismo. Le costituzioni contemporanee, tendono a razionalizzare gli stati d’emergenza, cc.dd. “dittatura costituzionale” o “commissariale”. Hanno natura transitoria, ed è finalizzata a difendere la costituzione, sottoposta a limiti e controlli, anche se i poteri attribuiti al dittatore possono portare alla limitazione delle garanzie costituzionali. Un'altra linea evolutiva prevede il rafforzamento del ruolo del Parlamento. Resta il fatto che, anche se razionalizzate, le situazioni di emergenza e crisi sono per definizione imprevedibili, quindi non possono che esserci lacune nella loro razionalizzazione, tanto che si può arrivare ad avere un carattere di normalità dell’emergenza. (es.Egitto).
6. Lo stato di crisi L’analisi delle discipline che regolano lo stato di crisi non può fermarsi alle disposizioni costituzionali, dato che sono spesso contenute in leggi ordinarie. La tendenza comune è quella di accentuare i poteri dell’esecutivo. 6.1 Disciplina Ordinamenti presidenziali: - USA: le disposizioni costituzionali che attribuiscono competenze al Congresso per quanto riguarda la dichiarazione di guerra e l’impiego delle milizie non ha impedito che si affermassero i presidential war-making powers ed emergency powers in capo al Presidente ed in deroga alla Costituzione. - Stati latino-americani: es. Colombia, dove la Corte Costituzionale ha tentato di riequilibrare l’esercizio dei poteri presidenziali, dichiarando illegittimo l’atto in cui si proclamava lo stato di sommossa interna, per mancata richiesta preventiva al Parlamento. - Weimar 1919: assunzione di ampissimi poteri da parte del Pres. Del Reich in caso fossero turbati la sicurezza o l’ordine pubblico, tanto da dare vita a soluzioni non giuridicamente prevedibili. Ordinamenti ad esecutivo dualista – rafforzamento dell’esecutivo su Capo di Stato o Governo: - costituzione francese della V Repubblica: stato d’assedio dichiarabile dal Consiglio dei Ministri, i poteri di eccezioni sono disciplinati con legge. Al Presidente è assegnato il potere di dichiarare lo stato di crisi in caso di minaccia grave e immediata alle istituzioni. Fino al 2008, l’unico contraltare era che il Parlamento non poteva essere sciolto ed in caso di abuso poteva quindi intraprendere la procedura per mettere in stato d’accusa il Presidente. Dopo il 2008, a 30 gg dall’inizio dell’esercizio dei poteri eccezionali del Presiedente, gli organi a ciò preposti possono adire il Conseil Constitutionnel , affinché valuti se permangono le condizioni per dichiarare lo stato di crisi, deve pronunciarsi il prima possibile con avviso pubblico. In via del tutto eccezionale l’ordinamento riconosce una terza via , l’ état d’urgence , dichiarato dal Governo per non più di 12 giorni, prorogabili con legge ordinaria
- espressamente sancito in alcune Cost. settecentesche e nel Grundgesetz - resistenza passiva: inosservanza dei comandi incostituzionali, pur provenienti da organi costituiti - resistenza attiva: reazione verso comportamenti incostituzionali, dallo sciopero, alle pubbliche manifestazioni, all’insurrezione. - Costituisce il Leitmotiv della Declaration of Indipendence del 1776 e del Bill of Rights. Il fondamento politico e giuridico di questi documenti sta nel contratto sociale e nella derivazione popolare del potere, sicché il Governo non può distaccarsi dalle regole poste in questo contratto. Nell’ipotesi in cui i titolari del potere vengano meno ai doveri di correttezza, si giustifica l’opposizione dei cittadini, anche se proceduralmente anticostituzionale, poiché rivolta al ristabilimento della “legalità” costituzionale. - Storicamente: o Prima teorizzazione cristiana, che nel conflitto tra precetti civili e religiosi, i secondi devono prevalere o Medioevo: trova fondamento nella legge superiore (tradizioni e precetti, svolgimento di indicazioni della dottrina cristiana). Spesso positivizzato negli Statuti e nei capitolati medioevali. o Guerre di religione del XVI secolo.. teorici protestanti legittimano l’azione dei sudditi che si ribellano al tiranno. o Dottrina del diritto naturale: background ideologico della “gloriosa rivoluzione”, ricorso all’immaginario “contract between King and people”. o Costituzioni degli Stati del nord America e prime costituzioni francesi. Non è presente nella Cost. USA perché si riteneva che l’assetto razionalizzato dei poteri non si conciliasse con tale potere extra ordinem. o Dopo il periodo delle rivoluzioni ha una fase in involuzione: è contrastato da tutti i lati. Di fatto, con lo stato di diritto si hanno già molteplici strumenti di garanzia dei cittadini. o Oggi solo una minoranza delle cost lo prevede: cost. tedesca, di alcuni Lander e quella portoghese. o COST.ITA: non lo prevede, per la difficoltà di determinare giuridicamente le condizioni che fanno nascere tale diritto e le sue modalità di esercizio (nei progetti della costituente era stato inserito). F 0 A 7 Il diritto di resistenza comincia laddove il rimedio giuridico non è più consentito. F 0 A 7Seppur non previsto, trova riconoscimenti sul piano ordinamentale: si configura come reato politico che impedisce l’estradizione di cittadino o straniero, non si considera punibile l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità non legalmente dati. 7.3 La democrazia protetta Una seconda forma di difesa della costituzione è quella di porre regole che vietino o sanzionino comportamenti volti a scardinare la costituzione stessa. È la norma penale a proteggere i beni che rappresentano un valore per la comunità secondo lo valutazione della coscienza sociale operata dal legislatore, che in parte continuano a modificarsi. In tale normativa spesso vengono inserite misure di repressione del dissenso ideologico e politico, come ben dimostra il dibattito italiano a proposito delle associazioni sovversive. 10 10 Si deve ricordare che nei Paesi a regime autoritario vi è il divieto di qualunque critica alle istituzioni e che non viene garantita l’opposizione. Negli ordinamenti costituzionali è molto sentito il conflitto tra la difesa delle pubbliche istituzioni e il diritto dei cittadini di associarsi liberamente e manifestare il proprio
pensiero in materia politica. Si è passati da un “liberalismo non protetto” come quello belga e svizzero, caratterizzato sa una incondizionata tolleranza e neutralità, all’introduzione, con i partiti totalitari del primo dopoguerra, di una specifica disciplina relativa all’opposizione anticostituzionale. È il dibattito sul partito antisistema, che per alcuni può essere individuato solo in base all’obiettivo e al carattere violento della sua azione, mentre per altri si basa solo sull’ideologia. 7.4 Disciplina della c.d. “opposizione anticostituzionale”