Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


dititto costituzionale , Appunti di Diritto Costituzionale

dititto costituzionale

Tipologia: Appunti

2013/2014

Caricato il 07/01/2014

esterturri1
esterturri1 🇮🇹

4 documenti

1 / 12

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Cap. II, sez. II: Le dinamiche della Costituzione
1. Il principio della “revisionabilità” e i suoi limiti
La Costituzione porta con sé un implicito carattere di stabilità, che però non è assoluta.
La revisionabilità è una caratteristica ineliminabile delle Costituzioni, in virtù
del principio espresso dall’art.23 della Cost. francese del 1793 per cui un popolo ha
sempre il diritto di rivedere la propria Cost., poiché una generazione non può
assoggettare alle sue leggi le generazioni future.
1.1 La revisione delle Costituzioni essibili.
Nelle costituzioni essibili non ci sono limiti alle revisioni, che non sono neppure
regolate. In assenza di norme a proposito, ed essendo impensabile far “risorgere” ogni
volta gli organi costituenti, per natura transitori, si è dedotto che lo strumento andava
cercato all’interno degli organi costituzionali. Da qui si è giunti ad aermare la
revisionabilità attraverso legge ordinaria, che ne fa conseguire il carattere
essibile.
In Italia, con lo Statuto albertino, si è giunti a questa conclusione nonostante esso
fosse
solennemente presentato come “legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile”. Si
osservò che in assenza di disposizioni a riguardo si dovesse guardare ai principi
generali
del diritto, conclusione raorzata dall’idea che la modica attraverso legge ordinaria
fosse diventata una consuetudine.
La Costituzione essibile è un sistema sempre in movimento, spinto dalle
leggi
ordinarie e dalle consuetudini.
1.2 La revisione delle Costituzioni rigide: i limiti sostanziali (di tempo,
di circostanza, di contenuto)
Limiti procedurali
Limiti sostanziali:
o Di tempo: per un determinato periodo di tempo è vietata la revisione della
Costituzione (es. Cost. portoghese e greca, almeno 5 anni dall’ultima
revisione)
o Di circostanza: vietano la revisione in situazioni di emergenza, di
tensione, o che comunque sono suscettibili di tradursi in alterazioni della
necessaria serenità ed autonomia del potere costituente.
o Di contenuto: le Costituzioni non sono modicabili in ogni loro parte.
F 0 A 7 Limiti espliciti: divieto espressamente sancito dalla Costituzione
stessa, attraverso le cc.dd. unchangeable provisions o perpetuity
clauses. Es: art. 139 Cost, divieto di revisionare la forma
repubblicana.
F 0 A 7 Limiti impliciti: ci sono, a meno che non sia la stessa costituzione a
dichiarare che non c’è alcun limite del Parlamento di modicare le
disposizioni costituzionali. Il problema dei limiti impliciti riguarda sia
le Cost. che indicano i limiti espliciti, sia quelle che si limitano a porre
preclusioni riguardanti la forma di stato, la rappresentanza degli stati
membri o i principi religiosi o dello stato monarchico.
F 0 A 7 La maggior parte degli studiosi ritiene che comunque la Cost
non sia emendabile nelle sue norme chiave. Lo giustica il fatto
che ogni Cost. ha al suo interno principi caratterizzanti o valori
supremi su cu si è imperniato tutto il processo costituente (c.d.
1 1
supercostituzione). Queste regole, se alterate, darebbero vita ad
una costituzione completamente diversa.
Ordinamento italiano: la teoria dei limiti impliciti ha riferimenti formali, vedi
art.2. anche il limite espresso all’art.139 non deve essere considerato
isolatamente, perché si inserisce in un complesso di principi che con esso formano
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa

Anteprima parziale del testo

Scarica dititto costituzionale e più Appunti in PDF di Diritto Costituzionale solo su Docsity!

Cap. II, sez. II: Le dinamiche della Costituzione

1. Il principio della “revisionabilità” e i suoi limiti La Costituzione porta con sé un implicito carattere di stabilità, che però non è assoluta. La revisionabilità è una caratteristica ineliminabile delle Costituzioni, in virtù del principio espresso dall’art.23 della Cost. francese del 1793 per cui un popolo ha sempre il diritto di rivedere la propria Cost., poiché una generazione non può assoggettare alle sue leggi le generazioni future. 1.1 La revisione delle Costituzioni flessibili. Nelle costituzioni flessibili non ci sono limiti alle revisioni, che non sono neppure regolate. In assenza di norme a proposito, ed essendo impensabile far “risorgere” ogni volta gli organi costituenti, per natura transitori, si è dedotto che lo strumento andava cercato all’interno degli organi costituzionali. Da qui si è giunti ad affermare la revisionabilità attraverso legge ordinaria , che ne fa conseguire il carattere flessibile. In Italia, con lo Statuto albertino, si è giunti a questa conclusione nonostante esso fosse solennemente presentato come “legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile”. Si osservò che in assenza di disposizioni a riguardo si dovesse guardare ai principi generali del diritto, conclusione rafforzata dall’idea che la modifica attraverso legge ordinaria fosse diventata una consuetudine. La Costituzione flessibile è un sistema sempre in movimento, spinto dalle leggi ordinarie e dalle consuetudini. 1.2 La revisione delle Costituzioni rigide: i limiti sostanziali (di tempo, di circostanza, di contenuto)

  • Limiti procedurali
  • Limiti sostanziali: o Di tempo: per un determinato periodo di tempo è vietata la revisione della Costituzione (es. Cost. portoghese e greca, almeno 5 anni dall’ultima revisione) o Di circostanza: vietano la revisione in situazioni di emergenza, di tensione, o che comunque sono suscettibili di tradursi in alterazioni della necessaria serenità ed autonomia del potere costituente. o Di contenuto: le Costituzioni non sono modificabili in ogni loro parte. F 0 A 7 Limiti espliciti: divieto espressamente sancito dalla Costituzione stessa, attraverso le cc.dd. unchangeable provisions o perpetuity clauses. Es: art. 139 Cost, divieto di revisionare la forma repubblicana. F 0 A 7 Limiti impliciti: ci sono, a meno che non sia la stessa costituzione a dichiarare che non c’è alcun limite del Parlamento di modificare le disposizioni costituzionali. Il problema dei limiti impliciti riguarda sia le Cost. che indicano i limiti espliciti, sia quelle che si limitano a porre preclusioni riguardanti la forma di stato, la rappresentanza degli stati membri o i principi religiosi o dello stato monarchico. F 0 A 7 La maggior parte degli studiosi ritiene che comunque la Cost non sia emendabile nelle sue norme chiave. Lo giustifica il fatto che ogni Cost. ha al suo interno principi caratterizzanti o valori supremi su cu si è imperniato tutto il processo costituente (c.d. 1 1 supercostituzione). Queste regole, se alterate, darebbero vita ad una costituzione completamente diversa.
  • Ordinamento italiano: la teoria dei limiti impliciti ha riferimenti formali, vedi art.2. anche il limite espresso all’art.139 non deve essere considerato isolatamente, perché si inserisce in un complesso di principi che con esso formano

il sistema. Attraverso un esame sistematico della Cost. si individuano i valori che essa protegge con maggior intensità: la sovranità popolare, il principio di solidarietà, il pr. d’eguaglianza, il pr. internazionalista, il pr. regionalista. La tesi dei limiti ulteriori ha trovato un ulteriore riscontro della giurisprudenza costituzionale, che più volte ha riconosciuto l’esistenza di principi supremi dell’ordinamento costituzionali, che non possono essere sovvertiti nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali.

  • Altri ordinamenti: le Corti sono giunte ad analoghe conclusioni. Particolare è il caso dell’INDIA, dove la Corte suprema ha dichiarato che possono essere modificati anche id diritti fondamentali, purché per ciò sia formata una nuova costituente. Una norma di revisione, aveva affermato che il potere emendativo non ha limiti, ma è stata dichiarata incostituzionale. Successivamente la Corte suprema ha individuato una serie di basic features della cost, non modificabili, quali la supremazia della Costituzione, la forma fi Governo democratica e repubblicana, laicità dello Stato, separazione dei poteri.
  • Non va però trascurata la difficoltà di individuare in concreto i limiti massimi di vulnerabilità (c.d. Contenuto essenziale) dei diritti fondamentali. Spesso perciò non è chiaro se certe modifiche tocchino o meno il nucleo essenziale e intangibile del diritto. 2. Procedure di revisione 2.1 Le procedure di revisione nelle costituzioni rigide: tipologie principali Le Costituzioni rigide sono caratterizzate da procedimenti di revisione aggravati, allo scopo di ricercare un consenso più vasto, meditato e consolidato. Questo rende assolutamente infondata la tesi per cui la richiesta di una maggioranza qualificata leda il principio democratico, infatti, la costituzione per la sua posizione sopraelevata, richiede vasti consensi che ne assicurino stabilità ed autorità. C’è anche da tenere in considerazione il fatto che procedure complesse e defatiganti tendono a favorire le modifiche surrettizie o al di fuori della stabilita procedura di revisione. **Le procedure di revisione non sono uniformi:
  1. potere di revisione affidato ad un’Assemblea** ad hoc: ovvero che ha la funzione esclusiva di procedere alla revisione. Molte costituzioni definiscono tale Assemblea come costituente, anche se tale non è, essendo espressione del potere costituito. Es. Uruguay, che prevede l’elezione di una AC dopo l’approvazione a maggioranza assoluta della Camera del progetto di riforma costituzionale. 2) Ordinaria assemblea legislativa: art. 138 Italia, GG: approvazione dei 2/3 dei membri di Bundesrat e Bundestag, Portogallo: 2/3 di deputati favorevoli. 3) Due approvazioni ad intervallo di tempo ad opera della stessa Assemblea (Italia) 4) Organo formato nel contesto di organi già esistenti: es. Francia: su richiesta del PdR il progetto di revisione viene sottoposto al Parlamento convocato a Congresso 5) Fase di iniziativa alla ordinaria Assemblea legislativa cui segue lo scioglimento della stessa, approvazione affidata alla nuova Assemblea. Iter diffusissimo. Es: Svezia, Norvegia, Olanda. Il procedimento viene scisso in due fasi: legislatura di proposta e legislatura di decisione. Le elezioni dopo la proposta costituiscono uno strumento di verifica semidiretta della proposta. 2 2 6) Revisione con partecipazione degli Stati membri (per le Cost federali): è necessaria l’approvazione da parte di un certo numero degli Stati membri. Es: USA, Messico, Svizzera. Questo procedimento non è una costante degli Stati federali: a volte la partecipazione degli Stati membri avviene attraverso la seconda Camera, rappresentativa degli Stati. Es: GG, Argentina, Belgio, Sud

eccezione dello Statuto interno, che può essere modificato con procedimento semplificato, all’art.123 Cost.

3. Tipologie di revisioni 3.1 Le revisioni totali Secondo parte della dottrina, esse non sarebbero ammissibili, perché l’esercizio del potere costituente non può per definizione svolgersi come quello costituito, contraddizione. L’evoluzione del costituzionalismo tende a disciplinare anche l’esercizio del potere costituente, tanto che talune cost. prevedono espressamente procedure di revisione totale. Storicamente, l’instaurazione di un nuovo ordinamento attraverso la procedura legale è abbastanza frequente. Basta pensare al passaggio dalla IV alla V Repubblica in Francia. Con legge cost. il governo De Gaulle fu autorizzato, in deroga all’art.90, a presentare il progetto di revisione da sottoporre a referendum. La legge fu votata da entrambe i rami del Parlamento con il procedimento e le maggioranze richieste proprio dall’art.90. infatti, lo stesso anno, entrambe le Camere avevano approvato risoluzioni con le quali si votava la volontà di procedere alla revisione. Il dibattito riguardante l’eventuale esercizio di potere costituente nel compiere revisioni totali nasce da un equivoco, derivante dalle due diverse letture di costituzione.

  • Cost. in senso formale, svincolata dal diritto, questo non è potere costituente. - Cost. in senso materiale, come sistema ordinato attraverso i valori in cui si riconoscono le forze politiche e sociali, se questo viene rotto si parla di procedimento costituente. Il fatto è che, esistendo costituzioni che prevedono revisioni totali, non si può disconoscere questa nuova frontiera del costituzionalismo. L’aspetto essenziale di tale vicenda è che il potere costituente originario giunge a disciplinare anche le modalità legali di formazione e di esercizio del potere costituente, per tradizione definito “originario”. Es. di cost. che prevedono la revisione totale: Svizzera, Romania, Austria, Venezuela, Olanda.. Di solito, sono richieste procedure particolarmente complesse (ma non mancano i casi in cui si segue la normale procedura di revisione, ad es. in Argentina). Molto complessa è la procedura spagnola, che prevede: l’approvazione della decisione di procedere da parte dei 2/3 di ciascuna Camera, scioglimento delle Camere, le neo Camere devono confermare la decisione e procedere alla stesura del testo, che deve essere approvato con i 2/3 di entrambe le Camere, dopodiché dev’essere approvata da referendum. È sorta la questione se la revisione totale incontri limiti impliciti. Per chi accosta la revisione totale al potere costituente, limiti non ci possono essere, a conferma abbiamo la Cost. spagnola. Molti autori sostengono però che la revisione totale incontri i limiti dei principi fondamentali, stessa tesi per le disposizioni costituzionali che invocano la convocazione in determinate circostanze di assemblee costituenti. L’esistenza di limiti impliciti ed espliciti è stata recentemente riconosciuta da diversi giudici costituzionali.

Si distingue tra revisioni (riguardano aspetti limitati) e riforme (che per la loro vastità e completezza producono una rottura dell’equilibrio costituzionale e pertanto sarebbero da ritenersi illegittime). 4 4 La questione della revisione totale ha assunto particolare rilievo in Italia negli anni ’90. In particolare, sentendo la necessità di modificare ampie parti della Parte II, da parte di molti si è chiesta la convocazione di un’assemblea costituzionale eletta a sistema proporzionale. Questo anche perché la procedura di revisione dell’art. 138 non permette di riformare interi pacchetti di norme, semmai singole disposizioni, in quanto il referendum successivo deve attenersi ad un tema omogeneo. La maggior parte dei costituzionalisti respinge l’idea di un’assemblea costituente, perché, non essendo prevista in costituzione, si configura come la procedura tipica delle situazioni che emergono a seguito della caduta del sistema costituzionale. Già nella XI legislatura, la Commissione per le riforme istituzionali aveva formulato un progetto di legge costituzionale, che aveva il suo fulcro nella Commissione bicamerale per le riforme. In particolare, prevedeva una procedura difforma una tantum dall’art.138, poiché prevedeva la sottoposizione futura obbligatoria a referendum. Questo tentativo venne interrotto dalle vicende politiche. Lo spirito è stato ripreso dalla l.cost.1/1997, che prevedeva una procedura incentrata sulla “Commissione parlamentare per le riforme costituzionali” composta da 35 deputati e 35 senatori. La procedura di revisione prevedeva una deroga alle norme procedurali, prevedendo in referendum popolare confirmatorio della legge di revisione in via necessaria entro 3 mesi dalla pubblicazione. Per la promulgazione era necessaria la maggioranza dei voti validi e la partecipazione al referendum della maggioranza degli aventi diritto. Anche questo tentativo fallì per il disaccordo tra le forze politiche. 3.2 Le revisioni tacite o Sono tali quelle che avvengono in via di evoluzione interpretativa: la Cost. è continuo divenire, deve adattarsi all’evoluzione dei costumi. La stessa Corte Cost. ha più volte affermato l’importanza e la necessità di un’ interpretazione evolutiva. o Effetto della legislazione ordinaria : laddove questa modifichi i termini di legislazione positiva su cui si è fondato il costituente. Es: leggi elettorali che modificano le forme di governo e gli assetti costituzionali. o Consuetudini e convenzioni : emblematica l’esperienza norvegese (dopo USA; testo + longevo in vigore) dove hanno primaria importanza modifiche tacite mai trasfuse nel testo costituzionale come il funzionamento in senso parlamentare della forma di governo, il sindacato diffuso delle leggi ad opera dei tribunali ordinari. A fronte di consuetudini rigide e lunghe, sono ammesse solo consuetudini integrative. 3.3 Le revisioni conseguenti alla ratifica di trattati comportanti limitazioni di sovranità Di modifiche tacite alla costituzione si può parlare anche in riferimento alla ratifica di trattati che incidono sulle competenze costituzionalmente costituite. In particolare, le istituzioni dell’ordinamento comunitario hanno inciso :

- Italia: la Corte Costituzionale ha ravvisato nell’art.11 Cost. la legittimità dell’ord. Europeo, ma si è riservata di verificare la rispondenza tra le norme comunitarie ed i principi fondamentali del nostro ordinamento, in particolare riguardo ai diritti inviolabili. Perciò, la Cost. resta sovrana, tanto che l’azione diretta degli atti comunitari sono previsti da un’autolimitazione della Cost. stessa. - Francia: per ratificare il Trattato di Maastricht è servita una modifica

complessità del procedimento di revisione. In Italia il problema si pone, per via delle leggi costituzionali, che seguono le stesse procedure delle leggi di revisione. Molti autori ritengono che queste, oltre alla procedura aggravata, non avrebbero limiti di contenuto. È da ritenere piuttosto che le uniche leggi costituzionali ammissibili siano quelle espressamente previste dalla Costituzione. In 6 6 queste materie infatti c’è riserva di legge costituzionale. I limiti stanno nei principi complessivi ricavabili dalle norme cost. afferenti al settore in cui operano. O al massimo, devono trovare fondamento nei nuclei essenziali della costituzione, in considerazione di fatti o emergenze non previste. (es. l.cost.2/89 sul referendum di indirizzo sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento Europeo. Dove, come in Austria, vi è un’espressa previsione delle leggi costituzionali, vi è stata una tale proliferazione di leggi costituzionali da depotenziare la costituzione.

5. Deroga o rottura della costituzione 5.1 Deroga La deroga è un istituto generale in virtù del quale una disposizione non trova applicazione in presenza di determinate circostanze derogatorie. La costituzione rimane integra, solo che determinate disposizioni sono sottoposte ad una normativa ad hoc. 5.2-.3-.4 Rottura, Autorottura, Rottura autorizzata Le deroghe alla costituzione sono chiamate “rotture” della costituzione, non in senso negativo, ma solo per indicare il fenomeno di circoscritta frattura nell’armonia della costituzione. Es: l. 1958 che attribuisce al Governo di DeGaulle di redigere un progetto di revisione costituzionale in deroga all’art.90, Italia: deroga all’art.175 della l.cost.2/89 sulla possibilità di referendum consultivo riguardo all’Unione Europea. Poiché la rottura costituisce una modifica della costituzione, si compie nelle forme procedurali della revisione, ed è soggetta agli stessi limiti, espressi o taciti. In alcuni casi le costituzioni impongono o facoltizzano le discipline derogatorie: - autorottura: quando le impongono. Es: XII e XIII disp. Transitoria e finale della Cost.ita, che vietano la riorganizzazione del partito fascista e limiti al diritto di voto e di accesso a cariche pubbliche, ingresso nel territorio nazionale dei membri di Casa Savoia. - Rotture autorizzate: quando le costituzioni facoltizzano la deroga. Es: art. c.3 che attribuisce alle Regioni ordinarie maggiori competenze in alcune materie, con legge approvata dalla Camera a maggioranza assoluta e previa intesa Stato-Regione interessata. 5.5 Sospensione La sospensione è affine alla rottura, tanto che talvolta è difficile la distinzione. Gli elementi differenziatori sono la necessaria temporaneità e l’incidenza estesa alla efficacia di tutta o di parte della costituzione. Infatti, si ha sospensione quando l’intera costituzione e alcune disposizioni di essa, in genere riguardanti il riparto delle attribuzioni fra organi e delle libertà fondamentali, sono provvisoriamente rese inefficaci per fronteggiare situazioni di crisi interna o internazionale mediante l’insaturazione di un regime d’urgenza. Salvo rare eccezioni, es. Belgio, gli ordinamenti prevedono o consentono la temporanea paralisi delle regole ordinarie, in funzione di estrema difesa dello Stato. La giustificazione della sospensione è rinvenuta nel principio di necessità, che assurge a fonte del diritto o mera occasio nella quale i fini fondamentali che

compongono la costituzione materiale acquisiscono forza normativa. Si fa richiamo al principio di conservazione dell’assetto costituzionale. l’autolegittimazione del potere in seguito al principio di necessità e di conservazione può comportare gravissimi rischi per l’assetto costituzionale, potendo facilmente degenerare in un colpo di Stato. (es: Repubblica di Weimar). 7 7 La maggior parte delle costituzioni prevede una regolamentazione degli stati di emergenza, indicandone presupposti, istituzioni competenti, controlli e limiti. Le costituzioni monarchiche del XVIII e del XIX secolo, in caso di crisi vedevano la piena riappropriazione dei poteri da parte del sovrano, cc.dd. clausole di salvaguardia dell’assolutismo. Le costituzioni contemporanee, tendono a razionalizzare gli stati d’emergenza, cc.dd. “dittatura costituzionale” o “commissariale”. Hanno natura transitoria, ed è finalizzata a difendere la costituzione, sottoposta a limiti e controlli, anche se i poteri attribuiti al dittatore possono portare alla limitazione delle garanzie costituzionali. Un'altra linea evolutiva prevede il rafforzamento del ruolo del Parlamento. Resta il fatto che, anche se razionalizzate, le situazioni di emergenza e crisi sono per definizione imprevedibili, quindi non possono che esserci lacune nella loro razionalizzazione, tanto che si può arrivare ad avere un carattere di normalità dell’emergenza. (es.Egitto).

6. Lo stato di crisi L’analisi delle discipline che regolano lo stato di crisi non può fermarsi alle disposizioni costituzionali, dato che sono spesso contenute in leggi ordinarie. La tendenza comune è quella di accentuare i poteri dell’esecutivo. 6.1 Disciplina Ordinamenti presidenziali: - USA: le disposizioni costituzionali che attribuiscono competenze al Congresso per quanto riguarda la dichiarazione di guerra e l’impiego delle milizie non ha impedito che si affermassero i presidential war-making powers ed emergency powers in capo al Presidente ed in deroga alla Costituzione. - Stati latino-americani: es. Colombia, dove la Corte Costituzionale ha tentato di riequilibrare l’esercizio dei poteri presidenziali, dichiarando illegittimo l’atto in cui si proclamava lo stato di sommossa interna, per mancata richiesta preventiva al Parlamento. - Weimar 1919: assunzione di ampissimi poteri da parte del Pres. Del Reich in caso fossero turbati la sicurezza o l’ordine pubblico, tanto da dare vita a soluzioni non giuridicamente prevedibili. Ordinamenti ad esecutivo dualista – rafforzamento dell’esecutivo su Capo di Stato o Governo: - costituzione francese della V Repubblica: stato d’assedio dichiarabile dal Consiglio dei Ministri, i poteri di eccezioni sono disciplinati con legge. Al Presidente è assegnato il potere di dichiarare lo stato di crisi in caso di minaccia grave e immediata alle istituzioni. Fino al 2008, l’unico contraltare era che il Parlamento non poteva essere sciolto ed in caso di abuso poteva quindi intraprendere la procedura per mettere in stato d’accusa il Presidente. Dopo il 2008, a 30 gg dall’inizio dell’esercizio dei poteri eccezionali del Presiedente, gli organi a ciò preposti possono adire il Conseil Constitutionnel , affinché valuti se permangono le condizioni per dichiarare lo stato di crisi, deve pronunciarsi il prima possibile con avviso pubblico. In via del tutto eccezionale l’ordinamento riconosce una terza via , l’ état d’urgence , dichiarato dal Governo per non più di 12 giorni, prorogabili con legge ordinaria

- espressamente sancito in alcune Cost. settecentesche e nel Grundgesetz - resistenza passiva: inosservanza dei comandi incostituzionali, pur provenienti da organi costituiti - resistenza attiva: reazione verso comportamenti incostituzionali, dallo sciopero, alle pubbliche manifestazioni, all’insurrezione. - Costituisce il Leitmotiv della Declaration of Indipendence del 1776 e del Bill of Rights. Il fondamento politico e giuridico di questi documenti sta nel contratto sociale e nella derivazione popolare del potere, sicché il Governo non può distaccarsi dalle regole poste in questo contratto. Nell’ipotesi in cui i titolari del potere vengano meno ai doveri di correttezza, si giustifica l’opposizione dei cittadini, anche se proceduralmente anticostituzionale, poiché rivolta al ristabilimento della “legalità” costituzionale. - Storicamente: o Prima teorizzazione cristiana, che nel conflitto tra precetti civili e religiosi, i secondi devono prevalere o Medioevo: trova fondamento nella legge superiore (tradizioni e precetti, svolgimento di indicazioni della dottrina cristiana). Spesso positivizzato negli Statuti e nei capitolati medioevali. o Guerre di religione del XVI secolo.. teorici protestanti legittimano l’azione dei sudditi che si ribellano al tiranno. o Dottrina del diritto naturale: background ideologico della “gloriosa rivoluzione”, ricorso all’immaginario “contract between King and people”. o Costituzioni degli Stati del nord America e prime costituzioni francesi. Non è presente nella Cost. USA perché si riteneva che l’assetto razionalizzato dei poteri non si conciliasse con tale potere extra ordinem. o Dopo il periodo delle rivoluzioni ha una fase in involuzione: è contrastato da tutti i lati. Di fatto, con lo stato di diritto si hanno già molteplici strumenti di garanzia dei cittadini. o Oggi solo una minoranza delle cost lo prevede: cost. tedesca, di alcuni Lander e quella portoghese. o COST.ITA: non lo prevede, per la difficoltà di determinare giuridicamente le condizioni che fanno nascere tale diritto e le sue modalità di esercizio (nei progetti della costituente era stato inserito). F 0 A 7 Il diritto di resistenza comincia laddove il rimedio giuridico non è più consentito. F 0 A 7Seppur non previsto, trova riconoscimenti sul piano ordinamentale: si configura come reato politico che impedisce l’estradizione di cittadino o straniero, non si considera punibile l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità non legalmente dati. 7.3 La democrazia protetta Una seconda forma di difesa della costituzione è quella di porre regole che vietino o sanzionino comportamenti volti a scardinare la costituzione stessa. È la norma penale a proteggere i beni che rappresentano un valore per la comunità secondo lo valutazione della coscienza sociale operata dal legislatore, che in parte continuano a modificarsi. In tale normativa spesso vengono inserite misure di repressione del dissenso ideologico e politico, come ben dimostra il dibattito italiano a proposito delle associazioni sovversive. 10 10 Si deve ricordare che nei Paesi a regime autoritario vi è il divieto di qualunque critica alle istituzioni e che non viene garantita l’opposizione. Negli ordinamenti costituzionali è molto sentito il conflitto tra la difesa delle pubbliche istituzioni e il diritto dei cittadini di associarsi liberamente e manifestare il proprio

pensiero in materia politica. Si è passati da un “liberalismo non protetto” come quello belga e svizzero, caratterizzato sa una incondizionata tolleranza e neutralità, all’introduzione, con i partiti totalitari del primo dopoguerra, di una specifica disciplina relativa all’opposizione anticostituzionale. È il dibattito sul partito antisistema, che per alcuni può essere individuato solo in base all’obiettivo e al carattere violento della sua azione, mentre per altri si basa solo sull’ideologia. 7.4 Disciplina della c.d. “opposizione anticostituzionale”

  • USA. È sintomatica di questa difficoltà di equilibrio la varietà delle norme emanate durante la guerra fredda, che ponevano gravissime restrizioni a carico di un partito politico nominativamente indicato e dei suoi membri. Si introdusse così un “ordinamento protetto”, avvallato dalla Corte suprema, per garantire i L’ordine pubblico. La prevalenza della sicurezza dello Stato è tradizionalmente sentita negli Stati Uniti, che anche durante la prima guerra mondiale avevano posto misure restrittive, tanto che la SC aveva teorizzato che anche la sola manifestazione del pensiero poteva ritenersi incostituzionale ove foriera di disordini e sovversioni.
  • Germania. Disciplina di difesa ben presente nel GG. Il Tribunale costituzionale federale può far perdere i diritti pubblici soggettivi a coloro che ne abbiano abusato al fine di combattere l’ordinamento democratico e liberale. Il Berufsverbot impedisce l’assunzione a pubblici impieghi, o prova il licenziamento, di coloro che facciano anche solo sorgere dei dubbi circa la loro disponibilità a sostenere l’ordinamento democratico. Sono vietati i partiti antisistema. I divieti sono stati applicati con ragionevolezza e proporzionalità, tanto che per far sì che un partito venga considerato antisistema non si prende in considerazione solo il disconoscimento dei valori liberali e democratici ma anche un comportamento aggressivo e combattivo contro di questi.
  • Spagna. Vietati i partiti che svolgono attività suscettibili di mettere a repentaglio i principi democratici e i diritti dell’uomo o che approvino il terrorismo. La valutazione è rimessa ai giudici.
  • Paesi ex socialisti. L’esteso controllo delle effettive finalità dei partiti sono la conseguenza logica della difesa dai passati regimi autoritari. Tutte le costituzioni della “terza ondata” contengono disposizioni di protezione e in alcuni casi, es.Polonia, indicano espressamente le minacce dalle quali debbono proteggersi.
  • Iraq. Bandito dal Paese e vietata la rifondazione del partito che aveva portato al potere Saddam Hussein. 7.5 In Italia È un esempio di democrazia protetta nel senso che le libertà fondamentali vengono limitate o annullate in funzione della tutela di interessi ritenuti vitali per la tenuta della costituzione. La protezione dell’ordinamento avviene in primis con la XII disp. Trans. E fin., che vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del partito fascista. Il che ha una copertura internazionale, ma è anche stata una libera scelta del potere costituente, tanto che si ritiene che possa avere carattere supercostituzionale. Il conflitto tra difesa della cost. e tutela dei diritti è stato risolto dalla giurisprudenza. I reati di vilipendio alle istituzioni, di apologia e di propaganda sovversiva, diretti contro lo Stato, hanno dato luogo a controversie interpretative. Con la riforma della l.85/2006, 11 11 che abrogato o modificato talune disp. del cod. penale. Le norme abrogate si riferivano ad un concetto di stato ancorato a categorie etiche, quelli riformulati prevedono una maggiore specificità della condotta incriminata, che non deve essere solo diretta ma