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Costituzionalità e tipi di riserve di legge in Italia, Appunti di Diritto Pubblico

La rigida natura della Costituzione italiana e come la Legge di Revisione Costituzionale serve a modificarla. Vengono distinti vari tipi di riserve di legge, tra cui la riserva ordinaria, relativa e rinforzata. Il testo illustra come la Costituzione regola la materia di regolamentazione delle cause limitative della libertà personale e il ruolo della Corte costituzionale nel controllare la legittimità costituzionale delle leggi.

Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 10/07/2018

dalila_manna
dalila_manna 🇮🇹

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PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE
Dato il carattere rigido della costituzione, la legge ordinaria non può contenere norme
che la modichino, sarebbe illegittimo e quindi eliminate con sentenza dalla corte di
costituzionale.
Esiste però un’apposita fonte chiamata LEGGE DI REVISIONE COSTITUZIONALE, serve
a modicare il testo della costituzione. Questa legge presenta delle dicoltà che la
rendono più gravosa e dicoltosa:
1) la legge di revisione deve essere approvata 2 volte da ciascuna camera
2) tra le due approvazioni di ogni camera devono trascorrere almeno 3 mesi
3) nella seconda approvazione si deve raggiungere con maggioranza assoluta
4) se l’approvazione avviene con maggioranza assoluta, ma inferiore, ai 2/3 si ha una
pubblicazione anomala (non è ancora una legge perfetta!) ed entro tre mesi può
essere sottoposto a referendum sotto richiesta di 500000 elettori o 1/5 dei membri di
una camera o 5 consigli regionali.
RISERVA DI LEGGE E RISERVA GIURISDIZIONALE
La riserva legale è lo strumento con cui la costituzione regola il concorso delle fonti in una determinata
materia. L’obbiettivo è quello di evitare che in materie delicate manchi una disciplina legislativa capace di
vincolare gli organi del potere esecutivo, quindi impone al legislatore di disciplinare una determinata
materia, impedendo che venga disciplinata da atti che stanno ad un livello più basso.
Si distinguono, comunque, vari tipi di riserva di legge:
a)riserva di legge ordinaria: la materia può essere disciplinata dalla legge e da atti aventi forza di legge.
a1)assoluta: la materia deve essere regolata integralmente dalla legge. Ad esempio l'art. 13.2 ammette
restrizioni della libertà personale nei soli casi e modi previsti dalla legge.
a2)relativa: i regolamenti amministrativi possono contribuire a regolare la materia, ma i principi devono
essere stabiliti dalla legge (art. 97.1)
a3)rinforzata: la materia è disciplinata dalla legge secondo un contenuto o procedimento ben preciso. (art.
16)
La riserva di giurisdizione implica invece che determinati atti possano essere presi solo dal giudice. Un
esempio ti chiarirà lo stato dei fatti: l'art.13 della costituzione pone una riserva di legge in materia di
regolamentazione delle cause limitative della libertà personale del cittadino ( e quindi sarà solo la legge a
stabilire in quali casi i cittadini possono essere privati della libertà personale) ma lo stesso art.13 pone una
riserva di giurisdizione in merito all'applicazione concreta dei provvedimenti limitativi della libertà personale
il che vuol dire che se la libertà di un determinato soggetto deve essere limitata DEVE deciderlo un giudice,
l'Autorità giudiziaria e nessun altro.
COSTITUZIONE RIGIDA, FLSSIBILE
Sono flessibili quelle costituzioni che non prevedono un procedimento particolare per la loro
modifica, è consentito tramite normale attività legislativa. Sono tipiche dell’ottocento e solitamente
brevi, è rigida e irrevocabile solo nella parte in cui attribuisce la sovranità alla legge e al suo
procedimento di formazione es. statuto albertino.
Sono rigide tutte quelle che per la modifica del testo, dispongono di un procedimento particolare,
più gravoso di quello previsto per le leggi ordinarie. Per la costituzione vi è un giudice che
garantisce che vengano applicate leggi non contrarie alla costituzione. Sono tipiche dell’novecento
e solitamente lunghe, hanno forza regolativa e sono trattate come regole inderogabili. Obbiettivo è
garantire che la maggioranza non si impossessi definitivamente del potere.
Procedimento di revisione costituzionale.
Controllo di legittimità delle leggi.
VETO SOSPENSIVO
Si parla in questo caso di "rinvio" o di veto sospensivo, che è lo strumento con il quale il Presidente della
Repubblica Italiana partecipa all'atto legislativo decidendo di non promulgare la legge e di rimandarla
all'esame delle camere.
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PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE

Dato il carattere rigido della costituzione, la legge ordinaria non può contenere norme che la modifichino, sarebbe illegittimo e quindi eliminate con sentenza dalla corte di costituzionale. Esiste però un’apposita fonte chiamata LEGGE DI REVISIONE COSTITUZIONALE, serve a modificare il testo della costituzione. Questa legge presenta delle difficoltà che la rendono più gravosa e difficoltosa:

  1. la legge di revisione deve essere approvata 2 volte da ciascuna camera
  2. tra le due approvazioni di ogni camera devono trascorrere almeno 3 mesi
  3. nella seconda approvazione si deve raggiungere con maggioranza assoluta
  4. se l’approvazione avviene con maggioranza assoluta, ma inferiore, ai 2/3 si ha una pubblicazione anomala (non è ancora una legge perfetta!) ed entro tre mesi può essere sottoposto a referendum sotto richiesta di 500000 elettori o 1/5 dei membri di una camera o 5 consigli regionali.

RISERVA DI LEGGE E RISERVA GIURISDIZIONALE

La riserva legale è lo strumento con cui la costituzione regola il concorso delle fonti in una determinata materia. L’obbiettivo è quello di evitare che in materie delicate manchi una disciplina legislativa capace di vincolare gli organi del potere esecutivo, quindi impone al legislatore di disciplinare una determinata materia, impedendo che venga disciplinata da atti che stanno ad un livello più basso. Si distinguono, comunque, vari tipi di riserva di legge: a)riserva di legge ordinaria: la materia può essere disciplinata dalla legge e da atti aventi forza di legge. a1)assoluta: la materia deve essere regolata integralmente dalla legge. Ad esempio l'art. 13.2 ammette restrizioni della libertà personale nei soli casi e modi previsti dalla legge. a2)relativa: i regolamenti amministrativi possono contribuire a regolare la materia, ma i principi devono essere stabiliti dalla legge (art. 97.1) a3)rinforzata: la materia è disciplinata dalla legge secondo un contenuto o procedimento ben preciso. (art.

La riserva di giurisdizione implica invece che determinati atti possano essere presi solo dal giudice. Un esempio ti chiarirà lo stato dei fatti: l'art.13 della costituzione pone una riserva di legge in materia di regolamentazione delle cause limitative della libertà personale del cittadino ( e quindi sarà solo la legge a stabilire in quali casi i cittadini possono essere privati della libertà personale) ma lo stesso art.13 pone una riserva di giurisdizione in merito all'applicazione concreta dei provvedimenti limitativi della libertà personale il che vuol dire che se la libertà di un determinato soggetto deve essere limitata DEVE deciderlo un giudice, l'Autorità giudiziaria e nessun altro.

COSTITUZIONE RIGIDA, FLSSIBILE

Sono flessibili quelle costituzioni che non prevedono un procedimento particolare per la loro modifica, è consentito tramite normale attività legislativa. Sono tipiche dell’ottocento e solitamente brevi, è rigida e irrevocabile solo nella parte in cui attribuisce la sovranità alla legge e al suo procedimento di formazione es. statuto albertino. Sono rigide tutte quelle che per la modifica del testo, dispongono di un procedimento particolare, più gravoso di quello previsto per le leggi ordinarie. Per la costituzione vi è un giudice che garantisce che vengano applicate leggi non contrarie alla costituzione. Sono tipiche dell’novecento e solitamente lunghe, hanno forza regolativa e sono trattate come regole inderogabili. Obbiettivo è garantire che la maggioranza non si impossessi definitivamente del potere.

  • Procedimento di revisione costituzionale.
  • Controllo di legittimità delle leggi.

VETO SOSPENSIVO Si parla in questo caso di "rinvio" o di veto sospensivo , che è lo strumento con il quale il Presidente della Repubblica Italiana partecipa all'atto legislativo decidendo di non promulgare la legge e di rimandarla all'esame delle camere.

STATUTO ALBERTINO

Sotto il profilo della gerarchia delle fonti normative, lo Statuto Albertino non si configura come una vera e propria costituzione, poiché ha lo stesso rango delle leggi ordinarie e non si pone al di sopra di esse. Questo dettaglio è fondamentale perché, teoricamente, per modificarlo (o addirittura abrogarlo) non sarebbe servito un processo specifico e particolari maggioranze parlamentari (come accade per le carte costituzionali contemporanee) ma un semplice atto del sovrano. In pratica, tuttavia, lo statuto è promulgato come “legge fondamentale e perpetua della monarchia”, e dunque il sovrano è legato da un impegno politico, se non giuridico, a garantirne il mantenimento. Al momento di salire al trono, inoltre, il re giura “di osservare lealmente lo Statuto”. Come molte carte ottocentesche, si tratta di una costituzione “breve”: contiene cioè un numero ristretto di principi fondamentali, che riguardano quasi esclusivamente la libertà del cittadino dallo Stato e dalla sua azione, e le regole basilari della struttura statale, ma senza disciplinare aspetti della vita civile e collettiva. Lo Stato non è laico, la religione cattolica è l’unica ufficialmente riconosciuta mentre gli altri culti - si pensi agli ebrei o alla nutrita comunità valdese del Piemonte - sono “tollerati” conformemente alle leggi. Lo Statuto Albertino è quindi una carte octroyée, ovvero una legge fondamentale “concessa” con un atto spontaneo dal sovrano e non frutto di un processo popolare, come invece la Costituzione della Repubblica Italiana: materialmente, quindi, lo statuto è redatto da un “Consiglio di Conferenza” (di fatto coincidente col Consiglio dei ministri della monarchia assoluta), nominato dal sovrano e non da un’assemblea costituente eletta dai cittadini.

OBBLIGO AZIONE PENALE

PRINCIPIO DI LEGALITà PENALE

PROCEDIMENTO E FORMAZIONE DI LEGGI ORDINARIE

L'approvazione di una legge si articola in quattro fasi:

  • iniziativa legislativa;
  • esame e approvazione;
  • promulgazione;
  • pubblicazione. L’iniziativa legislativa si esercita presentando al Presidente di una delle due Camere una proposta di legge, cioè un testo legislativo redatto in articoli.( il testo sottoposto alla camera e la relazione che ne illustra gli scopi e caratteristiche). Tale proposta può essere presentata dal Governo, da singoli parlamentari, dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, da cinquantamila elettori, dalle Regioni e dai Comuni (in ordine al mutamento delle circoscrizioni provinciali esistenti ovvero alla istituzione di una nuova provincia nell'ambito di una Regione). Normalmente l’approvazione della legge avviene da parte delle due assemblee sulla base di una relazione presentata dalla Commissione. In molti casi si utilizza il procedimento abbreviato: in base all’art. 72 Cost., per accelerare i lavori parlamentari è possibile che alcune leggi vengano deliberate direttamente in Commissione (detta, in questo caso in sede deliberante). Questo procedimento abbreviato non è consentito né per le leggi in materia costituzionale ed elettorale, né per le leggi di bilancio e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. La legge viene approvata articolo per articolo e poi globalmente. Sui singoli articoli i parlamentari e il governo possono presentare emendamenti, cioè proposte di modifica aggiuntive, modificative e soppressive. Gli emendamenti vengono posti in votazione prima del testo originario e possono essere approvati o respinti. Se l’emendamento è approvato, esso sostituisce il testo originario. Se è respinto si vota sul testo originario. Se il Governo decide di porre la fiducia sulla approvazione di una legge, non possono essere fatti né quantomeno proposti emendamenti. La legge viene inviata al Presidente della Repubblica per la sua promulgazione. La promulgazione è l’atto con il quale il Presidente dichiara che la legge è stata regolarmente approvata, che essa è conforme alla Costituzione e ordina che sia rispettata da tutti. Il Presidente può esercitare il veto sospensivo. Può infatti rifiutarsi di promulgare la legge rinviandola alle Camere, quando questa non sia stata regolarmente deliberata ed approvata secondo la procedura prevista ovvero quando non sia conforme o addirittura contraria alla Costituzione.

I SERVIZI PUBBLICI

L’ attività amministrativa si distingue in funzione pubblica e servizio pubblico Il servizio pubblico Si svolge senza l’ uso di poteri autoritativi, anche se la sua istituzione risponde ad un obbligo imposto da una legge a tutela degli interessi generali. funzione pubblica si caratterizza poteri autoritativi, che producono conseguenze giuridiche indipendentemente dal consenso del destinatario (rs esproprio di un bene privato)

SOVRANITà

CITTADINANZA

La cittadinanza italiana è uno status del cittadino in base al quale l’ordinamento giuridico italiano

riconosce la pienezza dei diritti civili e politici.

Si può acquistare automaticamente:

  • per nascita : si parla di “ius sanguinis”, ovvero per discendenza diretta da almeno un

genitore in possesso della cittadinanza italiana. Un bambino è italiano se almeno uno dei

genitori è italiano;

  • per nascita sul territorio italiano : un bambino nato in Italia da genitori stranieri può

chiedere la cittadinanza solo dopo aver compiuto 18 anni e se fino a quel momento abbia

risieduto in Italia “legalmente e ininterrottamente”.

  • per adozione: un minorenne adottato da cittadino italiano

La cittadinanza si può invece richiedere:

  • per matrimonio
  • per residenza

1. Cittadino straniero nato in Italia e residente legalmente da almeno 3 anni.

2. Cittadino straniero figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita,

residente legalmente in Italia da almeno 3 anni.

3. Cittadino straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, residente legalmente

in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione.

4. Cittadino straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle

dipendenze dello Stato Italiano, in questo caso la domanda di cittadinanza italiana va

richiesta alla competente Autorità Consolare.

5. Cittadino U.E. residente legalmente in Italia da almeno 4 anni.

6. Cittadino apolide o rifugiato residente legalmente in Italia da almeno 5 anni.

7. Cittadino extracomunitario residente legalmente in Italia da almeno 10 anni.

REFERENDUM

Deliberazione presa direttamente dai cittadini. Il referendum è il principale strumento di democrazia diretta; con esso il popolo partecipa in prima persona al processo decisionale. Esistono due forme del referendum costituzionale, per eventuali modifiche alla Costituzione, e del referendum abrogativo, relativo alle leggi ordinarie. Tramite referendum, nel nostro ordinamento, si può quindi cancellare, totalmente o parzialmente, una legge esistente, ma non proporne una nuova. Il referendum costituzionale è obbligatorio, se la modifica della Costituzione viene approvata dal Parlamento a maggioranza semplice; se invece la modifica viene approvata con la maggioranza dei due terzi, il referendum è facoltativo, viene cioè indetto soltanto se lo richiedono 500.000 elettori o 5 consigli regionali. Referendum abrogativo anzitutto la raccolta delle 500.000 firme deve avvenire in tre mesi (in alternativa sono sufficienti 5 consigli regionali); in secondo luogo, spetta alla Corte costituzionale decidere sull’ammissibilità dei referendum proposti (che non possono riguardare leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e indulto e di ratifica dei trattati internazionali). Infine, il referendum abrogativo, a differenza di quello costituzionale, è valido soltanto se si raggiunge il quorum, quando cioè si reca a votare almeno il 50% più uno degli aventi diritto (il che significa che l’astensione può far fallire il referendum).

MAGISTRATURA

CORTE COSTITUZIONALE E RELATIVE FUNZIONI

La Corte costituzionale garantisce l’osservanza della Costituzione da parte degli organi che

esercitano i poteri fondamentali dello Stato. Ha inoltre il compito di eliminare le norme legislative

in contrasto con Carta fondamentale.

Composizione

La Corte costituzionale è composta da quindici giudici , eletti per un terzo dal Presidente della

Repubblica, per un terzo dalle Camere in seduta comune, e per un terzo dalla Corte di Cassazione3,

dal Consiglio di Stato1 e dalla Corte dei Conti1 (supreme magistrature ordinarie e amministrative).

Restano in carica per nove anni , così da sfuggire all’influenza degli organi che li hanno nominati,

e non possono essere rieletti. Tra loro nominano un Presidente , la cui carica dura tre anni e può

essere riconfermata. I membri della Corte costituzionale, infine, non possono svolgere la

professione di avvocati durante il loro esercizio, né possono ricoprire ruoli in Parlamento o nei

Consigli regionali.

La Corte costituzionale ha il compito di:

  • controllare la legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, che siano promossi dallo Stato o dalle regioni.
  • di risolvere i conflitti di attribuzione delle competenze tra gli organi amministrativi.
  • di giudicare sulle accuse mosse al Presidente della Repubblica. In tal caso alla Corte si uniscono sedici membri esterni, estratti a sorte da un elenco di quarantacinque candidati (con requisiti di eleggibilità a senatore) compilato ogni nove anni dal Parlamento.
  • valutare l’ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo, comunicando il suo giudizio al Presidente della Repubblica. SUSSIDIARIETà

Nel caso di competenze concorrenti attribuite congiuntamente da un lato dal UE O CE e dall’ altro gli stati mebri, l’ intervento delle prime è ammesso solo se l’ obbiettivo dell’ azione comunitaria non possa essere sufficientemente realizzato degli stati membri, in relazione alle dimensioni o agli obbiettivi dell’ azione, essere meglio perseguito in ambito comunitario.

DIFFERENZA POTERI E FUNZIONI

LEGGITTIMIOTà COSTITUZIONALE ???

Che cosa è la questione di legittimità costituzionale. La questione di legittimità costituzionale consiste nella possibilità di ottenere una decisione della Corte Costituzionale circa l'apparente contrasto di un determinato atto con la costituzione. Sono sindacabili, ai sensi dell'art. 137 Cost., la legge (sia formale ordinaria che costituzionale, entrambe per vizi formali dovuti a violazione di regole procedurali e vizi materiali dovuti a violazione di limiti espliciti o impliciti nonchè principi supremi dell'ordinamento) e gli atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi); restano pertanto escluse dal sindacato della Corte tutte le fonti-fatto quali consuetudini, norme di diritto internazionale privato e comunitario.

LE ANTINOMIE COME SI RISOLVONO

le antinomie normative sono contrasti tra norme. Può capitare di trovarsi di fronte a disposizioni che esprimono significati tra loro incompatibili oppure che qualificano lo stesso comportamento in modi contrastanti. l’interprete, deve scegliere la norma da applicare nel caso concreto, è tenuto a risolvere le antinomie. A volte è sufficiente la cd. interpretazione sistematica; in altri casi tale operazione è impossibile ed è quindi necessario ricorrere ai CRITERI DI RISOLUZIONE. ◊ CRITERIO CRONOLOGICO in caso di contrasto tra norme di pari gradi gerarchico, si deve preferire quella più recente a quella meno recente. ABROGAZIONE : cessazione dell’efficacia [v. principio di irretroattività] della norma più antica. DIVERSI TIPI DI ABROGAZIONE a) abrogazione ESPRESSA: per dichiarazione espressa del legislatore b) abrog. TACITA: per incompatibilità tra le singole disposizioni c) abrog. IMPLICITA: quando un’intera materia viene ridisciplinata ◊ CRITERIO GERARCHICO : in caso di contrasto tra due norme, si deve preferire quella che nella gerarchia delle fonti occupa il posto più elevato.

  • semipresidenziale
  • presidenziale

BICAMERALISMO IMPERFETTO E PERFETTO

Bicameralismo paritario o perfetto camere parificate Bicameralismo imperfetto (germania e francia) la volontà di una camera prevale in caso di dissenso la fiducia può essere accordata da solo una camera ma le leggi devono essere approvate da entrambe. RIFORMA DEL TITOLO 5

Costituzione italiana, riforma del titolo V della Il titolo V è stato riformato con la l. Cost. 3/2001, dando piena attuazione all’art. 5 della C., che riconosce le autonomie locali quali enti esponenziali preesistenti alla formazione della Repubblica. I Comuni, le Città metropolitane, le Province e le Regioni sono enti esponenziali delle popolazioni residenti in un determinato territorio e tenuti a farsi carico dei loro bisogni. L’azione di governo si svolge a livello inferiore e quanto più vicino ai cittadini, salvo il potere di sostituzione del livello di governo immediatamente superiore in caso di impossibilità o di inadempimento del livello di governo inferiore (principio di sussidiarietà verticale; ➔ sussidiarietà, principio di). La riforma è stata necessaria per dare piena attuazione e copertura costituzionale alla riforma denominata ‘Federalismo a C. invariata’ (l. 59/1997). Le Regioni. Alle Regioni è stata riconosciuta l’autonomia legislativa, ovvero la potestà di dettare norme di rango primario, articolata sui 3 livelli di competenza: esclusiva o piena (le Regioni sono equiparate allo Stato nella facoltà di legiferare); concorrente o ripartita (le Regioni legiferano con leggi vincolate al rispetto dei principi fondamentali, dettati in singole materie, dalle leggi dello Stato); di attuazione delle leggi dello Stato (le Regioni legiferano nel rispetto sia dei principi sia delle disposizioni di dettaglio contenute nelle leggi statali, adattandole alle esigenze locali). Lo Stato. Allo Stato compete solo un potere esclusivo e pieno, circoscritto alle materie di cui all’elenco del 2° co. dell’art. 117 della Costituzione. Il 3° co. dell’art. 117 Cost. individua i casi di potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni. Per tutte le altre materie, non indicate e non rientranti in quelle indicate nel 2° e 3° co. dell’art.117 Cost., le Regioni hanno potestà legislativa piena. I Comuni. Sono enti territoriali di base, con autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria. Essi rappresentano, curano e promuovono lo sviluppo della comunità locale e sono i principali destinatari delle funzioni amministrative, in quanto più vicini al cittadino e ritenuti più idonei a esercitare i compiti amministrativi (municipalismo d’esecuzione). Le Province. Sono enti intermedi tra i Comuni e le Regioni, rappresentativi di proprie comunità, con funzioni di cura degli interessi, ma anche di programmazione delle attività delle comunità locali che rientrano nel proprio territorio. Le Città metropolitane. Sono tipi speciali di Province, con poteri notevolmente più ampi e molto vicini a quelli comunali, soprattutto in ambito urbanistico. Sono istituite, su iniziativa dei Comuni interessati, in aree metropolitane individuate nelle zone comprendenti i Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Trieste. Con la costituzione della Città metropolitana, la città originaria cessa di esistere. Le Comunità montane. Sono unioni di Comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a Province diverse, con funzione di valorizzazione delle zone montane, per l’esercizio di funzioni proprie conferite, nonché per l’esercizio associato di funzioni comunali. L’autonomia finanziaria. Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. La finanza locale (art. 119 Cost.) si fonda su 3 pilastri: autonomia impositiva; compartecipazione al gettito di tributi erariali, riferibili al territorio (territorialità dell’imposta); fondo perequativo per colmare eventuali squilibri tra le Regioni, derivanti dalla diversa capacità fiscale dei territori, e per assicurare gli stessi standard nell’erogazione di alcuni servizi. A questi si aggiunge la finanza straordinaria, costituita da risorse aggiuntive destinate dallo Stato a zone specifiche per sviluppo, crescita, coesione, solidarietà sociale e rimozione di squilibri economici e sociali.

REGOLAMENTI GOVERNATIVI

il procedimento di creazione di un regolamento del Governo prevede: delibera del Consiglio dei Ministri; parere (giuridico) del Consiglio di Stato; emanazione del Presidente della Repubblica (questione formale);

controllo (contabile: le spese del regolamento sono coperte) di legittimità da parte della Corte dei Conti. Se il regolamento sfora il bilancio, la Corte dei Conti non lo registra. Il Governo però può riapprovarlo, esplicando i suoi effetti. Ma la Corte va in Parlamento facendo presente che sono stati approvati regolamenti senza copertura. Può capitare che un regolamento risponda a necessità di carattere superiore, quindi, anche se non rientra in bilancio, la Corte lo approva con riserva. Ci sono regolamenti di a) esecuzione, b) attuativi di norme di principio, c) indipendenti, d) di organizzazione, e) di delegificazione (disposizioni trasferite da leggi in regolamenti, la disciplina delle materie trasferita per semplificare). Esistono anche regolamenti ministeriali, approvati da un singolo ministro, che dispone di poteri regolamentari. Non si parla di d.p.r. ma di d.m. (decreto ministeriale). La procedura è simile: parere del Consiglio di Stato, comunicazione al Presidente del Consiglio, controllo della Corte dei Conti. Vengono adottati per stabilire degli standard tecnici.

REGOLAMENTI

I regolamenti sono fonti secondarie. Si differenziano dalle fonti primarie per il fatto che vengono prodotte dal Governo, non da Parlamento o Consiglio Regionale. Infatti il Governo ha funzione esecutiva/ amministrativa che serve ad attuare oppure a dare esecuzione alle fonti primarie. Se viene emanata una legge, ma non c'è un decreto attuativo da parte del Governo, la legge non si applica. Esistono vari tipi di regolamenti. I regolamenti sono Statali, come quelli di cui sopra: adottati dal Governo e dai Ministri. Esistono anche regolamenti adottati a livello regionale o comunale (soprattutto questi ultimi). Hanno una forza normativa inferiore a quelle della legge, quindi devono essere conformi ad essa. Nella forma il regolamento si chiama d.p.r (decreto del Presidente della Repubblica, dato che esso gli emana), anche se è solo una dizione formale. Nella sostanza è però un regolamento approvato dal Governo, il Consiglio dei Ministri. Sempre nella sostanza, guardandone il testo, sono più specifici delle leggi, ma ne condividono generalità ed astrattezza. Una categoria speciale di regolamenti sono i regolamenti parlamentari, perchè si applicano solo all'interno di esso e sono subordinati soltanto alla Costituzione. Nei confronti dei regolamenti vale il principio di irretroattività. Il regolamento può essere emanato dal Governo se lo prevede la legge (principio di legalità), con alcune materie in cui non è possibile emanarli, c'è riserva di legge assoluta: solo la legge può regolare tale materia (esempio materia penale). In alcuni casi il regolamento può integrare i principi generali forniti dalla legge (riserva di legge relativa). Lo Stato può sempre emanare dei regolamenti quando ha competenza esclusiva sulle materie (immigrazione, cittadinanza, difesa, affari esteri, concorrenza...), quindi in caso di materie di legislazione esclusiva. Invece in caso di materie di legislazione concorrente e residuale, la potestà regolamentare spetta alle Regioni.

DELEGIFICAZIONE

L’ ARTICOLO 17.2 DELLA LEGGE 400 DISCIPLINA UN FENOMENO QUELLO DEI REGOLAMENTI DELEGATI O AUTORUIZZATI. LA LORO PARTICOLARITà è PROVOCARE UN APPARENTE EFFETTO ABROGATIVO DELLE LEGGI PRECEDENTI QUINDI AVREMO LA DELEGIFICAZIONE OVVERO LA SISTITUZIONE DELLA PRECEDENTE DISCIPLINA DI LIVELLO LEGISLATIVO CON UNA NUOVA DI LIVELLO REGOLAMENTARE CON LA CONVINZIONE CHE SI POSSA VELOCIZZARE L’ ADEGUAMENTO DELLE REGOLE ALLA REALTà

DECRETO LEGGE E DECRETO LEGISLATIVO

SISTEMA ELETTORALE ITALIANO

FONTE DEL DIRITTO

NASCITA E FORMA DEL PARLAMENTARISMO