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Domande e risposte esame di Informatica giuridica, Dispense di Informatica Giuridica

All'interno del documento trovate le domande che possono uscire all'esame scritto, con le relative risposte riassuntive del libro, delle slides e degli appunti della lezione. Voto preso: 30L

Tipologia: Dispense

2021/2022

In vendita dal 04/06/2024

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DOMANDE DI AUTOVALUTAZIONE
1. Il ruolo dell’informatica giuridica nell’introduzione delle tecnologie nella società della conoscenza.
Si parla di informatica giuridica con l’avvento del nuovo calcolatore, fu inventato da Alan Turing;
L’informatica giuridica nasce quindi negli anni 50 ed è la disciplina che studia gli aspetti giuridici della rivoluzione
tecnologica, economica e sociale prodotta dall’informatica-> studia l’informatizzazione. È composta da:
-informatica del diritto che studia le tecnologie perché possano migliorare facilitare l'operatore giuridico nei suoi ambienti;
-diritto dell'informatica che regolamenta l'introduzione di nuove tecnologie nella società e gli effetti che ha.
Gli effetti delle nuove tecnologie sono pervasivi, esse incidono su ogni aspetto della vita individuale e sociale; ciò trova
riscontro nell’ambito dei singoli paesi e nei rapporti internazionali soprattutto tra paesi sviluppati e in via di sviluppo. Lo
sviluppo delle tecnologie rappresenta il motore della globalizzazione. Gran parte delle attività dotate di implicazioni
giuridiche vengono oggi rappresentate nei sistemi informatici; infatti non esiste più un processo senza le prove informatiche
su modelli logici.
2. I nomi di dominio: come funzionano tecnicamente e come si risolvono le controversie giuridiche per l’attribuzione del
nome di dominio.
I nomi di dominio si costruisce combinando più parole separate da punti. Nella nell'analisi del nome si parte dalla fine.
L'ultima parola è un suffisso che indica la nazionalità dell'ente in cui non mi appartiene ho il tipo di attività svolto da e sso.
Questo suffisso è preceduto da una parola che solitamente indica l' ente cui fa capo il dominio. Un nome di dominio
identifica un gruppo di indirizzi ip. Al mapping del nome di dominio all’indirizzo IP provvede il DNS. Esso converte il nome
di dominio in un indirizzo comprensibile dal browser.
Ci sono state molte sentenze a riguardo; le prime degli anni 90: Tribunale Bari, 24 luglio 1996 (Soc. Teseo c. Soc. Teseo
Internet Provider) e Tribunale Firenze, 29 giugno 2000 ( Sabena c. A&A ). Negli anni successivi si adotta per analogia
istituti giuridici già esistenti marchio atipico ribunale di Bergamo - Sentenza 3 marzo 2003 (Giorgio Armani s.p.a. vs.
Armani Luca). La regola di dominio dal punto di vista tecnologico è ‘’il primo arriva il primo riceve il dominio’’, non equo dal
punto di vista giuridico. Gli strumenti giuridici per assolvere le dispute sugli strumenti di dominio sono: Giudiziali presso il
tribunale (civili cautelari, civili di merito), Stragiudiziali (collegio arbitrale, sentenza inappellabile) o tramite Enti conduttori
(procedura di opposizione, persona giuridica pubblica o privata)
Occorrono i seguenti elementi per la procedura di opposizione:
- Chi chiede di avere la riassegnazione del dominio deve avere un legittimo interesse
- Il nome di dominio non deve essere già utilizzato
- Ci deve essere un palese dolo da parte del titolare del dominio che non ha utilizzato il dominio in attesa che
diventa famoso e poi venderlo (dolo di chi detiene)
La posta elettronica e il phishing
La posta elettronica (e-mail) è considerata documento informatico, liberamente valutabile dal giudice se di scrittura privata,
definito dentro il nostro CAD, con contenuti che hanno rilevanza giuridica. Permette di scambiare messaggi fra gli
utilizzatori della rete.
La posta elettronica originariamente è gestita dal solo protocollo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), supportato da
TCP/IP, che coordina il comportamento di processi, detti agenti di trasporto. Il primo comando mail è stato di Unix. Esistono
oggi diversi programmi. Phishing → è una tecnica che mira al furto di identità “identity theft”, con il metodo dell'inganno,
per poter carpire dati riservati, direttamente alle vittime, relativi all’ identità elettronica dell’individuo e poterli util izzarli per
commettere illeciti o reati
Le fasi del phishing:
1. Creazione del sito clone e attacco al sito ufficiale per disattivarlo
2. Predisposizione del messaggio ed identificazione delle possibili vittime
3. Recupero dei dati riservati
4. Frode informatica in via automatica
5. Cancellazione delle tracce
il phishing in EU è sanzionato dalla Convenzione europea sul cybercrimine; lo tratta come frode informatica solo quando
il reato si è già consumato nella sua fase n. 4. Non esistono capi di accusa preventivi Si agisce post-mortem
4. Il WWW e i cookies: funzionamento tecnologico e rischi giuridici
Il WWW è uno dei tanti servizi disponibili sulla rete; costituito da documenti localizzati su computer diversi
IL sito Web e’ l’insieme dei documenti gestiti da una singola organizzazione, gruppo o persona
Il WWW si basa su tre standard fondamentali:
- (HTML): formato del documento per essere inserito nel Web
- (URL): schema di denominazione delle risorse internet per assegnare ad ogni documento un indirizzo univoco
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DOMANDE DI AUTOVALUTAZIONE

  1. Il ruolo dell’informatica giuridica nell’introduzione delle tecnologie nella società della conoscenza. Si parla di informatica giuridica con l’avvento del nuovo calcolatore, fu inventato da Alan Turing; L’informatica giuridica nasce quindi negli anni 50 ed è la disciplina che studia gli aspetti giuridici della rivoluzione tecnologica, economica e sociale prodotta dall’informatica-> studia l’informatizzazione. È composta da:
  • informatica del diritto che studia le tecnologie perché possano migliorare facilitare l'operatore giuridico nei suoi ambienti;
  • diritto dell'informatica che regolamenta l'introduzione di nuove tecnologie nella società e gli effetti che ha. Gli effetti delle nuove tecnologie sono pervasivi, esse incidono su ogni aspetto della vita individuale e sociale; ciò trova riscontro nell’ambito dei singoli paesi e nei rapporti internazionali soprattutto tra paesi sviluppati e in via di sviluppo. Lo sviluppo delle tecnologie rappresenta il motore della globalizzazione. Gran parte delle attività dotate di implicazioni giuridiche vengono oggi rappresentate nei sistemi informatici; infatti non esiste più un processo senza le prove informatiche su modelli logici.
  1. I nomi di dominio: come funzionano tecnicamente e come si risolvono le controversie giuridiche per l’attribuzione del nome di dominio. I nomi di dominio si costruisce combinando più parole separate da punti. Nella nell'analisi del nome si parte dalla fine. L'ultima parola è un suffisso che indica la nazionalità dell'ente in cui non mi appartiene ho il tipo di attività svolto da esso. Questo suffisso è preceduto da una parola che solitamente indica l' ente cui fa capo il dominio. Un nome di dominio identifica un gruppo di indirizzi ip. Al mapping del nome di dominio all’indirizzo IP provvede il DNS. Esso converte il nome di dominio in un indirizzo comprensibile dal browser. Ci sono state molte sentenze a riguardo; le prime degli anni ’ 90 : Tribunale Bari, 24 luglio 1996 (Soc. Teseo c. Soc. Teseo Internet Provider) e Tribunale Firenze, 29 giugno 2000 ( Sabena c. A&A ). Negli anni successivi si adotta per analogia istituti giuridici già esistenti – marchio atipico ribunale di Bergamo - Sentenza 3 marzo 2003 (Giorgio Armani s.p.a. vs. Armani Luca). La regola di dominio dal punto di vista tecnologico è ‘’il primo arriva il primo riceve il dominio’’, non equo dal punto di vista giuridico. Gli strumenti giuridici per assolvere le dispute sugli strumenti di dominio sono: Giudiziali presso il tribunale (civili cautelari, civili di merito), Stragiudiziali (collegio arbitrale, sentenza inappellabile) o tramite Enti conduttori (procedura di opposizione, persona giuridica pubblica o privata) Occorrono i seguenti elementi per la procedura di opposizione:
    • Chi chiede di avere la riassegnazione del dominio deve avere un legittimo interesse
    • Il nome di dominio non deve essere già utilizzato
    • Ci deve essere un palese dolo da parte del titolare del dominio che non ha utilizzato il dominio in attesa che diventa famoso e poi venderlo (dolo di chi detiene) La posta elettronica e il phishing La posta elettronica (e-mail) è considerata documento informatico, liberamente valutabile dal giudice se di scrittura privata, definito dentro il nostro CAD, con contenuti che hanno rilevanza giuridica. Permette di scambiare messaggi fra gli utilizzatori della rete. La posta elettronica originariamente è gestita dal solo protocollo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), supportato da TCP/IP, che coordina il comportamento di processi, detti agenti di trasporto. Il primo comando mail è stato di Unix. Esistono oggi diversi programmi. Phishing → è una tecnica che mira al furto di identità “identity theft”, con il metodo dell'inganno, per poter carpire dati riservati, direttamente alle vittime, relativi all’ identità elettronica dell’individuo e poterli utilizzarli per commettere illeciti o reati Le fasi del phishing:
    1. Creazione del sito clone e attacco al sito ufficiale per disattivarlo
    2. Predisposizione del messaggio ed identificazione delle possibili vittime
    3. Recupero dei dati riservati
    4. Frode informatica in via automatica
    5. Cancellazione delle tracce il phishing in EU è sanzionato dalla Convenzione europea sul cybercrimine; lo tratta come frode informatica solo quando il reato si è già consumato nella sua fase n. 4. Non esistono capi di accusa preventivi Si agisce post-mortem
  2. Il WWW e i cookies: funzionamento tecnologico e rischi giuridici Il WWW è uno dei tanti servizi disponibili sulla rete; costituito da documenti localizzati su computer diversi IL sito Web e’ l’insieme dei documenti gestiti da una singola organizzazione, gruppo o persona Il WWW si basa su tre standard fondamentali:
    • (HTML): formato del documento per essere inserito nel Web
    • (URL): schema di denominazione delle risorse internet per assegnare ad ogni documento un indirizzo univoco
  • (HTTP): protocollo usato per comunicare in Internet, protocollo stateless, infatti capita spesso che passando da una pagina all'altra si perdono i parametri inseriti. Per questa ragione si utilizza il cookie che è nato per scopi legati all'utilizzo dei dati senza che questi vengano persi durante l'attività informatica. Il cookie, è un insieme di dati inviati dal sito e memorizzati dal browser in un file che risiede sul calcolatore dell’utente; possono identificare ed autenticare l’identità del visitatore Questo meccanismo è usato per identificare l’utente di volta in volta e per raccogliere dati statistici relativi all’utente. Esistono due forme di cookies: ➔ Buoni: si chiudono nella sessione lasciando il PC pulito agevolano l’applicazione nel passaggio di dati ➔ Cattivi profilano senza consenso I cookies sono semplici dati, non sono virus e non danneggiano il calcolatore, essi comportano però rischi per la privacy; consente al sito che l’ha inviato, di unire le informazioni sugli accessi al sito stesso, compiuti con un certo calcolatore; il sito saprà quindi che un certo computer è stato impiegato per compiere un certo insieme di attività’ e quindi potrà ipotizzare che l’utente abbia certe caratteristiche cui sono correlate certe propensioni di acquisto (effettuare pubblicità mirate)
  1. Il semantic web e la profilazione degli utenti Il semantic web fa riferimento all'inserimento nel web di informazioni comprensibili da parte del calcolatore, perciò il web è in grado di interpretare le reali esigenze degli utenti. E’ frutto di tecniche ordinate e coerenti che consentono di manifestare la conoscenza all’interno dei documenti web in modo che l’uomo possa comprenderli e che sia anche machine readable (dati leggibili a macchina); con la finalità di superare i limiti della ricerca sintattica e interpretare al meglio le esigenze degli utenti. Per ‘profilazione degli utenti’ si intende la realizzazione di un profilo di una persona a seconda dei dati che riesco a ricavare e da quello che egli stesso inserisce. E' una forma di processazione automatica di dati personali volta a valutare aspetti legati alla natura e alle preferenze dell'individuo. La profilazione a livello giuridico ha un notevole peso perché è di enorme aiuto nello stilare degli interessi di un utente se lo si analizza dal punto di vista commerciale, allo stesso tempo pone fortissime problematiche relativamente alla tutela della privacy degli utenti.
  2. La tutela dei dati personali e le figure di riferimento definite dal GDPR I dati personali informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile. Ogni soggetto ha diritto alla protezione di questi dati che devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per determinate finalità e in base al consenso della persona interessata; ogni persona ha il diritto di accedere ai propri dati raccolti e di ottenerne la rettifica. L'articolo 77 del regolamento prevede che l' interessato ha il diritto di proporre al garante ogni qual volta che ritenga che il trattamento dei dati che lo riguarda violi il regolamento e in quel caso all'autorità di controllo è tenuto ad informare l' interessato dello Stato del suo reclamo e dalla facoltà di rivolgersi all'autorità giudiziaria. figure di riferimento:
  • interessato, è la persona fisica cui si riferiscono i dati personali (es. studente dell’università) → il soggetto tutelato è una persona fisica (è collegato al dato personale), è il soggetto interessato del trattamento.
  • titolare del trattamento, (art. 1 GDPR) è la persona fisica o giuridica o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e determina i mezzi del trattamento dei dati personali (es. università)
  • responsabile del trattamento è la persona fisica o giuridica o l’organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento (es. società informatiche esterne)
  • soggetto autorizzato al trattamento (incaricato) sono le persone fisiche che pongono in essere le singole operazioni di trattamento, per conto del titolare o del responsabile del trattamento.
  • responsabile della protezione dei dati personali: Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati; esso ha diversi compiti: come, ad esempio, informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento
  • autorità di controllo, è il garante per la protezione dei dati personali
  1. Valore probatorio della firma digitale e caratteristiche tecnologiche La firma digitale è un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica, tramite la chiave privata e un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico. La firma digitale è l'applicazione di un sistema di cifratura chiave asimmetrica; dal punto di vista tecnologico si colloca nella crittografia. L'obiettivo è quello di mascherare il testo originario di un messaggio attraverso regole di traduzione di cui sono a conoscenza solo il mittente e il destinatario. Il mittente usa la sua chiave privata per firmare il messaggio prima dell'invio garantendo così l'autenticità, il messaggio firmato raggiunge il destinatario il quale preleva la chiave pubblica del mittente e decodifica il messaggio. Le caratteristiche tecnologiche sono: integrità → serve dimostrare che dal momento in cui è stato firmato fino al momento in cui è stato utilizzato esso non è mai stato modificato, si usa una funzione di hash che costituisce un riassunto del messaggio stesso detto digest o impronta digitale del documento; dal digest non è possibile risalire al documento;
  1. Internet of Thing: definizione, rischi e opportunità. Il termine internet delle cose indica lo sviluppo di Internet conseguente alla connessione in rete degli oggetti materiali. Tutti gli oggetti potrebbero essere dotati di identificatori univoci e di minuscole etichette radio così da poter identificare qualsiasi oggetto e per far sì che esso compia elaborazioni e comunicazioni. opportunità: - con le cose dotate di capacità di compiere elaborazioni complesse si giunge all’intelligenza ambientale, cioè ambienti nei quali esistono numerosi dispositivi intelligenti in grado di comunicare e interagire con le persone adattando gli ambienti alle esigenze di chi ci vive rischi: - problemi giuridici attinenti alla protezione della vita privata e alla tutela delle libertà individuali perché sta emergendo la possibilità di realizzare un controllo totale. - l’ambiente stesso può divenire proattivo e coercitivo rendendo difficili o impossibili comportamenti indesiderati. Per prevenire questi rischi, è necessario sviluppare un quadro giuridico per garantire che la fusione tra mondo virtuale e mondo fisico si sviluppi nel rispetto dei valori umani preservando e potenziando le nostre capacità di azione.
  2. Peer-to-peer: definizione, rischi e opportunità Il peer to peer è nato nel 1999 con Napster Shawn Fanning con l'aiuto di Sean Parker; in queste reti viene meno la distinzione tra server (fornitore di servizi) e client (utilizzatore di servizi). Ogni nodo della rete svolge entrambe le funzioni: mette a disposizione degli altri nodi una porzione delle proprie risorse e utilizza le risorse messe a disposizione dagli altri nodi. Le più importanti realizzazioni si trovano nell’ambito della condivisione di file (file-sharing): i nodi di una rete peer-to- peer condividono i file residenti nelle proprie memorie.Ciascun nodo della rete svolge quindi una duplice funzione: (1) opera come file-server quando altri nodi accedono ai file in esso residenti (2) opera come file.client quando esso accede ai file residenti su altri nodi. Rischi del peer to peer: - affaticamento della rete, trasmissione più lenta per lo spostamento di grandi quantità di dati - Meccanismo che aiuta la diffusione dei file con il file Sharon ma può eludere i diritti d'autore che proteggono molti documenti opportunità dei sistemi peer to peer: - consentono a tutti, anche con risorse limitate, di partecipare attivamente a internet senza ricorrere ai fornitori di servizi informatici. - consentono un maggiore utilizzo delle risorse informatiche individuali - basati su un’organizzazione egualitaria; ciascun nodo fornisce e riceve servizi ad altri nodi.
  3. Caratteristiche tecnologiche delle basi di dati e diritto del costitutore della banca dati. Un database è l'insieme di archivi memorizzati in modo permanente nella memoria di massa e di relazioni fra di essi. È necessario uno specifico tipo di sistema informatico detto DBMS da intermediario tra gli archivi di dati e gli utilizzatori degli stessi. Esso consente di rappresentare i dati in modo indipendente dai programmi destinati a usare quei dati, mantiene i data dictionary. Un DBMS può facilitare l'accesso ai dati e può contribuire ad assicurare la qualità dei dati stessi, sotto i profili:
  • carenza dei dati: permette a diverse applicazioni di utilizzare gli stessi dati, integrandoli
  • integrità: fa sì che contenga solo dati corretti
  • ripristino: comprende procedure automatiche per il ripristino in caso di errori e malfunzionamenti imputabili all' hardware o al software
  • sicurezza controlla l'intera base di dati garantendo che si acceda secondo certe modalità e procedure e con le autorizzazioni
  • riservatezza: può facilitare il rispetto della riservatezza dei soggetti a cui dati si riferiscono. Il legislatore comunitario ha ammesso le banche di dati a godere della protezione offerta del diritto d'autore. E' stato anche introdotto un nuovo diritto, chiamato il diritto del costitutore di una banca dati volto a tutelare l'investimento necessario per realizzarla, verificarla o presentarla. È un diritto che si presenta indipendente dal diritto d'autore esistente sulla medesima banca di dati e svincolato dalla sussistenza del requisito della creatività previsto per essa. Questa tutela non è applicabile a qualsiasi banca di dati, ma solo a quelle la cui realizzazione abbia richiesto un investimento rilevante sia a livello qualitativo che quantitativo.
  1. Cosa è la de-indicizzazione e come è collegata al diritto all’oblio definito nella sentenza Google Spain. La de-indicizzazione rende un contenuto non direttamente accessibile tramite motori di ricerca esterni dall’archivio in cui quel contenuto si trova. Il diritto all'oblio perché è una forma di garanzia che prevede la non diffusione di informazioni che possono costituire un precedente pregiudizievole dell'onore di una persona. La Corte di giustizia dell'unione europea nella sentenza Google spain ha stabilito che gli interessati hanno un particolare diritto nei confronti dei motori di ricerca, appunto, il diritto alla deindicizzazione: l'interessato ha il diritto di chiedere che i risultati delle ricerche effettuate usando il suo nome omettano i link a dati personali indesiderati. Il caso in questione riguardava un cittadino spagnolo che aveva chiesto a Google di rimuovere dei propri indici il link ad un articolo di giornale su una vicenda giudiziaria in cui era stato coinvolto ricevendo un diniego. In esecuzione della sentenza Google ha attivato una procedura online mediante la quale gli interessati possono chiedere la ddyy citazione il nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati sancisce all'articolo 17 che l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.
  1. La pila dei 5 livelli di Internet e i diritti in internet. Pur mantenendo una struttura libera Internet è una rete basata sulla connessione gerarchica di diversi strati. Nello strato più basso abbiamo i dispositivi connessi ai ISP che forniscono l’accesso locale ad Internet. Gli ISP locali sono connessi con quelli regionali a loro volta connessi con gli ISP nazionali detti NSP, che costituiscono i fornitori nazionali di accesso ad Internet. I vari NSP sono collegati fra loro da NAP. Nei primi anni 70’ furono definiti i protocolli fondamentali di internet, chiamati TCP-IP (architettura TCP/IP) in quanto sono i protocolli più significativi per il successo dell’architettura di internet. I protocolli sono una 50ina, sono un insieme di comandi e comportamenti codificati per minimizzare gli errori e massimizzare le comunicazioni (es. protocolli covid). C’è un meccanismo codificato veloce che divide la trasmissione di pacchetti in 5 livelli divisi in base a come lavorano:
    1. applicazione, si occupa di interagire tra la persona fisica e l’applicazione
    2. trasporto-transport: troviamo il TCP del protocollo ISO-OSI, questo livello gestisce e regola il trasporto dei messaggi e controlla il flusso dei dati
    3. internet, troviamo l’IP, è il livello network, esso gestisce l'instradamento dei pacchetti nella rete
    4. rete, prenota i pezzi fisici per la trasmissione
    5. connessione (cavi, strutture fisiche elettriche), primo ingresso della pila di internet per accedere alle informazioni che sollecitiamo Ogni messaggio è suddiviso in pacchetti di bit, del cui contenuto la rete non si occupa; ognuno di essi è racchiuso in una busta digitale e viaggiano spostandosi di nodo in nodo. L’italia, il 14 luglio 2015, ha raccolto il mandato di Rodotà in una commissione, voluta fortemente dalla professoressa Boldrini, per predisporre la dichiarazione dei diritti in internet; questo documento, composto da 14 articoli, costituisce il nuovo testo della dichiarazione elaborato dalla commissione per i diritti e i doveri relativi ad internet. Questa dichiarazione non è mai diventata una legge, ma è stata presentata a livello internazionale come unica traccia che tutela questi diritti.
  2. Si descriva cosa è la decompilazione e come il diritto d’autore regolamenta questa procedura informatica. La ricompilazione è un'attività di reverse enginering; ha la funzione di convertire, mediante i tool, un programma scritto in linguaggio macchina in programma sorgente. Questo processo è vietato salvo casi particolari, ovvero ex art 64 quater LDA, per garantire l' interoperabilità dei software ma solo se non è possibile ovviare in altro modo. Il comma 1 dell'articolo prevede che l'autorizzazione del titolare dei diritti non sia richiesta qualora la riproduzione del codice del programma e la traduzione della sua forma sono indispensabili per ottenere le informazioni per l' interoperabilità di un programma; purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  • le attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbiano il diritto di usare una copia del programma;
  • le informazioni necessarie per conseguire l' interoperabilità non siano facilmente accessibili ai soggetti indicati sopra;
  • le attività siano limitate le parti del programma originale. Il comma due prevede che le disposizioni sopracitate non consentano che le informazioni ottenute siano utilizzate ai fini diversi dal conseguimento dell' interoperabilità del programma, se sono comunicati a terzi o si sono utilizzate per lo sviluppo di un programma per un elaboratore simile o per ogni altra attività che vi ho il diritto d'autore. Il comma tre tratta le cause contrattuali pattuite in violazione dei commi uno e due che risultano nulle.
  1. L’internet service provider e la responsabilità extracontrattuale nei confronti di materiali illeciti caricati dagli utenti finali. L’internet service provider è il soggetto che esercita un’attività imprenditoriale che offre agli utenti la fornitura di servizi di internet; fornisce ai terzi l’accesso alla rete utilizzando una connessione remota tramite linea telefonica o banda larga.Il provider non è investito di alcuna responsabilità diretta in merito ai contenuti immessi nel web utilizzando i propri servizi. C’è l'impossibilità di applicare l'articolo 40 del codice penale ai provider, che fonda la punibilità del concorso nel reato altrui per omissione.Il provider è comunque tenuto:
  • ad informare l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti il destinatario del servizio
  • a fornire, su richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare prevenire attività illecite. L' esenzione di responsabilità cade qualora il destinatario del servizio agisca sotto l'autorità ho il controllo del prestatore, come nel caso dei content provider, venendo meno la neutralità di quest'ultimo rispetto al contenuto. anche in questo caso permane la possibilità per l'autorità giudiziaria di imporre l' impedimento dell' illecito o di porne fine.
  1. Il regolamento GDPR e il diritto alla portabilità. Il GDPR (General Data Protection Regulation) è il Regolamento (UE) 2016/279 del parlamento europeo e del consiglio, relativo alla protezione e alla tutela delle persone fisiche (no persone giuridiche) con riguardo al trattamento dei dati personali quindi alla libera circolazione di essi. E’ entrato in vigore il 24 maggio 2016, ma efficace dopo due anni. E’ stato creato un regolamento per dare la possibilità di sfruttare i dati non personali come fossero materie prime. Essendo un regolamento, non c’è possibilità di deroga (tranne in casi specifici), per gli stati dell’unione, per quanto riguarda la sua attuazione.