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DRAFTING NORMATIVO, Appunti di Diritto Costituzionale

Argomento di diritto costituzionale avanzato

Tipologia: Appunti

2013/2014

Caricato il 29/09/2014

francy895
francy895 🇮🇹

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DRAFTING NORMATIVO
Con l'espressione tecniche legislative, o Drafting normativo, normalmente, si intendono tutti quegli
studi che riguardano la redazione delle leggi. Quello delle tecniche legislative è un tema particolare
nel campo del diritto, dal momento che investe non un particolare settore, ma tutto il complesso di
norme che compongono l'ordinamento, ed è quindi necessariamente trasversale. Allo stesso
tempo è un tema vecchio, anche se con una storia frastagliata e poco tracciabile in senso unitario.
Dall'antica Grecia all'epoca delle grandi codificazioni dell'Ottocento, tutte le legislazioni si sono
trovate sotto osservazione per quanto riguarda la (poca) chiarezza, o sulla quantità eccessiva di
norme che la compongono. L'epoca attuale non è esente da critiche. In particolare, in Italia si
assiste ad una generale iperproduzione normativa, che di certo non aiuta il cittadino a districarsi in
questa giungla, sebbene in tempi più recenti si è assistito a dei tentativi, con le leggi di
semplificazione normativa annuale e alcune codificazioni. È inoltre emblematico, ad esempio, che
non sia possibile determinare con certezza il numero delle leggi vigenti in Italia, oscillando questo
numero da 50.000 a 300.000. Chiaramente, non mancano poi i problemi legati alla chiarezza dei
singoli atti normativi. Comunque è possibile individuare, negli anni recenti, un più organico
approccio al problema, affrontato dal punto di vista scientifico con studi di settore e la redazione di
appositi manuali di raccomandazioni per la buona scrittura. In quest'ambito, in Italia, sono state le
regioni tra le prime a muoversi, e le stesse Regioni si sono trovate in questi ultimi anni alle prese
con la riforma costituzionale del 2001, che ha creato un nuovo rapporto di competenza tra norme,
e quindi le ha poste di fronte all'esigenza di rivedere la propria attività normativa. L'ultimo aspetto,
comunque, riguarda prevalentemente quello che si chiama Drafting sostanziale, quello cioè che
cerca di inquadrare i problemi di architettura complessiva dell'ordinamento. In questo non si
discosta molto dal diritto costituzionale. Parallelamente, esiste anche un Drafting formale, che
riguarda la qualità della normazione ed investe in senso stretto gli elementi legati all'attività
redazionale. Qualsiasi intervento che miri ad una migliore qualità della redazione non può che
concentrarsi sui primi aspetti piuttosto che sui secondi, dal momento che in primo luogo sono i più
facilmente inquadrabili, e in seconda battuta perché toccare le competenze del legislatore, anche
se solo sotto l'aspetto formale, fa entrare in un terreno indubbiamente delicato. Al confine con le
tecniche legislative sono l'analisi di fattibilità e di implementazione, che guardano agli effetti
concreti della legislazione sulla società, e si distinguono per essere la prima precedente all'entrata
in vigore di una legge, la seconda successiva. Tornando ai manuali, c'è da dire come non siano
mai stati del tutto digeriti dal legislatore. Probabilmente per paura di un'ingerenza nei confronti del
proprio ruolo, o forse semplicemente perché poco conosciuti. Dato il loro carattere
prevalentemente strumentale, non dovrebbero però spaventare più di tanto. Ad esempio, su
impulso della Regione Toscana opera fin dal 1979 l'Osservatorio Legislativo Interregionale (OLI),
organo che svolge riunioni periodiche di confronto tra funzionari regionali interessati alla buona
qualità della normazione. L'OLI ha elaborato anche un Manuale intitolato Regole e suggerimenti
per la redazione dei testi normativi. La prima versione risale al 1992, e ad essa è seguita una
seconda, nel 2002. Il Manuale è diviso in parti chiamate Linguaggio normativo, Scrittura dei testi
normativi, Struttura dell'atto normativo, Riferimenti, Modifiche e una serie di allegati, contenenti
altre regole inerenti, ad esempio, alle citazioni. Probabilmente una delle sezioni più interessanti è
proprio la prima, lì si possono leggere articoli dedicati, ad esempio, alla brevità del periodo, alle
congiunzioni disgiuntive, all'omogeneità terminologica o ai neologismi. Come si vede, l'approccio è
neutro e generale, e quindi il manuale può essere preso come spunto anche in altri contesti, non
solo in quello regionale. Quello dell'OLI è sicuramente uno dei manuali di riferimento in Italia. Oltre
a questo ci sono state altre esperienze, anche statali, spesso affidate a circolari o
raccomandazioni, che chiaramente non possono avere una forza tale da potersi imporre al
legislatore, a meno di essere inseriti, o richiamati, da una norma di rango superiore. Quindi una
norma costituzionale per quanto concerne la legislazione statale, o una norma opportunamente
inserita nello statuto regionale, per quel che riguarda l'esperienza regionale. A tal proposito, nei
nuovi statuti regionali il problema è in alcuni casi affrontato direttamente, con delle esplicite
raccomandazioni orientate alla buona scrittura normativa. In altri casi il problema viene
semplicemente ignorato. Ancora, in altre ipotesi si rinvia al regolamento consiliare il compito di
dettare limiti e modalità nel rispetto della buona tecnica legislativa. Tornando ai manuali, uno degli
strumenti è quello dellechecklist, cioè elenchi di domande tipici delle procedure tecniche composte
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DRAFTING NORMATIVO

Con l'espressione tecniche legislative, o Drafting normativo, normalmente, si intendono tutti quegli studi che riguardano la redazione delle leggi. Quello delle tecniche legislative è un tema particolare nel campo del diritto, dal momento che investe non un particolare settore, ma tutto il complesso di norme che compongono l'ordinamento, ed è quindi necessariamente trasversale. Allo stesso tempo è un tema vecchio, anche se con una storia frastagliata e poco tracciabile in senso unitario. Dall'antica Grecia all'epoca delle grandi codificazioni dell'Ottocento, tutte le legislazioni si sono trovate sotto osservazione per quanto riguarda la (poca) chiarezza, o sulla quantità eccessiva di norme che la compongono. L'epoca attuale non è esente da critiche. In particolare, in Italia si assiste ad una generale iperproduzione normativa, che di certo non aiuta il cittadino a districarsi in questa giungla, sebbene in tempi più recenti si è assistito a dei tentativi, con le leggi di semplificazione normativa annuale e alcune codificazioni. È inoltre emblematico, ad esempio, che non sia possibile determinare con certezza il numero delle leggi vigenti in Italia, oscillando questo numero da 50.000 a 300.000. Chiaramente, non mancano poi i problemi legati alla chiarezza dei singoli atti normativi. Comunque è possibile individuare, negli anni recenti, un più organico approccio al problema, affrontato dal punto di vista scientifico con studi di settore e la redazione di appositi manuali di raccomandazioni per la buona scrittura. In quest'ambito, in Italia, sono state le regioni tra le prime a muoversi, e le stesse Regioni si sono trovate in questi ultimi anni alle prese con la riforma costituzionale del 2001, che ha creato un nuovo rapporto di competenza tra norme, e quindi le ha poste di fronte all'esigenza di rivedere la propria attività normativa. L'ultimo aspetto, comunque, riguarda prevalentemente quello che si chiama Drafting sostanziale, quello cioè che cerca di inquadrare i problemi di architettura complessiva dell'ordinamento. In questo non si discosta molto dal diritto costituzionale. Parallelamente, esiste anche un Drafting formale, che riguarda la qualità della normazione ed investe in senso stretto gli elementi legati all'attività redazionale. Qualsiasi intervento che miri ad una migliore qualità della redazione non può che concentrarsi sui primi aspetti piuttosto che sui secondi, dal momento che in primo luogo sono i più facilmente inquadrabili, e in seconda battuta perché toccare le competenze del legislatore, anche se solo sotto l'aspetto formale, fa entrare in un terreno indubbiamente delicato. Al confine con le tecniche legislative sono l'analisi di fattibilità e di implementazione, che guardano agli effetti concreti della legislazione sulla società, e si distinguono per essere la prima precedente all'entrata in vigore di una legge, la seconda successiva. Tornando ai manuali, c'è da dire come non siano mai stati del tutto digeriti dal legislatore. Probabilmente per paura di un'ingerenza nei confronti del proprio ruolo, o forse semplicemente perché poco conosciuti. Dato il loro carattere prevalentemente strumentale, non dovrebbero però spaventare più di tanto. Ad esempio, su impulso della Regione Toscana opera fin dal 1979 l'Osservatorio Legislativo Interregionale (OLI), organo che svolge riunioni periodiche di confronto tra funzionari regionali interessati alla buona qualità della normazione. L'OLI ha elaborato anche un Manuale intitolato Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi. La prima versione risale al 1992, e ad essa è seguita una seconda, nel 2002. Il Manuale è diviso in parti chiamate Linguaggio normativo, Scrittura dei testi normativi, Struttura dell'atto normativo, Riferimenti, Modifiche e una serie di allegati, contenenti altre regole inerenti, ad esempio, alle citazioni. Probabilmente una delle sezioni più interessanti è proprio la prima, lì si possono leggere articoli dedicati, ad esempio, alla brevità del periodo, alle congiunzioni disgiuntive, all'omogeneità terminologica o ai neologismi. Come si vede, l'approccio è neutro e generale, e quindi il manuale può essere preso come spunto anche in altri contesti, non solo in quello regionale. Quello dell'OLI è sicuramente uno dei manuali di riferimento in Italia. Oltre a questo ci sono state altre esperienze, anche statali, spesso affidate a circolari o raccomandazioni, che chiaramente non possono avere una forza tale da potersi imporre al legislatore, a meno di essere inseriti, o richiamati, da una norma di rango superiore. Quindi una norma costituzionale per quanto concerne la legislazione statale, o una norma opportunamente inserita nello statuto regionale, per quel che riguarda l'esperienza regionale. A tal proposito, nei nuovi statuti regionali il problema è in alcuni casi affrontato direttamente, con delle esplicite raccomandazioni orientate alla buona scrittura normativa. In altri casi il problema viene semplicemente ignorato. Ancora, in altre ipotesi si rinvia al regolamento consiliare il compito di dettare limiti e modalità nel rispetto della buona tecnica legislativa. Tornando ai manuali, uno degli strumenti è quello dellechecklist, cioè elenchi di domande tipici delle procedure tecniche composte

da varie fasi. Si adattano molto bene alla stesura di disposizioni normative, perché permettono di individuare per tempo eventuali errori o punti deboli. Dato il loro carattere flessibile, possono riguardare sia gli aspetti più formali, per verificare ad esempio che tutte le elencazioni siano fatte bene, sia quelli sostanziali, come ad esempio i rapporti di abrogazione di una norma con le altre. Anche l'Unione Europea dimostra di dedicarsi a questo problema. In particolare, è da segnalare una Guida Pratica comune, reperibile a questo indirizzo. Anche in questo caso però manca un atto forte, o meglio, sovraordinato, che possa garantire il pieno rispetto delle regole contenute nel manuale. Un accenno merita l'informatica, che può ovviamente venire in aiuto in vari momenti. Più che altro, attualmente sta offrendo possibilità di ricerca notevoli, e quindi si situa in una fase successiva rispetto alla produzione normativa. Ma ci sono anche studi che permettono di applicarla alla fase della vera e propria redazione, attraverso attività meta-documentali che possano essere di ausilio al legislatore. Programmi che si integrano ai programmi di videoscrittura, e in maniera simile rispetto a quanto visto per le checklist creano un procedimento di interrogazione dalla macchina all'uomo. In conclusione, il principale problema che si trovano ad affrontare le iniziative di buona tecnica legislativa è quello, già diverse volte accennato, della cogenza delle norme. E cogenza significa anche, da un punto di vista pratico, in che forma e in che modo essere in grado di sanzionare il legislatore che non rispetti tali regole. Provengano dal legislatore regionale, nazionale o comunitario, questo problema si inserisce nel delicato equilibrio tra esercizio dei poteri democratici ed esigenza di una chiarezza normativa.