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Ecclesiastico, Appunti di Diritto Ecclesiastico

albisetti ecclesiastico

Tipologia: Appunti

2011/2012

Caricato il 30/01/2012

pinamonte
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DIRITTO ECCLESIASTICO CASUSCELLI
CAPITOLO 1 – ELEMENTI INTRODUTTIVI
Il diritto ecclesiastico è un ramo del diritto costituito da norme che danno specifica rilevanza AL e
disciplinano IL fatto religioso individuale e associato. Del diritto ecclesiastico fanno parte quindi il
fattore religioso, le credenze, le convinzioni religiose o filosofiche, i profili istituzionali. A seguito del
processo di secolarizzazione dello Stato liberale e dell’affermazione del carattere laico della
Repubblica il diritto ecclesiastico si pone come fonte di tutela della libertà religiosa e di
convinzione dando particolare rilievo all’aspetto collettivo della manifestazione religiosa come
aspetto primario dell’identità personale e della nazione.
Diversi sono i modelli attraverso cui gli ordinamenti statuali danno rilievo al fattore religioso:
Stato CONFESSIONISTA: presceglie una religione come propria e informa il proprio
ordinamento ai principi e alle norme della sua religione (Statuto Albertino)
Stato LAICO: sancisce un principio di distinzione tra la sfera temporale e quella spirituale
riconoscendo e garantendo comunque il pluralismo religioso
Stato UNIONISTA: è governato da autorità che detengono sia il potere religioso che quello
statuale
Stato SEPARATISTA: separa il fondamento e l’esercizio dei poteri di governo da quello
delle chiese (USA-SPAGNA).
LE FONTI
Il diritto ecclesiastico italiano ha assunto col passare del tempo una struttura policentrica e
articolata; al suo interno troviamo:
Fonti UNILATERALI: di diritto interno in senso stretto, prodotte esclusivamente dal
legislatore nazionale.
Fonti CONCORDATE: con le confessioni religiose poi ratificate fonti peculiari in quanto
disciplinano i rapporti tra Stato e confessioni ma non sono di esclusiva produzione degli organi
legislativi statali in quanto richiedono la partecipazione delle confessioni. Questo sistema è
caratterizzato dall’autolimitazione dei poteri sovrani della Repubblica nascente dall’obbligo
costituzionale di regolare i rapporti con le confessioni, il quale integra il cd principio di
BILATERALITA PATTIZIA. Detto principio tende ad assicurare uguali garanzie di libertà e il
riconoscimento delle esigenze delle confessioni nel rispetto della neutralità dello Stato. La riforma
del Titolo V ha riservato esclusivamente allo Stato la materia.
Di diritto COMUNITARIO: convenzionale e non convenzionale che disciplinano il fattore
religioso individuale e collettivo – Trattato su UE, l’Unione rispetta i diritti fondamentali garantiti
dalla CEDU e dalle tradizioni costituzionali degli stati membri; riconosce la libertà di coscienza, di
pensiero e di religione, sancisce il divieto di discriminazione – Trattato di Lisbona rende i principi e
le libertà giuridicamente vincolanti. Si parla anche di neutralità collaborativa da parte degli stati
membri su questioni religiose in ambito europeo.
Di diritto INTERNAZIONALE: convenzionale,multilaterale,bilaterale (fonte in crescita)
CEDU rango sub-costituzionale, l’Italia adegua le sue norme al Trattato, queste vengono quindi
attratte nella sfera di competenza della Corte Costituzionale.
Accordi di II livello: introdotti dall’Accordo del 1984 per disciplinare le “ulteriori materie che
richiederanno la collaborazione tra Stato e CEI” si riteneva che la norma potesse ampliare in modo
potenzialmente illimitato le materie regolabili con accordi. In realtà le intese con la CEI hanno
natura accessoria di integrazione, dettaglio e specificazione.
La gerarchia del complesso vede all’apice le norme costituzionali e sub-costituzionali,norme
ordinarie e norme regolamentari.
Per quanto riguarda l’interpretazione delle norme pattizie si utilizza il criterio generale di
indipendenza e sovranità dello Stato la cui eventuale limitazione deve risultare da norma espressa
e non è desumibile da incerti argomenti interpretativi. Ne segue che i limiti a detta sovranità sono
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DIRITTO ECCLESIASTICO CASUSCELLI

CAPITOLO 1 – ELEMENTI INTRODUTTIVI

Il diritto ecclesiastico è un ramo del diritto costituito da norme che danno specifica rilevanza AL e disciplinano IL fatto religioso individuale e associato. Del diritto ecclesiastico fanno parte quindi il fattore religioso, le credenze, le convinzioni religiose o filosofiche, i profili istituzionali. A seguito del processo di secolarizzazione dello Stato liberale e dell’affermazione del carattere laico della Repubblica il diritto ecclesiastico si pone come fonte di tutela della libertà religiosa e di convinzione dando particolare rilievo all’aspetto collettivo della manifestazione religiosa come aspetto primario dell’identità personale e della nazione. Diversi sono i modelli attraverso cui gli ordinamenti statuali danno rilievo al fattore religioso:

  • Stato CONFESSIONISTA: presceglie una religione come propria e informa il proprio ordinamento ai principi e alle norme della sua religione (Statuto Albertino)
  • Stato LAICO: sancisce un principio di distinzione tra la sfera temporale e quella spirituale riconoscendo e garantendo comunque il pluralismo religioso
  • (^) Stato UNIONISTA: è governato da autorità che detengono sia il potere religioso che quello statuale
  • Stato SEPARATISTA: separa il fondamento e l’esercizio dei poteri di governo da quello delle chiese (USA-SPAGNA).

LE FONTI

Il diritto ecclesiastico italiano ha assunto col passare del tempo una struttura policentrica e articolata; al suo interno troviamo:

  • Fonti UNILATERALI: di diritto interno in senso stretto, prodotte esclusivamente dal legislatore nazionale.
  • Fonti CONCORDATE: con le confessioni religiose poi ratificate – fonti peculiari in quanto disciplinano i rapporti tra Stato e confessioni ma non sono di esclusiva produzione degli organi legislativi statali in quanto richiedono la partecipazione delle confessioni. Questo sistema è caratterizzato dall’autolimitazione dei poteri sovrani della Repubblica nascente dall’obbligo costituzionale di regolare i rapporti con le confessioni, il quale integra il cd principio di BILATERALITA’ PATTIZIA. Detto principio tende ad assicurare uguali garanzie di libertà e il riconoscimento delle esigenze delle confessioni nel rispetto della neutralità dello Stato. La riforma del Titolo V ha riservato esclusivamente allo Stato la materia.
  • Di diritto COMUNITARIO: convenzionale e non convenzionale che disciplinano il fattore religioso individuale e collettivo – Trattato su UE, l’Unione rispetta i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e dalle tradizioni costituzionali degli stati membri; riconosce la libertà di coscienza, di pensiero e di religione, sancisce il divieto di discriminazione – Trattato di Lisbona rende i principi e le libertà giuridicamente vincolanti. Si parla anche di neutralità collaborativa da parte degli stati membri su questioni religiose in ambito europeo.
  • Di diritto INTERNAZIONALE: convenzionale,multilaterale,bilaterale (fonte in crescita) – CEDU rango sub-costituzionale, l’Italia adegua le sue norme al Trattato, queste vengono quindi attratte nella sfera di competenza della Corte Costituzionale.
  • Accordi di II livello: introdotti dall’Accordo del 1984 per disciplinare le “ulteriori materie che

richiederanno la collaborazione tra Stato e CEI” si riteneva che la norma potesse ampliare in modo potenzialmente illimitato le materie regolabili con accordi. In realtà le intese con la CEI hanno

natura accessoria di integrazione, dettaglio e specificazione. La gerarchia del complesso vede all’apice le norme costituzionali e sub-costituzionali,norme

ordinarie e norme regolamentari. Per quanto riguarda l’interpretazione delle norme pattizie si utilizza il criterio generale di

indipendenza e sovranità dello Stato la cui eventuale limitazione deve risultare da norma espressa e non è desumibile da incerti argomenti interpretativi. Ne segue che i limiti a detta sovranità sono

soggetti a interpretazione restrittiva, vanno quindi interpretati in buona fede seguendo il senso ordinario dei termini nel loro contesto e alla luce dell’oggetto e dello scopo propri dell’accordo.

  • Sentenze additive della Corte Costituzionale: una problematica specifica riguardano le leggi di esecuzione degli accordi con le confessioni (fonte tipica/atipica/rilevanza costituzionale); la Corte Costituzionale ha da tempo superato il dibattito dottrinale ammettendo il sindacato di legittimità delle fonti di derivazione pattizia ma ritiene che a ciò sia necessario l’accertamento della violazione di un principio supremo dell’ordinamento costituzionale. Per quanto riguarda invece le norme regolamentari esse possono essere sottoposte al controllo di legittimità solo quando costituiscano specificazione di una disposizione di legge che espressamente le prevede. Un’ulteriore anomalia è rappresentata dalla disciplina degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (L.206/1985 ratifica il protocollo ma non vi dà esecuzione – L.222/1985 detta disposizioni conformi alla L.206): la L.222 non è né una legge di ratifica né una legge unilaterale di conseguenza l’interprete ha difficoltà a ricostruirne la posizione nel sistema delle fonti. Tuttavia la Corte di Cassazione ha affermato che la L222 resta a tutti gli effetti una legge ordinaria e che quindi non vi sono limiti al suo controllo di costituzionalità. Ennesima anomalia è rappresentata dalla cd. despecializzazione formale (diffusione di discipline generali di diritto comune che ritagliano al loro interno discipline settoriali di favore per istituzioni e associazioni appartenenti a confessioni religiose) con cui alla specificità del diritto ecclesiastico si è andata affiancando la specialità del diritto comune creando inconvenienti dati dalla sovrapposizione di modelli inconciliabili. La corte cost. ha affermato che se la legge comune è volta ad agevolare l’esercizio di un diritto di libertà la conclusione di accordi non può costituire un elemento per la selezione delle confessioni. È necessario comunque ricordare che le fonti del diritto ecclesiastico oltre ad aver registrato le modifiche apportate dalle sentenze di accoglimento della Corte sono anche state integrate in occasione della pronuncia di sentenze cd additive (nella parte in cui non prevede…). Ciononostante la corte ha stabilito l’impossibilità di pronunce additive in materia penale (in base al principio della riserva di legge) e in materia di rapporti con le confessioni (in quanto il regime delle intese varia a seconda dell’interlocutore).
  • Le fonti di provenienza confessionale: non sussiste sul piano della legalità formale una rilevanza immediata delle norme confessionali, non mancano però norme statuali che rinviano espressamente a norme confessionali, dando luogo a ipotesi di rilevanza (cfr. individuazione fattispecie).
  • Il ruolo dei principi: nei settori non codificati dell’ordinamento i principi di diritto assumono un ruolo fondamentale in quanto costituiscono il quadro normativo di riferimento. Con la sent. 30/1971 la Corte Cost. ha individuato la categoria dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale che costituiscono limiti invalicabili. Per questo motivo sono sovraordinati ad ogni altra fonte di rango costituzionale in quanto appartengono all’essenza dei valori supremi su cui si fonda la Costituzione. Essi sono: il diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti, l’inderogabile tutela dell’ordine pubblico e la laicità. Vi sono anche però dei principi cd. Fondamentali i quali delineano il volto della Repubblica: uguaglianza e pari dignità sociale, indipendenza dell’ordine proprio dello Stato dall’ordine proprio di tutte le religioni,pluralismo confessionale, autonomia delle confessioni, bilateralità pattizia per la disciplina dei rapporti Stato/confessioni connesso con il principio di legalità. Infine riconosciamo i principi cd. Costituzionali: libertà religiosa individuale (art.19), divieto di discriminazione de e tra gli enti in cui si articolano le confessioni (art.20), principio di legalità (art.134). oltre a questi principi contenuti nella costituzione il diritto ecclesiastico risente delle influenze del diritto comunitario e in generale dei principi internazionali.

L’attuazione dei principi costituzionali •..1 Il legislatore: fino al 1984 non ha mostrato interesse per i temi della libertà religiosa e del pluralismo confessionale; con la stipulazione del Concordato con la S.Sede ha invece avviato la cd stagione delle intese disciplinando i rapporti con alcune confessioni di minoranza. •..2 (^) I Governi: hanno spesso privilegiato con i lori programmi elettorali il ruolo privilegiato di cui gode la chiesa cattolica. Sono comunque riservati collegialmente al CDM gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa Cattolica e le altre confessioni. Al P.Cons. spetta la sottoscrizione degli accordi con la Chiesa cattolica e delle intese con le confessioni di minoranza. Il Sottosegretario alla presidenza del consiglio conduce le trattative con le rappresentanze delle confessioni in vista della

Il primo comma dell’art.3 sancisce l’uguaglianza formale di tutti i cittadini, il secondo invece affida alla Repubblica il compito di rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono lo sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini. La norma esprime il carattere sociale e interventista dell’ordinamento democratico impegnato ad adottare tutte le misure affinché l’uguaglianza sia garantita in via sostanziale attraverso concreti ed effettivi strumenti di promozione e tutela. Il principio di uguaglianza si pone quindi come principio-guida per il legislatore. Nonostante questo faccia espresso riferimento ai soli cittadini è pacifica la sua applicazione nei confronti di tutti gli individui (stranieri, apolidi e soggetti collettivi). In qualità di principio-guida l’art.3 sancisce implicitamente anche il principio di uguaglianza senza distinzione di religione e il divieto di discriminazione. Pur non esistendo nella Cost. un espresso richiamo a detto divieto esso è comunque riconosciuto in base alla definizione data dall’art.14 CEDU il quale dispone che il godimento dei diritti e delle libertà riconosciute debba essere assicurato senza discriminazione, in particolare quelle fondate su sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o di altro genere, origine nazionale o sociale, appartenenza a una minoranza, ricchezza, nascita o ogni altra condizione. Applicazioni del principio di uguaglianza si riscontrano in particolar modo nella disciplina dei rapporti di lavoro e nel t.u. sull’immigrazione, si pensi ad esempio allo strumento processuale dell’azione civile contro la discriminazione che comporta l’ordine di cessazione del comportamento discriminatorio e la risarcibilità del danno anche non patrimoniale. La disciplina è ora integrata dalle norme che hanno recepito le direttive comunitarie in tema (2000/43/CE; 2000/78/CE) e da quelle che attuano il principio della parità tra uomo e donna. NB: distinzione tra discriminazione diretta (per motivi religiosi, convinzioni personali…una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe stata trattata un’altra in condizioni analoghe) e discriminazione indiretta (una disposizione, un criterio, una prassi,un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone). Infine la commissione o l’istigazione a commettere atti di discriminazione sono puniti dalla legge come reato a protezione della dignità dell’uomo.

CAPITOLO 3 – I PRINCIPI E GLI STRUMENTI DEL PLURALISMO

CONFESSIONALE (artt.7-8)

“Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.” (art.7)

“Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.” (art.8) La repubblica italiana è una democrazia laica: principio affermato per via giurisprudenziale dalla sent.203/1989 Corte Cost. La laicità è uno dei profili della forma di Stato e integra un principio supremo dell’ordinamento costituzionale che si colloca al massimo livello nella gerarchia delle fonti e che costituisce un parametro in base al quale può essere dichiarata l’incostituzionalità delle leggi di revisione e delle norme di derivazione pattizia che godono di copertura costituzionale. A differenza di altre carte costituzionali in cui la laicità è affermata dalla costituzione, in Italia il principio è stato ricavato dall’analisi sistematica degli artt. 2,3,7,8,19,20 Cost. Ne emerge una laicità che non implica indifferenza dello Stato dinnanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale (203/1989). Dalla laicità per la Corte dipendono anche alcuni “corollari”:

  • Distinzione degli ordini: tra lo Stato e le confessioni – divieto di ingerenza statuale nell’indipendenza delle confessioni;
  • Pluralismo confessionale e culturale: devono convivere in uguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse;
  • Divieto di ogni tipo di discriminazione tra culti: criterio quantitativo (maggiore o minor numero appartenenti), criterio sociologico (maggiore ampiezza o intensità delle reazioni sociali che possono derivare dalla violazione dei diritti dell’una o dell’altra);
  • Dovere di equidistanza e imparzialità
  • Il legame inscindibile tra laicità, democrazia e pluralismo è da tempo affermato dalla giurisprudenza CEDU: esso si fonda sul riconoscimento quali diritti fondamentali dell’uguaglianza senza distinzione di religione, della libertà religiosa e di coscienza di credenti e non in un contesto di separazione dei poteri (politico e religioso) caratterizzato da imparzialità e neutralità dello Stato nei confronti di ogni credo e dalla libertà di auto-organizzazione delle comunità religiose. (nb norme CEDU in ordinamento italiano sono parametro interposto nel giudizio di legittimità cost.)

PLURALISMO CONFESSIONALE (art. 8 c.1)

La costituzione assegna un rilievo specifico alle confessioni religiose che si possono ritenere comprese tra le formazioni sociali e le proclama tutte egualmente libere davanti alla legge (principio del pluralismo confessionale). Detto principio è strettamente connesso con la garanzia del diritto di libertà religiosa di ogni individuo, spesso richiamato anche dalla corte cost. come presidio dell’uguaglianza. Ne consegue quindi che l’atteggiamento dello Stato non può che essere di equidistanza e imparzialità nei confronti di tutti i culti.

INDIPENDENZA DELLE CONFESSIONI (art.7 c.1 art.8 c.2)

Non esistendo una definizione legislativa di confessione religiosa l’interprete per orientarsi deve far riferimento alle elaborazioni giurisprudenziali e dottrinali. La Corte cost. ha assunto una posizione di bilanciamento segnalando la necessità che la qualifica si fondi sull’esistenza di elementi oggettivi ragionevoli e controllabili(stipulazione di intese,riconoscimenti pubblici,statuti, comune considerazione). Si ritiene comunque che la mancanza di una definizione rappresenti la precisa scelta del legislatore di non precludere l’esercizio della libertà religiosa ad alcuno per diverse e strane che siano le sue credenze religiose e le loro ascendenze culturali. Le confessioni religiose dotate di un proprio apparato normativo-organizzatorio costituiscono ordinamenti giuridici originari indipendenti dal quello dello Stato. La carta riconosce in forma espressa l’indipendenza e la sovranità della Chiesa cattolica mentre per le altre confessioni ne riconosce implicitamente l’indipendenza. La distinzione degli ordini e dunque l’indipendenza delle confessioni costituisce il fondamento del principio supremo di laicità. All’indipendenza degli ordinamenti religiosi corrisponde la carenza di giurisdizione del giudice italiano sulle norme statutarie dell’autorità confessionale in materia spirituale o disciplinare. L’unico limite è costruito, secondo la corte cost. dal rispetto dei principi fondamentali della Repubblica.

Diffusa in dottrina la qualificazione della libertà religiosa come diritto pubblico soggettivo che può essere azionato nei confronti dello stato. Più che altro, stando alla giurisprudenza costituzionale consolidata va considerato come diritto soggettivo perfetto in quanto esperibile verso tutti (erga omnes) al pari di tutti i diritti del titolo I della Cost. Deve essere sempre ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria contro gli atti lesivi di detto diritto, tutela che non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La corte di cassazione ha precisato che non esiste alcun organo dello stato che possa incidere in maniera pregiudizievole sui diritti assoluti in cui si esprimono le libertà fondamentali costituzionalmente garantite, ne consegue che si può proporre nei confronti della Pubblica Amministrazione l’azione risarcitoria per violazione del diritto (il comportamento di un privato o della p.a. produca una discriminazione)oltre che il danno morale.

LIBERTA’ DELLE CONVINZIONI RELIGIOSE

È necessario sottolineare che la Carta tutela il diritto di credere e quello di non credere. Sono quindi tutelate dall’art.19 anche tutte le posizioni (ateismo). Sebbene poi l’art.19 non faccia esplicito riferimento alla libertà di coscienza la corte cost. ha affermato che essa,riferita alla professione di fede o di opinione religiosa,è comunque compresa nella tutela accordata dall’art.19. La corte cost. negli anni 70, ribaltando un precedente indirizzo che collocava l’ateismo nell’alveo della libertà di pensiero, ha statuito che il nostro ordinamento esclude ogni differenziazione di tutela della libera esplicazione sia della fede religiosa che dell’ateismo non assumendo sul piano teorico le caratteristiche proprie di quest’ultimo. In proposito l’art.9 CEDU distingue e mette in connessione libertà di coscienza e libertà di religione, in particolare riconoscendo la libertà di non aderire a una religione e il diritto di non dichiarare le proprie convinzioni in materia di fede,né di confessione.Nel nostro ordinamento tuttavia è previsto l’onere di rendere dichiarazioni che possono rivelare il credo del dichiarante anche se in via indiretta e in modo non necessariamente univoco. Ciononostante l’appartenenza confessionale, i sentimenti, le opinioni, i comportamenti degli individui che sono espressione diretta del sentire religioso o delle convinzioni sono formalmente protetti nel nostro ordinamento dal generale principio di riservatezza discendente dagli art..2 e 19 cost. e i dati idonei a rivelare le convinzione religiose filosofiche o di altro genere appartengono alla categoria dei dati sensibili(assistiti da particolari garanzie quanto al loro trattamento).

IL LIMITE DELLA NON CONTRARIETA’ DEI RITI AL BUON COSTUME

L’art.19 stabilisce un solo limite interno e cioè che i riti non siano contrari al buon costume(insieme

di precetti che impongono un determinato comportamento nella vita relazionale la cui inosservanza provoca la violazione del pudore sessuale, della dignità sessuale e del sentimento

morale dei giovani). Il concetto di buon costume è un concetto elastico ma sufficientemente determinato in quanto concetto diffuso e generalmente compreso in un dato momento storico.

LA FACOLTA’ DI PROFESSARE LIBERAMENTE LA FEDE

Oltre alle facoltà espresse nell’art.19 sono riconosciute anche delle facoltà implicite (professare l’ateismo, mutare appartenenza confessionale, costituire associazioni…) La facoltà di professare la fede religiosa comporta la libertà di dichiarare l’appartenenza a qualsivoglia o nessuna religione ma anche la libertà di mutare la propria appartenenza

confessionale senza alcuna conseguenza di legge (cfr. l’appartenenza obbligatoria è violazione dell’art.19).Occorre quindi garantire che l’appartenenza e la permanenza in una confessione

religiosa sia il frutto di una libera scelta. Il diritto di recesso da ogni confessione comporta anche la possibilità che i propri dati sensibili siano rettificati ma non che siano cancellati.

LA LIBERTA’ DEI FEDELI ALL’INTERNO DELLA CONFESSIONE

L’ordinamento statuale non può prestare tutela all’individuo che rivendichi nei confronti dell’autorità ecclesiastica preposta al governo di una confessione religiosa la qualifica di appartenente,a motivo dell’indipendenza garantita ad ognuna di esse nell’ordine proprio. I fedeli possono far valere i propri diritti solo davanti alle rispettive autorità confessionali purché ciò avvenga nel rispetto dei limiti inviolabili della persona. La tutela della libertà religiosa del singolo deve essere contemperata con la tutela dell’indipendenza della confessione religiosa alla cui autonomia organizzativa è rimessa la disciplina del rapporto istituzione/fedele. La corte cost. ha affermato che la tutela dei diritti inviolabili di cui all’art.2 deve essere garantita anche all’interno e nei confronti delle formazioni sociali ma il giudice dello stato non può dichiarare la nullità di un provvedimento emanato dalle autorità confessionali o riformarlo a motivo della loro indipendenza. Quanto agli effetti civili da riconoscere alle sentenze e ai provvedimenti in materia spirituale e disciplinare lo stato interpreta la norma pattizia nel senso che vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti a cittadini italiani; ove ne sia fatta valere la violazione, a seguito di accertamento giudiziale potrà essere legittimamente negata loro efficacia civile.

LA LIBERTA’ DI PROPAGANDA

La libertà di propaganda è stata in passato ostacolata da norme illiberali ed anche con l’entrata in

vigore della costituzione continuava ad essere compromessa. Attualmente il problema è rappresentato dalla necessità di assicurare la uguale libertà in materia di propaganda e

proselitismo religioso, in quanto le differenze in termini di importanza sociale ed economica tra le confessioni incidono sulla capacità di trasmettere il messaggio religioso.

L’ESERCIZIO DEL CULTO

L’esercizio in privato e in pubblico del culto è espressamente garantito. In passato le minoranze

erano gravemente limitate mentre per la chiesa non era prevista alcuna limitazione. Con l’entrata in vigore della costituzione, le pronunce della corte cost. hanno però assicurato alle minoranze religiose la libertà di aprire edifici di culto e di riunirsi e ha dichiarato illegittime le norme che sanciscono l’obbligo di approvazione della nomina del ministro di culto. In definitiva per quanto riguarda l’esercizio del culto vengono in luce 2 articoli:

  • art. 19 F 0E 0 divieto di controllo preventivo sul culto esercitato
  • art. 17 F 0E 0 dispone una forma attenuata di controllo quale è il preavviso per cui ad es. le autorità possono vietare riunioni solo x comprovati motivi di sicurezza e incolumità pubblica.

CAPITOLO 5 – GLI ENTI ECCLESIASTICI E IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI

(ART.20)

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività”. Il costituente ha voluto impedire per il futuro l’adozione di speciali discipline a sfavore di particolari confessioni e il ritorno a forme di ingerenza e ad istituti propri del giurisdizionalismo (l’accumulo di beni non è impedito ma secondo norme che riguardano tutti gli enti e non solo ecclesiastici: la personalità giuridica dell’ente eccl. può essere colpita da misure anche degli altri enti ma non solo perché è ecclesiastica). L’art. 20 presenta un fine promozionale e perequativo, impone infatti al legislatore il divieto di discriminare questi enti rispetto agli altri enti di diritto comune. Questo articolo va a completamento (cd. norma di chiusura)della tutela costituzionale del fenomeno religioso che potrebbe non risultare protetto dall’interpretazione restrittiva degli art.3-7-8-19. In base all’art.20 è illegittima ogni discriminazione degli enti religiosi sia rispetto agli enti di diritto comune che all’interno della medesima categoria, ne consegue che norme più o meno favorevoli sono illegittime. Tuttavia se le norme risultano più favorevoli per l’intera categoria non sono considerate illegittime.

CAPITOLO 6 – LIBERTA’ DI PENSIERO, DI COSCIENZA E DI RELIGIONE

LA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

La tutela dei diritti dell’uomo è oggi esercitata a livello internazionale. La consapevolezza che la tutela dei diritti potesse ricevere effettiva e completa attuazione solo se realizzata sul piano del diritto internazionale ha portato alla redazione della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo nel 1948, atto ricco di valore simbolico però sprovvisto di valore cogente. Il passaggio successivo è rappresentato dalla sottoscrizione della convenzione europea dei diritti dell’uomo a Roma nel 1950 occasione in cui viene istituito un apparato giurisdizionale che emana provvedimenti

obbligatori e vincolanti per gli stati firmatari in grado di offrire una concreta tutela dei diritti garantiti. La CEDU è un trattato internazionale multilaterale sottoscritto da 47 stati. È strutturata in 3 titoli che enunciano:

  • titolo I: diritti, libertà e divieti per gli stati
  • titolo II: istituzione e organizzazione di organo istituzionale (Corte europea dei diritti dell’uomo)
  • titolo III: dettare disposizioni sull’applicabilità Il problema del recepimento nell’ordinamento interno dei firmatari è stato demandato ai singoli stati: l’Italia l’ha ratificata con la L.848 /1955. Per quanto riguarda il rapporto tra le disposizioni della CEDU e le leggi ordinarie successive incompatibili è stato risolto dalla Corte costituzionale disponendo che le disposizioni della CEDU non sono suscettibili di abrogazione né di modifica poiché derivano da una fonte atipica. Nello stesso senso si è pronunciata anche la Corte di Cassazione confermando la tendenza a considerare le norme CEDU prevalenti sulla normativa ordinaria successiva riconoscendone la particolare forza di resistenza dovuta alla natura di principi generali dell’ordinamento che deve essere riconosciuta alle disposizioni della convenzione in conseguenza del loro inserimento nell’ordinamento italiano. Si tratta insomma di norme che integrano il parametro costituzionale ma che rimangono sempre ad un livello sub-costituzionale.

IL RICORSO ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

A seguito della costituzione della Cedu si può dire che tutti i diritti garantiti dalla CEDU sono diritti azionabili. La Cedu è formata da un numero di giudici pari al numero degli stati contraenti. Essi sono eletti dall’assemblea parlamentare a maggioranza tra una rosa di 3 candidati presentati da ciascuno stato membro. Il loro mandato dura 6 anni ed è ripetibile. La corte in seduta plenaria elegge presidente e vice presidenti(mandato di 3 anni)e adotta il proprio regolamento. La trattazione dei casi è affidata a:

  • comitati F 0E 03 giudici
  • camere F 0E 0 7 giudici
  • grande camera F 0E 0 17 giudici Possono essere in questa sede proposti due tipi di ricorso:
  • interstatale F 0E 0 presentato da qualsiasi stato membro ogniqualvolta ritenga che un’altra parte

abbia violato una o più disposizioni della convenzione;

  • individuale F 0E 0 presentato da chiunque pretenda di essere vittima di una violazione da parte di una delle altre parti contraenti dei diritti riconosciuti dalla CEDU. Le condizioni di ricevibilità del ricorso sono elencate all’art.35 e sono: il ricorso può essere presentato solo dopo aver esperito i ricorsi interni, deve essere fondato e non incompatibile con le disposizioni della CEDU. La procedura è stata riformata nel 1998: prima un Comitato composto da 3 giudici ne valuta la ricevibilità, in caso positivo la causa è decisa da una Camera composta da 7 giudici. Le sentenze emesse sono impugnabili dalle parti nel termine di 3 mesi. Per quanto riguarda gli effetti delle sentenze possiamo dire che esse hanno valore:
    • vincolante e obbligatorio per gli stati membri
    • declaratorio
    • ha efficacia esclusivamente tra le parti sarà cura dello stato condannato riparare alla violazione, possiamo quindi sottolineare l’intrinseca efficacia deterrente della sentenza stessa (NB: lo stato italiano è uno dei più inadempienti nell’esecuzione delle sentenze di condanna ma è stata di recente emanata una nuova legge di promozione dell’adempimento).

L’ART.9 CEDU: CONTENUTO FACOLTA’ LIMITI E SOGGETTI GARANTITI

Dispone:

  1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il

lettura sistematica degli artt.2-3-19-21 che contengono un insieme di elementi normativi convergenti nella configurazione unitaria di un principio di protezione dei cd. diritti alla coscienza. Tale protezione non può tuttavia essere illimitata. Spetta dunque al legislatore trovare un compromesso tra libertà di coscienza e obblighi dell’ordinamento. Sulla base di questo criterio il legislatore ha disciplinato fino a oggi 4 ipotesi di obiezione di coscienza: al servizio militare, all’interruzione di gravidanza, alla sperimentazione animale e alla procreazione assistita. L’annosa questione del giuramento dei testimoni nel processo civile e penale è stata parzialmente risolta in via legislativa e per altra parte attraverso l’intervento della Corte cost.:dalla formula che conteneva il giuramento si è passati ad una neutra dichiarazione di impegno che interessa la coscienza del singolo e la sua personale responsabilità. Altre obiezioni sono invece considerate illegittime (es. obiezione fiscale alle spese militari). Per quanto riguarda i rapporti di diritto privato è illegittimo il rifiuto del lavoratore di eseguire prestazioni cui era obbligato per contratto, adducendone la contrarietà alle convinzioni morali. In merito invece al servizio militare nel 2001 il legislatore ha sospeso(non soppresso) il reclutamento del personale su base obbligatoria e ha successivamente introdotto la facoltà di rinuncia allo status di obiettore, riconoscendo al contempo la possibilità di presentare domanda di obiettore di coscienza anche a chi detiene armi inoffensive o non dotate di significativa capacità offensiva.

I TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI

Nel fenomeno dell’obiezione di coscienza il settore che presenta tensioni è quello dei trattamenti sanitari che si distinguono in:

  • Volontari – principio cardine è diritto di autodeterminazione del paziente, la principale facoltà che da esso deriva è l’espressione del libero consenso (o dissenso) informato alle cure da parte dell’interessato (o da suo tutore). Sul medico in questo caso incombe un vero e proprio dovere giuridico di rappresentare al paziente un’analitica, puntuale ed esaustiva informazione della natura dell’intervento medico, della sua portata e dei suoi rischi. Questa conoscenza consente all’interessato di effettuare un personale bilanciamento rischi-benefici e lo induce a compiere una scelta terapeutica libera e consapevole. La giurisprudenza di merito ha recentemente introdotto un limite alla concrete modalità di esercizio del principio di autodeterminazione. Alcune recenti decisioni sembrano infatti voler stabilire un rapporto di alleanza terapeutica tra medico e paziente. Per quanto riguarda il quadro di riferimento normativo nel nostro ordinamento ricordiamo gli artt. 2,13,32 Cost. mentre a livello internazionale il principio del consenso informato è garantito dalla Convenzione di Oviedo. La citata convenzione non è ancora stata attuata nel nostro ordinamento, a ciò hanno però supplito varie sentenze della giurisprudenza di Cassazione (casi Welby ed Englaro). Le citate sentenze hanno riaffermato il principio generale della libertà di cura del paziente precisando che essa va intesa anche quale diritto assoluto di non curarsi, per altro verso hanno esteso il riconoscimento della libertà di coscienza del soggetto alle terapie cd. salvavita anche nel caso di persona in stato vegetativo permanente, sottolineando la distinzione di questa fattispecie da quelle affini ma non coincidenti di eutanasia in senso proprio, del suicidio assistito o dell’omicidio del consenziente. Come tutti i diritti di libertà nella libertà di coscienza terapeutica sono compresenti due profili: l’uno positivo che si estrinseca nel compimento da parte del titolare di una determinata scelta, l’altro negativo che si realizza nell’opporsi a che altri interferiscano nelle proprie decisioni o addirittura le assumano in propria vece. Si tratta di una libertà dinamica azionabile in qualsiasi momento dell’esistenza ( si pensi alla possibilità recentemente riconosciuta – caso Englaro – di ricostruire le volontà del malato in via presuntiva qualora questo si trovi in stato vegetativo permanente e del corrispettivo obbligo del suo tutore a ricercare il suo best interest). Al rifiuto di un trattamento sanitario possono essere sottese anche motivazioni di carattere religioso (cfr. trasfusioni di sangue ai testimoni di geova – NB: il dissenso manifestato da questi attraverso un cartellino con la dicitura no sangue è stato ritenuto insufficiente e palesemente inidoneo per soddisfare i requisiti del rifiuto alla trasfusione). Il rifiuto deve risultare da una dichiarazione articolata, puntuale ed espressa oppure proveniente da un rappresentante ad acta. DAT(dichiarazioni anticipate di trattamento): il carattere di attualità del consenso e l’esistenza di atti documentali attraverso i quali risalire alla reale volontà del paziente introducono il tema delle DAT e dell’efficacia giuridica da attribuire al documento che le contiene redatto ora per allora. In

Italia non esiste ancora una disciplina giuridica a riguardo. Gli ostacoli principali al riconoscimento di tali atti risiedono nella libera revocabilità e nella non attualità della volontà espressa dal soggetto. L’art. 9 della Convenzione di Oviedo sostiene che debbano essere tenuti in considerazione.

  • Obbligatori – costituiscono una deroga al principio fondamentale di autodeterminazione

terapeutica. La disciplina legislativa generale deve rispondere, per vincolo costituzionale (art.32) a due condizioni essenziali: essere diretta alla tutela della salute del singolo da sottoporre al

trattamento e congiuntamente a quella della collettività e dei terzi in genere; non violare il limite inderogabile e assoluto della dignità della persona umana. (cfr. legge sulle vaccinazioni

obbligatorie – i genitori che si oppongono incorrono in sanzioni pecuniarie. La condotta omissiva dei genitori deve concretarsi nella prospettazione di specifiche ragioni che nel singolo caso

rendono la vaccinazione pericolosa – cfr. diritti fondamentali del minore alla salute e all’istruzione investiti).

TRATTAMENTI SANITARI E OBIEZIONI DI COSCIENZA CODIFICATE

Le disposizioni che riconoscono il diritto all’obiezione di coscienza individuano i soggetti interessati

nel personale sanitario e in coloro che esercitano attività ausiliarie. La modalità di esercizio è semplice: una dichiarazione preventiva al mendico provinciale e, per il personale ospedaliero al

direttore sanitario, produrrà l’effetto di esonerare l’obiettore dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare per es. l’interruzione di

gravidanza o la procreazione medicalmente assistita ma non dall’assistenza antecedente e successiva. L’obiezione può sempre essere revocata.

Ha dato luogo a una questione di legittimità costituzionale il mancato riconoscimento del diritto di obiezione al giudice tutelare la cui autorizzazione è richiesta per procedere all’intervento abortivo

di una minorenne nei primi 90 giorni di gestazione quando sussistano seri motivi che impediscano la consultazione di coloro che esercitano la potestà genitoriale. Il conflitto deve essere risolto privilegiando l’esercizio della funzione giurisdizionale in considerazione della doverosità dell’adempimento del munus pubblico sancita dall’art.54 cost. Infine la commercializzazione della cd. pillola del giorno dopo (Norlevo) nel 2000, ha sollevato la questione relativa alla possibilità per il medico o il farmacista di compiere obiezione di coscienza. Si è però ritenuto che non ci si trovi di fronte ad un farmaco abortivo bensì contraccettivo di emergenza in quanto agisce in una fase anteriore impedendo l’impianto dell’ovulo o bloccando l’ovulazione stante la definizione legislativa data nel 1978 di interruzione di gravidanza quale evento che interviene in una fase successiva all’annidamento dell’ovulo.

CAPITOLO 8 – IL LAVORO SUBORDINATO

IL QUADRO COSTITUZIONALE

L’art. 19 (libertà religiosa) e l’art. 3 (uguaglianza senza distinzione di religione) in materia di

rapporto di lavoro subordinato coinvolgono delicati equilibri tra principi costituzionali. In particolare rilevano:

  • la tutela della libertà del lavoratore (art.2) e uguaglianza all’interno della comunità lavorativa
  • la tutela dell’iniziativa economica privata (art.41) che assicura la libertà di regolare gli interessi dei singoli attraverso gli strumenti del diritto privato. La prima attuazione organica delle garanzie costituzionali è stata offerta dallo statuto dei lavoratori

(L.300/1970) e dalla riforma del pubblico impiego.

LA TUTELA DELL’ASPIRANTE LAVORATORE

Per il periodo che precede l’instaurazione del rapporto e durante lo stesso vige il divieto di indagini

sulle opinioni religiose. Il divieto appare ora espressione del diritto alla riservatezza tutelato dal Codice sulla privacy. Inoltre il testo unico sull’immigrazione dispone divieto di discriminazione per motivi di religione nell’accesso al lavoro. Ai sensi dell’art.15 St.Lav. si presume discriminatorio il

Il rapporto di lavoro alle dipendenze dell’università Cattolica ha natura di pubblico impiego e implica le garanzie generali previste per tale categoria di dipendenti. Tuttavia una specifica deroga al principio di non discriminazione è costituita dal regime applicabile ai docenti in servizio presso l’università la cui nomina è subordinata al gradimento sotto il profilo religioso dell’autorità ecclesiastica. La Corte Cost. ha respinto le censure di illegittimità della disposizione facendo discendere dal diritto di libertà religiosa di quanti hanno dato vita e concorrono alla vita della scuola confessionale la prevalenza della libertà dell’istituzione di avvalersi di docenti ispirati allo stesso credo sulla libertà dei docenti stessi i quali potrebbero sempre recedere dal rapporto qualora non condividessero più l’orientamento dell’istituzione. Questa posizione è seguita dalla giurisprudenza amministrativa che in assenza del gradimento da parte dell’autorità ecclesiastica ritiene legittimo tanto il provvedimento di revoca della docenza quanto il mancato conferimento dell’incarico di insegnamento. In dottrina comunque non manca chi ha dubitato della legittimità costituzionale della normativa.

CAPITOLO 9- L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE

SCUOLE PUBBLICHE

L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE

L’insegnamento della religione nella scuola pubblica (IRC) risente del mutare nel corso degli anni del modo di intendere i rapporti tra società civile e società religiosa. Si è passati nal XIX sec dal prevedere l’obbligatorietà della materia salvo dispensa, ad un sistema che invece richiedeva un’esplicita domanda di partecipazione all’insegnamento da parte dei genitori, poi, nei primi anni del XX sec, con la riforma Gentile, il ritorno all’IRC obbligatoria salvo esenzione, limitatamente alla scuola primaria. Con il concordato del ’29 si estese alla scuola media l’obbligo e i genitori potevano ottenere la dispensa e questa disciplina non è stata modificata dopo l’entrata in vigore della Costituzione. L’art.9 dell’accordo del 1984 ho reiterato l’impegno dello Stato di assicurare l’IRC nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza degli studenti e della responsabilità educativa dei genitori, la norma garantisce il diritto di scegliere se avvalersi o no dell’insegnamento in parola: la scelta è espressa all’atto dell’iscrizione dai genitori degli alunni. Gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado la esprimono invece di persona, anche se minorenni, in coerenza con il dovere imposto ai genitori di adeguare l’educazione dei figli alle capacità, alle inclinazioni naturali e alle aspirazioni di questi ultimi (art.147 c.c.). La scelta non può dar luogo ad alcun tipo di discriminazione. L’ insegnamento deve essere conforme alla dottrina della Chiesa (valutazione riservata in via esclusiva alla Cei), e deve essere svolto con un’esposizione del patrimonio dogmatico senza assumere i caratteri del proselitismo o della catechesi confessionale; i libri di testo (tra i quali non rientra la Bibbia in senso stretto) devono essere provvisti del nulla osta della Cei.

I PROBLEMI POSTI DALLA DISCIPLINA DI DERIVAZIONE PATTIZIA

Rendere effettivo il diritto di non avvalersi dell’IRC comporta la necessità di preservare gli altri insegnamenti da forme di religiosità latente o diffusa, lo Stato ha pertanto l’obbligo di sviluppare l’istruzione pubblica in modo obiettivo e pluralista. Al contempo occorre che essa non sia impartita secondo orari che abbiano effetti discriminanti per gli alunni che non se ne avvalgono: la collocazione dell’IRC nell’orario scolastico non riduce gli spazi riservati alle materie curricolari, né viola il principio dell’uguale tempo scuola; al fine di garantire un monte ore uguale per tutti gli alunni erano stati introdotti obblighi didattici alternativi, oggetto di un serrato dibattito giurisprudenziale. Il ministero dell’istruzione ha previsto ls possibilità di scelta tra frequentare attività didattiche alternative didattiche e formative, o di svolgere attività di studio o di ricerca individuali con assistenza di personale docente, ovvero di non fare alcunché, si genera cosi uno stato di “non obbligo”. Un’ulteriore pronuncia della Corte cost. ha previsto anche la possibilità di allontanarsi dall’edificio scolastico, restando tuttavia fermo il dovere dei genitori di fornire “puntuali indicazioni per iscritto in ordine alle modalità di uscita” e di controfirmare le scelte espresse da studenti minorenni onde assicurare la sostituzione della vigilanza ed il venir meno delle connesse responsabilità.

LA CURRICOLARITA’ DELL’INSEGNAMENTO

L’IRC è una materia curricolare, cioè i suoi programmi per ciascun grado di insegnamento sono

puntualmente stabiliti con decreto del PdR , su proposta del Ministro dell’Istruzione previa intesa con la Cei. I docenti devono pertanto attenersi ai programmi e agli obiettivi di insegnamento così

specificatamente prefissati, al contrario di quanto accade per gli insegnamenti non curriculari che non comportano tale impegno e organicità didattica di corso. L’IRC può dunque definirsi un

insegnamento soggettivamente obbligatorio; il giudizio tuttavia è espresso su un foglio separato dalla pagella.

I docenti partecipano comunque a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe.

GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE

L’IRC nelle scuole di primo e secondo grado può essere affidato solo a chi sia in possesso di uno

dei titoli di qualificazione professionale rilasciati dall’autorità ecclesiastica, una certificazione di idoneità rilasciata dell’ordinario diocesano e da esso no revocata che attesti che il soggetto è

“eccellente per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica”. L’idoneità assurge a requisito necessario con effetto permanente salvo che ne sopraggiunga la

revoca, questa disciplina solleva il problema del contrasto con la regola dell’assoluta irrilevanza delle credenze religiose nel rapporto di pubblico impiego, che non può essere equiparato al rapporto di lavoro nelle org. di tendenza, specie se si considera che il diritto amministrativo canonico non può dirsi informato al rispetto dell’imparzialità. Analoghe considerazioni possono farsi in merito alla revoca: il ritiro del nulla osta da parte dell’ordinario diocesano determina, per giurisprudenza consolidata, la cessazione automatica dell’incarico, e quindi la decadenza del rapporto di pubblico impiego, senza che vi sia necessità da parte dell’autorità ecclesiastica di fornire una motivazione e senza che l’eventuale motivazione possa essere censurata dal giudice statuale. Per questi aspetti, l’efficacia automatica del provvedimento prospetta il contrasto della norma pattizia con il principio supremo che riconosce il diritto alla tutela giurisdizionale, pertanto la Corte di Cass. ha prospettato uno spazio di tutelabilità della posizione del docente solo in presenza di condotte che ledano valori e principi costituzionali. Fino all’entrata in vigore della l.n.186/2003 accedevano all’incarico non per concorso ma a seguito della nomina da parte dell’autorità scolastica di concerto con l’ordinario diocesano, l’insegnamento era quindi affidato per “incarichi annuali” che si intendevano automaticamente confermati alla scadenza di ciascun anno in permanenza delle condizioni e dei requisiti prescritti, senza alcun inserimento dei docenti nell’organico: il conferimento dell’incarico si inquadrava nel sistema delle assunzioni a tempo determinato, mentre lo stato di precarietà era giustificato dalla peculiarità della materia insegnata. La l.n.186/2003 ha modificato la disciplina ed ha istituito due distinti ruoli regionali del personale

L’ASSISTENZA SPIRITUALE NEGLI ISTITUTI DI DETENZIONE E DI PENA

Il trattamento penitenziario dei condannati e degli internati è finalizzato a promuovere una modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali del detenuto che sono di ostacolo a una loro costruttiva partecipazione sociale. Tra i fattori di trattamento si inserisce anche la religione e dunque il servizio di assistenza spirituale apprestato per l’appagamento degli interessi ad essa collegati con disciplina unilaterale. Tutti i detenuti hanno quindi la libertà di professare la proprio fede religiosa, di istruirsi in essa e praticarne il culto, purché i riti a cui partecipano non siano contrari alla legge e siano compatibili con l’ordine e la sicurezza dell’istituto e gli è consentito esporre nella propria stanza immagini e simboli. Solo per i detenuti di religione cattolica la celebrazione dei riti è assicurata a prescindere dall’effettiva richiesta: a tal fine ogni struttura è dotata di una o più cappelle in relazione alle esigenze del servizio religioso. Le pratiche di culto, l’istruzione e l’assistenza spirituale sono assicurate da uno o più cappellani stabilmente inseriti nel personale della struttura penitenziaria. Questi sono incaricati con decreto del Ministero della giustizia come impiegati pubblici non di ruolo, è stato infatti affermato che egli svolge un ruolo funzionale all’interesse pubblico perseguito dallo Stato nel trattamento delle persone condannate o internate. Anche gli appartenenti ad una religione diversa hanno diritto di ricevere l’istruzione religiosa e l’assistenza spirituale purché “i ministri di culto indicati dal >Ministro dell’interno” e di praticare il culto in locali idonei messi a disposizione dall’istituto anche in assenza dei ministri di culto. La partecipazione alle funzione religiose è garantita anche ai condannati all’ergastolo in isolamento diurno.

L’ASSISTENZA SPIRITUALE NEGLI OSPEDALI E NELLE CASE DI CURA

Il paziente ha diritto di essere assistito e curato nel rispetto delle proprie convinzioni religiose e

filosofiche, pertanto l’Azienda sanitaria locale provvede alla regolamentazione del servizio d’intesa con le competenti autorità ecclesiastiche che, per la Chiesa cattolica, sono individuate negli

ordinari diocesani; l’intesa è prevista anche con altri culti ed ha natura meramente amministrativa. I cappellani ospedalieri svolgono il loro servizio in modo che qualsiasi cerimonia o manifestazione

sia coordinata con i servizi ospedalieri, sono legati alla struttura ospedaliera da un rapporto di pubblico impiego sottoposto all’intera disciplina del comparto e il personale ospedaliero è tenuto

a trasmettere le richieste di assistenza di infermi di qualunque religione alla direzione sanitaria, che provvede poi a reperire i ministri di culto secondo le richieste. L’onere economico è dunque a carico del servizio ospedaliero e la materia è disciplinata dalle fonti normative regionali.

L’ASSISTENZA SPIRTUALE NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI

Tra i centri di accoglienza si distinguono: i centri di primo soccorso ed assistenza, localizzati in

prossimità dei luoghi di sbarco; i centri di accoglienza, per il tempo necessario a stabilirne l’identità e la legittima permanenza sul territorio nazionale o per disporne l’allontanamento; i centri

d’accoglienza per i richiedenti asilo ed infine i centri di identificazione ed espulsione. Tutti i centri sono gestiti dalle prefetture per il tramite di convenzioni con gli enti, associazioni o cooperative aggiudicatarie di appalti stipulati sulla base di uno schema generale approvato con decreto ministeriale: nell’elencare i servizi di assistenza alla persona prevedono anche l’organizzazione di attività dedicate all’espletamento delle funzioni religiose. L’assistenza religiosa non è quindi curata

dallo Stato, che si limita a commissionare agli appaltanti lo svolgimento di tale funzione.

CAPITOLO 11 - LA FAMIGLIA

LA LIBERTA’ RELIGIOSA NEI RAPPORTI TRA CONIUGI

L.n.151/1975 riforma del diritto di famiglia: tra le tante novità rileva l’uguaglianza giuridica tra i

coniugi. I coniugi godono dell’uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civile tra di essi e nelle loro relazioni con i loro figli riguardo al matrimonio, durante il matrimonio ed in caso di

scioglimento. Ciascun coniuge ha il diritto di professare liberamente la propria religione, di professarsi ateo o

agnostico, di mutare in ogni momento il proprio orientamento e di influire sull’altro coniuge, sempre nel rispetto della personalità di quest’ultimo e dell’unità familiare, ne consegue che qualsiasi patto,

accordo, o condizione diretti a limitare coartare la libertà di un coniuge sarebbero illeciti e quindi nulli. La scelta religiosa non può essere oggetto di apprezzamento da parte del giudice né motivo di addebito della separazione personale, lo stesso vale per il mutamento di fede religiosa.

LA LIBERTA’ RELIGIOSA NEI RAPPORTI TRA GENITORI E FIGLI

L’art.30 Cost. dispone che “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli,

anche se nati fuori dal matrimonio”. I genitori hanno il diritto-dovere, da esercitarsi su un piano di parità, di impartire ai figli l’educazione religiosa che ritengono più opportuna, sia essa di segno

positivo che negativo. L’obbligo a tenere conto dell’inclinazione e delle aspirazioni dei figli in questa delicata materia dovrebbe essere adempiuto con particolare cura, poiché si ritiene che il figlio già prima della maggior età acquisisca una parziale facoltà di esercizio della sua libertà religiosa, variabile da soggetto in ragione del concreto sviluppo della sua capacità. In caso di grave disaccordo in materia, ciascuno dei genitori potrà adire al Tribunale dei minori che, sentiti i genitori ed il figlio suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare o, se il contrasto non si risolve, attribuisce il potere di decisione a quello dei gei genitori che, nel singolo caso, ritiene più idoneo a curare l’interesse del figlio. Il ricorso al giudice è previsto anche in corso di separazione dei coniugi ed in relazione alle decisioni di maggior interesse, il criterio di perseguire il preminente interesse del figlio è stato fino ad ora adottato nelle scelta del coniuge affidatario in caso di separazione e divorzio.