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CORSO DI DIRITTO
ECCLESIASTICO
Prof. Pasquali Cerioli Jlia
A.A. 2016-
INTRODUZIONE AL DIRITTO ECCLESIASTICO
DIRITTO CANONICO = diritto della Chiesa cattolica è una disciplina confessionale DIRITTO ECCLESIASTICO = ramo delle scienze giuridiche che disciplina il rapporto tra ordinamento secolare, società e confessioni religiose ramo delle scienze giuridiche costituito dal corpo sistematico dei principi e delle norme che nel nostro sistema ordinamentale danno specifica rilevanza al fattore religioso in senso lato (ossia tanto alle credenze dell’uomo, quanto alle convinzioni religiose o filosofiche fondate sull’etica laica) ed ai profili istituzionali delle formazioni sociali che selezionano e disciplinano gli interessi umani per il loro appagamento e per il raggiungimento di finalità collegate a quel fattore ( Casuscelli ) è una disciplina secolare Etimologia: ← dal lat. tardo ecclesiastĭcu(m) , dal gr. ekklēsiastikó s, deriv. di ekklēsía ‘ecclesia, chiesa’. 1. agg. a. Che riguarda la Chiesa: storia , tradizione e .; possessi , privilegi e .; la gerarchia e .; l’autorità e .; beneficio e .; diritto e ., l’insieme delle norme emanate dallo Stato per regolare la vita giuridica della Chiesa (e delle comunità religiose in genere), e la disciplina che studia queste norme; fòro e ., tribunale che giudica le cause in materia ecclesiastica; asse e ., il patrimonio confiscato alla Chiesa e amministrato dallo Stato; beni e ., beni di qualsiasi natura, posseduti da enti ecclesiastici, distinti dalle cose sacre , che sono invece quelle destinate al culto, siano esse di proprietà di enti ecclesiastici o di privati. b. Che è proprio dei preti, del clero: fare vita e .; abito e .; indossare (o prendere ) l’abito e ., abbracciare il sacerdozio. 2. s. m. Appartenente al clero, sacerdote. In senso lato fra gli ecclesiastici si comprendono i chierici, i religiosi di ambo i sessi ordinati o no, i novizî e i postulanti dei varî ordini religiosi e anche i seminaristi; in senso stretto solamente i chierici, cioè coloro che attendono ai divini uffici avendo ricevuto almeno la prima tonsura. 3.s. m. Come nome proprio, titolo di uno dei libri deuterocanonici dell’Antico Testamento, così chiamato dai Latini in quanto considerato esemplare dei libri destinati al culto e all’istruzione dei catecumeni, mentre per gli Ebrei e i Greci il titolo è Sapienza di Gesù figliolo di Sirac , o semplicem. Sirac. ◆ Avv. eccleṡiasticaménte, secondo le leggi della Chiesa: vivere ecclesiasticamente ; matrimonio contratto ecclesiasticamente. Il Diritto ecclesiastico nasce a fine Ottocento e con tale nome si inaugura una delle prime riviste scientifiche apparse nel panorama delle scienze giuridiche. Si tratta di un nome antico di tradizione, del quale si è spesso discussa la necessità di modifica (ma non si capisce se una ipotetica modifica porterebbe a conseguenze inclusive o esclusive). Nei corsi in inglese è denominato “Law and religion”. Il diritto ecclesiastico è una disciplina secolare, cioè dello Stato. Al giorno d’oggi comprende anche elementi di diritto dell’UE ed internazionale (soprattutto grazie alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo Corte EDU , sita a Strasburgo, che assicura il rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo CEDU del 1950). Il sistema delle fonti del diritto ecclesiastico è complessissimo si tratta una materia interdiscplinare (e non multidiscplinare) perché la religione si occupa di tutti gli aspetti della vita: d. ecclesiastico amministrativo, tributario, processuale… COSA HANNO IN COMUNE E PER COSA SI DIFFERENZIANO LA REPUBBLICA ITALIANA E LE RELIGIONI ORGANIZZATE? Sia la Repubblica Italiana sia le religioni organizzate sono centri di potere istituzionalizzati (perché costruiti su base gerarchica) e, come tutti i centri di poteri istituzionalizzati, si tratta di autorità che producono norme giuridiche. Esempi di religioni organizzate: Chiesa cattolica, Chiesa valdese (diffusa in Piemonte e Valle
d’Aosta, è firmataria della prima intesa sancita con l.1984/449), Comunità ebraiche. Abbiamo detto che entrambe costituiscono e producono norme giuridiche, così caratterizzate: endiadi GENERALI ed ASTRATTE = non hanno un destinatario individuato (esternalizzazione del principio di uguaglianza); non si riferiscono ad una fattispecie concreta. Le religioni conoscono anche i privilegi, cioè norme di tipo concreto, in Italia non più esistenti (in teoria) dallo stato di diritto dell’800. AUTIRITATIVE/COERCIBILI = imposte coattivamente da un sistema di autorità che deve poggiarsi su un criterio che obbliga tutti i consociati a rispettare, pena la coercizione, quel comando. La differenza risiede proprio in questo carattere Esiste addirittura un diritto penale canonico: in esso è prevista pena espiatoria che si chiama “obbligo di dimora” (es. un prete è condannato a spostarsi rispetto al luogo di elezione di acquisizione del suo ufficio ecclesiastico). Ma se tale pena non viene eseguita, cosa succede? Contrariamente alle pene stabilite dal diritto statale penale, in questo caso, l’elemento della coercibilità è lasciato all’adesione spontanea, sotto la minaccia delle “pene eterne”. Perché? Perché l’autorità della Chiesa non è un soggetto di diritto pubblico: fa riferimento ad un ordinamento diverso e soprattutto religioso Ci può essere in una Repubblica laica una commistione tra elementi di pubblicità e religione? No. Le religioni organizzate e le autorità pubbliche secolari hanno in comune le persone: i cives, i cittadini
- sono “fedeli” alla Repubblica ex ART. 54 Cost : Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. Che differenza c’è tra obbligo e dovere? L’obbligo è parola tipica del diritto privato (obbligazione), mentre il dovere è…???? Cosa significa che i cittadini debbono essere fedeli a qualcosa? Si può non essere ideologicamente d’accordo con il principio di eguaglianza? Per lo Stato sì. Si può non essere ideologicamente d’accordo con la natura divina e umana di Gesù? Per la Chiesa no. Vedi obblighi a contrarre, parità di trattamento, buona fede ex art. 1347 cc ma non è necessaria una spinta di adesione ideale Per ottenere la cittadinanza americana bisogna avere una spinta ideologica molto forte. Gli USA sono un ordinamento teocratico per origine (padri pellegrini); Obama ha giurato sulla Bibbia; ma una volta diventati cittadini si può bruciare la bandiera. In Italia non si può perché c’è il reato di vilipendio di bandiera: è vero che c’è un bene giuridico tutelato, ma è il comportamento ad essere sanzionato. Ma a livello ideologico è possibile essere contrari. Dove invece lo Stato richiede adesione? Totalitarismi: stati confessionisti (es. fascisti); stati atei con religione di non credere (es. URSS: le Chiese erano clandestine).
- e se credono sono anche “fedeli” al loro credo: es. con il battesimo si acquisisce l’ingresso formale nel diritto canonico, e per questo è un atto giuridico di particolare rilevanza rispondono a due patti di fedeltà e a due autorità: la cittadinanza e l’essere fedeli Quindi, posto che la religione si pone come guida nella vita e nella morale del fedele, imponendo anche doveri, è possibile che si verifichino dei conflitti tra i doveri imposti dalla religione e gli obblighi previsti dalla legge dello Stato, definibili come conflitti di lealtà tra lo status di fedele e quello di cittadino della Repubblica. Il diritto ecclesiastico ha il compito di dirimere i predetti conflitti, che talvolta hanno una portata enorme, aggravata anche alla luce della previsione costituzionale espressa sia della libertà religiosa,
totalitario: l’originarietà è rispettata perché lo stato è democratico e pluralista (art. 19 Cost, art. 9 CEDU, art. 10 ex Carta di Nizza). Ciò determina che abbiamo sul medesimo territorio della Repubblica un unico caso nel quale coesistono più ordinamenti dotati delle medesime caratteristiche di originarietà : l’ordinamento secolare dello Stato e quelle societates perfectae a carattere assoluto-religioso (in particolare la Chiesa cattolica). In genere, invece, la massima espressione di compresenza di due soggetti di sovranità sono le ambasciate: la Francia non può stare in Italia, tranne per quanto riguarda le ambasciate. Considerando invece le religioni abbiamo sul medesimo territorio della Repubblica tante sovranità quante sono le confessioni religiose presenti. Ritornando all’esempio: all’associazione vi si partecipa per una spinta di tipo etico/morale; mentre si diventa fedeli per una spinta religiosa la religione è più ampia della morale perché non si occupa solo di comportamenti ma anche di credenza. La teologia si occupa dello studio del sistema del credo. Il cristianesimo a differenza di altre religioni è trascendente: paganesimo (gli dei sono allegorie di vizi e virtù umane, non c’è un sistema teologico); buddhismo, scintoismo, religioni orientali con forte carica animistica (credo che vede elementi di divinità nella natura, fuoco, aria terra…). Quindi la motivazione tocca non solo a livello morale ma anche religioso e dogmatico (per le religioni che hanno una dogmatica) il coinvolgimento e la spinta psicologica sono profondi, a livello di coscienza, e portano all’adesione ad un sistema di interesse legato ad un credo e a dei dogmi è identitario = la costruzione di una identità personale o collettiva è la chiave di verifica dei rapporti stato-religione. Qual è il confine? La morale è un sistema che risponde ad un sistema a monte valoriale. Quando è identificante è un credo : atestico, atarassico, agnostico, religioso. L’ordinamento europeo ha posto sullo stesso piano il credo religioso (positivo o negativo) e il credo ideologico / filosofico o non confessionale. Il lessico europeo parla di “religioni” e “convinzioni personali” (meglio filosofiche, perché ampie tanto quanto la religione, che ideologiche, perché hanno tagli più economici o settoriale pur avendo comunque matrici filosofiche). Ma la Costituzione, invece, pone una distinzione enorme tra la disciplina delle due: le ultime sono escluse dall’art. 8. Cerioli però oggi non esclude che la distinzione possa essere venuta meno. Arti. 9 CEDU - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione. 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la pubblica sicurezza, la protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui. Articolo 14 CEDU - Divieto di discriminazione. Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione. 2- 28/09/ RAPPORTO TRA IDENTITA’ E SVILUPPO DELLA PERSONALITA’ INDIVIDUALE E COLLETTIVA FORMA DI STATO L’ identità è legata ad una parola che troviamo in Costituzione: è la personalità. RELIGIONI IDENTITA’ PERSONALITA’ (La personalità discende dall’identità; le
religioni determinando l’identità, vanno a tratteggiare la personalità). ART. 2 Cost. : La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Perché le confessioni religiose portano valori altamente identificanti? Per due ragioni:
- Ragione verticale: il rapporto tra soggetto e credo è profondo e di coscienza, perché sono profonde le domande di senso le confessioni religiose sono agenzie di senso
- Ragione orizzontale: occupandosi di vari aspetti di vita e non vita dell’uomo hanno uno spettro di fasci di interessi grandi tanto quanto sono grandi le domande di senso dell’uomo; infatti i diritti religiosi si occupano del pre-vista, del post-vita e di Dio (uno o più, immanenti o trascendenti). La Repubblica laica e democratica non è una agenzia di senso: non può imporre una visione del mondo. Ma anche la cittadinanza è identitaria? Sì ma ormai, per come era stata costruita, non esiste più. Pensiamo agli attentati avvenuti in Francia: in nome dell’Islam uccido perché acquisisco una identità differente e opposto a quella discendente dallo Status giuridico della cittadinanza, che così viene destrutturato. Anche i partiti politici, le ideologie, le visioni politiche e le filosofie possono essere agenzie di senso ma con spettro meno ampio. Ma i partiti sono ancora agenzie di senso? No (il M5S trae la sua forza dal non avere un’ideologia politica). Il diritto ecclesiastico deve gestire persone che hanno un’identità forte (fedeli della loro religione) che al contempo sono anche cittadini (dovere di fedeltà e cittadinanza; dovere di pagare le tasse, che però non è solo per i cittadini): il diritto ecclesiastico deve dirimere i vari conflitti di lealtà tra identità religiosa e identità civile. N.b. spirituale è più ampio di religioso L’identità religiosa tendenzialmente è collettiva perché le confessioni religiose sono anche comunità (se sono gerarchizzate e istituzionali allora i legami sono stretti, viceversa larghi). Queste comunità sono costituite da gruppi di cittadini fedeli che quindi formano dei nuclei di identità. Per quanto riguarda la cittadinanza l’unico gruppo è il popolo ART. 1 Cost. : L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle f o r m e e n e i l i m i t i d e l l a C o s t i t u z i o n e. Il popolo è l’insieme di tutti i cittadini, ai quali la Costituzione attribuisce la sovranità. Il legame è doppio: il cittadino ha il dovere di fedeltà e il popolo (non il cittadino) è titolare della sovranità. Ma mentre c’è un solo gruppo (il popolo) a livello secolare, le agenzie di senso sono molteplici Tra i diritti inviolabili dell’uomo ex ART. 2 Cost. ci sono la libertà di pensiero, coscienza e r e l i g i o n e. Ciascuno ha diritto di costruire una agenzia di senso diversa dal concetto di popolo e di cittadinanza perché ha il diritto inviolabile di esercitare una libertà fondamentale come quella di religione ex ART. 19 Cost. anche in maniera assolutamente personale: posso avere un mio sistema di credo diverso da quello degli altri cittadini. Ovviamente non sarò una confessione religiosa, una comunità, ma mi do solo l’identità che preferisco. Ho diritto di costituirmi il mio senso “in qualsiasi forma”: individuale ed associata. Questo è un infatti ordinamento DEMOCRATICO E PLURALISTA e ciò NON PUO’ ESSERE OGGETTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE.
- ART. 2 Cost : La Repubblica riconosce (= concetti pre-fonte) e garantisce i diritti
PROGRESSO
PONTE: art. 2 (diritti inviolabili; sviluppo della personalità come singolo e nelle formazioni sociali) art. 4 (dovere del cittadino di partecipare al progresso della società) art. 3 (dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli…) art. 1 e art. 139 (carattere democratico, pluralista e inviolabile della Repubblica). DIGNITA’ PERSONALITA’ PROGRESSO solo se lo Stato è democratico, pluralista e laico. ART. 4 Cost. : La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
- Progresso materiale o spirituale della società il nostro non è uno stato funzionalista o materialista come l’ordinamento corporativo fascista
- Spirituale è più ampio di religioso: prete, filantropo, genitore (ma mantenendo il figlio partecipa anche al progresso materiale) n.b. anche educare religiosamente la prole è un diritto ex art. 19; eremita (attraverso l’esempio, il modello, dal momento che si sa della sua esistenza); anche le suore di clausura assolvono all’art. 4 (ma poi devono avere anche il diritto di uscire). ART. 3 Cost. : Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
- Anche la promozione del progresso è elemento essenziale della forma repubblicana ex art. 3: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono lo sviluppo della PERSONA UMANA ART. 2: PERSONALITA’ UMANA
- Gli ordinamenti post seconda guerra mondiale sono tutti promozionali, diversamente dallo Stato di diritto ottocentesco.
- La Repubblica è uno STATO SOCIALE = INTERVENTISTA (pone doveri in capo all’ordinamento per rendere effettiva la libertà e l’uguaglianza) differente dallo stato liberale (pone cataloghi di diritti).
- Libertà (al singolare, perché dà un senso più ampio) e uguaglianza formano un’endiadi che costituisce il sostrato della dignità: come può un uomo essere degno se non è libero ed uguale agli altri? Una religione che non porti progresso può essere per ciò combattuta? In primo luogo bisogna capire cosa sia il progresso. Progresso significa apporto; non è per forza un obiettivo in avanti qualunque forma di apporto, ogni rielaborazione critica che porti una visione personale che chiunque ha il diritto di recare, è progresso. Anche se quell’idea fosse regressiva. Dal punto di vista delle scienze giuridiche non esiste il non progresso. Quindi nuovamente arriviamo alla Repubblica pluralista (se uno dovesse fare il calzolaio col chiodino, allora non rispetterebbe l’art. 4? O sei credessi in Zeus?). Cosa interessa alla Repubblica che interessa anche alle religioni, seppur dal punto di vista diversi? Diritti UMANI. Non esiste reciprocità nella tutela della libertà umana: i diritti umani sono riconosciuti in quanto appartenenti al genere umano. Se uno stato non lo riconosce, basta uscire e andare in uno democratico. La Repubblica ha dei valori , anche politici. La società del dopoguerra, quando è stata scritta la Costituzione, portava precisi valori: fedeltà alla patria (n.b. il concetto di patria non è un concetto fascista, ma è legatissimo ad una concezione dura della cittadinanza; lo si ritrova anche nell’art. 12 Cost.); importanza del lavoro (commistione tra visione democristiana e socialista); solidarietà (il
vincolo di concittadinanza ha alle spalle in concetto di solidarietà); famiglia (anche fin troppo: es. famiglia mafiosa); onore. Ma se la Repubblica imponesse questi valori, sarebbe pluralista? No. Qual è allora il profilo di cogenza, dove si ferma la norma? All’azione. La fedeltà è una fedeltà di rispetto del comando, non è una fedeltà ideale. L’ordinamento consente di non sentirsi onorati di essere cittadini perché è democratico e pluralista. Pluralista significa che ciascuno costruisce la propria identità, la porta avanti e la sviluppa sulla base di propri valori, ma deve obbedire nei comportamenti alle leggi dello Stato. Ovviamente in questo discorso ampio ci sono zone grigie. Esiste l’ obiezione di coscienza in Italia? Siamo portati a dire di sì: invece no. E’ una opzione di coscienza: è la legge stessa che permette al singolo di obbedire ad un certo comando diverso rispetto a quello posto in via generale, magari in antitesi. Ma sono casi determinati. Le condotte devono esser rispettose della legge.
sovversivo che era - diventa prima una religione lecita e poi ufficiale ma la differenza rispetto al passato è che abbiamo una autorità religiosa: il pontefice. In questo periodo iniziamo ad assistere al processo di legittimazione (es. incoronazione Carlo Magno). Il SRI (800: incoronazione dei Carlo Magno) è tale in quanto rappresenta il popolo cristiano, per questo è “sacro” e “federalista” in quanto racchiudeva in sé diversi Stati e diverse autorità. Questo concetto del “sacro” è un concetto che unisce, che si estende ed abbraccia tutti, così come “cattolico” significa “universale”. La religione legittima l’esercizio del potere da parte dell’autorità secolare: a tal proposito si vedano le incoronazioni con le quali l’imperatore (Carlo Magno, poi Napoleone) ottiene la legittimazione della Chiesa (pontefice). I sudditi devono obbedire all’imperatore perché egli è capo di un impero sacro. Ma a differenza dell’Impero romano ci sono due autorità distinte, quella regia e quella imperiale. Poi ci sono anche forme di commistione, di obbedienza di alcune autorità religiose rispetto all’autorità politico-temporale. Poi l’impero era federato, con un sacco di regni, era molto più “democratico” di quel che si pensi. Quando poi si fanno forza gli STATI NAZIONALI (prima la Francia, poi l’Inghilterra: XVII secolo), questi instaurano un diverso rapporto con la religione. La Regina d’Inghilterra è il capo della Chiesa anglicana, tanto che alla sua incoronazione sono presenti simboli religiosi. Pur essendo un paese fortissimamente secolarizzato, mantiene un sistema cesaropapista. Quindi con gli Stati nazionali, la funzione della religione è solo formalmente di legittimazione perché serve per identificare i sudditi: il capo è identificato dal punto di vista religioso e così lo è anche il popolo stesso questa unione permette al sistema assolutista di essere obbedito, dal punto di vista ideale (è chiaro poi che ci fosse l’uso della forza). Cuius regio, eius religio ("Di chi è la regione, di lui sia la religione", cioè i sudditi seguano la religione del proprio governante) è un'espressione latina che ebbe grande rilevanza all'epoca della riforma protestante e anche nei secoli successivi. La religione quindi non serve solo per la legittimazione del potere, ma anche perché nel momento in cui io divento uno stato nazionale ho bisogno che la religione sia un fattore di coesione dei sudditi e che si identifichino anche loro in quei credo. In Francia prende piede il movimento filosofico dell’ ILLUMINISMO (XVIII secolo) :
- Si spezza il sistema costituito incancrenitosi per il quale autorità religiosa e potere regio costituiscono una classe politicamente privilegiata e al potere a causa dell’emergere di una nuova classe dominante, la borghesia le rivoluzioni sono portate avanti come mente della borghesia con l’appoggio del popolo coi forconi; ma comunque la borghesia non era privilegiata al pari della dinastia reale, dell’aristocrazia, e del clero, tutte governate dalla legge di natura che è governata da dio. Cosa ha inciso sull’accrescimento di potere della classe borghese? La rivoluzione industriale, i sistemi di produzione: non è più solo una classe di commercianti, ma possiede i sistemi di produzione dell’economia e parallelamente il governo dell’economia è dato dalle forme assolutistiche (enormi fattori di spesa pubblica per finanziare le imprese belliche). Chi parteciperà alle assemblee costituzionali? le classi, il censo selezionava, non c’era il popolo.
- Si abbozzano le prime idee di autodeterminazione dell’uomo e quindi non più una identità costruita sulla base religiosa, ma sulla coscienza dell’uomo: tutti i cittadini hanno pari libertà, eguaglianza e solidarietà. N.b. la visione dell’uomo in quanto tale non è che non ci fosse (umanesimo) ma non in quanto soggetto che riesce ed ha diritto ad autodeterminarsi l’assolutismo tramonta perché la religione non ha più peso legittimante: come si può essere assoluto se manca la legittimazione di quella religione che è il credo di tutti i cittadini? Allora bisogna andare avanti con il popolo (che eppure è cattolico): il popolo si
autodetermina e il potere commisto religione-secolo deve andare a patti = la legittimazione è ora data dal popolo, che manifesta la sua volontà nelle assemblee, in base al principio di autodeterminazione mutamento delle forme di governo e di stato: nascita dello STATO LIBERALE e delle MONARCHIE COSTITUZIONALI : non c’è più modo di sostenere l’assolutismo come forma che tiene perché ho bisogno di inventarmene una nuova per cui creo istituzioni diverse come le monarchie costituzionali
- Si formano stati separatisti e non più unionisti (es. Piemonte, poi Regno d’Italia: casa Savoia + Cavour debellano lo Stato pontificio che occupava sostanzialmente tutta l’Italia centrale e distruggono l’autorità temporale della Chiesa che resta confinata nello Stato vaticano).
- Nasce la fonte del diritto “legge”, come generale ed astratta, portatrice in se stessa del principio di eguaglianza (figlio del pensiero illuminista). La generalità e l’astrattezza della legge collima con l’assolutismo che era retto da fonti di diritto particolari legate a categorie di persone ed a esigenze contingenti.
- Il reato non è più un peccato: separazione netta tra le due qualificazione di condotte (passaggio epocale: Beccaria) nel momento in cui si viola il precetto penale non c’è più un disvalore di carattere religioso ma di altra natura non c’è più una commistione tra diritto e religione.
- Ci sono fortissimi segni di secolarizzazione: o ART. 1 Stat. Albertino del 1948 : La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi. N.b. i Savoia sono sempre stati cattolici. o Legge Sineo (1848) = l’accesso agli incarichi pubblichi (militari e politici) non è condizionato dall’appartenenza religiosa. o Leggi siccardi (1850) = abolirono i privilegi goduti fino ad allora dal clero sancendo una separazione fra Stato e Chidesa o Leggi Casati (1860) = il sistema di istruzione diventa appannaggio, con le dello Stato lo Stato si occupa di formare la cultura dei suoi sudditi, nonostante certamente c’è l’insegnamento della religione cattolica o Eversione dell’asse ecclesiastico (1866) : i beni della chiesa che non afferissero a benefici con cura d’anime (es. grandi latifondi ma anche tantissimi edifici di culto) sono stati fatti propri, potremmo dire confiscati, dallo Stato e imputati ad un ente ad hoc con autonomia patrimoniale (oggi FEC – fondo edifici di culto: gli oneri che la Repubblica sostiene per mantenerli sono altissimi) lo stato borghese aveva bisogno di rimettere in economia i latifondi e di spazzare via la manomorta. Art. 831 cc (Deputatio ad cultum): qualsiasi edificio di culto pubblico (non se privato, cioè non aperto al pubblico) cattolico, anche se appartenente a privati, non può essere distratto dalla sua funzione neppure per effetto di alienazione fino a che la Chiesa revoca la deputatio (e allora rientra nella disponibilità del proprietario) secondo Cerioli è incostituzionale. o Matrimonio civile: nel 1865 è vigente il Codice civile napoleonico che prevede quale unico matrimonio con effetti civili quello civile. Il matrimonio canonico trascritto arriva nel 1929. o Tanto è vero che con la c.d. Breccia di Porta Pia , nel settembre 1870 , le truppe italiana debellano lo Stato pontificio costringendo Pio IX a rinchiudersi nei palazzi vaticani, dai quali non uscirà più. I Savoia si insediano al Quirinale. E tutto questo con l’art. 1 Stat. vigente. Pio IX scomunica tutti (ma tanto non serve più la legittimazione). Prima di Paolo VI nessuno nella Chiesa rivaluterà la debellatio: egli invece ha affermato che è stato positivo per la Chiesta che in questo modo si è
riesce a raggiungere il potere. Il richiamo all’Impero romano (fascio littorio, aquila) anche in via “superficiale” è servito per creare un’identità politica (e non “culturale”, perché culturalmente l’Italia aveva spinte ben più radicate di quelle politiche), per porre rimedio alla frammentazione. Mussolini determina questa sorta di endiadi: “nazione cattolica” il nazionalismo come ideologia si accompagna alla confessione di stato, che diventa di matrice ideologica e non più storica come nei Savoia. È l’idea di una nazione in quanto cattolica. È un confessionismo nazionalista, cattolico e populista. Abbiamo detto che si tratta di una ideologia fortemente populista (il popolo facilmente si identifica in essa). Non troviamo partiti populisti nella destra e nella sinistra storica, perché è politica elitaria che non ha necessità di sedurre con argomenti di pancia. Il populismo gioca sulle sfere emotive delle persone: attraverso il richiamo all’Impero romano, fa sì che il popolo si senta rappresentato (ultimo momento in cui l’Italia è stata politicamente unita e forte): siamo gli eredi di un grande fasto che ha dominato sul mondo. Detto questo non poteva tirar fuori gli dei, quindi promuove un confessionismo di matrice ideologica. Il nazionalismo si nutre della religione di stato: ha una matrice ideologica e non storica (è promosso proprio al fine di costituire una ideologia: nasce prima, costruito a tavolino). Per farlo si allea anche con l’autorità ecclesiastica. Non è solo un’ideologia che vuole parlare alle persone Pio XI (Achille Ratti, già arcivescovo di Milano) dirà che Mussolini è “ l’uomo della provvidenza ”, e apre la negoziazione [si accorgerà che qualcosa non va, ma muore prima di pubblicare l’enciclica; il suo medico di fiducia era il dottor Petacci, padre dell’amante di Mussolini: ci sono teorie complottiste a riguardo]. Cosa dà in cambio Mussolini alla Chiesa? Un confessionismo di stato, ma soprattutto la risoluzione della questione romana che nasce con la debellatio con la breccia di Porta Pia, cui seguì l’autoconfino dell’autorità pontificia nei palazzi vaticani. Ci fu poi la legge (unilaterale) delle guarentigie, mai accettata dal papa, malgrado in essa si dicesse che la persona del pontefice è sacra ed inviolabile + risarcimento di mancanze economiche e finanziarie + pontefice come cittadino italiano equiparato al re. Esistono varie nozioni di stato : stato apparato, stato ordinamento, stato istituzione, stato nazione (è quello stato che unisce il sistema di tutele alla??) la nazione è cattolica e fascista ed è solo nazione in quanto cattolica e fascista. Con delle circolari degli anni ’20 Mussolini dispone che in tutte le aule e le classi dispone che sia esposto il crocifisso accanto al ritratto del RE (dalle scuole elementari, ai licei, agli edifici pubblici): figuriamoci se nello stato liberale che era fortemente separatista poteva esserci qualcosa di simile. Perché lo fa? (la questione del crocifisso è ancora attuale) il simbolo rappresenta un significato attraverso un significante che è l’oggetto materiale il re rappresenta il potere civile, il crocifisso quello religioso (e non c’è l’immagine del papa) [n.b. oggi in prefettura c’è il ritratto del Presidente della Repubblica, in Arciverscovado del papa] l’identità civile deve essere ammantata da quella religiosa, deve trattarsi di una rappresentazione comune ed inscindibile. La Lombardia è l’unica regione in cui è stata disposta con l.regionale l’obbligo di esporre il crocifisso. Ancora oggi si discute se questi regolamenti siano regolari o meno: non ci vuole molto a capire che sia contrario al principio di laicità dello stato. Ancora oggi in aule del Tribunale di Milano c’è il crocifisso, perché è di epoca fascista: un giudice si è rifiutato di tenere udienza perché è ebreo non solo nella sua aula ma anche nelle altre si è ostinato a non fare udienza mai e quindi è stato allontanato dall’ordine giudiziario. L o Stato della città del Vaticano nasce nel 1929 con il Trattato del Laterano: entità territoriale sulla quale il pontefice esercita poteri sovrani / temporali. È il più piccolo stato del mondo ed è una
monarchia teocratica elettiva: teocratico è l’opposto di cesaropapista (il capo fello Stato è capo della Chiesa vs. il capo della Chiesa è il capo dello Stato). Cosa comporta questo sistema? Che si mutino quasi tutte le riforme separatiste del regno d’Italia. Lo Statuto albertino rimane in vigore (art. 1). La forma di stato e di governo resta la medesima. Ma si trasforma in un confessionismo ideologico: Art. 1 Trattato del Laterano : L’Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell’art. 1 dello Statuto albertino, pel quale la Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola religione dello Stato le parti (re d’Italia e Pontefice) riconoscono e riaffermano (RI) il principio del confessionismo di stato. Ma la religione cattolica come religione di stato era consacrata GIA’ nello statuto albertino. Che senso ha questa “RI” affermazione?
- lo Statuto può essere cambiato unilateralmente perché non è una costituzione rigida (nonostante la si considerasse comunque una legge “forte”);
- ma soprattutto tale principio non era più rispettato concretamente il confessionismo STORICO era stato smentito subito dopo dalla legge Sineo. Come lo si riafferma: lo si riafferma NUOVAMENTE MA CON CONTENUTO DIVERSO: IL SENSO NON È PIU’ STORICO, MA IDEOLOGICO. Quando uno stato è fortemente ideologizzato diventa autoritario. Il confessionismo fascista è stato uno degli elementi che hanno tratteggiato il carattere autoritario e poi totalitario del regno d’Italia. Il confessionismo è stato un passaggio liberticida. Nel 1929 arriva la legge sui culti ammessi (l. 1959/1929) , parallelamente al Trattato: ART. 1 : la religione cattolica è la sola dello stato; gli altri riti, culti, confessioni sono ammessi purchè abbiano principi e riti non contrari all’ordine pubblico e al buon costume. N.b. gli altri culti/riti/confessioni sono definiti “A”-cattolici: alfa privativa. OGGI Ordine pubblico interno = insieme delle norme imperative, diritto oggettivo, ordinamento giuridico è utilizzata per limitare l’autonomia privata. Ordine pubblico materiale (di sicurezza ) = materia penale. Ordine pubblico ideale = diritto internazionale privato processuale insieme di principi che limitano ??? In questa legge rileva la nozione di ordine pubblico di sicurezza: la presenza in Italia di altre confessioni non doveva mai essere “pericolosa” non doveva mettere in pericolo la sicurezza. OVVIAMENTE tutto ciò contrasta con il principio pluralista. ART. 5 : la “discussione” in materia religiosa è libera, non la propaganda la discussione non poteva comportare la persuasione delle masse = non proselitismo o propaganda ma solo la discussione tra dotti (es. teologo valdese e cattolico) cioè solo discutere e confrontarsi (tanto non saranno mai d’accordo); non potevano uscire dalla loro comunità per fare proselitismo, pena la non ammissione del culto. Art. 402 cp : puniva il vilipendio puro alla sola religione cattolica il bene giuridico protetto in questi reati è il sentimento religioso ma solo della nazione cattolica-fascista. Dichiarato incostituzionale SOLO nel 2000 con la sent. 508/2000 Corte Cost. E non è stato riproposto con l’ultima novella che ha rivisitato (malissimo) i reati di questo tipo. Religione di stato e stato fascista sono inscindibili: quando cade la prima cade anche l’altra. Senza confessionismo cade la forma di stato fascista. Come oggi: no laicità no repubblica. Si arriverà a dire che chi è ebreo non è neppure cittadino, né uomo. Confessionismo ideologico = lo Stato prende dalla religione (la Chiesa cattolica li lascia prendere) alcuni principi e li piega ai propri fini. È stata un’opera di rimescolamento dei principi cattolici. Il cristianesimo in sé convive, nonostante tutte le frizioni, con un sistema democratico. Viceversa Mussolini da quel mescolamento crea un sistema liberticida e antidemocratico. Mussolini in sé non aveva bisogno di legittimazione politica, quella l’aveva il Re. Non è che ci sia
Vaticano nasce invece sulla base di un trattato bilaterale.
- Da parte dello Stato abbiamo il cavaliere Benito Mussolini. Nel 1984, a firmare l’Accordo di Modifica avremo Bettino Craxi.
- È a tutti gli effetti un testo di carattere internazionale: scambio di poteri, plenipotenziari, rappresentanti. Art. 1 : L’Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell’articolo 1° dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato.
- Si enuncia il principio del confessionismo di stato ideologico. Questo articolo sarà considerato non più in vigore solo nel 1984 con una forma stranissima tra l’altro; ma in realtà era evidente che fosse implicitamente abrogato perché in antinomia con la Costituzione, tuttavia nessuno ha mai avuto il coraggio di dirlo. Art. 2 : L’Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo. Art. 3 : L’Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com’è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini e con le modalità di cui al presente Trattato. I confini di detta Città sono indicati nella Pianta che costituisce l’Allegato I° del presente Trattato, del quale forma parte integrante. Resta peraltro inteso che la piazza di San Pietro, pur facendo parte della Città del Vaticano, continuerà ad essere normalmente aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane; le quali si arresteranno ai piedi della scalinata della Basilica, sebbene questa continui ad essere destinata al culto pubblico, e si asterranno perciò dal montare ed accedere alla detta Basilica, salvo che siano invitate ad intervenire dall’autorità competente. Quando la Santa Sede, in vista di particolari funzioni, credesse di sottrarre temporaneamente la piazza di San Pietro al libero transito del pubblico, le autorità italiane, a meno che non fossero invitate dall’autorità competente a rimanere, si ritireranno al di là delle linee esterne del colonnato berniniano e del loro prolungamento.
- Lo Stato della Città del vaticano è funzionale al governo della Chiesa universale, perché ne è il supporto territoriale per il governo della chiesa universale. Nel conclave siedono i Cardinali elettori (che sono vescovi e rappresentano il clero romano e di fatti eleggono il Vescovo di Roma – una volta erano anche laici es. Richelieu). Bergoglio era l’arcivescovo di Buenos Aires ma era anche titolare di una Chiesa romana. Se ci fosse una nuova cattività avignonese: manterrebbe la proprietà ma la sovranità tornerebbe italiana. 2) CONCORDATO , sui rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica Art. 34 : Lo Stato italiano, volendo ridonare all’istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili. Le pubblicazioni del matrimonio come sopra saranno effettuate, oltre che nella chiesa parrocchiale, anche nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione il parroco spiegherà ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi, e redigerà l’atto di matrimonio, del quale entro cinque giorni trasmetterà copia integrale al Comune, affinché venga trascritto nei registri dello stato civile. Le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici. I provvedimenti e le sentenze relative, quando siano divenute definitive, saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura, il quale controllerà se siano state rispettate le norme del diritto canonico relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti. I detti provvedimenti e sentenze definitive coi relativi decreti del Supremo Tribunale della Segnatura saranno trasmessi alla Corte di Appello dello Stato competente per territorio, la quale, con ordinanze emesse in Camera di Consiglio, li renderà esecutivi agli effetti civili ed ordinerà che siano annotati nei registri dello stato civile a margine
dell’atto di matrimonio. Quanto alle cause di separazione personale, la Santa Sede consente che siano giudica- te dall’autorità giudiziaria civile.
- Questo articolo è ovviamente abrogato
- “Ridonare”: il matrimonio religioso aveva perso gli effetti civili. “Base della famiglia”: passaggio fortemente ideologico: la nazione cattolica e fascista si deve sposare in Chiesa. Non è una dignità di carattere religioso (a quello ci pensa il diritto canonico) bensì di tipo politico- ideologico.
- Viene riconosciuto l’effetto civile proprio al sacramento da quel momento in poi sarà principio di ordine pubblico l’indissolubilità del matrimonio fino al divorzio.
- L’elaborazione ideologica si trasforma in comando: pubblicazioni in parrocchia e in casa comunale e procedimento di trascrizione (oggi è un po’ diverso) di carattere amministrativo ma con effetti civili.
- Riserva di giurisdizione: le cause concernenti la nullità del matrimonio sono conservate alla competenza (errore: giurisdizione) dei tribunali ecclesiastici. Fino al divorzio, siccome quel sacramento era regolato dal diritto canonico, bisognava essere operatori del diritto canonico per chiedere la nullità davanti alla Rota romana. Oggi non c’è più la riserva di giurisdizione, ma la Corte costituzionale – contrariamente alla Cassazione – con una sentenza delirante n° 421/1993 ha invece affermato che esiste ancora la Cassazione nello stesso anno ha riaffermato il contrario, sollecitando i giudici a procedere secondo il suo orientamento. Oggi è competente il Tribunale collegiale, ma si può anche adire il Tribunale ecclesiastico, che però applica il diritto canonico. Art. 128 cc – Matrimonio putativo: Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi. Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli. Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli. Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda [da bigamia o] incesto. Nell’ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l’articolo 251. Art. 129 cc – Diritti dei coniugi in buona fede: Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze. Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'articolo 155. In diritto canonico non esiste il giudicato in senso proprio ma, per mezzo dell’assegnatura apostolica, c’è un decreto che fa diventare esecutive le sentenze vengono trasmesse alla Corte d’Appello che con ordinanza le rende esecutive (ancora oggi è così: uno dei pochi casi in cui la Corte d’Appello giudica in unico grado). Ora che si può agire anche di fronte alla giurisdizione italiana, qual è il raccordo? La Cassazione applica il principio della prevenzione = il giudice adito per primo, ma solo a favore del giudice italiano il Tribunale assorbe la giurisdizione su quel rapporto (è una questione residuale proprio perché per impugnare in sede civile il matrimonio si devono rispettare alcuni canoni di decadenza e prescrizioni molto stringenti) 3) CONVENZIONE FINANZIARIA , sui soldi Qual è il regime giuridico di Piazza San Pietro? Le mura leonine circondano lo Stato vaticano, ma non all’ingresso perché sulla fine di Via Conciliazione si apre piazza San Pietro: la proiezione ideale del colonnato berniniano indica il confine. La polizia italiana può liberamente entrare, ma si deve arrestare ai piedi della gradinata del sacrato (se non invitati dall’autorità). Infatti, nell’attentato a Giovanni Paolo II si è avuto modo di vedere i problemi giuridici che sorgono da questa situazione: i reati fino ai piedi del sagrato sono giudicati dalla legge italiana e dalla giurisdizione italiana così fu arrestato e condannato all’ergastolo l’attentatore. In caso di commissione di reati lo Stato vaticano può scegliere chi far intervenire.
costituzionale. Una riforma di questi principi, nonostante fosse approvata, sarebbe dichiarata incostituzionale dalla Corte. Questi principi “difendono” l’ordinamento, anche il più democratico (es. l’art. 139 potrebbe essere abrogato anche democraticamente se nessuno reagisse si rientrerebbe in una nuova fase costituente). Altri principi:
- inderogabile tutela dell’ordine pubblico e diritto di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti (sent. 18/1982)
- principio di laicità (sent. 203/1989) è complessissimo perché composto da un numero notevole di norme: 2,3,7,8,19,20; di fatti è più lungo di un normale principio supremo. Il principio supremo non coincide con il testo della disposizione: infatti l’art. 24 ha 4 commi e da esso si evince il principio di difesa. Anche l’art. 3 in sé porta un principio supremo, ma la Corte non si è mai espressa in tale senso ovviamente è insito anche nel principio repubblicano, democratico e di laicità. L’unica eccezione è l’art. 139 Cost. La Corte è molto prudente nel dichiarare e utilizzare i principi supremi.
ARTICOLO 2 DELLA COSTITUZIONE
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Soggetto = La Repubblica. Perché non lo Stato? Perché il dovere di garantire i diritti inviolabili spetta alla Repubblica intesa come ordinamento-apparato ex ART. 114 Cost. : “ La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento ” anche gli atti del Comune e degli altri enti territoriali non possono intaccare i diritti inviolabili Ma la Repubblica non è solo un insieme di istituzioni: anche il popolo fa parte della Repubblica nel senso degli organi che la governano, quando esercita funzioni costituzionali ad es. ex ART. 1 Cost. : “ L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione ”. Quali organi esercitano porzioni di sovranità?
- tutte le assemblee che hanno poteri legislativi (consigli regionali, Parlamento nazionale);
- potere esecutivo (il principio di legalità ex art. 97 Cost. non indica solo che il potere esecutivo debba rispettare la legge, ma a maggior ragione la Costituzione rispetto dei diritti inviolabili);
- potere giudiziario (la giustizia è amministrata nel nome del popolo ex art. 101 Cost. perché la sovranità appartiene al popolo e i giudici sono soggetti soltanto alla legge sempre ex art. 101 Cost. e quindi ovviamente anche alla Costituzione rispetto dei diritti inviolabili). Non solo la Repubblica nel senso di istituzioni che la compongono, ma anche dei tre poteri legislativo, esecutivo e giudiziario devono rispettare i diritti inviolabili l’ordinamento costituzionale, e questa è caratteristica forte della democraticità, vincola il potere e limita quindi la sovranità stessa del popolo (o di chi li rappresenta) ex ART. 1 Cost.: nemmeno il popolo (e quindi la maggioranza che lo rappresenta), può intaccare i diritti inviolabili perché esercita la sovranità nei limiti e nelle forme della Costituzione anche nel rapporto maggioranza-minoranza sono totalmente indisponibili i diritti inviolabili. Per quale ragione? Perché la repubblica è democratica. L’inizio e la fine della costituzione rappresentano un cerchio: l’Italia è una repubblica democratica e la forma repubblicana e democratica dell’ordinamento non è soggetta a revisione. La religione è la prima libertà fondamentale, insieme alla libertà di manifestazione del pensiero. Più queste libertà sono ristrette, meno è democratico l’ordinamento. Non ogni limite però porta all’antidemocraticità dell’ordinamento: se le limita o le limita eccessivamente, sta regredendo in democraticità (va misurata questa regressione per capire se è compatibile con la sua caratteristica di democraticità). Verbi = Riconosce e garantisce : terminologicamente è rilevantissimo l’utilizzo dei verbi “riconosce” formalmente e “garantisce” sostanzialmente e NON “stabilisce, pone, sancisce” i diritti inviolabili non sono posti, ci sono anche se non posti perché esistono a prescindere; ovviamente non solo li riconosce ma li garantisce anche: il grande passo di democraticità dell’ordinamento italiano sta proprio nella attitudine promozionale-garantista dello stato sociale (anche se oggi lo stato sociale fa acqua da tutte le parti). Complemento oggetto = I diritti inviolabili dell’uomo I diritti inviolabili non sono elencati in Costituzione, ma lo sono in fonti sovranazionali coma la CEDU del 1950 e la Carta di Nizza del 2000 -Trattato di Lisbona del 2007, che forse è il catalogo più moderno. Come si fa a capire che questi diritti sono legati alla dignità? Perché sono diritti inviolabili dell’UOMO (non del cittadino…) quindi non sono legati ad alcuni tipo di territorialità. Non esiste