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Diritto Ecclesiastico: Rapporti tra Stato e Chiesa in Italia, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Appunti del corso di dir. ecclesiastico del Prof. Albisetti (università degli studi di Milano)

Tipologia: Appunti

2010/2011

Caricato il 10/10/2011

dianatab
dianatab 🇮🇹

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DIRITTO ECCLESIASTICO
9-03-2011
Definizioni:
Cos'è il d. ecclesiastico? È il ramo del dir pubblico che concerne il fenomeno
sociale religioso: si occupa del rapporto tra stato e culti religiosi.
La chiesta cattolica è la società dei credenti in Cristo (comunità sovranazionale
in cui si entra attraverso l'atto giuridico del battesimo).
La Santa Sede si identifica col pontefice + organi della Curia Romana: è
l'organo di governo della chiesa universale.
La Città del Vaticano è uno stato; la struttura territoriale in cui la SS risiede e
governa.
1870--> Breccia di Porta Pia: prima c'era lo Stato Pontificio che è stato annesso
al Regno d'Italia. La SS si ritira nei palazzi vaticani: il Pontefice non è più un
sovrano ma un suddito.
1871: Legge delle Guarentigie: assicura al Papa uguali privilegi della casa
reale.
1929: Trattato tra Regno d'Italia e chiesa: Mussolini risolve la questione
romana creando un nuovo stato: lo stato città del vaticano che non è erede dello
stato pontificio, ma uno stato ex novo, anche riguardo le posizioni giuridiche.
È un grande successo internazionale.
Dal 1929: la SS torna ad essere sovrana come organo di governo sia della
chiesa universale sia dello st. città del vaticano.
Nel trattato si è deciso che la giurisdizione della P.zza di S. Pietro è affidata
allo st. italiano (fino alle scale).
Lo stato città del vaticano è uno st. autonomo e sovrano con:
1- territorio: come stabilito nel trattato
2- governo: la santa sede
3- popolo: la cittadinanza si acquista secondo il criterio della residenza stabile
funzionale: chi resiede nello stato e esercita una funzione. Attualmente sono
ciraca 400/500 individui. C'è un trattato a riguardo tra SS e Italia: chi perde la
cittadinanza vaticana e nnon può riacquistare quella di origine acquista quella
italiana.
Le fonti normative:
1 statuto albertino (1848) art 1: La Religione Cattolica, Apostolica e Romana, è
la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati
conformemente alle leggi.
2 1927: primo codex iures canonici (abrogato nel 1983) promosso da Benedetto
XV
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Scarica Diritto Ecclesiastico: Rapporti tra Stato e Chiesa in Italia e più Appunti in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity!

DIRITTO ECCLESIASTICO

Definizioni:

  • Cos'è il d. ecclesiastico? È il ramo del dir pubblico che concerne il fenomeno sociale religioso: si occupa del rapporto tra stato e culti religiosi.
  • La chiesta cattolica è la società dei credenti in Cristo (comunità sovranazionale in cui si entra attraverso l'atto giuridico del battesimo).
  • La Santa Sede si identifica col pontefice + organi della Curia Romana: è l'organo di governo della chiesa universale.
  • La Città del Vaticano è uno stato; la struttura territoriale in cui la SS risiede e governa. 1870--> Breccia di Porta Pia: prima c'era lo Stato Pontificio che è stato annesso al Regno d'Italia. La SS si ritira nei palazzi vaticani: il Pontefice non è più un sovrano ma un suddito. 1871: Legge delle Guarentigie: assicura al Papa uguali privilegi della casa reale. 1929: Trattato tra Regno d'Italia e chiesa: Mussolini risolve la questione romana creando un nuovo stato: lo stato città del vaticano che non è erede dello stato pontificio, ma uno stato ex novo, anche riguardo le posizioni giuridiche. È un grande successo internazionale. Dal 1929: la SS torna ad essere sovrana come organo di governo sia della chiesa universale sia dello st. città del vaticano. Nel trattato si è deciso che la giurisdizione della P.zza di S. Pietro è affidata allo st. italiano (fino alle scale). Lo stato città del vaticano è uno st. autonomo e sovrano con: 1- territorio: come stabilito nel trattato 2- governo: la santa sede 3- popolo: la cittadinanza si acquista secondo il criterio della residenza stabile funzionale: chi resiede nello stato e esercita una funzione. Attualmente sono ciraca 400/500 individui. C'è un trattato a riguardo tra SS e Italia: chi perde la cittadinanza vaticana e nnon può riacquistare quella di origine acquista quella italiana.

Le fonti normative:

1 statuto albertino (1848) art 1: La Religione Cattolica, Apostolica e Romana, è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi. 2 1927: primo codex iures canonici (abrogato nel 1983) promosso da Benedetto XV 3

1929 Patti lateranensi: L. 27 Maggio 1929 n. 810. 3 parti: Trattato (ancora vigente nel

1948: il lgs costituente chiarisce che il diritto della chiesa è giuridico al pari delle

stato.

Cos'è un ordinamento giuridico? 2 risp: per il privatista è l'insieme delle norme: concezione normativista per il pubblicista è l'istituzione: concezione istituzionale: è l'entità sociale organizzata che si dia potere di emettere norme giuridiche. Il dir della chiesa è un dir istituzionale. La chiesa è l'istituzione del dir ecclesiastico.

I lavori preparatori dell'assemblea costituente sull'art 7 co 1 sul co 2 il dibattito fu più acceso. Sul co 1 non c'era discussione: si sa che il lgs voleva fare un unico art su dir ecclesiastico+ dir internazionale (artt 10-11)+ dir degli altri Stati. Dossetti aveva proposto: lo stato, riconoscendosi membro della comunità internazionale, per ciò stesso riconosce “come originario l'ordinamento giuridico internazionale, gli ordinamenti giuridici degli altri Stati e l'ordinamento della Chiesa Cattolica”. Poi si decise di fare norme separate. Dossetti era il rappresentante della fazione democristiana, Togliatti di quella comunista, Calamandrei di quella delle forze laiche. L'art 7 è frutto di un accordo tra democristiani e comunisti.

Formule di relazioni tra Stato e Chiesa Nell'antichità i due poteri erano molto confusi: nessuna distinzione tra comunità politica e comunità religiosa. Cambia con l'avvento del cristianesimo, che non riconosce il carattere sacro dell'imperatore.

  • Cesaropapismo: intervento dello stato nei confronti della chiesa (ultimo esempio: Zar in russia.) il potere civile sottomette quello religioso
  • teocrazia: la legge religiosa si impone su quella dello stato
  • il giurisdizionalismo: x es dell'Inghilterra: lo stato rende la chiesa una sorta di istituzione pubblica che gli deve rendere conto: non è autonoma ma assoggettata allo Stato
  • separatismo (Cavour: libera chiesa in libero stato) 2 entità distinte che non partecipano mai agli affari dell'altra. È una concezione utopica: esiste sempre un momento in cui le 2 coincidono creando problemi al soggetto destinatario di entrambi. X es: francia: fin troppo separatista
  • coordinazione: art 7 cost: i due poteri devono tentare di accordarsi. Regime italiano. Anche se art 7 co.1 sembra separatista, il co. 2 è coordinazione

23-03- Cos'è un concordato?

materie disciplinate dalla Costituzione (come art 19: libertà religiosa): può solo richiamarle. Per esempio: il matrimonio: non è previsto dalla cost, ma dal c.c. e dalle Leggi particolari. Oppure l'istruzione religiosa nelle scuole (materia che interessa molto alla Chiesa perchè il bambino è più ricettivo dell'adulto) → nel concordato del 29 era prevista come obbligatoria dalle elementari, con il concordato del 85 è prevista dall'asilo, ma in forma facoltativa. Il concordato è un atto di diritto esterno che regola i rapporti tra stato e chiesa. Cosa vuol dire “di diritto esterno”? Non è un atto di dir interno: si pone in un ordinamento terzo rispetto a quello dello stato e della chiesa. Storicamente i concordati furono visti in 2 modi diversi: 1 nelle teorie statualistiche: come un contratto di diritto pubblico interno → atto di diritto interno allo Stato 2 Teoria curialista: poiché la chiesa si ritiene onnipossente non può contrattare la sua verità rilevata! Il concordato è un privilegio che la Chiesa concede allo Stato. Nessuna delle due è accettabile. In base alla teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici sovrani indipendenti e separati il concordato è un atto di diritto esterno che collega i due ordinamenti. Questo diritto esterno è il diritto internazionale. Quindi i concordati sono regolati dal diritto internazionale: Convenzione di Vienna in materia di trattati del 1969 (esecutiva in italia con L 112/1974) → un trattato può essere stipulato tra Stati, ma sono rilevanti anche gli atti stipulati tra uno stato e un'entità riconosciuta come soggetto di dir internazionale. Questi soggetti sono: le organizzazioni internazionali, gli insorti (il sovrano ordine di Malta) e la Santa Sede. Per il diritto internazionale la Santa Sede è più rilevante come organo di governo della chiesa universale. I concordati sono quindi atti equiparati ai trattati di diritto internazionale. Secondo alcuni internazionalisti anche la Chiesa, oltre la Santa Sede, è soggetto di dir internazionale, ma per gli studiosi di diritto ecclesiastico no.

Che valenza giuridica ha la Chiesa cattolica? Quale personalità giuridica ha? Esistono 3 tipi di personalità giuridica: 1 privatistica: non è della chiesa in generale ma dei singoli enti ecclesiastici. 2 Internazionalistica: non è della chiesa, ma della Santa Sede. 3 Pubblicistica. La chiesa ha una personalità pubblicistica all'interno dell'ordinamento italiano. Infatti ci sono atti puramente ecclesiastici che assumono rilevanza nell'ordinamento italiano: Per esempio: il potere di certificazione: il certificato di battesimo è un atto che, a determinate condizioni, assume rilievo nell'ordinamento italiano (rileva soprattutto in materia matr + iscrizione all'università cattolica). Altro esempio: art 831 cc: Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto. I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice, in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano.

2- matrimonio in facto → matrimonio come accordo, cioè come rapporto matrimoniale.

Disciplinato dal diritto civile per cui i soggetti che scelgono di contrarre matrimonio concordatario si vedranno disciplinati dal dir canonico, ma contemporaneamente acquisteranno lo status di “coniugi” come i soggetti che hanno contratto matrimonio civile. Nella Sent. 169/1971 la Corte Cost dice che la legge sul divorzio non va a toccare il momento in cui si forma il vincolo (come invece fa l’annullamento), ma va a toccare il rapporto matrimoniale – che successivo alla formazione del vincolo.

Differenza tra ANNULLAMENTO E SCIOGLIMENTO? Annullamento → effetti ex tunc (retroagisce) Scioglimento → affetti ex nunc. Dopo lo scioglimento del matrimonio, per la Chiesa, il primo coniuge rimane “coniuge”, mentre la seconda moglie è considerata una semplice concubina. Differenza tra DIRITTO DELLO STATO e DIRITTO DELLA CHIESA? Diritto dello Stato → modificabile attraverso certe procedure Diritto della Chiesa → diritto immutabile, perché è diritto divino La l. sul divorzio fu confermata dalla Corte Cost con questa Sent. 169/1971 e poi dal referendum del 1974. La competenza spetta allo Stato.

  • Altro conflitto di competenza si ha per la l. sull’aborto del 1978: anche qui c’è stato conflitto di competenza, al quale è seguito poi un referendum e alla fine – anche questa volta-la competenza spetta allo Stato. Una legge che non creò conflitto di competenza fu quella sui transessuali del 1982:questa legge,previ accertamenti,riconosce il cambio di sesso chirurgico. Qui non vi fu conflitto di competenza perché la Chiesa non potrà mai accettare il cambio di sesso chirurgico, perché la Chiesa si basa sul diritto naturale (quindi chi nasce uomo rimane uomo e chi nasce donna rimane donna). Quindi, in caso di conflitto di competenza su materie miste, la competenza delle competenze spetta allo Stato.

ART. 7 c.2 Cost Il secondo comma fu voluto dai democristiani di Dossetti. I rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dai Patti Lateranensi del ’29, così come modificati dal nuovo Concordato nel 1984, esecutivo in Italia con legge del 1985. “le modificazioni dei patti accettate dalle parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale” significa che i Patti del ’29 sono modificabili (“le modificazioni dei Patti”) in 2 modi:

  • Modificazione bilaterale con accordo tra Stato e Chiesa, mediante legge ordinaria
  • Revisione costituzionale , cioè se non c’è accordo tra Stato e Chiesa si avrà modificazione unilaterale da parte dello Stato con legge costituzionale (art. 138 Cost) Questa è la lettura corretta dell’art. 7 c.2 Cost. L’interpretazione corretta di tale art è stata molto dibattuta e per comprendere bisogna andare a vedere i lavori preparatori della Costituente: 2 erano le volontà precise: a Che rapporti tra Stato e Chiesa continuassero ad essere regolati dai Patti Lateranensi

Che i Patti fossero modificabili. Tupini (democristiano) propose “i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi” ma dicendo così si poteva pensare che i Patti Lateranensi avessero lo stesso valore della Costituzione (cd. COSTITUZIONALIZZAZIONE DEI PATTI), cosa che non era possibile perché la Costituzione è fonte primaria. Quindi la formulazione di Tupini non poteva essere accettata I laici con Calamandrei erano contro l’inserimento dei Patti nella Costituzione perché ritenevano che accettando la proposta formulata da Tupini voleva dire costituzionalizzare i Patti I cominusti con Togliatti propongono una nuova formulazione “i rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati in termini concordatari”, ma così dicendo si finiva per vincolare lo Stato ad avere sempre un concordato, inoltre questa formulazione non richiamava espressamente i Patti, ma faceva riferimento al Concordato. Dallo scontro uscì la proposta di Lucifero che diceva “qualunque modificazione dei Patti bilateralmente accettata, non richiederà procedimento di revisione costituzionale, ma sarà sottoposta a procedura di ratifica”. Da questa formulazione deriva la possibilità di modificare i Patti in 2 modi:

  • con legge ordinaria, se vi è accordo tra Stato e Chiesa
  • con procedimento di revisione costituzionale, se non vi è accordo, ma solo volontà dello Stato Sulla base ciò, l’art.7 c.2 fu approvato.

Art 7 Co. 1 Cost: (Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.) I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Come e perchè è nato? La preoccupazione del gruppo di maggioranza cristiana (Dossetti) era quella di ribadire l'esistenza dei P.L. Nel testo cost, dato che l'esistenza dei problemi economici del dopoguerra rendeva riaprire la questione religiosa inutile, nonostante il fatto che i P.L. Fossero mal visti dal legislatore costituente data la loro matrice fascista. Se non fossero stati nominati in cost avrebbero cmq continuato a avere valore, ma una L ordinaria con semplice maggioranza parlamentare poteva cambiarli o annullarli. Per questo vengono menzionati nella cost. Lavori preparatori: 1- Democratici, con Dossetti, chiede il richiamo nella cost avvertendo però che questo richiamo non avrebbe dato si PL forza e efficacia costituzionale → contro costituzionalizzazione dei patti. 2- Laici, con Calamandrei, contrari anche alla menzione.

3- Comunisti, con Togliatti, accordo con democristiani, ma con una formula diversa: utilizzare un

Fino al 1971 la corte si occupa solo dei culti acattolici. Quando viene investita di

questioni in materia concordataria usa delle scuse formali per non rispondere. Non tocca mai norme ecclesiastiche in questioni che riguardano la chiesa cattolica, non era pronta a pronunciarsi sul concordato.

  • Deve rispondere alla domanda: la corte è competente in materia concordataria? Il giudizio della corte riguarda le norme della legge di esecuzione, quindi può intervenire. Sent n. 30-31-32 del 1971. In queste sentenze si occupa della questione per la prima volta. Dichiara la sua competenza sulle norme di derivazione concordataria (l. 810/29) però il sindacato di legittimità deve essere svolto in modo particolare. Il parametro da utilizzare non sono le singole norme costituzionali ma i principi supremi dell'ordinamento costituzionale. Crea una nuova categoria giuridica, ma non dice cosa sono! Comunque continua a dichiarare la legittimità delle norme del concordato, che rimane intonso.
  • Sent 183/1973 sui trattati comunitari (allora CEE): la corte enuncia la stessa cosa: le norme di esecuzione non possono essere in contrasto con i principi fondamentali (cambia solo la nomenclatura). Cambia la gerarchia delle fonti.
  • Questa posizione di stallo dura fino al 198 Sent 18: la corte spiega cosa sono i principi supremi. Siamo alle porte della revisione del concordato. La sentenza è in materia matrimoniale, anche se la risoluzione non è giuridicamente corretta. Si affronta il problema dello scioglimento per non consumazione del matrimonio, previsto dall'art 34 del concordato che lo affida al procedimento “amministrativo” ecclesiastico. Nel 1970 L sul divorzio: prevede il procedimento di scioglimento x inconsumazione sotto la giurisdizione del diritto civile. D. civile e d. ecclesiastico hanno 2 concetti diversi di incosumazione: per dir civile il g si basa sul rapporto sessuale come congiunzione dei due corpi, per il d canonico ci vogliono 2 requisiti: penetratio e seminatio. La sent 18 riguarda la concorrenza in materia di competenza di giurisdizione: la corte ritiene che il procedimento amministrativo canonistico è da considerarsi incostituzionale perchè, essendo amministrativo, non tutela il principio supremo del diritto alla tutela giurisdizionale ex art 4 cost. È il primo principio supremo desumibile dalla cost. Poi ne enuncia altri: art 1: sovranità dello Stato art 7 co 1: reciproca indipendenza stato e chiesa artticoli vari: inderogabile tutela dell'ordine pubblico statuale. Artt 2 3 7 8 19 20 + Sent 203/1989: principio supremo della laicità dello stato.
  • La corte intende la laicità dello stato non come indifferenza dello stato davanti alle varie religioni, ma come garanzia dello stato per la salvaguardia della libertà religiosa in un regime di pluralismo confessionale e culturale. Laicità non separatistica ma come sensibilità al fenomeno religioso.

o meglio le ha tutte.

07-04-

I principi supremi si riferiscono al concetto di costituzione materiale: il diritto vivente che si contrappone al diritto vigente (cost formale) I primi 12 articoli della cost sono i principi fondamentali, ma non corrispondo perfettamente alla cost materiale, sebbene ne siano una parte importante. Essi sono portatori di un diritto vivente, ma non corrispondono al diritto che si evolve nel tempo come la cost materiale. Esempio: art 139: la forma repubblicana (si può cambiare solo rompendo il patto costituzionale).

Le norme di derivazione concordataria sono norme costituzionalmente protette (come gli statuti delle regioni speciali), ma non sono norme costituzionalizzate → per questo vanno giudicate in base ai principi supremi dell'ordinamento. (problema della CEDU: Sent 348/07 → cita le norme di derivazione concordataria)

la confessionalità dello stato italiano storia: -Art 1 statuto albertino: La religione cattolica è la religione di stato

  • 1929: art 1 trattato: riprende lo statuto albertino: italia stato confessionale, i culti acattolici sono solo ammessi.
  • 1948: con la cost il principio della religione di stato non è più vigente ex art 3.
  • 1984/5: art 1 nuovo concordato abolisce espressamente art 1 trattato.

Nei lavori preparatori dell'art 7 della cost si vede come in realtà già dal 48 l'ita non è

  • stato confessionale. Infatti ci sono 2 proposte di emendamenti che lo provano: 1 proposta Patricolo: “la religione cattolica è la religione ufficiale dello stato italiano” → viene respinta 2 proposta Rodigò e Coppa: “la religione cattolica è la religione confessata dall'enorme maggioranza del popolo italiano” → viene ritirata. Evidente intenzione di non inserire la confessionalità. Quindi sostanzialmente finisce nel 48, formalmente nel 84/5. dal punto di vista giuridico l'italia quindi non è un paese confessionale. Dal punto di vista politico forse ancora sì.

Art 8 costituzione

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative