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Elementi di diritto internazionale, Dispense di Diritto Internazionale

Le caratteristiche della comunità internazionale e il diritto che la governa/regola. Si parla delle origini del diritto internazionale, dei suoi padri fondatori e delle loro teorie. Inoltre, si descrive l'evoluzione del sistema internazionale dal sistema di Westfalia a quello attuale, basato sugli stati-nazione e le loro interazioni regolate dal diritto internazionale. Infine, si analizza la funzione di attuazione coattiva del diritto nell'ordinamento internazionale.

Tipologia: Dispense

2021/2022

In vendita dal 09/05/2022

alicealberti30
alicealberti30 🇮🇹

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Diritto della
comunità
internazionale
Anno accademico 2021/2022
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Diritto della

comunità

internazionale

Anno accademico 2021/

Lezione 2 , 13/01/ I caratteri della comunità internazionale La comunità internazionale è un nucleo umano e sociale che ha caratteristiche diverse dalle comunità statuali/statali, non nazionali perchè le nazioni non si esprimono sempre in uno stato, sulle quali è modellato un ordinamento giuridico (diritto pubblico) di rapporti impari e verticali tra stato e cittadini. Questa peculiarità della comunità internazionale influenza il modo di essere del diritto che la governa/regola.

  • Origini La Guerra dei trent’anni termina nel 1648 con la pace di Westfalia , che pone fine al bipolarismo di potere impero-papato e dà vista al sistema di Westfalia, nuovo sistema internazionale nel quale interagiscono i nuovi centri di potere, gli stati-nazione sovrani, indipendenti ed eguali. Per regolare queste interazioni si sviluppa il diritto internazionale, complesso di regole e leggi, che già esistevano (ex. l’Impero Romano doveva relazionarsi con altri popoli o soggetti) ma cambiano i soggetti a cui si indirizzano. Gli stati sono sovrani - > detengono un potere di autogoverno assoluto auto concesso, cioè non devono la propria sovranità a soggetti superiori, come in passato il Papato, ma è lo stato stesso l’origine del potere che esercita. … e indipendenti - > non riconoscono alcun potere al di sopra di loro, perchè l’ordinamento internazionale non è gerarchico, come quello statuale, nel quale gli organi statali nell’esercizio delle loro funzioni sono sovraordinati ai cittadini, ma tutti gli stati sono uguali dal punto di vista giuridico - > principio dell’eguaglianza giuridica. Le organizzazioni internazionali non sono superstati (pag. 59) superiori agli altri ma sono forme di cooperazione tra eguali volute dagli stati stessi. I padri del diritto internazionale sono il filosofo del diritto Alberico Gentili (1552-1608) e Hugo Grozio (1583- 1645), che si ispira alle ricerche di Gentili. Gentili e Grozio pongono le basi del diritto internazionale a partire dal diritto del mare, che regolamenta la sovranità del mare, nelle rispettive opere De iure belli e De iure belli ac pacis. Nel De iure belli, Alberico Gentili si chiede anche in che misura sia giusto o ingiusto il fenomeno della guerra: la guerra è ingiusta quando contraria alla religione e giusta quando è difensiva o giustificata da ragioni religiose. Si dedicano anche al conflitto tra le teorie del giusnaturalismo e del giuspositivismo:
  • Secondo i giusnaturalisti, il diritto, come metodo di regolamentazione delle relazioni umane, è naturale e divino, cioè connaturato/insito alla natura umana e ispirato da Dio, sostengono l’ascendenza religiosa del diritto, che lo rende ineliminabile.
  • Secondo il positivismo giuridico, il diritto è positivo, cioè prodotto e rispettato dalla volontà degli uomini, non per una naturale e spontanea inclinazione della natura umana al diritto.
  • Grozio e Gentili hanno una concezione intermedia, perchè sostengono come i giusnaturalisti che il diritto sia connaturato nella natura umana, ma escludono qualsiasi connotazione divina - > relativizzazione/umanizzazione/laicizzazione del diritto.
  • Dal sistema di Westfalia a quello attuale Il sistema di Westfalia si è evoluto a seguito di diversi fatti storici fino al sistema internazionale attuale, che si basa sempre sugli stati-nazione e le loro interazioni regolate dal diritto internazionale:
  • dalla società delle nazioni all’ONU e alla fine della II guerra mondiale La prima grande organizzazione internazionale, soggetto giuridico creato da un trattato internazionale, è la Società delle nazioni, fondata con il trattato di Versailles conclusivo della WW1, al fine di scongiurare una nuova guerra mondiale. I trattati internazionali multilaterali come quello di Westfalia e Versailles sono rari, perchè in passato si stringevano principalmente trattati bilaterali e reciproci, io ti faccio un favore e tu me ne fai un altro, e

Le fonti del diritto non dipendono dalla volontà e dalla grande superiorità del sovrano rispetto ai sudditi, ma i governanti devono rispettare un procedimento complesso, che assicura che le fonti siano elaborate nel rispetto e a tutela dei governati. Le fonti statali sono principalmente scritte (la consuetudine è una fonte ma poco diffusa), anche per assicurare il principio di certezza del diritto, secondo il quale devono essere rese conoscibili tutte le regole del gioco ai cittadini prima che agiscano e quindi non possono essere puniti per un’azione lecita quando è stata compiuta, non può subentrare una norma campata per aria.

  • Negli ordinamenti internazionali, le norme del diritto sono prodotte dagli stessi destinatari delle medesime, gli stati-nazione, perché la comunità internazionale è anarchica e acefala, cioè priva di un governo centralizzato. Gli stati-nazione sono contemporaneamente i legislatori, i destinatari e i giudici delle norme, che sono elaborate per volontà degli stati stessi che decidono di imporsele congiuntamente (rapporto orizzontale), non sono imposte da entità superiori, come avviene tra stato e cittadini (rapporto verticale). La fonte internazionale principale di primo grado è la consuetudine non scritta, basata un comportamento ripetuto nel tempo con la convinzione che sia un comportamento dovuto e di agire nel rispetto di una norma vigente. La fonte di secondo grado sono i trattati internazionali scritti. Nel diritto internazionale non sussiste un rapporto gerarchico tra le fonti, anche se si nominano con gradi progressivi.
  1. La funzione giurisdizionale
  • Negli ordinamenti interni l’esercizio della funzione giurisdizionale/di amministrazione della giustizia è prerogativa esclusiva dello Stato attraverso specifici organi, non è contemplato farsi giustizia da sé*. Questa funzione comporta (1) assicurarsi che il diritto venga rispettato, (2) risolvere le controversie scaturite da un’eventuale violazione, (3) interpretare il diritto, (4) garantire il rapporto gerarchico delle fonti del diritto, controllare che le fonti del diritto inferiori rispettino quelle superiori. In Italia, questa funzione è detenuta dalla Magistratura con tutte le sue sezioni. *Esistono forme residuali di giustizia privata come la mediazione, la conciliazione e l’arbitrato. L’arbitrato è un metodo alternativo di risoluzione delle controversie, ammesso nella maggior parte degli ordinamenti interni, ma solo per determinate materie, come la materia contrattuale e commerciale. Si predilige per questione di tempiste, riservatezza e di tecnicismi, essenziali rispetto al giudizio ordinario. In questa procedura, ciascuna parte della lite può scegliere chi le giudicherà, gli arbitri (non sono gli avvocati), persone di fiducia esperte in materia, mentre nel procedimento ordinario di solito ci si trova un giudice precostituito, terzo, imparziale, autorevole rispetto alle parti. Ovviamente nella giustizia penale e nella commissione di reati, non si può ricorrere all’arbitrato.
  • Nell’ordinamento internazionale, non esiste una funzione giurisdizionale in senso stretto in assenza di un governo superiore, quindi le controversie sono risolte mediante arbitrato, per evitare che gli stati ricorrano al metodo primitivo del vedere chi è il più forte attraverso la violenza. Si ricorre l’arbitrato, perchè permette agli stati di decidere loro stessi, secondo la propria volontà, di iniziare un processo, di venir giudicati in quanto indipendenti e sovrani. Le corti di arbitrato, come la Corte permanente di giustizia internazionale della SDN, poi Corte internazionale di giustizia dell’ONU, si occupano del procedimento di arbitrato per risolvere le controversie tra gli stati, hanno una funzione arbitrale che subentra solo se gli stati coinvolti in una controversia vogliono ricorrere all’arbitrato (non sono obbligati) e sono disposti ad essere giudicate, accettano la giurisdizione della corte. Dovrebbero essere giudicati perché hanno aderito allo statuto internazionale che stabilisce la giurisdizione della corte, ma nessuno li può costringere perché sono sovrani.

I membri della CIG sono nominati dai rappresentanti degli stati dell’Assemblea generale dell’ONU, tra magistrati e studiosi esperti del diritto a rotazione, non sono mandatari o rappresentanti di nessuno stato, ma sono scelti dai rappresentanti di tutti gli stati membri dell’ONU, tra cui anche quelli/le parti che stanno ricorrendo all’arbitrato.

  • la funzione di attuazione coattiva del diritto Negli ordinamenti interni è una funzione accentrata nelle mani dello stato, che la esercita attraverso istituzioni, come l’esercito, la polizia, gli ufficiali giudiziari, la guardia di finanza ecc. in nome del pubblico interesse, la funzione punitiva è tolta ai singoli e assunta dalla sfera pubblica per la tutela di tutti. Questa funzione consiste nel dare attuazione/esecuzione coattiva a una sentenza che ha accertato una violazione e ne ha definite le conseguenze, coattiva perchè l’attuazione può avvenire anche con la forza e contro la volontà del destinatario, indipendentemente che comporti fare o impedire di fare qualcosa. Gli individui possono farsi giustizia da soli, provvedere da soli a punire una violazione solo in due eccezioni: (1) in alcune situazioni di autotutela, come la legittima difesa, cioè quando un individuo che subisce un atto di aggressione, può reagire nella stessa misura dell’attacco subito, solo se si trova in una situazione di necessità e di pericolo. (2) nel campo delle obbligazioni contrattuali in caso di adempimento, cioè quando due individui hanno firmato un contratto, se uno dei due non rispetta le obbligazioni contratte/è inadempiente, come il mancato pagamento di una prestazione, l’altro non fornisce la prestazione finché non riceve il pagamento, è inadempiente come l’altro individuo per punirlo della sua inadempienza.
  • Nell’ordinamento internazionale, la funzione di attuazione coattiva è decentrata, vige il diritto naturale (insito nella natura del contesto internazionale) degli stati all’autotutela/self defence, prima risposta del diritto internazionale: quando uno stato commettendo un illecito/una violazione lede un altro stato, questo ha il diritto di reagire in risposta*, anche militare, ma solo in caso di necessità (non c’è altra soluzione) e proporzionalmente all’attacco ricevuto. Però, secondo art. 51 della Carta dell’ONU (pag. 37), se la risposta comporta l’uso della forza, è necessaria l’autorizzazione del Consiglio di sicurezza dell’ONU, che è preso in causa in quanto organo di autotutela generale e un attacco armato potrebbe non tutelare e minare l’ordine generale.
  • Art. 51 della Carta dell’ONU: “Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell'esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quell'azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale”. *Se la violazione è un’inadempienza, cioè nel caso in cui uno stato parte di un trattato sia inadempiente, l’altro/gli altri sono legittimati a “ad invocare la violazione come motivo di estinzione del trattato o di sospensione totale o parziale della sua applicazione”, secondo l’art. 60 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Il Consiglio di sicurezza dell’ONU è composto da 15 stati, di cui 5 permanenti, i vincitori della WW2 (GB, Cina comunista, Russia, USA, Francia), che devono essere tutti d’accordo su una decisione affinché venga presa e che hanno il diritto di veto Dopo 60 anni, i vinti della WW2, Germania, Italia e Giappone, sono ancora esclusi dai membri permanenti, nonostante siano importanti contribuenti nell’organizzazione.

L’atto di riconoscimento potrebbe essere (1) un atto dichiarativo o di accertamento costitutivo di uno stato già esistente, del suo status e condizione a livello internazionale, grazie alla quale gode principio consuetudinario dell’immunità rispetto all’ordinamento giuridico internazionale*. (2) Per alcuni è un atto puramente politico e strategico, non giuridico, quindi irrilevante per il diritto internazionale. Uno stato può revocare il riconoscimento di un altro o cambiare idea sul non riconoscimento? Sì, ne è un esempio il cambio di rotta di molti stati sugli iniziali riconoscimento e legittimazione del governo nazionalista di Chiang Kai Shek, poi sostituito dalla Repubblica popolare cinese nella comunità internazionale, che la accetta tacitamente da un certo momento in poi anche senza un revoca ufficiale del riconoscimento all’altro governo. Escluso quindi il riconoscimento, uno stato è tale secondo il principio dell’effettività: il governo può essere legittimo o meno, non conta come si è instaurato, a patto che il suo potere sia effettivo e operante sul popolo e sul territorio in cui si identifica, in modo che gli altri stati ci si possano confrontare, certi che essendo operante possa eseguire le decisioni e mantenere le promesse prese *La soggettività degli Stati e l’immunità della giurisdizione degli altri Stati, due precedenti:

  1. Cass. 1985 (caso Arafat) pag. 9 2 ) Cass. 2004 (caso Djukanovic) pag. 11 Queste due sentenze ci aiutano a capire il tema dell’immunità della giurisdizione: dal momento in cui uno stato viene riconosciuto, gode del principio di immunità o esenzione rispetto alla giurisdizione degli altri, i giudici di un altro stato non possono giudicare il comportamento di un altro indipendente, sovrano e eguale. I giudici della cassazione sono chiamati a capire se il trasgressore sia da considerare come un soggetto fisico privato e come un’entità pubblica straniera nell’esercizio delle proprie funzioni, per cui varrebbe il principio di immunità.
  2. Caso Arafat - > il presidente dell’OLP Yasser Arafat (OLP = organizzazione per la liberazione della Palestina, poi autorità nazionale palestinese) era accusato di traffico illecito di armi, in particolare di rifornire le Brigate rosse. Per tutti i gradi di giudizio, la difesa sostiene che Arafat era un capo di stato straniero, che ha agito nell’esercizio delle sue funzioni per l’OLP, un soggetto internazionale con rapporti internazionali anche con l’Italia, quindi dovrebbe godere dell’immunità rispetto alla giurisdizione italiana, i giudici italiano non sarebbero competenti nel giudicarlo. Questa questione di giudicabilità deve essere risolta prima di tutto, perchè se Arafat fosse immune, i giudici italiano non potrebbero nemmeno porsi valutare la sua colpevolezza o meno. La Corte di Cassazione riconosce che Arafat sia il capo dell’OLP, ma ritiene che l’OLP del 1985 non abbia tutte le caratteristiche imprescindibili di uno stato, perchè anche se rappresenta le istanze di un popolo, la sovranità non è esercitata su un territorio ben definito. Non essendo l’OLP uno stato, Arafat non è un capo di stato straniero e quindi non gode dell’immunità, i giudici italiani possono pronunciarsi sulle sue azioni.
  3. Caso Djukanovic - > Nel 2004 Milo Djukanovic, primo ministro e presidente del CDM (partito democratico dei socialisti del Montenegro) del Montenegro, viene accusato di contrabbando di sigarette. Contesto storico: nella fase di disgregazione della Jugoslavia, Serbia e Montenegro erano parte di uno stesso stato, la Repubblica federale di Serbia e Montenegro, stato bicefalo di due repubbliche unite, ciascuna con il proprio presidente e un presidente unico della federazione. In questo caso, non è in dubbio la statualità della Repubblica, ma bisogna capire se Djukanovic abbia agito come privato o come organo dello stato legittimato nell’esercizio delle proprie funzioni.

Consultando la costituzione della Repubblica federale, emerge che la sua sovranità esterna spetta alla Serbia e al Montenegro congiuntamente, quindi Djukanovic non avrebbe potuto agire autonomamente come organo montenegrino all’estero e deve essere giudicato come privato. (Lezione 5, 20/01/2022)

  • Secondo il principio di effettività, uno stato è considerato tale se il suo potere è effettivo e operante sul popolo e sul territori in cui si indentifica, indipendentemente dalla legittimità del suo potere. MA di recente, si sta tentando di superare il principio di effettività con quello di legittimità democratica, al fine di avviare e instaurare progetti comuni e condivisi di valori e principi consuetudinari, come la ‘Dichiarazione sui principi che reggono le relazioni tra gli stati partecipanti’, contenuta nell’atto finale della Conferenza di Helsinki, istitutiva dell’OSCE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa), principi che uno stato deve rispettare per accedervi, che ispirano la condotta dei partecipanti nelle dimensioni politico-militare, umana ed economica:
  • eguaglianza sovrana, rispetto dei diritti inerenti alla sovranità, rispetto dei diritti di sovranità degli altri.
  • non ricorso alla minaccia o all’uso della forza
  • inviolabilità delle frontiere
  • integrità territoriale degli stati
  • composizione pacifica delle controversie
  • non intervento negli affari interni
  • rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali inclusa la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo
  • eguaglianza dei diritti ed autodeterminazione dei popoli
  • cooperazione fra gli stati
  • esecuzione in buona fede degli obblighi di diritto internazionale Alcuni di questi principi sono eccezionali, perchè riguardano la dimensione interna e gli affari interni degli stati, che non dovrebbero interessare alla comunità internazionale, a meno che gli stati stessi negozino delle imposizioni a cui sono disposti a sottoporsi, come in questo caso. Per esempio, i membri dell’OSCE consentono l’esistenza di un osservatorio internazionale che vigili lo svolgimento regolare delle elezioni interne. Anche se si sono verificate sostanziali violazioni a questi principi, non bastano per negarla o ad annullare la sua esistenza.
  • La dichiarazione dei ministri degli esteri dei 12 stati membri delle comunità europee circa le direttrici sul riconoscimento di nuovi stati fin Europa orientale e in Unione Sovietica del 16 dicembre 1991 (pag. 26). Con la caduta del muro di Berlino, gli stati di nuova indipendenza dell’ex blocco sovietico chiedono di stringere rapporti più intensi con i paesi occidentali. I 12 ministri degli esteri della comunità europea dichiarano di voler riconoscere solo i nuovi stati che:
  • abbiano presentato una richiesta/domanda formale e scritta di riconoscimento
  • si diano un assetto democratico, e quindi:
  • accettino la Carta dell’ONU e l’atto finale di Helsinki, con i suoi 10 principi.
  • salvaguardino i diritti dei gruppi etnici e nazionali, nonché delle minoranze, conformemente agli impegni sottoscritti nell’ambito della CSCE (antenata dell’OSCE).
  • rispettino l’inviolabilità dei confini territoriali, modificabili solo di comune accordo e attraverso mezzi pacifici.
  • riconoscano i impegni per il disarmo, non proliferazione nucleare, sicurezza e stabilità della religione.
  • si impegnino a risolvere attraverso specifici accordi, in particolare facendo riferimento all’arbitrato internazionale, tutte le questioni poste dalla successione di stati e tutte le controversie di carattere regionale.

L’accordo internazionale costitutivo di un’organizzazione contiene anche il suo statuto, come la Carta dell’ONU (pag. 37) o lo statuto della CIG (corte internazionale di giustizia, pag. 52) La Carta dell’ONU del 1945 è l’accordo internazionale costitutivo dell’ONU, firmato durante la conferenza diplomatica di San Francisco. L’ONU subentra alla precedente Società delle Nazioni, conservandone la vocazione di pace e sicurezza ma acquisendo in più delle funzioni di cooperazione economica e sociale. Le organizzazioni internazionali sono le eredi permanenti e stabili delle conferenze diplomatiche, eventi eccezionali ed episodici di multilateralità internazionale, che si tenevano alla fine di grandi conflitti mondiali per ristabilire l’equilibrio e la pace mondiale con accordi internazionali. Ex. Il congresso di Vienna del 1815 per la pace di Westfalia, la conferenza di Parigi del 1918 per il trattato di Versailles. Conferenze diplomatiche - > occasioni di confronto multilaterale uniche ed eccezionali nel contesto internazionale passato slegato e priva di una governance internazionalmente condivisa vs organizzazioni internazionali - > entità di confronto multilaterale quotidiano e permanente, stabilizzazione di eventi prima episodici È possibile aderire alle organizzazioni internazionali in qualsiasi momento, non includono solamente gli stati che le hanno fondate, ex. A partire dal 1950, i membri dell’ONU sono passati dall’essere 60, 104 nel 1961, 127 nel 1970, 193 nel 2020, fino ad includere la quasi totalità degli stati del mondo (195), ad esclusione della Città del Vaticano e Taiwan. La Corte internazionale di giustizia dell’ONU sostituisce la corte permanente di giustizia internazionale della Società delle Nazioni, di cui mantiene lo statuto. La Carta dell’ONU invece contiene alcuni caratteri di novità rispetto alla Convenzione della società delle nazioni. Le organizzazioni internazionali operano sulla base del principio di attribuzione, cioè possono svolgere solamente le funzioni conferite volontariamente e autorizzate dagli stati membri nello statuto con cessioni di sovranità (ex. art. 41 e 42 della Carta dell’ONU), non sono entità statuali (o super stati) esercitano un potere di governo auto concesso. L’ONU esercita le proprie funzioni attraverso i propri organi:

  • L’Assemblea generale - > è un organo collegiale, perchè deve basarsi sul principio dell’uguaglianza sovrana dei membri (art. 2 della Carta dell’ONU), che hanno lo stesso diritto di voto e prendono decisioni non vincolanti, sotto forma di raccomandazioni o risoluzioni, inviti agli stati a tenere o non tenere certi comportamenti. Non sono vincolanti per accontentare gli stati più potenti, che sono anche i maggiori contribuenti dell’organizzazioni e che quindi ritengono sia paradossale che il peso del proprio voto sia uguale a quello degli altri. Negli altri organi dell’ONU come il fondo monetario, al quale gli stati contribuiscono in base alla propria capacità economica, o il Consiglio di sicurezza hanno un voto ponderato, basato su indici predefiniti. Secondo la Carta dell’ONU, l’Assemblea generale opera con efficacia vincolante sull’ammissione di nuovi membri e sulla determinazione dei contributi non obbligatori degli stati membri.
  • Il Consiglio di sicurezza - > è un organo assembleare di governance politica, composto da 15 stati, 10 eletti a rotazione ogni 2 anni dall’Assemblea Generale* e 5 permanenti (USA, Russia, Francia, GB, Cina), i cui voti devono essere tutti favorevoli affinché una decisione sia vincolante e che godono del diritto di veto, cioè un loro voto contrario/astensione paralizza l’azione di tutto l’organo. Chi ha vinto la WW2 voleva assicurarsi che una qualsiasi decisione della stessa gravità venisse presa con il loro consenso. Dopo 60 anni, i vinti della WW2, Germania, Italia e Giappone, sono ancora esclusi dai membri permanenti, nonostante siano importanti contribuenti nell’organizzazione. Appunto, le decisioni non sono prese con metodo democratico, ma col sistema del voto ponderato, espressione della capacità di partecipazione dei singoli stati (di solito capacità economica) all’organizzazione.

*L’Assemblea generale sceglie questi 10 membri cercando di rispettare un meccanismo di rotazione e di garantire una rappresentanza geopolitica di tutte le parti del mondo. Il capitolo VII della Carta dell’ONU si occupa delle competenze più scottanti del Consiglio di sicurezza, ovvero ‘l’azione rispetto alle minacce alla pace, alle violazioni della pace e agli atti di aggressione’ (articolo 39 - 51): accerta l’esistenza di una minaccia o violazione, fa raccomandazioni o decidere quali misure debbano essere prese in conformità con gli articoli 41 e 42 per mantenere (prevenire una minaccia o violazione fortemente verosimile e imminente) o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Se non strettamente necessario, le misure devono prescindere dall’uso della forza (interruzione delle relazioni economiche, come l’embargo, diplomatiche, dei trasporti, dei mezzi di comunicazione come la radio), che può subentrare solo in ultima istanza (art. 42), se le altre misure non sono adeguate, con una mobilitazione di forze armate aree, navali o terresti, previo accordo tra il Consiglio di sicurezza e il Comitato di stato maggiore (art. 46). Il Comitato di stato maggiore è composto dai capi di stato maggiore di tutti i membri permanenti del Consiglio di sicurezza o dai loro rappresentanti (art. 47). Gli stati membri dovrebbero intervenire con un contingente militare misto, i cosiddetti caschi blu, che risponda direttamente all’ONU, in realtà di solito il Consiglio dà il comando a uno stato, i principi della carta non vengono violati ma semplicemente applicati in modo diverso. Gli articoli del capitolo I contengono i fini e i principi ispiratori generali dell’organizzazione: Art. 1 - > i fini dell’ONU sono: il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul principio dell’uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei popoli, conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali nei diversi ambiti, costruire un centro per il coordinamento dell’attività dell’organizzazione al fine di conseguire questi fini comuni. Art. 2 - > l’ONU si fonda sul principio dell’uguaglianza sovrana dei membri, che devono ricorrere a mezzi pacifici per risolvere le controversi e quindi astenersi nelle loro relazioni dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale che l’indipendenza politica degli altri, sia in qualunque altra maniera incompatibile coi fini dell’organizzazione. L’unica eccezione all’uso della forza è la legittima difesa, definita all’art. 51 del capitolo VII: “Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale (inalienabile) di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell'esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quell'azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale”. L’articolo 51 riproduce una norma già ampiamente condivisa nella comunità internazionale già prima dell’entrata in vigore della Carta, ma aggiunge una limitazione ulteriore al diritto di autodifesa con la forza, perchè non può essere esercitato, se il Consiglio di sicurezza non ha messo in moto le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale (meccanismo di autodifesa collettivo). Attacco armato = espressione controversa che è stata definita solo nel 1975 con una raccomandazione dell’Assemblea generale, che definisce le condizioni e i modi in cui una minaccia è considerata un attacco armato e quindi giustifica anche l’uso della forza per legittima difesa.

  • Il Segretario generale - > organo individuale monocratico eletto dall’Assemblea generale, con funzione rappresentativa dell’organizzazione, non ha poteri decisionali. (Lezione 6, 21/01/2022)
  • La CIG, Corte internazionale di giustizia, è comporta da giudici internazionali tecnici eletti dall’Assemblea generale e ha (1) una funzione giurisdizionale di risoluzione delle controversie (non politiche) tra gli stati

(3) Gli Stati parti del presente Patto ivi compresi quelli che sono responsabili dell’amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria devono promuovere l’attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto in conformità delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite. *L’autoregolamentazione può essere di due tipi:

  • di tipo interno - > lo stato accorda ai popoli stanziati sul suo territorio di scegliere la propria forma di governo e il proprio regime economico-sociale. Questa azione è obbligo e responsabilità degli stati per il diritto internazionale.
  • di tipo esterno - > per alcuni popoli l’autoregolamentazione interna non è sufficiente e chiedono di costituirsi in stati sovrani indipendenti, scegliendo la forma statale da assumere nell’ambito della società internazionale. Questa richiesta si scontra con il principio di integrità territoriale dello stato, perchè posto che non esistono terre di nessuno, un popolo per costituirsi stato dovrà acquisire parte del territorio dello stato in cui è stanziato, ledendone l’integrità. Quando un popolo pretende un’autoregolamentazione esterna attua una secessione, rispetto allo stato originario, sulla base del principio di effettività, violando il principio di integrità territoriale. Questa secessione è possibile e riconosciuta internazionalmente per il principio di autodeterminazione solamente per alcuni popoli, solo per alcuni popoli la nascita di uno stato da un altro risponde anche a un requisito di legalità. Principio di legalità = l’acquisto della personalità da parte del nuovo stato è subordinata al rispetto di norme giuridiche statali e internazionali, tra cui il principio di integrità territoriale.
  • popolazioni soggette a dominio coloniale (come il Sahara occidentale), a cui fa riferimento Dichiarazione di indipendenza dei popoli coloniali dell’Assemblea Generale dell’ONU (1960)(pag. 64): Paragrafo 2 - > “tutti i popoli hanno diritto all’autodeterminazione; in virtù di tale diritto essi determinano liberamente la loro condizione politica, e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale”. Paragrafo 3 - > “l’inadeguatezza della preparazione politica, economica, sociale o dell’istruzione non dovrebbe mai costituire un pretesto per ritardare l’indipendenza”.
  • Il parere della CIG sul Sahara orientale (1975) (pag. 66), nell’esercizio della sua funzione consultiva.
  • popolazioni di territori occupati con la forza militare - > in questo caso, il diritto all’occupazione bellica di un territorio, che non rientra nel confine dello stato, si scontra il diritto dei popoli che ci vivono all’autodeterminazione. Ne è un esempio la Palestina, il cui territorio è per la maggior parte soggetto a occupazione militare da parte dello Stato di Israele, quindi avrebbe il diritto all’autodeterminazione.
  • gruppi razziali soggetti a organizzazione di governo statale che pratica forma di discriminazione politica, come nell’ex. Rhodesia del Sud attuale Zimbabwe, prima parte dell’impero britannico e poi soggetto a un governo di apartheid rigidissimo condiviso con il Sudafrica, imposto da un altro popolo non esso stesso stanziato nel territorio. Al di fuori di queste tre tipologie, non esiste un diritto, definito espressamente dal diritto internazionale, per altri popoli di autodeterminarsi legalmente. Nella realtà, questo non significa che se si dovesse presentare una situazione anomala alle tipologie, questa risulterebbe illegale, ma saranno i rapporti col precedente stato a regolare o meno la questione. Ex. La sentenza della Corte suprema canadese sulla secessione del Québec (1998)(pag. 69) - > in maniera ricorrente il Québec avanza la pretesa di diventare uno stato indipendente dal Canada. La Corte suprema si pronuncia facendo riferimento (1) al diritto costituzionale interno, nel quale non è esplicitato nessun procedimento per l’indipendenza di una provincia ma è possibile col consenso dello stato (come col referendum della Scozia); (2) e al diritto internazionale:
  • afferma che la definizione di popolo è incerta, le norme richiamano il termine solo sotto il profilo politico senza connotarlo in alcun modo.
  • chiamata il legame tra secessione, autodeterminazione e integrità territoriale, e con un’opera di sintesi alle tre situazioni di popoli legittimati, tra cui “un gruppo sociale definito si veda rifiutare un accesso effettivo al governo per assicurare il suo sviluppo politico, economico, sociale e culturale (autodeterminazione interna)” - > né il popolo del Québec né le sue istituzioni rappresentative possiedono, ai sensi del diritto internazionale il diritto di secessione unilaterale dal Canada.
  • ci si chiede se sia possibile la secessione rimedio - > diritto alla secessione se un popolo è costantemente privato della facoltà di esercitare all’interno dello stato al quale appartiene. La risposta ricorrente è no, quindi il diritto imperativo all’autodeterminazione esterna resta confinato alle tre casistiche. Ex. CIG, parere del 2010 sulla conformità al diritto internazionale della dichiarazione unilaterale di indipendenza relativa al Kosovo (pag. 17) - > Il Kosovo era parte della Serbia, una delle unità statali nate dal 1991 dallo smembramento della Repubblica federale socialista di Jugoslavi. Nel 1999 la NATO deve intervenire a supporto della popolazione del Kosovo, per gravi violazioni dei loro diritti da parte della Serbia, e al termine dell’operazione militare, l’ONU assume il mandato di gestire la transizione pacifica all’autogoverno del Kosovo, ricostruendo istituzioni statali, come l’Assemblea parlamentare del Kosovo, che dichiara unilateralmente l’indipendenza del territorio, senza accordo con la Serbia. Secondo la CIG, la decisione del Kosovo è possibile, perchè un conto è esercitare un diritto conformemente a una norma del diritto internazionale che me lo conferisce, un altro conto è fare qualcosa che non è vietato, non è previsto ---> ‘La prassi internazionale non conduce a ritenere esistente una nuova regola che proibisce una dichiarazione di indipendenza svolta al di fuori del principio di autodeterminazione esterna’, cioè non ci sono regole (attributive o violative) relative alle dichiarazioni unilaterali di indipendenza, quindi il diritto internazionale non è stato violato.
  1. Sono considerati altri soggetti dell’ordinamento internazionale diversi dagli stati, i membri della società internazionale che sono in grado di partecipare alla vita di relazione su di un piano di parità con gli Stati (gli individui non sono soggetti alla pari con gli Stati, ma godono di una soggettività limitata), come:
  • le organizzazioni internazionali
  • gli enti politici territoriali (o con aspirazioni territoriali) e transitori nel tempo, che non sono soggetti della comunità internazionale a prescindere, ma acquisiscono una posizione di soggettività nell’ordinamento quando gli stati (sovrani indipendenti) si relazionano, concludono accordi con loro, nel rispetto delle norme internazionali. Gli altri stati possono aiutare legalmente il governo insurrezionale solo in termini umanitari, senza violare il principio di divieto di ingerenza. Ne sono esempi: (1) i governi insurrezionali, che governano momentaneamente una parte del territorio di uno stato, nell’attesa (per questo transitori) di riuscire a creare un nuovo stato sovrano indipendente o di non riuscirci e quindi dissolversi. (2) i governi in esilio; (3) movimenti di liberazione, popoli che aspirano sempre all’autodeterminazione esterna, ma a differenza dei governi insurrezionali, hanno il diritto di pretenderla.
  • gli enti non territoriali e non transitori, come: (1) la Santa Sede - > ordine originario che si relaziona diplomaticamente con il microstato della città del Vaticano come sua unica proiezione territoriale (conferenze episcopali) e con gli altri stati. Gode di personalità giuridica internazionale, ma non è la stessa degli stati, anche se le norme sono modellate su quelle degli stati (ex. immunità della giurisdizione altrui, risarcimento per gli illeciti). Può essere membro di organizzazioni internazionali.

Lezione 8 , 27/01/ Le fonti del diritto internazionale:

  1. la consuetudine o fonte di primo grado
  2. i trattati internazionali (o accordi o convenzioni) ---> fonti certamente vincolanti (hard law) o fonte di secondo grado
  3. le fonti previste da accordi o fonti di terzo grado cioè fonti formali* o procedurali contenute in trattati, che devono la propria legittimità al contenuto di un trattato. Possono essere non vincolanti come le raccomandazioni di soft law delle organizzazioni internazionali (come l’AG dell’ONU) o vincolanti di hard lawcome le direttive e i regolamenti dell’UE (vedi lezione 14) Le fonti si distinguono tra:
  • Fonti materiali - > fattispecie, come occasione/occasio legis per adottare una determinata norma su quel comportamento. vs *fonti formali - > procedimenti e norme dell’ordinamento che danno valore e impongono l’osservanza della norma creata.
  • Fonti di produzione - > fonti che contengono la norma da osservare. vs fonti di cognizione - > fonti nelle quali vengono pubblicate le norme per permetterne la conoscibilità delle stesse (ex. Gazzetta Ufficiale).
  • Il diritto internazionale generale consuetudinario o diritto della coesistenza - > ha un ambito di applicazione soggettivo universale, identificato dal termine generale, rivolto a tutta la comunità internazionale, di cui è sufficiente essere soggetti pieni per essere vincolato da queste norme. È detto diritto della coesistenza perchè è volto a rispettare la natura dell’ordinamento internazionale, composto da stati sovrani, indipendenti e eguali, che coesistono rispettando le stesse norme, non prevalgono gli uni sugli altri. vs diritto internazionale particolare pattizio o diritto della cooperazione - > è detto pattizio perchè è costituito da norme pattizie contenute in patti/trattati, cioè accordi tra due o più stati per istituire, modificare o estinguere una relazione giuridica e per dare il contenuto della relazione. Ha un ambito di applicazione soggettivo e particolare, cioè vincola solamente i destinatari individuati nominalmente nei patti. È detto anche diritto della cooperazione, perchè si basa sulla volontà dei soggetti dell’ordinamento di relazionarsi e creare forme di cooperazione. Per capire quali siano le fonti dell’ordinamento internazionale, possiamo fare riferimento art. 38.1 dello Statuto della CIG (pag. 53-54), nel quale sono indicate le fonti internazionale che i giudici possono applicare nell’esercizio delle proprie funzioni: “La Corte, la cui funzione di decidere in base al diritto internazionale le controversie che le sono sottoposte, applica: (1) le convenzioni internazionali, sia generali che particolari, che stabiliscono norme espressamente riconosciute dagli stati in lite; (2) la consuetudine internazionale, come prova di prassi generale accettata come diritto (/sentita come obbligatoria - > practice accepted as law); (3) i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili; (4) le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più qualificati delle nazioni come mezzi sussidiari per la determinazione delle norme giuridiche” In questo articolo, le fonti sono scritte con un determinato ordine, ponendo prima i trattati della consuetudine, che dovrebbe essere considerata prima in quanto generale… perchè?
  • la CIG è chiamata a risolvere le controversie tra stati, tra i quali sicuramente incorreranno dei trattati violati da tenere in considerazione.
  • nell’ordinamento internazionale, le fonti non hanno un legame gerarchico (anche se chiamate con numero ordinali), come nell’ordinamento statale, anzi la consuetudine e i trattati hanno un rapporto di mutua derogabilità, quindi se gli stati ritengono la consuetudine inadatta a regolare i loro rapporti, possono

derogarla con un trattato particolare. Viceversa, una norma generale potrebbe derogare una particolare e generalizzarla. Le uniche norme consuetudinarie non derogabili da quelle pattizie, sono le norme imperative di ius cogens, a tutela di valori considerati fondamentali, principio contenuto negli art. 53 e 64 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969:

  • Art. 53 - > Trattati in contrasto con una norma imperativa del diritto internazionale generale (jus cogens): “È nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, sia in contrasto con una norma imperativa di diritto internazionale generale. Ai fini della presente convenzione, per norma imperativa di diritto internazionale generale si intende una norma che sia stata accettata e riconosciuta dalla Comunità internazionale degli Stati nel suo insieme in quanto norma alla quale non è permessa alcuna deroga e che non può essere modificata che da una nuova norma di diritto internazionale generale avente lo stesso carattere”.
  • Art. 64 - > Sopravvenienza di una nuova norma imperativa di diritto internazionale generale (jus cogens): “Qualora sopravvenga una nuova norma imperativa di diritto internazionale generale, qualsiasi trattato esistente che contrasti tale norma diventa nullo ed ha termine”.
  1. La consuetudine è la ripetizione di un comportamento degli stati, accompagnata dalla convinzione che tale comportamento sia conforme a diritto, dal convincimento dell’obbligatorietà del comportamento (art. 38 dello Statuto della CIG), prassi generalizzata accettata come diritto. Quindi la consuetudine ha una natura duale:
  • l’elemento oggettivo, ‘usus’ o ‘diuturnitas’ - > reiterazione, prassi generalizzata
  • l’elemento soggettivo, ‘opinio juris ac necessitas’ - > convinzione di star rispettando una legge. Ma come si origina una consuetudine? È difficile stabilire se esista una fonte di produzione che ne imponga l’osservanza, questione che rimane sul piano teorico. Per alcuni, esisterebbe una fonte formale (consuetudo est servanda) che darebbe forza e valore alle norme consuetudinarie, per altri la consuetudine è una norma originaria che si formerebbe spontaneamente. La dottrina italiana ritiene che non esista una procedura a propri, rigidamente predeterminata, ma si chiede se esista una determinata consuetudine nel diritto internazionale, individuando i caratteri eccezionali, per essere una norma di diritto, della spontaneità, informalità e flessibilità, giustificate dal modo d’essere dell’ordinamento internazionale orizzontale. Su questa questione, è intervenuta anche l’Assemblea Generale dell’ONU con una risoluzione sull’identificazione delle norme consuetudinarie (20 dicembre 2018)(pag. 95), che ha fatto proprio un lavoro della Commissione di diritto internazionale - > definisce un procedimento di accertamento della norma consuetudinaria (non un procedimento di formazione determinato che è irrilevante): la conclusione 3 afferma che affinché una norma sia consuetudinaria devono coesistere sia l’elemento oggettivo che quello soggettivo, sia la reiterazione sia il convincimento di agire conformemente al diritto.
  • “Conclusion 3, Valutazione delle prove per i due elementi: 1. Nel valutare le prove al fine di accertare l’esistenza di una prassi generale che tale prassi si accettata come diritto (opinio juris), si deve tener conto del contesto generale, della natura della norma, e della particolari circostanze in cui la prova in questione deve essere reperita.

  1. Ciascun elemento deve essere accertato separatamente. Ciò richiede una valutazione della prova dell’esistenza di ciascun elemento (vedi parte 3 conclusione 6 e parte 4 conclusione 10 *)”. (Stesso procedimento della coesistenza è indicato nella sentenza della CIG 20/02/1969 sul caso della piattaforma continentale nel Mare del Nord tra Paesi Bassi e Danimarca: “… in order to achieve this result, two conditions must be fulfilled. Not only must the acts concerned amount to a settled practice, but they

seguendoli come fossero imposti da una legge, il sentimento di necessità è sostituito dal sentimento dell’obbligatorietà.

  • Non è un errore che gli stati tengano un comportamento che ritengono necessario anche se non è obbligatorio fino al suo compimento, finché non costituisca illecito di una norma esistente.
  • Accertare la presenza dell’opinio juris è importante per: distinguere la consuetudine da mero uso; accertare il valore della prassi convenzionale (fine lezione 8, conclusione 11); accertare il valore della prassi interna agli Stati; accertare il valore della prassi meramente negativa di inazione, cioè se uno stato tiene un comportamento e gli altri stati non reagiscono, significa che il comportamento non viola il diritto internazionale. Questioni problematiche sulla consuetudine:
  • problema della concezione consensualistica - > alcuni sostengono che la consuetudine e le norme pattizie abbiamo alla base la volontà e un accordo tacito tra gli stati, ma questa concezione di volontà di obbligatorietà contrata col sentimento di obbligatorietà. Se una norma consuetudinaria fosse tale sulla base della volontà degli stati, un nuovo stato potrebbe svincolarsi dalle norme internazionali, perchè non avrebbe contribuito alla loro formazione. In più, le norme consuetudinarie non potrebbero basarsi solamente sulla volontà degli stati, perchè sono indirizzate anche ad altri soggetti dell’ordinamento.
  • fattore tempo - > nel diritto internazionale un comportamento non deve essere generalizzato e reiterato per un tempo minimo per essere considerato consuetudine, il tempo non è un elemento costitutivo della consuetudine.
  • la prova della consuetudine - > quando sorge una controversia in un ordinamento, interviene un giudice competente del diritto da applicare e quindi questo diritto non deve essere provato al giudice (iura novit curia). Nell’ordinamento internazionale, di solito i giudici conoscono il diritto consuetudinario e ne valutano l’esistenza senza la prova e l’accertamento degli stati, ma in presenza di consuetudini regionali o particolari, la loro esistenza per giudicare una controversia spetta a tutti gli stati coinvolti. Se questi stati dovessero negarne l’esistenza, il giudice non può giudicarli perchè non ha i mezzi per farlo. Ex. Caso sul diritto di asilo politico, Colombia c. Perù - CIG, 20 novembre 1960 ! La consuetudine dovrebbe essere generale ma la CIG ha stabilito che dal punto di vista teorico può esistere la consuetudine particolare perchè: (1) l’ordinamento internazionale è aperto, cioè non tutte le condotte che avvengono nell’ordinamento internazionale hanno una norma di diritto che gli associa delle conseguenza giuridiche. Se stati limitrofi, localizzati in una regione particolare, con culture giuridiche affini tengono generalmente e costantemente una condotta che sentono come obbligatoria e che non è considerata dal diritto internazionale, insorgono delle consuetudini regionali o locali (conclusione 16).
  • il valore dei comportamenti difformi/delle manifestazioni difformi - > che valore ha la prassi illecita? Un comportamento difforme di uno stato è un illecito se gli altri stati si oppongono e non lo seguono a loro volta. Ma se gli altri stati non si oppongono, è possibile che questo comportamento costituisca un’eccezione alla norme consuetudinaria o che si stia modificando il contenuto della norma consuetudinaria. Ex. CIG, sentenza sulle attività militari e paramilitari degli USA in e contro il Nicaragua, 27 giugno 1986 (pag. 97): la Corte è chiamata a verificare se l’appoggio americano alle forze di opposizione al regime sandinista (i contras) in Nicaragua, fosse contrario al diritto internazionale, in particolare alle norme consuetudinarie che vietano la minaccia o l’uso della forza nei rapporti tra gli stati e l’ingerenza negli affari interni di un altro stato, e alla prassi di comportamento degli stati. (punto 186 a pag. 99) La Corte ritiene che ci si debba aspettare che nella pratica degli stati l’applicazione delle norme in question sia sempre perfetta e che ai fini del consolidamento della consuetudine la prassi

corrispondente non debba sempre essere rigorosamente conforme a detta norma. Quindi, se uno stato agisce apparentemente in maniera inconciliabile con una norma consuetudinaria, ma giustifica il proprio comportamento come eccezione a tale norma, la sua giustificazione conferma e rafforza l’esistenza della norma (sono consapevole di dover tenere quel comportamento in quanto consuetudine, ma mi comporto diversamente perchè la mia situazione è un’eccezione). Ovviamente questa eccezione poi dovrà essere verificata. I casi particolari di consuetudine

  1. Le norme di diritto cogente/jus cogens sono norme consuetudinarie che non possono essere derogare (inderogabilità) dalle norme pattizie, è l’unico caso in cui non esiste mutua derogabilità tra norme pattizie e consuetudinarie (art. 53 e 64 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, inizio lezione 8).
  2. L’obiezione persistente (conclusione 15) - > teoria dell’obiettore persistente - > è uno stato esistente al momento in cui si sta formando una consuetudine che dichiara che tale comportamento non è applicabile nei suoi confronti e mantiene con regolarità tale obiezione. Questa obiezione ha effetto a seconda della reazione degli altri stati e se non si tratta di una norma di jus cogens. Se gli altri stati non reagiscono, la norma non vincola lo stato obiettore, ma se gli stati non sono acquiescenti e ritengono che non ci sia ragione per cui l’applicazione di una certa norma debba essere diversa per l’obiettore, la norma gli viene applicata. L’obiezione deve essere chiaramente espressa, portata a conoscenza degli altri stati e mantenuta in modo persistente. Invece, uno stato di nuova formazione, che dal momento della sua nascita è automaticamente vincolato dalle norme consuetudinarie applicate a tutti gli altri stati, da solo non riuscirebbe ad avere l’incisività per astenersi dall’applicazione o modificare le norme esistenti, ex. gli stati ex coloniali di nuova indipendenza insieme sono riusciti a modificare alcune norme esistenti sullo sfruttamento straniero delle proprie risorse, essenziali per avere la pienezza della personalità e raggiungere il pieno sviluppo economico.
  3. Consuetudini particolari, regionali, locali (vedi la prova della consuetudine sopra) - > secondo la conclusione 16, hanno un ambito di applicazione limitato, perchè sono applicabili a un numero limitato di stati, e nascono da una prassi generalizzata tra gli stati interessati accettata come diritto. Un determinato comportamento reiterato può essere bilaterale, intercorrere tra due stati, ma per essere prassi e poi consuetudine, non deve nascere da un accordo tacito basato sulla volontà degli stati, come nella sentenza della CIG del 12/04/1960, Portogallo c. India, sul diritto di passaggio in territorio indiano. L’India indipendente dovrebbe rispettare il diritto del Portogallo di passare sul proprio territorio, concesso dagli ex colonizzatori britannici con un accordo tacito. Questo accordo tacito non costituisce una norma consuetudinaria perchè non nasce per necessità, reiterazione e convincimento, ma dalla volontà degli stati. La codificazione della consuetudine Codificare la consuetudine significa esporla in forma scritta e in maniera uniforme e sistematica le norme consuetudinarie vigenti in un determinato settore del diritto internazionale. È essenziale per risparmiare tempo nella ricerca della prassi e nel verificare che questa sia supportata da opinio iuris. Nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969)(pag. 99) all’ultimo capoverso del preambolo si afferma che ‘le norme consuetudinarie continueranno a regolare le questioni non disciplinate dalle disposizioni della presente convenzione’, quindi la norma consuetudinaria non sparisce dopo essere stata codificata, ma viene affiancata da un’altra fonte di diritto internazionale, una nuova norma che codifica lo stesso contenuto. Però la norma codificata vincola solamente gli stati firmatari del trattato e può non codificare tutta la materia, mentre la consuetudine originaria ha un ambito di applicazione generale e subentra nella parte della materia non codificata.