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Analisi Storica della Formazione del Principio di Libert Religiosa - Prof. Miele, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Una disamina storica dettagliata sulla formazione del principio di libert religiosa, partendo dallo stato romano-pagano fino al sacro romano impero. Esplora l'evoluzione del concetto di tolleranza religiosa, analizzando editti cruciali come l'editto di costantino e l'editto di tessalonica, nonch figure chiave come papa leone i e papa gelasio i. Approfondisce il cesaropapismo, il feudo ecclesiastico e la lotta per le investiture, culminando con il concordato di worms e le teorie di innocenzo iii sulla potest papale. Un'analisi completa delle dinamiche tra potere spirituale e temporale nella storia europea.

Tipologia: Appunti

2023/2024

In vendita dal 18/09/2025

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DISAMINA STORICA DELLA FORMAZIONE DEL PRINCIPIO DI LIBERTÀ
RELIGIOSA
1. STATO ROMANO – PAGANO
Tolleranza verso la religione, ma no libertà religiosa
Politeista (aperto ad altre divinità)
Pax deorum (no pace degli dei)
in capo ai Romani c’è il dovere di
mantenere, conquistare e preservare la benevolenza degli dei
2. IMPERO ROMANO: DAL POLITEISMO AL MONOTEISMO
Monoteismo contrassegnato da concezione antitetica a quella politeista
romana pagana
Contrasto tra
Politeismo pagano tolleranza
Monoteismo prima giudaico e poi cristiano esclusivista
Romani
muovono 2 accuse ai cristiani
a) Accusa di ateismo (rifiuto della divinità)
b) Accusa di superstitio (adottare una singola religione per
eccesso, escludendo tutte le altre)
3. EDITTO DI COSTANTINO (EDITTO DI TOLLERANZA)
Emesso a Milano nel 313 dall’imperatore Costantino
Non legittima la tolleranza, ma la libertà religiosa
Sancisce il principio di libertà religione in funzione della pax deorum
(estesa anche al Dio dei cristiani)
Non istituisce la religione di Stato
Più che un vero editto
è una lettera, un provvedimento
4. IMPERATORE COSTANTINO
Convoca e presiede il 1° Concilio Ecumenico della Chiesa Cristiana, quello
di Nicea del 325
Dopo il 313
emette disposizioni legislative a favore dei cristiani
(raccolte nel Codice Teodosiano al libro 16)
Inizia la trasformazione dell’impero romano pagano
in impero romano
cristiani
Nei decenni successivi
inizia ail confessionismo di Stato (monoteista
ed esclusivista)
5. EDITTO DI TESSALONICA (EDITTO DI TEODOSIO)
Emesso nel 380 da Teodosio
Cristianesimo diventa religione di Stato
istituisce un’ortodossia di
Stato
Valenza giuridica dell’atto
crea una religione ufficiale dello Stato
secondo una certa ortodossia, una religione unica monoteista ed
esclusivista
Inizio delle persecuzioni per motivi religiosi nella storia dell’uomo
viene creata la figura dell’eretico (durerà fino alla Rivoluzione francese)
Si manifesta il trionfo dell’intolleranza religiosa
statuita civilmente e
penalmente
Inaugura una forma di unione tra le 2 potestà
Papi iniziano la successione di pretese giurisdizionali (assecondate da
potere statuale debole per motivi storici)
In sintesi
nasce ortodossia unica di stato (impedita oggi dall’art. 19
della Costituzione) + ideologicamente comporta un pensiero unico di
Stato
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DISAMINA STORICA DELLA FORMAZIONE DEL PRINCIPIO DI LIBERTÀ

RELIGIOSA

1. STATO ROMANO – PAGANO

 Tolleranza verso la religione, ma no libertà religiosa  Politeista (aperto ad altre divinità)

 Pax deorum (no pace degli dei) → in capo ai Romani c’è il dovere di

mantenere, conquistare e preservare la benevolenza degli dei

  1. IMPERO ROMANO: DAL POLITEISMO AL MONOTEISMO  Monoteismo contrassegnato da concezione antitetica a quella politeista romana pagana  Contrasto tra  Politeismo pagano tolleranza

 Monoteismo prima giudaico e poi cristiano esclusivista → Romani

muovono 2 accuse ai cristiani a) Accusa di ateismo (rifiuto della divinità) b) Accusa di superstitio (adottare una singola religione per eccesso, escludendo tutte le altre)

  1. EDITTO DI COSTANTINO (EDITTO DI TOLLERANZA)  Emesso a Milano nel 313 dall’imperatore Costantino  Non legittima la tolleranza, ma la libertà religiosa  Sancisce il principio di libertà religione in funzione della pax deorum (estesa anche al Dio dei cristiani)  Non istituisce la religione di Stato

 Più che un vero editto → è una lettera, un provvedimento

4. IMPERATORE COSTANTINO

 Convoca e presiede il 1° Concilio Ecumenico della Chiesa Cristiana, quello di Nicea del 325

 Dopo il 313 → emette disposizioni legislative a favore dei cristiani

(raccolte nel Codice Teodosiano al libro 16)

 Inizia la trasformazione dell’impero romano pagano → in impero romano

cristiani

 Nei decenni successivi → inizia ail confessionismo di Stato (monoteista

ed esclusivista)

  1. EDITTO DI TESSALONICA (EDITTO DI TEODOSIO)  Emesso nel 380 da Teodosio

 Cristianesimo diventa religione di Stato → istituisce un’ortodossia di

Stato

 Valenza giuridica dell’atto → crea una religione ufficiale dello Stato

secondo una certa ortodossia, una religione unica monoteista ed esclusivista

 Inizio delle persecuzioni per motivi religiosi nella storia dell’uomo →

viene creata la figura dell’eretico (durerà fino alla Rivoluzione francese)

 Si manifesta il trionfo dell’intolleranza religiosa → statuita civilmente e

penalmente  Inaugura una forma di unione tra le 2 potestà  Papi iniziano la successione di pretese giurisdizionali (assecondate da potere statuale debole per motivi storici)

 In sintesi → nasce ortodossia unica di stato (impedita oggi dall’art. 19

della Costituzione) + ideologicamente comporta un pensiero unico di Stato

6. PAPA LEONE 1° (LEONE MAGNO)

 Prima metà del 5° secolo → scrive una lettera all’imperatore di Bisanzio

in cui sviluppa la teoria della distinzione ma non separazione dei 2 poteri (spirituale e temporale)

  1. PAPA GELASIO 1°

 Fine del 5° secolo → Papa dell’antico medioevo, figura importante per

l’affermazione della libertà religiosa  Nel 494 scrive all’imperatore d’oriente Anastasio 1°

 Papa sviluppa la teoria dei 2 poteri → per cui ogni potestà

(imperatore e Papa) sono 2 poteri con una propria sfera d’azione, in

cui altro potere non deve intervenire → è quindi necessario

distinguere i 2 ordini

 Oltre alla teoria dei 2 poteri → afferma la negazione della laicità e

la supremazia del potere spirituale ratione finis (cioè per la sua finalità, di salvezza dell’anima, anima che è superiore al corpo)  Nucleo dell’epistola a) Ci sono 2 potestà b) Queste 3 potestà, di per sé, non sono in conflitto tra loro c) Potestà spirituale è superiore a quella temporale ratio finis (in ragione della superiorità della finalità)

  1. CESAROPAPISMO  Stretta unione e confusione tra le 2 potestà che nell’800 è identificata con questo termine  Autorità statale svolge funzione ecclesiastica  Nasce con il trapasso dell’imperatore romano da parte dell’imperatore cristiano  Raffigura la situazione dell’autorità suprema che è temporale e spirituale (c’è un sistema di unione tra le 2 potestà)  Maggior interprete è Giustiniano  Imperatore d’oriente ed espressione tipica del cesaropapismo  Afferma che le 2 potestà vengono entrambe da Dio e quindi ornano la vita umana

 Massima espressione è Corpus Iuris Civilis → all’interno del quale c’è il

Codice Giustinianeo

 Preceduto da Istituzioni di Gaio e Digesto → seguito dalle Novelle

 Contiene le norme imperiali che sanciscono un dogma (verità di

fede) in base ai 2 concili (di Nicea e Costantinopoli 1°) → in

particolare il dogma della Santa Trinità  Imperatore interviene nell’amministrazione ecclesiastica + convoca e presiede i concili

  1. SACRO ROMANO IMPERO

 476 → deposizione dell’ultimo imperatore romano d’occidente Romolo

Augusto

 emersione del popolo barbaro dei Franchi → che ha un suo Re, Carlo

Magno  Carlo Magno  Con lui si verifica una forma di cesaropapismo

 Non riguarda nomina di persona fisica → ma sua sostanza, suo

presupposto, organizzazione tecnica del sistema feudale (problema riguarda titolare del potere di nomina)

 A partire da Carlo magno → si forma la pretesa che imperatore abbia il

potere non solo di identificare persona e di conferirle poteri feudali, ma anche di conferirle poteri spirituali

  1. GREGORIO 7°  Padre della Riforma Gregoriana in funzione della libertà della Chiesa  Autore del “Dictatus Papae” (documento del 1075)  Basato sulla falsa donazione di Costantino  In cui Papa afferma di essere il solo a poter deporre e ristabilire i Vescovi + rivendica il potere nei confronti dei feudi ecclesiastici
  2. CONCORDATO DI WORMS  Firmato nel 1222 tra Papa Callisto 2° (dopo Gregorio 7°) ed Enrico 5° (dopo Enrico 4°)  Pone fine alla lotta per le investiture

 Costituito da 2 dichiarazioni → in cui ogni parte formula delle concessioni

verso l’altra

  1. INNOCENZO 3°  Importante sul piano della potenza politica

 1215 → celebra il Concilio Lateranense 4° a Roma

 Rappresenta l’acme della potenza mondana  Porta a estreme conseguenze teoria dei 2 poteri e teoria di superiorità di potere spirituale  Ha scritto 4 importanti documenti inseriti poi nel Corpus Iuris Canonici a) Decretale “Per Venerabilem” (1202)  Papa ha competenza su questioni matrimoniali e di legittimità dei figli  Figli illegittimi non possono diventare preti o vescovi senza dispensa papale b) Decreto “Novit Ille” (1204)  Competenza giurisdizionale papale abbraccia ogni ambito ratione peccati o quando è a rischio la morale cristiana c) Decretale “Venerabilem fratrem”  Papa ha competenza nel  Determinare chi ha elettorato passivo  Vagliare i titoli degli eligendi con indagine sul merito della persona  Risolvere le controversie d) Epistola “Sicut Universitas”  È ripresa la teoria di Gelasio 1° sulle 2 potestà  Si delinea tema dell’Italia destinata da Provvidenza come sede del munus petrinum

  1. PLENITUDO POTESTATIS

 Pienezza di potestà papale su cristianità

 Nucleo fondante di questa teorica → si trova nell’ambito

dell’organizzazione della dottrina della superiorità della potestà spirituale

 Nel sistema della cristianità medievale → a questa pleunitudo potestatis

corrisponde una gerarchia delle fonti (in cui la fonte primaria è diritto naturale)

 Innocenzo 3° → è Papa che sviluppa maggiormente questo concetto

 Nell’ambito del sistema giuridico dell’utrumque ius (di cristianità

medievale) → si distinguono 2 potestà: potestas in temporalibus e

potestas in spiritualibus

 Quando Innocenzo 3° parla di plenitudo potestatis → pretende pienezza

della potestas nei riguardi dell’ordinamento canonico, ma anche secolare

 Punto determinante del medioevo cristiano → che condurrà a

conflitto constante con imperatore (altra autorità universale)  Perché imperatore si afferma titolare di potestà temporale immediata (conferitagli direttamente da divinità)  Nell’ambito dell’ordinamento cristiano, Innocenzo 3° sviluppa in modo

potente questo concetto → apparentemente solo canonistico, ma

secondo il papa non ha declinazione esclusivamente canonistica

 Pienezza della potestà papale (in spiritualibus e temporalibus) →

giustificata dalle 4 decretali scritte da Innocenzo 3°

 In particolare dalla ratione finis (cioè la ratio peccatis) → anima è

più importante del corpo, quindi potere spirituale è più importante del potere temporale

  1. BONIFACIO 8°  Scrive l’enciclica “Unam Sanctam Ecclesiam” (1302)  Poi rientrerà nel Corpus Iuris Canonici nelle extravagantes  In questa è portata a compimento la teoria della pienezza del potere papale
  2. PERIODO AVIGNONESE

 Periodo si apre nel 1309 → dopo morte di Bonifacio 8° (1303)

 Papato romano cade nella disponibilità di monarchia francese (nella cattività avignonese)  Papi tornano a Roma nel 1378 (dopo 70 anni)

  1. GRANDE SCISMA D’OCCIDENTE  Scisma grave che si apre nel 1378 (quando Papi tornano a Roma)  Apre la strada a rottura della Cristianità medievale  Suo dato fondamentale è che nell’Europa, fino a quel momento unitariamente cristiana, convivono 3 Papi (significa 3 obbedienze, 3

collegi cardinalizi, 3 corpi episcopali) → ogni Papa riteneva di essere

Pontefice legittimo  Momento storico capitale per Cristianità medievale non è che singoli

individui diventino eretici, ma interi popoli → interi popoli aderiscono a

nuova ortodossia e da ciò si pone un problema di convivenza  Che assume nome di “questione di tolleranza” (primo stadio verso libertà religiosa)  Esperienza di questa problema non la fa Papa nel patrimonio di San Pietro (divenuto Città del Vaticano con Congresso di Vienna del

 Contiene delle clausole religiose che affermano che si è legittimati come

sovrani indipendentemente da appartenenza religiosa → importante nella

secolarizzazione di autorità statale e nell’affermazione del principio di laicità

 Innocenzo 10° emette bolla “Zelo Domus Dei” → con cui condanna

innovazioni su giurisdizione e proprietà ecclesiastica

  1. TRA LE 2 PACI (AUGUSTA DEL 1555 E WESTFALIA DEL 1648)  Si va incontro a distacco di intere regioni di Sacro Romano Impero della

Chiesa Cattolica → quindi verso rottura della Cristianità medievale

 Si ha legittimazione di sovranità in termini di secolarizzazione  Nel papato continua a rilevare la faccia dell’intolleranza verso dissidenti

→ papato è quasi del tutto depotenziato

 Porta all’emergere di sovranità dello Stato che si giustifica con

obbedienza romana → ma sovranità dello Stato si erge contro potestà

ecclesiastica negli Stati protestanti ed anche negli Stati cattolici di riforma protestante

  1. LE 2 PACI  Imposte dagli Asburgo su territori del Sacro Romano Impero Germanico  Contestate dal papa  Ostilità del papato verso le paci  Fanatismo di parte cattolica impedisce realizzazione ed conservazione dell’equilibrio dei poteri  Si sono avute 5 – 6 guerre di religione in Francia con gli ugonotti (appellativo dei protestanti francesi di confessione calvinista)  In queste guerre rientra la figura di Caterina de Medici  Famosa la Notte del 24 agosto 1562 (Notte di San Bartolomeo, strage di Ugonotti) IL GIURISDIZIONALISMO  INTRODUZIONE E DEFINIZIONE  Uno dei sistemi di rapporti Stato – Chiesa (nei paesi cattolici,

territorialismo nei paesi protestanti) → è uno scontro

giurisdizionale tra 2 poteri  Sua esperienza si concentra in Europa centrale  Da dove trae origine  Utrumque ius (sistema giuridico unitario caratterizzante

cristianità medievale), alla cui sommità c’è diritto naturale →

si è infranto → infrangendosi, trionfa sovranità dello Stato

 Papa continua ad esercitare sue pretese giurisdizionali verso Stati rimasti cattolici  Papi avevano elevato preteste contro trattato di Westfalia

con bolla “Zelus Domus Dei” di Innocenzo 10° → nei confronti

di Stati formalmente cattolici (che si legittimano quanto a loro sovranità, indipendentemente da sanzione penale)

 Con trattato di Westfalia → legittimazione di sovranità è sulla

strada di laicizzazione → si è Stati indipendentemente da

religione che si professa  Si parla di giurisdizionalismo perché

 Da lato → Papa inizia a ingaggiare Stati cattolici in lotte

giurisdizionali

 Da altro lato → per movimento inverso, Stati pretende

di esercitare direttamente propria giurisdizione anche su materie che, dal punto di vista di Chiesa, dovevano considerarsi di sua esclusiva spettanza  In lotte di religione, soprattutto guerra dei 30 anni (1618 –

1648) → è sempre corso sangue, anche lotte giurisdizionali

tra Sovrani cattolici e Sede Apostolica romana non sono da meno  GIURISDIZIONALISMO E REALTÀ STATUALE  Esiste 1 giurisdizionalismo per ogni realtà statuale

 Francia → Gallicanesimo

 Austria e territorio sotto dominio asburgico → Giuseppinismo

(Giuseppe 2°, figlio di Maria Teresa d’Austria)

 Regno di Napoli → Tanuccianesimo (ministro Bernardo Tanucci)

 Gran Ducato di Toscana → Leopoldismo (duca Leopoldo)

 Diverse variazioni → vanno tutte sotto termine generale di

“giurisdizionalismo”  PRESUPPOSTI CONCETTUALI  2 requisiti fondamentali a cui corrispondono 2 tipologie

rappresentanti istituti del giurisdizionalismo → 2 requisiti in termini

storiografici  1. Stato giurisdizionalista, da punto di vista costituzionale, è stato assoluto  Presupposto dato da configurazione dello Stato

 Stato assoluto → in sua struttura costituzionale non c’è

divisione di poteri  C’è distinzione di funzioni, attribuite concettualmente ad una potestas  Non può esistere stato costituzionale moderno giurisdizionalista  2. Stato assoluto giurisdizionalista è Stato aconfessionista  Presupposto che riguarda religione

 Stato confessionista → proclama religione ufficiale di Stato

(che è religione ufficiale del Sovrano)  Anche in Stati protestanti esiste confessionismo (chiamato “territorialismo”)

 B. In riferimento a Stato assoluto

  1. Ius inspiciendi o ius supreme inspetionis  Stato ha bisogno di cautelarsi da esigenze di Chiesa (ius

calendi) → prima di tutto esercita lo ius ispetionis (diritto di

ispezione suprema)  Stato ha facoltà di limitare e controllare relazioni tra enti ecclesiastici sparsi nel mondo e Santa Sede Romana  Stato si giustifica affermando incapacità di comprendere che organismo religione con sede all’interno di Stato faccia riferimento ad organismo straniero, addirittura uno Stato estero  Comprende  Diritto di sorvegliare svolgimento di concili particolari  Diritto di controllare istituzioni di nuovi enti ecclesiastici su territorio di Stato  Stato può sorvegliare emissione di voti religiosi  Diritto di sopprimere enti che sono ritenuti non necessari o dannosi  Stato sorveglia insegnamento in seminari  Diritto di ispezionare strutture ecclesiastiche

 Nucleo principale di sto diritto → riguarda ispezioni e

controllo

  1. Ius nominandi (diritto di nomina)  Stato afferma diritto a concorrere a nomina di ufficiali

ecclesiastici (in particolare Vescovi) → Stato partecipa

attivamente  Concorso può essere variamente classificato, in particolare concorso a nomina di Vescovi  Stato designa a Santa sede il nominando o Stato invia a Santa Sede nome o terna di nomi su cui aspetta iudicium de idoneitate o Giudizio di idoneità può essere: politico (idee troppo liberali) o tecnico (manca elemento tecnico, come natali legittimi)

 Nomina cesarea → Stato pretende di comunicare

unilateralmente nomina a Sede Apostolica Romana

  1. Ius exclusive (diritto di escludere qualcuno)

 Diritto correlato a diritto di nomina → riguarda sempre

nomine di ufficiali  Corrisponde ad aspetto negativo di nomina

 Forma di concorso negativa a nomina di uffici ecclesiastici →

Roma fa proposta e manda a governo proposta, governo che esercita veto  Stato partecipa passivamente perché ha facoltà di bloccare nomina

 Stato ha pretesa di esprimere gradimento o meno su persona

candidata → persona è minus grata se non gradita in

relazione a quel certo ufficio

  1. Exequatur o placitum regium

 Placet → corrisponde giuridicamente a visto (atto che

condiziona efficacia di altro atto)

 Stato si riserva qualche forma di visto → diritto di esaminare,

prima di loro pubblicazione, atti emanati da autorità

ecclesiastiche → con scopo di accertare ed assicurarsi che in

questi atti, anche in quelli esclusivamente religiosi, non sia contenuto nulla di pericoloso per Stato o sue prerogative  Visto è applicato anche a bolle a stretto contenuto

confessionale → quindi visto può toccare tutte le tipologie di

atti provenienti da Roma

  1. Sequestro di temporalità  Consiste in sequestro di beni temporali ecclesiastici  Diritto di Stato di sequestrare beni giuridicamente e tecnicamente ecclesiastici (beni temporali nel dominio di un ente ecclesiastico)  Sequestro di temporalità può avvenire  Per mala gestio  Quando amministratore tiene condotta non conforme a

interessi di Stato → in tal caso Stato provvede

direttamente, non attraverso autorità confessionali, a sequestrare beni di istituto ecclesiastico  Distinzione tra

 Sequestro preventivo cautelativo → posto in essere a

favore di interessi di ente ecclesiastico tutelato  Sequestro di malversazione, repressivo, di rappresaglia

→ sequestro politico, sequestro successivo

 Oggi, parrocchia può essere mal amministrata → sequestro è

provvedimento sono intraconfessionale (Vescovo può sequestrare, Stato no)

  1. Ius appellationis (diritto di appello)  Altra denominazione classica “appello per abuso”  Allude a principio per cui fedeli ed ecclesiastici, che sono contemporaneamente anche sudditi, hanno diritto di appellarsi a principe o governo assoluto (a seconda di diverse

circostanze territoriali) → contro decisioni di autorità

ecclesiastica ritenute lesive di diritti di sudditi o di Stato  Con denominazione “appello per abuso” si intende “abuso di

autorità ecclesiastica” → atto ritenuto abusivo è dichiarato

nullo (privo di effetto) o provvedimento ecclesiastico viene modificato in suo contenuto sostanziale  Potrebbe essere deciso su base di diritto canonico o su base

di diritto di Stato → in realtà è deciso su base di terza

tipologia normativa tipica di giurisdizionalismo (diritto canonico nazionale)

o Leges de amortizando → fondate su principio di

ius dominii eminentis

o Leggi eversive di asse ecclesiastico → basate su

principio di onnipotenza di sovranità di Stato IL SEPARATISMO  INTRODUZIONE  Altro particolare sistema di rapporti Stato e Chiesa (Chiese sono intese come manifestazioni istituzionali di religioni)  Fondato su idea di separazione Stato Chiesa

 Collocato a fine del 1700 → si trova in forme diverse per tutto il

 Concetto di separatismo porta a formazione di art. 7 e 19 di Costituzione

 Principio ideale → assenza di concordato e di pattuizione →

considerazione giuridica di enti confessionali alla stregua di diritto comune (anche per attività istituzionali di religione o di culto)

 Non si evoca art. 7 come epifenomeno di separatismo → art. 7

evoca concetto diverso, in sistematica di rapporti Stato – Chiesa, quello di “coordinazione” (concetto giuridico che si riscontra quando c’è strumento concordatario in vigore)  Nucleo essenziale è che confessioni religiose sono giuridicamente

considerate a stregua di enti di diritto comune → enti ecclesiastici,

anche in relazione ad attività istituzionali di religione o di culto, sono trattati a stregua di enti di diritto comune

 IDEA SEPARATISTA

 Scintilla ideale di questa idea → data da corrente filosofica di

illuminismo  In questa corrente, affermazione di diritti primordiali inviolabili di uomo (primi: libertà ed eguaglianza) si pongono in relazione con idea separatista  Diritti non fondati su concessione di Dio, ma su ragione umana  Si identifica percorso di coscienza filosofica (parte da

Grozio, passa per Rousseau, Kant, Leibniz, Locke) →

porta ad affermazione di diritti fondamentali di uomo basati su ragione umana  Uomo si impone davanti a Stato, quindi Stato trae sua ragione d’essere e suo potere da popolo o Uomo è al centro come popolo (insieme di

individui) → Stato si pone al servizio di popolo

o Uomo, con suoi diritti inviolabili → è fonte di ogni

potere (quindi anche di Stato)

o Uomo cede a Stato propri diritti → affinché Stato

garantisca pacifica convivenza, a scopo di realizzare ordine sociale o Stato non può violare libertà di individuo e suoi diritti  Liberalismo

 Anche se partono da stessa idea di fondo, 2 Stati

separatista sono diversi → differenza tra questi Stati è

data da 2 fattori a) Predominanza di una certa impostazione ideologica b) Ambiente sociale (terreno in cui idea trova sua realizzazione)  Stato separatista USA  Impostazione ideologica predominante  Di area protestante (separatista, favorevole a fenomeno religioso)

 Grozio, Hobbes, Locke → religione non è nemica di

Stato

 Kant → dà voce a fede come bisogno di uomo

(consapevolezza di necessità di religione all’interno di vita di uomo)  Ambiente sociale

 Dopo colonizzazione → terreno sociale è come insieme

di gruppi religiosi aventi confessioni diverse  Gruppi si trovano in stesso territorio in realtà di

pluralismo confessionale → no confessione

predominante, no Papa, no patrimonio ecclesiastico consolidato, no gerarchia  Testi essenziali in costruzione di Stato separatista di USA  Dichiarazione di indipendenza (2 luglio 1776) o Invocazione di supremo giudice di universo o Religione diventa strumento di forza e coesione di Stato (quindi patrimonio comune di nazione) o No riferimento a credo specifico o Diffidenza verso ateismo e non religiosità

 Art. 4 comma 3 di Costituzione USA (1788) →

giuramento su Biccia, ma appartenenza a certa confessione religiosa non è prerequisito per accedere a Stato  Primo emendamento (15 dicembre 1791) o Separazione costituzionale (nessuna religione può

diventare religione di Stato) → affiancata da

affermazione di libertà individuale come incomprimibile

 Non assume forma di separatismo da religione → ma libertà

nella religione  Effetti o Resta simbologia religiosa in sfera pubblica o Applicazione di favor religioni in aspetto privatistico

→ religione diventa parte integrante di formazione

di cittadino

 Stato separatista in Francia

 Impostazione ideologica predominante → separatismo da

combattimento  Si passa da aconfessionismo ad anticonfessionismo  Condanna di storia cristiana  Stato deve deporre idoli e divenire unico parametro di

legittimità e giustizia → Stato deve plasmare nuovo

uomo e nuova società secondo fini che intende perseguire  Da scritti di Voltaire emerge visione negativa di religione  Si fonda su anticlericalismo  Mira a decristianizzazione di società francese  Ambiente sociale  Dominato da una confessione, quella cattolica che o Prevale su tutte altre confessioni o Ha ricchezze, terreno, potere o Domina ambiti di vita collettiva, arrogandosi funzioni che spetterebbero a Stato  C’è nemico da combattere, cioè Chiesa Cattolica  Chiesa cattolica reagisce a questa evoluzione

determinata da affermarsi di idee di illuminismo →

condannandone come sovversione ad ordine precostituito di uomo a Dio

 Culmine di questo separatismo → si ha nel 1864 con

“Syllabus” di Pio 9° (Chiesa si dichiara nemica di Stato liberale e modello separatista)  Realizzazione di separatismo da combattimento  Testi essenziali in costruzione di Stato separatista in Francia  Dichiarazione diritti di uomo e di cittadino (1789)

o Art. 1 → principio di eguaglianza

o Art. 10 → principio di libertà religiosa (è previsto

limite di utilità comune e ordine pubblico)

 1789 → profonda crisi finanziaria → ricchezze di Chiesa

messe a disposizione di Stato + nazionalizzazione di beni ecclesiastici

 Febbraio 1790 → proibizione di voti religiosi +

soppressione di ordini e congregazioni religiose o Salvate quelle che svolgono attività ospedaliere e scolastiche o Attuati in modo sanguinario con eliminazione di

oppositori (preti refrattari) → Massacro di Vandea

o Conventi chiusi, preti liquidati, imposto divieto di abito ecclesiastico  Costituzione civile del clero (15 luglio 1790) o Riordina diocesi in base a dipartimenti civili o Impone retribuzione di vescovi e parroci (pagati da Stato)

IL SISTEMA DELLA COORDINAZIONE

 INTRODUZIONE

 Tema che rientra in disamica storica di rapporti tra Stato e Chiesa

→ la cui ricostruzione è stratificazione

 Denominazione tradizionale portata da questo sistema →

“coordinazione”  Significa reciproca intromissione di 2 potestà

 Questa espressione non indica separazione → ma

coordinazione tra Stato e confessioni religiose

 Termine centrale del sistema → “concordato”

 In Italia vige sistema di coordinazione  Poiché è in vigore il concordato  Risulta essere perfetto per quanto riguarda Chiesa Cattolica, con cui si nota applicazione di coordinazione

→ a questa Chiesa aderisce maggior parte di Italiani

 Ci sono diverse intese in Italia con altre confessioni religiose (12)  Questo sistema prende corpo in Italia da concordati stipulati

 Secondo sentire volgare → tra Stato italiano e Vaticano

 In realtà → tra Stato italiano e Santa Sede

 DEFINIZIONE DI CONCORDATO

 In generale  Considerato come documento, infatti è un accordo  Scelta terminologica fatta da costituente

 In art. 7 non usa termine “concordato” → ma in art. 8

rinvia a questo concetto poiché nomina Patti Lateranensi o Formati da 2 parti (Trattato e Concordato) o Stipulati tra Stato Italiano e Romano Pontefice

l’11 febbraio 1929 → stipula va sotto tradizionale

nome di “conciliazione”

 In art. 8 usa termine “intese” → accordi tra Stato e

confessioni religiose diverse da quella cattolica  Definizione unitaria  Strumento negoziale stipulato tra Stato italiano e Santa Sede  Scopo è quello di disciplinare materie, in particolare materie

di interesse comune → tradizionalmente chiamate “res

miste”  Contenuto quasi sempre trans – attivo  Parti si danno reciproche obbligazioni in relazione a ste

materia → parti si obbligano a tenere certo

comportamento in ambito di sovranità territoriale di Stato ospitante  Alla fine prevale sempre sovranità territoriale di Stato  In sintesi  Strumento negoziale stipulato tra Stato e Santa Sede  Scopo è disciplinare cose miste (materie di interesse comune)  Contenuto transattivo (obbligazioni reciproche tra le parti)  Dal punto di vista dottrinale  In definizione di concordato, entra visione parziale di chi

tratta concordato → visto in modo diverso da curialisti e da

scrittori più realisti

 Per curialisti → è visto come privilegio/concessione di Papa a

Stato  Altri sostengono sia atto di diritto pubblico interno a Stato  Guardano più a sovranità di Stato