Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Emanuele Conte, Appunti di Diritto

Storia interna e storia esterna. Il diritto medievale da Francesco Calasso alla fine del XX secolo

Tipologia: Appunti

2012/2013

Caricato il 12/06/2013

infoennediemme
infoennediemme 🇮🇹

3.7

(7)

6 documenti

1 / 6

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
1
E
MANUELE
C
ONTE
Storia interna e storia esterna.
Il diritto medievale da Francesco Calasso alla fine del XX secolo
Guida per lo studente
1. Nel congresso veronese del 1948, che aveva sancito la ripresa della collaborazione
scientifica tra studiosi italiani e tedeschi, F
RANCESCO
C
ALASSO
aveva presentato una relazione
molto ricca, frutto di una lettura storica delle fonti, che identificava nel diritto volgare una
chiave di lettura fondamentale dell’intera storia giuridica medievale.
Sulla scia di quell’intervento, nel grande Congresso del 1955 al Calasso fu chiesto di
svolgere una relazione sulla sorte subita dalle istituzioni romane tra Antichità e Medioevo:
era il grande tema della continuità, che aveva appassionato generazioni di storici prima in
Germania e poi in Italia. Intorno a tale tema si era sviluppato nell’Ottocento lo studio storico
del diritto sia romano sia medievale; il problema era identificare i caratteri distintivi di
quello che lo stesso Calasso aveva chiamato, l’anno precedente, il Medioevo del diritto
1
.
Sul presupposto della sopravvivenza di strutture giuridiche antiche oltre la caduta
dell’impero s’era fondata la dogmatica della scuola pandettistica tedesca, attraverso il
trattamento logico delle fonti del diritto romano. Il nome noto è, naturalmente, quello di
Carl von Savigny, con il suo intento di conciliare lo spirito del popolo come forza di
propulsione del diritto privato e il ricorso al diritto romano come fondamento di una
moderna dogmatica giuridica. Un’idea che ebbe un successo straordinario e che ha fatto
meritare agli allievi di Savigny la definizione di scuola storica.
Tuttavia le resistenze non tardarono a manifestarsi, man mano che il processo di
unificazione spingeva la Germania a cercare la propria identità nelle radici germaniche e a
vedere le fonti del diritto romano giustinianeo come un diritto straniero. Per i germanisti
tedeschi il ricorso al Corpus iuris di Giustiniano da parte dei giuristi della scuola di Bologna
rappresentò un ritorno artificiale a istituzioni aliene dalla società barbarizzata e germanica.
L’equazione medievale=germanico influenzò profondamente gli studi di storia del diritto
anche in Italia e le prime cattedre della storia del diritto italiano ricalcavano quelle tedesche,
tanto da trascurare il diritto romano.
Nonostante i contrasti, le due scuole degli storici del diritto, romanisti e medievisti, finirono
col dividersi pacificamente i terreni: ai medievisti le consuetudini più o meno popolari del
Medioevo, ai romanisti i prodotti antichi e medievali di una dogmatica astratta.
1
Il riferimento è al celebre manuale del Calasso, edito da Giuffré e adottato poi nelle Facoltà di Giurisprudenza
italiane per circa quarant’anni.
pf3
pf4
pf5

Anteprima parziale del testo

Scarica Emanuele Conte e più Appunti in PDF di Diritto solo su Docsity!

EMANUELE CONTE

Storia interna e storia esterna.

Il diritto medievale da Francesco Calasso alla fine del XX secolo

Guida per lo studente

1. Nel congresso veronese del 1948, che aveva sancito la ripresa della collaborazione scientifica tra studiosi italiani e tedeschi, FRANCESCO CALASSO aveva presentato una relazione molto ricca, frutto di una lettura storica delle fonti, che identificava nel diritto volgare una chiave di lettura fondamentale dell’intera storia giuridica medievale. Sulla scia di quell’intervento, nel grande Congresso del 1955 al Calasso fu chiesto di svolgere una relazione sulla sorte subita dalle istituzioni romane tra Antichità e Medioevo: era il grande tema della continuità , che aveva appassionato generazioni di storici prima in Germania e poi in Italia. Intorno a tale tema si era sviluppato nell’Ottocento lo studio storico del diritto sia romano sia medievale; il problema era identificare i caratteri distintivi di quello che lo stesso Calasso aveva chiamato, l’anno precedente, il Medioevo del diritto^1_._ Sul presupposto della sopravvivenza di strutture giuridiche antiche oltre la caduta dell’impero s’era fondata la dogmatica della scuola pandettistica tedesca, attraverso il trattamento logico delle fonti del diritto romano. Il nome noto è, naturalmente, quello di Carl von Savigny , con il suo intento di conciliare lo spirito del popolo come forza di propulsione del diritto privato e il ricorso al diritto romano come fondamento di una moderna dogmatica giuridica. Un’idea che ebbe un successo straordinario e che ha fatto meritare agli allievi di Savigny la definizione di scuola storica. Tuttavia le resistenze non tardarono a manifestarsi, man mano che il processo di unificazione spingeva la Germania a cercare la propria identità nelle radici germaniche e a vedere le fonti del diritto romano giustinianeo come un diritto straniero. Per i germanisti tedeschi il ricorso al Corpus iuris di Giustiniano da parte dei giuristi della scuola di Bologna rappresentò un ritorno artificiale a istituzioni aliene dalla società barbarizzata e germanica. L’equazione medievale=germanico influenzò profondamente gli studi di storia del diritto anche in Italia e le prime cattedre della storia del diritto italiano ricalcavano quelle tedesche, tanto da trascurare il diritto romano. Nonostante i contrasti, le due scuole degli storici del diritto, romanisti e medievisti, finirono col dividersi pacificamente i terreni: ai medievisti le consuetudini più o meno popolari del Medioevo, ai romanisti i prodotti antichi e medievali di una dogmatica astratta.

(^1) Il riferimento è al celebre manuale del Calasso, edito da Giuffré e adottato poi nelle Facoltà di Giurisprudenza italiane per circa quarant’anni.

La questione della continuità aveva dunque un valore che travalicava il semplice interesse storiografico: essa fondava una dogmatica giuridica che poneva la pandettistica tedesca alla base della formazione dei giuristi.

2. Il Italia, Francesco Calasso aveva rivendicato la storicità del diritto comune basso medievale e rifiutato di considerare la grande stagione della scienza giuridica medievale come una seconda vita del diritto romano^2. Il suo impegno principale fu quello di recuperare alla storia un importante protagonista che era stato destoricizzato: il diritto, il quale doveva essere visto come un elemento fondamentale della storia europea, e al centro della vicenda storica si poneva il periodo del diritto comune. Calasso riconsiderò in profondità la tradizione storiografica, dimostrando ampia conoscenza della storiografia giuridica tedesca e consapevolezza della preoccupazione, che aleggiava sul “problema della continuità”, di giustificare la fondazione di un nuovo diritto nazionale tedesco sulla base delle fonti romane. Il successo della scuola storica, infatti, portava a dare per scontato che alla Germania dovesse attribuirsi il merito di aver consentito la transazione medievale del diritto romano verso il moderno. Per Calasso, quest’immagine del diritto medievale non poteva più essere accolta e il suo bersaglio era quel dogmatismo pandettistico che snaturava il lavoro dello storico e ricostruiva istituti scomparsi con la metodologia del giurista puro. Nella relazione del 1955 egli qualificava come monstrum la storia dei dogmi giuridici, cioè la ricostruzione degli istituti come oggetti slegati dal contesto sociale ed economico. Calasso rifiutava la metodologia dei “tre fattori storici” che avrebbero costituito la nostra storia del diritto: l’elemento romano, quello ecclesiastico, quello canonico; una metodologia che aveva compiuto l’errore di sottovalutare il più grande fenomeno giuridico del Medioevo: il diritto comune, che la storiografia tendeva a ignorare perché divisa tra la dogmatica astorica dei pandettisti e il nazionalismo romantico dei germanisti. 3. Già tre anni prima del Congresso del ’55 Calasso aveva espresso chiaramente le sue idee sulla storia del diritto, in occasione del dibattito sul rilancio degli studi sul diritto romano nel Medioevo. La critica dell’immediato dopoguerra si concentrava su quella corrente di germanisti che, in opposizione al dogmatismo romanistico dei pandettisti, avevano sviluppato una scuola storica alternativa con l’obiettivo di cogliere i caratteri dell’identità giuridica germanica. I germanisti avevano finito per delineare una creazione in gran parte artificiale ma che soddisfaceva il bisogno di un diritto etnicamente connaturato allo spirito nazionale tedesco. Inevitabile lo slittamento di questa corrente storiografica verso i presupposti ideologici del nazionalsocialismo. Con il crollo del regime, i romanisti tedeschi vollero naturalmente riacquistare quel ruolo che avevano temuto di perdere per sempre; uno di loro, Erich Genzmer^3 pose al centro delle

(^2) Riprendendo così alcune intuizioni del suo maestro Francesco Brandileone. (^3) Pronuncia “GHENZMER”.

ricerca che è soprattutto storia di fonti. Helmuth Coing negli anni Ottanta pubblico una storia del diritto privato che rappresenta una buona prova di “storia interna”. Dal Medioevo di Francoforte restavano fuori però i primi due secoli, come a sottolineare che la storia del diritto privato deve prender le mosse dalla nascita delle università, come aveva progettato inizialmente Savigny, salvo aprirsi più tardi a quell’Alto Medioevo che è per eccellenza l’età degli influssi reciproci fra pratica e cultura e fra teologia, letteratura, politica e diritto.

7. Dunque, le metodologie tradizionali riapparivano nei più importanti progetti di rifondazione degli anni Cinquanta e la distinzione ottocentesca tra storia intera e storia esterna continuò ad esercitare la sua influenza. Fino alla fine del secolo XX non sono mancati studi di pura storia letteraria e tentativi di rievocare “storie interne” di gusto pandettistico. Tuttavia, col mutare dei tempi, anche i richiami di Calasso hanno indotto molti a tentare sintesi che, tenendo conto della materialità “esterna” delle fonti, hanno indagato tecnicamente le logiche “interne” delle costruzioni giuridiche, ponendo il diritto in rapporto dialettico con la storia politica, sociale ed economica. A Roma gli allievi di Calasso mettevano in pratica gli insegnamenti del maestro, con risultati a volte persino superiori. Nell’Istituto si respirava anche l’insegnamento di Croce, che metteva al riparo dalle storie puramente dogmatiche. Nel dopoguerra, poi, Calasso tendeva sempre più a vedere l’età del diritto comune come il vero fulcro della storia giuridica e induceva a leggere il diritto del Medioevo con gli occhi della scienza. Alla sua scuola crebbe una schiera di studiosi (Fiorelli, Cortese, Bellomo, etc.) che condussero indagini lente e faticose sulla letteratura scolastica manoscritta (e nella Facoltà di Giurisprudenza fecero la loro comparsa io primi microfilm manoscritti). L’Istituto ribolliva di iniziative, ma la morte improvvisa di Calasso, nel 1965, provocò indubbiamente una crisi della piccola comunità di lavoro, ma non arrestò le ricerche. Dalla centralità di Roma si passò a un pluralismo di sedi (Torino, Milano, Genova, Firenze, Siena, Perugia, Napoli, Catania) per le quali è possibile tracciare qualche linea generale di tendenza. - 1) L’alto Medioevo Tralasciato nei progetti tedeschi, l’alto Medioevo fu coltivato a Roma e a Milano. I diritti altomedievali vennero studiati in connessione strettissima con la storia sociale e politica (si pensi a Padoa Schioppa), mentre Ennio Cortese seguì con entusiasmo per decenni l’invito di Calasso a coltivare il diritto comune, e negli ultimi anni è tornato a volgersi ai secoli precedenti il Mille. Così, l’Alto Medioevo dimenticato è tornato ora a sollecitare qualche giovane storico del diritto. - 2) Tradizione dei testi giuridici Il richiamo verso la “storia letteraria” del diritto fu reinterpretato in senso nuovo da una generazione di studiosi che in Italia elesse a proprio punto di riferimento Domenico Maffei: in gran parte autodidatta, ha concentrato la sua attività nelle ricostruzioni di biografie, nelle ricerche di opere inedite e nella critica di quelle edite, nonché nella descrizione di

biblioteche manoscritte. Attraverso il suo esempio la vecchia “storia letteraria” si è trasformata in una attentissima indagine sui mezzi di diffusione dei testi che fa parte a pieno titolo della storia del diritto. Il richiamo al lato filologico del mestiere di storico del diritto non è stato seguito da tutti, anche per la valida esigenza di proporre interpretazioni storiche complessive che non potevano disperdersi nei mille rivoli delle erudizioni particolari. Così, lavori innovativi, criticabili magari su singoli punti, hanno tuttavia aperto nuove prospettive di ricerca.

    1. Il ruolo sociale dei giuristi Nel 1969 apparve proprio uno di questi lavori: L’interpretazione dello statuto di Mario Sbriccioli (scomparso poi improvvisamente nel 2005). Nel volume si respira il coraggio di una generazione ansiosa di mutamento e curiosa di esplorare i rapporti del diritto con la cultura e la società, in una minuziosa storia “esterna” della letteratura giuridica. La generazione del ’68, d’altra parte, non poteva più accettare l’isolamento del giuridico dal politico, proprio dell’astrattissima “storia interna”. In questo possiamo dire che riecheggia l’originale senso attribuito alla storia esterna da Leibniz. 8. L’inquietudine degli anni Sessanta contribuì a imprimere una svolta ai gusti della storiografia giuridica e così, durante gli anni Settanta, furono in tanti a cimentarsi con il tema della funzione sociale dei giuristi. Cambiò anche il panorama delle fonti analizzate: quaestiones e consilia, espressione del contatto fra teorie e pratiche, assunsero un’importanza assai maggiore che in passato. Anche gli storici del diritto degli anni Settanta cominciarono ad accettare l’idea che il giurista medievale non fosse un intellettuale isolato dal mondo e curvo sui libri. In Italia gli studi di Cavanna, Cortese, Bellomo sul ceto dei giuristi, di Padoa Schioppa sul processo, di Ascheri sui consilia, etc., rompevano l’isolamento del diritto dalla storia e si incontravano con il movimento corrispondente di storici interessati al diritto, soprattutto italiani e tedeschi. Anche in Francia, dove il diritto medievale ha continuato ad esser coltivato nelle Facoltà di Parigi e Tolosa, s’è assistito negli ultimi anni a un evidente ritorno di interesse per il diritto da parte degli storici. Centrale l’attività di Yan Thomas che, pur capacissimo di dogmatica pura, ha tessuto reti di connessioni tra la storia giuridica e l’antropologia, la storia politica, la storia sociale, divenendo punto di riferimento per tanti storici e storici del diritto, non soltanto francesi. Qualcosa di non troppo diverso è avvenuto, nel primo Dopoguerra, anche negli Stati Uniti. Stephan Kuttner è stato maestro indiscusso di diritto canonico per circa sessant’anni, interpretando la storicità del diritto canonico attraverso una straordinaria attenzione dei testi. Promuoveva edizioni critiche, analisi di manoscritti, repertori e cataloghi, pubblicava lucidissimi articoli di storia delle idee e delle dottrine canonistiche medievali; il suo esempio influenzò in particolare la storiografia giuridica italiana, tedesca e iberica. Walter Ullmann, Regius Professor a Cambridge, ebbe invece il merito di collegare in modo inscindibile la storia del pensiero politico con quella della dottrina giuridica.