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Le operazioni rilevanti ai fini
IVA
• Cessioni di beni
• Prestazioni di servizi
Le cessioni di beni
- (^) Art. 2: “Costituiscono cessioni di beni gli
atti a titolo oneroso che importano
trasferimento della proprietà ovvero
costituzione o trasferimento di diritti reali di
godimento su beni di ogni genere.”
- (^) Parte attrattiva: “Costituiscono inoltre cessioni di beni……”
- (^) Parte distrattiva: “Non sono considerate cessioni di beni……”
Trasferimento della proprietà
- (^) Acquisto derivativo-traslativo della proprietà, (inteso come potere di disposizione giuridica - alienazione o materiale- distruzione)
- (^) Esclusi atti di acquisto a titolo originario (accessione, usucapione) nonché il comodato
- (^) Sono rilevanti tutti gli atti giuridici (contratti, atti giurisdizionali- ad.es. vendita forzata a seguito di procedura esecutiva, sentenze costitutive-ad.es. in esecuzione di un preliminare) che comportano un trasferimento dietro corrispettivo
- (^) Rilevanti anche atti di trasferimento coattivi: espropriazione per pubblico interesse, pubblica utilità
- (^) Il pegno e l’ipoteca sono invece esclusi dall’Iva in quanto diritti reali di garanzia
Indennità di espropriazione
- (^) Le somme corrisposte da un Comune per indennità di occupazione temporanea hanno natura risarcitoria , per cui sono da considerare fuori del campo di applicazione dell’IVA, le somme corrisposte dallo stesso per indennità di espropriazione per p.u. di immobili di una società dichiarata fallita, per acquisizione di macchinari e attrezzature esistenti negli stessi immobili, sono da assoggettare regolarmente ad imposta (art. 13, secondo comma, lett.a) del D.P.R. n. 633 del 1972).
Segue operazioni assimilate alle cessioni di beni
- (^) Vendite – Locazioni:
- (^) Locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti. - (^) Sono soggette ad iva per l’intero valore del bene locato al momento in cui vengono poste in essere. - (^) Conseguentemente, le successive quote saranno ovviamente escluse dall’iva essendo parti di un corrispettivo già interamente assoggettato ad iva.
Cessioni gratuite
- (^) Beni la cui produzione o scambio rientra nell’attività propria dell’impresa: - (^) imponibilità assoluta.
- (^) Con eccezione per i "campioni di modico valore appositamente contrassegnati" (art.2 comma 3 lett.d), si pensi alle diciture "omaggio gratuito"). Esclusione, in quanto spesa generale a titolo promozionale che si correla al prezzo di cessione dei beni collocati sul mercato.
- (^) Beni che non rientrano nell’attività propria dell’impresa:
- (^) imponibilità solo se il valore unitario del bene supera 25,82 Euro
Campioni gratuiti
- (^) Non sono considerate cessioni di beni quelle aventi ad oggetto campioni gratuiti appositamente contrassegnati. - (^) I campioni gratuiti non devono essere necessariamente beni di dimensioni o di valore inferiori ai beni commercializzati dall’impresa, ma possono essere anche esemplari di detti beni. - (^) Attenzione: vi è sempre la rilevanza del modico valore. - (^) Spetta all’ufficio fornire la prova che i campioni gratuiti sono stati ceduti da un soggetto senza l’apposito contrassegno (art. 2, terzo comma, lett.d) del D.P.R. n. 633 del 1972).
Cessioni gratuite per beneficenza
- (^) Le cessioni gratuite per beneficenza o a
favore di sinistrati sono esenti dall’Iva ai
sensi dell’articolo 10, se poste in essere nei
confronti di enti pubblici, onlus,
associazioni o fondazioni con finalità di
assistenza e beneficenza.
- (^) NB: Trattandosi di cessioni esenti, queste non danno diritto ad operare la detrazione dell’imposta assolta all’atto dell’acquisto. (Rinvio al pro – rata)
Autoconsumo
- (^) Destinazione al consumo personale o familiare dell’imprenditore e ad altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa (compresa la cessazione dell’attività)
- (^) Applicabile per le attività d’impresa, arti e professioni
- (^) Rilevanza del solo “autoconsumo esterno”, senza distinzione tra beni che rientrano o meno nell’attività propria dell’impresa
Destinazione del bene ad uso personale
- (^) L’autoconsumo imponibile ad IVA si
configura solamente quando la destinazione
del bene ad uso personale sia definitiva e
non meramente temporanea
- (^) (nella specie è stata esclusa la sussistenza di autoconsumo in caso di temporanea destinazione di un appartamento ad abitazione del costruttore) (Comm. trib. centr., Sez. XVI, 22/11/1989).
Segue: assegnazioni ai soci e associati
- (^) Assegnazione “a qualsiasi titolo”, intesa come movimento di ricchezza tra organismo sociale e membri (trasferimento proprietà, divisione etc…)
- (^) Con esclusione dei beni di cui al terzo comma:
- (^) aziende o rami di esse
- (^) azioni quote obbligazioni, etc…
Le prestazioni di servizi
- (^) Art. 3: “Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare, e di permettere quale ne sia la fonte. - (^) Parte attrattiva: “Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:” - (^) Parte distrattiva: “Non sono considerate prestazioni di servizi:”
Contratti tipici
- (^) contratto d’opera
- (^) appalto
- (^) trasporto
- (^) mandato
- (^) spedizione
- (^) agenzia
- (^) mediazione
- (^) deposito