

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Appunti di estimo sulla stima dei danni
Tipologia: Appunti
1 / 3
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!


Per danno si intende una lesione arrecata a persone, cose, o a diritti, che coincide sempre con una diminuzione di valore o di reddito direttamente valutabile. I beni patrimoniali possono subire sia un danno patrimoniale che un danno finanziario.
I danni causati da fatto illecito sono risarciti dalla persona responsabile: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” (art. 2043 c.c.). Per i danni causati da sinistro, invece, il diritto al risarcimento si ha soltanto se esiste un contratto di assicurazione.
I danni alle persone hanno invece natura non patrimoniale e sono risarciti solo nei casi previsti dalla legge (art. 2059 c.c.). Possono essere biologici, arrecati alla salute o morali, arrecati alla dignità della persona (per esempio la diffamazione). I danni che sono stati causati da un reato sono ovviamente sanzionati in sede penale.
La possibilità che qualsiasi bene possa essere colpito da un sinistro fa incombere su di esso un certo rischio. Di conseguenza il proprietario del bene, se non vuole assumersi questo rischio, stipula un contratto con una compagnia assicuratrice. L’assicurazione (polizza) è un contratto col quale l’assicuratore, in cambio del pagamento di un premio, si obbliga a risarcire l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a esso prodotto da un sinistro (art. 1882
Tale contratto deve essere provato per iscritto e controfirmato dalle parti, sulla polizza devono essere specificate le norme inderogabili contenute nel codice civile e devono essere indicate le condizioni assicurative.
In caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso all’assicuratore entro 3 giorni da quello in cui si è verificato o ne è venuto a conoscenza. Sull’assicurato incombe l’obbligo di salvataggio, cioè deve fare il possibile per evitare o diminuire il danno.
L’assicurazione può coprire anche i danni biologici con appositi contratti: contro gli infortuni, contro le malattie e altro ancora. In ogni caso il contratto di assicurazione non può derogare da quanto previsto dal codice civile, artt. 1882-1918.
Questi danni possono interessare sia i beni di proprietà che beni di terze persone con obbligo di risarcimento. Per questi motivi sono molto diffusi, anche se non obbligatori, i contratti di assicurazione per i rischi dei fabbricati. Nel caso di edifici condominiali i contratti sono sottoscritti dall’amministratore e coprono l’intero fabbricato e considerano i condomini terzi sia tra loro sia nei confronti della proprietà comune.
La polizza globale fabbricati è una particolare assicurazione che copre molte tipologie di rischio, dirette e di responsabilità civile. Possono essere oggetto di assicurazione, oltre ai fabbricati, le cose in essi contenute. In particolare per i fabbricati a uso produttivo sono compresi anche i macchinari, gli arredamenti e le merci. Se il contratto lo prevede, sono indennizzati anche i danni per i mancati redditi. Sono comunque esclusi, salvo patto contrario, i rischi per cause straordinarie (guerre, terremoti, terrorismo, etc) come previsto dall’art. 1912 c.c.
In caso di incendio i proprietari dei fabbricati possono subire un danno economico caratterizzato dalla distruzione totale o parziale di beni materiali e dalla perdita per mancati redditi di parte dei profitti. Le assicurazioni pagano l’indennizzo, nei limiti previsti dagli accordi contrattuali (art. 1905 c.c.), secondo la stima eventualmente effettuata. L’indennità per danni nell’ambito dell’assicurazione dipende dal tipo di contratto: “a pieno rischio” o “a primo rischio”.
Il risarcimento del danno è proporzionale al valore assicurato (art. 1907 c.c.). L’assicurato può infatti decidere di assicurare l’intero bene o solo parte di esso.
Le polizze “a primo rischio” sono delle forme di assicurazione in cui la Compagnia si impegna a indennizzare il danno fino al raggiungimento di un massimale concordato. In caso di sinistro, con questa forma di contratto, il danno sarebbe totalmente risarcito fino al massimale. Per questo motivo il premio di assicurazione per questo tipo di contratto è maggiore.
L’ammontare del danno viene concordato direttamente tra la compagnia assicuratrice e il contraente. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo è possibile ricorrere alla procedura arbitrale. In questo caso saranno nominati 2 periti. I costi relativi all’operato dei tecnici viene sostenuto dagli interessati. Se il danno è stato causato da azioni dell’uomo, lo scopo della stima è di determinare il risarcimento che il responsabile deve corrispondere al danneggiato. In caso di sinistro ad un bene assicurato, il perito deve quantificare l’indennizzo dovuto dall’assicuratore in ottemperanza alle norme di legge e nei limiti stabiliti dal contratto. In ogni caso la compagnia assicuratrice non è tenuta a pagare una somma maggiore al valore del bene nel momento del sinistro. Nel caso in cui il bene sia stato completamente distrutto, la stima sarà fatta secondo l’aspetto economico del valore di mercato o, in alternativa, del valore di costo o del valore di trasformazione. Se il bene ha subito solo danni parziali, il danno sarà stimato secondo l’aspetto economico del valore complementare. In caso di guasti riparabili, il danno verrà a coincidere con l’ammontare del costo della riparazione. L’ammontare di un danno costituito per lucro cessante, se questo è risarcibile, corrisponderà all’ammontare dei mancati redditi. Il perito incaricato della stima deve fornire relazione del suo operato, che si svolge nelle seguenti fasi: