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Estimo Stima dei danni, Appunti di Geopedologia, economia e estimo

Appunti di estimo sulla stima dei danni

Tipologia: Appunti

2022/2023

Caricato il 20/12/2025

nadia-fraj
nadia-fraj 🇮🇹

15 documenti

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STIMA DEI DANNI AI FABBRICATI
Per danno si intende una lesione arrecata a persone, cose, o a diritti, che coincide sempre con una
diminuzione di valore o di reddito direttamente valutabile. I beni patrimoniali possono subire sia un danno
patrimoniale che un danno finanziario.
Le cause del danno possono essere:
SINISTRI - eventi non prevedibili, incidenti
FATTI ILLECITI - dovuti a comportamenti ingiusti
ATTI LEGALI - che pongono limiti al diritto di proprietà (espropri, costrizioni di servitù
etc.)
I danni causati da fatto illecito sono risarciti dalla persona responsabile: “Qualunque fatto doloso o colposo,
che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” (art. 2043
c.c.).
Per i danni causati da sinistro, invece, il diritto al risarcimento si ha soltanto se esiste un contratto di
assicurazione.
L’estimo si occupa dei danni alle cose, che possono essere:
beni privati (ambito micro estimativo)
l’ambiente e gli ecosistemi (ambito macro estimativo).
I danni alle persone hanno invece natura non patrimoniale e sono risarciti solo nei casi previsti dalla legge
(art. 2059 c.c.).
Possono essere biologici, arrecati alla salute o morali, arrecati alla dignità della persona (per esempio la
diffamazione).
I danni che sono stati causati da un reato sono ovviamente sanzionati in sede penale.
IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
La possibilità che qualsiasi bene possa essere colpito da un sinistro fa incombere su di esso un certo
rischio.
Di conseguenza il proprietario del bene, se non vuole assumersi questo rischio, stipula un contratto con una
compagnia assicuratrice.
L’assicurazione (polizza) è un contratto col quale l’assicuratore, in cambio del pagamento di un premio, si
obbliga a risarcire l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a esso prodotto da un sinistro (art. 1882
c.c.).
Tale contratto deve essere provato per iscritto e controfirmato dalle parti, sulla polizza devono essere
specificate le norme inderogabili contenute nel codice civile e devono essere indicate le condizioni
assicurative.
Gli elementi fondamentali di una polizza di assicurazione sono pertanto:
l’impresa o Compagnia assicuratrice
il rischio assunto dalla Compagnia (senza rischio il contratto è nullo)
il premio, pagato dall’assicurato, commisurato al rischio
In caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso all’assicuratore entro 3 giorni da quello in cui si è verificato
o ne è venuto a conoscenza. Sull’assicurato incombe l’obbligo di salvataggio, cioè deve fare il possibile per
evitare o diminuire il danno.
Il contratto di assicurazione dei fabbricati può offrire due tipi di garanzie:
garanzie DIRETTE, che coprono i DANNI ARRECATI AL BENE ASSICURATO
garanzia di RESPONSABILITÀ civile, per i DANNI ARRECATI A TERZI
L’assicurazione può coprire anche i danni biologici con appositi contratti: contro gli infortuni, contro le
malattie e altro ancora. In ogni caso il contratto di assicurazione non può derogare da quanto previsto dal
codice civile, artt. 1882-1918.
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STIMA DEI DANNI AI FABBRICATI

Per danno si intende una lesione arrecata a persone, cose, o a diritti, che coincide sempre con una diminuzione di valore o di reddito direttamente valutabile. I beni patrimoniali possono subire sia un danno patrimoniale che un danno finanziario.

Le cause del danno possono essere:

● SINISTRI - eventi non prevedibili, incidenti

● FATTI ILLECITI - dovuti a comportamenti ingiusti

● ATTI LEGALI - che pongono limiti al diritto di proprietà (espropri, costrizioni di servitù …

etc.)

I danni causati da fatto illecito sono risarciti dalla persona responsabile: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” (art. 2043 c.c.). Per i danni causati da sinistro, invece, il diritto al risarcimento si ha soltanto se esiste un contratto di assicurazione.

L’estimo si occupa dei danni alle cose, che possono essere:

● beni privati (ambito micro estimativo)

● l’ambiente e gli ecosistemi (ambito macro estimativo).

I danni alle persone hanno invece natura non patrimoniale e sono risarciti solo nei casi previsti dalla legge (art. 2059 c.c.). Possono essere biologici, arrecati alla salute o morali, arrecati alla dignità della persona (per esempio la diffamazione). I danni che sono stati causati da un reato sono ovviamente sanzionati in sede penale.

IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

La possibilità che qualsiasi bene possa essere colpito da un sinistro fa incombere su di esso un certo rischio. Di conseguenza il proprietario del bene, se non vuole assumersi questo rischio, stipula un contratto con una compagnia assicuratrice. L’assicurazione (polizza) è un contratto col quale l’assicuratore, in cambio del pagamento di un premio, si obbliga a risarcire l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a esso prodotto da un sinistro (art. 1882

c.c.).

Tale contratto deve essere provato per iscritto e controfirmato dalle parti, sulla polizza devono essere specificate le norme inderogabili contenute nel codice civile e devono essere indicate le condizioni assicurative.

Gli elementi fondamentali di una polizza di assicurazione sono pertanto:

● l’impresa o Compagnia assicuratrice

● il rischio assunto dalla Compagnia (senza rischio il contratto è nullo)

● il premio, pagato dall’assicurato, commisurato al rischio

In caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso all’assicuratore entro 3 giorni da quello in cui si è verificato o ne è venuto a conoscenza. Sull’assicurato incombe l’obbligo di salvataggio, cioè deve fare il possibile per evitare o diminuire il danno.

Il contratto di assicurazione dei fabbricati può offrire due tipi di garanzie:

● garanzie DIRETTE, che coprono i DANNI ARRECATI AL BENE ASSICURATO

● garanzia di RESPONSABILITÀ civile, per i DANNI ARRECATI A TERZI

L’assicurazione può coprire anche i danni biologici con appositi contratti: contro gli infortuni, contro le malattie e altro ancora. In ogni caso il contratto di assicurazione non può derogare da quanto previsto dal codice civile, artt. 1882-1918.

IL CONTRATTO PER I RISCHI DEI FABBRICATI

I fabbricati possono subire dei danni accidentali per diversi motivi:

● straordinari fatti accidentali

● guasti

Questi danni possono interessare sia i beni di proprietà che beni di terze persone con obbligo di risarcimento. Per questi motivi sono molto diffusi, anche se non obbligatori, i contratti di assicurazione per i rischi dei fabbricati. Nel caso di edifici condominiali i contratti sono sottoscritti dall’amministratore e coprono l’intero fabbricato e considerano i condomini terzi sia tra loro sia nei confronti della proprietà comune.

LA POLIZZA GLOBALE FABBRICATI

La polizza globale fabbricati è una particolare assicurazione che copre molte tipologie di rischio, dirette e di responsabilità civile. Possono essere oggetto di assicurazione, oltre ai fabbricati, le cose in essi contenute. In particolare per i fabbricati a uso produttivo sono compresi anche i macchinari, gli arredamenti e le merci. Se il contratto lo prevede, sono indennizzati anche i danni per i mancati redditi. Sono comunque esclusi, salvo patto contrario, i rischi per cause straordinarie (guerre, terremoti, terrorismo, etc) come previsto dall’art. 1912 c.c.

STIMA DEI DANNI AI FABBRICATI CAUSATI DA INCENDIO

In caso di incendio i proprietari dei fabbricati possono subire un danno economico caratterizzato dalla distruzione totale o parziale di beni materiali e dalla perdita per mancati redditi di parte dei profitti. Le assicurazioni pagano l’indennizzo, nei limiti previsti dagli accordi contrattuali (art. 1905 c.c.), secondo la stima eventualmente effettuata. L’indennità per danni nell’ambito dell’assicurazione dipende dal tipo di contratto: “a pieno rischio” o “a primo rischio”.

● ASSICURAZIONI “A PIENO RISCHIO”

Il risarcimento del danno è proporzionale al valore assicurato (art. 1907 c.c.). L’assicurato può infatti decidere di assicurare l’intero bene o solo parte di esso.

● ASSICURAZIONI “A PRIMO RISCHIO” O A MASSIMALE

Le polizze “a primo rischio” sono delle forme di assicurazione in cui la Compagnia si impegna a indennizzare il danno fino al raggiungimento di un massimale concordato. In caso di sinistro, con questa forma di contratto, il danno sarebbe totalmente risarcito fino al massimale. Per questo motivo il premio di assicurazione per questo tipo di contratto è maggiore.

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DEI DANNI E PROCEDURE PERITALI

L’ammontare del danno viene concordato direttamente tra la compagnia assicuratrice e il contraente. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo è possibile ricorrere alla procedura arbitrale. In questo caso saranno nominati 2 periti. I costi relativi all’operato dei tecnici viene sostenuto dagli interessati. Se il danno è stato causato da azioni dell’uomo, lo scopo della stima è di determinare il risarcimento che il responsabile deve corrispondere al danneggiato. In caso di sinistro ad un bene assicurato, il perito deve quantificare l’indennizzo dovuto dall’assicuratore in ottemperanza alle norme di legge e nei limiti stabiliti dal contratto. In ogni caso la compagnia assicuratrice non è tenuta a pagare una somma maggiore al valore del bene nel momento del sinistro. Nel caso in cui il bene sia stato completamente distrutto, la stima sarà fatta secondo l’aspetto economico del valore di mercato o, in alternativa, del valore di costo o del valore di trasformazione. Se il bene ha subito solo danni parziali, il danno sarà stimato secondo l’aspetto economico del valore complementare. In caso di guasti riparabili, il danno verrà a coincidere con l’ammontare del costo della riparazione. L’ammontare di un danno costituito per lucro cessante, se questo è risarcibile, corrisponderà all’ammontare dei mancati redditi. Il perito incaricato della stima deve fornire relazione del suo operato, che si svolge nelle seguenti fasi:

  1. descrizione del bene in oggetto
  2. narrazione dei fatti e identificazione delle cose e delle persone coinvolte nell’evento
  3. accertamento del comportamento del danneggiato nelle circostanze dell’evento
  4. descrizione delle manifestazioni del danno e indicazione delle sue conseguenze per l’interessato
  5. stima del danno
  6. calcolo dell’indennizzo La procedura di valutazione deve essere verbalizzata.