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fucilo ecclesiastico, Dispense di Diritto Ecclesiastico

dispensa diritto ecclesiastico fuccillo

Tipologia: Dispense

2020/2021
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Caricato il 08/04/2022

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Îl i | #) DIRITTO ECCLESIASTICO. Prof. Antonio Guarino. CAPITOLO f — RELIGIONE E COSTITUZIONE : LAICITA’ E LIBERTA NELL'ESPERIENZA GIURIDICA. 1.1) INTRODUZIONE. ° Alla RELIGIONE e ai.suoi fenomeni sono dedicati ben 4 articoli della Cost.:7,8,19€ 20, L’art.3 sul “Principio Di Eguaglianza” esclude che ci possano essere discriminazioni di ogni tipo per ragioni religiose ed inoltre le varie tipalogie-di confessioni a cui i saggetti sono liberi di appartenere vengono assolutamente ricomprese tra le formazioni sociali ove si esplica la personalità i dell'individuo ex art. 2. A tali formazioni sociali è applicabile anche l'art. 18 sulla libertà di associazione, La Corte Costituzionale riconosce la Chiesa Cattolica e le varie confessioni religiose come primi interlocutori istituzionali del potere politico partecipando in maniera attiva alla formazione del “Diritto” in materia ecclesiastica. Ciò è anche confermato nelle grandi CARTE INTERNAZIONALI ; sì ha una sostanziale situazione di pluralismo în cui è chiara la funzione assegnata al fenomeno religioso : la religione ha avuto ed ha un ruolo importante nello sviluppo dei sistemi giuridici , contribuendo-alla formazione di una scala di valori e allo STATUTO ONTOLDGICO DELL’SSERE UMANO , uno dei primi obiettivi di un ordinamenta costituzionale progredito. Tenendo ben presente ciò, il nostro ordinamento comundue tiene diversificati questi fenomeni dai principi generali dell'ordinamento non di matrice religiosa : il nostro sistema si presenta come uno STATO LAICO ma “Collaborativo” , attento e rispettoso di ogni fede religiosa onde evitare radicalismi e fondamentalismi dannosi all'equilibrio sociale e alla convivenxa. Dove c'è diritto , la differenze manterranno inalterate le loro peculiarità trovando nell'ordinamento giuridico le risposte adeguate in caso di tensioni, A tal fine , però , urge una classe di giuristi in grado di inquadrare nei migliori dei modi la dimensione del fenomeno religiosa nel contesto giuridico dell’ordinamento , prendendo spunto anche dalle culture vicine, 1.2) < L'ARTICOLO 7 DELLA COSTITUZIONE. L'ART. 1 DELLO STATUTO ALBERTINO del 1848 definiva la religione cattolica la sola religione dello Stato e tollerava le confessioni minori. Poco dopo, il governo Sabaudo approvava la |. 735 escludeva ogni forma di discriminazione - circa i diritti civili e politici e la possibilità di ricoprire cariche. civili e militari — per ragioni confessionali. Nel 1850-conle |. 1013 e 1037 — venne abolito il privilegio del foro ecclesiastico e tra il 1866 e il 1867 — con lè famose leggi “Eversive” — vennero aboliti enti religiosi ritenuti inutili convertendo i loro beni în rendite pubbliche. 0 Nel 1871 con la |. n. 214 - LEGGE DELLE GUARENTIGIE — vennera risolti i conflittitra Stato e Chiesa . sorti con la breccia di Porta Pia : il vecchio Stato Pontifico cadde e il Papa divenne cittadino italiano . con tutti gli'organismi della Curia Romana sotto la sovranità del Regno D'Italia. Trattandosi di una * legge unilaterale ) la Santa Sede non l'accetto mai perché non frutto di una negoziazione. Svolta nei rapport] tra Stato e Chiesa fu la sottoscrizione dei PATTI LATERANENSI nell’11/2/29 che superava Îl carattere unilaterale della GUARENTIGIE : ta Chiesa venne considerata come un'istituzione con.soggettività giuridica internazionale — Santa Sede —- e i rapporti con lo Stato si svolgevano non sotto un regime di sottoposizione ma di “Suddivisione Delle Competenze” e ciò comporto la nascita dello STATO DEL VATICANO : indipendente e sovrano seppur interamente collocato nel territorio italiano di Roma. Circa la struttura e la natura giuridica , i PATTI sono un accordo di diritto internazionale che si articolano in TRATTATO e CONCORDATO, Il 1° composto da