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Diritto Ecclesiastico in Italia: Rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica, Dispense di Diritto Ecclesiastico

DISPENSA DI DIRITTO ECCLESIASTICO PER LA PREPARAZIONE ALL'ESAME DI AVVOCATO ( RIASSUNTO DEL MANUALE SIMONE)

Tipologia: Dispense

2018/2019

Caricato il 23/02/2019

scricciolino88
scricciolino88 🇮🇹

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DIRITTO ECCLESIASTICO
Capitolo 1
Il diritto ecclesiastico in italia si caratterizza :
come parte del diritto interno in quanto si tratta di un complesso di norme che vige all’interno dello
stato.
Quale ramo del diritto pubblico poiché contempla diritti soggettivi pubblici spettanti a persone
fisiche o giuridiche che vivono nell’organizzazione statale.
Il diritto ecclesiastico è il complesso delle norme che, ispirandosi ai principi costituzionali di libertà e
uguaglianza religiosa, disciplinano i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica e con le confessioni diverse
dalla cattolica
Il diritto canonico invece è il diritto interno della Chiesa cattolica
I principi fondamentali del diritto ecclesiastico sono i seguenti:
libertà religiosa, sancita dall'articolo 19 della costituzione: ciascun individuo ha il diritto di professare
liberamente la propria fede religiosa. La libertà religiosa è garantita sia in forma individuale che collettiva.
L'unico limite espresso riguarda le manifestazioni esteriori del culto, i riti, che non possono essere contrari al
Buon costume, ossia il rispetto della decenza e del pudore sessuale.
Principio di laicità dello Stato è un principio supremo dell'ordinamento e sta significare che lo Stato non è
influenzato dalle confessioni religiose e si mantiene in una posizione di imparzialita ed asetticità.
Il principio di laicità si coniuga con alcuni corollari:
-La distinzione degli ordini affermato dall'articolo 7, 1 che stabilisce che lo Stato e la Chiesa sono ciascuno
nel proprio ordine indipendenti e sovrani e all’ articolo 8,2 stabilisce che le confessioni religiose diverse
dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con
l'ordinamento giuridico italiano
- equidistanza ed imparzialità nei confronti di tutte le confessioni religiose. Tale principio si ricava dal
riconoscimento dell'uguaglianza religiosa sancita dall'art. 8,1 "tutte le confessioni religiose sono ugualmente
libere davanti alla legge".
Non sono ammesse discriminazioni tra i culti che si basino su una maggiore diffusione di una determinata
confessione religiosa.
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Scarica Diritto Ecclesiastico in Italia: Rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica e più Dispense in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity!

DIRITTO ECCLESIASTICO

Capitolo 1

Il diritto ecclesiastico in italia si caratterizza :

  • come parte del diritto interno in quanto si tratta di un complesso di norme che vige all’interno dello stato.
  • Quale ramo del diritto pubblico poiché contempla diritti soggettivi pubblici spettanti a persone fisiche o giuridiche che vivono nell’organizzazione statale.

Il diritto ecclesiastico è il complesso delle norme che, ispirandosi ai principi costituzionali di libertà e uguaglianza religiosa, disciplinano i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica e con le confessioni diverse dalla cattolica

Il diritto canonico invece è il diritto interno della Chiesa cattolica

I principi fondamentali del diritto ecclesiastico sono i seguenti:

libertà religiosa, sancita dall'articolo 19 della costituzione: ciascun individuo ha il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa. La libertà religiosa è garantita sia in forma individuale che collettiva. L'unico limite espresso riguarda le manifestazioni esteriori del culto, i riti, che non possono essere contrari al Buon costume, ossia il rispetto della decenza e del pudore sessuale.

Principio di laicità dello Stato è un principio supremo dell'ordinamento e sta significare che lo Stato non è influenzato dalle confessioni religiose e si mantiene in una posizione di imparzialita ed asetticità.

Il principio di laicità si coniuga con alcuni corollari:

-La distinzione degli ordini affermato dall'articolo 7, 1 che stabilisce che lo Stato e la Chiesa sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani e all’ articolo 8,2 stabilisce che le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano

  • equidistanza ed imparzialità nei confronti di tutte le confessioni religiose. Tale principio si ricava dal riconoscimento dell'uguaglianza religiosa sancita dall'art. 8,1 "tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge".

Non sono ammesse discriminazioni tra i culti che si basino su una maggiore diffusione di una determinata confessione religiosa.

-La libertà di coscienza, che gode di protezione costituzionale commisurata alla necessita che le libertà fondamentali e i diritti inviolabili della persona non risultino irragionevolmente compressi nelle loro possibilità di manifestazione e di svolgimento

principio pattizio: l'articolo 7, 2stabilisce che " i rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dai patti lateranensi. Le modifiche dei patti accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale”

L'articolo 8,3 stabilisce che i rapporti delle confessioni religiose diverse dalla cattolica con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Questi due articoli affermano il principio per cui le materie che non appartengono all'ordine esclusivo di competenza dello Stato o delle confessioni religiose devono essere regolati in modo bilaterale. I rapporti fra Stato e Chiesa cattolica sono regolati dai patti lateranensi. Questi possono essere modificati con legge ordinaria che recepisca gli accordi fra le parti, altrimenti è necessario un procedimento di revisione costituzionale. invece le intese regolano i rapporti fra le confessioni religiose diverse dalla cattolica, e lo Stato.

le fonti del diritto ecclesiastico

Fonti del diritto sono gli atti o fatti abilitati a produrre norme giuridiche. Anche per il diritto ecclesiastico vige la distinzione fra fonti di produzione, che sono gli atti e fatti che pongono in essere norme giuridiche e fonti di cognizione che sono gli atti attraverso i quali si portano a conoscenza dei destinatari.

Abbiamo:

fonti di provenienza unilaterale, statale e regionale.

Sono tutte le norme che lo Stato emana direttamente e automaticamente e si distinguono in

-fonti costituzionali

-fonti ordinarie generiche o specifiche

tra le fonti costituzionali rientrano le norme che

  • riconoscono i diritti inviolabili dell'l'uomo e fra essi la libertà religiosa

-tutelano la libertà di riunione di associazione

-escludono che lo Stato possa introdurre delle discipline discriminatorie.

Tra le fonti ordinarie generiche si segnalano le disposizioni a favore dell'anima, e tra le specifiche ci sono le norme emanate per disciplinare specificamente la materia ecclesiastica, ad esempio la famosa legge delle guarentigie.

unilateralmente regolati dalla legge delle guarentigie che garantiva rendite, immunità e privilegi al sommo pontefice e non fu mai accettata dalla Chiesa perché essendo una legge interna dello Stato italiano, non presentava garanzie di stabilità potendo essere abrogata in qualsiasi momento da un'altra legge. Questa preoccupazione fu però superata con la stipula dei Patti lateranensi.

Questi costavano di tre documenti:

  • il trattato che risolveva la questione dello stato territoriale della Chiesa riconoscendo la sovranità del pontefice sullo Stato della città del Vaticano.
  • Il concordato che regolava i rapporti tra lo Stato e la Chiesa in Italia
  • La convenzione finanziaria, con la quale furono regolate le questioni sorte dopo la spoliazione degli enti ecclesiastici a seguito delle leggi eversive.

I punti qualificanti dei Patti furono:

-riconoscimento della religione cattolica come religione di Stato

-privilegi per gli ecclesiastici

-preventiva approvazione dello Stato per le nomine dei vescovi e dei parroci

-regime di favore per gli enti ecclesiastici

-riconoscimento degli effetti civili del matrimonio religioso e riserva ai tribunali ecclesiastici delle cause relative

-insegnamento della dottrina cristiana in tutte le scuole pubbliche, eccetto in università.

Il nuovo concordato

Il concordato del 1929 si è rivelato con il tempo un accordo superato perché la posizione di privilegio della Chiesa contrastava con i valori di uguaglianza espressi dalla nuova Costituzione.

È stato perciò sostituito da un nuovo accordo tra la Repubblica italiana e la Santa sede denominato Nuovo concordato. È definito “di modifica” del precedente concordato ma in realtà è uno strumento radicalmente nuovo.

Peraltro precisa che le disposizioni del concordato del 1929 non riprodotte sono abrogate.

Il nuovo concordato entrato in vigore nel 1985 e consta di tre elementi

-il preambolo in cui si fa riferimento alle trasformazioni della società italiana e all'importanza del concilio Vaticano Secondo.

  • il testo vero e proprio in 14 articoli

-il protocollo addizionale con lo scopo di assicurare la migliore applicazione dei patti lateranensi e delle modifiche convenute e di evitare difficoltà interpretative.

I principi fissati dal nuovo concordato sono:

  • neutralità dello Stato in materia religiosa. Viene abrogato il principio della religione di Stato e viene affermata la laicità dello Stato
  • completa autonomia dell'organizzazione ecclesiastica: maggiore libertà della Chiesa. Viene abrogata la norma che prevedeva il gradimento dello Stato per la nomina degli.
  • abrogazione dei privilegi per gli enti ecclesiastici : viene riconosciuta personalità giuridica agli enti ecclesiastici con fine di religione di culto esistenti in Italia e tale fine viene equiparato a quelli di beneficenza ed istruzione.

Le attività diverse da quelle di culto sono invece soggette alle leggi dello Stato e al regime tributario ordinario.

  • istruzione religiosa : l'insegnamento della cattolica continua ad essere assicurata in tutte le scuole università, salvo il diritto a non avvalersene.

La Conferenza Episcopale italiana (CEI) è un organismo che assume un rilievo particolare nei rapporti tra lo Stato e la Chiesa. In essa sono riuniti i vescovi italiani. La CEI è una persona giuridica con sede in Roma di cui sono membri di diritto gli arcivescovi e vescovi di qualsiasi rito, delle diocesi e degli altri chiese particolari italiane, i vescovi coadiutori e ausiliari, nonché i vescovi titolari che hanno ufficio stabile a livello nazionale.

La CEI è articolata in conferenze episcopali regionali che dipendono da quella nazionale.

Il presidente della CEI viene nominato dal pontefice.

Suoi compiti specifici sono:

  • studiare i problemi della Chiesa in Italia

-dare orientamenti nel campo dottrinale e pastorale

-mantenere i rapporti con le pubbliche autorità dello Stato italiano

Capitolo 3

Santa Sede e Stato della città del Vaticano

Nello Stato della città del Vaticano, si riscontrano gli elementi caratteristici di tutte le persone statali e cioè territorio, popolo e sovranità.

Territorio: è quello spazio sottratto del tutto alla sovranità italiana e soggetto a quello della Santa sede. Attualmente è costituito dalla piazza San Pietro in Roma e dai circostanti palazzi del Vaticano.

Popolo: è costituito da coloro che nel Vaticano hanno stabile residenza

-coloro che sono autorizzati dal pontefice a risiedervi stabilmente

-consultazione preventiva con la Santa sede per eventuali trasformazioni urbanistiche nelle zone adiacenti la città del Vaticano

-libertà di corrispondenza da tutti gli Stati

-immunità diplomatiche e libertà di passaggio di rappresentanti diplomatici

-esenzione dai diritti doganali ed azionari delle merci provenienti dall'estero dirette alla città del Vaticano

-libertà di transito per cardinali e vescovi

A richiesta della Santa sede e per delegazione, l'Italia può provvedere nel suo territorio alla punizione dei diritti che vengono commessi nella città del Vaticano, salvo quando l'autore del delitto si sia rifugiato nel territorio italiano, nel qual caso si procederà senz'altro contro di lui a norma delle leggi italiane.

Lo Stato città del Vaticano come soggetto di diritto internazionale deve essere considerato uno stato riconosciuto. Questo si presenta come vero e proprio Stato, cioè quale istituzione che provvede autonomamente alla sua organizzazione ed attività e che stringe atti internazionalmente rilevanti.

Capitolo 4

IL CLERO

Gli appartenenti alla Chiesa cattolica possono essere divisi in due categorie:

-i fedeli laici: cioè i battezzati non insigniti del sacramento dell'ordine sacro

  • gli ecclesiastici: chierici che, in virtù del sacramento dell'ordine, svolgono particolari funzioni all'interno della Chiesa

La condizione di ecclesiastico conferisce un particolare status che comporta esenzioni, incapacità ed incompatibilità, capacità speciali.

I sacerdoti, i diaconi religiosi che hanno preso i voti hanno facoltà di ottenere l'esonero o di essere assegnati al servizio civile sostitutivo

Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di scienza per ragione del loro ministero.

I ministri di tutti i culti:

-non possono svolgere l'ufficio di giudice popolare

  • non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere.
  • non possono esercitare l'ufficio di notaio o di avvocato

Sostentamento del clero e finanziamento statale delle confessioni religiose

In passato vigeva il sistema beneficiale, per cui ogni ufficio ecclesiastico era affiancato da una persona giuridica, il beneficio, il cui patrimonio era destinato alla retribuzione del funzionario ecclesiastico. Cio aveva dato luogo a notevoli sperequazioni, poiché la retribuzione (congrua) dipendeva dall’entità del patrimonio per cui lo Stato fu costretto ad intervenire versando, tramite il fondo per il culto, il supplemento di congrua per quegli ufficiali ecclesiastici il cui beneficio producesse redditi inferiori a un dato minimo.

Con l'entrata in vigore della legge 222 del 1985, che da disposizioni per il sostentamento del clero cattolico, è stato previsto un sistema per assicurare il congruo e dignitoso sostentamento di tutti gli appartenenti al clero cattolico.

In ogni diocesi è stato eletto l'Istituto per il sostentamento del clero. La Conferenza episcopale italiana ha provveduto ad erigere l'Istituto centrale per il sostentamento del clero, per integrare le risorse degli istituti diocesani e Interdiocesani. La funzione di tali istituti è quella di corrispondere un'integrazione della base stipendiare dei sacerdoti se tale stipendio non raggiunga la misura della congrua sustentatio stabilita dalla CEI, o nei casi in cui sacerdoti non percepiscono uno stipendio.

I sacerdoti che prestano servizi a favore della diocesi hanno quindi un vero e proprio diritto a percepire la retribuzione ed eventualmente l'integrazione, sia secondo il diritto canonico, sia secondo il diritto statuale

Se sorgono controversie tra istituti diocesani per il sostentamento del clero e i sacerdoti, questi potranno ricorrere o alla giurisdizione ecclesiastica o alla giurisdizione dello Stato, ma una volta adito l’organo ecclesiastico non sarà possibile portare la questione dinanzi al giudice civile.

La remunerazione prevista per il clero è equiparata al reddito di lavoro dipendente e su tale remunerazione l'Istituto centrale è tenuto ad operare le ritenute Irpef.

Per quanto riguarda le entrate dell'Istituto centrale queste sono costituite principalmente da:

-una quota parte della somma che annualmente lo Stato versa la Chiesa cattolica italiana e per essa, alla CEI. Si tratta di una quota pari all'8 x1000 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che viene destinata a scopi di interesse sociale o umanitario o di carattere religioso. Tale ripartizione viene stabilita in base alle scelte espresse dei contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

  • erogazioni liberali in denaro ricevute dalle persone fisiche a norma dell'articolo 46, per le quali è prevista la deducibilità fiscale fino all'importo di euro 1032,91.
  • una quota parte degli eventuali avanzi di gestione degli istituti diocesani

Per quanto riguarda le confessioni acattoliche, questi dichiarano di voler provvedere al mantenimento del culto e al sostentamento dei ministri unicamente a mezzo di offerte volontarie. Tuttavia, attraverso l'intesa è stato adottato il sistema dell’8x1000 e delle erogazioni liberali fiscalmente deducibili

Capitolo cinque

Sono tuttavia presenti nell'ordinamento anche altre tipologie di riconoscimento:

-il riconoscimento per legge, previsto ad esempio per la conferenza episcopale italiana.

-Il riconoscimento per antico possesso di Stato , (è riconosciuto da tempo immemorabile e ha sempre conservato tale qualifica) quando l'ente aveva il possesso della personalità giuridica già prima del concordato del 1929.

  • il riconoscimento per procedimento abbreviato: in cui l'autorità governativa si limita a controllare la regolarità e la legittimità degli atti dell'autorità ecclesiastica nel caso di alcuni enti appartenenti alla Chiesa cattolica (diocesi, parrocchie, istituti di risate per il sostentamento del clero) e degli enti valdesi. Il riconoscimento si ha sempre con decreto del Ministro dell'interno.

Il riconoscimento così ottenuto, può essere revocato quando vi è un mutamento sostanziale delle condizioni in base alle quali il riconoscimento era stato concesso. La revoca viene effettuata con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'autorità ecclesiastica.

L’ente ecclesiastico può estinguersi:

  • naturalmente, quando abbia cessato di agire per lo spazio di 100 anni

-con un provvedimento di soppressione da parte della competente autorità ecclesiastica.

Perché la sua estinzione sia valida occorre l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell'autorità ecclesiastica che ne dispone la soppressione o ne dichiara l'estinzione.

I singoli enti ecclesiastici

-enti centrali sono: la Santa sede, le congregazioni e il collegio dei cardinali, i tribunali ecclesiastici.

-enti locali: i capitoli e i seminari

-le chiese, possono essere riconosciute solo quelle aperte al pubblico

-fabbricerie: provvedono all'amministrazione dei beni delle chiese e alla loro manutenzione

-santuari: luoghi santi venerati dei fedeli

  • fondazioni per il culto
  • istituti per il sostentamento del clero

L'articolo 20 della Costituzione stabilisce che il carattere ecclesiastico e il fine di religione di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di limitazioni legislative né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Capitolo 6

Patrimonio ecclesiastico

È quel complesso di beni materiali di cui la Chiesa si serve per perseguire i fini che le sono propri.

Restano esclusi dal patrimonio ecclesiastico:

-I beni destinati dalla volontà privata a scopi di culto

-I beni destinati a scopo di culto privi del riconoscimento della Chiesa.

Le cose e i beni nell'ordinamento canonico si distinguono in:

-beni o cose sacre che sono destinati al culto divino in modo diretto: ad esempio chiesa, arredi, paramenti sacri, edifici destinati al culto

-Beni temporali o ecclesiastici comuni destinati a finalità materiali. Servono al culto in modo indiretto in quanto costituiscono fonte di reddito per il mantenimento del clero e l'attività ecclesiale.

I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del codice civile se non è diversamente disposto dalle leggi speciali.

Le entrate ecclesiastiche

le entrate ecclesiastiche si dividono in:

-entrate di diritto pubblico che spettano agli enti ecclesiastici in quanto tali per l'esercizio delle proprie funzioni

-entrate di diritto privato: gli enti ecclesiastici le percepiscono come ordinari soggetti di diritto privato

Le entrate di diritto pubblico

- le imposte ecclesiastiche : le uniche che la legge riconosce sono le decime domenicali e cioè quelle somme che il proprietario di un immobile deve versare periodicamente a titolo di corrispettivo della cessione in proprietà di un bene immobile da parte della Chiesa

-il matrimonio civile è conservato ma facoltativo: i cittadini italiani sono liberi di scegliere tra matrimonio civile e matrimonio religioso con effetti civili

-resta di competenza dello Stato la determinazione degli effetti civili del matrimonio mediante la trascrizione nei registri dello stato civile

-Lo Stato non lascia alla Chiesa la formazione del vincolo coniugale, ma conserva un proprio ruolo sia pure simbolico rappresentato dalle pubblicazioni all'ufficio di stato civile e dalla lettura degli articoli dei diritti e doveri dei coniugi.

-Resta di competenza dello Stato la tenuta dei registri dello stato civile

-sono riservate alla competenza dell'autorità ecclesiastica le cause di nullità matrimoniale e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, mentre ai tribunali civili compete giudicare in validità della trascrizione e le cause di separazione personale

Con l'accordo di villa madama del 18 febbraio 1984, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa in materia matrimoniale sono stati regolamentati in maniera nuova rispetto al passato. Nell'articolo 8 si è voluto concentrare tutta la disciplina dell'istituto del matrimonio concordatario: esso quindi viene a sostituirsi all'articolo 34 del concordato.

Nella prima parte è sancito il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio contratto secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile.

Nella seconda parte dell'articolo sarebbe stata decretata la fine della riserva di giurisdizione ecclesiastica in materia di cause di nullità del matrimonio canonico con effetti civili. Da questo momento le parti sarebbero libere di avvalersi della procedura concordataria o della legge sul divorzio.

Conclusioni

si può dedurre che attualmente in Italia il matrimonio come atto giuridico può essere regolato dal diritto civile o del diritto canonico a seconda delle parti scelgano:

-il matrimonio civile, celebrato davanti all'ufficiale di stato civile

-il matrimonio canonico celebrato davanti a ministri di culto cattolico e regolarmente trascritto nei registri dello stato civile

-il matrimonio celebrato dal ministro di culto acattolico

che non abbia intese: il ministro del culto agisce come persona delegata dall'autorità dello Stato, pertanto il matrimonio così celebrato è un matrimonio civile totalmente sottoposto alla legge dello Stato.

che abbiano intese: è previsto il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo le norme dei diversi ordinamenti religiosi.

3.2 Il “nodo” concordatario della riserva di giurisdizione

La disciplina concordataria del 1929 (concordato lateranense) prevedeva il riconoscimento a favore dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici della competenza esclusiva circa le cause riguardanti la nullità del matrimonio canonico civilmente riconosciuto e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato.

In merito la Corte di Cassazione sostiene che l’Accordo di Villa Madama abbia abrogato la riserva di giurisdizione in favore dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici in materia di nullità del matrimonio e di dispensa dal matrimonio rato ma non consumato. Pertanto, in seguito alla revisione del Concordato, i tribunali ecclesiastici non sarebbero più l’unico organo competente a giudicare su tale materia, poiché anche il giudice italiano, può pronunciarsi sulla domanda di nullità di un matrimonio canonico trascritto agli effetti civili. Dunque, l’attuale normativa pattizia ha sostituito alla riserva un sistema di concorrenza tra giurisdizione statale e giurisdizione ecclesiastica.

Il procedimento di delibazione delle sentenze ecclesiastiche pro nullitatis matrimonii

Il procedimento di delibazione, costituisce uno dei momenti di contatto tra sfera statuale e sfera ecclesiastica, attraverso il quale le sentenze ecclesiastiche di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici e munite di decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, su domanda delle parti o di una sola di esse, sono dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della Corte d’appello competente per territorio.

Questa competenza, è legata alla presenza nel distretto della Corte d’appello del comune presso il quale è stato trascritto il matrimonio canonico dichiarato nullo.

In merito, l’intervento del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, organo supremo della giurisdizione ordinaria ed amministrativa canonica, ha lo scopo di verificare:

  • che alle parti sia garantito il diritto di agire e di difesa;
  • che la sentenza sia definitiva, ossia il matrimonio è stato dichiarato nullo in due gradi di giudizio (c.d. doppia conforme ). Infatti le sentenze ecclesiastiche pur diventando esecutive, non diventano intangibili, potendo sempre essere proposta la retractatio causae in presenza di nuove e gravi prove o argomenti. Inoltre , può essere proposta la restitutio in integrum qualora: 1- la sentenza sia fondata su prove successivamente accertate essere false, senza le quali la parte dispositiva della sentenza è priva di fondamento; 2- in seguito vengono scoperti documenti che dimostrano fatti nuovi e che esigono una decisione contraria; 3- la sentenza sia emessa per dolo di una parte a danno dell’altra; 4- sia evidentemente trascurato il disposto di una legge che non sia semplicemente processuale; 5- la sentenza sia contraria ad una precedente decisione passata in giudicato.

La normativa concordataria, prescrive, che la Corte d’Appello, deve invece accertare a) che il matrimonio dichiarato nullo era un matrimonio canonico trascritto agli effetti civili; b) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente; c) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio; d) che ricorrono altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.

In merito a quest’ultimo punto 4, si accolla alla Corte d’Appello il compito di verificare: 1- che il Giudice dello Stato nel quale la sentenza è stata pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale vigenti nell’ordinamento italiano; 2- che la citazione è stata notificata secondo le leggi del luogo in cui si è svolto il giudizio; 3- che le parti si siano costituite in giudizio secondo legge; 4-

Tanto le intese quanto il concordato rispondono al principio per cui le leggi statali in materia ecclesiastica devono essere preventivamente concordate e non unilaterali.

Attraverso tali intese si riconosce un ampio regime di libertà, tale da garantire a questi ultimi un trattamento uguale a quello riservato alla Chiesa cattolica.

I fondamentali principi delle intese sono:

  • non applicabilità della legge sui culti ammessi

-La rinuncia a qualunque contribuzione finanziaria statale e a qualunque privilegio

-La possibilità di svolgere assistenza spirituale ai militari,ai ricoverati in case di cura o di riposo

-facoltà di esercitare nelle scuole l’insegnamento religioso

Ministri di culto delle confessioni acattoliche

Per quanto riguarda i ministri di culto di confessioni religiose con intesa, sono quelli nominati dalle rispettive confessioni religiose, senza ingerenza da parte dello Stato in ordine a tale nomina.

Per quanto riguarda i ministri di culto di confessioni che non hanno intese, la nomina da parte della confessione religiosa non è sufficiente, occorrendo un decreto di approvazione del ministero dell'interno perché gli atti compiuti da tali soggetti producano effetti civili.

La mancata approvazione da parte dell'autorità governativa impedisce che gli atti compiuti da questo ministro abbiano valore nell'ordinamento giuridico statale.

Enti ecclesiastici delle confessioni acattoliche

Il trattamento degli enti ecclesiastici promananti da confessioni che hanno stipulato un'intesa è favorevole sia sotto il profilo del riconoscimento della personalità giuridica sia sotto il profilo dei controlli legati alla loro attività. Quanto al riconoscimento della personalità giuridica si diversifica da confessione a confessione. Con riferimento all'attività di questi enti ecclesiastici la normativa contenuta nell'intesa prevede che la gestione ordinaria e gli atti straordinari di amministrazione si svolgono sotto il controllo delle autorità ecclesiastiche senza ingerenza dello Stato.

Gli enti delle confessioni acattoliche che non hanno stipulato intese con lo Stato possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno udito il Consiglio dei Ministri

Celebrazione di matrimonio, di confessioni acattoliche, con effetti civili.

CONFESSIONI SENZA INTESA

Il matrimonio celebrato davanti a ministri di confessioni religiose diverse acattoliche senza intese produce, dal giorno della celebrazione, a seguito dell'iscrizione nei registri dello stato civile, gli stessi effetti del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale di stato civile.

Non è un tipo di matrimonio a sé, ma è solo una forma particolare dello stesso matrimonio civile: esso per opportunità pratica è celebrato davanti al ministro acattolico a seguito di una speciale delegazione che l’ ufficiale di stato civile fa al ministro di culto.

-Il ministro di culto deve aver ottenuto l'approvazione del Ministro dell'interno e deve avere la cittadinanza italiana e saper parlare la lingua italiana. In particolare l'ufficiale dello stato civile, a seguito di dichiarazione di chi intende celebrare il matrimonio nella forma acattolica, dovrà accertare che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio.

-Effettuati degli accertamenti rilascerà autorizzazione scritta, con l'indicazione nominativa del ministro di culto cattolico davanti al quale la celebrazione deve aver luogo.

-Il ministro di culto dovrà dare lettura agli sposi degli articoli 143,144,147 e ricevere, alla presenza di due testimoni, la dichiarazione espressa di entrambi gli sposi ,di volersi prendere in marito e moglie,che non può essere sottoposta nel termine a condizione.

  • dopo la celebrazione deve essere redatto, in un unico originale in lingua italiana, l'atto di matrimonio

-subito dopo e non oltre cinque giorni dalla celebrazione dovrà essere trasmesso all'ufficiale di stato civile per la trascrizione che deve avvenire entro 24 ore

  • dell’avvenuta trascrizione dovrà essere data notizia al ministro che ha celebrato il matrimonio.

CONFESSIONI CON INTESA

I matrimoni celebrati secondo le norme delle confessioni religiose che hanno stipulato con lo stato un’intesa non seguono la normativa prevista dalla legge sui culti ammessi.

È infatti previsto il riconoscimento degli effetti civili per tali matrimoni a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazione alla casa comunale. A differenza di quanto previsto dalla legge sui culti ammessi, non sono più necessarie approvazione governativa del ministro di culto e l'indicazione da parte dell'ufficiale di stato civile del ministro di tutto davanti al quale il matrimonio deve avere luogo. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo le norme della rispettiva confessione devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni. Questo, il quale ha proceduto alle pubblicazioni richieste, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio e ne da attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale, allega il nullaosta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.