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dispensa completa diritto ecclesiastico
Tipologia: Dispense
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Lezione 1 INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEL DIRITTO ECCLESIASTICO Nella prima lezione verranno affrontati i seguenti argomenti:
Alla luce di quanto sopra, può dirsi poi che l’esperienza religiosa giuridicamente rilevante è considerata dal Diritto Ecclesiastico sotto vari profili: a) Individuale (la libertà religiosa del singolo); b) Collettivo(la libertà religiosa nelle formazioni sociali: dalla famiglia alle comunità religiose); c) Istituzionale (la libertà religiosa delle istituzioni: Chiese o Confessioni religiose). 2.- I rapporti tra il Diritto Ecclesiastico e le altre discipline giuridiche Chiarito, sia pure in via sintetica, la nozione e l’oggetto del Diritto Ecclesiastico, passiamo ora ad analizzarne una della caratteristiche prinicipali, la c.d. ‘ trasversalità’ .. Con tale espressione si fa riferimento alla peculiare idoneità del Diritto Ecclesiastico di intersecarsi con altri rami del diritto mantenendo, comunque, la sua autonomia scientifica e didattica. La ragione di tale carattere è legata alla circostanza che la religione nell’ordinamento giuridico italiano – come avremo modo di vedere in seguito – rileva sotto diverse angolature, che, a loro volta, sono oggetto di disciplina di altre branche del diritto, sia pubblico che privato. Verifichiamo le ragioni della rilevanza di tali discipline per lo studio e l’approfondimento del DE. Diritto Ecclesiastico e Diritto Costituzionale. La Costituzione contiene diverse norme che, direttamente o indirettamente fanno riferimento al fatto religioso:
La rilevanza del Diritto Internazionale nell’ambito della disciplina ecclesiasticistica riguarda i seguenti profili: A.- La libertà religiosa e di coscienza Esse, infatti, sono oggetto di numerose convenzioni e trattati internazionali, ratificate dallo Stato Italiano. Lo studio del Diritto Internazionale fornisce, così, le categorie ed i concetti di trattato, accordo, convenzione ecc, nonché la conoscenza degli strumenti e dei meccanismi di adattamento dell’ordinamento interno a quello internazionale:
II.- SISTEMA GIURISDIZIONALISTA CONFESSIONISTA (nato in contrapposizione, da parte statale, alla teoria n.3) proprio delle Monarchie Assolute (secc. XVII-XVIII). Si evidenzia un duplice orientamento degli Sati nella politica eccleisastica propria di tali sistemi: a) Tutela del cattolicesimo: assunto come religione ufficiale dello Stato, attraverso il riconoscimento di una serie di diritti e privilegi alla Chiesa; b) Sottoposizione della Chiesa e delle Istituzioni Ecclesiastiche a pesanti controlli e condizionamenti (onde ‘ fare dell’altare..uno strumento d’appoggio e consolidamento del trono ). III.- SISTEMA SEPARATISTA INTEGRALE (sec. XIX e XX sec.), tipica espressione della dottrina liberale: tendente alla riconduzione del fenomeno religioso a fatto privato , senza alcuna rilevanza pubblica. IV.- SISTEMA GIURISDIZIONALISTA AGNOSTICO E SEPARATISTA (sec. XIX e XX sec.). Di tale sistema fecero esperienza tutti gli Stati liberali nel secolo scorso e gli Stati marxsisti nel nostro: in esso si manifesta un regime di pesanti controlli e condizionamenti nei confronti di tutte le organizzazioni religiose, ma soprattutto della Chiesa cattolica, partendo però - a differenza dal giurisdizionalismo delle grandi monarchie cattoliche nell’età dell’assolutismo – dall’agnosticismo dello Stato o addirittura dall’ateismo e dall’anticlericalismo. Tali sistemi sono tendenzialmente caratterizzati dalla negazione stessa del dualismo, non solo come dualismo di autorità e società (politica/religione), ma addirittura come dualismo di leggi (civili/religiose). Non si ammette altra legge che quella dello Stato: non solo il diritto canonico, ma anche la legge naturale e la stessa legge morale non trovano riconoscimento. Dunque: radicale negazione del principio dualista e, così, una radicale politicizzazione del reale ed una sorta di sacralizzazione del potere politico. La naturale reazione della Chiesa e le aspre controversie che in tale periodo hanno caratterizzato i rapporti con gli stati saranno la logica conseguenza di una siffatta visione dei rapporti tra politica e religione.
i. La legge sullo statuto giuridico degli insegnanti di religione; j. La legge sugli oratori; 2) Fonti di provenienza bilaterale Sono quelle oggetto di accordi o intese tra lo Stato Italiano e le Confessioni religiose, cui è riservata, in forza dell’art. 7-8 Cost., la disciplina dei relativi rapporti: a. Legge 27 maggio 1929, n. 810 di ratifica ed esecuzione del Trattato Lateranense dell’11 febbraio 1929; b. Legge 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell’Accordo di Revisione del Concordato; c. Legge 11 agosto 1984, n. 449 di approvazione dell’Intesa con la Tavola Valdese; d. Legge 22 novembre 1988, n. 516, di approvazione dell’Intesa con le Chiese cristiane avventiste; e. Legge 22 novembre 1988, n. 517, di approvazione dell’Intesa con le Assemblee di Dio; f. Legge 18 marzo 1989, n. 101, di approvazione dell’Intesa con le Comunità ebraiche; g. Legge 12 aprile 1995, n. 116, di approvazione dell’Intesa con le Chiese evangeliche battiste; h. Legge 29 novembre 1995, n. 520, di approvazione dell’Intesa con la Chiesa evangelica luterana. Tali leggi appartengono alla categoria delle c.d. fonti atipiche o rinforzate : si tratta cioè di legge ordinarie del Parlamento, ma la presenza di un previo Accordo o Intesa con la Confessione interessata, aggravando il loro iter di formazione, conferisce loro una forza di resistenza passiva all’abrogazione ‘superiore’ a quella delle fonti ordinarie di pari grado. La modifica di tali leggi, infatti, è subordinata alla previa modifica dell’accordo o intesa, salvo che si proceda unilateralmente da parte dello Stato alla modifica delle disposizioni costituzionali che le prevedono (artt. 7- cost.) ricorrendo alla procedura di cui all’art. 138 cost.. Anche qui, tuttavia, occorre fare una distinzione tra le confessioni religiose: a) Chiesa Cattolica Norme di derivazione concordataria : si tratta di norme derivanti dalle leggi di ratifica ed esecuzione dei Patti lateranensi (L. n. 810/1929) e da quelle del successivo Accordo di revisione concordataria con la Chiesa Cattolica (L. n. 121/1985). Esse godono di una particolare stabilità o copertura costituzionale , nel senso che pur essendo state formalmente costituzionalizzate (infatti la loro modifica se attuata di comune accordo non richiede procedimento di revisione costituzionale, art. 7, comma 2, cost.), tuttavia presentano una forza di
b) Criteri di collegamento: Rinvio formale o non recettizio: lo Stato, rinunciando a disciplinare direttamente con proprie norme una determinata materia, attribuisce direttamente efficacia civile al diritto confessionale, così come vige nell’ordinamento di origine e senza assorbirlo al proprio interno. E’ quanto avviene con quelle norme di derivazione concordataria che attribuiscono rilevanza civile ai controlli confessionali sull’amministrazione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Con tale criterio lo Stato rinuncia a disciplinare con proprie norme una determinata materia, preferendo attribuire efficacia alle norme confessionali… Presupposizione. Lo possiamo trovare sia nelle fonti bilaterali sia in quelle unilaterali statali (o regionali): l’ordinamento si limita ad assumere nel contenuto delle proprie norme qualificazioni e situazioni giuridiche concrete che hanno la loro origine e sono concretamente individuate nell’ordinamento confessionale, facendole però oggetto di un’autonoma considerazione normativa (es. ministro di culto, edificio di culto…). Con esso il legislatore statale dispone discrezionalmente di concetti e qualificazioni di origine confessionale per farne oggetto di proprie autonome prescrizioni, che oggi devono però risultare conformi al rispetto del diritto di libertà religiosa, entro la cui tutela s’inscrive l’autonomia e la libertà delle confessioni. 4) Le fonti regionali L’art. 117, comma 2, lett.c) sancisce la potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia dei ‘rapporti tra la Repubblica e le Confessioni religiose’ conformemente agli artt. 7 e 8 cost.. Da tale disposizione deriverebbe che le Regioni non possono legiferare in materie oggetto di disciplina pattizia. Diversamente per materie oggetti di disciplina unilaterale in base al criterio di ripartizione del potere legislativo tra Stato e Regioni (art. 117 cost.). Tuttavia il comma 5 del medesimo articolo riconosce alle Regioni una vera e propria soggettività esterna nei rapporti con altri ordinamenti con espresso riferimento "all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea" nonché di “concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato” (art. 117, ult.comma). Sotto tale profilo, e limitatamente alla Chiesa Cattolica, le clausole di rinvio previste dall’Accordo 1984 prevedono la possibilità che tra i due ordinamenti si possano concludere intese. Si è affermato, tuttavia, che tale disposizione, in forza della copertura costituzionale di cui all’art. 7, comma 2, cost., impedirebbe l’operatività della riforma del titolo V sotto tale peculiare profilo, e quindi la possibilità per le Regioni di legiferare anche in materie oggetto di normativa pattizia.
Nelle materie che rientrano nella competenza legislativa delle Regioni, segnaliamo per la loro peculiare rilevanza per il diritto ecclesiastico le seguenti: istruzione, formazione, turismo religioso, assistenza, servizi sociali, edifici di culto ecc…, rispetto alle quali l’art. 117, comma 2, lett. m) stabilisce il compito per i medesimi enti locali di assicurare “i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”, tra cui è ricompresa, appunto, la libertà religiosa.
I sistemi di relazione tra Stato e Confessioni religiose in Italia Richiamo la nozione di sistemi monisti e sistemi dualisti, precisando che si tratta di criteri enucleati dalla dottrina per fini di didattici. Sistemi monisti: caratterizzati da una tendenziale sovrapposizione tra politica e religione e quindi da una mancanza di distinzione tra Autorità civile ed Autorità religiosa, Legge civile e Legge religiosa; mentre i sistemi dualisti, si caratterizzano per una distinzione tra le due sfere e quindi con una sussistenza tra dimensione politica e dimensione religiosa, con il relativo riconoscimento dell’autorità civile e religiosa, legge civile e legge religiosa. Tre sono i principi fondamentali che in dottrina vengono utilizzati per distinguere i vari sistemi tra stato ed istituzioni religiose. Così come si sono venuti a manifestare nei vari contesti politico-istituzionali: a) principio di unione (regola due tipologie dei rapporti stato/chiese: da una parte la teocrazia, con la quale si ha una confessionalizzazione della politica e, quindi, un’asservimento di questa alla religione; dall’altra, il cesaropapismo- girisdizionalismo, dove al contrario si ha una politicizzazione della religione e, quindi, una strumentalizzazione di questa a fini politici b) principio di separazione ( qui lo Stato non riconosce alcuna rilevanza pubblica alle confessioni religiose, considerandole alla stregue di mere associazioni private, rimettendo la loro disciplina al diritto comune c) principio di coordinamento ( qui i rapporti sono regolati da accordi con i rappresentanti delle relative istituzioni Tutti i sistemi sopra descritti si sono manifestati nell’esperienza giuridica italiana. A tal fine, si rende necessaria, sia pure in via sintetica, una ricostruzione storica delle diverse modalità di relazione nella recente realtà giuridica del nostro Paese, attraverso l’analisi della politica e della legislazione in materia ecclesiastica, da cui è possibile cogliere l’atteggiamento dello Stato dinnanzi al fenomeno religioso. L’indagine storica prende avvio dalla formazione del Regno d’Italia fino ai nostri giorni. Le date di particolare rilevanza storico-giuridica sono, comunque, le seguenti: