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Dispensa completa di Diritto ecclesiastico, Dispense di Diritto Ecclesiastico

dispensa completa diritto ecclesiastico

Tipologia: Dispense

2010/2011

Caricato il 21/02/2011

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Lezione 1
INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEL DIRITTO ECCLESIASTICO
Nella prima lezione verranno affrontati i seguenti argomenti:
1. La nozione ed oggetto del Diritto Ecclesiastico
2. I rapporti tra il Diritto Ecclesiastico e le altre discipline giuridiche
3. Le qualificazioni dello Stato in materia religiosa
1.- Nozione ed oggetto del Diritto Ecclesiastico
Il Diritto Ecclesiastico è quel ramo del Diritto Pubblcio costituito dall’insieme
delle norme giuridiche che disciplinano il fenomeno religioso nella sua dimensione
sociale.
All’inizio del nostro Corso è bene chiarire il concetto di fenomeno religioso.
Con esso s’intende il complesso di atti e fatti che attengono alla dimensione
religiosa, o più in generale, spirituale, della persona umana.
Tale peculiare dinamica esperienziale non è investita integralmente dal diritto,
se non nei limiti in cui tali atti e fatti si esprimono e manifestano nella realtà sociale.
La dimensione sociale del fenomeno religioso costituisce, infatti, l’oggetto
peculiare del Diritto Ecclesiastico.
Le ragioni dell’interesse del diritto in materia sono molteplici e saranno meglio
analizzate quando affronteremo il tema del c.d. favor religionis, cioè
dell’atteggiamento di favore dell’ordinamento giuridico italiano in materia religiosa.
Per il momento basti riflettere, in generale, sui profili d’interesse del diritto nei
confronti di tale dimensione dell’esperienza umana. Innanzitutto, la considerazione
della ‘specificità’ del fatto religioso che si traduce in un’adeguata protezione e tutela
della sua modalità d’espressione. Poi nella predisposizione di garanzie per impedire
che il fatto religioso possa costituire motivo di discriminazione nel godimento dei
diritti.
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Lezione 1 INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEL DIRITTO ECCLESIASTICO Nella prima lezione verranno affrontati i seguenti argomenti:

  1. La nozione ed oggetto del Diritto Ecclesiastico
  2. I rapporti tra il Diritto Ecclesiastico e le altre discipline giuridiche
  3. Le qualificazioni dello Stato in materia religiosa 1.- Nozione ed oggetto del Diritto Ecclesiastico Il Diritto Ecclesiastico è quel ramo del Diritto Pubblcio costituito dall’insieme delle norme giuridiche che disciplinano il fenomeno religioso nella sua dimensione sociale. All’inizio del nostro Corso è bene chiarire il concetto di fenomeno religioso. Con esso s’intende il complesso di atti e fatti che attengono alla dimensione religiosa, o più in generale, spirituale, della persona umana. Tale peculiare dinamica esperienziale non è investita integralmente dal diritto, se non nei limiti in cui tali atti e fatti si esprimono e manifestano nella realtà sociale. La dimensione sociale del fenomeno religioso costituisce, infatti, l’oggetto peculiare del Diritto Ecclesiastico. Le ragioni dell’interesse del diritto in materia sono molteplici e saranno meglio analizzate quando affronteremo il tema del c.d. favor religionis , cioè dell’atteggiamento di favore dell’ordinamento giuridico italiano in materia religiosa. Per il momento basti riflettere, in generale, sui profili d’interesse del diritto nei confronti di tale dimensione dell’esperienza umana. Innanzitutto, la considerazione della ‘specificità’ del fatto religioso che si traduce in un’adeguata protezione e tutela della sua modalità d’espressione. Poi nella predisposizione di garanzie per impedire che il fatto religioso possa costituire motivo di discriminazione nel godimento dei diritti.

Alla luce di quanto sopra, può dirsi poi che l’esperienza religiosa giuridicamente rilevante è considerata dal Diritto Ecclesiastico sotto vari profili: a) Individuale (la libertà religiosa del singolo); b) Collettivo(la libertà religiosa nelle formazioni sociali: dalla famiglia alle comunità religiose); c) Istituzionale (la libertà religiosa delle istituzioni: Chiese o Confessioni religiose). 2.- I rapporti tra il Diritto Ecclesiastico e le altre discipline giuridiche Chiarito, sia pure in via sintetica, la nozione e l’oggetto del Diritto Ecclesiastico, passiamo ora ad analizzarne una della caratteristiche prinicipali, la c.d. ‘ trasversalità’ .. Con tale espressione si fa riferimento alla peculiare idoneità del Diritto Ecclesiastico di intersecarsi con altri rami del diritto mantenendo, comunque, la sua autonomia scientifica e didattica. La ragione di tale carattere è legata alla circostanza che la religione nell’ordinamento giuridico italiano – come avremo modo di vedere in seguito – rileva sotto diverse angolature, che, a loro volta, sono oggetto di disciplina di altre branche del diritto, sia pubblico che privato. Verifichiamo le ragioni della rilevanza di tali discipline per lo studio e l’approfondimento del DE. Diritto Ecclesiastico e Diritto Costituzionale. La Costituzione contiene diverse norme che, direttamente o indirettamente fanno riferimento al fatto religioso:

  1. art. 2 (il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo, sia
  2. come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità);
  3. art. 3 (Il divieto di discriminazione fra cittadini per motivi religiosi);
  4. artt. 8.1; 19 (La libertà religiosa istituzionale, individuale e collettiva);
  • I delitti contro il sentimento religioso (artt. 403-405 C.P., così come modificate dalla legge n. 85 del 2006);
  • Il delitto di vilipendio alla religione dello Stato (art. 402 C.P., dichiarato incostituzionale dalla sent. n. 508/2000 della Corte Costituzionale);
  • Il reato di bestemmia (contravvenzione): art. 724 C.P., modificata (sent. n. 440/1995, Corte Cost.,) poi depenalizzata (d.lgs. n. 507/1999). Recentemente, poi, l’ordinamento italiano si è arricchito di nuove fattispecie penali come quelli introdotti dalle leggi che puniscono gli atti di discriminazione, violenza e provocazione alla violenza per motivi etnici e religiosi, anche nella forma della istigazione:
    • L. 13 ottobre 1975, n. 654, art. 13, come modificata dalla L. 25 giugno 1993, n. 205;
    • L. 24 febbraio 2006, n. 85. Diritto Ecclesiastico e Diritto Civile Molti i concetti ed i modelli giuridici mutuati dal Diritto Civile, nella disciplina unilaterale e bilaterale, del fenomeno religioso:
  1. I concetti di capacità giuridica e capacità d’agire;
  2. Il concetto di persona giuridica per lo studio degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (es. requisiti e procedure di riconoscimento, regime di pubblicità);
  3. Il matrimonio civile (paradigma per valutare la compatibilità con lì ordinamento giuridico italiano con la disciplina matrimoniale confessionale);
  4. La proprietà e gli altri diritti reali;
  5. I contratti;
  6. Le successioni. Diritto Ecclesiastico e Diritto Internazionale

La rilevanza del Diritto Internazionale nell’ambito della disciplina ecclesiasticistica riguarda i seguenti profili: A.- La libertà religiosa e di coscienza Esse, infatti, sono oggetto di numerose convenzioni e trattati internazionali, ratificate dallo Stato Italiano. Lo studio del Diritto Internazionale fornisce, così, le categorie ed i concetti di trattato, accordo, convenzione ecc, nonché la conoscenza degli strumenti e dei meccanismi di adattamento dell’ordinamento interno a quello internazionale:

  1. La legge di esecuzione;
  2. La clausola c.d. di adattamento automatico alle norme del Diritto Internazionale generalmente riconosciute (art. 10, comma 1, cost.). B. La soggettività giuridica internazionale della Santa Sede e lo Stato Città del Vaticano
  3. I Patti Lateranensi (Trattato e Concordato) utilizzano qualificazioni e concetti propri del Diritto Internazionale;
  4. Accordo di Revisione del Concordato. Le norme applicabili sono quelle stabilite per la formazione e la stipulazione delle consuetudini e delle regole internazionali e quelle previste in materia dalla Costituzione Italiana (art. 75, comma 2,; 80 e 87, comma 8);
  5. Lo Stato Città del Vaticano dove la Santa Sede esercita la propria sovranità, in modo pieno ed esclusivo e con le garanzie formulate, ivi compresa la extraterritorialità riconosciuta ad alcuni immobili sede di organismi della Santa Sede, ma ubicati nel territorio italiano (art. 15, Trattato). Inoltre, la condizione di enclave dello SCV, si riflette giuridicamente nella previsione di una regolamentazione di rapporti molto stretti con l’ordinamento italiano, secondo regole e procedure proprie del Diritto Internazionale. In particolare:
  1. Diritto delle confessioni cristiane non cattoliche, per la comprensione delle rispettive Intese;
  2. Diritto ebraico, per la comprensione dell’Intesa siglata dallo Stato Italiano con l’Unione delle Comunità Ebraiche.
  3. Diritto islamico: di rilevanza attuale, in seguito alla presenza di immigrati di religione musulmana;
  4. Nuovi movimenti religiosi. LA QUALIFICAZIONE DELLO STATO IN MATERIA RELIGIOSA La qualificazione degli Stati in materia religiosa dipende dalla posizione assunta dai medesimi nei confronti del fenomeno religioso. Nella realtà italiana, nel periodo storico che va dall’Unificazione dell’Italia ai nostri giorni, diverse sono state le modalità di relazione tra Stato e Confessioni religiose. Prima di inoltrarci nell’analisi dell’esperienza giuridica italiana, è opportuno soffermarsi sulla classificazione di tali sistemi elaborate in materia dalla dottrina, con scopi meramenti didattici: A) SISTEMI MONISTI (periodo pre-cristiano) In essi rientrano quelle realtà socio-politiche caratterizzate dal fatto di non conoscere distinzione alcuna tra temporale e spirituale, bensì strutturate secondo una profonda compenetrazione dell’elemento religioso con l’elemento politico. Tali sistemi si caratterizzano per un’assenza di distinzione tra:
  1. Società civile e società religiosa;
  2. Legge civile e legge religiosa;
  3. Autorità civile e Autorità religiosa;
  4. Virtù religiose e virtù civiche;
  5. Cittadino e fedele. In tali contesti, dunque, non si pone alcun problema di doppia appartenenza (alla sfera civile e religiosa): la religione viene, infatti, considerata fattore integrante della società politica, elemento fondamentale nella edificazione della società politica; fattore di coesione sociale e di identità nazionale; indispensabile strumento di costruzione dell’ethos collettivo. Una prima manifestazione di tali sistemi si ha con i c.d. Stati teocratici. Per STATO TEOCRATICO s’intende quell’organismo avente al tempo stesso compiti politici e religiosi. Nel contesto di tale sistema si possono poi cogliere esperienze diverse: a) La IEROCRAZIA (o governo della casta sacerdotale): dove l’elemento religioso e spirituale risulta preponderante su quello politico e sociale, rimanendo quest’ultimo strumentalmente legato a quello. Es.: lo Stato d’Israele dell’A.T. (c.d. politicizzazione della religione) b) La CHIESA DI STATO: qui, invece, l’elemento politico predomina su quello religioso (l’attività religiosa è cioè parte integrante di quella statale). Es: l’esperienza greca e romana (dove l’imperatore era anche pontifex maximus , cioè soggetto investito di funzioni propriamente religiose (c.d. sacralizzazione della politica). c) B) SISTEMI DUALISTI Il principio dualista nasce e si afferma con l’avvento del Cristianesimo (‘ Date a Cesare quel che è di Cesare e date a Dio quel che è di Dio ’). Gesù introduce, così, la distinzione e, dunque, la separazione tra la sfera politica e la sfera religiosa ( principio di laicità ). Tale principio irrompe nella storia dell’umanità, profilandosi

II.- SISTEMA GIURISDIZIONALISTA CONFESSIONISTA (nato in contrapposizione, da parte statale, alla teoria n.3) proprio delle Monarchie Assolute (secc. XVII-XVIII). Si evidenzia un duplice orientamento degli Sati nella politica eccleisastica propria di tali sistemi: a) Tutela del cattolicesimo: assunto come religione ufficiale dello Stato, attraverso il riconoscimento di una serie di diritti e privilegi alla Chiesa; b) Sottoposizione della Chiesa e delle Istituzioni Ecclesiastiche a pesanti controlli e condizionamenti (onde ‘ fare dell’altare..uno strumento d’appoggio e consolidamento del trono ). III.- SISTEMA SEPARATISTA INTEGRALE (sec. XIX e XX sec.), tipica espressione della dottrina liberale: tendente alla riconduzione del fenomeno religioso a fatto privato , senza alcuna rilevanza pubblica. IV.- SISTEMA GIURISDIZIONALISTA AGNOSTICO E SEPARATISTA (sec. XIX e XX sec.). Di tale sistema fecero esperienza tutti gli Stati liberali nel secolo scorso e gli Stati marxsisti nel nostro: in esso si manifesta un regime di pesanti controlli e condizionamenti nei confronti di tutte le organizzazioni religiose, ma soprattutto della Chiesa cattolica, partendo però - a differenza dal giurisdizionalismo delle grandi monarchie cattoliche nell’età dell’assolutismo – dall’agnosticismo dello Stato o addirittura dall’ateismo e dall’anticlericalismo. Tali sistemi sono tendenzialmente caratterizzati dalla negazione stessa del dualismo, non solo come dualismo di autorità e società (politica/religione), ma addirittura come dualismo di leggi (civili/religiose). Non si ammette altra legge che quella dello Stato: non solo il diritto canonico, ma anche la legge naturale e la stessa legge morale non trovano riconoscimento. Dunque: radicale negazione del principio dualista e, così, una radicale politicizzazione del reale ed una sorta di sacralizzazione del potere politico. La naturale reazione della Chiesa e le aspre controversie che in tale periodo hanno caratterizzato i rapporti con gli stati saranno la logica conseguenza di una siffatta visione dei rapporti tra politica e religione.

  1. SISTEMA CONCORDATARIO o di collaborazione tra le due Autorità: sistema opposto (proposto) dalla chiesa ai sistemi c.d. separatisti, nella convinzione solo mediante il riconoscimento reciproco delle diverse Autorità.
  1. Filone separatista: che ispira alcune disposizioni risalenti al legislatore liberale e la normativa costituzionale dell’epoca repubblicana;
  2. Filone confessionista: individuabile nella residua legislazione di epoca fascista, in particolare, nelle norme del codice penale, oggi peraltro interamente riformulate;
  3. Filone regalista-giurisdizionalista (ormai residuale, che tuttora ispira, sia pure in modo attenuato, la legge sui culti ammessi ed il regolamento di esecuzione). c) Criterio formale Tale criterio fa riferimento ai profili soggettivi ed oggettivi delle fonti di produzione normativa in materia ecclesiastica. Distinguiamo:
  1. Fonti di provenienza unilaterale statale;
  2. Fonti di provenienza bilaterale (o fonti di origine pattizia);
  3. Fonti di provenienza unilaterale confessionale (o fonti autonomiche);
  4. Fonti di origine giurisprudenziale;
  5. Fonti regionali;
  6. Fonti internazionali;
  7. Fonti comunitarie. Analizziamo nel dettagli tali fonti: 1) Fonti di provenienza unilaterale statale Si tratta dell’insieme delle norme prodotte dagli organi titolari nell’ordinamento italiano della potestà normativa. Si ricordano in particolare: a. Le disposizioni costituzionali: che direttamente o indirettamente disciplinano il fenomeno religioso (artt. 2-3, 7-8, 19-20, 29-31, 32, 33-34); b. La Legge n. 1159 del 1929 sui culti ammessi ed il relativo regolamento di esecuzione (che si applicano alle confessioni religiose prive di intesa con lo Stato); c. Codice Civile, Codice Penale, Codice di Procedura Civile, Codice di Procedura Penale (che contengono norme relative a fattispecie connesse a diverso titolo con la libertà di coscienza e di religione: destinazione al culto delle chiese e di altri luoghi di culto, giuramento in sede processuale, reati in materia religiosa…); d. Legge sull’obiezione di coscienza; e. Legge sulla procreazione medicalmente assistita; f. Legge elettorale (che contiene i c.d. reati o abusi elettorali di ministri di culto); g. La legge sulle ONLUS; h. La legge sulla parità scolastica;

i. La legge sullo statuto giuridico degli insegnanti di religione; j. La legge sugli oratori; 2) Fonti di provenienza bilaterale Sono quelle oggetto di accordi o intese tra lo Stato Italiano e le Confessioni religiose, cui è riservata, in forza dell’art. 7-8 Cost., la disciplina dei relativi rapporti: a. Legge 27 maggio 1929, n. 810 di ratifica ed esecuzione del Trattato Lateranense dell’11 febbraio 1929; b. Legge 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell’Accordo di Revisione del Concordato; c. Legge 11 agosto 1984, n. 449 di approvazione dell’Intesa con la Tavola Valdese; d. Legge 22 novembre 1988, n. 516, di approvazione dell’Intesa con le Chiese cristiane avventiste; e. Legge 22 novembre 1988, n. 517, di approvazione dell’Intesa con le Assemblee di Dio; f. Legge 18 marzo 1989, n. 101, di approvazione dell’Intesa con le Comunità ebraiche; g. Legge 12 aprile 1995, n. 116, di approvazione dell’Intesa con le Chiese evangeliche battiste; h. Legge 29 novembre 1995, n. 520, di approvazione dell’Intesa con la Chiesa evangelica luterana. Tali leggi appartengono alla categoria delle c.d. fonti atipiche o rinforzate : si tratta cioè di legge ordinarie del Parlamento, ma la presenza di un previo Accordo o Intesa con la Confessione interessata, aggravando il loro iter di formazione, conferisce loro una forza di resistenza passiva all’abrogazione ‘superiore’ a quella delle fonti ordinarie di pari grado. La modifica di tali leggi, infatti, è subordinata alla previa modifica dell’accordo o intesa, salvo che si proceda unilateralmente da parte dello Stato alla modifica delle disposizioni costituzionali che le prevedono (artt. 7- cost.) ricorrendo alla procedura di cui all’art. 138 cost.. Anche qui, tuttavia, occorre fare una distinzione tra le confessioni religiose: a) Chiesa Cattolica Norme di derivazione concordataria : si tratta di norme derivanti dalle leggi di ratifica ed esecuzione dei Patti lateranensi (L. n. 810/1929) e da quelle del successivo Accordo di revisione concordataria con la Chiesa Cattolica (L. n. 121/1985). Esse godono di una particolare stabilità o copertura costituzionale , nel senso che pur essendo state formalmente costituzionalizzate (infatti la loro modifica se attuata di comune accordo non richiede procedimento di revisione costituzionale, art. 7, comma 2, cost.), tuttavia presentano una forza di

b) Criteri di collegamento: Rinvio formale o non recettizio: lo Stato, rinunciando a disciplinare direttamente con proprie norme una determinata materia, attribuisce direttamente efficacia civile al diritto confessionale, così come vige nell’ordinamento di origine e senza assorbirlo al proprio interno. E’ quanto avviene con quelle norme di derivazione concordataria che attribuiscono rilevanza civile ai controlli confessionali sull’amministrazione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Con tale criterio lo Stato rinuncia a disciplinare con proprie norme una determinata materia, preferendo attribuire efficacia alle norme confessionali… Presupposizione. Lo possiamo trovare sia nelle fonti bilaterali sia in quelle unilaterali statali (o regionali): l’ordinamento si limita ad assumere nel contenuto delle proprie norme qualificazioni e situazioni giuridiche concrete che hanno la loro origine e sono concretamente individuate nell’ordinamento confessionale, facendole però oggetto di un’autonoma considerazione normativa (es. ministro di culto, edificio di culto…). Con esso il legislatore statale dispone discrezionalmente di concetti e qualificazioni di origine confessionale per farne oggetto di proprie autonome prescrizioni, che oggi devono però risultare conformi al rispetto del diritto di libertà religiosa, entro la cui tutela s’inscrive l’autonomia e la libertà delle confessioni. 4) Le fonti regionali L’art. 117, comma 2, lett.c) sancisce la potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia dei ‘rapporti tra la Repubblica e le Confessioni religiose’ conformemente agli artt. 7 e 8 cost.. Da tale disposizione deriverebbe che le Regioni non possono legiferare in materie oggetto di disciplina pattizia. Diversamente per materie oggetti di disciplina unilaterale in base al criterio di ripartizione del potere legislativo tra Stato e Regioni (art. 117 cost.). Tuttavia il comma 5 del medesimo articolo riconosce alle Regioni una vera e propria soggettività esterna nei rapporti con altri ordinamenti con espresso riferimento "all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea" nonché di “concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato” (art. 117, ult.comma). Sotto tale profilo, e limitatamente alla Chiesa Cattolica, le clausole di rinvio previste dall’Accordo 1984 prevedono la possibilità che tra i due ordinamenti si possano concludere intese. Si è affermato, tuttavia, che tale disposizione, in forza della copertura costituzionale di cui all’art. 7, comma 2, cost., impedirebbe l’operatività della riforma del titolo V sotto tale peculiare profilo, e quindi la possibilità per le Regioni di legiferare anche in materie oggetto di normativa pattizia.

Nelle materie che rientrano nella competenza legislativa delle Regioni, segnaliamo per la loro peculiare rilevanza per il diritto ecclesiastico le seguenti: istruzione, formazione, turismo religioso, assistenza, servizi sociali, edifici di culto ecc…, rispetto alle quali l’art. 117, comma 2, lett. m) stabilisce il compito per i medesimi enti locali di assicurare “i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”, tra cui è ricompresa, appunto, la libertà religiosa.

  1. Fonti giurisprudenziali Tra le fonti del diritto ecclesiastico troviamo anche le sentenze pronunciate dalla Corte Costituzionale, oltre quelle delle altre Corti Supreme (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato). Il loro ruolo nell’evoluzione della disciplina del fenomeno religioso è stato, ed è ancora oggi, fondamentale. Come sarà approfondito nelle prossime lezioni, l’individuazione del principio di laicità e la sua riconducibilità alla categoria dei c.d. ‘principi supremi’ dell’ordinamento costituzionale (dotati di ‘una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale’) sono dovuti alla storica sentenza n. 203 del 1989 della Consulta.
  2. Fonti internazionali e comunitarie Per quanto concerne le fonti internazionali, molte le convenzioni che disciplinano materie rilevanti per il diritto ecclesiastico:
  • la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo , New York il 10 dicembre 1945;
  • il Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici , New York 16 dicembre 1966;
  • la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Per le fonti comunitarie è bene precisare che, l’Unione Europea, come previsto dai Trattati istitutivi, non hanno alcuna competenza in materia ecclesiastica: i rapporti con le Confessioni religiose restano nella competenza esclusiva degli Stati membri. Tuttavia, gli organi dell’Unione hanno competenza su materia e settori di attività che potrebbe andare ad incidere sul loro regime giuridico, ponendo problemi di coordinamento e di salvaguardia dei sistemi di relazione tra Stato e Chiese nei singoli ordinamenti giuridici nazionali. Per una panoramica circa le disposizione europee rilevanti per il fatto religioso Vi invito a visitare il seguente link dell’Università degli Studi di Trieste: h t t p : / / w w w. u n i t r i e r. d e / f i l e a d m i n / f b 5 / i n s t / I E V R / A r b e i t s m a t e r i a l i e n / Staatskirchenrecht/Europa/EU-Bestimmungen/Italienisch/ItalienischTeil-I.pdf.

LEZIONE 3

I sistemi di relazione tra Stato e Confessioni religiose in Italia Richiamo la nozione di sistemi monisti e sistemi dualisti, precisando che si tratta di criteri enucleati dalla dottrina per fini di didattici. Sistemi monisti: caratterizzati da una tendenziale sovrapposizione tra politica e religione e quindi da una mancanza di distinzione tra Autorità civile ed Autorità religiosa, Legge civile e Legge religiosa; mentre i sistemi dualisti, si caratterizzano per una distinzione tra le due sfere e quindi con una sussistenza tra dimensione politica e dimensione religiosa, con il relativo riconoscimento dell’autorità civile e religiosa, legge civile e legge religiosa. Tre sono i principi fondamentali che in dottrina vengono utilizzati per distinguere i vari sistemi tra stato ed istituzioni religiose. Così come si sono venuti a manifestare nei vari contesti politico-istituzionali: a) principio di unione (regola due tipologie dei rapporti stato/chiese: da una parte la teocrazia, con la quale si ha una confessionalizzazione della politica e, quindi, un’asservimento di questa alla religione; dall’altra, il cesaropapismo- girisdizionalismo, dove al contrario si ha una politicizzazione della religione e, quindi, una strumentalizzazione di questa a fini politici b) principio di separazione ( qui lo Stato non riconosce alcuna rilevanza pubblica alle confessioni religiose, considerandole alla stregue di mere associazioni private, rimettendo la loro disciplina al diritto comune c) principio di coordinamento ( qui i rapporti sono regolati da accordi con i rappresentanti delle relative istituzioni Tutti i sistemi sopra descritti si sono manifestati nell’esperienza giuridica italiana. A tal fine, si rende necessaria, sia pure in via sintetica, una ricostruzione storica delle diverse modalità di relazione nella recente realtà giuridica del nostro Paese, attraverso l’analisi della politica e della legislazione in materia ecclesiastica, da cui è possibile cogliere l’atteggiamento dello Stato dinnanzi al fenomeno religioso. L’indagine storica prende avvio dalla formazione del Regno d’Italia fino ai nostri giorni. Le date di particolare rilevanza storico-giuridica sono, comunque, le seguenti:

  1. 4 marzo 1848 (Statuto Albertino);
  2. 11 febbraio 1929 (Patti Lateranensi);
  3. 2 giugno 1948 (Costituzione Italiana);
  4. 18 giugno 1984 (Revisione del Concordato). Dallo Statuto Albertino all’Unificazione del Regno d’Italia L’art. 1 di tale Costituzione albertino può subito documentare quale tipo di relazione esistesse in quel periodo tra lo Stato e le Confessioni religiose: “ La religione cattolica, apostolica, romana, è la sola religione dello Stato. Gli altri culti esistenti sono tollerato conformemente alle leggi”. Il tenore letterale di tale disposizione ci consente, così, di formulare una qualificazione dello Stato in senso confessionista. Vedremo, poi, che subito dopo l’entrata in vigore dello Statuto Albertino – e precisamente solo dopo pochi mesi – fu approvata una legge la n. 735 del 19 giugno 1848, la quale precisò che: ‘ la differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diriti civili e politici ed all’ammissibilità alle cariche civili e militari’. Tale norma, secondo la dottrina prevalente, segna il passaggio da uno Stato Confessionista ad uno Stato laico. Iniziamo, così, ad analizzare la politica e la legislazione ecclesiastica nei seguenti periodi storici e contesti politico-istituzionali: A) FASE PREUNITARIA Consideriamo differenze ed analogie tra i diversi Stati: 1) Nord (Regno di Sardegna; Lombardie, Venezie, Trentino) Il Regno di Sardegna si presenta come una realtà politico-istituzionale, dal punto di vista religioso, d’ispirazione confessionista: la religione cattolica è la religione di stato, gode di privilegi ed ampie autonomie, ed al diritto canonico è rimessa la disciplina d’interi settori del diritto civile (es. il matrimonio; i registri anagrafici). Le Lombardie, le Venezie ed il Trentino (parte dell’impero austriaco) optarono per un sistema di relazioni d’ispirazione giurisdizionalista-confessionista, caratterizzato da un intervento dello Stato nella vita interna della Chiesa (controllo sulle nomine dei Vescovi, dei Parroci, sui seminari ed in genere su tutte le attività della Chiesa).