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Una panoramica del processo civile romano, con un focus particolare sulla compenetrazione tra diritto e procedura, e sulle tre forme principali: processo per legis actiones, processo per formulas, e processo cognitio extra ordinem. Viene inoltre esplorata la differenza tra queste forme e le loro caratteristiche distintive.
Tipologia: Appunti
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Il diritto privato romano, per come ci appare attraverso il contenitore della Compilazione giustinianea, è quello che si definisce come un “diritto giurisprudenziale”: un diritto di giuristi. Un diritto consuetudinario vivente, prodotto da un ceto di esperti privati non identificabile con l’amministrazione e con il governo. Abbiamo già precedentemente accennato a quello che è il processo civile romano, inteso come strumento per la risoluzione delle controversie giuridiche insorti tra privati attraverso l’intervento del potere pubblico. Il diritto giurisprudenziale romano era, nella sua forma classica, un diritto di casi e di azioni (processuali). Questo vuol dire che tutte le costruzioni concettuali e le regole elaborate dai giuristi avevano quasi sempre, come punto d’avvio e di conclusione, la disciplina di un caso e la soluzione d’un problema – per quanto stilizzati fino a diventare esemplari, e dunque a poter fungere da modelli – e non la formulazione generale di un regime normativo. Prima di soffermarci sui tratti del processo civile, dobbiamo trattare un elemento peculiare del diritto romano: la forte compenetrazione tra diritto e processo, una forte compenetrazione tra aspetti sostanziali e aspetti processuali. Il diritto romano è un diritto di casi: si intrecciano il diritto soggettivo e l’azione. Il caso viene studiato guardando alla possibilità o meno di una tutela processuale di quella fattispecie. Molto spesso la nascita di un diritto soggettivo fu la conseguenza di una tutela accordata dal pretore in sede di ius onorarium, tutela che viene data ad una fattispecie priva di tutela nello ius civile. Il termine ACTIO ha una duplice accezione:
Processo per azioni di legge, dominato dal formalismo, dal simbolismo, e quindi detto anche processo PER CERTA VERBA, fondato sui certa verba che sono parole fisse, certe, determinate, gesti precisi, immodificabili, che sostituivano simbolicamente lo scontro tra le parti in causa. Si tratta di un processo bifasico:
processo privato di impronta autoritaria, permeato sul principe e sui suoi funzionari. Questo nuovo tipo di processo è definito COGNITIO EXTRA ORDINEM perché nasce con un carattere di straordinarietà: il termine cognitio indica la conoscenza, allude all’attività di accertamento dei fatti e anche l’attività di risoluzione della controversia, extra ordinem per indicare un allontanamento dai principi del processo formulare che costituiva l’ordo iudiciorum privatorum. Nasce in età imperiale affiancandosi alla procedura formulare, soppiantandola nel IV secolo. La cognitio extra ordinem è proprio la cognitio del principe e dei suoi funzionari in concorrenza con gli organi giusdicenti della procedura formulare. L’organo giudicante è l’imperatore o un suo funzionario. Il processo si divide in tre momenti: 1)EVOCATIO: è la convocazione in giudizio che non viene compiuta dall’attore (vocatio in ius), ma si parla di convocazione giudiziale fatta dal giudice investito della causa il quale notifica la ragione fatta valere dall’attore. Si ha un’intimazione a comparire dell’autorità giudiziaria su sollecitazione dell’attore, la citazione ha un valore semi ufficiale grazie alla presenza di un organo pubblico. Ne consegue che a differenza del processo formulare, nella cognitio extra ordinem, l’assenza del convenuto non impediva la regolare continuazione del processo, veniva considerato contumace e si proseguiva il processo in sua assenza, e veniva considerato disubbidente. Abbiamo due tipi di convocazione: l’EVOCATIO DENUNTIATIONUBUS era una convocazione mediante la LITIS DENUNTIATIO, la denuncia della lite, c’è un atto redatto dall’attore presentato al giudice e viene notificato al convenuto a mezzo di un funzionario giudiziario per comunicare al convenuto l’invito e la pretesa dell’attore. Il secondo tipo è l’EVOCATIO PER LIBELLOS è la convocazione mediante lo scambio dei libelli, delle reciproche comparse. Questa evocatio avveniva mediante la notifica alle parti delle reciproche comparse preventivamente presentate e approvate dal giudice, abbiamo i LIBELLUS CONVENTIONIS, una argomentata comparsa di attacco dell’attore, e i LIBELLUS CONTRADICTIONIS, una argomentata comparsa di difesa del convenuto. 2)CAUSA CONIECTIO: la trattazione della causa. Il giudice entrava nel merito della causa, aveva una fase istruttoria, esaminava prove, testimoni e documenti e si aveva il vero e proprio scontro, il dibattito tra la pretesa dell’attore (narratio), e la difesa del convenuto (contradictio). C’era poi l’ultima cognitio, il dibattito finale tra le parti dopo il quale il giudice si riservava di decidere.