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Processo Civile Romano: Comprensione e Forme (Legis Actiones, Formulas, Cognitio), Appunti di Storia del Diritto Romano

Una panoramica del processo civile romano, con un focus particolare sulla compenetrazione tra diritto e procedura, e sulle tre forme principali: processo per legis actiones, processo per formulas, e processo cognitio extra ordinem. Viene inoltre esplorata la differenza tra queste forme e le loro caratteristiche distintive.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 07/02/2022

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I GIURISTI E IL PROCESSO
Il diritto privato romano, per come ci appare attraverso il contenitore della Compilazione giustinianea, è
quello che si definisce come un “diritto giurisprudenziale”: un diritto di giuristi. Un diritto consuetudinario
vivente, prodotto da un ceto di esperti privati non identificabile con l’amministrazione e con il governo.
Abbiamo già precedentemente accennato a quello che è il processo civile romano, inteso come strumento
per la risoluzione delle controversie giuridiche insorti tra privati attraverso l’intervento del potere pubblico.
Il diritto giurisprudenziale romano era, nella sua forma classica, un diritto di casi e di azioni (processuali).
Questo vuol dire che tutte le costruzioni concettuali e le regole elaborate dai giuristi avevano quasi sempre,
come punto d’avvio e di conclusione, la disciplina di un caso e la soluzione d’un problema – per quanto
stilizzati fino a diventare esemplari, e dunque a poter fungere da modelli – e non la formulazione generale
di un regime normativo. Prima di soffermarci sui tratti del processo civile, dobbiamo trattare un elemento
peculiare del diritto romano: la forte compenetrazione tra diritto e processo, una forte compenetrazione
tra aspetti sostanziali e aspetti processuali. Il diritto romano è un diritto di casi: si intrecciano il diritto
soggettivo e l’azione. Il caso viene studiato guardando alla possibilità o meno di una tutela processuale di
quella fattispecie. Molto spesso la nascita di un diritto soggettivo fu la conseguenza di una tutela accordata
dal pretore in sede di ius onorarium, tutela che viene data ad una fattispecie priva di tutela nello ius civile. Il
termine ACTIO ha una duplice accezione:
1) ACTIO intesa come azione processuale di un soggetto detto attore, colui che agisce;
2) ACTIO che indica la pretesa dell’attore, la ragione fatta valere dall’attore, dal soggetto che promuove il
processo.
Queste due accezioni, lontane da ciò che intendiamo noi oggi, si accavallano nel linguaggio
giurisprudenziale poiché si comprendono sia gli aspetti sostanziali che processuali. Altro aspetto peculiare
del processo civile è l’attitudine giuspoietica, l’attitudine a creare un diritto tramite la giurisdizione. Il diritto
si aggiorna grazie alla IURIS DICTIO, enunciazione autoritativa di ciò che è IUS. Il diritto onorario non crea
rapporti giuridici duraturi, ma mezzi di tutela per situazioni di fatto alle quali viene attribuita importanza
giuridica.
Il processo si realizza in tre forme:
1) PROCESSO PER LEGIS ACTIONES (il più antico);
2) PROCESSO PER FORMULAS;
3) PROCESSO COGNITIO EXTRA ORDINEM.
Questi sistemi processuali si susseguiranno, nascono in momenti diversi, ma hanno vissuto anche momenti
di convivenza e concorrenza.
Processo PER LEGIS ACTIONES: Processo per azioni di legge, trova una prima regolamentazione nelle XII
tavole. Questa procedura regolamentata nella metà del V secolo sarà eliminata in epoca augustea dalla LEX
IULIA.
Processo PER FROMULAS: del III secolo a.C., nasce nel tribunale del pretore peregrino. Dopo il 242 questa
procedura si affiancò al processo per legis actiones, fino a sostituirlo. Avrà ampia diffusione nel II secolo a.C.
attorno al 130 quando una LEX EBUTIA autorizzò il pretore urbano ad utilizzare il processo PER FORMULAS
su richiesta delle parti. Tale procedura decade intorno al II secolo d.C. e abolita nel 342.
Processo COGNITIO EXTRA ORDINEM: nasce in epoca imperiale e affiancherà quella per formulas,
sostituendola e soppiattandola.
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I GIURISTI E IL PROCESSO

Il diritto privato romano, per come ci appare attraverso il contenitore della Compilazione giustinianea, è quello che si definisce come un “diritto giurisprudenziale”: un diritto di giuristi. Un diritto consuetudinario vivente, prodotto da un ceto di esperti privati non identificabile con l’amministrazione e con il governo. Abbiamo già precedentemente accennato a quello che è il processo civile romano, inteso come strumento per la risoluzione delle controversie giuridiche insorti tra privati attraverso l’intervento del potere pubblico. Il diritto giurisprudenziale romano era, nella sua forma classica, un diritto di casi e di azioni (processuali). Questo vuol dire che tutte le costruzioni concettuali e le regole elaborate dai giuristi avevano quasi sempre, come punto d’avvio e di conclusione, la disciplina di un caso e la soluzione d’un problema – per quanto stilizzati fino a diventare esemplari, e dunque a poter fungere da modelli – e non la formulazione generale di un regime normativo. Prima di soffermarci sui tratti del processo civile, dobbiamo trattare un elemento peculiare del diritto romano: la forte compenetrazione tra diritto e processo, una forte compenetrazione tra aspetti sostanziali e aspetti processuali. Il diritto romano è un diritto di casi: si intrecciano il diritto soggettivo e l’azione. Il caso viene studiato guardando alla possibilità o meno di una tutela processuale di quella fattispecie. Molto spesso la nascita di un diritto soggettivo fu la conseguenza di una tutela accordata dal pretore in sede di ius onorarium, tutela che viene data ad una fattispecie priva di tutela nello ius civile. Il termine ACTIO ha una duplice accezione:

  1. ACTIO intesa come azione processuale di un soggetto detto attore, colui che agisce;
  2. ACTIO che indica la pretesa dell’attore, la ragione fatta valere dall’attore, dal soggetto che promuove il processo. Queste due accezioni, lontane da ciò che intendiamo noi oggi, si accavallano nel linguaggio giurisprudenziale poiché si comprendono sia gli aspetti sostanziali che processuali. Altro aspetto peculiare del processo civile è l’attitudine giuspoietica, l’attitudine a creare un diritto tramite la giurisdizione. Il diritto si aggiorna grazie alla IURIS DICTIO, enunciazione autoritativa di ciò che è IUS. Il diritto onorario non crea rapporti giuridici duraturi, ma mezzi di tutela per situazioni di fatto alle quali viene attribuita importanza giuridica. Il processo si realizza in tre forme: **1) PROCESSO PER LEGIS ACTIONES (il più antico);
  3. PROCESSO PER FORMULAS;
  4. PROCESSO COGNITIO EXTRA ORDINEM.** Questi sistemi processuali si susseguiranno, nascono in momenti diversi, ma hanno vissuto anche momenti di convivenza e concorrenza. Processo PER LEGIS ACTIONES: Processo per azioni di legge, trova una prima regolamentazione nelle XII tavole. Questa procedura regolamentata nella metà del V secolo sarà eliminata in epoca augustea dalla LEX IULIA. Processo PER FROMULAS: del III secolo a.C., nasce nel tribunale del pretore peregrino. Dopo il 242 questa procedura si affiancò al processo per legis actiones, fino a sostituirlo. Avrà ampia diffusione nel II secolo a.C. attorno al 130 quando una LEX EBUTIA autorizzò il pretore urbano ad utilizzare il processo PER FORMULAS su richiesta delle parti. Tale procedura decade intorno al II secolo d.C. e abolita nel 342. Processo COGNITIO EXTRA ORDINEM : nasce in epoca imperiale e affiancherà quella per formulas, sostituendola e soppiattandola.

IL PROCESSO PER LEGIS ACTIONES

Processo per azioni di legge, dominato dal formalismo, dal simbolismo, e quindi detto anche processo PER CERTA VERBA, fondato sui certa verba che sono parole fisse, certe, determinate, gesti precisi, immodificabili, che sostituivano simbolicamente lo scontro tra le parti in causa. Si tratta di un processo bifasico:

  1. FASE IN IURE: dinanzi al magistrato giusdicente;
  2. APUD IUDICEM: dinanzi al giudice privato (IUDEX PRIVATUS) Nella fase IN IURE il pretore instaurava giuridicamente la controversia nei suoi termini formali: l’attore e il convenuto pronunciavano i CERTA VERBA e il pretore controllava la regolarità formale degli atti compiti. In questa prima procedura era richiesta la presenza di entrambe le parti: era l’attore che chiamava in causa il convenuto, si parla di VOCATIO IN IUS. Se il pretore riteneva manifestamente infondata la domanda dell’attore non concedeva il giudizio, non si passava alla fase in iure, se invece riteneva che la situazione dovesse essere approfondita si richiedeva l’intervento di due o più testimoni della lite, si parlava di LITIS CONTESTATIO, momento conclusivo della fase in iure, che nel processo per legis actiones indicava la presa di conoscenza della lite da parte dei testimoni. A questo punto il magistrato rimetteva le parti al giudizio del giudice privato. La fase APUD IUDICEM si svolgeva dinanzi al giudice privato che si occupava dell’accertamento, un procedimento cognitorio sui termini concreti della controversia, in sostanza il giudice era chiamato ad esaminare le prove addotte dalle parti in relazione alle circostanze solennemente affermate nella prima, e una volta formatosi il proprio convincimento il giudice emana la sentenza. La sentenza nel processo per legis actiones non comportava una condanna in forma specifica, una condanna in IPSAM REM, cioè nella stessa prestazione dovuta, ma comportava soltanto una condanna pecuniaria corrispondente al valore dell’oggetto in contestazione, o corrispondente al valore della prestazione che il convenuto avrebbe dovuto eseguire. Inoltre la sentenza non aveva efficacia esecutiva, poiché emanata da un cittadino privato che non poteva imporre al soccombente di ottemperare la sentenza. Questo tipo di processo conosce varie azioni di legge, le due più antiche e a carattere generale sono: 1)La LEGIS ACTIO PER SACRAMENTUM (dichiarativa): era un’azione sacramentale, cioè un’azione dichiarativa generale basata su un sacramentum, ossia un giuramento sacrale. Si distingueva in:  LEGIS ACTIO SACRAMENTI IN REM: era l’azione per far valere un diritto reale su una cosa, su una res. Le parti, in questo caso, rivendicavano lo stesso diritto sulla res;  LEGIS ACTIO SACRAMENTI IN PERSONAM: si contende in relazione all’esistenza o meno di un diritto di credito, di un’obbligazione a carico del convenuto. In questo caso c’è l’attore che afferma il credito, il convenuto lo nega. Il giudice pronuncia un accertamento, cioè il giudice dichiara quale delle parti avesse ragione, quale fosse il sacramentum iustum e il soccombente era creditore verso l’attore del valore della controversia. 2)La LEGIS ACTIO PER MANUS INECTIONEM: è l’azione esecutiva per presa corporale. Azione esecutiva nel senso che presuppone il mancato pagamento da parte del convenuto di una somma accertata giudizialmente, in sostanza una somma dovuta in forza di una sentenza alla quale il convenuto non ha ottemperato. Veniva esercitata davanti al pretore il quale pronunciava la ADDICTIO, ossia l’assegnazione in semi-prigionia, in uno stato di soggezione del convenuto all’attore finché con il proprio lavoro non avesse estinto il proprio debito. Con l’avanzare dei secoli le legis actiones manifestarono un grandissimo difetto: quello di costringere le parti in causa a riversare tutte le loro pretese in pochi schemi formali e predeterminati. Di qui deriva una crescente insoddisfazione, un’insofferenza verso il vetusto sistema processuale. Nel corso dell’età repubblicana sorse una nuova procedura più duttile e moderne che coesistette con il sistema delle legis

processo privato di impronta autoritaria, permeato sul principe e sui suoi funzionari. Questo nuovo tipo di processo è definito COGNITIO EXTRA ORDINEM perché nasce con un carattere di straordinarietà: il termine cognitio indica la conoscenza, allude all’attività di accertamento dei fatti e anche l’attività di risoluzione della controversia, extra ordinem per indicare un allontanamento dai principi del processo formulare che costituiva l’ordo iudiciorum privatorum. Nasce in età imperiale affiancandosi alla procedura formulare, soppiantandola nel IV secolo. La cognitio extra ordinem è proprio la cognitio del principe e dei suoi funzionari in concorrenza con gli organi giusdicenti della procedura formulare. L’organo giudicante è l’imperatore o un suo funzionario. Il processo si divide in tre momenti: 1)EVOCATIO: è la convocazione in giudizio che non viene compiuta dall’attore (vocatio in ius), ma si parla di convocazione giudiziale fatta dal giudice investito della causa il quale notifica la ragione fatta valere dall’attore. Si ha un’intimazione a comparire dell’autorità giudiziaria su sollecitazione dell’attore, la citazione ha un valore semi ufficiale grazie alla presenza di un organo pubblico. Ne consegue che a differenza del processo formulare, nella cognitio extra ordinem, l’assenza del convenuto non impediva la regolare continuazione del processo, veniva considerato contumace e si proseguiva il processo in sua assenza, e veniva considerato disubbidente. Abbiamo due tipi di convocazione: l’EVOCATIO DENUNTIATIONUBUS era una convocazione mediante la LITIS DENUNTIATIO, la denuncia della lite, c’è un atto redatto dall’attore presentato al giudice e viene notificato al convenuto a mezzo di un funzionario giudiziario per comunicare al convenuto l’invito e la pretesa dell’attore. Il secondo tipo è l’EVOCATIO PER LIBELLOS è la convocazione mediante lo scambio dei libelli, delle reciproche comparse. Questa evocatio avveniva mediante la notifica alle parti delle reciproche comparse preventivamente presentate e approvate dal giudice, abbiamo i LIBELLUS CONVENTIONIS, una argomentata comparsa di attacco dell’attore, e i LIBELLUS CONTRADICTIONIS, una argomentata comparsa di difesa del convenuto. 2)CAUSA CONIECTIO: la trattazione della causa. Il giudice entrava nel merito della causa, aveva una fase istruttoria, esaminava prove, testimoni e documenti e si aveva il vero e proprio scontro, il dibattito tra la pretesa dell’attore (narratio), e la difesa del convenuto (contradictio). C’era poi l’ultima cognitio, il dibattito finale tra le parti dopo il quale il giudice si riservava di decidere.

  1. SENTENTIA: La sentenza era emanata dal giudice, redatta per iscritto, motivata, emanata in pubblica udienza dallo stesso funzionario che aveva seguito l’udienza. In conclusione le caratteristiche che differenziano questo tipo di processo dai precedenti sono: L’unità del procedimento che si svolge davanti al funzionario investito della causa, l’ufficialità del procedimento nel senso che il funzionario aveva anche poteri di indagine, aveva ampia libertà di iniziativa probatoria, è ammessa la condanna in IPSAM REM, in forma specifica, la sentenza ha efficacia esecutiva perché proviene da un organo pubblico ed è appellabile dinanzi al magistrato superiore, si parla di impugnabilità della sentenza. In realtà ‘è proprio il modello processuale di impronta autoritaria a portare con sé la relatività della decisione che è ora appellabile, cioè l’ordinamento gerarchico assicura un controllo, per cui la sentenza non è più intangibile, perché essendo impugnabile può essere rivista e ritrattava da un giudice superiore. Si esplica quindi una scissione concettuale tra la sententia e la risoluzione della controversia.