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Enti Ecclesiastici: Struttura e Riconoscimento Legale, Sintesi del corso di Diritto Ecclesiastico

La natura e la struttura degli enti ecclesiastici, organismi che costituiscono la struttura istituzionale della chiesa. Viene discusso il processo di riconoscimento legale di questi enti in base alla normativa pattizia, inclusi i requisiti generali e specifici per diverse categorie di enti come chiese, fondazioni di culto, istituti religiosi di diritto diocesano e società di vita apostolica.

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

Caricato il 09/08/2020

alessandrobaz
alessandrobaz 🇮🇹

4.3

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Gli ENTI ECCLESIASTICI sono enti (organismi) che costituiscono la struttura istituzionale della Chiesa,
tramite cui la Chiesa svolge la propria missione. Sulla base della normativa pattizia, oggi costituiscono una
categoria distinta di enti civilmente riconosciuti in quanto caratterizzati da un collegamento strutturale
con i rispettivi ordinamenti confessionali.
Enti delle confessioni prive di intesa con lo Stato legge 1159/1929 sui culti ammessi, ispirata ad una
politica di stretto controllo pubblicistico da parte del governoriconoscimento con D.P.R. previo parere
del Consiglio dei Ministri e in base ai requisiti comunemente richiesti (statuto in forma di atto pubblico,
patrimonio sufficiente) equiparazione alle persone giuridiche private
Accordo e Intese procedimenti di riconoscimento: PER LEGGE (enti che corrispondono agli organi di
governo della Confessione: CEI); PER DECRETO CON PROC. ABBREVIATA (pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del decreto del Ministro dell’Interno, entro 60gg dalla ricezione del provv. ecclesiastico di
elezione: istituti di sostentamento del clero, diocesi, parrocchie); PER DECRETO CON PROC. ORDINARIA
(decreto Ministro dell’Interno, previo parere del Consiglio di Stato).
ISCRIZIONE NEI PUBBLICI REGISTRI → pubblicità dichiarativa, non costitutiva: norme di funzionamento e
poteri degli organi di rappresentanza
REQUISITI GENERALI: appartenenza confessionale (atto costitutivo valido nell’ambito della confessione);
domanda di riconoscimento, previo assenso autorità ecclesiastica; sede in Italia; FINE DI RELIGIONE o DI
CULTO → presunto iuris et de iure per gli enti che costituiscono gerarchia Chiesa (diocesi, parrocchie, CER,
seminari); accertato volta per volta per enti riconosciuti per decreto con proc. ordinaria.
REQUISITI SPECIFICI per alcune categorie di enti: CHIESE: aperte al pubblico, non annesse ad altro ente,
mezzi sufficienti per manutenzione ; FONDAZIONI DI CULTO: patrimonio sufficiente per i fini, soddisfare
esigenze religiose della popolaz.; ISTITUTI RELIGIOSI DI DIRITTO DIOCESANO e SOCIETA DI VITA
APOSTOLICA: assenso Santa Sede, garanzie di stabilità.
REGIME INTERNO: norme di origine confessionale CONTROLLI CANONICI per l’amministrazione e la
gestione patrimoniale dell’ente: direttamente previsti dal codex (validità degli atti di straordinaria
amministrazione e di alienazione: volontà degli organi deliberativi e del rappresentante + licentia vescovo
diocesano) e per cui il codice rinvia alle delibere della CEI (soglia di valore dei beni alienabili, atti di
straordinaria amministrazione della diocesi e degli enti soggetti alla stessa).
REGIME DI ATTIVITA ESTERNE: attività di religione o di culto (esercizio del culto, cura delle anime,
formazione del clero, scopi missionari, catechesi) affidate alla competenza esclusiva delle confessioni, ed
equiparate dallo Stato, per fini fiscali, alle attiv. di beneficienza ed istruzione; attività diverse (assistenza e
beneficenza, istruzione, ospedaliere, commerciali o a scopo di lucro) assoggettate, nel rispetto della
struttura e delle finalità, alle leggi dello Stato, in quanto si tratta comunque di enti di tendenza.

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Gli ENTI ECCLESIASTICI sono enti (organismi) che costituiscono la struttura istituzionale della Chiesa, tramite cui la Chiesa svolge la propria missione. Sulla base della normativa pattizia, oggi costituiscono una categoria distinta di enti civilmente riconosciuti in quanto caratterizzati da un collegamento strutturale con i rispettivi ordinamenti confessionali. Enti delle confessioni prive di intesa con lo Stato → legge 1159/1929 sui culti ammessi, ispirata ad una politica di stretto controllo pubblicistico da parte del governo → riconoscimento con D.P.R. previo parere del Consiglio dei Ministri e in base ai requisiti comunemente richiesti (statuto in forma di atto pubblico, patrimonio sufficiente) equiparazione alle persone giuridiche private Accordo e Intese → procedimenti di riconoscimento: PER LEGGE (enti che corrispondono agli organi di governo della Confessione: CEI); PER DECRETO CON PROC. ABBREVIATA (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’Interno, entro 60gg dalla ricezione del provv. ecclesiastico di elezione: istituti di sostentamento del clero, diocesi, parrocchie); PER DECRETO CON PROC. ORDINARIA (decreto Ministro dell’Interno, previo parere del Consiglio di Stato). ISCRIZIONE NEI PUBBLICI REGISTRI → pubblicità dichiarativa , non costitutiva: norme di funzionamento e poteri degli organi di rappresentanza REQUISITI GENERALI: appartenenza confessionale (atto costitutivo valido nell’ambito della confessione); domanda di riconoscimento , previo assenso autorità ecclesiastica; sede in Italia ; FINE DI RELIGIONE o DI CULTO → presunto iuris et de iure per gli enti che costituiscono gerarchia Chiesa (diocesi, parrocchie, CER, seminari); accertato volta per volta per enti riconosciuti per decreto con proc. ordinaria. REQUISITI SPECIFICI per alcune categorie di enti: CHIESE : aperte al pubblico, non annesse ad altro ente, mezzi sufficienti per manutenzione; FONDAZIONI DI CULTO : patrimonio sufficiente per i fini, soddisfare esigenze religiose della popolaz.; ISTITUTI RELIGIOSI DI DIRITTO DIOCESANO e SOCIETA DI VITA APOSTOLICA : assenso Santa Sede, garanzie di stabilità. REGIME INTERNO: norme di origine confessionale → CONTROLLI CANONICI per l’amministrazione e la gestione patrimoniale dell’ente: direttamente previsti dal codex (validità degli atti di straordinaria amministrazione e di alienazione: volontà degli organi deliberativi e del rappresentante + licentia vescovo diocesano) e per cui il codice rinvia alle delibere della CEI (soglia di valore dei beni alienabili, atti di straordinaria amministrazione della diocesi e degli enti soggetti alla stessa). REGIME DI ATTIVITA ESTERNE: attività di religione o di culto (esercizio del culto, cura delle anime, formazione del clero, scopi missionari, catechesi) affidate alla competenza esclusiva delle confessioni, ed equiparate dallo Stato, per fini fiscali, alle attiv. di beneficienza ed istruzione; attività diverse (assistenza e beneficenza, istruzione, ospedaliere, commerciali o a scopo di lucro) assoggettate, nel rispetto della struttura e delle finalità, alle leggi dello Stato, in quanto si tratta comunque di enti di tendenza.