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Il riconoscimento degli enti ecclesiastici in Italia: un'analisi giuridica, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Secondo semestre, matrimonio, enti ecclesiastici

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 09/04/2021

sofia.rivosecchi
sofia.rivosecchi 🇮🇹

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Lunedì 8 febbraio 2021
MATRIMONI DELLE CONFEZIONI ACATTOLICHE
Distinguiamo se la condizione giudica della confessione religiosa acattolica è stipulata da un intesa
dal caso in cui quella medesima confessione religione non abbia instaurato un’intesta.
Nel 1929 il legislatore dopo aver riconosciuto affetti civili al matrimonio canonico ha ritenuto di
dover agevolare anche le religioni acattoliche consentente anche a loro di attuare un matrimonio
religioso con effetti civili. Tali matrimoni non potevano comunque ottenere riconoscimento qualora
essi contrastino con l’ordine pubblico, ancora oggi è così.
Le sorti del rapporto civile sono del tutto indipendenti dalla sorte che lo matrimonio religioso avrà
nel ordinamento aconfessionale.
Il matrimonio degli acattolici non è un matrimonio religioso trascritto, ma è un matrimonio civile
celebrato in maniera speciale.
Matrimonio delle confessioni acattoliche che non hanno istituito delle intese
L’approvazione governativa del ministro di culto è un requisito di validità civile del matrimonio
degli acattoliche. Altri due requisiti sono la cittadinanza italiana e il fatto che il ministro debba
parlare la lingua italiana.
Ma questi requisiti non sono sufficienti, è necessario che vi siano altre formalità che la legge
prevede.
Primo passaggio: le parti devono richiedere le pubblicazioni all’ufficiale di stato civile
territorialmente competente, le parti dovranno dichiarargli la condizione di voler celebrare
matrimonio davanti a un ministro di culto acattolico, una volta effettuate le pubblicazioni, l’ufficiale
di stato civile accerta che non vi siano impedimenti tra le parti, che non vi siano opposizioni, che il
ministro di culto indicato sia stato approvato.
Secondo pas saggio: effettuate queste formalità, l’ufficiale dello stato civile rilascia
un’autorizzazione scritta nella quale è indicata anche il nominativo del ministro di culto e data della
sua approvazione.
Terzo passaggio: si ha la celebrazione del matrimonio acattolico, la legge sui culti ammessi pone a
carico al ministro alcuni compiti come la lettura ai coniugi degli articoli 143, 144, 147 del CC , deve
anche ricevere alla presenza di due testi nomi la dichiarazione espressa di entrambe le pari di volersi
prendere reciprocamente merito e moglie (dichiarazione che non deve essere soggetta a termini e
condizioni).
Quarto passaggio: formazione dell’atto di matrimonio, da redigere subito dopo la celebrazione del
matrimonio, in lingua italiana, e indicando una serie di informazioni (generalità delle parti e dei loro
genitori, dati delle pubblicazioni, data e luogo della celebrazione, nome del ministro di culto), l’atto
potrà anche contenere informazioni accessorie (scelta del regime patrimoniale dei beni, o
riconoscimenti di figli naturali), l’atto è un atto pubblico.
Quinto passaggio: il ministro di culto entro 5 giorni deve trasmettere l’originale dell’atto di matrimonio
all’ufficiale di stato civile che a suola volta lo trascrive entro le 24 ore nei registri dello stato civile. Questa
ha efficacia costitutiva, e non meramente probatoria.
Cause di invalidità del matrimonio acattolico: in via generale si applicano le norme del codice civile degli
art.117 e successivi, poi più specificatamente importa nullità la mancata approvazione governativa della
nomina del ministro di culto.
Non costituiscono cause di invalidità ne’ la mancata autorizzazione da parte dell’ufficiale di stato civile, la
differenza di religione tra ministro di culto e sposi ne che il ministro di culto lo faccia in un luogo diverso
dalla sua residenza.
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Lunedì 8 febbraio 2021 MATRIMONI DELLE CONFEZIONI ACATTOLICHE Distinguiamo se la condizione giudica della confessione religiosa acattolica è stipulata da un intesa dal caso in cui quella medesima confessione religione non abbia instaurato un’intesta. Nel 1929 il legislatore dopo aver riconosciuto affetti civili al matrimonio canonico ha ritenuto di dover agevolare anche le religioni acattoliche consentente anche a loro di attuare un matrimonio religioso con effetti civili. Tali matrimoni non potevano comunque ottenere riconoscimento qualora essi contrastino con l’ordine pubblico, ancora oggi è così. Le sorti del rapporto civile sono del tutto indipendenti dalla sorte che lo matrimonio religioso avrà nel ordinamento aconfessionale. Il matrimonio degli acattolici non è un matrimonio religioso trascritto, ma è un matrimonio civile celebrato in maniera speciale. Matrimonio delle confessioni acattoliche che non hanno istituito delle intese L’approvazione governativa del ministro di culto è un requisito di validità civile del matrimonio degli acattoliche. Altri due requisiti sono la cittadinanza italiana e il fatto che il ministro debba parlare la lingua italiana. Ma questi requisiti non sono sufficienti, è necessario che vi siano altre formalità che la legge prevede. Primo passaggio : le parti devono richiedere le pubblicazioni all’ufficiale di stato civile territorialmente competente, le parti dovranno dichiarargli la condizione di voler celebrare matrimonio davanti a un ministro di culto acattolico, una volta effettuate le pubblicazioni, l’ufficiale di stato civile accerta che non vi siano impedimenti tra le parti, che non vi siano opposizioni, che il ministro di culto indicato sia stato approvato. Secondo passaggio: effettuate queste formalità, l’ufficiale dello stato civile rilascia un’autorizzazione scritta nella quale è indicata anche il nominativo del ministro di culto e data della sua approvazione. Terzo passaggio: si ha la celebrazione del matrimonio acattolico, la legge sui culti ammessi pone a carico al ministro alcuni compiti come la lettura ai coniugi degli articoli 143, 144, 147 del CC , deve anche ricevere alla presenza di due testi nomi la dichiarazione espressa di entrambe le pari di volersi prendere reciprocamente merito e moglie (dichiarazione che non deve essere soggetta a termini e condizioni). Quarto passaggio: formazione dell’atto di matrimonio, da redigere subito dopo la celebrazione del matrimonio, in lingua italiana, e indicando una serie di informazioni (generalità delle parti e dei loro genitori, dati delle pubblicazioni, data e luogo della celebrazione, nome del ministro di culto), l’atto potrà anche contenere informazioni accessorie (scelta del regime patrimoniale dei beni, o riconoscimenti di figli naturali), l’atto è un atto pubblico. Quinto passaggio: il ministro di culto entro 5 giorni deve trasmettere l’originale dell’atto di matrimonio all’ufficiale di stato civile che a suola volta lo trascrive entro le 24 ore nei registri dello stato civile. Questa ha efficacia costitutiva, e non meramente probatoria. Cause di invalidità del matrimonio acattolico: in via generale si applicano le norme del codice civile degli art.117 e successivi, poi più specificatamente importa nullità la mancata approvazione governativa della nomina del ministro di culto. Non costituiscono cause di invalidità ne’ la mancata autorizzazione da parte dell’ufficiale di stato civile, la differenza di religione tra ministro di culto e sposi ne che il ministro di culto lo faccia in un luogo diverso dalla sua residenza.

Matrimoni delle confessioni acattoliche che hanno istituito delle intese Primo passaggio: i promessi sposi devono manifestare davanti allo stato civile la loro intenzione di manifestare matrimonio davanti al ministro di culto della loro religione (che per lacune intese deve essere cittadino italiano, a pena di nullita9 e richiedere le pubblicazioni. Secondo passaggio: l’ufficiale dello stato civile accertato che non vi siano impedimenti rilascia un nulla osta in doppio originale il quale oltre a precisare da chi verra e dove verra il matrimonio e deve anche attestare di aver dato a questi i ultimi la lettura degli articoli 143, 144, 147. (Per gli ebrei e per la chiesa di Gesù santo e dei santi degli ultimi giorni è il ministro di culto che da lettura delle norme del codice civile). Terzo passaggio: dopo la celebrazione il ministri di culto ha l’onere di redige in doppio originale e in italiano l’atto di matrimonio, allegando allo stesso l’originale del nulla osta. 12/02/ N.B. IL PARAMETRO DELLE NORME ECCLESIASTICHE SON I PRINCIPI SUPREMI, NON LE NORME DELLA COST PERCHÉ ESSE SONO EQUIORDINATE MATRIMONIO A CONCORDATARIO E GLI ASPETTI PROCESSUALI Il concordato nel 29 prevedeva che le sentenze del tribunale ecclesiastico potessero essere rese Da un lato si riconosceva la valenza del matrimoni canonico trascritte, dall’altro si riconosceva che le sentenze canoniche potessero avere efficacia ufficiosa e automatica ( senza controllo) PROBLEMA RELATIVO ALLA GIURISDIZIONE… CHI DICHIARA NULLO IL MATRIMONIO? Il concordato del 29 riconosceva una giurisdizione esclusiva della chiesa cattolica, solo la chiesa giudicava l’annullabilità o nullità del matrimonio trascritto, ( riserva giurisdizione) art 34 concordato. Tale riserva di giurisdizione lede il principio fondamentale dell’art 24 ( diritto alla tutela dinanzi al giudice italiano)? La corte costituzionale interviene negli anni 70 ( 31/31/32 del 71) hanno ricordato il principio fondamentale che le norme del concordato non si sottraggono al giudizio costituzionale, ma il parametro non sono le norme della costituzione perché il richiamo dei patti laternanensi dell’art 7 ha “fatto legge”. Il parametro non puo essere dello stesso ordine ( equiordinati) della norma quindi si adotta come parametro il principio supremo dell’ordinamento costituzionale = principio di tutela; la norma che prevede la tutela di giurisdizione ( art 34) non lede il costituzione perché è assicurato al soggetto un giudice e un giudizio attraverso un procedimento che ha caratteri non diversi da quello italiano, vi è un reparto di competenza tra chiesa e stato. Questa era la posizione della giurisprudenza alla vigilia del concordato dell’84, era stata emanata una sentenza importante ( sent 16/82) che aveva introdotto la necessità del controllo di inserimento nel nostro ordinamento di sentenze di nullità matrimoniale Il concordato del 29 prevede giurisdizione esclusiva dei tribunali ecclesiastici, lo stato italiano era competente per gli effetti civili e la trascrizione. La situazione si modifica con la riforma del concordato del 29. vi son movimenti a favore del venir meno alla riserva giurisdizione con l’avvento del concordato dell’84, esso afferma che da un lato sono riconosciti effetti civili ai matrimoni trascritti, silenzio sulla possibile riserva di giurisdizione. Cosa significa questo silenzio? La riserva di giurisdizione è venuta meno o pur non essendo richiamata dall’art 8 sussiste ancora?? Problema complicato, soluzione non omogenea a livello di giurisdizioni supreme, Corte Cassazione la pensa diversamente alla Corte Costituzionale. Corte Cass: è venuta meno la riserva di giurisdizione, la con la sent 1824/93 la corte costituzionale afferma in modo chiaro che lo stato riconosce alla chiesa … art 8 …. Ma nell’accordo dell’84 non si rinviene una disposizione che sancisce il carattere esclusivo… art 24…. E la trascrizione non può avvenire se mancano i requisiti civili e se ci sono problemi inderogabili. Lo stato italiano non puo sacrificare la sua giurisdizioni, il tribunale italiano può giudicare in quanto alla validità del matrimonio canonico,

queste dispese erano efficaci nel ordinamento statale che produceva effetti ex nunc ( sentenza di cessazione degli effetti) Corte cost. : il riconoscere gli effetti della dispensa pontificia è contrario al principio supremo di tutela giurisdizionale perché il Procedimento canonico: essenzialmente amministrativo nel quale le parti non possono esercitare il diritto di agire e di difendersi ( contrasto con il principio supremo di tutela giurisdizionale) e quindi lo scioglimento del matrimonio rato e non consumato è dichiarata incostituzionale. La corte costituzionale ha forzato un po la mano [erche il procedimento che conduce ad una declaratoria del pontefice è un procedimento essenzialmente amministrativo ma anche giurisdizionale anche perché nell’ordinamento canonico i tre poteri non sono distinti perfettamente come nello stato italiano, e nel procedimento che conduce alla dispensa le parti sono ascoltate. 11/ RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE CANONICA DI ANNULLABILITÀ MATRIMONIALE, I tribunali statali hanno possibile competenza sul matrimonio canonico ( nel diritto canonico non vi è scioglimento) EFFICACIA EX TUNC Le sentenze dei tribunali ecclesiastici hanno efficacia nel nostro ordinamento, con il concordato del 29 , esso pone dei limiti, cambia le modalità di riconoscimento, il procedimento non è ufficioso ma chiesto dalle parti e non più un procedimento automatico bensì una vera e propria sentenza, il XXXXX effettua un controllo con la sentenza canonica. Paragrafo 2 XXXXX Le sentenze devono essere effettivamente riconosciute ma vi è iniziativa delle parti ( cio indica la volontà delle parti) mediante citazione introdotto in contraddittorio, una delle parti cita l’altra, comporta un procedimento contenzioso; o ricorso qualora le parti siano concordi a chiedere l’efficacia civile che da inizio a un procedimento camerale non contenzioso, La corte d’appello decide tramite sentenza che verra trascritta nei registri civili. ( apr 396/2000) ( diversamente delle sentenze straniere la quale essa stessa viene trascritta nei registri) Il giudice della corte d’appello è il tribunale competente, se le parti sono insoddisfatte si puo fare ricorso solo alla cassazione, giudizio di legittimità,

  1. La sentenza canonica deve essere attestata mediante decreto superiore organo ecclesiastico di controllo cioe il supremo tribunale dell’assegnata apostolica, la sentenza canonica deve essere esecutiva, il decreto di esecutività deve essere allegata alla sentenza canonica. Dopo di che il giudice della corte d’appello deve valutare la competenza del giudice canonico,
  2. Altro punto: principio già cantato dalla corte cost. Dalla sentenza n. 16/82 nel processo ecclesiastico ( art 24 cost= principio supremo di tutela costituzionale); il giudice della corte deve verificare che le parti abbiamo avuto l’attuazione del proprio diritto di agire e di difendersi ( non mi. Maniera uguale al nostro ordinamento ma vi deve essere comunque l’esercizio che rispetto in sostanza il principio dell’ordinamento italiano)
  3. Devono ricorrere le condizioni di validità delle sentenze straniere, qui si pone un problema:
    • Problema formale: il protocollo addizionale, art 4, fa riferimento agli art 796, 797 cpc, il problema sta nel fatto che questi du articoli, attualmente non sono piu vigenti nel nostro ordinamento legge 2118/95 ha modificato la disciplina del diritto applicabile e del riconoscimento delle sentenze abrogando 796, 795, e prevedendo nella stessa legge, art 74-75, i requisiti di riconoscimento delle sentenze straniere. La legge 218 del 95 è una legge ordinaria che non ha la capacita di abrogare una legge ordinaria con forza passiva maggiore equiparabile alla forza passiva delle leggi costituzionali ( legge di villa madama), quindi la legge 218 non conta per le sentenze canoniche e si applicano gli art 796, 797 cpc che sono esplicitamente richiamati. Sent 10211/ l’applicazione di questi art comporta alcune peculiarità legate all’ordinamento canonico, la sentenza cita due esempi, fanno riferimento alla lex loci cioè il diritto canonico, si considera sentenza passata in giudicato la sentenza la sentenza che sia venuta esecutiva nel diritto canonico,

le sentenze canoniche di nullità matrimoniale non passano mai in giudicato, non divengono mai definitive ( le sentenze passate in giudicato non possono essere modificate), sono quindi sempre appellabili ( se pur a condizioni particolari)

  • Al giudice dello stato è precluso un esame del merito della sentenza, 19/ PROCEDIMENTO DI DELIBAZIONE Le sentenze canoniche emanate dai tribunali ecclesiastici possono essere chiamate c Domanda di riconoscimento Sentenza esecutiva accettata dal tribunale della segnatura apostolica Il Giudice competente deve accertare autenticità del matrimonio, il matrimoni debba essere trascritto secondo art 8, giudice ecclesiastico sia competente, diritto di agire alle parti. Il diritto di difesa è rispettato quando il convenuto è stato citato e abbia avuto abbastanza tempo, Sent sort cassa 4100/90: compito della corte d’appello è che siano rispettati il diritto d’agire e di resistere. Non bisogna guardare la singola norma ma che siano rispettati gli elementi essenziali, la corte d’appello nel verificare la congruenza deve verificare le caratteristiche di sussistenza delle sentenze a straniere ( 796, cpc) mantenuti in vita dal protocollo addizionale di villa madama. Condizioni art 796,797 cdc È stato abrogato dall'art.73 della L. 31 maggio 1995, n. 218. [Chi vuol far valere nella Repubblica una sentenza straniera deve proporre domanda mediante citazione [ 163 ] davanti alla corte di appello del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione. La dichiarazione di efficacia [ 797 ] può essere chiesta in via diplomatica, quando ciò è consentito dalle convenzioni internazionali oppure dalla reciprocità. In questo caso, se la parte interessata non ha costituito un procuratore, il presidente della corte di appello, su richiesta del pubblico ministero, nomina un curatore speciale per proporre la domanda. L'intervento del pubblico ministero è sempre necessario _[La corte d'appello dichiara con sentenza l'efficacia nella Repubblica della sentenza straniera quando accerta:
  1. che il giudice dello Stato nel quale la sentenza è stata pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale vigenti nell'ordinamento italiano; 2) che la citazione è stata notificata in conformità alla legge del luogo ( legge canonica dove si è svolto il giudizio ed è stato in essa assegnato un congruo termine a comparire;
  2. che le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo o la contumacia è stata accertata e dichiarata validamente in conformità della stessa legge;
  3. che la sentenza è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata;_ il protocollo addizionale afferma in maniera esplicita che le sentenze passate in giudicato indicano le sentenze esecutive per il diritto canonico. _5) che essa non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano;
  4. che non è pendente davanti ad un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera;_ es. se tra le parti un giudizio civile di divorzio l’oggetto è diverso. L’ogg civ di diverso è l’intollerabilità della convivenza, ogg di nullità è il vincolo stesso 7) che la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.

Se entrambi sono in buona fede ====> corrispondenza di uno di essi X delle proprie sostanze per < 3 anni se Y non si sia risposato e non abbia adeguato reddito, le some devono essere periodiche e in corrispondenza alle sostanze della parte onerata. Se uno dei due è in mala fede ( imputabile nullità matrimoniale) ====> X è tenuto a corrispondere una congrua indennità= mantenimento per 3 anni, ( nullità = danno per Y); Y è sollevato dall’onere della prova, il danno è presunto Il problema posto da queste norme è che il provvedimento che onera X a seguito della delibazione della sentenza canonica di nullità matrimoniale sono molto meno onerosi della sentenza di divorzio. ====> uso distorto della declaratoria, Per la corte cost. S. 329/2001 La diversità strutturale del divorzio e della nullità valgono di perse, disparita di trattamento, non è necessario che le situazioni di declaratori ??????????????????? Divorzio e nullità hanno una struttura diversa. Comunione di vita: nella convivenza, L’intento è quello di salvaguardare la pante debole e limitare la delibazione delle sentenza canoniche di nullità matrimoniale ( si chiede per sfuggire agli effetti più onerosi della sentenza di divorzio, per questo vi è il limite di 3 anni) = ratio 22/ MATRIMONIO CONCORDATARIO: Giurisdizione giudice canonico; per quanto riguarda gli effetti civili la competenza è del giudice italiano, QUESTIONI CHE POSSONO ESSERE PORTATE AL GIUDICE CONCORDATARIO:

  1. Matrimonio civile
  2. Concordatario
  3. In base alla legge 1159/
  4. In base alle intere
  • Controversie sulle trascrizioni : trascrizione: procedimento mediante il quale il matrimonio canonico prende effetti civili: in caso di divorzio il matrimonio cessa i suoi effetti ex nunc, dal momento del divorzi in quanto esso è lo scioglimento del matrimonio civile, e per il matrimonio canonico è l’atto con cui il matrimonio civile cessa. L’avvocato deve chiedere la cessazione degli effetti civili, la trascrizione cessa quindi di produrre i suoi effetti; ci sono delle ipotesi previste dalla legge 847/29 che riguardano l’annullamento della trascrizione, in questo caso ha efficacia ex tunc, art 16: impugnare davanti al giudice italiano quando vi è stata una trascrizione: tardiva e senza volontà di entrambe e le parti o quando una delle parti era incapace di intendere o volere, quando la volontà era viziata con vizio che vanno ad annullare il matrimonio civile. Il matrimonio nato nell’ordinamento canonico in cado di cessazione degli effetti civili o in caso di annullamento o separazione continua ad essere valido. Il diritto canonico prevede la separazione ma in italia non ha valore giuridico, questo perché i patti laternanez=nsi del 29 e 84, prevedono il rin=cnoscimento per le sentenze di nullita, nonè quindi mai stato previsto, la chiesa cattolica ha preferito lasciarlo alla competenza dello stato italiano la separazione dei coniugi. - Deliberazione delle sentenze ecclesiastiche da parte della corte: la delibazione è di competenza del giudice italiano, attraverso essa le parti chiedono il riconoscimento della sentenza di nullita nell’ordinamento italiano, affinché anche nell’ora. Italiano il matrimonio possa essere considerato nullo. - Rapporti tra giurisdizione ecclesiastica e giurisdizione dello stato: l’oggetto del giudizio nell’ord canonico è la richiesta di accertare il vincolo, ( petitum) causa pretendi: uno dei vizi. Quando le parti vogliono chiedere la cessazione al giudice italiano: sulla base della legge sul divorzio del
  1. Questi sono due pronuncia diverse perché hanno oggetto diverso. In entrambi i casi oggetto finale del

giudizio è l’assetto dei rapporti coniugali tra le parti, individua questo oggetto comune che giustificherebbe ipotesi di litio pendenti. Distinguiamo tra:

  • Contrasto tra giudicati : fa riferimento ad un giudicato ottenuto in un ambito civile ed un giudicato che non ci può aver nel ordinamento canonico (cause status persone non passano mai in giudicato ma abbiamo l’esecutività) però, se c’e già una sentenza i separazione passata in giudicato, questo blocca la possibilità che le parti chiedano la delibazione della sentenza canonica? Voglio che il giudice italiano riconosca in core d’appello la sentenza di nullità? Si può fare perché il divorzio è intervenuto ex tunc sugli effetti civili e la nullità riguarda il sistema canonico.
  • Liti pendentia : pende davanti al giudice civile la stessa causa del giudice ecclesiastico, nella prassi si puo fare perché le due giurisdizioni sono parallele, il problema si pone nel momento in cui è il corso il procedimento di separazione o divorzio, il problema si pome quando chiedo la delibazione alla corte d’appello e nel frattempo si sta svolgendo il processo di separazione e divorzio. ( io posso chiedere la delibazione solo se la sentenza è diventa esecutiva) l’assegnatura apostolica è il supremo tribunale Cassa civ. Sez 1, 25 febbraio 2020, n. 5078 Nel corso del divorzio se la parti litigano per soli il giudice emette la sentenza di divorzio patrimoniale che passa in giudicato. La sentenza affronta la questione con riferimento al problema degli effetti della sentenza definitiva di delibazione che è intervenuta dopo la sentenza passata in giudicato della sentenza di nullità del matrimonio canonico. Con la sentenza di delibazione, tendenzialmente il matrimonio dovrebbe essere dichiarato nullo anche in Italia e, quindi non produttiva di effetti civili in Italia. Sia in giurisprudenza che in dottrina il procedimento canonico di nullità e di cessazione degli effetti civili, sono diversi e, quindi paralleli perché sono diversi sia il petitum che il petendi. E’ legittima ed ammissibile la domanda per ottenere la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità anche se è passata in giudicato la sentenza di cessazione degli effetti civili; questo orientamento comporterebbe che la delibazione travolga il giudicato sul divorzio e, quindi è come se quegli effetti civili non sarebbero dovuti mai essere e quindi non essere sciolti. La soluzione è che se queste statuizioni economiche fossero anch'esse passate in giudicato, la sentenza di delibazione non le travolgerebbe ma, se queste statuizioni sono ancora oggetto di discussione e, la sentenza di delibazione arriva prima, il passato in giudicato della sentenza di delibazione fa venir meno il vizio sulle statuizioni economiche. 01\03
    RATIO ART 20 COST Tematiche relative all’articolo 20 della costituzione che riguarda gli enti ecclesiastici si afferma che il carattere ecclesiastico di una associazione o istituzione non possono essere causa di particolari sgravi fiscali. Questa norma fu definita anche inutile perché gli enti sono gia tutelati, era gia implicita la tutela degli enti religiosi, Era già implicita nella costituzione una tutela di uguaglianza degli enti religiosi che non permetta la discriminazione per il solo fatto che è religioso. Il costituente ha inteso di redigere questa norma che tutela gli enti si anella loro fase costitutiva che operativa,

Gli enti religiosi necessariamente abbiano regime analogo ( ora uguale ora differente) a quello dei beni di diritto comune. È interessante vedere quanto ci dice la legge 222 del 1985 sulla definizione di ente ecclesiastico stesso: si afferma all’articolo 4 della legge 222 che gli enti ecclesiastici che hanno una personalità giuridica assumono la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e, articolo 1, gli enti costituiti e approvati dall’autorità ecclesiastica possono essere riconosciute come persone giuridiche con decreto del presidente della repubblica o del consiglio di stato. Ente ecclesiastico è un termine classificatorio molto specifico non è un termine “generico”. La presenza di enti che rispecchino le varie socialità all’interno del nostro ordinamento è un rispetto del pluralismo della diversità all’interno del nostro ordinamento. Gli enti ecclesiastici sono in una situazione sostanziale di uguale libertà rispetto agli enti comuni La diversità di norme implica un rispetto del pluralismo costituzionalmente garantito. Per esempio tante norme di diritto comune fanno riferimento alla specificità degli enti ecclesiastici come al terzo settore tuttavia il legislatore di diritto comune ha previsto alcune specificità degli enti ecclesiastici che rispettino la loro norma di origine religiosa. Vi è un procedimento di riconoscimento degli enti questa procedura accelerata non si applica agli enti ecclesiastici data la loro natura. Un ente nel momento in cui si estingue nell’ordinamento della chiesa tale sospensione o soppressione deve seguire una estinzione della personalità giuridica nel diritto civile. Le norme dettate quindi hanno la principia finalità di coordinare le peculiarità dell’ente canonico con quello civile. L’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto assume una posizione peculiare all’interno del nostro ordinamento differenti dagli enti di diritto comune, posizione ne positiva ne negativa

5 MARZO

Ente ecclesiastico è un termine specifico e identificativo dell’ente religioso che acquisisce

personalità giuridica di diritto civile; il Nuovo Accordo, e non diversamente dal concordato del ’29,

prevede la possibilità, per gli enti sorti all’interno della Chiesa Cattolica, di acquisire personalità

giuridica civile: gli enti hanno personalità giuridica sia nell’ordinamento della chiesa che

nell’ordinamento dello Stato. La l.n. 222/1985 ha poi reso esecutivo, come detto, il Protocollo sugli

enti e sui beni ecclesiastici stipulato tra Stato e chiesa nel 1984. La norma quadro, art 7 l.n.

121/1985, e la normativa specifica frutto di un accordo bilaterale, l.n. 222/1985, disciplinano la

materia degli enti; poi il d.p.r. n. 33/1987 che detta il regolamento di attuazione della l.n. 222/1985:

queste, le principali norme in materia.

Quanto alle modalità di riconoscimento per gli enti ecclesiastici, vi sono varie modalità: per decreto,

per antico possesso di stato - in forma ordinaria e abbreviata -, per legge. Si tratta di tre modalità di

riconoscimento della personalità giuridica di diritto civile per gli enti canonici.

La modalità ordinaria di riconoscimento, comunque, è tramite decreto, procedimento tipico per gli

enti privati, superato oggi per gli enti di diritto comune da un sistema di iscrizione costitutiva; gli

enti di diritto comune, cioè, diversamente dagli enti ecclesiastici, vengono riconosciuti ad oggi, dal

2000, non già tramite decreto, bensì mediante iscrizione costitutiva, attributiva della personalità

giuridica di diritto civile senza bisogno di un decreto ministeriale. Per gli enti ecclesiastici, invece,

l’iscrizione è meramente dichiarativa. Per gli enti religiosi, dunque, si richiede ancora un atto

qualificatori il cui effetto è l’attribuzione della personalità giuridica di diritto civile.

Riconoscimento per decreto

Un decreto può conferire personalità giuridica di diritto civile a un ente della chiesa cattolica.

Alcuni requisiti necessari sono comuni a tutti gli enti religiosi, mentre altri sono specifici per talune

categorie di enti; i requisiti necessari per ogni ente sono 4, ma vi sono pure enti per cui oltre ai 4

requisiti se ne richiedono altri specifici: per una fondazione di culto, ad esempio, si richiede la

presenza di un patrimonio, requisito non esigito per gli altri enti religiosi. Vi sono alcuni requisiti

canonici, e ve ne sono altri civilistici. Prendendo in esame l’art 7 della L.n. 121/1985, esecutiva

dell’Accordo di Villa Madama, si legge che: “La Repubblica italiana, richiamandosi al principio

enunciato dall'art. 20 Cost., riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di

una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di

speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. Ferma

restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la

Repubblica italiana, su domanda dell’autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a

riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati

secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto. Analogamente

si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti

medesimi.” La norma ci indica alcuni requisiti specifici degli enti ecclesiastici, comuni a tutti gli

enti ecclesiastici, e cioè:

1. L’ente, per essere riconosciuto, deve avere la sua erezione o approvazione da parte

dell’attività ecclesiastica competente. Leggendo la norma in parallelo con l’art 1 l.n.

222/1985, esso afferma che: “Gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi

sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come

persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il

parere del Consiglio di Stato.” L’ente canonico deve dunque avere un suo specifico

riconoscimento anche all’interno dell’ordinamento della Chiesa. Si ammette che

nell’ordinamento possono essere riconosciute come persone giuridiche civili solo

soggettività che siano costituite o approvate nell’ordinamento canonico e che quindi la

chiesa consideri come proprie a prescindere che godano o no di personalità giuridica civile.

Nel momento in cui la legge esecutiva dell’accordo di Villa Madama afferma che possono

essere riconosciuti enti costituiti o approvati nell’ordinamento canonico anche enti che non

godano di personalità giuridica nell’ordinamento canonico: per divenire centro di

imputazione di effetti giuridici, dunque, non è necessario essere eretti in persona giuridica.

Essere eretti a persona giuridica costituisce pienezza, ma non è requisito necessario: si pensi

3. Come requisito si prevede poi che l’ente abbia sede in Italia. Si ribadisce così il carattere di

nazionalità degli enti ecclesiastici, e questo si ribadisce dall’art 7 della legge 121 e dall’art 3

della legge 222. vi sono enti ecclesiastici sorti all’estero che possono essere riconosciuti in

Italia? Questi enti, se riconosciuti nel loro stato, a condizione di reciprocità hanno in Italia lo

status di persone giuri che ai sensi dell’art 16 delle disposizioni preliminari al Codice civile.

Se dunque un ente ecclesiastico è riconosciuto come persona giuridica civile in un altro

ordinamento, e tra quell’ordinamento e quello italiano vi è una situazione di reciprocità, lo

Stato italiano riconoscerà la personalità giuridica di quell’ente, ma quell’ente agirà nel

nostro territorio come persona giuridica privata, senza godere dei privilegi delle persone

giuridiche enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. L’art 25 della l.n. 218/1995 specifica poi

che questi enti, sorti in ordinamento straniero, sono normalmente regolati dalla legge dello

stato nel quale sono sorti a meno che la sede dell’amministrazione sia in Italia o si trovi in

Italia l’oggetto principale della loro attività. Pur privilegiando la nazionalità, la normativa

interna si riespande sul principio della prevalente attività dell’ente stesso. Se un istituto

religioso o una società di vita apostolica sorti all’estero hanno la sede principale in Italia e

ivi sviluppano la propria attività in Italia, allora potranno chiedere riconoscimento ai sensi

della l.n. 222/1985, ex art 7.

4. Ultimo requisito necessario è quello del fine di religione o di culto: l’ente deve perseguire

un fine di religione o di culto anche se connesso con finalità costitutive dell’ordinamento

canonico. La finalità dell’ente deve essere costitutiva ed essenziale di culto e di religione.

Questo significa che l’ente può svolgere attività di qualunque tipo, tuttavia se è vero che può

svolgere un ampio ventaglio di attività, è altrettanto vero che deve trattarsi di un’attività

qualificatoria, che identifichi il carattere essenzialmente religioso dell’ente, stando a quanto

previsto dall’art 2 l.n. 121/1985 e dagli art 1 e 2 l.n. 222/1985. Per qualificare un ente

religioso, dunque, il legislatore concordatario non ha accolto un criterio formale, limitandosi

a riconoscere come ente ecclesiastico qualsiasi ente approvato dalla Chiesa, statuendo

invece che avrebbero potuto essere riconosciuti come persone giuridiche civili solo quegli

enti ecclesiastici riconosciuti che effettivamente svolgessero un’attività di culto o di

religione. Non si guarda al criterio formale, ma al criterio sostanziale dell’attività

effettivamente svolta, svolta peraltro in maniera essenziale e costitutiva, come ragion

d’essere di quell’ente stesso. L’autorità ecclesiastica deve dunque dimostrare che l’ente

svolga in maniera costitutiva e sostanziale un’attività di culto o religione, e l’esistenza di

questa attività è accertata in maniera discrezionale dalla P.A., che valuta l’esistenza o meno

di questo requisito. La determinazione dell’ecclesiasticità, comunque, comporta un margine

di apprezzamento molto ridotto in capo all’autorità amministrativa. Quali sono dunque le

attività svolte oggettivamente dall’ente? Quelle dell’art 16 l.n. 222/1985: “Agli effetti delle

leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette

all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a

scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana; b) attività diverse da quelle di

religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in

ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.” L’attività amministrativa deve dunque

limitarsi ad accertare che l’ente svolga effettivamente, in modo essenziale e costitutivo, una

delle suddette attività. L’ente che richiede il riconoscimento dovrà da parte sua documentare

in modo chiaro l’esistenza di tali requisiti. È dunque l’ente che in primis deve provare le

proprie finalità attraverso la presentazione della documentazione richiesta. Il criterio

dell’autoreferenzialità, comunque, non è decisivo, in quanto la documentazione dell’ente

deve essere coniugata al criterio dell’essenzialità, e cioè dell’attività effettivamente svolta

dall’ente. L’ente ecclesiastico può anche svolgere altre attività diverse dall’attività di culto o

di religione, ma queste non sono sottoposte al regime speciale per gli enti ecclesiastici, bensì

sono sottoposte al regime ordinario previsto per quell’attività; sono sottoposte al regime

speciale per gli enti ecclesiastici solo le attività di culto o di religione. Ovviamente, le

attività diverse da quelle di culto o di religione non possono essere svolte in modo

prevalente rispetto a quelle previste dall’art 16 l.n. 222, ma devono anzi essere connesse e

strumentali a queste. L’attività amministrativa deve dunque valutare l’an, se cioè vengano

svolte attività ulteriori, e il quantum, per valutare quali attività siano prevalenti: in questo

l’autorità amministrativa ha un margine discrezionale più alto. vi sono comunque alcuni enti

per cui il margine di apprezzamento è venuto meno poiché la legge presume in modo

assoluto, iuris et de iure, il fine di attività di culto o di religione, e dunque non si parla più di

apprezzamento di merito, bensì di legittimità: ex art 2 l.n. 222/1985, "Sono considerati

aventi fine di religione o di culto gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della

Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari.”. Per queste tre suddette categorie di enti religiosi

(gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i

seminari) vale la presunzione assoluta della finalità di culto o di religione: verificata

l’appartenenza di un ente a una di queste categorie, e la sussistenza degli altri requisiti

richiesti, il riconoscimento è un atto dovuto. Il termine “istituti religiosi” è però specifico di

una categoria più ampia, ossia i c.d. Istituti di vita consacrata: in questo genere, oltre agli

Istituti religiosi, si ritrovano anche gli Istituti secolari. In questo caso il diritto concordatario

ha inteso riferirsi solo alla species degli istituti religiosi, oppure ha inteso riferirsi agli Istituti

di vita consacrata in generale? Il Consiglio di Stato ha specificato che lex minus dixit quam

voluit, la legge ha detto meno di quanto avrebbe voluto: “la locuzione istituti religiosi è stata

usata in senso non stretto e tecnico, ma come equivalente di istituti di vita consacrata,

comprensiva anche degli istituti secolari”, affermava il Consiglio. Dunque, sia per gli istituti

secolari che per quelli religiosi è previsto, iuris et de iure, il fine di culto o di di religione.

Tali enti si caratterizzano, comunque, perché vi appartengono persone c.d. religiose, che

hanno emesso un voto di castità o obbedienza. Ancora il Consiglio di Stato ha affermato che

bisogna pure far riferimento a tutti gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della

Chiesa.

Sorgono due problemi: art 17 comma 26 legge 127 del 97, sulla semplificazione amministrativa ha abrogato di parere del consiglio di stato tranne quelli indicati del comma 25 in cui non fanno parte quello di cui stiamo parlando. Può la legge 127 abrogare la legge 222? No! Perché le legge 222 e´ legge di derivazione pattizia è di derivazione pattizia, quindi non puo essere abrogata da una legge ordinaria. Il consiglio di stato è arrivato con un parere sostenendo che il testo pattizio in questa materia si sarebbe potuto adeguare automaticamente alle successive modifica , caso di presupposizione in senso tecnico. La questione sarebbe inquadrata nello schema dell’inquadramento automatico, ma il consiglio di stato si rende conto che la questione è di un certo rilievo, il cds ha voluto ribadire il fatto che questa questione potesse essere risolta come accordo tra le parti, Le parti hanno concordato che nella procedura di riconoscimento il parere del cds non sia. Obbligatorio tranne nei casi in cui non venga visto come necessario nella pratica, quindi le parti hanno ritenuto che il parere del cds ottenga una sorta di adattamento automatico alle nuove norme, esso diviene facoltativo, non è piu automatico, qualora il ministero dell’interno ritenga che il parere sia necessario, PARERE FACOLTATIVO E NON VINCOLANTE! Le parti hanno poi definito: Art 1 L. 222 decreto presidenziale per il riconoscimento, abbiamo una competenza presidenziale, ma l. 13 del 1991 ha ridefinito le competenze del per e non vi è competenza art 1 e il ministro che fino ad allora era competente a proporre la questione sarebbe diventato competente ad emanare ( da proponente a decisoria) In questo caso il ministro dell’interno diviene competente. Ma l. 13 1991 non ha forza abrogativa sufficiente per abrogare legge 222 ( ha speciale copertura costituzionale) La legge 222 formalmente non è stata modificata, tutta via in seguito all’ accordo tra santa sede e stato nel 98, il testo ha subito una sostanziale modifica, dettero del presidente della repubblica—. Decreto ministro dell’interno; parere obbligatorio cds—> se richiesto dal’autorita procedente in caso di un processo articolato e complesso. Se il consiglio di stato esprime un parere favorevole l’atto conclusivo è un decreto del ministro. Se il parere è contrario e il ministro vuole comunque procedere si ricorre al CdM, e si conclude con un decreto del PdC, Una volta emanato il decreto l’ente è riconosciuto ex art 4 l 222 ed è obbligato di iscrizione nel registro delle persone giuridiche

N.B. requisiti essenziali per ente ecclesiastico:

Ente deve essere costituito e approvato da a torta ecclesiastica competente

Che l’autorità presenti istanza di riconoscimento,

Ne dia l’assenso

Che l’ente abbia finalità ecclesiastiche

Una volta emanato il decreto ministeriale l’ente acquista la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ex art 4. Art 25 l.222 iscrizione nel registro delle persone giuridiche: ha funzione pubblicitaria ( d.pdr 361/ introduzione del procedimento semplificato delle persone giuridiche non commerciale tramite iscrizione

costitutiva) l’iscrizione equivale al riconoscimento, cosí non è per gli enti ecclesiastici, art 9 361/2000 dice che non si applica agli enti ecclesiastici, l’iscrizione è meramente pubblicitaria. L. 22/85 prevede che tale modalità avvenga secondo art 33 cc, articoli ora abrogare dal decreto del 2000, Il rinvio agli art 33, 34 èn mobile, il virtù della modifica procedurale del dcpr Art 5: la registrazione degli enti ecclesiastici non può essere diversa dal trattamento delle persone giuridiche private, quindi art 3/4 art 261 del 2000 sarà la disciplina applicata. Registro presso la cancelleria del tribunale presso ogni regione, ora è istituito presso la prefettura, quindi non è più sotto il tribunale ( ex art 1) competenzaprefettizia ( amministrativa) Nel registro devono risulatere norme di funzionamento , l’eventuale omissione li rende opponibili ai terzi, l’ 222 art 18: al fini dell’invalidità o inefficacia non si possono opporre ai terzi Chew non ne fossero a conoscenza le limitazioni che non risultano dal codice canonico o dalle L’amministrazione dei beni è sottoposta al diritto canonico ma hanno rilevanza civile per i tizi perché sono conoscibili o perché sono riportate nel registro delle persone giuridiche, la manca Se non vengono rispettate le norme riportate nel codice di diritto canonico il negozio sarà invalido, il casi di mancata autorizzazione il negozio sarà invalido in quanto l’autorizzazione canonica incide sulla capacità dell’; ente di essere titolare del negozio. Indicazioni art 4 del decreto presidenziale 361/2000 ( Data dell’atto costitutivo Denominazione finalità ( ex art 16 l.22/65) Patrimonio Durata Sede Cognome nome cd degli amministrazioni, i quali hanno la rappresentanza dell’ ente stesso Statuto dell’ ente Il deposito dello statuto può essere sostituito solo per speciali enti dal deposito del decreto canonico di erezione in persona canonica pubblica da sui risultino denominazione fine e sede delle persone giuridiche

Se l’ente non viene iscritto nel registro delle pg:

Gli enti ecclesiastici gia riconosciuti nel 87 ( entrata in vigore della legge 222) si sarebbero dovuti

iscrivere entro due anni, norma di carattere transitorio.

Enti riconosciuti successivamente al 3 giugno dell’87,

Il nuovo regolamento non riporta nessuna norma sanzionatoria al riguardo ( 361/2000) perché [er

gli enti di diritto comune l’iscrizione è costitutiva, la registrazione è un atto costitutivo dell’ente

stesso, non pubblicitario, quindi non si può sanzionare un ente per mancata iscrizione perché l’ente

non esiste, si comprende abrogazione art 33 cc.

Per gli enti ecclesiastici l’iscrizione rimane dichiarativa ma abrogato art 33 non c’è più sanzione per

manca iscrizione; per essi quindi vi è un vuoto, una lacuna leggii che va colmata per via analogica,

può essere applicata la disciplina prevista dal art 33 del cc perché qui viene applicato un principio

logico ancora oggi applicato in tema di ridotto societario es 2339 cc sanzione analoga all’art 33 cc,

principio ancora presente!!

queste procedure non si applicano agli enti ecclesiastici si deve applicare la procedura di iscrizione degli enti che sarà una forma di iscrizione pubblicitaria anche per tutelare i terzi che entrano in un rapporto contrattuale con l’ente ecclesiastico. La legge 222 del 1985 all’articolo 5 prevedendo l’onere di iscrizione alle persone giuridiche deve avvenire secondo l’articolo 33 del codice civile ma vi sono anche degli articoli che sono stati abrogati dpr 361 ha abrogato alcuni articoli del codice civile 33 e 34 in tema di registrazione delle persone giuridiche e degli atti che si riferivano a queste persone ma la legge 222 fa salva il rinvio mobile non specifico agli articoli 33 e 34 affermando che il rinvio è alle norme di diritto comune che regolano l’iscrizione delle persone giuridiche. Ora in virtù della modifica procedurale prevista dal dpr 361 del 2000 tale procedura avverrà nelle modalità previste dalle procedure previste dal dpr 361. gli enti ecclesiastici non possono avere un trattamento diverso da quello delle persone giuridiche per quanto concerne la registrazione nel registro agli enti ecclesiasti non possono avere un trattamento diverso per quello previsto per le persone giuridiche private. Questa disciplina prevista dal dpr 361 e quali sono i suoi effetti giuridici che sono pubblicitari e di tutela dei terzi. All’inizio era previsto un registro delle persone giuridiche un registro in ogni capoluogo di provincia presso la cancelleria del tribunale ora è nella prefettura la competenza non è più del tribunale ma nelle singole prefetture abbiamo una competenza prefettizia non è più giudiziaria ma amministrativa. Nel registro devono risultare norme di funzionamento e i poteri di rappresentanza dell’ente, gli rende inopponibili ai terzi la legge 222 al suo articolo 18 prevede che ai fini dell’invalidità dell’inefficacia no si possono opporre ai terzi che non ne fossero a conoscenza le limitazioni dei poteri di rappresentanza che non risultano dal codice del diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche. L’amministrazione dei beni dell’ente è sottoposta ai controlli del diritto canonico che avranno una loro rilevanza civile quando noti ai terzi perché sono conoscibili attraverso la loro iscrizione nel registro delle persone giuridiche la mancanza della pubblicità è invalido e di mancato accertamento da parte di terzi il negozio è invalido o in caso di mancanza di autorizzazione. Decreto 361 del 2000 che è un decreto di delegificazione devono essere indicati la data dell’atto costitutivi la denominazione la finalità dell’ente ecclesiastico il patrimonio la durata la sede e il cognome e il nome e codice fiscale degli amministratori, questi sono le indicazioni che devono essere date nel registro delle persone giuridiche e deve essere depositato anche lo statuto dell’ente. Il decreto di attuazione prevede che lo statuto sia sostituito dal deposito dell’ente canonico che ha eretto l’ente stesso, il deposito dello statuto può essere sostituito per gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della chiesa può essere sostituito dal decreto canonico di erezione da cui risultino la denominazione la sede dell’ente. Se l’ente non viene iscritto nel registro delle persone giuridiche l’articolo 6 prevede una disciplina transitoria gli enti devono chiedere l’iscrizione entro due anni dall’entrata in vigore della norma che è entrata in vigore nel 1987 gli enti già riconosciuti sarebbero dovuti iscrivere nel registro delle persone giuridiche e decorsi questi termini gli enti suddetti avrebbero potuti concludere i negozi nell’iscrizione delle persone giuridiche. Questa è una norma di carattere transitorio ma il nuovo regolamento delle persone giuridiche non riporta alcuna norma sanzionatoria per gli enti iscritti dopo l’iscrizione non è pubblicitaria. Non si può sanzionare l’ente per mancata iscrizione perché esso non esiste quindi si comprende l’abrogazione dell’articolo 33 del codice che prevedeva che la mancata iscrizione comportasse per gli amministratori la responsabilità personale e in solido delle obbligazioni assunte. Per gli enti ecclesiastici non è costitutiva abrogato l’articolo 33 il diritto comune non prevede nessuna sanzione nel caso di mancata iscrizione che si limita a sanzionare amministrativa per gli amministratori ma non incide sull’attività negoziale dell’ente. Per gli enti ecclesiastici non vi è una norma a riguardo vi è un vuoto della legge si ritiene che si possa applicare agli enti ecclesiastici nel caso di mancata iscrizione la disciplina prevista dall’articolo 33 del codice. Gli amministratori rispondono solidalmente dei negozi contrattuali. Se così non fesse prevista una sorta di solidarietà passiva tra il patrimonio dell’ente e quello degli amministratori per le obbligazioni assunte senza il beneficio della prevista escussione la registrazione di un ente religioso perderebbe la sua efficacia. Da un lato se l’ente non è iscritto nel registro delle persone giuridiche dell’attività negoziale rispondono gli amministratori dell’ente stesse una solidarietà passiva. Il riconoscimento mediante decreto ministeriale ora non è l’unica modalità di riconoscimento degli enti ecclesiastici come quella per legge ma vi sono alcune modalità abbreviate di riconoscimento per decreto. Vediamo le modalità di riconoscimento abbreviate o poi quelle di riconoscimento per antico possesso di stato e per legge.

Modalità di riconoscimento per decreto abbreviato: previsto per le diocesi e le parrocchie per gli enti di sostentamento del clero l’articolo 22 prevede che alcune categorie di enti possano essere elette persona giuridica con un procedimento abbreviato. Gli istituti per il sostentamento del celero in ogni diocesi dopo la legge che prevede l’istituzione in ogni diocesi destinato a sostenere i sacerdoti che prestano servizio a favore le della diocesi a favore de canone di diritto canonico. Il vescovo ha eretto una vera e propria fondazione il cui scopo è il sostentamento dei sacerdoti che prestano al loro missione. Vi possono essere istituti diocesani per il sostentamento del clero oppure interdiocesani e anche uno centrale per il sostentamento del clero che ha una posizione di holding rispetto agli istituti diocesani ha una funzione suppletiva eretto dalla conferenza diocesana. Gli istituti hanno assunto la personalità giuridica di diritto civile dalla data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale con decreto del ministero dell’intero che conferisce a questi enti la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuti emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei provvedimento canonici è una sorta di atto dovuto per cui il ministro dell’interno una volta recepito dall’autorità canonico il provvedimento di erezione dell’istituti di sostentamento del clero accertata l’autenticità l’atto del ministro dell’interno è un atto dovuto. Abbiamo un ente eletto con un procedimento abbreviato discorso simile si può fare per le parrocchie o diocesi. Una volta eletti gli istituiti di sostentamento sono stati eliminati i benefici. prima della riforma prevista dalla legge 222 che ha previsto questi istituti di sostentamento del clero sono stati estinti i benefici ovvero la antica modalità con cui veniva sostenuto il clero era una massa patrimoniale annessa di un ufficio ecclesiastico la rendita prodotta del beneficio costituiva il sostentamento di quell’ufficio. Queste norme che sono vigenti nell’ordinamento della chiesa e dello stato queste prevedono l’estinzione dei benefici e il confluire il patrimonio negli istituti del sostentamento del clero che succedono ai benefici in tutti i rapporti attivi e passivi. Abbiamo le parrocchie e le diocesi nuovi soggetti istituititi dall’accordo come persona giuridica, costituiti nell’ordinamento della chiesa che acquistano personalità giuridica del diritto civile come l’hanno acquistata gli istituti per il sostentamento del clero. Articolo 28 della legge 222 e articolo 29, anche i questo caso abbiamo un atto dovuto per il riconoscimento di persona giuridica di ente parrocchia e diocesi. Il patrimonio iniziale delle diocesi e parrocchie è formato da quei beni che già trasferiti agli istituiti di sostentamento il vescovo ha trasferito alla parrocchia si ha un doppio trasferimento da un lato il vescovo erige gli istituti per il sostentamento del clero estinguendo i benefici e trasferendo il patrimonio del beneficio all’istituto del sostentamento del clero che viene eretto, una volta trasferito il provvedimento al ministro dell’interno è un atto dovuto. Il vescovo erige le parrocchie e le diocesi il loro patrimonio in parte che il vescovo ha già trasferito agli istituititi per il sostentamento del clero viene trasferimento alle diocesi e parrocchie. Sia le diocesi e le parrocchie hanno l’onere di iscrizione nel registro delle persone giuridiche dove vanno scritte in 15 giorni le modifiche che riguardano questi enti ovvero le variazioni del legale rappresentante dell’ente stesso. Si deve provvedere entro 60 giorni dalle ricezioni del provvedimento canonico. L’ordinamento ala legge 222 prevede anche la possibilità che un ente sia riconosciuto mediante legge il procedimento amministrativo appare del tutto superfluo l’articolo 23 della legge 222 del 1985 si legge come la conferenza episcopale italiana acquista la personalità giuridica civile con l’entrata in vigore delle seguenti norme legge 222 del 1985. La conferenza episcopale che ai sensi del canone del diritto canonico è un istituto permanente composto dai vescovi che esercitano attività pastorali per promuovere il bene della chiesa la conferenza episcopale italiana personalità giuridica civile. Prendiamo l’accordo di revisione del concordato articolo 7 del 121 fermo restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici la legislazione pattizia prevede che gli enti nell’entrata in vigore della legge che possedevano la personalità giuridica di diritto civile continuano a godere di tale responsabilità questi enti sono gli enti riconosciuti con il concordato del 1929 fondazioni e istituzioni. Si comprende anche il riconoscimento pe possesso di stato per quegli enti a cui personalità attribuita o riconosciuta da uno stato dell’Italia che agivano nell’ordinamento italiano come persona civile ai sensi dell’articolo 2 del codice del 1865 che prevedeva una norma di riconoscimento della personalità giuridica degli enti ecclesiastici prevedeva che gli istituti pubblici godessero ipsu iure della personalità giuridica non vi era bisogno di un riconoscimento. Accanto a questa norma attributiva di una personalità civile in modo automatico è vero che fu emanata una legge speciale a partire dal 1950 che privavano gli enti di tale personalità attribuiva a favore dello stato incamerando il patrimonio leggi eversive dell’asse