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Secondo semestre, matrimonio, enti ecclesiastici
Tipologia: Appunti
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Lunedì 8 febbraio 2021 MATRIMONI DELLE CONFEZIONI ACATTOLICHE Distinguiamo se la condizione giudica della confessione religiosa acattolica è stipulata da un intesa dal caso in cui quella medesima confessione religione non abbia instaurato un’intesta. Nel 1929 il legislatore dopo aver riconosciuto affetti civili al matrimonio canonico ha ritenuto di dover agevolare anche le religioni acattoliche consentente anche a loro di attuare un matrimonio religioso con effetti civili. Tali matrimoni non potevano comunque ottenere riconoscimento qualora essi contrastino con l’ordine pubblico, ancora oggi è così. Le sorti del rapporto civile sono del tutto indipendenti dalla sorte che lo matrimonio religioso avrà nel ordinamento aconfessionale. Il matrimonio degli acattolici non è un matrimonio religioso trascritto, ma è un matrimonio civile celebrato in maniera speciale. Matrimonio delle confessioni acattoliche che non hanno istituito delle intese L’approvazione governativa del ministro di culto è un requisito di validità civile del matrimonio degli acattoliche. Altri due requisiti sono la cittadinanza italiana e il fatto che il ministro debba parlare la lingua italiana. Ma questi requisiti non sono sufficienti, è necessario che vi siano altre formalità che la legge prevede. Primo passaggio : le parti devono richiedere le pubblicazioni all’ufficiale di stato civile territorialmente competente, le parti dovranno dichiarargli la condizione di voler celebrare matrimonio davanti a un ministro di culto acattolico, una volta effettuate le pubblicazioni, l’ufficiale di stato civile accerta che non vi siano impedimenti tra le parti, che non vi siano opposizioni, che il ministro di culto indicato sia stato approvato. Secondo passaggio: effettuate queste formalità, l’ufficiale dello stato civile rilascia un’autorizzazione scritta nella quale è indicata anche il nominativo del ministro di culto e data della sua approvazione. Terzo passaggio: si ha la celebrazione del matrimonio acattolico, la legge sui culti ammessi pone a carico al ministro alcuni compiti come la lettura ai coniugi degli articoli 143, 144, 147 del CC , deve anche ricevere alla presenza di due testi nomi la dichiarazione espressa di entrambe le pari di volersi prendere reciprocamente merito e moglie (dichiarazione che non deve essere soggetta a termini e condizioni). Quarto passaggio: formazione dell’atto di matrimonio, da redigere subito dopo la celebrazione del matrimonio, in lingua italiana, e indicando una serie di informazioni (generalità delle parti e dei loro genitori, dati delle pubblicazioni, data e luogo della celebrazione, nome del ministro di culto), l’atto potrà anche contenere informazioni accessorie (scelta del regime patrimoniale dei beni, o riconoscimenti di figli naturali), l’atto è un atto pubblico. Quinto passaggio: il ministro di culto entro 5 giorni deve trasmettere l’originale dell’atto di matrimonio all’ufficiale di stato civile che a suola volta lo trascrive entro le 24 ore nei registri dello stato civile. Questa ha efficacia costitutiva, e non meramente probatoria. Cause di invalidità del matrimonio acattolico: in via generale si applicano le norme del codice civile degli art.117 e successivi, poi più specificatamente importa nullità la mancata approvazione governativa della nomina del ministro di culto. Non costituiscono cause di invalidità ne’ la mancata autorizzazione da parte dell’ufficiale di stato civile, la differenza di religione tra ministro di culto e sposi ne che il ministro di culto lo faccia in un luogo diverso dalla sua residenza.
Matrimoni delle confessioni acattoliche che hanno istituito delle intese Primo passaggio: i promessi sposi devono manifestare davanti allo stato civile la loro intenzione di manifestare matrimonio davanti al ministro di culto della loro religione (che per lacune intese deve essere cittadino italiano, a pena di nullita9 e richiedere le pubblicazioni. Secondo passaggio: l’ufficiale dello stato civile accertato che non vi siano impedimenti rilascia un nulla osta in doppio originale il quale oltre a precisare da chi verra e dove verra il matrimonio e deve anche attestare di aver dato a questi i ultimi la lettura degli articoli 143, 144, 147. (Per gli ebrei e per la chiesa di Gesù santo e dei santi degli ultimi giorni è il ministro di culto che da lettura delle norme del codice civile). Terzo passaggio: dopo la celebrazione il ministri di culto ha l’onere di redige in doppio originale e in italiano l’atto di matrimonio, allegando allo stesso l’originale del nulla osta. 12/02/ N.B. IL PARAMETRO DELLE NORME ECCLESIASTICHE SON I PRINCIPI SUPREMI, NON LE NORME DELLA COST PERCHÉ ESSE SONO EQUIORDINATE MATRIMONIO A CONCORDATARIO E GLI ASPETTI PROCESSUALI Il concordato nel 29 prevedeva che le sentenze del tribunale ecclesiastico potessero essere rese Da un lato si riconosceva la valenza del matrimoni canonico trascritte, dall’altro si riconosceva che le sentenze canoniche potessero avere efficacia ufficiosa e automatica ( senza controllo) PROBLEMA RELATIVO ALLA GIURISDIZIONE… CHI DICHIARA NULLO IL MATRIMONIO? Il concordato del 29 riconosceva una giurisdizione esclusiva della chiesa cattolica, solo la chiesa giudicava l’annullabilità o nullità del matrimonio trascritto, ( riserva giurisdizione) art 34 concordato. Tale riserva di giurisdizione lede il principio fondamentale dell’art 24 ( diritto alla tutela dinanzi al giudice italiano)? La corte costituzionale interviene negli anni 70 ( 31/31/32 del 71) hanno ricordato il principio fondamentale che le norme del concordato non si sottraggono al giudizio costituzionale, ma il parametro non sono le norme della costituzione perché il richiamo dei patti laternanensi dell’art 7 ha “fatto legge”. Il parametro non puo essere dello stesso ordine ( equiordinati) della norma quindi si adotta come parametro il principio supremo dell’ordinamento costituzionale = principio di tutela; la norma che prevede la tutela di giurisdizione ( art 34) non lede il costituzione perché è assicurato al soggetto un giudice e un giudizio attraverso un procedimento che ha caratteri non diversi da quello italiano, vi è un reparto di competenza tra chiesa e stato. Questa era la posizione della giurisprudenza alla vigilia del concordato dell’84, era stata emanata una sentenza importante ( sent 16/82) che aveva introdotto la necessità del controllo di inserimento nel nostro ordinamento di sentenze di nullità matrimoniale Il concordato del 29 prevede giurisdizione esclusiva dei tribunali ecclesiastici, lo stato italiano era competente per gli effetti civili e la trascrizione. La situazione si modifica con la riforma del concordato del 29. vi son movimenti a favore del venir meno alla riserva giurisdizione con l’avvento del concordato dell’84, esso afferma che da un lato sono riconosciti effetti civili ai matrimoni trascritti, silenzio sulla possibile riserva di giurisdizione. Cosa significa questo silenzio? La riserva di giurisdizione è venuta meno o pur non essendo richiamata dall’art 8 sussiste ancora?? Problema complicato, soluzione non omogenea a livello di giurisdizioni supreme, Corte Cassazione la pensa diversamente alla Corte Costituzionale. Corte Cass: è venuta meno la riserva di giurisdizione, la con la sent 1824/93 la corte costituzionale afferma in modo chiaro che lo stato riconosce alla chiesa … art 8 …. Ma nell’accordo dell’84 non si rinviene una disposizione che sancisce il carattere esclusivo… art 24…. E la trascrizione non può avvenire se mancano i requisiti civili e se ci sono problemi inderogabili. Lo stato italiano non puo sacrificare la sua giurisdizioni, il tribunale italiano può giudicare in quanto alla validità del matrimonio canonico,
queste dispese erano efficaci nel ordinamento statale che produceva effetti ex nunc ( sentenza di cessazione degli effetti) Corte cost. : il riconoscere gli effetti della dispensa pontificia è contrario al principio supremo di tutela giurisdizionale perché il Procedimento canonico: essenzialmente amministrativo nel quale le parti non possono esercitare il diritto di agire e di difendersi ( contrasto con il principio supremo di tutela giurisdizionale) e quindi lo scioglimento del matrimonio rato e non consumato è dichiarata incostituzionale. La corte costituzionale ha forzato un po la mano [erche il procedimento che conduce ad una declaratoria del pontefice è un procedimento essenzialmente amministrativo ma anche giurisdizionale anche perché nell’ordinamento canonico i tre poteri non sono distinti perfettamente come nello stato italiano, e nel procedimento che conduce alla dispensa le parti sono ascoltate. 11/ RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE CANONICA DI ANNULLABILITÀ MATRIMONIALE, I tribunali statali hanno possibile competenza sul matrimonio canonico ( nel diritto canonico non vi è scioglimento) EFFICACIA EX TUNC Le sentenze dei tribunali ecclesiastici hanno efficacia nel nostro ordinamento, con il concordato del 29 , esso pone dei limiti, cambia le modalità di riconoscimento, il procedimento non è ufficioso ma chiesto dalle parti e non più un procedimento automatico bensì una vera e propria sentenza, il XXXXX effettua un controllo con la sentenza canonica. Paragrafo 2 XXXXX Le sentenze devono essere effettivamente riconosciute ma vi è iniziativa delle parti ( cio indica la volontà delle parti) mediante citazione introdotto in contraddittorio, una delle parti cita l’altra, comporta un procedimento contenzioso; o ricorso qualora le parti siano concordi a chiedere l’efficacia civile che da inizio a un procedimento camerale non contenzioso, La corte d’appello decide tramite sentenza che verra trascritta nei registri civili. ( apr 396/2000) ( diversamente delle sentenze straniere la quale essa stessa viene trascritta nei registri) Il giudice della corte d’appello è il tribunale competente, se le parti sono insoddisfatte si puo fare ricorso solo alla cassazione, giudizio di legittimità,
le sentenze canoniche di nullità matrimoniale non passano mai in giudicato, non divengono mai definitive ( le sentenze passate in giudicato non possono essere modificate), sono quindi sempre appellabili ( se pur a condizioni particolari)
Se entrambi sono in buona fede ====> corrispondenza di uno di essi X delle proprie sostanze per < 3 anni se Y non si sia risposato e non abbia adeguato reddito, le some devono essere periodiche e in corrispondenza alle sostanze della parte onerata. Se uno dei due è in mala fede ( imputabile nullità matrimoniale) ====> X è tenuto a corrispondere una congrua indennità= mantenimento per 3 anni, ( nullità = danno per Y); Y è sollevato dall’onere della prova, il danno è presunto Il problema posto da queste norme è che il provvedimento che onera X a seguito della delibazione della sentenza canonica di nullità matrimoniale sono molto meno onerosi della sentenza di divorzio. ====> uso distorto della declaratoria, Per la corte cost. S. 329/2001 La diversità strutturale del divorzio e della nullità valgono di perse, disparita di trattamento, non è necessario che le situazioni di declaratori ??????????????????? Divorzio e nullità hanno una struttura diversa. Comunione di vita: nella convivenza, L’intento è quello di salvaguardare la pante debole e limitare la delibazione delle sentenza canoniche di nullità matrimoniale ( si chiede per sfuggire agli effetti più onerosi della sentenza di divorzio, per questo vi è il limite di 3 anni) = ratio 22/ MATRIMONIO CONCORDATARIO: Giurisdizione giudice canonico; per quanto riguarda gli effetti civili la competenza è del giudice italiano, QUESTIONI CHE POSSONO ESSERE PORTATE AL GIUDICE CONCORDATARIO:
giudizio è l’assetto dei rapporti coniugali tra le parti, individua questo oggetto comune che giustificherebbe ipotesi di litio pendenti. Distinguiamo tra:
Gli enti religiosi necessariamente abbiano regime analogo ( ora uguale ora differente) a quello dei beni di diritto comune. È interessante vedere quanto ci dice la legge 222 del 1985 sulla definizione di ente ecclesiastico stesso: si afferma all’articolo 4 della legge 222 che gli enti ecclesiastici che hanno una personalità giuridica assumono la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e, articolo 1, gli enti costituiti e approvati dall’autorità ecclesiastica possono essere riconosciute come persone giuridiche con decreto del presidente della repubblica o del consiglio di stato. Ente ecclesiastico è un termine classificatorio molto specifico non è un termine “generico”. La presenza di enti che rispecchino le varie socialità all’interno del nostro ordinamento è un rispetto del pluralismo della diversità all’interno del nostro ordinamento. Gli enti ecclesiastici sono in una situazione sostanziale di uguale libertà rispetto agli enti comuni La diversità di norme implica un rispetto del pluralismo costituzionalmente garantito. Per esempio tante norme di diritto comune fanno riferimento alla specificità degli enti ecclesiastici come al terzo settore tuttavia il legislatore di diritto comune ha previsto alcune specificità degli enti ecclesiastici che rispettino la loro norma di origine religiosa. Vi è un procedimento di riconoscimento degli enti questa procedura accelerata non si applica agli enti ecclesiastici data la loro natura. Un ente nel momento in cui si estingue nell’ordinamento della chiesa tale sospensione o soppressione deve seguire una estinzione della personalità giuridica nel diritto civile. Le norme dettate quindi hanno la principia finalità di coordinare le peculiarità dell’ente canonico con quello civile. L’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto assume una posizione peculiare all’interno del nostro ordinamento differenti dagli enti di diritto comune, posizione ne positiva ne negativa
Sorgono due problemi: art 17 comma 26 legge 127 del 97, sulla semplificazione amministrativa ha abrogato di parere del consiglio di stato tranne quelli indicati del comma 25 in cui non fanno parte quello di cui stiamo parlando. Può la legge 127 abrogare la legge 222? No! Perché le legge 222 e´ legge di derivazione pattizia è di derivazione pattizia, quindi non puo essere abrogata da una legge ordinaria. Il consiglio di stato è arrivato con un parere sostenendo che il testo pattizio in questa materia si sarebbe potuto adeguare automaticamente alle successive modifica , caso di presupposizione in senso tecnico. La questione sarebbe inquadrata nello schema dell’inquadramento automatico, ma il consiglio di stato si rende conto che la questione è di un certo rilievo, il cds ha voluto ribadire il fatto che questa questione potesse essere risolta come accordo tra le parti, Le parti hanno concordato che nella procedura di riconoscimento il parere del cds non sia. Obbligatorio tranne nei casi in cui non venga visto come necessario nella pratica, quindi le parti hanno ritenuto che il parere del cds ottenga una sorta di adattamento automatico alle nuove norme, esso diviene facoltativo, non è piu automatico, qualora il ministero dell’interno ritenga che il parere sia necessario, PARERE FACOLTATIVO E NON VINCOLANTE! Le parti hanno poi definito: Art 1 L. 222 decreto presidenziale per il riconoscimento, abbiamo una competenza presidenziale, ma l. 13 del 1991 ha ridefinito le competenze del per e non vi è competenza art 1 e il ministro che fino ad allora era competente a proporre la questione sarebbe diventato competente ad emanare ( da proponente a decisoria) In questo caso il ministro dell’interno diviene competente. Ma l. 13 1991 non ha forza abrogativa sufficiente per abrogare legge 222 ( ha speciale copertura costituzionale) La legge 222 formalmente non è stata modificata, tutta via in seguito all’ accordo tra santa sede e stato nel 98, il testo ha subito una sostanziale modifica, dettero del presidente della repubblica—. Decreto ministro dell’interno; parere obbligatorio cds—> se richiesto dal’autorita procedente in caso di un processo articolato e complesso. Se il consiglio di stato esprime un parere favorevole l’atto conclusivo è un decreto del ministro. Se il parere è contrario e il ministro vuole comunque procedere si ricorre al CdM, e si conclude con un decreto del PdC, Una volta emanato il decreto l’ente è riconosciuto ex art 4 l 222 ed è obbligato di iscrizione nel registro delle persone giuridiche
Una volta emanato il decreto ministeriale l’ente acquista la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ex art 4. Art 25 l.222 iscrizione nel registro delle persone giuridiche: ha funzione pubblicitaria ( d.pdr 361/ introduzione del procedimento semplificato delle persone giuridiche non commerciale tramite iscrizione
costitutiva) l’iscrizione equivale al riconoscimento, cosí non è per gli enti ecclesiastici, art 9 361/2000 dice che non si applica agli enti ecclesiastici, l’iscrizione è meramente pubblicitaria. L. 22/85 prevede che tale modalità avvenga secondo art 33 cc, articoli ora abrogare dal decreto del 2000, Il rinvio agli art 33, 34 èn mobile, il virtù della modifica procedurale del dcpr Art 5: la registrazione degli enti ecclesiastici non può essere diversa dal trattamento delle persone giuridiche private, quindi art 3/4 art 261 del 2000 sarà la disciplina applicata. Registro presso la cancelleria del tribunale presso ogni regione, ora è istituito presso la prefettura, quindi non è più sotto il tribunale ( ex art 1) competenzaprefettizia ( amministrativa) Nel registro devono risulatere norme di funzionamento , l’eventuale omissione li rende opponibili ai terzi, l’ 222 art 18: al fini dell’invalidità o inefficacia non si possono opporre ai terzi Chew non ne fossero a conoscenza le limitazioni che non risultano dal codice canonico o dalle L’amministrazione dei beni è sottoposta al diritto canonico ma hanno rilevanza civile per i tizi perché sono conoscibili o perché sono riportate nel registro delle persone giuridiche, la manca Se non vengono rispettate le norme riportate nel codice di diritto canonico il negozio sarà invalido, il casi di mancata autorizzazione il negozio sarà invalido in quanto l’autorizzazione canonica incide sulla capacità dell’; ente di essere titolare del negozio. Indicazioni art 4 del decreto presidenziale 361/2000 ( Data dell’atto costitutivo Denominazione finalità ( ex art 16 l.22/65) Patrimonio Durata Sede Cognome nome cd degli amministrazioni, i quali hanno la rappresentanza dell’ ente stesso Statuto dell’ ente Il deposito dello statuto può essere sostituito solo per speciali enti dal deposito del decreto canonico di erezione in persona canonica pubblica da sui risultino denominazione fine e sede delle persone giuridiche
queste procedure non si applicano agli enti ecclesiastici si deve applicare la procedura di iscrizione degli enti che sarà una forma di iscrizione pubblicitaria anche per tutelare i terzi che entrano in un rapporto contrattuale con l’ente ecclesiastico. La legge 222 del 1985 all’articolo 5 prevedendo l’onere di iscrizione alle persone giuridiche deve avvenire secondo l’articolo 33 del codice civile ma vi sono anche degli articoli che sono stati abrogati dpr 361 ha abrogato alcuni articoli del codice civile 33 e 34 in tema di registrazione delle persone giuridiche e degli atti che si riferivano a queste persone ma la legge 222 fa salva il rinvio mobile non specifico agli articoli 33 e 34 affermando che il rinvio è alle norme di diritto comune che regolano l’iscrizione delle persone giuridiche. Ora in virtù della modifica procedurale prevista dal dpr 361 del 2000 tale procedura avverrà nelle modalità previste dalle procedure previste dal dpr 361. gli enti ecclesiastici non possono avere un trattamento diverso da quello delle persone giuridiche per quanto concerne la registrazione nel registro agli enti ecclesiasti non possono avere un trattamento diverso per quello previsto per le persone giuridiche private. Questa disciplina prevista dal dpr 361 e quali sono i suoi effetti giuridici che sono pubblicitari e di tutela dei terzi. All’inizio era previsto un registro delle persone giuridiche un registro in ogni capoluogo di provincia presso la cancelleria del tribunale ora è nella prefettura la competenza non è più del tribunale ma nelle singole prefetture abbiamo una competenza prefettizia non è più giudiziaria ma amministrativa. Nel registro devono risultare norme di funzionamento e i poteri di rappresentanza dell’ente, gli rende inopponibili ai terzi la legge 222 al suo articolo 18 prevede che ai fini dell’invalidità dell’inefficacia no si possono opporre ai terzi che non ne fossero a conoscenza le limitazioni dei poteri di rappresentanza che non risultano dal codice del diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche. L’amministrazione dei beni dell’ente è sottoposta ai controlli del diritto canonico che avranno una loro rilevanza civile quando noti ai terzi perché sono conoscibili attraverso la loro iscrizione nel registro delle persone giuridiche la mancanza della pubblicità è invalido e di mancato accertamento da parte di terzi il negozio è invalido o in caso di mancanza di autorizzazione. Decreto 361 del 2000 che è un decreto di delegificazione devono essere indicati la data dell’atto costitutivi la denominazione la finalità dell’ente ecclesiastico il patrimonio la durata la sede e il cognome e il nome e codice fiscale degli amministratori, questi sono le indicazioni che devono essere date nel registro delle persone giuridiche e deve essere depositato anche lo statuto dell’ente. Il decreto di attuazione prevede che lo statuto sia sostituito dal deposito dell’ente canonico che ha eretto l’ente stesso, il deposito dello statuto può essere sostituito per gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della chiesa può essere sostituito dal decreto canonico di erezione da cui risultino la denominazione la sede dell’ente. Se l’ente non viene iscritto nel registro delle persone giuridiche l’articolo 6 prevede una disciplina transitoria gli enti devono chiedere l’iscrizione entro due anni dall’entrata in vigore della norma che è entrata in vigore nel 1987 gli enti già riconosciuti sarebbero dovuti iscrivere nel registro delle persone giuridiche e decorsi questi termini gli enti suddetti avrebbero potuti concludere i negozi nell’iscrizione delle persone giuridiche. Questa è una norma di carattere transitorio ma il nuovo regolamento delle persone giuridiche non riporta alcuna norma sanzionatoria per gli enti iscritti dopo l’iscrizione non è pubblicitaria. Non si può sanzionare l’ente per mancata iscrizione perché esso non esiste quindi si comprende l’abrogazione dell’articolo 33 del codice che prevedeva che la mancata iscrizione comportasse per gli amministratori la responsabilità personale e in solido delle obbligazioni assunte. Per gli enti ecclesiastici non è costitutiva abrogato l’articolo 33 il diritto comune non prevede nessuna sanzione nel caso di mancata iscrizione che si limita a sanzionare amministrativa per gli amministratori ma non incide sull’attività negoziale dell’ente. Per gli enti ecclesiastici non vi è una norma a riguardo vi è un vuoto della legge si ritiene che si possa applicare agli enti ecclesiastici nel caso di mancata iscrizione la disciplina prevista dall’articolo 33 del codice. Gli amministratori rispondono solidalmente dei negozi contrattuali. Se così non fesse prevista una sorta di solidarietà passiva tra il patrimonio dell’ente e quello degli amministratori per le obbligazioni assunte senza il beneficio della prevista escussione la registrazione di un ente religioso perderebbe la sua efficacia. Da un lato se l’ente non è iscritto nel registro delle persone giuridiche dell’attività negoziale rispondono gli amministratori dell’ente stesse una solidarietà passiva. Il riconoscimento mediante decreto ministeriale ora non è l’unica modalità di riconoscimento degli enti ecclesiastici come quella per legge ma vi sono alcune modalità abbreviate di riconoscimento per decreto. Vediamo le modalità di riconoscimento abbreviate o poi quelle di riconoscimento per antico possesso di stato e per legge.
Modalità di riconoscimento per decreto abbreviato: previsto per le diocesi e le parrocchie per gli enti di sostentamento del clero l’articolo 22 prevede che alcune categorie di enti possano essere elette persona giuridica con un procedimento abbreviato. Gli istituti per il sostentamento del celero in ogni diocesi dopo la legge che prevede l’istituzione in ogni diocesi destinato a sostenere i sacerdoti che prestano servizio a favore le della diocesi a favore de canone di diritto canonico. Il vescovo ha eretto una vera e propria fondazione il cui scopo è il sostentamento dei sacerdoti che prestano al loro missione. Vi possono essere istituti diocesani per il sostentamento del clero oppure interdiocesani e anche uno centrale per il sostentamento del clero che ha una posizione di holding rispetto agli istituti diocesani ha una funzione suppletiva eretto dalla conferenza diocesana. Gli istituti hanno assunto la personalità giuridica di diritto civile dalla data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale con decreto del ministero dell’intero che conferisce a questi enti la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuti emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei provvedimento canonici è una sorta di atto dovuto per cui il ministro dell’interno una volta recepito dall’autorità canonico il provvedimento di erezione dell’istituti di sostentamento del clero accertata l’autenticità l’atto del ministro dell’interno è un atto dovuto. Abbiamo un ente eletto con un procedimento abbreviato discorso simile si può fare per le parrocchie o diocesi. Una volta eletti gli istituiti di sostentamento sono stati eliminati i benefici. prima della riforma prevista dalla legge 222 che ha previsto questi istituti di sostentamento del clero sono stati estinti i benefici ovvero la antica modalità con cui veniva sostenuto il clero era una massa patrimoniale annessa di un ufficio ecclesiastico la rendita prodotta del beneficio costituiva il sostentamento di quell’ufficio. Queste norme che sono vigenti nell’ordinamento della chiesa e dello stato queste prevedono l’estinzione dei benefici e il confluire il patrimonio negli istituti del sostentamento del clero che succedono ai benefici in tutti i rapporti attivi e passivi. Abbiamo le parrocchie e le diocesi nuovi soggetti istituititi dall’accordo come persona giuridica, costituiti nell’ordinamento della chiesa che acquistano personalità giuridica del diritto civile come l’hanno acquistata gli istituti per il sostentamento del clero. Articolo 28 della legge 222 e articolo 29, anche i questo caso abbiamo un atto dovuto per il riconoscimento di persona giuridica di ente parrocchia e diocesi. Il patrimonio iniziale delle diocesi e parrocchie è formato da quei beni che già trasferiti agli istituiti di sostentamento il vescovo ha trasferito alla parrocchia si ha un doppio trasferimento da un lato il vescovo erige gli istituti per il sostentamento del clero estinguendo i benefici e trasferendo il patrimonio del beneficio all’istituto del sostentamento del clero che viene eretto, una volta trasferito il provvedimento al ministro dell’interno è un atto dovuto. Il vescovo erige le parrocchie e le diocesi il loro patrimonio in parte che il vescovo ha già trasferito agli istituititi per il sostentamento del clero viene trasferimento alle diocesi e parrocchie. Sia le diocesi e le parrocchie hanno l’onere di iscrizione nel registro delle persone giuridiche dove vanno scritte in 15 giorni le modifiche che riguardano questi enti ovvero le variazioni del legale rappresentante dell’ente stesso. Si deve provvedere entro 60 giorni dalle ricezioni del provvedimento canonico. L’ordinamento ala legge 222 prevede anche la possibilità che un ente sia riconosciuto mediante legge il procedimento amministrativo appare del tutto superfluo l’articolo 23 della legge 222 del 1985 si legge come la conferenza episcopale italiana acquista la personalità giuridica civile con l’entrata in vigore delle seguenti norme legge 222 del 1985. La conferenza episcopale che ai sensi del canone del diritto canonico è un istituto permanente composto dai vescovi che esercitano attività pastorali per promuovere il bene della chiesa la conferenza episcopale italiana personalità giuridica civile. Prendiamo l’accordo di revisione del concordato articolo 7 del 121 fermo restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici la legislazione pattizia prevede che gli enti nell’entrata in vigore della legge che possedevano la personalità giuridica di diritto civile continuano a godere di tale responsabilità questi enti sono gli enti riconosciuti con il concordato del 1929 fondazioni e istituzioni. Si comprende anche il riconoscimento pe possesso di stato per quegli enti a cui personalità attribuita o riconosciuta da uno stato dell’Italia che agivano nell’ordinamento italiano come persona civile ai sensi dell’articolo 2 del codice del 1865 che prevedeva una norma di riconoscimento della personalità giuridica degli enti ecclesiastici prevedeva che gli istituti pubblici godessero ipsu iure della personalità giuridica non vi era bisogno di un riconoscimento. Accanto a questa norma attributiva di una personalità civile in modo automatico è vero che fu emanata una legge speciale a partire dal 1950 che privavano gli enti di tale personalità attribuiva a favore dello stato incamerando il patrimonio leggi eversive dell’asse