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Igiene programma completo, Sintesi del corso di Diritto della Previdenza Sociale

Progrmma completo Igiene esame Scienze del Servizio sociale Pisa

Tipologia: Sintesi del corso

2018/2019

Caricato il 09/01/2019

Silvialavoro
Silvialavoro 🇮🇹

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LEZIONE N°2:
Il SSN: Le leggi ed i Decreti:
Legge 833 del 23 dicembre 1978: “Istituzione del Servizio Sanitario
Nazionale”;
D. lgs 502/1992, “Riordino della disciplina in materia Sanitaria”;
D. lgs 229/1999, “Norme per la razionalizzazione del SSN” (Riforma
Bindi);
Federalismo scale (D. lgs 56/2000);
DPCM del 29 novembre 2001 “Denizione dei Livelli essenziali di
assistenza” e smi.
Legge n°833 del 23 dicembre 1978 – ISTITUZIONE DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE:
L’articolazione distrettuale è prerogativa delle Aziende USL, il Distretto è il
fulcro dell’assistenza territoriale dove avviene la presa in carico dei cittadini.
L’idea di avvicinare l’organizzazione sanitaria ai reali bisogni dei cittadini
attraverso i Distretti cominciò a farsi strada già intorno agli anni ’70 trovando la
sua prima collocazione normativa nella legge 833/78, che all’articolo 10
deniva i Distretti Sanitari di base come “Strutture tecnico-funzionali per
l’erogazione dei servizi di primo livello e di pronto intervento”. Tuttavia la
scarsa autonomia assegnata ai Distretti e la debolezza dei contenuti, di fatto,
impedì la loro reale istituzione, con poche eccezioni.
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Scarica Igiene programma completo e più Sintesi del corso in PDF di Diritto della Previdenza Sociale solo su Docsity!

LEZIONE N°2:

Il SSN: Le leggi ed i Decreti:

  • Legge 833 del 23 dicembre 1978: “ Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale ”;
  • D. lgs 502/1992, “ Riordino della disciplina in materia Sanitaria ”;
  • D. lgs 229/1999, “ Norme per la razionalizzazione del SSN” (Riforma Bindi);
  • Federalismo fiscale (D. lgs 56/2000);
  • DPCM del 29 novembre 2001 “ Definizione dei Livelli essenziali di assistenza” e smi.

Legge n°833 del 23 dicembre 1978 – ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE:

L’articolazione distrettuale è prerogativa delle Aziende USL, il Distretto è il fulcro dell’assistenza territoriale dove avviene la presa in carico dei cittadini.

L’idea di avvicinare l’organizzazione sanitaria ai reali bisogni dei cittadini attraverso i Distretti cominciò a farsi strada già intorno agli anni ’70 trovando la sua prima collocazione normativa nella legge 833/78, che all’articolo 10 definiva i Distretti Sanitari di base come “Strutture tecnico-funzionali per l’erogazione dei servizi di primo livello e di pronto intervento”. Tuttavia la scarsa autonomia assegnata ai Distretti e la debolezza dei contenuti, di fatto, impedì la loro reale istituzione, con poche eccezioni.

La legge soppresse il sistema mutualistico e istituì il “Servizio sanitario nazionale”, con decorrenza dal 1° luglio 1980.

Recependo l’art. 32 della Costituzione, viene introdotto un sistema pubblico di carattere “universalistico”, che garantisce l’assistenza sanitaria a tutti i cittadini, finanziato dallo Stato stesso attraverso la fiscalità generale e le entrate dirette, percepite dalle aziende sanitarie locali attraverso ticket sanitari e prestazioni a pagamento.

Principi ispiratori del SSN:

Il Servizio sanitario nazionale (Ssn) è un sistema di strutture e servizi che hanno lo scopo di garantire a tutti i cittadini, in condizioni di uguaglianza, l’accesso universale all’erogazione equa delle prestazioni sanitarie, in attuazione dell’art.32 della Costituzione, che recita: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". 1

PRINCIPI FONDAMENTALI:

I principi fondamentali su cui si basa il Ssn dalla sua istituzione, avvenuta con la legge n.833 del 1978 , sono l’universalità, l’uguaglianza e l’equità. ▲ Universalità Significa l’estensione delle prestazioni sanitarie a tutta la popolazione. In osservanza del nuovo concetto di salute introdotto dalla legge di istituzione del Ssn. La salute, a partire dal 1978, è stata intesa infatti non soltanto come bene individuale ma soprattutto come risorsa della comunità. Il Ssn nella pratica applica questo principio attraverso la promozione, il mantenimento e il recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione con una organizzazione capillare sul territorio nazionale i cui servizi sono erogati dalle Aziende sanitarie locali, dalle Aziende ospedaliere e da strutture private convenzionate con il Ssn. Tutti garantiscono, in modo uniforme, i Livelli essenziali di assistenza (Lea) alla popolazione. ▲ Uguaglianza I cittadini devono accedere alle prestazioni del Ssn senza nessuna distinzione di condizioni individuali, sociali ed economiche. Ai cittadini, che non appartengono a categorie esenti, è richiesto il pagamento di un ticket che varia per ogni singola prestazione prevista dai Lea. ▲ Equità A tutti i cittadini deve essere garantita parità di accesso in rapporto a uguali bisogni di salute. Questo è il principio fondamentale che ha il fine di superare le diseguaglianze di accesso dei cittadini alle prestazioni sanitarie. Per la sua applicazione è necessario:

1 http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp? lingua=italiano&id=21&area=Il_Ssn&menu=principi

Valorizzazione della professionalità degli operatori sanitari: La professionalità dei medici e infermieri, non solo in senso tecnico, ma anche come capacità di interagire con i pazienti e rapportarsi con i colleghi nel lavoro di équipe, è determinante ai fini della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni.

Integrazione socio-sanitaria: È un dovere integrare l’assistenza sanitaria e quella sociale quando il cittadino richiede prestazioni sanitarie e, insieme, protezione sociale che deve garantire, anche per lunghi periodi, continuità tra cura e riabilitazione.

Art. 1 della Legge 833/78:

Il SSN è costituito dal complesso delle Funzioni, delle Strutture, dei Servizi e delle Attività destinate alla promozione, al mantenimento ed al recupero della Salute Fisica e Psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del Servizio.

Obiettivi del SSN:

  • Formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un’adeguata educazione sanitaria del cittadino e della comunità;
  • (^) La prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro;
  • La diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata;
  • La riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e psichica;
  • (^) La promozione e la salvaguardia della salubrità e dell’igiene dell’ambiente naturale di vita e di lavoro;
  • L’igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale per le implicazioni che attengono alla salute dell’uomo, nonché la prevenzione e la difesa sanitaria degli allevamenti animali ed il controllo della loro alimentazione integrata e medicata;
  • Disciplina della sperimentazione, produzione, immissione in commercio e distribuzione dei farmaci e dell’informazione scientifica sugli stessi diretta ad assicurare l’efficacia terapeutica, la non nocività e la economicità del prodotto;
  • La formazione professionale e permanente nonché l’aggiornamento scientifico culturale del personale del servizio sanitario nazionale.

I soggetti del SSN:

Ministero della Sanità: PSN, ripartizione del FSN tra le regioni, contratti collettivi nazionali.

Regioni: PSR, ripartizione FSR tra le USL, ambito territoriale ed assetto organizzativo USL. ▲ Comuni (indirizzo e controllo) e USL (gestione dei servizi):

  • Prevenzione (gestione diretta)
  • (^) Assistenza di base e specialistica extraospedaliera (in convenzione)
  • Assistenza specialistica ospedaliera (gestione diretta e in convenzione).

LE RIFORME FONDAMENTALI DOPO IL 1978…

D. lgs n° 502 del 30 dicembre 1992 – Ministro della Salute “De Lorenzo”: si tratta della riforma mediante la quale si passa dalle Unità Sanitarie Locali, alle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere (USL ASL) (La cosiddetta aziendalizzazione della Sanità). Con la legge 833 non esisteva distinzione tra prerogative politico istituzionali e gestione delle USL, che erano definite strutture dei Comuni ed erano amministrate dai Comitati di gestione.

D. lgs n° 517 del 7 dicembre 1993 – Ministro della Salute “Garavaglia”: si tratta essenzialmente di integrazioni riguardanti i rapporti con le Università (Aziende Ospedaliere Universitarie).

▲ (^) D. lgs n° 229 del 19 giugno 1999 – Ministro della Salute Bindi: introduce modifiche e variazioni di grande rilievo, che – tranne per piccoli interventi – disegnano così come è oggi, e in sintesi introducono:

  • i Livelli essenziali e uniformi di assistenza (LEA);
  • la possibilità di commissariamento delle Regioni in Sanità qualora inadempienti e/o in grave disavanzo;
  • l’Atto aziendale;
  • la distinzione tra sanitario e socio-assistenziale;
  • l’autorizzazione, l’accreditamento e gli accordi contrattuali;
  • l’inquadramento dei laureati medici, veterinari e sanitari nel ruolo unico della dirigenza;

c. Si prevede una forte regionalizazione della sanità : alle Regioni sono attribuite funzioni rilevanti nel campo della programmazione sanitaria, nel finanziamento e nel controllo delle attività sanitarie gestite dalle Aziende, nel governo di attività di igiene pubblica; d. (^) Le ASL non sono più strumenti operativi dei Comuni singoli od associati, ma aziende regionali con propria personalità giuridica ed autonomia organizzativa, amministrativa e patrimoniale; e. Il nuovo sistema di finanziamento dell’assistenza sanitaria è basato sulla remunerazione delle prestazioni effettuate, a tariffe predeterminate delle Regioni; f. Si prevede la separazione ai fini contabili e finanziari degli interventi sanitari da quelli socioassistenziali: le funzioni sanitarie sono a carico dell’Azienda Sanitaria, mentre quelli socioassistenziali sono di competenza degli Enti Locali; le Aziende Sanitarie possono gestire interventi socioassistenziali soltanto a seguito di delega da parte degli Enti Locali.

L’aziendalizzazione delle USL, e l’istituzione di aziende ospedaliere autonome ha lo scopo dichiarato di rendere più efficiente la gestione delle risorse (finanziamenti, attrezzature e strutture della sanità, indirizzandone l’utilizzo verso il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla programmazione nazionale e regionale.

Strumenti di tale razionalizzazione sono l’autonomia organizzativa, amministrativa e patrimoniale attribuita alle Aziende Sanitarie (distinte in Aziende USL, ora ASL Azienda sanitaria Locale e ASO Azienda Sanitaria Ospedaliera), che vengono affidate alla direzione “manageriale” di un direttore Generale , nominato dalla Giunta Regionale.

Il Direttore Generale sottoscrive un contratto quinquennale con l’amministrazione regionale con il quale si impegna a perseguire gli obiettivi indicati dal Piano Sanitario Regionale e specificamente attribuiti alle singole Aziende Sanitarie. Il Direttore Generale realizza le indicazioni della direzione aziendale, gestisce le risorse assegnate al Distretto, in modo da garantire l’accesso della popolazione alle strutture e ai servizi, l’integrazione tra i servizi e la continuità assistenziale.

Al Direttore del Distretto socio sanitario spetta la gestione del budget e la direzione degli operatori assegnati dal Direttore Generale. Ha il compito di guidare verso gli obiettivi prefissati le Unità Operative distrettuali, garantendo il soddisfacimento dei bisogni dell’utenza con il livello massimo di efficacia ed efficienza raggiungibile.

Il D. lgs 502/1992 prevede una diversa delimitazione del territorio delle Aziende Sanitarie Locali, che possono coprire quello corrispondente ad una Provincia. Le ASL debbono articolarsi in Distretti Sanitari , realtà spesso coincidente con il territorio delle precedenti USL, dotata di autonomia organizzativa e gestionale e sede dei processi di conoscenza della domanda sanitaria,

dell’erogazione delle prestazioni di primo livello, di partecipazione e di integrazione della domanda e delle prestazioni sanitarie con i bisogni e le offerte di servizi socioassistenziali ed educativi.

Il distretto socio-sanitario rappresenta la struttura operativa fondamentale dell’ASL. Il distretto costituisce un’articolazione di un’azienda, che in un definito ambito territoriale governa la domanda sanitaria e organizza l’assistenza primaria erogata dai servizi territoriali governa la domanda sanitaria e organizza l’assistenza primaria erogata dai servizi territoriali (D. lgs 229/99). Esercita quindi le funzioni sanitarie e socioassistenziali d’interesse locale nel territorio di competenza, per garantire una risposta coordinata e integrata ai bisogni della popolazione di riferimento.

Il distretto sanitario:

  • Contribuisce a identificare i principali bisogni della popolazione di riferimento e il sistema di offerta in grado di soddisfarli;
  • Assicura l’assistenza primaria attraverso la gestione delle strutture e dei servizi presenti sul territorio;
  • Coordina e integra tra loro le attività di assistenza sanitaria territoriale con l’assistenza sociale e la prevenzione, mettendo a punto obiettivi e azioni coerenti;
  • (^) Programma le attività territoriali sulla base delle priorità indicate dalle istituzioni locali e dagli obiettivi e delle risorse definite con la direzione generale;
  • Valuta l’efficacia dei servizi attraverso la verifica delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

Il Distretto deve garantire al proprio bacino d’utenza le seguenti funzioni:

  • Assistenza specialistica ambulatoriale;
  • Attività o servizi per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze;
  • Attività o servizi consultoriali per la tutela della salute dell’infanzia, della donna e della famiglia;
  • (^) Attività o servizi rivolti a disabili ed anziani;
  • Attività o servizi di assistenza domiciliare integrata;
  • Attività o servizi per le patologie da HIV e per patologie in fase terminale.

Tra le innovazioni introdotte dal DL 502/1992 è rilevante il superamento dell’istituto delle “convenzioni” con strutture sanitarie private e l’introduzione del sistema dell’ accreditamento.

L’accreditamento è l’atto con il quale una Pubblica Amministrazione riconosce ai soggetti (pubblici o privati) già autorizzati all’esercizio di attività sanitarie, lo status di potenziali erogatori di prestazioni nell’ambito e per conto del SSN. Attraverso l’accreditamento il soggetto “accreditato” viene dichiarato capace

sull’adozione del sistema di verifica e revisione della qualità delle attività svolte dai Centri e delle prestazioni erogate.

Ai fini dell’accreditamento, verranno definiti, con un atto di indirizzo e coordinamento emanato d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentito il parere del Consiglio Superiore di Sanità, i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l’esercizio delle attività sanitarie e la periodicità dei controlli sulla permanenza degli stessi.

Nel nuovo sistema le ASL intratterranno con le strutture accreditate appositi rapporti fondati sulla corresponsione di una tariffa predeterminata, sulla definizione delle modalità di pagamento e sulle verifiche della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate.

Con la stessa norma viene introdotta la facoltà di libera scelta da parte dell’assistito della struttura sanitaria (pubblica o privata) accreditata e del professionista erogante la prestazione.

Infine, l’art. 12 della 502/92 “Diritti dei cittadini” introduce disposizioni finalizzate a garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei “cittadini utenti del SSN” attraverso:

a. Definizione dei contenuti e delle modalità di utilizzo di “indicatori di qualità” delle prestazioni sanitarie relative alla personalizzazione ed umanizzazione dell’assistenza, le prestazioni alberghiere, l’andamento delle attività di prevenzione;

b. Promozione da parte delle regioni di momenti di consultazione dei cittadini e delle loro organizzazioni al fine di fornire e raccogliere informazioni sull’organizzazione dei servizi; c. (^) Realizzazione da parte delle ASL di un efficace sistema di informazione sulle prestazioni erogate, sulle modalità di accesso e sulle tariffe ; inoltre, i Direttori Generali, annualmente, convocano un’apposita Conferenza dei Servizi aperta alla popolazione per verificare l’attuazione degli obiettivi di sviluppo che l’azienda sanitaria si è data;

d. Possibilità di presenza ed attività, nell’ambito delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti.

Un ulteriore passo in avanti, in tema di finanza regionale, è infine compiuto con il decreto legislativo 56/2000 (cd. Federalismo fiscale) che abolisce il Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente e assegna direttamente le risorse tributarie alle Regioni a statuto ordinario secondo il principio della compartecipazione al gettito delle principali imposte (IVA, IRPEF e intero gettito IRAP) e l’aumento della compartecipazione regionale all’accisa sulla benzina.

La l. 488/2001, inoltre, rimuove il vincolo di destinazione sulla spesa sanitaria, confermando la piena responsabilità delle Regioni nella copertura di eventuali disavanzi finanziari.

La vera novità delle riforme legislative degli anni ’90 è dunque il nuovo ruolo assunto dalle Regioni nella gestione della Sanità.

Inizia a delinearsi una nuova modalità decisionale, all’interno dei rapporti tra Stato-Regioni, che si rafforza forse proprio in campo sanitario.

Il governo centrale programma la politica sanitaria con il Piano sanitario nazionale, fissa gli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione, fissa le linee di indirizzo del SSN, stabilisce i LEA e i finanziamenti in parte corrente e conto capitale.

Tutte queste decisioni e i contenuti dei nuovi provvedimenti in materia vengono definiti in seno alla Conferenza Stato-Regioni, attraverso pareri, intese, accordi, deliberazioni tra i due livelli di governo, centrale e regionale.

Si arriva così all’accordo Stato-Regioni del 8 agosto del 2001, propedeutico alla legge 405/2001 (interventi urgenti in materia di spesa sanitaria, e l’accordo del 22 novembre Accordo Stato Regioni sui LEA)

Il governo del sistema sanitario è esercitato in misura prevalente da Stato e Regioni, secondo la distribuzione di competenze stabilita dalla revisione della Carta costituzionale (ART. V) e della legislazione in materia.

Le previsioni costituzionale recano una complessa distribuzione di competenze in tema di salute. Da un lato, allo Stato spetta la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Dall’altro lato la tutela della salute rientra nella competenza concorrente affidata alle Regioni.

Dunque, le Regioni possono legiferare in materia nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale nonché dei livelli essenziali come individuati da quest’ultima.

LE MODIFICHE AL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE:

Il titolo V è la parte della Costituzione Italiana in cui vengono definite le autonomie locali: comuni, province e regioni.

L’attuale struttura delle regioni deriva da una serie di riforme del titolo V cominciate negli anni settanta.

La riforma del 2001 dava allo Stato Italiano un’impronta più “federalista”, nella quale i centri di spesa e di decisione si sarebbero spostati dai livelli più alti, lo stato centrale, a quelli più locali, “avvicinandosi ai cittadini”. Nel corso degli anni le regioni hanno ricevuto sempre più competenze ( la più importante è la gestione della sanità ) e una sempre maggiore autonomia.

Con la riforma del 2001, in particolare, alle regioni è stata garantita autonomia in campo finanziario (con cui poter decidere liberamente come

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Il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale:

La legge statale determina annualmente il fabbisogno sanitario, ossia il livello complessivo delle risorse del SSN al cui finanziamento concorre lo Stato.

Le fonti di finanziamento del fabbisogno sanitario: il fabbisogno sanitario nella sua componente “indistinta” (c’è poi una quota “vincolata” al perseguimento di determinati obiettivi sanitari), è finanziato dalle seguenti fonti:

  • (^) Entrate proprie delle aziende del SSN (ticket e ricavi derivanti dall’attività intramoenia dei propri dipendenti), in un importo definito e cristallizzato in seguito ad un’intesa fra lo Stato e le Regioni;
  • Fiscalità generale delle Regioni: imposta regionale sulle attività produttive – IRAP (nella componente di gettito destinata al finanziamento della sanità), e addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF;
  • Compartecipazione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano: tali enti compartecipano al finanziamento sanitario fino a concorrenza del fabbisogno non soddisfatto dalle fonti descritte nei punti precedenti;
  • Bilancio dello Stato: esso finanzia il fabbisogno sanitario non coperto dalle altre fonti di finanziamento essenzialmente attraverso la compartecipazione all’imposta sul valore aggiunto – IVA (destinata alle Regioni a statuto ordinario), le accise sui carburanti e attraverso il Fondo sanitario nazionale (una quota è destinata alla Regione Sicilia, mentre il resto complessivamente finanzia anche altre spese sanitarie vincolate a determinati obiettivi).

I riparti del fabbisogno (assegnazione alle Regioni e alle Aziende):

La composizione del finanziamento del SSN è evidenziata nei cosiddetti “riparti” (assegnazione del fabbisogno alle singole Regioni ed individuazione delle fonti di finanziamento) proposti dal Ministero della Salute sui quali si raggiunge un’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e che sono poi recepiti con propria delibera dal Comitato interministeriale per la programmazione economica – CIPE.

Le Regioni assegnano, in base a diversi parametri, le risorse finanziarie alle aziende, che le impiegano per garantire ai cittadini l’erogazione delle prestazioni di loro competenza previse dai Livelli essenziali di assistenza.

L’assegnazione delle risorse alle aziende tiene conto della mobilità passiva (cioè i residenti che si curano in strutture di altre aziende sanitarie o regioni) e della mobilità attiva (nel caso siano state curate persone provenienti dall’esterno dell’azienda).

Le aziende vengono inoltre finanziate dalla Regione sulla base delle prestazioni erogate in regime di ricovero (attraverso il costo previsto dai DRG) oppure negli ambulatori (attraverso il tariffario delle prestazioni specialistiche e diagnostiche). Le manovre finanziarie del Governo apportano le modifiche ai livelli di finanziamento a carico dello Stato.

farmaceutica, dai servizi domiciliari agli anziani e ai malati gravi, ai servizi consultoriali (consultori familiari, SERT).

  1. Assistenza ospedaliera: costituita dai servizi erogati in pronto soccorso, in day hospital, in strutture per la degenza e la riabilitazione, ecc.

Oltre alle prestazioni incluse nei LEA, è previsto che le singole Regioni possano stabilire ulteriori prestazioni da erogare con stanziamenti propri.

I luoghi per la clinical governance e l’evidence-based health care:

Art. 17: (Collegio di direzione)

In ogni azienda è costituito il Collegio di direzione, di cui il direttore generale si avvale per il governo delle attività cliniche, la programmazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria.

Il Collegio di direzione alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione per l’elaborazione del programma di attività dell’azienda, nonché per l’ organizzazione e lo sviluppo dei servizi, anche in attuazione del modello dipartimentale e per l’ utilizzazione delle risorse umane.

L’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività dell’Aziende sanitarie.

La preposizione ai dipartimenti comporta l’attribuzione sia di responsabilità professionali in materia clinico-organizzativa sia di responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti.

L’introduzione del principio di “appropriatezza”: i sistemi sanitari pubblici ed universalistici traggono ispirazione dal principio che l’assistenza non debba essere assegnata in base alla capacità di pagare detenuta dagli assisti, ma in proporzione all’intensità dei bisogni. Distribuire l’assistenza in proporzione ai bisogni significa tutelare l’uguaglianza attraverso la diversità.

Proprio nella tutela di un bene primario, il valore etico della ricerca di un “ appropriato ” utilizzo delle risorse è indiscutibile; altrettanto lo è la costante ridefinizione del principio di “ appropriatezza ”, per il continuo riferimento che lega questo principio al sistema di valori della società alla quale è applicato.

In un sistema con risorse definite e limitate, l’appropriatezza viene rappresentata come principale via d’uscita per evitare la riduzione di livelli di welfare.

APPROPRIATEZZA Un servizio o una prestazione sanitaria efficaci devono essere richiesti ed erogati solo per il paziente (o per i problemi) per cui sono

indicati (i benefici superano nel caso concreto i rischi), al momento giusto, al livello organizzativo ottimale (accessibile, efficace, sicuro, meno costoso).

Chi è responsabile dell’appropriatezza? Il tentativo di massimizzare il livello di assistenza assicurabile non è collegato in modo “diretto” alle risorse disponibili, ma passa attraverso:

  • L’ efficienza nella gestione delle risorse,
  • La definizione delle priorità,
  • L’impiego delle risorse disponibili secondo priorità:

■ A livello macroallocativo (policy)

■ (^) A livello mesoallocativo (management)

■ A livello microallocativo (bedside).

I LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA – LEA:

L’espressione livelli essenziali è mutata dalla legislazione in materia sanitaria l’art. 1 d. lgs 30 dicembre 199, n. 502, sostituito poi dall’art.1 d. lgs 19 giugno 1999, n. 229 aggiungendo l’aggettivo uniformi , a testimonianza della volontà di eliminare disuguaglianze nella fruizione dell’assistenza sanitaria nelle varie aree del Paese.

La definizione di livelli di assistenza è affidata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro della Salute , di concreto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze , d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

I primi LEA: DPCM 29 novembre 2001.

I LEA attuali DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale – Supplemento n.15, definisce i nuovi LEA e sostituisce integralmente il DPCM 20 novembre 2001.

I Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono le prestazioni e i servizi che il SSN è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale.

Il DPCM 12 gennaio 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2017 con i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza.

Il nuovo decreto sostituisce infatti integralmente il DPCM 29 novembre 2001, con cui i LEA erano stati definiti per la prima volta. Il provvedimento, che rappresenta il risultato di un lavoro condiviso tra Stato, Regioni, Province autonome e Società scientifiche , è stato predisposto in attuazione della Legge di stabilità 2016, che ha vincolato 800 milioni di euro per l’aggiornamento dei LEA. Il DPCM 12 gennaio 2017 e gli allegati che ne sono parte integrante:

  • Assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale;
  • Assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale.
  1. Assistenza ospedaliera: articolata nelle seguenti attività:
  • Pronto soccorso;
  • Ricovero ordinario per acuti;
  • Day surgery;
  • Day hospital;
  • Riabilitazione e lungodegenza post acuzie;
  • Attività trasfusionali;
  • (^) Attività di trapianto di cellule, organi e tessuti;
  • Centri antiveleni (CAV).

Nel testo del DPCM il capo IV è dedicato specificatamente all’Assistenza sociosanitaria.

Le Regioni, come hanno fatto fino ad oggi, potranno garantire servizi e prestazioni ulteriori rispetto a quelle incluse nei LEA, utilizzando risorse proprie.

È stata costituita la Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA , con il compito di monitorare costantemente il contenuto, escludendo prestazioni, servizi o attività che divengano obsoleti e, analogamente, valutando di erogare a carico del Servizio sanitario nazionale trattamenti che, nel tempo, si dimostrano innovativi o efficaci per la cura dei pazienti.

L’obiettivo è creare un Servizio sanitario nazionale che sia sempre al passo con le innovazioni tecnologiche e scientifiche e con le esigenze dei cittadini.

MONITORAGGIO DEI LEA ATTRAVERSO LA CD. GRIGLIA LEA: