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Estratto di tesi su Stefano Cucchi- diritti umani
Tipologia: Tesi di laurea
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“Presunta morte naturale”: questo è quanto si legge dall’epitaffio di Stefano Cucchi, il giovane morto a Roma il 22 ottobre 2009 nell’ospedale-carcere “Sandro Pertini”. I suoi ultimi sette giorni di vita sono ormai noti ai più: arrestato per spaccio, “sballottato” dai carabinieri alla polizia penitenziaria, dai magistrati ai medici di carcere e ospedale. Alla sua famiglia non sarà concesso di vederlo, se non esanime, dietro una teca di vetro, con evidenti segni di percosse. Chiamato a rispondere delle azioni dei propri agenti, lo Stato sembra inizialmente rispondere in sordina. La sentenza di primo grado, infatti, comminò solo lievi pene ai medici, assolvendo i tre agenti di polizia penitenziaria, imputati solo per lesioni. Il pestaggio di Cucchi, pur se riconosciuto anche dalla consulenza medico-legale, rimarrà “orfano” di padre.
Stefano Cucchi era nato a Roma, il 1 ottobre del 1978. Il 22 ottobre 2009, a soli 31 anni, il suo cuore smetterà di battere, nel corso di una custodia cautelare. A distanza di dieci anni dall’accaduto, le cause della sua morte hanno formato oggetto di procedimenti giudiziari 1
. Giovanni Cucchi, il padre del giovane, racconta la vita del figlio nel libro “Mi cercarono l’anima”, soffermandosi in particolare – oltre alla sua nascita, la sua malattia (Stefano Cucchi soffriva di epilessia) e le sue amicizie - sulla sua dedizione al lavoro. Il padre racconta, però, che la sana progressione personale del figlio subì una battuta di arresto nel 2000: Stefano assumeva comportamenti strani, faceva abituale consumo di alcolici, tanto da spingere i suoi genitori a farlo entrare nella comunità terapeutica di don Picchi, dove rimase per pochi mesi; in seguito, entrò nella comunità terapeutica per (^1) Storia di Stefano Cucchi, dall'arresto e la morte fino alle condanne dei carabinieri, in “Sky 24”, 20 ottobre 2009
dettaglio: nr.12 pezzi di varia grandezza di sostanza presumibilmente del tipo hashish; nr. 03 confezioni termosaldate in cellophane con all’interno sostanza stupefacente; nr.02 pasticche di ecstasy del tipo brown sugar; per un, totale di gr.20 di hashish e gr.02 di cocaina; nr.01 canna già confezionata con all’interno sostanza stupefacente), e decidono di condurlo alla Stazione Carabinieri di Roma Appia, in via del Calice. Ad attenderlo, vi sarà il Maresciallo Mandolini, chiamato a redigere il verbale di arresto a carico del giovane; il primo verbale di arresto sarà il primo tra gli elementi nebulosi della vicenda. Nello stesso, infatti, si legge di un uomo nato in Albania il 24.10.1975, senza fissa dimora, condotto in caserma alle ore 15.20. Figura 1: Intestazione del verbale di arresto di Stefano Cucchi^4 Il Maresciallo giustifica tali refusi quali meri errori di battitura, e spiegando che la dicitura S.F.D. (senza fissa dimora) si applica a tutti coloro i quali non dichiarino di avere proprio domicilio con residenza. Stefano, infatti, non comunica agli agenti della propria casa a Morena; gli stessi decidono, quindi, di perquisire la casa genitoriale del giovane (come fosse la sua) nella quale però non trovano nulla. Le forze dell’ordine, a quel punto, rassicurano la famiglia che il ragazzo - l’indomani - sarebbe tornato a (^4) FACCHINI D., a cura di MANCONI L., CALDERONE V., Mi cercarono l’anima: Storia di Stefano Cucchi,cit.,
casa. Cucchi, quindi, viene riportato nella caserma di Roma Appia, dove passerà tutta la notte. E così ebbe inizio la custodia cautelare per il giovane, un calvario che durò ben sette giorni, e che lo condusse sino alla morte. Durante la prima notte di detenzione Stefano, l’agente Gianluca Colicchio chiama il 118 per farlo visitare, poiché il ragazzo (che si era detto epilettico) lamentava brividi di freddo e mal di testa. Stranamente, però, Stefano rifiuta di farsi visitare dagli infermieri. Tra questi, Stefano Ponzo, il quale cerca di instaurare un dialogo con lui, per comprendere quale problema avesse. Riesce, per qualche secondo, ad abbassare le coperte con cui Cucchi si era coperto fino in volto, notando “solo sull’occhio… su tutte e due gli occhi che ci aveva degli arrossamenti qui, ma direi una forma di eritema insomma, dei piccoli arrossamenti, qui sotto gli occhi, sugli zigomi, però si è ricoperto immediatamente”. L’infermiere, inoltre, in sede di processo sembra smentire tutti quelli che ritenevano Cucchi deperito o debole, affermando che il ragazzo era magro, ma con muscolatura tonica, e per di più “orientato (lucido) nelle risposte”; però, non agitato più di tanto, ma “spaventato per quello che gli era successo”. La mattina seguente, il 16 ottobre 2009, ebbe luogo l’udienza di convalida di detenzione; in quella sede, il padre scorge il viso del giovane, e nota “gli occhi segnati di netto, neri”. A difendere Stefano non c’era l’avv. Maranella, come richiesto dal sig. Giovanni Cucchi il giorno precedente, bensì un avvocato d’ufficio, il quale si oppose flebilmente alla conferma della custodia cautelare sentenziata dal pubblico ministero Di Salvo. Lo stesso, nel processo per la morte di Stefano Cucchi, ammetterà di non aver nemmeno guardato negli occhi il giovane per il quale stava confermando la misura cautelare, per la prassi della “direttissima” applicata “agli arresti della notte”. Alla conferma della custodia cautelare, Cucchi è visibilmente stizzito, e ripete a suo padre, prima del loro ultimo abbraccio, quello che già gli aveva riferito un attimo prima della sentenza: “Papà, ma lo vuoi capire che mi hanno incastrato? E’ finita.”
infatti avanzata un’interrogazione a risposta immediata alla camera, firmata da ben 33 deputati, con la quale gli stessi deputati chiedevano “quali urgenti iniziative intenda “il governo” assumere al fine di fare piena luce sulle dinamiche che hanno portato all’aggravamento delle condizioni fisiche e quindi al decesso di Stefano Cucchi, verificatosi all’interno delle strutture carcerarie”. In risposta, il ministro della giustizia Alfano avvia, dunque, delle indagini di accertamento, volte ad appurare cause e mezzi che abbiano indotto il giovane alla morte. Ed è proprio in seguito alla ricostruzione dei fatti elaborata alla luce dei certificati medici del dott. Ferri e Degli Angioli - che ammette la presenza di lesioni ecchimotiche variamente disseminate, tumefazione del volto e algia della deambulazione, imputandole però ad una caduta accidentale – che la famiglia Cucchi assume la dolorosa decisione di rendere pubbliche le foto della salma del giovane, nel corso di una conferenza stampa al Senato (29 ottobre 2009). Fino a quel momento, la sofferenza e il supplizio del giovane erano stati solo ipotizzati, immaginati. La pubblicazione di quelle foto aveva reso tutto drammaticamente reale e palpabile, riscontrabile agli occhi di chiunque: il clamore suscitato da quelle foto, dunque, indusse la Procura ad intensificare l’inchiesta. Rilevante, in quella circostanza, fu l’intervento del ministro della giustizia Alfano, in cui riferendosi al senato espresse le seguenti parole : “ Un Stato democratico assicura alla giustizia e può privare della libertà chi delinque”, ma non può privare nessuno della propria dignità, della propria salute e della propria vita. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo numero 8047/09, che si articola su due filoni: uno riguardate le lesioni, per accertare se siano accidentali o provocate e la loro eventuale efficienza casuale rispetto la morte; l’altro è quello della eventuale mancata alimentazione”^5. (^5) CORTE DI ASSISE DI ROMA : L’anno duemilatredici, il giorno 5 del mese di giugno, in Roma, in https://www.penalecontemporaneo.it/
Seguì, nel mese di novembre, una seconda autopsia sulla salma del giovane, in accoglimento della richiesta avanzata dalla famiglia Cucchi da parte dei pubblici ministeri. Un apparente punto di svolto avvenne il 13 novembre 2009, quando gli agenti in divisa Minichini, Santantonio, Dominici, furono indagati per omicidio preterintenzionale. Il codice penale italiano, articolo 584, sancisce che “Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582 cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni”^6. I medici del padiglione del Sandro Pertini, invece, furono indagati per omicidio colposo, per aver cagionato la morte di Cucchi per negligenza, imperizia. Il 30 novembre, poi, l’indagine fu dichiarata conclusa; il capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Ionta, chiosò affermando che “gli accertamenti amministrativi hanno rilevato fin qui l’assenza di responsabilità da parte della polizia penitenziaria”^7 , nonostante all’interno della relazione si legge di “un’incredibile continuativa mancata risposta alla effettiva tutela dei diritti, in tutte le tappe che hanno visto Stefano Cucchi imbattersi nei vari servizi di diversi organi pubblici…risulta evidente che egli, per l'assoluta sottovalutazione della componente psicosomatica dei suoi disagi, per il mancato aiuto nella ricostruzione dei suoi affetti, per la condizione di prostrazione e di deprivazione psicologica che lo ha accompagnato fino alla morte – a prescindere da ciò che emergerà dall’esito dell’indagine penale – ha concluso la sua vita in modo inumano e degradante”^8. (^6) Articolo 584 Codice Penale 2020 (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398): Omicidio preterintenzionale, in https://www.brocardi.it/ (^7) PERSICHETTI P., A un anno dalla morte di Stefano Cucchi i carabinieri cercano di giustificarsi:“Caso Cucchi: “Noi non c’entriamo, la divisa non ha colpa”,trattato da Liberazione,23 ottobre 2010 (^8) DI REDAZIONE, Così è morto Stefano Cucchi, in “IL foglio quotidiano”, 17 marzo 2010
determinismo della morte del soggetto, in quanto le alterazioni riscontrate nel corso dell’accertamento – per caratteristiche quali - quantitative e relativi riflessi disfunzionali hanno in alcun modo interferito sulle funzioni vitali”^10. Ovviamente, la perizia stravolge l’impalcatura iniziale dei pubblici ministeri - i quali avevano indagato i tre agenti di polizia penitenziaria per omicidio preterintenzionale – ipotizzando che i traumi riscontrati sul corpo del giovane fossero presumibilmente derivanti da “un meccanismo di caduta sul podice”, rimuovendo qualsiasi nesso tra le “alterazioni” riscontrate sul corpo del giovane e la sua morte ed imputando la stessa alla sostanziale negligenza medica. Di fatto, dunque, “le botte” escono di scena, e il tutto sembra assumere le caratteristiche di un episodio di mala sanità. La famiglia Cucchi però continua, senza sosta, ad avere sete di verità e giustizia, a voler restituire al fratello almeno parte della sua dignità lesa, per lui e per tutte quelle “misteriose morti” spesso seppellite nella sabbia. Il 10 aprile 2010 infatti, pochissimi giorni dopo dalla conferenza stampa nella quale fu esposta la perizia tecnica firmata dai PM Barba e Loy, fu presentata la perizia della parte civile messa a punto dal professore Vittorio Fineschi, ordinario di Medicina legale all’università degli Studi di Foggia. Nella propria esposizione, il dott. Fineschi parlò di una condizione di cedimento cardiaco “intimamente connessa con le lesività traumatiche subite”^11 , che ritenne indiscutibilmente di tipo contusivo, derivate da traumi diretti. La relazione, dunque, intendeva conferire nuovo vigore alla tesi delle “percosse”, senza però slegare la stessa dall’inerzia dell’attività sanitaria. Il 30 aprile del 2010 la Procura di Roma concluse le indagini preliminari, intraprendendo una strada ambigua: se, da un lato, aumenta il numero degli indagati da 9 a 13 – aggiungendo anche il dirigente del Provveditorato (^10) FACCHINI DARIO., a cura di MANCONI L., CALDERONE V., Mi cercarono l’anima: Storia di Stefano Cucchi,cit., (^11) Così è morto Stefano Cucchi:, Sintesi della Perizia della Parte Civile,in http://www.ristretti.it/
regionale dell’amministrazione penitenziaria, Marchiandi - dall’altro, “alleggerisce” i capi di imputazione ai tre agenti di polizia: agli stessi, infatti, saranno contestate “lesioni”, e non più “omicidio preterintenzionale”. Ad ogni modo, la stessa Procura chiese il rinvio a giudizio per tutti e 13 gli indagati, fissando in ottobre la data dell’udienza preliminare. La famiglia Cucchi chiese una nuova perizia, alla luce del nesso di causalità tra la condotta degli agenti e la morte di Stefano; il Gup, però, respinse tale istanza. Nel corso dell’udienza preliminare, tenutasi il 26 ottobre 2010, i PM Barba e Loy parlarono di “un filo rosso inquietante”, caratterizzato da “una serie di pasticci più o meno colposi” che raggiungono clamorosamente l’apice con il falso certificato di “morte naturale”. Rispetto ai capi d’imputazione, invece, il pubblico ministero Francesca Loy si soffermò quasi prevalentemente sull’omicidio preterintenzionale, tramutato poi in “lesioni”: “riteniamo che la qualificazione sia di lezioni e non di omicidio preterintenzionale perché le lesioni non hanno avuto a nostro avviso alcun determinismo causale nella morte di Stefano Cucchi” 12. Queste affermazioni incontrarono ovviamente il dissenso della parte civile e dei suoi avvocati, decisi a dimostrare la veridicità e l’oggettività della perizia Fineschi. L’anno seguente, il 25 gennaio, “l’inquietante filo rosso” rivelato dai PM Barba e Loy sembrò divenire sempre più spesso: 12 dei 13 indagati furono rinviati a giudizio, con il conseguente riaccendersi di un barlume di fiducia nei cuori della famiglia Cucchi. Il tredicesimo indagato, invece, il funzionario Marchiandi, optò per il rito abbreviato, ottenendo una pena di due anni. Tra le motivazioni di tale condanna, le parole del Gup furono durissime ed incisive: “ coloro che rappresentano lo Stato, ai quali, per (^12) DI RAI GIORNALE RADIO, "Stefano era nelle mani dello Stato e nelle mani dello Stato è morto",29 marzo 2011
“composta” - e dunque il ricovero predisposto al Fatebenefratelli “non necessario”; da ciò, è transitivamente possibile affermare che chiunque avesse arrecato tale “lieve trauma”, non avesse alcun nesso con la morte di Cucchi. I periti suddivisero, poi, i traumi subiti da Cucchi in tre categorie: quelli “a genesi incerta, quelli da azione contusiva a minor valenza traumatica e quelli da azione contusiva a maggior valenza traumatica”^13. Per le prime, non ritennero di poter definire uno specifico arco temporale; fecero invece rientrare le seconde quali eventuali conseguenze delle manovre di contenimento del detenuto, aggiungendo altresì il dettaglio delle “precarie condizioni fisiche di Cucchi”,che era stato però già smentito dai vari testi intervenuti in aula. Rispetto alla terza categoria di lesioni, invece, i periti ipotizzarono tre possibili dinamiche di accadimento: “1)ipotesi di un’aggressione, da parte di una o più persone, caratterizzata dalla caduta sul sacro; 2) ipotesi di evento accidentale, ed in particolar modo di una caduta ipotizzando un ambiente con “scalini” l’urto contro più superfici diventa più probabile, ove la molteplicità di aree di impatto favorisce lo sviluppo di lesioni in punti diversi dal corpo del corpo; 3) ipotesi di una modalità mista, consecutiva a un’aggressione da terzi seguita del soggetto a terra, nelle modalità sopra descritte”^14. Di fatto, dunque, i periti ritennero papabili tutte e tre le ipotesi, ma come già anticipato individuarono dell’inanizione la causa di morte di Stefano Cucchi. Un successivo aggiornamento della vicenda processuale si ebbe nel gennaio del successivo anno, dove consulenti e relativa perizia comparvero dinanzi alle parti. Protagonista del controesame fu senza dubbio la memoria difensiva dei legali della famiglia Cucchi, che – capitolo dopo capitolo – illuminò i punti oscuri e contradditori della perizia dei consulenti della Corte, sino a giungere alla causa della morte, ovvero l’ “inanizione”. Per definizione, (^13) Cass.15 dicembre 2015,n. (^14) FACCHINI DARIO., a cura di MANCONI L., CALDERONE V., Mi cercarono l’anima: Storia di Stefano Cucchi,cit.,
infatti, l’inanizione prevede che gli organi interni siano ridotti, sia in volume che in peso; condizione che non rappresentava di certo il giovane Cucchi, il quale – a dire degli stessi consulenti - non presentava “particolari patologie a carico degli organi”. In quella sede, inoltre, il dott. Marenzi (Responsabile della terapia intensiva cardiologica del centro cardiologico di Monza, nonché tra i consulenti della Corte) affermò che “concausa” della morte del giovane fu lo stimolo doloroso al quale fu sottoposto. Il 5 giugno del 2013, il giorno della sentenza, vede sostanzialmente prevalere le tesi dei consulenti nominati dalla Corte: sindrome d’inanizione, dunque, per la quale furono comminate sentenze di lieve entità ai medici del presidio protetto; assolti perché il fatto non sussiste i tre infermieri dell’ospedale-carcere, come anche i tre agenti della polizia penitenziaria, nonostante il fatto (ovvero la violenza perpetrata sul giovane) sia stata di fatto riconosciuta, pur se non ritenuta di grave entità. La vicenda, dunque, inizialmente conclusasi con una sentenza “innaturale”, che di fatto assolveva i colpevoli, seguirà uno sviluppo lento e complicato, ma inatteso. Dieci anni dopo la morte del giovane Cucchi, infatti, giustizia sarà fatta. Quella giustizia tanto anelata dalla famiglia Cucchi, che ha visto tra i più impavidi guerrieri la sorella Ilaria, affiancata dall’avvocato di famiglia Fabio Anselmo. All’interno del libro “Il coraggio e l’amore”, entrambi racconteranno ogni singolo momento del durissimo percorso in cui si sono dovuti districare tra menzogne e depistaggi, trappole e ingiurie: “Giorno dopo giorno, ora dopo ora, rievocano i fatti con estrema lucidità e rigore, tutte le emozioni dirompenti che hanno vissuto nella formidabile prova di tenacia e coraggio affrontata in questi lunghi anni. Solo l’incrollabile amore per Stefano, e per la Verità, hanno dato loro la forza
Roma aprì una nuova inchiesta, nel corso della quale il maresciallo Riccardo Casamassima ha rivelato, riferendosi a Cucchi “è successo un casino, hanno massacrato di botte un arrestato”. Al termine della nuova inchiesta saranno dunque poi iscritti nel registro degli indagati cinque carabinieri, fra cui Alessio Di Bernardo, Raffaele D’Alessandro e Francesco Tedesco, che rispondono di omicidio preterintenzionale. A seguito di una nuova perizia medica, nel dicembre 2015 un nuovo barlume di luce accende i cuori della famiglia Cucchi: sarà annullata anche l’assoluzione dei cinque medici del Pertini. Nel 2016, però, seguirà una nuova assoluzione, in quanto si sostenne nuovamente che la causa della morte del giovane fu l’inanizione. Chiusa l’inchiesta bis, con le ulteriori aggiuntive testimonianze oltre quelle di Casamassima, a presenziare sul banco degli imputati per la prima volta cinque carabinieri (che, a luglio dello stesso anno, saranno rinviati a giudizio) di cui tre – Alessio Di Bernardo, Raffaele D’Alessandro e Francesco Tedesco – accusati di omicidio preterintenzionale e di abuso di autorità; Tedesco, insieme a Mandolini, è accusato anche di falso e calunnia insieme con il maresciallo Roberto Mandolini; solo di calunnia, invece, risponde il militare Vincenzo Nicolardi che avrebbe falsamente accusato gli agenti della polizia penitenziaria. La Corte Suprema, intanto, annullò. per la seconda volta le assoluzioni dei cinque medici, accusati di omicidio colposo nei confronti di Cucchi. La vera e definitiva svolta al processo si avrà due anni dopo, nell’ottobre del 2018, quando l’imputato Tedesco – testimone dei fatti - rivelerà al pm tutto ciò che fino a quel momento aveva taciuto. Confessa, convintamente, del pestaggio ai danni di Stefano Cucchi operato dagli agenti Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro, aggiungendo di non aver parlato finora perché intimorito e minacciato dai colleghi. A quel punto, la Procura avviò degli accertamenti, cominciando altresì ad indagare sui depistaggi delle indagini sulla morte di Stefano Cucchi. Tedesco, testimoniando nuovamente nel marzo del 2019, chiedendo sentitamente scusa alla famiglia del giovane,
straziata dal dolore ma con la viva speranza di poter fare finalmente giustizia. Il 14 novembre 2019, una sentenza che rimarrà alla storia: dieci anni dopo la morte di Cucchi, i giudici della prima Corte di Assise di Roma condannano, con l’accusa di omicidio preterintenzionale, i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro, tra l’altro interdetti in perpetuo dai pubblici uffici; assolvono, invece,“per non aver commesso il fatto” il militare Francesco Tedesco. Sentenziano, inoltre, con l’accusa di falso, una condanna a tre anni e otto mesi per il maresciallo Roberto Mandolini e a due anni e mezzo per Tedesco. Per l’ulteriore imputazione di calunnia, contestata al carabiniere Vincenzo Nicolardi e ai colleghi Tedesco e Mandolini, il pm ha sollecitato una sentenza di non procedibilità per prescrizione del reato^16. Per quanto riguarda il fronte medico, la Corte d’Assise sancisce un’assoluzione e quattro prescrizioni (compreso il primario dell’ospedale dove fu ricoverato Cucchi). Da notare che il processo ai medici ha infatti avuto un iter complicatissimo, con assoluzioni, annullamenti e rinvii^17. La procura di Roma, a seguito dell’ultima sentenza, ha impugnato la sentenza di condanna della Corte d’Assise di Roma, ritenendo non ammissibili le attenuanti riconosciute agli agenti Raffaele D’Alessandro, Alessio Di Bernardo e, soprattutto, a Roberto Mandolini, come anche affermato da Ilaria Cucchi^18. (^16) DI FATTO QUOTIDIANO, Stefano Cucchi, attesa per la sentenza per i cinque carabinieri imputati. La sorella: “Spero possa avere giustizia e riposare in pace”, 14 novembre 2019 (^17) FODERI A., Il Caso Cucchi, dall’inizio, in “Wired.it”,15 novembre 2019 (^18) DI CORRIERE DELLA SERA, Cucchi, la procura impugna la sentenza: nessuna attenuante ai carabinieri, 21 marzo 2020
funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate”^20. La tortura viene dunque definita come qualsiasi atto attraverso il quale vengono intenzionalmente inflitti gravi dolori e severe sofferenze (fisiche o mentali), attraverso il coinvolgimento di un pubblico ufficiale e per uno specifico proposito. Ad integrazione ed arricchimento dell’art.1 va poi letto l’art. 16 della stessa convenzione, che chiede ad ogni Stato di “proibire in ogni territorio sotto la sua giurisdizione altri atti costitutivi di pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti che non siano atti di tortura quale definita all’articolo 1, qualora siano compiuti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisce a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso a tacito” 21 . In sostanza, leggendo congiuntamente i due articoli, se ne desume che siano proibiti ai sensi della CAT anche comportamenti che non rientrino nella definizione di tortura di cui all’art. 1 - in particolare atti privi dell’elemento dell’intenzionalità o non perpetrati per gli specifici propositi in esso contenuti - che possono invece essere classificabili quali trattamenti crudeli o inumani secondo l’articolo 16; atti rivolti all’umiliazione della vittima, tra l’altro, costituiscono trattamenti degradanti anche quando non siano stati inflitti gravi dolori^22. A questo proposito, il Relatore speciale sulla tortura delle Nazioni Unite nel 2006 affermò che, in una situazione di detenzione o di controllo diretto da parte del personale di polizia – che vede, per forza di cose, la vittima in una condizione di impotenza – si deve escludere (^20) La Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, in https://www.unhcr.it/ (^21) Ibidem (^22) NOWAK M., McARTHUR E. the distinction between torture and cruel, inhuman or degrading treatment, Torture: quarterly journal on rehabilitation of torture victims and prevention of torture, 2006
l’applicazione di qualsivoglia criterio di proporzionalità, poiché non è ammesso in alcun caso il ricorso alla violenza fisica o psicologica da parte di funzionari pubblici; qualora ciò si verificasse, si configurerebbe sempre quale trattamento crudele ed inumano^23. Nel dettaglio, se l’utilizzo della forza in una situazione di detenzione ha il proposito di umiliare il detenuto, si configurerebbe, inoltre, la fattispecie del trattamento o della punizione degradante; qualora invece con l’inflizione si vogliano raggiungere gli intenti di cui all’art. 1 della CAT, la fattispecie sarà senza dubbio quella della tortura^24. Con specifico riferimento alla natura degli atti classificabili quali torture e di trattamenti crudeli, inumani e degradanti (CIDT), senza dubbio le forme più comuni sono rappresentate da pugni, calci, schiaffi o l’atterrare la vittima. E’ ormai quasi universalmente riconosciuto nel fronte medico che questo genere di percosse abbia delle ripercussioni non solo dal punto di vista fisico, ma anche (e a volte soprattutto) mentale ed emotivo, indipendentemente dalla condizione psicologica antecedente al fatto^25. In altre parole, la tortura e i CIDT si caratterizzano per la capacità di aggredire le strutture psicologiche fondamentali dell’individuo, costituendo a tutti gli effetti un evento psico-traumatico con caratteristiche peculiari. Nel caso specifico del giovane Cucchi, si può oltremodo affermare che – in virtù di quanto fino ad ora esposto, chi lo abbia aggredito gli abbia inferto gravi dolori e severe sofferenze. Tenendo conto che, con ogni probabilità – come anche asserito e pronunziato dalla stessa Corte di Assise di Roma – la responsabilità dell’azione violenta (o delle azioni violente) è in capo a dei pubblici ufficiali, e considerando altresì la probabile intenzionalità degli stessi nell’inflizione del dolore, nonché i propositi da cui erano (^23) NOWAK M., McARTHUR E. the distinction between torture and cruel, inhuman or degrading treatment, Torture: quarterly journal on rehabilitation of torture victims and prevention of torture, cit. (^24) Ibidem (^25) Protocollo di Istanbul. Manuale per un’efficace indagine e documentazione di tortura o altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante.