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descrizione storica del caso di stefano cucchi
Tipologia: Tesi di laurea
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La seguente tesi mira ad esaminare il percorso storico del difficile superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari (O.p.g.) con il fine di rilevare come queste strutture si sia- no presentate come luoghi di isolamento e esclusione so- ciale, nelle quali il folle-reo veniva inserito per salvaguar- dare la società; ciò appare in contrasto con i principi della nostra Costituzione. Con il termine Ospedale psichiatrico giudiziario, inizial- mente denominato ”manicomio criminale” e “manicomio giudiziario”, ci si riferisce all’istituzione totale in cui ven- gono confinati come misura di sicurezza individui che, pur avendo commesso crimini, sono stati prosciolti per infer- mità psichica, per intossicazione incurabile da alcol o stu- pefacenti, o per sordomutismo non trattato. L’Opg è una forma di misura di sicurezza che considera la problematica della riduzione della libertà personale per fi- nalità differenti da quello della semplice repressione dell’illecito. Questa istituzione ha infatti il doppio scopo di cura e controllo, nonostante quest’ultimo abbia prevalso sulla prima. Nel primo capitolo ho descritto la disciplina delle misure di sicurezza analizzandone destinatari e presupposti di ap- plicabilità, soffermandomi in particolar modo sui concetti di imputabilità e di pericolosità sociale e giungendo, infi- ne, alla classificazione delle misure di sicurezza e alle loro caratteristiche di applicazione ed esecuzione. In seguito ho ritenuto necessario conoscere la storia degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, attraverso l’analisi di al- cune norme, sentenze della Corte Costituzionale in modo
tale da capire come si è giunti alle recenti normative che ne dispongono il superamento. Quindi è presente un lavo- ro di approfondimento delle diverse misure normative va- rate dagli anni Ottanta fino ai nostri giorni, svoltosi paral- lelamente a quello relativo alle misure detentive. L’urgenza di una riforma radicale risultò inevitabile so- prattutto quando la Commissione Marino effettuò un’indagine relativa a queste strutture nel 2008. Nel corso di quest’anno infatti, con la denuncia relativa alla verifica dell’efficienza del Servizio Sanitario Nazionale, la Com- missione Marino divulgò in mondovisione le immagini delle condizioni inumani e degradanti a cui erano sottopo- sti i ricoverati in Opg, facendo così riemergere questa pro- blematica che era stata troppo a lungo accantonata. Di grande portata rivoluzionaria fu la legge n. 9/2012, modificata più volte, la quale pose le fondamenta per il concreto superamento degli Ospedali psichiatrici giudizia- ri. Questa normativa si propose con lo scopo di scongiura- re altre violazioni dei diritti dei ricoverati, come per esem- pio quella rappresentata dagli ergastoli bianchi, in cui il soggetto permaneva all’interno della struttura oltre al limi- te stabilito in sede di processo a causa di continue proro- ghe. Fu di particolare rilevanza a questo riguardo la storia di Vito de Rosa, un ricoverato trattenuto dall’istituzione totale per oltre cinquanta anni. Per ricondurre l’esecuzione delle misure di sicurezza inse- rite all’interno di un contesto di diritto penale costituzio- nalmente orientato, l’azione normativa deve essere attuata basandosi su tre tipi di interventi: la dimissione degli in- ternati non più socialmente pericolosi, la stretta coopera- zione tra figure penitenziarie e medico-sanitarie e infine la realizzazione di Residenze per l’Esecuzione delle Misure
1.1 Premessa
Nel regime penale italiano la coesistenza delle pene e delle misure di sicurezza ha dato origine al sistema sanzionato- rio del doppio binario. Il sistema sanzionatorio del doppio binario è caratterizzato da due binari: da un lato le pene, incentrate sull’imputabilità del soggetto con il fine di puni- re il reato commesso; dall’altro le misure di sicurezza, fondate sul concetto di pericolosità sociale dell'autore del reato e di durata indeterminata. La pena detentiva ha un fine repressivo e punitivo mentre le misure di sicurezza hanno lo scopo di difesa sociale, di prevenire la commissione di altri reati e di rieducare il reo. Il sistema del doppio binario prevede accanto alle pene per i soggetti imputabili le misure di sicurezza per i soggetti pericolosi. Riguardo ai soggetti imputabili e allo stesso tempo socialmente pericolosi il doppio binario si risolve applicando in modo congiunto sia la pena sia la misura di sicurezza. Ciò comporta una criticità del nostro sistema che può portare a una doppia privazione della libertà per- sonale del soggetto, maggiore del limite dalla colpevolez- za del reato.
1.2 Il concetto di imputabilità
In Italia il concetto di imputabilità è ancorato alla presenza o meno di un’infermità mentale. Dopo aver considerato quanto questa infermità abbia inciso sulla capacità di in- tendere e di volere del soggetto al momento del reato,
Sulla base del concetto di imputabilità si suddividono i de- stinatari delle diverse misure di sicurezza i quali possono essere soggetti imputabili, soggetti semi-imputabili o sog- getti non imputabili. Alle prime due categorie le misure di sicurezza si applicano cumulativamente con la pena, men- tre ai soggetti non imputabili si applicano in modo esclu- sivo. Gli articoli 102 103 e 104 del codice penale individuano tre tipi di soggetti imputabili e allo stesso tempo social- mente pericolosi destinati alle misure di sicurezza: delin- quente abituale, professionale e per tendenza. In queste tre categorie si sta parlando di soggetti imputabi- li per i quali la misura di sicurezza, giustificata dalla di- chiarazione di pericolosità sociale, viene applicata cumu- lativamente con la pena, proprio perché si tratta di persone capaci di intendere e di volere. Invece le altre due tipolo- gie di soggetti destinatari delle misure di sicurezza sono: le persone semi-imputabili e quelle non imputabili. Questi soggetti non imputabili, che verranno quindi assolti dal re- ato loro commesso, in seguito all’accertamento della pre- senza del vizio di mente e all’accertamento della pericolo- sità sociale del reo saranno i destinatari delle misure di si- curezza. Riguardo alle persone semi-imputabili vi è l’articolo 89, Vizio parziale di mente, del Codice Penale che cita: “Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d’intendere o di volere, ri- sponde del reato commesso; ma la pena è diminuita.” Si parla, quindi, di persona semi-imputabile nei casi di semi-infermità di mente, per i quali viene applicata una pena diminuita rispetto al soggetto imputabile. Anche in
questo caso, come detto precedentemente, si parla di si- stema del doppio binario, in quanto pena e misura di sicu- rezza vengono applicate cumulativamente. Passando ora al soggetto non imputabile per vizio totale di mente il codice penale stabilisce che l’infermo di mente non può scontare alcuna pena, in quanto, secondo l’articolo 88 c.p., ritenuto non imputabile: “Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da esclude- re la capacità di intendere o di volere.” Per questo il soggetto non imputabile verrà assolto dal rea- to commesso. Si accolgono i soggetti non imputabili e se- mi-imputabili all’interno delle misure di sicurezza perché una volta accertata la presenza del vizio parziale o totale di mente è necessario il giudizio circa la pericolosità sociale. Il concetto di infermità si è evoluto nel corso degli anni. Oggi quali persone rientrano in tale categoria, a quali di- sturbi deve essere soggetto l’autore di reato per non essere quindi considerato imputabile? Andiamo ora ad approfon- dirlo nel paragrafo successivo.
1.3 Infermità mentale
Le infermità mentali sono veri e propri disturbi aventi un substrato organico o biologico che rientrano in un quadro organico collocabile all’interno di un preciso modello no- sografico come il DSM 5 e ICD X. Facendo riferimento al pensiero Freudiano, le istanze psichiche dell’ES, Io e Su- per Io sarebbero in conflitto e le fantasie inconsce prende- rebbero il sopravvento, in modo tale che la realtà interna del paziente diventerebbe più significativa. Questo nell’individuo compora una sindrome che causerebbe una
uno stato tale di incapacità di intendere e di volere da far ritenere quel determinato comportamento deviante come una conseguenza della malattia o della condizione di cui il soggetto è affetto. Oltre alla valutazione diagnostica dell’infermità e alla va- lutazione della sua incidenza sulla capacità d’intendere o di volere al momento del fatto, occorre quindi la valuta- zione del rapporto tra infermità e reato, nel senso di capire se quella determinata infermità ha o non ha inciso su quel particolare reato. Le anomalie che influiscono sulla capacità di intendere e di volere sono solo le malattie mentali in senso stretto: ri- tardo mentale, psicosi e Psicosi Organiche. La giurispru- denza degli anni Cinquanta è stata prevalentemente infor- mata a un modello medico, cioè ad un modello univoco e univocamente teso ad escludere dalle ipotesi di non impu- tabilità quelle situazioni che non derivano da un disturbo che rientra in un preciso schema classificatorio della noso- grafia psichiatrica. Posto che il riferimento era poi a una nosografia che collocava le psicopatie e le nevrosi fra le anormalità piuttosto che fra i disturbi veri e propri, e più in generale ad una psichiatria di stampo organicistica, ne se- guiva, che psicopatie, nevrosi, e quant’altro non erano ri- levanti ai fini dell’imputabilità. Da qui “Solo l’infermità mentale avente una radice patologica e fondata su una causa morbosa può fare escludere o ridurre, con la capa- cità di intendere e di volere, l’imputabilità, mentre tutte le anomalie del carattere, pur se indubbiamente incidono sul comportamento, non sono idonee ad alterare nel soggetto la capacità di rappresentazione o di autodeterminazione” (Cass., Sez. I, n. 13202/1990). Inoltre la sentenza delle Se- zioni riunite della Corte di Cassazione italiana recita: “Le
anomalie che influiscono sulle capacità di intendere e di volere sono solo le malattie mentali in senso stretto, cioè le insufficienze cerebrali originarie o quelle derivanti da conseguenze originarie o quelle derivanti da conseguenze stabilizza tedi danni cerebrali di varia natura, nonché le psicosi acute o croniche, contraddistinte, queste ultime, da un complesso di fenomeni psichici che differiscono da quelli tipici di uno stato di normalità per qualità e non per quantità”. Invece “esula dalla nozione di infermità menta- le il gruppo delle cosiddette abnormità psichiche, come le nevrosi e le psicopatie, che non sono indicative di uno sta- to morboso e si sostanziano in anomalie del carattere non rilevanti ai fini dell’imputabilità degli articoli 88 e 89 c.p., in quanto hanno natura transeunte, si riferiscono alla sfe- ra psicointellettiva e volitiva e costituiscono il naturale portato di stati emotivi e passionali”( Cass., Sez. VI, n 26614/2003); le manifestazioni di tipo nevrotico, depres- sive, i disturbi della personalità, comunque prive di un substrato organico, la semplice insufficienza mentale “non sono idonee a dare fondamento ad un giudizio di in- fermità mentale” (Cass., Sez I, n. 7523/1991). Le semplici anomalie del carattere o i disturbi della perso- nalità non influiscono sulla capacità di intendere e di vole- re, poichè la malattia mentale rilevante per l’esclusione o comunque per una riduzione dell’imputabilità è solo quel- la medico-legale, che dipende da uno stato patologico ve- ramente serio, deve comportare una degenerazione della sfera intellettiva e volitiva dell’agente. È opportuno dun- que chiarire la differenza tra psicosi e psicopatia, la prima è compresa nell’ambito delle malattie mentali mentre la seconda va considerata una mera caratteropatia ovvero un’anomalia del carattere che non incidendo sulla sfera in-
Il sordomutismo (solo in alcuni casi), articolo 96 codice penale Inoltre esistono anche delle cause che possono permettere una diminuzione dell’imputabilità, oltre al vizio parziale di mente, disciplinato dall’articolo 89 codice penale, trovia- mo: Ubriachezza dovuta al caso fortuito o a forza maggiore, ar- ticolo 91 codice penale Azione di sostanze stupefacenti, articolo 93 codice penale cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacen- ti, articolo 95 codice penale Sordomutismo, articolo 96 codice penale Minore degli anni 18, articolo 98 codice penale
L’articolo 97 del codice penale interessa la minore età: “ Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni”. Qualsiasi individuo sotto l’età di quattordici anni verrà as- solto perché non imputabile, invece l’imputabilità può di- minuire secondo l’articolo 98: “è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fat- to, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora di- ciotto, se aveva la capacità di intendere e di volere, ma la pena è diminuita”. In queste situazioni vi deve essere un accertamento caso per caso, legato alla valutazione della maturità psico- sociale dell’individuo. Questo perché lo sviluppo celebrale di una persona si protrae oltre i 20 anni. L’ultima parte del cervello che si forma è la corteccia prefrontale, sede delle funzioni esecutive ovvero della pianificazione, della defi- nizione delle priorità, dell’organizzazione dei pensieri, del controllo degli impulsi e della valutazione delle conse-
guenze delle proprie azioni. L’ultima parte del cervello a maturare è dunque quella coinvolta nella capacità di pren- dere decisioni ponderate e responsabili. Altro fattore che può escludere o alleviare l’imputabilità di un soggetto è il sordomutismo, secondo l’articolo 96 del codice penale: “Non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua in- fermità, la causa di intendere o di volere. Se la capacità d’intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita” Anche in questo caso la rilevanza dell’infermità deve esse- re valutata caso per caso. Nel caso di ubriachezza e intossicazione da sostanze il co- dice penale con l’articolo 91 cita: “ Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità d’intendere o di volere, a ca- gione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore. Se l’ubriachezza non era piena ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d’intendere o di volere la pena è diminuita”. Continua in seguito con l’articolo 92: “L’ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce l’imputabilità. Se l’ubriachezza era preordinata al fine di commettere un re- ato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata”. Il reato commesso sotto effetto di sostanze alcoliche o stu- pefacenti, non sempre implica il riconoscimento di un vi- zio di mente anzi se questa è preordinata vi è l’aumento della pena mentre se è abituale vi è un aumento della pena e la misura di sicurezza, come infatti , stabiliscono l’articolo 94 e 221 codice penale. L’articolo 94 c.p. cita: