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Il Concorso di Persone: Funzioni, Struttura e Requisiti, Appunti di Diritto Penale

Il concetto di concorso di persone in diritto penale, le sue funzioni e la sua struttura. Il concorso di persone si riferisce alla responsabilità penale di più persone per lo stesso reato. dei requisiti per la responsabilità penale di chi concorre, come la pluralità di persone, la realizzazione del fatto, il contributo causale e la consapevolezza e volontà di contribuire. Vengono inoltre esaminate le eccezioni e le deroghe alla regola del concorso.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 01/06/2021

beppebeppe3
beppebeppe3 🇮🇹

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IL CONCORSO DI PERSONE
FUNZIONI DELLE NORME SUL CONCORSO
Esse assolvono a due funzioni in due fasi successive:
1) "funzione incriminatrice"=> ART 110,115,116,117,119 danno rilevanza a comportamenti "atipici",
estendendo quindi la responsabile anche a chi concorre.
2) "funzione di disciplina del trattamento sanzionatorio"=>ART 111,112,114,118 individuano la "misura"
delle pena per ciascun concorrente.
LA STRUTTURA DEL CONCORSO
-4 elementi:
a) pluralità di persone
b) realizzazione del fatto
c) contributo causale della condotta atipica
d) consapevolezza e volontà di contribuire
A) PLURALITÀ
Nei reati "monosoggettivi"(es furto, omicidio doloso) deve "concorrere" almeno un altra persona (c.d
partecipe) che si affianca all c.d "autore"( colui...la quale condotta è descritta dalla norma incriminatrice di
parte speciale).
Nei reati "plurisoggettivi" (es rissa, bigamia) deve "aggiungersi" almeno un altra persona a quelle la cui
condotta già rischiosità dalla norma.
Rientrano nei concorrenti anche le persone "non imputabili" o "non punibili":
l irrilevanza del imputabilità e della punibilità per la sussistenza del concorso deriva dagli ART 111 co1 e 112
co4 i quali prevedono "circostanze aggravanti" nei confronti di chi ha determinato tali persone a
commettere il fatto.
B) REALIZZAZIONE DEL FATTO
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IL CONCORSO DI PERSONE

FUNZIONI DELLE NORME SUL CONCORSO

Esse assolvono a due funzioni in due fasi successive:

  1. "funzione incriminatrice"=> ART 110,115,116,117,119 danno rilevanza a comportamenti "atipici", estendendo quindi la responsabile anche a chi concorre.
  2. "funzione di disciplina del trattamento sanzionatorio"=>ART 111,112,114,118 individuano la "misura" delle pena per ciascun concorrente. LA STRUTTURA DEL CONCORSO -4 elementi: a) pluralità di persone b) realizzazione del fatto c) contributo causale della condotta atipica d) consapevolezza e volontà di contribuire A) PLURALITÀ Nei reati "monosoggettivi"(es furto, omicidio doloso) deve "concorrere" almeno un altra persona (c.d partecipe) che si affianca all c.d "autore"( colui...la quale condotta è descritta dalla norma incriminatrice di parte speciale). Nei reati "plurisoggettivi" (es rissa, bigamia) deve "aggiungersi" almeno un altra persona a quelle la cui condotta già rischiosità dalla norma. Rientrano nei concorrenti anche le persone "non imputabili" o "non punibili": l irrilevanza del imputabilità e della punibilità per la sussistenza del concorso deriva dagli ART 111 co1 e 112 co4 i quali prevedono "circostanze aggravanti" nei confronti di chi ha determinato tali persone a commettere il fatto. B) REALIZZAZIONE DEL FATTO

Secondo requisito è che sia stato realizzato il fatto di reato descritto da una norma incr nella forma tentata o consumata. Questo requisito è imposto dall ART 115 che sancisce la non punibilità per l accordo o l istigazione.

  • Modello del accessorietà Il legislatore ha modellato il concorso su questa idea: "Il comportamento atipico è rilevante se e in quanto accede a un fatto principale tipico" Il nostro ordinamento ritiene "sufficiente" che la condotta atipica acceda un fatto tipico ( accessorietà minima)....non sono condizioni ne l antigiuridicità ne la colpevolezza ne la punibilità. -ART 119 co2: "Circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per TUTTI COLORO che sono concorsi nel reato" Tuttavia ci sono dell eccezioni sulle cause di giustificazione c.d personali, ART 119 co 1 "Circostanze soggettive che escludono la pena hanno effetto solo per la persona a cui si riferiscono" ( tale disciplina si applica anche alla colpevolezza) -ART 86 "determinazione in altri dello stato d incapacità, allo scopo di far commettere un reato"....la responsabilità è del istigatore. -ART 48 dispone che in caso di errore determinato dall altrui inganno "del fatto risponde chi l ha determinata a commetterlo" -Diverso è la situazione quando il fatto sia stato commesso per costringimento fisico, in tal caso ART 46 dispone: "non è punibile che ha commesso un fatto per esservi stato costretto da altri, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o sottrarsi". C) CONTRIBUTO CAUSALE Non vi può essere concorso se "la condotta atipica non ha esercitato un influenza causale sul fatto concreto tipico realizzato da altri" in quanto senza questo collegamento la condotta atipica non reca nessun danno all offesa.

"RESPONSABILITÀ DEL PARTECIPE PER UN EVENTO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO"

Se il fatto concreto di reato integra una figura di reato diversa da quella che il partecipe voleva contribuire a realizzare, la disciplina del dolo imporrebbe di escludere la responsabilità del partecipe stesso. Questa regola viene "infranta" dall ART 116 che dispone "qualora il reato sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l evento è CONSEGUENZA della sua azione od omissione". => che si tratta di una delle ipotesi più vistose di responsabilità oggettiva..... ....disciplina armonizzata se al partecipe può essere mosso il rimprovero di aver contribuito "per colpa". IL CONCORSO NEL REATO PROPRIO Abbiamo già visto(cap 6) che ci può essere il concorso di "esterno" in reato proprio(vedi def.) -In primo luogo l estranei deve contribuire causalmente nelle consuete forme(concorso materiale e morale), si discute se sia possibile un "inversione dei ruoli" Cioè se possa essere l estraneo a commettere il fatto tipico, relegando l intraneo al ruolo di mero partecipe..... ....la disciplina afferma che "l autore di un reato proprio può essere solo l intraneo.... ...ad imporlo è il principio di legalità. -In secondo luogo, il "dolo del partecipe" esige " la consapevolezza della qualità rivestita dall intraneo, il quale è elemento costitutivo del fatto di reato proprio. -ART 117 introduce deroga che riguarda le sole ipotesi in cui un mutamento del titolo del reato non valga a rendere penalmente rilevanti i fatti che sarebbero altrimenti privi di rilevanza penale: in altre parole la deroga riguarda le ipotesi in cui, accanto alla figura del reato proprio, esista una corrispondente figura di reato comune=> in questo caso non è necessario che l estraneo conosca la qualifica soggettiva dell intraneo. IL CONCORSO NEI REATI NECESSARIAMENTE PLURISOGGETTIVI È pacifico che si possa configurare tale concorso :

la funzione incriminatrice assolta dall ART 110 consente di dare rilevanza anche alla condotta atipica di chi "istiga"o "agevola" la commissione di un reato necessariamente plurisoggettivo.(es sarà concorrente chi dia informazioni ad un gruppo che vuole fare rissa ecc). Quanto ai reati necessariamente plurisoggettivi "impropri", cioè quei reati nei quali la norma richiede una pluralità di condotte da parte di una pluralità di persone, saranno assoggettati a pena solo quelle condotte che costituiscono una condotta atipica cioè tutte quelle diverse da quelle descritte dalle norme incriminatrici. (Problema apparente della configurabilità di un concorso di persone riguardo i reati associativi). IL CONCORSO MEDIANTE OMISSIONE La forma omissiva ha 2 requisita indispensabili:

  1. deve sussistere una "posizione di garanzia" cioè in capo ad un soggetto deve sussistere "l obbligo giuridico di impedire la commissione del reato da parte di altri => in assenza di tale obbligo non c'è partecipazione nel reato.
  2. l omissione deve essere "condizione necessaria per la commissione del reato, bisogna cioè accertare se l azione doverosa che si è omesso di compiere avrebbe impedito la realizzazione del fatto concreto da parte dell autore. IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO La pena per ciascun concorrente va individuata all interno di una comune cornice edittale: quella prevista per il reato realizzato in concorso. Nell ART 110 si legge "quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita dalla legge”