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Il concetto di responsabilità penale per concorso, come disciplinato dal codice rocco. Esplora il significato indeterminato del termine 'concorrere', le differenze rispetto al codice zanardelli e altri codici europei, i presupposti indefettibili, le distinzioni tra concorso materiale e morale, e le critiche alla dottrina. Una profonda comprensione della responsabilità penale per concorso.
Tipologia: Appunti
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L’ art 110 integra una clausola estensiva della responsabilità penale , poiché va a rendere punibili (come gli artt. 56 e 40) comportamenti atipici ai sensi delle singole norme incriminatrici; ciò accade per esempio per l’omicidio, nel quale è punito colui che cagiona la morte di un uomo ma anche chi incoraggia, determina, aiuta taluno ad uccidere. L’art 110 però è uno dei più indeterminati dell’ordinamento, poiché non spiega il significato del termine concorrere, in maniera tautologica. Rispetto al codice Zanardelli e ad altri codici europei, il codice Rocco disciplina a riguardo il principio di equivalenza causale e della pari responsabilità dei concorrenti , affidando eventuali differenze tra i vari concorrenti al sistema delle circostanze aggravanti e attenuanti speciali. Dal punto di vista dell’efficacia causale del concorso, esso oscilla dalla mera attività di agevolazione al contributo condizionalistico, quindi ricomprende sia atteggiamenti necessari e veri e propri antecedenti della condotta sia atteggiamenti di semplice aiuto. I presupposti indefettibili del concorso risultano:
purché , intervenendo nella fase ideativa, preparatoria o esecutiva, a livello di contributo materiale o morale, ne abbia effettivamente reso più pronta, facile o grave la realizzazione secondo un giudizio ex post. Questo comporta in realtà una dilatazione della responsabilità per concorso, forse andando oltre i requisiti di determinatezza e tassatività, ma è anche vero che quando il legislatore voleva che la condotta dovesse essere di carattere necessario lo ha espressamente fatto, come nell’art 116. Anche l’opinione che richiede che la condotta si ponga sempre come condizione essenziale ma non dell’intero reato quanto di una delle sue circostanze o modalità concrete di verificazione, pecca di determinatezza. La dottrina a riguardo ha delimitato le condotte che possono essere considerate concorsuali in base all’ organizzazione e al nesso di reciproca strumentalità. Secondo la prima ricostruzione, assume rilievo di concorso il contributo funzionale, secondo un giudizio ex ante, allo scopo criminoso, anche se intervenuto nella fase preparatoria o organizzativa, dunque non strettamente necessario per la commissione del reato; la critica è che sono escluse le condotte di accordo sopravvenuto , tenendo conto solo di quelle con accordo preventivo. Il secondo caso muove da una visione dell’illecito concorsuale frazionata nel quale ogni contributo assume rilevanza in quanto strumentale rispetto ad un altro, sulla base di una vera e propria decisione di procedere a contribuire grazie al contributo dell’altro. Questo pensiero è coerente con la complessità dell’illecito concorsuale e con l’impossibilità talvolta di distinguere tra condotte principali e accessorie, ma rischia nella catena dei contributi di rendere un certo contributo tale solo sulla base di una scelta autonoma di altri di utilizzarlo per commettere il reato. Questa è la tesi della fattispecie plurisoggettiva eventuale , che meglio esprime i criteri di equa distribuzione della responsabilità penale. In ogni caso dal concorso vanno escluse le ipotesi di mera connivenza, l’offerta di collaborazione non accolta, comportamenti meramente passivi, la casuale presenza del soggetto sul luogo del delitto, a meno che non avesse obbligo giuridico di impedimento. Si può distinguere tra il concorso attivo e quello passivo , a seconda che il comportamento del singolo abbia attivato (o contribuito a) il processo causale che conduce all’evento, o non ne abbia impedito il decorso o non abbia diminuito il rischio che si è concretizzato. Mentre il secondo è soltanto omissivo, il primo è sia