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Il diritto commerciale e le società, Dispense di Diritto Commerciale

Ildiritto commerciale e delle società, con particolare attenzione alle società cooperative, alle operazioni straordinarie, ai gruppi di società e alle società quotate su mercati regolamentati. Vengono analizzate le fonti normative, il passato storico del diritto commerciale e le sue peculiarità rispetto al diritto privato. Inoltre, viene spiegata l'importanza del diritto commerciale nell'economia moderna e la sua regolamentazione attraverso controlli e leggi speciali.

Tipologia: Dispense

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23 feb 2022
Diritto commerciale mod. B
Oggetto corso:
-Società cooperative
-Operazioni straordinarie (fusione e scissione)
-Gruppi di società
-Società quotate su mercati regolamentati
Fonti normative:
Codice civile
TUF (Testo unico finanza)
TUB (testo unico bancario)
Il diritto commerciale non c’è sempre stato, diritto speciale, che si applica agli atti di commercio. A metà 1500 Stracca
riflette su questa idea, ma atti commerciali esistono da sempre. Sviluppo legislativo e pubblicistico che si è sviluppato
molto nel tempo, vicende storiche importanti, nel 1673, promulgata Ordonnance du commerce che sottoponeva a un
certo controllo i risultati degli atti di commercio.
Peculiarità del diritto commerciale che unisce interessi e logiche economiche, con quelle giuridiche. Nel diritto privato
invece le logiche economiche rilevano solo nella volontà dei singoli. Logiche economiche qui assumono invece
dimensione generale e non privatistica, collettiva.
Quindi idea della particolarità del diritto commerciale inizialmente ‘quantitativa’, contratti molto più numerosi, obbliga
a depositare bilanci perché hanno interesse collettivo.
Il fisco è creditore involontario; dipende da volume affari e dichiarazione redditi ecc., più rilevante che per individui
singoli.
Le società esistono da tempi immemorabili, oggi si crea però un’entità vera e propria.
Srl rende facile il trasferimento delle quote. Le antiche società invece non erano enti autonomi, erano i singoli che si
obbligavano verso i terzi, responsabilità era problema interno tra i soci.
Grande sviluppo a fine medioevo, tra cui le società erano finanziate da ricchi, e gli imprenditori facevano il viaggio e gli
scambi veri e propri (origine società in accomandita).
Sviluppo poi durante epoca delle colonie, soprattutto Inghilterra e Olanda, la più grande colonia era l’India. Dal punto
di vista del diritto commerciale la novità era che per poter commerciare con le colonie bisognava avere ingenti quantità
di denaro e dipendenti. Le più famose erano la Compagnia olandese delle Indie orientali e la Compagnia inglese delle
Indie orientali, 1602, proseguono fino a fine 1800 (olandese), chiusa con atto dei sovrani dell’epoca, autorità politica,
non volontà dei soci. Ingresso dell’autorità politica in queste società (di capitali) è ‘normale’. È esistita anche una
Compagnia delle Indie genovese, che voleva imitare le altre due, ma pochi finanziamenti, finisce presto. (Vedi Banco di
San Giorgio a Genova. A Siena due vie che si chiamano ‘dei Banchi di sopra’ e ‘di sotto’. I banchi erano proprio dove si
svolgeva l’attività finanziaria. Inventata lettera di cambio proprio lì.)
Inventato poi soggetto di diritto che non trasmette la propria responsabilità ai soci. Soggetto autonomo e svincolato dai
soci finanziatori. Partecipazione incorporata in un pezzo di carta (anche oggi se non c’è dematerializzazione).
“Incorporata” = Compagnia Indie orientali non nasce semplicemente come atto privato, ma che crea meccanismo che x
poter avere vita deve essere incorporato, atto del potere politico che crea politicamente come soggetto autonomo di
diritto. Quindi Compagnia creata e chiusa da atto politico.
Commistione legge-economia insita al diritto commerciale, non si può prescindere da certi controlli.
Art. 47 Cost: La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla
l'esercizio del credito.
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23 feb 202 2 Diritto commerciale mod. B Oggetto corso:

- Società cooperative

- Operazioni straordinarie (fusione e scissione)

- Gruppi di società

- Società quotate su mercati regolamentati

Fonti normative:

  • Codice civile
  • TUF (Testo unico finanza)
  • TUB (testo unico bancario) Il diritto commerciale non c’è sempre stato, diritto speciale , che si applica agli atti di commercio. A metà 1500 Stracca riflette su questa idea, ma atti commerciali esistono da sempre. Sviluppo legislativo e pubblicistico che si è sviluppato molto nel tempo, vicende storiche importanti, nel 1673, promulgata Ordonnance du commerce che sottoponeva a un certo controllo i risultati degli atti di commercio. Peculiarità del diritto commerciale che unisce interessi e logiche economiche, con quelle giuridiche. Nel diritto privato invece le logiche economiche rilevano solo nella volontà dei singoli. Logiche economiche qui assumono invece dimensione generale e non privatistica, collettiva. Quindi idea della particolarità del diritto commerciale inizialmente ‘quantitativa’, contratti molto più numerosi, obbliga a depositare bilanci perché hanno interesse collettivo. Il fisco è creditore involontario; dipende da volume affari e dichiarazione redditi ecc., più rilevante che per individui singoli. Le società esistono da tempi immemorabili, oggi si crea però un’entità vera e propria. Srl rende facile il trasferimento delle quote. Le antiche società invece non erano enti autonomi, erano i singoli che si obbligavano verso i terzi, responsabilità era problema interno tra i soci. Grande sviluppo a fine medioevo, tra cui le società erano finanziate da ricchi, e gli imprenditori facevano il viaggio e gli scambi veri e propri (origine società in accomandita). Sviluppo poi durante epoca delle colonie, soprattutto Inghilterra e Olanda, la più grande colonia era l’India. Dal punto di vista del diritto commerciale la novità era che per poter commerciare con le colonie bisognava avere ingenti quantità di denaro e dipendenti. Le più famose erano la Compagnia olandese delle Indie orientali e la Compagnia inglese delle Indie orientali, 1602, proseguono fino a fine 1800 (olandese), chiusa con atto dei sovrani dell’epoca, autorità politica, non volontà dei soci. Ingresso dell’autorità politica in queste società (di capitali) è ‘normale’. È esistita anche una Compagnia delle Indie genovese, che voleva imitare le altre due, ma pochi finanziamenti, finisce presto. (Vedi Banco di San Giorgio a Genova. A Siena due vie che si chiamano ‘dei Banchi di sopra’ e ‘di sotto’. I banchi erano proprio dove si svolgeva l’attività finanziaria. Inventata lettera di cambio proprio lì.) Inventato poi soggetto di diritto che non trasmette la propria responsabilità ai soci. Soggetto autonomo e svincolato dai soci finanziatori. Partecipazione incorporata in un pezzo di carta (anche oggi se non c’è dematerializzazione). “Incorporata” = Compagnia Indie orientali non nasce semplicemente come atto privato, ma che crea meccanismo che x poter avere vita deve essere incorporato, atto del potere politico che crea politicamente come soggetto autonomo di diritto. Quindi Compagnia creata e chiusa da atto politico. Commistione legge-economia insita al diritto commerciale, non si può prescindere da certi controlli. Art. 47 Cost: La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Non opera il ‘laissez faire’ nell’economia e nel diritto commerciale, vedi Usa ferrovie. Uguale da noi, attività finanziarie ex art. 47 cost, il risparmio tiene in vita uno Stato. Cortocircuito con diritto privato: valenza pubblicistica anche sotto questo profilo, l’esercizio del credito è unico settore specifico citato in art. Cost. Art. 41 Cost: L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. Influenza socialista/comunista. Il Pres. della Repubblica Einaudi ai tempi della scrittura dell’art. aveva calmierato le reazioni. L’attività economica è troppo rilevante, controlli delle agencies (autorità amministrative indipendenti), enti che controllano perché l’attività economica commerciale imprenditoriale coinvolge non solo coloro che la pongono in essere, ma l’intero mercato. IE = Id Est , è così, usato molto da anglosassoni. Share = azioni, capitale diviso. Shareholders = parti del contratto di società, finanziatori, titolari di una quota, la società deve tenerne conto. Stakeholders = portatori di interessi, ma non contrattuali. Diritto commerciale sempre + diverso dal diritto civile. 24 feb 202 2 MANCA LEZIONE 2 mar 202 2 Esclusione Russia da sistema Swift come sanzione: Come si estingue un’obbligazione pecuniaria? Con moneta (oggi anche carta moneta, trasferimento elettronico, moneta elettronica). Codice IBAN necessario x il trasferimento tra persone fisiche. Swift è società cooperativa fondata nel 1973 dalle banche di tutto il mondo, come l’Iban delle banche. Necessaria x trasferimenti, serve Iban destinatario e codice Swift della banca. Viene tolta l’identità x i circuiti mondiali alle banche russe con questa sanzione. Spiega l’importanza del diritto commerciale: in sempre maggiore parte non è totalmente “libero”, non improntato al laàissez-faire, ma soggetto a molteplici controlli, a differenza del diritto civile (nei limiti della legalità). Controlli sempre più rilevanti attraverso agencies, poteri invasivi, che derivano da 2 fonti legislative, tipiche del diritto commerciale:

1. Interventi UE , direttiva è lo strumento + impo soprattutto nel diritto delle società (come delle leggi che premettono una serie di considerando ) 2. Testi unici, finanza / bancario / assicurazioni = leggi speciali che derogano al c.c., che è legge generale, e che ammette queste leggi speciali. Vi fa riferimento espresso l’art. 2220 cc (+ Codice civile) Le società devono essere tipiche nel ns ordinamento, non ammesse atipiche - art. 2149 cc, x esercizio attività commerciale. Spa in realtà si divide tra (2325-bis cc):

- Non fa ricorso al mercato del capitale di rischio

- Che fa ricorso al mercato del capitale di rischio

( Non è la Srl ad essere a responsabilità limitata: risponde delle proprie obbligazioni con tutti i propri beni. I suoi soci però sono a responsabilità limitata, perché limitata al capitale messo nella società.

9 mar 202 2 Società Cooperative Società a capitale variabile che si caratterizzano per lo specifico scopo perseguito nello svolgimento dell’attività di impresa: lo scopo mutualistico. Particolare rilievo sociale riconosciuto anche dall’ordinamento che ne promuove e favorisce la diffusione e sviluppo. => Art. 45 Cost : La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. => Art. 2511cc : Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico. Numerose leggi speciali volte ad incentivare particolari manifestazioni, alcune delineano un particolare statuto x cooperative in settori determinati, altre fissano requisiti e riconoscono agevolazioni particolari creditizie e tributarie x cooperative che perseguono specifici fini sociali. Sistema normativo quindi particolarmente articolato. La riforma del 2003 si inserisce modificando significativamente la disciplina generale (non speciale), introducendo la distinzione tra società a mutualità prevalente e altre cooperative, dando luogo alla bipartizione. Nascono dalla rivoluzione industriale, fabbriche tessili, lavoratori senza tutele e ricevevano salari molto bassi. Il primo livello di aiuto era l’acquisto dei prodotti necessari x la sopravvivenza, cibo e vestiti, a condizioni favorevoli (risparmiando). Si va sostanzialmente più indietro nella filiera commerciale acquistando in massa, e quindi risparmiando rispetto al rivenditore ultimo. Settore controllato, non “libero”.

1. Cooperativa di consumo , è la 1° forma di cooperativa = mette insieme tutte le necessità degli associati, vanno allo “spaccio”, dove si trovano prodotti a più basso prezzo rispetto al libero mercato. Spaccio cooperativo x dipendenti grandi imprese. Aiuta i soci a risparmiare sulla spesa. Nell’art. 2247cc invece non c’è uno scopo mutualistico, lo scopo è la divisione degli utili. Qui scopo mutualistico = risparmio di spesa. (Secondo la Cost: “Senza fini di speculazione privata.” Intende sempre un risparmio di spesa. ) La cooperativa di consumo, pochi anni dopo (1948) è stata sviluppata in Francia in ambito diverso: forma associazionistica usata non solo x beni di consumo, ma anche x organizzare il lavoro degli associati. 2. Cooperative di produzione e lavoro = il socio presta attività lavorativa alla cooperativa, che la vende in massa, quindi forza contrattuale molto maggiore. Risparmio nell’organizzazione, attività razionalizzata e venduta meglio, rende di più. (Da noi molte in Emilia Romagna con migliaia di dipendenti.) In ordine sempre seguendo i bisogni umani: 3. Cooperative edilizie = forza contrattuale superiore in quanto cooperativa, si agisce insieme, anche qui possibilità di risparmio di spesa. Soddisfano le esigenze primarie 4. Banche cooperative = non dovrebbe guadagnare ma fornire servizi agli associati con un risparmio di spesa rispetto alle banche commerciali. Si chiamavano ‘Banche popolari’, poi sono dovute diventare Spa, troppo grandi e finisco per perdere il carattere di mutualità. Esistono però oggi le ‘Banche di credito cooperativo’, regolamentazione diversa rispetto alle banche popolari. Entrambe cooperative ma completamente diverse. Supermercati tipo la Coop e uno spaccio aziendale cooperativo sono anch’esse cooperative di tipi molto diversi.

***** Il fine è sempre quello di aiutare a risparmiare nelle esigenze vitali. Quindi la Cost. dà per scontato il carattere di mutualità, non lo definisce. Il c.c. parla di scopo mutualistico = mutua assistenza, lavoro insieme x risparmi, vantaggi patrimoniali. Concetto radicalmente diverso da una società commerciale. Esercitare un’attività economica non significa comunque esercitarla direttamente, un azionista non fa nulla (salvo specifiche disposizioni atto costitutivo). Invece nelle mutualistiche, la mutualità implica che si presti l’attività lavorativa: quindi duplicazione rapporti sociali, sono socio ma ho obbligo di interagire. (Almeno normalmente) Es. per essere socio della banca cooperativa, devo tenere lì il mio c.c., anche se oggi non + così x obbligo Spa. Quindi lo scambio cooperativo varia anche di socio in socio, a seconda dei singoli costumi (es. 2 figli o 10). Scambio essenziale. Le cd. “Mutue assicuratrici” impongono che si stipuli il contratto. Coop non lo richiede x entrare. Le società cooperative hanno trattamento finale di assoluto favore: no imposte (o pochissimo), vantaggi fiscali enormi. Ma a patto di avere questo carattere di mutualità! Ci fu una causa presso la Corte di giustizia della Comunità Europea nel 2011 in cui era stato obiettato che le agevolazioni tributarie x le cooperative non fossero conformi ai trattati europei che vietano aiuti di Stato (così considerate le agevolazioni). La Corte ha escluso che si tratti di un finanziamento statale. Particolare categoria di impresa, l’agevolazione corrisponde a un criterio generale non specifico di funzione tributaria e sociale nella sua visione globale. Quindi non aiuto di Stato, a patto di essere limitate alle società cooperative e al particolare carattere di mutualità/selettività. Es. nelle cooperative agricole l’utile escluso da tassazione è il 77%, nelle cooperative di consumo il 33%, ecc. Quindi agevolazioni importanti. Segno di una società dove l’associarsi produce una qualche forma di risparmio, concetto di mutualità. Definizione che manca nel c.c. e nelle leggi speciali. Esiste in un testo che non è legislativo, ma nella Relazione al c.c. , testo politico. Si spiegano ragioni e contenuti di certe disposizioni. Al punto 1025 si scrive che lo scopo che caratterizza le società cooperative consiste nel fornire beni o servizi o occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che troverebbero sul mercato. (Nucleo di origine della cooperativa di consumo.) Unica definizione di cui disponiamo. Tendenziale coincidenza tra soci e fruitori dei beni o servizi prodotti dall’impresa esercitata dalla società (cooperative di consumo) ovvero i fattori produttivi x l’attività di impresa tendenzialmente forniti dai soci (produzione e lavoro). Lo scopo mutualistico indica quindi un particolare modo di organizzazione e svolgimento dell’attività di impresa, caratterizzata da una gestione di servizio a favore dei soci, destinatari elettivi (ma non esclusivi) dell’attività. Il vantaggio mutualistico deriva dal fatto che viene eliminata l’intermediazione di altri imprenditori nel processo produttivo e il relativo profitto. Si parla quindi comunque di un vantaggio patrimoniale, ma non perseguendo la più elevata remunerazione possibile del capitale investito, quanto invece il risultato di soddisfare un comune preesistente bisogno economico, conseguendo un risparmio di spesa x beni acquistati o una maggiore retribuzione x i beni ceduti alla società. Vantaggio che non deriva direttamente dal rapporto con la società, ma conseguito attraverso distinti e diversi rapporti economici instaurati con la cooperativa: rapporti mutualistici. Vantaggio proporzionato alla quantità di questi rapporti, ma del tutto svincolato dall’ammontare del capitale conferito. Resta da escludersi che il socio sia titolare di un vero e proprio diritto soggettivo alle prestazioni mutualistiche, essendo l’interesse del singolo tutelato solo in modo medito e riflesso.

ripagare i debiti e non può stare sul mercato, fallimento. Anche la cooperativa gestisce un’impresa, quindi necessita di un lucro oggettivo: l’attività di impresa deve coprire tutti i costi. Se l’atto costitutivo lo prevede, le cooperative possono quindi svolgere attività con terzi e fornire loro prestazioni che formano oggetto della gestione a favore dei soci (ex art. 2521cc), che può essere oggettivamente lucrativa. MA gli utili conseguiti dalle cooperative non vengono ripartiti tra i soci: NO lucro soggettivo. È questo ciò che le differenzia dalle società lucrative! Il lucro soggettivo manca: la cooperativa rinuncia a destinare gli utili ai propri soci, vengono tradotti in un risparmio di spesa! È proprio il senso della cooperativa. I soci non guadagnano, ma spendono meno. No guadagno in senso commercialistico. (È l’assemblea che approva il bilancio, di norma, che delibera sulla distribuzione degli utili.) La disciplina generale delle cooperative non pone alcun divieto o limitazione allo svolgimento di attività di impresa con terzi (salvo richiesta di una previsione statutaria). Lo scopo mutualistico può quindi coesistere con un’attività con terzi produttiva di utili, se efficacemente svolta. La mutualità implica anche esigenze comuni tra i soci della cooperativa, es. venditori mele di una specifica zona geografica, non tutti possono diventare soci. Sempre legato alla duplicità del rapporto! Rapporto societario + rapporto di mutualità (il servizio che la società presta ai soci). (es. socio mutua assicuratrice, lo è solo se assicurato da quella società cooperativa. La gestione del servizio è il motivo x cui il socio cooperatore partecipa alla cooperativa.) Rapporto società-soci è improntato al principio di parità: art. 2516cc : “Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.” Ma non per forza azioni uguali tra loro e conferiscono stessi diritti. Infatti indica:

- Costituzione = rapporto sociale, non diverso dalle altre società, salvo caratteristiche socio che devono essere

conformi a quelle richieste dalla specifica cooperativa.

- Esecuzione = rapporti mutualistici, gestione del servizio.

Ma parità di trattamento non rispettata nella gestione del servizio cioè ognuno compra quanto necessita dalla cooperativa di consumo ad esempio. Il lucro soggettivo si confonde infatti con il rapporto mutualistico, ossia il risparmio di spesa. No distribuzione utili, ma distribuzione gestione servizio non uguale x tutti. Ma stesse condizioni x la gestione del servizio! Qui sta la parità di trattamento. Non quantitativa, come x distribuzione utili. Il rapporto di scambio ha carattere mutualistico (“scambio mutualistico”), in cui il risparmio di spesa prende il posto di lucro soggettivo. Resta incompatibile però conto scopo mutualistico l’integrale distribuzione ai soci degli utili, sono previsti dei limiti massimi della percentuale di utili distribuibile alle diverse categorie di soci. Così viene disincentivata la partecipazione di soci animati dal solo intento di ricavare la più alta remunerazione possibile del capitale investito. Quindi non vietato lucro oggettivo, ma limitato il lucro soggettivo. Anche perché l’attività con i terzi è quasi sempre indispensabile x raggiungere i livelli di efficienza e competitività sul mercato idonei a garantire la sopravvivenza e lo sviluppo dell’impresa mutualistica. Quindi dati caratterizzanti lo scopo mutualistico sono: *** Esercizio di attività di impresa tendenzialmente orientata verso il soddisfacimento di preesistenti bisogni economici dei soci

  • Limitata ripartizione fra i soci stessi degli utili eventualmente prodotti** ( In passato si deducevano dalla complessa normativa speciale, oggi trovano espresso riconoscimento nel c.c. con la riforma del 2003. ) Cooperative a mutualità prevalente

Le società sono contratti tipici : modelli (“tipi”) prestabiliti dall’ordinamento, ex art. 2249cc , x società che esercitano attività commerciale. Quindi società cooperativa è uno dei tipi di società. Art. 2325-bis cc : disciplina particolare x le società per azioni che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Non è però un tipo sociale (resta spa), ma un sotto-tipo. Nelle cooperative si verifica una cosa simile: la cooperativa è un tipo sociale, contratto, no atto unilaterale, incompatibile con la mutualità. Ma esistono molti sotto-tipi: vedi cooperative come spaccio aziendale x famiglie operai di quella azienda; sono come cooperative di consumo odierne, tipo Coop, ma sono modelli diversi. Restano comunque società cooperative, stesso tipo ma diversi sotto-tipi. => Cooperative a mutualità prevalente = sottocategoria, sono le vere cooperative. Forti agevolazioni fiscali, sulle imposte. Vedi banche popolari: cooperative generiche, sono le più diffuse. Banche di credito cooperativo: operano in ambiti ristretti, comunali. Il carattere di “mutualità prevalente” indica che il rapporto mutualistico (distinto da quello societario, ex art. 2512cc , svolgono la loro attività prevalentemente con i soci. Quindi es. la Coop non lo è, può andarci chiunque. Prevalenza = concetto che nasce nel diritto bancario: “La banca di credito cooperativo deve operare prevalentemente con i soci.” Si indica dunque quantitativamente come più del 50% , come stabilito dalla legge ex art. 2513cc : (a) I ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; (b) Il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro; (c) Il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite. => Requisiti legali x avere cooperativa a mutualità prevalente, devono risultare dal bilancio. Sono gli amministratori e i sindaci che annualmente devono documentare la persistenza di questa prevalenza. => Esistono poi i requisiti statutari , ex art. 2514cc : Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti: d. Il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; * Cfr Cassa depositi e prestiti, opera con i risparmi versati dai buoni postali fruttiferi = la Posta è anche un banca, pur senza esserlo formalmente. Le banche parlano infatti di concorrenza sleale, si possono fare le stesse operazioni che normalmente le banche fanno, come servizio pubblico. L’attività tipicamente postale così si riduce sempre di più. Esiste oggi la Pec, vecchia ‘raccomandata con avviso di ricevuta’, che non ha bisogno dell’ufficiale postale, tutto elettronico, certifica in modo automatico la ricezione. Quindi anche la posta è sempre “meno posta”. Quindi la Posta emette buoni postali fruttiferi (come obbligazioni società!) e dà un certo utile. Questi buoni hanno caratteristiche x cui sono garantiti dallo Stato. A differenza dell’obbligazione della società, che è garantita dalla società e dall’andamento della sua attività. I buoni postali fruttiferi sono invece garantiti dallo Stato, qualora la Posta fosse insolvente. Legge economica che non ha mai alcuna eccezione: rischio direttamente proporzionale al guadagno potenziale. Qui il rischio è a zero, quindi secondo questa logica il rendimento annuale di tutti i buoni postali fruttiferi è a zero, per i primi 3y. Si guadagnano 22 cent per ogni 100€. Guadagno ridicolo, considerando inflazione di oltre 3/4%. Quindi buoni postali fruttiferi sono sostanzialmente una perdita. Ma sono la raccolta quantitativa più elevata in Italia. Quindi, quando lo Statuto deve prendere che i dividendi al max possono essere 2,5% superiori all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, è comunque un rendimento minimo al limite.

Quindi le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno rigettato il ricorso di una società cooperativa che aveva lamentato la possibilità per il socio lavoratore di impugnare il licenziamento, in quanto non aveva preliminarmente impugnato la delibera di esclusione dalla società. Si tratta, dunque, della combinazione dei due rapporti, uno di tipo associativo ed uno di tipo lavorativo, il cui collegamento necessario, determina la funzione del lavoro cooperativo. Alla fine la Cass. afferma che non può più impugnare il licenziamento senza impugnare l’esclusione come socio. Comunque la Cass. attenua le conseguenze di questa decisione dicendo che “la tutela risarcitoria non è comunque inibita dall'omessa impugnazione della delibera di esclusione mentre resta esclusa la tutela restitutoria”.

- Art. 2545-octies cc - Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente: “La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'articolo 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514. (= Rispetto limiti legali e statutari) In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere un apposito bilancio, da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle attività produttive (cooperative soggette a controlli) , al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione.” Così la cooperativa rientra nelle minori agevolazioni fiscali delle cooperative primarie, perdendo la qualifica. Costituzione società cooperativa Per atto pubblico! Ammessa sia pubblica sottoscrizione, sia sottoscrizione simultanea. Come Spa e Srl, diverso da società di persone che ammettono anche scrittura privata autenticata. (Vedi art. 1350cc x atti che devono farsi x iscritto, riguardanti immobili ecc. X tutti gli altri allora ammessa anche conclusione verbale.) Ex Art. 2521cc : elementi necessari nell’atto. Vedi alcune voci in particolare:

- La indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci;

- Requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;

(+ cfr 2527 x criteri non discriminatori)

- Le condizioni per l'eventuale recesso o per la esclusione dei soci;

- Le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;

+ I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. ( In generale, fissare le regole x lo svolgimento dell’attività mutualistica con i soci, e che nei relativi rapporti deve essere rispettato il principio di parità di trattamento. )

  • Art 2522cc:Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno 9. Può essere costituita una società cooperativa da almeno 3 soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata; nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici.” La società si scioglie e deve essere posta in liquidazione se il numero dei soci scende al di sotto del minimo e non è reintegrato nel termine massimo di 1 anno.

- Art. 2519cc:Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni. (L’interprete ha discrezionalità con l’espressione ‘in quanto compatibili’) L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a 20 ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.”

  • Art. 2524cc : il capitale sociale è variabile. Per modificarlo NON serve modificare l’atto costitutivo! In ogni momento può aumentare o diminuire. = Principio della “porta aperta” : la cooperativa nasce per soddisfare determinati interessi particolari di alcune persone, scopo mutualistico. Platea di interessati che però magari no coincide con il nr di soci. Potenzialmente più grande, e indefinita, tutti coloro che si trovano nelle condizioni x poter entrare nella cooperativa, come indicati in atto costitutivo. Quando entra un socio, questo conferisce capitale sociale (come in tutte le società). Ognuno mette qualcosa insieme, conferimenti che abbiano valore economico. Tutti questi vanno in proprietà della società (che in cambio dà una quota di partecipazione), non dei soci, infatti no diritto alla restituzione del capitale allo scioglimento, ma diritto a riottenere, in proporzione alla quota conferita, una parte di quanto restante del patrimonio. La cooperativa gestisce impresa che deve soddisfare scopi mutualistici, quindi capitale variabile, perché tutti possono entrare in cooperativa. Capitale sociale da rapportare agli interessi mutualistici, che non cambiano, mentre il capitale può cambiare. Per questo servono requisiti soggettivi dei soci per essere ammessi nella società (devono svolgere attività coerente e non incompatibile con quella che costituisce l’oggetto sociale della cooperativa). La cooperativa deve essere aperta a soddisfare gli interessi di chi si trova in una certa situazione. Quindi non si può limitare la partecipazione alla cooperativa. Ragionamento che sta alla base del principio della “porta aperta”, che manca nelle altre società di capitali e di persone. (Società di capitali: principio dell’indifferenza del socio rispetto alla partecipazione di capitale.) Nelle cooperative, mano a mano che uno si riconosce negli interessi portati avanti, può entrare in società, e quando non si riconosce più può uscire. Per questo non si richiede modifica atto costitutivo, modifica capitale libera, capitale variabile. + Art. 2527cc procedura x l’ammissione dei nuovi soci, regolata dal Cda. Ma no discrezione, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. Quindi ammissione secondo questi principi. Regola generale x cui NON possono essere soci in ogni caso quanti esercitano in proprio attività di impresa concorrente (in relazione al mercato di riferimento) con quella della cooperativa. Rispetto dei requisiti è condizione x la valida costituzione della società, non solo x ammissione alle agevolazioni, quindi rientra nel relativo accertamento notarile (accerta la presenza dello scopo mutualistico, controllo di legalità dell’atto costitutivo). Servono regole democratiche x ingresso in società. + Deve essere rispettato il principio di parità di trattamento, no abusi. Anche perché con il voto x teste non è possibile avere il comando della società. Quindi capitale variabile e nessuno può avere una quota preponderante del capitale sociale (100k max di valore nominale di conferimento, e max 2% x cooperative medio-grandi con +500 soci), anche se da un punto di vista pratico non cambia molto, x il voto x teste.

- Ex art. 2332cc , sulle Spa, valgono gli effetti della nullità dell’atto costitutivo anche x le cooperative (ex art. 2523cc) ,

ma non le cause, che invece si applicano come previste ex art. 1418cc sulla disciplina generale dei contratti.

Quote e azioni Cosi come per le Spa, la disciplina generale dice che la partecipazione sociale è rappresentata da azioni. Salvo sia regolata dalla disciplina della Srl, e allora la partecipazione è rappresentata da quote. Per stimolare l’allargamento della compagine azionaria, nessun socio persona fisica può essere titolare di una quota superiore a 100.000€, né tante azioni il cui valore superi tale somma ( art. 2525 ), periodicamente aggiornata dal Ministero. Eccezioni: nelle società con +500 soci, limite che può essere elevato al 2% del capitale sociale.

  • Limite che non opera i una serie di casi: soci che conferiscono beni in natura o crediti / aumento gratuito di capitale con impiego di riserve divisibili o ristorni / per i soci diversi da persone fisiche / per sottoscrittori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione. (Limiti massimi diversi previsti per alcune categorie di cooperative.) Data la variabilità del capitale, non va indicato l’ammontare né del capitale né dei versamenti (parziali sulle non interamente liberate) sulle azioni.

- Acquisto azioni proprie - art. 252 9

Assoggettato a disciplina diversa dalla Spa. a. Acquisto possibile solo se espressamente previsto in atto costitutivo. NON necessario che gli amministratori siano autorizzati di volta in volta dall’assemblea ordinaria. b. Unica condizione sostanziale è che acquisto e rimborso siano fatti nel rispetto di un duplice limite patrimoniale = il rapporto tra patrimonio netto e complessivo indebitamento della società deve essere superiore a 1/4 + acquisto o rimborso nei limiti degli utili distribuibili e riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. No altre condizioni ex 2357cc. Ratio attenuazione condizioni: funzione della cooperativa stessa di venire incontro ai soci in stato di bisogno.

- Trasferimento delle quote - art. 2530

Nelle cooperative, così come l’ingresso è assoggettato a decisione degli amministratori, così anche l’uscita del socio. Quindi il trasferimento deve essere autorizzato dagli amministratori, affinché abbia effetto verso la società (per il rilievo che nelle società cooperative assume la persona del socio). Il socio che vuole vendere deve quindi dare comunicazione agli amministratori con raccomandata. Altre volte, il legislatore ammette es. x assemblea Spa qualsiasi mezzo che provi la ricezione da parte del destinatario, come la Pec. Gli amministratori entro 60gg devono comunicare il provvedimento al socio. Se non dicono nulla, 2 possibilità: rifiuto o assenso? Anni fa si considerava come rifiuto, oggi anche nella Pa si interpreta come silenzio-assenso. (Fondamentale nel tema delle trasformazioni) L’autorizzazione in ogni caso non potrà essere concessa validamente qualora l’acquirente non possieda i requisiti soggettivi richiesti ex legge / atto cost x ammissione. Rifiuto sempre motivato! A differenza del caso in cui un non socio non viene ammesso può ricorrere all’assemblea, qui un socio non può ricorrere all’assemblea dei soci. Proprio perché è già socio! Quindi deve eventualmente ricorrere al tribunale. Ha dei diritti soggettivi che derivano dalla posizione di socio. E chi lamenta una lesione dei propri diritti soggettivi ricorre al giudice (in linea generale), quindi il socio dovrà comportarsi così e andare da un tribunale. Chi non è ancora socio invece non avrà allora nemmeno dei diritti soggettivi da lamentare di fronte a un giudice! Può solo lamentare di fronte all’organo assembleare. Nelle società di capitali, non può essere vietato in modo assoluto. Nelle società di persone sì.

Se l’atto costitutivo vieta tout court il trasferimento della quota: ammesso recesso ad nutum , in ogni momento. Non per i primi 2y di permanenza, poi quando si vuole con preavviso di 90gg (come accade x tutti i rapporti o situazioni a tempo indeterminato, contratti di durata ammettono sempre cessazione con preavviso). Se le azioni o quote cedute non sono interamente liberate, il cedente risponde verso la società in solido con l’acquirente x i versamenti ancora dovuti per 1 anno dal giorno della cessione. Da decenni polemica tra 2 sistemi imprenditoriali diversi: Coop / Esselunga (di proprietà privata, Spa). Polemica x apertura punti vendita Esselunga in regioni dove c’erano molte Coop, e oltre a questo lamentava il modo di agire diverso riservato alle cooperative che incideva negativamente sull’Esselunga. Tra questo, raccolta di risparmio tra il pubblico ammessa per le cooperative, quindi più agevole rispetto che per le Spa che devono invece ricorrere a una banca. Economicamente molto rilevante, c’è sempre bisogno di ricorrere al credito. Ma anche nelle società non quotate c’è la possibilità di alienare le proprie azioni senza necessario consenso degli altri (cfr poche limitazioni Spa). Socio ammesso nella cooperativa acquista la quota al valore nominale ed effettua i conferimenti, pagando eventualmente il sovrapprezzo. Si vuole evitare annacquamento del capitale (dall’annacquamento delle mandrie, x farle pesare di + e vendere a prezzo più alto). Nuove forme di finanziamento Limiti massimi alla partecipazione sociale + limiti alla libera circolazione delle azioni + limiti x distribuzione utili = ostacolo alla raccolta del capitale di rischio. Solo in parte superati con il ricorso ai finanziamenti a titolo di prestito dei soci, con remunerazioni allineate ai rendimenti del mercati, e x cui erano previste agevolazioni fiscali. Innovazioni già dalla legge del 1992 con elevazione limiti massimi partecipazione, oltre che consentite forme nuove e più incentivanti di raccolta del capitale di rischio.

- Strumenti finanziari

Art. 2526cc: L’atto costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni. Con la riforma del 2003 è stato aggiunto un ultimo comma all’art. 2526cc in cui si ammette l’emissione di strumenti finanziari da parte della società, oltre ad azioni e obbligazioni. Non definiti singolarmente, “ secondo la disciplina prevista per le società per azioni”. Sono dei contratti innominati con contenuto libero tra la società e il sottoscrittore, x cui si prevedrò diritti patrimoniali (es. partecipazione agli utili) e anche diritti amministrativi (es. diritto di voto, in generale: possibilità di intervenire nella gestione della società, salvo diritto di voto nell’assemblea generale, riservato ai soci.) Non definita dalla legge, l’art. 2346cc sulle Spa dice: Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione (condizioni x il trasferimento). Restano definite dallo statuto le modalità e condizioni di emissione, diritti conferiti, ecc. Ammessa di regola la cessione. + Diritto di recesso disciplinato come x Spa.

  • Cooperative in forma di Srl = minore libertà, ok strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione, offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati (soggetti a vigilanza prudenziale legittimati a sottoscrivere i titoli di debito nelle Srl; in caso di successiva circolazione dello strumento, l’investitore risponde della solvenza della società ex
  1. con il rispetto dei limiti ex 2412cc. Variazioni dei soci e del capitale sociale X le modificazioni dell’atto costitutivo valgono le norme x la Spa/Srl a seconda della disciplina di riferimento: in ogni caso necessaria deliberazione assemblea + controllo notarile + iscrizione registro. Capitale variabile = non determinato in un ammontare prestabilito, pertanto non comportano modificazioni delitto costitutivo le variazioni del capitale sociale conseguenti all’aumento o riduzione del nr di soci. Non esclude comunque che l’ingresso di nuovi soci possa avvenire x modifica dell’atto costitutivo, con un aumento di capitale sociale a pagamento e riconoscimento ai soci del diritto di opzione. Salvo tale caso, ammissione dei soci estremamente semplificata, grazie al principio della cd. “Porta aperta”. Come funziona l’ ammissione di un nuovo socio? I soci cooperatori sono i più importanti. Requisiti x l’ammissione devono non essere discriminatori. Nelle Spa non c’è, solo acquisto azione. Nelle società di persone è una modifica contrattuale che devono approvare tutti gli altri soci. Ammissione deliberata dagli amministratori su domanda dell’interessato, che resta come una ‘proposta contrattuale’, che quindi gli amministratori approvano o meno (delibera nel libro soci). Il socio ammesso deve eseguire i conferimenti versando, oltre all’importo delle azioni o quote sottoscritte, anche il sovrapprezzo eventualmente determinato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori. Le azioni sono una porzione del patrimonio sociale, che supera il valore nominale delle azioni (generalmente). Il sovrapprezzo è come un biglietto di ingresso con cui si entra nel patrimonio della società, nell’ipotesi che sia aumentato. Paghi di più rispetto a chi è entrato prima che ci fosse questo aumento di valore. Una volta ammesso, poi se è inadempiente può essere escluso. Se il CdA non ammette, deve fornire una motivazione per il rigetto della domanda entro 60gg (magari non rispetta i requisiti soggettivi, ma anche ragioni oggettive, purché non infondati o irragionevoli). Un eventuale ingiustificato rifiuto della domanda può esporre gli amministratori tuttalpiù ad azione di risarcimento danni, ma non legittima l’aspirante socio ad ottenere giudizialmente l’ammissione in socio. Il socio ha poi una sorta di 2° possibilità: può chiedere entro 60gg che sulla sua domanda di ammissione si pronunci l’assemblea , convocata appositamente o la prima futura già fissata, la cui decisione è vincolante per gli amministratori. Qui notevoli differenze rispetto alla Spa. La regolarità della procedura è comunque soggetta al controllo dell’autorità di vigilanza, che può diffidare la cooperativa e nominare un commissario ad acta per assumere i provvedimenti in sostituzione dell’amministrazione. Ammessa possibilità che l’atto costitutivo preveda, determinandone i diritti e gli obblighi, una categoria speciale di soci cooperatori che devono seguire un periodo di formazione , max 5y (poi ammessi a godere di tutti i diritti dei soci cooperatori), x agevolare l’ingresso di soci che abbiano capacità tecniche e professionali (in ogni caso non possono superare 1/3 del nr totale di soci cooperatori). 17 mar 202 2 Ammessa esclusione per chi non opera i conferimenti, ex lege. Altre cause possibili di riduzione del numero di soci : morte, recesso. (Nelle società per azioni procedimento più lungo: diffida, messe in vendita le azioni, se impossibile riduzione capitale.)

Recesso ex art. 2532cc Nei casi previsti dalla legge* e dall'atto costitutivo. Il recesso non può essere parziale. (..) Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Dichiarazione da comunicare per raccomandata agli amministratori e alla società che entro 60gg devono comunicare al socio se ritengono non sussistere i presupposti, e in tal caso possibile proporre opposizione innanzi al tribunale entro 60gg. Ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale , dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici , effetto con la chiusura dell’esercizio sociale in corso, se comunicata alla società 3 mesi prima, altrimenti effetto dalla chiusura dell’esercizio successivo. ***** (^ Ammesso per legge:

- Quando l’atto costitutivo vieti la cessione delle quote o azioni

- Casi previsti x Spa o Srl )

Morte del socio ex art. 2534cc In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni secondo le disposizioni dell'articolo seguente. L'atto costitutivo può prevedere che gli eredi provvisti dei requisiti (e portatore degli interessi) per l'ammissione alla società subentrino nella partecipazione del socio deceduto. Requisiti e interessi sono condizione necessaria, vista la specificità del rapporto! Salvo l’atto costitutivo disponga la continuazione della società con gli eredi, scioglimento rapporto sociale, purché provvisti dei requisiti x ammissione. Comunque non ingresso automatico, necessaria delibera amministratori, e eventualmente possono nominare un rappresentante comune. Esclusione ex 2533cc L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2531 (mancato pagamento delle quote o delle azioni) _, può aver luogo:

  1. Nei casi previsti dall'atto costitutivo;
  2. Per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;_ Vedi sentenza Cass. SS. UU., bisogna contestare entrambi i rapporti infatti. Infatti gravi inadempienze da valutare rispetto a entrambi i rapporti, sociale e mutualistico. 3) Per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società; (+ Casi previsti x società di persone.) L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se l'atto costitutivo lo prevede, dall’assemblea. Come nell’ammissione, anche esclusione deliberata da amministratori, salvo atto costitutivo indichi che se ne occupa l’assemblea. Ma non agevole convocare tutta la assemblea, quindi non si fa mai. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di 60gg dalla comunicazione. Tutela del diritto soggettivo ovviamente. Giudice amministrativo invece si occupa di tutela di interessi legittimi.

Organi sociali La cooperativa ha una sua organizzazione societaria ( governance). Non è una persona fisica, ma agisce attraverso i propri organi, tipicamente 3 (oltre ai sistemi alternativi monistico e dualistico):

1. Assemblea : determina le regole più generali, convocata generalmente solo nei casi obbligatori (approva bilancio e nomina amministratori). Vota colui che risulta proprietario delle azioni, che una volta andava esibita su titolo cartaceo, acquisto su una base di girate *. Può votare solo chi è socio da almeno 90gg: il motivo è il voto per teste / capitario (presente solo in alcuni casi delle società di persone, nelle società di capitali non c’è mai). Infatti manca sempre un “gruppo di controllo” nell’assemblea, che nelle Spa esiste quasi sempre. Solo per i soci persone giuridiche possono essere attribuiti più voti, ma non più di 5, in relazione all’ammontare della quota/azioni o al nr dei membri. Anche i soci sovventori possono possedere più voti, ma non devono superare 1/3 dei voti spettanti a tutti i soci. Idem per i possessori di strumenti finanziari. ( * Oggi invece azioni dematerializzate diffuse, un intermediario finanziario registra il cambiamento di proprietà delle azioni. Si ha in cambio dell’acquisto solo una contabile bancaria che attesta l’acquisto fatto, non il titolo. Ogni strumento finanziario ha un numero “di targa”, ISIN, quelli italiani iniziano con IT, quelli + diffusi con LU (Lussemburgo). )

  1. Amministrazione
  2. Controllo Il consorzio assomiglia a una cooperativa ma non è una società. + Art. 2538cc: Società cooperative consortili Nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, l'atto costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Lo statuto stabilisce un limite per il voto plurimo per tali categorie di soci, in modo che nessuno di essi possa esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di 1/3 dei voti spettanti all'insieme dei soc i presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale. Differenza tra cooperative ( ex art. 2540 ) medie-grandi: più di 3000 soci, e svolge la propria attività in più province. X queste cooperative è previsto lo svolgimento di Assemblee separate: non sono separate sotto profilo giuridico, l’assemblea resta unica come organo. Possibilità di formazione progressiva della volontà assembleare attraverso questo meccanismo, x agevolare la partecipazione dei soci e la formazione delle maggioranze nelle cooperative con ampia compagine sociale e territorialmente articolate (ma anche con riferimento a specifiche materie o in presenza di particolari categorie di soci). Obbligatorie se +3000 soci e attività svolta in più province, o se +500 soci e si realizzano più gestioni mutualistiche. Es. elezioni Presidente Usa, i cittadini hanno assemblee separate in cui eleggono i rappresentanti delegati. Disciplina prevalentemente statutaria : eletti i soci-delegati designati dalle assemblee separate , che vanno nella assemblea generale , “ a condizione che assicuri in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate ”. (Ok x questo voto disgiunto o nomina di delegati di minoranza.) Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate: la volontà sociale si forma infatti solo con la deliberazione dell’assemblea generale, unica impugnabile (anche dagli assenti o dissenzienti delle separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza necessaria). 18 mar 202 2

2. Amministrazione: eletti dall’assemblea; 3. Controllo : eletti dall’assemblea;

  • Ma rischio di interessi convergenti, eletti dalle stesse persone. Quindi si cerca di ovviare alla situazione dando luogo alla revisione contabile : ente esterno, assicura controllo imparziale. ( Anche nelle cooperative esistono sistemi monistico e dualistico. ) Gli amministratori hanno una minore differenza rispetto alla disciplina generale: la gestione dell’impresa è affidata agli amministratori, che possono anche non essere soci. Sono quindi i gestori dell’impresa sociale. Non prendono istruzioni dall’assemblea, anche perché comunque la responsabilità sarà sempre degli amministratori. Quindi l’assemblea può dare consigli e direttive ma non vincolanti. Se c’è un CdA, 2 amministratori: quelli operativi/delegati , e quelli deleganti. Obbligo di tutti gli amministratori di agire informati_._ Qual è il motivo della responsabilità dell’amministratore delegante? ES. Omicidio, la polizia locale non è in grado di gestire, incarico formale a una investigatrice, si arriva in Tribunale e condanna a morte. Il condannato fa ricorso, l’investigatrice chiede che sia esentata dalla testimonianza. Perché apparteneva a una setta dei Mennoniti, che vieta di causare danni ad altre perone umane. Se fosse confermata la pena di morte, andrebbe contro la sua libertà religiosa, che eccepisce in quanto principio costituzionale. Ma le si risponde che deve adempiere agli obblighi contrattuali che aveva con la polizia. Inoltre, quando ha concluso il contratto con la polizia, essendo una professionista, non poteva non sapere le conseguenze eventuali del suo lavoro. Quindi, firmando, ha accettato il rischio di quanto sarebbe potuto accadere. Responsabilità degli amministratori deleganti paragonabile: accettano il rischio di quanto potrebbe accadere. Art. 2542cc :

- La nomina degli amministratori spetta all'assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati

nell'atto costitutivo e salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo. Possibile derogare a questa norma, purché la maggioranza degli amministratori resti di nomina assembleare; alcuni possono però essere nominati da Stato / enti pubblici / possessori di strumenti finanziari che li possono scegliere anche tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci in proporzione all’interesse che ciascuna categoria ha nell’attività sociale (ultimo comma).

- L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno 3 soggetti. In carica x non più

di 3 esercizi.

- La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci

cooperatori persone giuridiche. Non devono essere tutti cooperatori obbligatoriamente. Così è comunque assicurata che la direzione degli affari sia nelle mani di persone interessate specificamente allo svolgimento dell’attività mutualistica, senza precludere il ricorso a professionalità esterne.

- L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie

dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di 1/3 degli amministratori. Collegio sindacale obbligatorio negli stessi casi in cui è obbligatoria la nomina di un organo di controllo o revisore nella Srl (rinvio) ovvero quando la cooperativa ha emesso strumenti finanziari non partecipativi. Nelle società cooperative disciplinate secondo norme Spa però sempre obbligatorio il collegio. Per la nomina del collegio, l’atto costitutivo può attribuire il diritto di voto proporzionalmente a quote/azioni/scambio mutualistico (e non voto x teste).