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Diritto commerciale
Modulo A
Prof. Piergiuseppe Spolaore
A.a. 2021/
Il diritto commerciale è disciplinato, nella sua parte tradizionale, dal libro Quinto del Codice civile rubricato “Del lavoro” per tutta una serie di ragioni storiche. Il libro Quinto tratta dell’impresa e delle società, sia di persone sia di capitali. Tuttavia, il Codice civile non esaurisce le fonti normative del diritto commerciali, bensì ci sono:
- Il testo unico della finanza.
- Il testo unico bancario.
- Il Codice della proprietà industriale, ecc. Può dirsi che vi sono tutta una serie di leggi ad hoc che integrano o derogano il Codice civile. Il diritto commerciale non ha a che fare con il diritto del commercio (o dell’attività di scambio), bensì nasce come diritto del ceto dei mercanti. Al giorno d’oggi però non è più soltanto questo, ma è qualcosa che sta anche nell’ambito del diritto civile che però in parte lo supera e se ne distacca: si tratta di una disciplina per certi versi speciale. Si occupa della disciplina privatistica delle attività produttive (dette anche attività d’impresa nel Codice civile). Tuttavia, non tutte le attività produttive rientrano tecnicamente nel concetto di impresa codicistica (è il caso delle professioni intellettuali). Il diritto commerciale esiste perché esistono le attività produttive ed è una disciplina molto ampia: il nucleo è rappresentato dalla disciplina dell’impresa, la quale può essere individuale o collettiva (ovvero esercitata in comune da più soggetti, e quindi in forma societaria). Inoltre, nell’ambito del diritto commerciale, oltre alla disciplina d’impresa e al diritto delle società, vi rientrano altre ramificazioni: il diritto fallimentare, il diritto dei mercati finanziari, il diritto bancario. In particolare, il diritto dei mercati finanziari e il diritto bancario fanno parte del diritto commerciale in quanto sono questioni che attengono al finanziamento dell’attività produttiva. Solo alle imprese commerciali si applicano alcune regole che qualificano il diritto commerciale come tale: la rappresentanza commerciale, la pubblicità commerciale, la crisi d’impresa. Dell’impresa non si occupa solo il diritto commerciale, ma anche il diritto tributario (nella prassi molte scelte che vengono assunte dalle società vengono effettuate proprio sulla base di profili fiscali) e il diritto amministrativo (nel senso che vi sono tutta una serie di controlli e di autorizzazioni amministrative che si applicano alle imprese). Il concetto di attività produttiva è relativo, nel senso che cambia a seconda del settore produttivo.
diritto speciale rispetto allo ius civile. Ora la fase è avanzata: le regole che si applicavano su base soggettiva (ovvero sulla base di quei soggetti iscritti alle corporazioni, e quindi il diritto dei mercanti) sono diventate regole delle attività produttive (e quindi il diritto della attività produttive o commerciale). Per chiarire meglio i confini del diritto commerciale si fa riferimento all’art. 41, Cost. che prevede che l’iniziativa economica è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. Il diritto commerciale si occupa di contemperare fondamentalmente interessi che stanno su un piano privatistico (inteso contrario all’ambito pubblicistico). Peraltro, non si occupa di tutti gli interessi privatistici in quanto gran parte di questi è materia autonoma e con ciò si fa proprio riferimento al diritto del lavoro. Oltre ad interessi di carattere privatistico, vi sono anche interessi di carattere pubblicistico che sono toccati dal fenomeno produttivo e che sono disciplinati da altre materie quali il diritto tributario, il diritto penale, l’ambiente, la sicurezza sul lavoro, ecc. In altri settori ancora vi sono delle sovrapposizioni e questi sono il settore bancario, il settore finanziario e il settore assicurativo. In questi settori l’attività imprenditoriale è sottoposta ad autorizzazioni e controlli amministrativi. IMPRESA: CARATTERISTICHE EX ART. 2082, C.C.
- Produttività.
- Professionalità.
- Organizzazione.
- Economicità. Questi quattro requisiti sussistono in quanto, siccome il diritto commerciale è una materia derogatoria del diritto civile che interviene per contemperare interessi contrapposti, l’ordinamento ha deciso di porre una determinata soglia di rilevanza: se un’attività non presenta queste caratteristiche, non vengono in rilievo tutti quegli interessi di cui il diritto commerciale si vuole occupare. Pertanto, l’attività produttiva non sarà definita come impresa.
Produttività. Il Codice civile parla di “produzione di beni o servizi”: ciò significa che l’attività deve mirare
alla realizzazione di un bene o di un servizio prima non esistente e all’aumento della ricchezza complessiva. Il legislatore ha inteso escludere dalla disciplina delle attività d’impresa tutte quelle attività che sono solo di godimento, ovvero quelle attività con le quali un soggetto non utilizza qualcosa per produrre qualcos’altro, ma si limita al semplice godimento delle utilità di un certo bene (l’esempio classico è quello dei beni immobili: se un soggetto dà in locazione il suo immobile non si può parlare di impresa in quanto da un lato vi è il solo godimento dell’immobile e dall’altro il percepimento di una somma di denaro senza realizzare nulla che prima non ci fosse. Se invece quello stesso immobile venisse messo su portali online (es. Airb&b) il discorso cambia).
Professionalità. “Professionalità” significa esercitare l’attività produttiva in modo abituale e stabile. È
proprio perché il diritto commerciale è una disciplina oggettiva che non rilevano le qualifiche professionali del soggetto che esercita l’attività produttiva, altrimenti in caso contrario ci sarebbe una parte del traffico giuridico che sarebbe sprovvista di tutela. Quando si parla di abitualità, significa che l’attività produttiva non deve essere svolta in maniera occasionale e, inoltre, si fa riferimento anche alla abitualità stagionale e pertanto, anche attività stagionali sono attività imprenditoriali. Questo purché l’interruzione del ciclo produttivo siano intrinseche alla natura dell’attività svolta. Quando si parla di professionalità non si parla di unicità/esclusività, bensì è possibile che uno stesso soggetto svolga anche più di una attività d’impresa.
Organizzazione. “Organizzazione” significa attività di funzionalizzazione (o rapporti) tra i vari fattori
produttivi. I fattori produttivi tipici sono il capitale (e quindi il denaro, i macchinari, gli immobili) e il lavoro (e quindi l’attività umana di coloro che fanno funzionare le attrezzature). Vi sono alcune attività in cui è prevalente il fattore lavoro (e quindi labour intensive ), mentre altre attività in cui è prevalente il fattore capitale (e quindi capital intensive ): ciò che conta è che vi sia uno sforzo oggettivamente percepibile di coordinamento dei vari fattori produttivi.
Economicità. “Economicità” significa che è necessario che vi sia uno scopo al fine di realizzare un guadagno:
si parla di metodo lucrativo. A lungo si è discusso sul significato del termine della economicità e alla fine si è giunti a dire che “economicità” è sinonimo di scopo di lucro, ovvero di guadagno di un utile. Attualmente, invece, si ritiene che sia sufficiente anche la cosiddetta economicità (o metodo economico) in senso stretto, ovvero lo scopo di raggiungere il pareggio tra costi e ricavi. Pertanto, sono attività imprenditoriali anche quelle attività che perseguono, non lo scopo di raggiungere un guadagno, ma lo scopo di eguagliare i costi con i ricavi: questo vale tendenzialmente per le cooperative e per le imprese che operano nel terzo settore. Infine, non si ha un’attività d’impresa quando i ricavi non copriranno mai i costi e ciò si verifica quando i prezzi sono inferiori ai costi di produzione, ovvero quando vi è una vendita di beni o di servizi sottocosto: si fa riferimento a realtà erogative e assistenziali, le quali non fanno ricorso al mercato dei capitali. ATTIVITÀ PRODUTTIVA: INDIVIDUALE O COLLETTIVA Vanno mantenuti distinti tre profili:
- L’impresa, ovvero l’attività di impresa.
- Il soggetto, ovvero colui che svolge l’attività e al quale sono imputate l’attività stessa e le regole che si applicano all’attività, quindi l’imprenditore. Può essere: o Individuale (si parla di impresa individuale). o Collettivo (si parla di ente collettivo, quindi una società).
- L’azienda (che non è sinonimo di impresa nel diritto commerciale), ovvero il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per lo svolgimento dell’impresa. In altre parole, l’azienda non è altro che i fattori produttivi, sia materiali sia immateriali, che l’imprenditore utilizza per lo svolgimento dell’attività. DIRITTO COMMERCIALE Storicamente il Codice civile prevedeva (e ancora oggi in parte prevede) una serie di regole differenziate a seconda della tipologia di imprenditori (e quindi di attività d’impresa). L’impresa è la fattispecie, ovvero una serie di comportamenti umani che sono oggetto di una disciplina (ovvero il diritto dell’impresa) e questa disciplina viene tradizionalmente presentata con una sorta di dicotomia: il diritto delle imprese in generale e il diritto dell’impresa commerciale (in particolare medio-grande). Il diritto dell’impresa commerciale è quello che molto spesso viene definito Statuto dell’imprenditore commerciale. Il termine “Statuto” non indica un documento cartaceo, bensì indica un complesso di regole di fonte legale (quale il Codice civile) che si applica all’impresa commerciale. Questo Statuto dell’imprenditore commerciale si articola in quattro pilastri:
- Disciplina della rappresentanza commerciale.
- Disciplina della pubblicità d’impresa.
- Obbligo di tenuta delle scritture contabili.
- Assoggettamento alle procedure concorsuali (e quindi al fallimento e alla disciplina della crisi dell’impresa). Queste regole, tradizionalmente, si applicano solo agli imprenditori commerciali. Vi sono poi altre regole che si applicano a tutte le imprese (e quindi non solo a quelle commerciali) e riguardano:
- Disciplina dell’azienda, ovvero l’insieme di regole che si applicano quando il complesso produttivo (o “azienda”) viene trasferito da un soggetto ad un altro.
- Disciplina della concorrenza, nel senso che il diritto commerciale impone alcuni criteri di base entro i quali deve svolgersi la concorrenza tra imprenditori, tutelandola allo stesso tempo. Qualora quei criteri di base venissero oltrepassati, inevitabilmente si configurano atti di concorrenza sleale (e di conseguenza puniti).
- Disciplina della proprietà industriale. Rientrano in questa disciplina i marchi, i segni distintivi dell’impresa e dei suoi prodotti, la tutela delle idee che hanno un’applicazione industriale (ovvero invenzioni che, in virtù di alcuni requisiti, si prestano ad essere replicate a livello industriale). All’impresa commerciale si applicano sia le regole generali che si applicano a tutte le imprese sia le regole specifiche sull’impresa commerciale (ovvero lo Statuto degli imprenditori commerciali). Un discorso a parte
attività agricola “per connessione” riguarda tutte quelle attività che utilizzano gli stessi strumenti che si utilizzano per svolgere l’attività agricola essenziale (è il caso dell’agriturismo in cui l’imprenditore agricolo offre servizi di turismo nei locali che utilizza per lo svolgimento dell’attività agricola essenziale). Soprattutto con riferimento alla prima categoria, attività vi sono due requisiti che devono essere rispettati:
- Deve esserci una connessione soggettiva. L’attività agricola connessa è agricola solo se è svolta dallo stesso soggetto che svolge l’attività agricola essenziale. Ad esempio, un soggetto che coltiva l’uva e con questa ci produce il vino, la realizzazione del vino è attività agricola per connessione.
- Deve esserci una connessione oggettiva. L’attività agricola connessa è agricola se prevalgono i prodotti originari derivanti dall’attività agricola essenziale. Ad esempio, un soggetto che utilizza una tonnellata di pomodori coltivati e poi ne acquista altre quindici tonnellate, il soggetto è imprenditore commerciale. Pertanto, sono attività agricole connesse tutte quelle attività che sono svolte dallo stesso soggetto che svolge l’attività agricola essenziale e in cui prevalgono, nel processo di trasformazione, principalmente i prodotti originari derivanti dall’attività agricola essenziale stessa. Se la connessione (oggettiva e soggettiva) non sussiste, tali imprese non sono agricole ma commerciali a tutti gli effetti; al contrario, se la connessione sussiste, tali imprese sono definite agricole (e quindi non commerciali). Un’eccezione importante riguarda la connessione soggettiva, la quale è derogata solo per le cooperative di imprenditori agricoli. Le cooperative che svolgono solo l’attività di trasformazione sono comunque considerate attività agricole per connessione purché gli imprenditori agricoli siano i soci cooperatori che coltivano le materie prime e le portano in cooperativa. La vendita del prodotto agricolo in quanto tale (e quindi non trasformato) non è attività agricola per connessione. Al contrario, la vendita del prodotto agricolo trasformato è attività agricola per connessione. IMPRESA COMMERCIALE E AGRICOLA (ART. 2195, C.C.) Mentre l’impresa agricola è definita dal Codice civile, lo stesso non vale per l’impresa agricola con riferimento all’attività commerciale: l’art. 2195, C.c. non dà una definizione (e quindi non è una norma a carattere definitorio), bensì individua un elenco di attività che sono tenute all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese:
- L’attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi.
- L’attività di trasporto.
- L’attività bancaria e assicurativa.
- Altre attività ausiliarie delle precedenti. La tesi maggioritaria in relazione all’art. 2195, C.c. sostiene che tutto ciò che non è impresa agricola, è impresa commerciale. Pertanto, l’impresa commerciale non è definita in positivo (ovvero in modo esplicito da una norma legislativa), ma è una categoria residuale. In passato, veniva fatta discendere da questo elenco di attività la definizione positiva di imprenditore commerciale si basava sulle caratteristiche di industrialità e di intermediazione: da questa tesi si deduceva come non erano imprenditori commerciali o imprenditori agricoli tutte quelle attività che si limitavano ad estrarre qualcosa che già esisteva in natura, senza produrre un bene o un servizio e queste erano le cosiddette “imprese civili” (ad esempio l’estrazione di minerali, le cave di marmo e le imprese di spettacolo in quanto si basavano su attività intrinseche degli umani e delle loro attività). Questa tesi, al giorno d’oggi, è desueta in quanto nel diritto commerciale non vi è alcuno spazio per l’impresa civile, pertanto l’impresa o è commerciale o è agricola. In conclusione, può dirsi che il primo criterio distintivo dell’imprenditore (e di conseguenza dell’impresa, se commerciale o agricola) è l’oggetto dell’impresa. L’imprenditore può essere, poi, contraddistinto secondo un criterio dimensionale: è il caso del piccolo imprenditore. In relazione ad esso, vi sono due definizioni di cui una è contenuta nel Codice civile all’art. 2082 e prevede la prevalenza del lavoro personale e dei famigliari, mentre un’altra è contenuta nella legge fallimentare e prevede dei parametri quantitativi (o soglie dimensionali) che fanno riferimento ai ricavi,
all’attivo e al passivo di un’impresa per stabilire l’assoggettamento alle procedure concorsuali: pertanto, colui che supera anche una di queste soglie è alle procedure concorsuali e al fallimento. IMPRESA COMMERCIALE: PUBBLICA E PRIVATA Un altro dei criteri distintivi che si può prendere in considerazione è quello della natura della proprietà dei mezzi di produzione utilizzati nello svolgimento dell’attività d’impresa:
- L’attività d’impresa è privata se viene svolta attraverso mezzi di produzione privati.
- L’attività d’impresa è pubblica se viene svolta attraverso mezzi di produzione pubblici, ovvero che provengono alla sfera delle autorità e degli enti pubblici (sia statali sia locali). Il sistema economico italiano, in passato, era caratterizzato da un forte intervento dello Stato nell’economia. Questo processo, nel corso degli anni ’90, si è un po’ invertito grazie al fenomeno delle privatizzazioni in quanto ci si era resi conto che l’intervento massivo dello Stato non era la soluzione più efficiente. Pertanto, buona parte delle attività che prima erano svolte dal pubblico sono passate (formalmente o sostanzialmente) in mano ai privati. Si possono distinguere tre possibili forme di svolgimento delle attività di impresa da parte dello Stato o degli enti pubblici (e quindi da parte dell’impresa pubblica).
- Impresa-organo: l’attività d’impresa è svolta direttamente da un ente pubblico non economico (è il caso delle aziende municipalizzate). In questo caso l’impresa è pubblicistica.
- Ente pubblico economico (è il caso delle agenzie delle dogane e dei monopoli): l’attività d’impresa è svolta da un ente pubblico economico il cui compito istituzionale è quello di svolgere un’attività economica. L’impresa è pubblicistica. Anche questo modello, così come quello dell’impresa-organo, è estremamente recessivo: in passato erano molto diffuse, oggi di meno in quanto a partire dagli anni ’90 c’è stata la scelta di privatizzare buona parte di quelle imprese che prima erano svolte dal settore pubblico. Per cui, molte attività che prima erano svolte con queste forme dell’impresa-organo o dell’ente pubblico economico sono state trasformate in società di capitali (tendenzialmente s.r.l.) la cui proprietà nella maggior parte dei casi è rimasta in tutto o in parte in mano allo Stato o agli enti pubblici economici, in altri casi è stata trasferita ai privati.
- Società a partecipazione/controllo pubblico. Si tratta di società nelle quali il socio prioritario è lo Stato o un ente pubblico locale e il capitale sociale è detenuto dallo Stato o dall’ente pubblico locale. o Se la quota di proprietà detenuta è 100% si parla di “partecipazione totalitaria”. o Se la quota di proprietà detenuta è più del 50% si parla di “partecipazione di controllo”. o Se la quota di proprietà detenuta è meno del 50% si parla di “partecipazione non di controllo”. L’impresa è privatistica (o giurscommercialistica). In generale, la regola è quella secondo la quale se non è esplicitamente derogato, si applicano le regole comuni di diritto commerciale. È, ad oggi, la forma di impresa più frequente tra queste tre tipologie. Per le tipologie ad oggi meno frequenti (imprese-organo ed enti pubblici economici) e per quella tipologia più frequente (società a partecipazione/controllo pubblico), il diritto commerciale non si applica in tutto o in parte.
- Per quanto riguarda le imprese-organo, queste sono completamente escluse dall’applicazione della disciplina del diritto commerciale: non sono tenute all’iscrizione nel registro delle imprese e non sono soggette alle procedure concorsuali.
- Per quanto riguarda gli enti pubblici economici, vi è un’esenzione dal fallimento ma sono tenuti comunque ad iscriversi nel registro delle imprese.
- Per quanto riguarda le società a controllo/partecipazione pubblica, vi è la scelta di condurre l’attività con le forme del diritto non pubblico, ovvero del diritto societario (di solito s.r.l.): questo comporta come regola generale che vi sia una completa applicazione sia del diritto commerciale in senso ampio sia del diritto societario alle società a controllo/partecipazione pubblica. Per cui, nonostante il socio sia un soggetto pubblico, tendenzialmente la scelta della forma societaria comporta l’applicazione delle regole “normali” del diritto commerciale e del diritto societario. Il TUPS da un lato sancisce
Quando l’attività d’impresa commerciale viene svolta da un ente del Libro I (ovvero associazione o fondazione) è comunque attività d’impresa commerciale e quindi soggetta alle regole, almeno potenzialmente, del diritto dell’impresa e del diritto commerciale. Pertanto, non è che se un’attività è svolta da una associazione o da una fondazione allora non è impresa. GLI STATUTI DELL’IMPRESA E DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE Il diritto commerciale al suo interno è composto da regole che si applicano a tutte le imprese e sono:
- La disciplina sull’azienda (sul trasferimento dell’azienda).
- La disciplina della concorrenza.
- La disciplina della proprietà industriale. All’impresa commerciale invece si applicano regole aggiuntive ripartite in quattro pilastri:
- La disciplina della rappresentanza commerciale.
- Le scritture contabili.
- La disciplina della crisi (e quindi le procedure concorsuali).
- La pubblicità (e quindi l’obbligo all’iscrizione nel registro delle imprese). Tradizionalmente questa disciplina era una delle parti classiche dello statuto delle imprese commerciali, ma da un decennio si applica anche alle imprese agricole. La rappresentanza e le scritture contabili sono inserite nelle regole relative alla struttura dell’organizzazione dell’impresa. In particolare, le regole sulla rappresentanza commerciale sono trattate come le regole sui collaboratori (o ausiliari) interni dell’imprenditore. PUBBLICITÁ ① Quando si parla di pubblicità d’impresa si fa riferimento al fatto che gli imprenditori commerciali devono iscriversi nel registro delle imprese (ai sensi dell’art. 2195, C.c.). Questa regola vuole rispondere ad un’esigenza di circolazione sul mercato di informazioni minime relative all’attività d’impresa commerciale (ovvero a come le imprese commerciali si collocano nel mercato). Vi è un interesse generale a rendere note a tutti tali informazioni e questo interesse, in alcuni casi, viene anche a coincidere con l’interesse dell’imprenditore stesso. La regola generale prevista per l’iscrizione nel registro delle imprese è quella dell’opponibilità degli atti e dei fatti ai terzi: è la cosiddetta efficacia dichiarativa e ciò significa che l’imprenditore può fare affidamento sul fatto che tutto ciò che inserisce nel registro delle imprese si presume conosciuto da parte dei terzi. Il registro delle imprese è un registro pubblico (e quindi pubblicamente accessibile, previo pagamento) e fisicamente si trova presso le Camere di commercio su base provinciale, definite dal Codice civile come “conservatori del registro delle imprese”. Queste attività di conservazione vengono svolte sotto vigilanza del giudice del registro. È importante tenere in considerazione l’esistenza di tale registro perché le iscrizioni o le cancellazioni di atti o fatti riportate al suo interno possono avvenire sia su domanda dell’imprenditore sia d’ufficio da parte del giudice del registro. Ancora, il registro è diviso in una sezione ordinaria e in una serie di sezioni speciali.
- Nella sezione ordinaria si devono iscrivere tutti i soggetti che, fino all’entrata in vigore del Codice civile, erano tenuti all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese (è il caso delle imprese e delle società commerciali, delle società cooperative, degli enti pubblici economici e dei consorzi).
- Nel tempo si sono introdotte delle sezioni speciali in cui si iscrivono gli imprenditori che, nel sistema del Codice civile del 1942, non erano tenuti all’obbligo di iscriversi al registro delle imprese (è il caso dell’imprenditore agricolo, delle società semplici, delle società tra professionisti, dei gruppi di imprese e delle imprese sociali). Importante è sapere che i professionisti, in quanto tali, non sono obbligati all’iscrizione presso il registro delle imprese.
Le informazioni oggetto del registro delle imprese sono diverse:
- Le generalità dell’imprenditore.
- La PEC (o posta elettronica certificata).
- La ditta, ovvero il nome commerciale.
- L’oggetto dell’attività, ovvero la tipologia di attività svolta.
- La sede dell’attività, ovvero dove l’attività viene svolta.
- Gli (eventuali) institori e procuratori, ovvero i rappresentanti dell’imprenditore. Per quanto riguarda le società, i dati che sono oggetto di iscrizione nel registro delle imprese sono contenuti nell’atto costitutivo, atto con il quale viene data vita alla società. Per l’iscrizione nella sezione ordinaria e per l’impresa agricola, l’efficacia è dichiarativa: ciò significa che tutti gli atti e fatti iscritti si ritengono conosciuti da parte dei terzi. Per cui, un terzo non può dire di non essere a conoscenza di una determinata informazione in quanto tutti i dati iscritti sono astrattamente conoscibili. Invece per gli atti e fatti non iscritti, l’imprenditore se vuole renderli opponibili nei confronti dei terzi deve provarne la conoscenza effettiva (e non la conoscibilità). ® Per tutto quello che è iscritto, si presume automaticamente conosciuto dai terzi. ® Per tutto quello che non è iscritto, se l’imprenditore intende opporre atti o fatti ai terzi, deve provarne l’effettiva conoscenza. La disciplina della pubblicità va a favore dell’imprenditore: se si desse all’imprenditore la possibilità di selezionare discrezionalmente altre informazioni da inserire nel registro delle imprese si creerebbe un problema per il mercato in quanto ricadrebbe in capo all’imprenditore stesso un potere troppo forte. Pertanto, “tipicità” (legale) degli atti e dei fatti significa che devono essere iscritti solo quelli previsti. Oltre all’efficacia dichiarativa (che è la regola generale), vi sono poi altre tipologie di efficacia:
- Per l’iscrizione dell’atto costitutivo delle società di capitali (e quindi s.r.l.), l’efficacia è più forte ed è costitutiva. Significa che la nascita della società di capitali come persona giuridica piena, autonoma e distinta dai soci che la costituiscono avviene solo con l’iscrizione presso il registro delle imprese dell’atto costitutivo.
- Di efficacia normativa solitamente si parla per le società di persone che devono iscriversi nella sezione ordinaria (s.n.c. e s.a.s.). Si parla di efficacia normativa per queste tipologie di società perché l’iscrizione è il presupposto, non per la nascita della società a livello giuridico (in quanto nasce comunque), ma per l’applicazione di un complesso normativo.
- Infine, per tutte le iscrizioni nelle sezioni speciali si applica la pubblicità notizia. Significa che l’iscrizione ha solo lo scopo di rendere conoscibili ai terzi le informazioni senza che ne derivi alcun tipo di presunzione di conoscenza in capo ai terzi. Quella della pubblicità notizia è la forma più debole in termini di efficacia in quanto non ha alcuna conseguenza giuridica, ma ha soltanto la conoscenza materiale/fattuale di rendere reperibili le informazioni iscritte. Le società di capitali (spa e srl) devono depositare il bilancio, che viene redatto e approvato annualmente dall’assemblea dei soci. Il deposito del bilancio presso il registro delle imprese deve avvenire entro 30 giorni dall’approvazione. ® L’efficacia che ne deriva dall’iscrizione nel registro delle imprese è dichiarativa. ® L’efficacia che ne deriva dal deposito del bilancio presso il registro delle imprese non è dichiarativa: non si crea una presunzione di conoscenza su tutte le informazioni del bilancio. Il deposito del bilancio ha la sola funzione di rendere consultabile, da parte dei terzi, la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale della società. RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ② La rappresentanza commerciale (che si differenzia dalla rappresentanza civile) è definita anche “disciplina dei collaboratori e dell’imprenditore”. Il primo punto da tenere in considerazione consiste nel fatto che tra il potere di gestione e il potere di rappresentanza vi sono delle differenze.
A questi limiti legali, si possono aggiungere anche limiti convenzionali (ovvero limiti che l’imprenditore introduce in via aggiuntiva rispetto ai limiti legali): questi sono opponibili nei confronti dei terzi solo se iscritti nel registro delle imprese. L’unico caso in cui l’imprenditore può opporre questi limiti convenzionali (sebbene non iscritti nel registro delle imprese) ai terzi si ha quando l’imprenditore stesso dimostra la conoscenza effettiva degli atti da parte dei terzi: si tratta di un onore probatorio abbastanza complesso perché vuol dire provare uno stato soggettivo. Inoltre, l’institore ha anche un potere di rappresentanza processuale, ovvero di stare in giudizio (sia attivamente, ovvero in nome e per conto dell’imprenditore, sia passivamente, ovvero essere citato in giudizio in nome e per conto dell’imprenditore). Qualora l’institore compiesse degli atti senza spendere il nome dell’imprenditore, se gli atti sono pertinenti all’attività d’impresa ne risponde, oltre all’institore stesso, anche l’imprenditore. Ancora, l’institore è tenuto agli stessi obblighi dell’impresa che sorgono in capo all’imprenditore (ad esempio l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, l’obbligo di tenuta della contabilità): questo perché il potere che ha è comunque di portata generale e ha a che fare con la gestione dell’impresa. Pertanto, il suo potere di gestione interna è paragonabile a quello dell’imprenditore. La disciplina dei commessi, e in particolare dei procuratori, si ricava un po’ per differenza rispetto alla disciplina dell’institore. ® La disciplina dell’institore è organica e strutturata. ® La disciplina del procuratore e del commesso è un po’ più scarna.
Il procuratore. Il procuratore è colui che è tenuto al compimento di alcuni atti pertinenti all’attività
d’impresa, senza essere preposto all’esercizio dell’impresa (in quanto in caso contrario sarebbe institore). Sono sostanzialmente i dirigenti di una funzione aziendale. Il potere di rappresentanza è proporzionato alle competenze che ha internamente: l’ambito dei suoi poteri non è definito in astratto, ma in concreto ed è limitato dalla procura. Ha anch’esso un potere di rappresentanza ma questo dipenderà da quanto potere decisorio interno ha.
- Non ha la rappresentanza processuale.
- Non si applicano le regole sulla rappresenta in mancata spesa del nome dell’imprenditore (pertanto, in questo caso il terzo avrà stipulato un atto con il procuratore).
- Siccome non ha l’esercizio di gestione dell’impresa, non è tenuto agli obblighi di tenuta della contabilità e di iscrizione nel registro delle imprese.
Il commesso. A scendere nella gerarchia aziendale si trovano i commessi, ovvero figure che hanno limitati
poteri decisori interni e nell’attuazione delle decisioni assunte da qualcun altro si devono interfacciare con i terzi. Pertanto, sono soggetti che hanno funzioni meramente esecutive nei rapporti con i terzi.
- Deve applicare le condizioni generali di contratto.
- Può fare i cosiddetti “sconti d’uso”: si tratta di sconti che rientrano nelle normali prassi di mercato.
- Ha il potere di riscossione/di incassare i pagamenti in nome dell’imprenditore, a meno che non vi sia una funzione di cassa autonoma (e quindi una funzione specificamente dedicata all’incasso di pagamenti) all’interno della struttura dell’azienda (si parla di “cassa speciale”). SCRITTURE CONTABILI E PRESIDI ORGANIZZATIVI ③ Le scritture contabili si collocano all’intersezione tra il principio di libertà/discrezionalità dell’imprenditore di strutturare l’organizzazione interna della sua impresa come vuole e i presidi che vogliono evitare che scelte organizzative irrazionali e inefficienti dell’imprenditore vadano poi a scapito dei terzi. Pertanto, vi è un principio di tendenziale libertà organizzativa dell’imprenditore che è però contemperato da regole minime e queste sono:
- L’obbligo di tenuta della contabilità ai sensi dell’art. 2214, C.c.
- Il principio di adeguatezza ai sensi dell’art. 2086, 2° co., C.c. Tale articolo risale al 2019 e ha introdotto il Codice della crisi d’impresa (ovvero quello che era il diritto fallimentare). Un primo vincolo è rappresentato dalla disciplina sulla crisi, la quale è intervenuta nell’ottica di prevenire il fatto stesso che la crisi si verifichi sulla base del fatto che quanto prima si interviene, quanto più vi è la speranza di salvare l’attività. L’art. 2086, 2° co., C.c. introduce il principio di adeguatezza degli assetti organizzativi interni: ciò significa che l’imprenditore non è del tutto libero di strutturare l’impresa come vuole (e quindi il principio di libertà non è più assoluto), ma l’assetto deve essere adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa. Sostanzialmente, l’impresa che raggiunge un livello minimo di complessità, deve essere comunque organizzata in modo razionale: la struttura interna deve essere proporzionale alle dimensioni e alla natura delle attività d’impresa. Inoltre, deve anche concretizzarsi in meccanismi di raccolta costante delle informazioni che servono per la redazione della contabilità. Gli “assetti organizzativi adeguati”, intesi in senso astratto, devono essere concretizzati in ogni singolo contesto d’impresa. Un secondo vincolo è rappresentato dalla tenuta della contabilità. Per “contabilità” si intende la documentazione di atti e fatti di gestione e dei loro effetti sul patrimonio passivo e sui ricavi dell’attività. Pertanto, ’imprenditore deve tenere un’ordinata documentazione di quanto succede secondo specifici criteri. Questo obbligo di documentare sussiste in virtù di diversi interessi:
- Di un interesse generale a poter verificare quanto accade.
- Di un interesse del mercato (e quindi dei terzi) a conoscere le condizioni dell’attività.
- Di un interesse dell’imprenditore a essere posto nella condizione di autocontrollare l’andamento della sua attività: si tratta di un’autotutela introdotta dal legislatore nei confronti dell’imprenditore stesso. Le scritture contabili obbligatorie sono quelle imposte dalla natura e dalla dimensione dell’impresa, quindi viene demandato all’imprenditore l’individuazione di tali scritture. In particolare, due sono le scritture che sono sempre obbligatorie per tutte le imprese commerciali grandi e medio-grandi:
- Il libro giornale.
- Il libro degli inventari. Il libro giornale è un registro cartaceo in cui vengono annotate, sulla base di un criterio cronologico, tutte le operazioni che hanno una rilevanza gestoria (ad esempio i contratti di acquisto o di vendita, gli incassi, i contratti di finanziamento, ecc.). Queste operazioni di gestione vanno iscritte secondo un ordine cronologico, a partire dal 1° gennaio fino al 31 dicembre: ciò non significa che ogni giorno il libro giornale debba essere aggiornato, ma è consentito all’imprenditore di aggiornarlo con varie cadenze (settimanale, bisettimanale). Mentre il libro giornale vuole costruire il dinamismo degli eventi per come si sono verificati, il libro degli inventari scatta due fotografie della condizione patrimoniale in due precisi momenti storici:
- All’apertura dell’esercizio/anno.
- Alla fine dell’esercizio/anno. Pertanto, oggetto della “fotografia” è il patrimonio dell’imprenditore (composto da attivi e da passivi). Nella maggior parte dei casi, l’anno coincide con l’anno solare, mentre la chiusura del libro degli inventari (e quindi dell’esercizio) coincide con il cosiddetto “bilancio d’esercizio”: il bilancio d’esercizio deve essere redatto secondo i criteri di redazione del bilancio d’esercizio previsti per le società per azioni. Quel che l’imprenditore inserisce nella contabilità, può essere utilizzata dall’imprenditore o da qualcun altro per far valere un diritto (all’interno di un contesto giudiziario/processuale). Mentre atti e fatti devono essere iscritti nel registro delle imprese, la contabilità dell’impresa rimane invece nella sfera dell’imprenditore: non per questo però le scritture contabili sono irrilevanti per poter essere usate dall’imprenditore o dai terzi per provare una o più circostanze. A certe condizioni, quel che viene documentato nelle scritture contabili può avere efficacia probatoria, pertanto possono essere utilizzate come mezzo di prova in giudizio sia contro l’imprenditore sia a favore dell’imprenditore per far valere un certo diritto.
In relazione a cosa sia effettivamente l’azienda, se bene autonomo o bene facente parte del complesso di beni, si individuano due tesi:
- Una tesi unitaria.
- Una tesi atomistica. La tesi “unitaria” ritiene che l’azienda sia un bene autonomo e ulteriore rispetto ai singoli beni di cui si compone l’azienda. La tesi “atomistica” invece sostiene che l’azienda come bene in sé non esiste, ma è data dalla somma dei suoi singoli beni. Inoltre, si è giunti a sostenere che ai fini dell’identificazione dell’azienda rileva che vi sia un’organizzazione dei beni, indipendentemente dal fatto che l’imprenditore li abbia a titolo di godimento o a titolo di proprietà. Pertanto, anche se l’imprenditore non è proprietario dei beni, questi allo stesso modo fanno parte dell’azienda e l’azienda rileva a prescindere dal titolo giuridico con cui l’imprenditore utilizza i singoli beni. In relazione allo svolgimento dell’attività d’impresa del mercato, emergono due concetti:
- L’avviamento.
- La clientela. L’avviamento consiste nel fatto che l’impresa è già avviata, nel senso che funziona in un determinato momento storico, e nel fatto che genera ricchezza sul mercato (in misura maggiore rispetto ai costi) in un determinato momento storico. Quando l’impresa viene venduta, l’avviamento viene conteggiato nel prezzo di vendita dell’azienda stessa. L’avviamento si distingue in oggettivo e soggettivo.
- L’avviamento oggettivo è dato dal fatto che l’imprenditore ha organizzato il complesso di beni in maniera efficiente e quindi oggettivamente l’azienda funziona (e quindi crea ricchezza). “Oggettivo” perché legato alle caratteristiche oggettive della struttura dell’azienda, organizzata in un certo modo dall’imprenditore.
- L’avviamento soggettivo è dato dal fatto che l’attività è in grado di generare ricchezza grazie alle caratteristiche soggettive dell’imprenditore (e quindi l’imprenditore, grazie alle sue competenze, conoscenze e relazioni, è in grado di creare ricchezza). “Soggettivo” perché legato al soggetto (ovvero all’imprenditore). Il tema dell’avviamento si collega poi al concetto di clientela. Infatti soprattutto in riferimento all’avviamento soggettivo, i due concetti (di clientela e di avviamento soggettivo) vengono sovrapposti nel senso che la capacità di generare ricchezza, oggettiva o soggettiva, passa comunque per il fatto che i servizi e beni prodotti dall’attività dovranno trovare sbocco sul mercato (e quindi dovrà esserci una domanda di beni e servizi realizzati dall’impresa). La clientela consiste nella domanda di beni e di servizi realizzati dall’imprenditore. Pertanto, sia la quantità sia la qualità della clientela sono un presupposto per l’esistenza dell’avviamento, perché se non vi sono clienti l’imprenditore non sarà mai in grado di generare ricavi e di conseguenza dei guadagni (e quindi non vi sarà avviamento). Il diritto commerciale detta poi una serie di regole che si applicano quando l’azienda viene ceduta ad un altro imprenditore. Il cambio della titolarità dell’azienda (e quindi il contratto di trasferimento dell’azienda) comporta il trasferimento/cessione di un fascio di posizioni giuridiche che possono essere di carattere proprietario (e quindi quando l’imprenditore è proprietario dei beni dell’azienda) o di altra natura (e quindi quando l’imprenditore ha il potere di godere di alcuni beni senza esserne proprietario). Quello che rileva per stabilire se si applica la disciplina del trasferimento consiste nel fatto che ci deve essere il passaggio da un soggetto ad un altro del potere gestorio di un complesso di beni organizzati. Siccome questa disciplina del trasferimento dell’azienda è rivolta a dare un bilanciamento tra interessi che si manifestano oggettivamente sul mercato (ovvero la tutela della capacità produttiva dell’attività coinvolta e la tutela dei terzi, dei terzi creditori, delle parti contrattuali coinvolte) rileva limitatamente la forma contrattuale con le quali l’alienante e l’acquirente realizzano il trasferimento dell’azienda: possono essere diversi i contratti con i quali si verifica il trasferimento (e non solo il contratto di trasferimento dell’azienda). Sostanzialmente, le regole sul trasferimento dell’azienda si applicano anche se le parti non hanno stipulato contratti di trasferimento dell’azienda. Ovviamente ciò non significa che la forma non rilevi in alcun modo: soprattutto per l’alienante e
per l’acquirente vengono imposte dei requisiti di forma, in particolare viene imposta la forma scritta ad probationem (e quindi non ai fini di validità) per la prova del trasferimento dell’azienda, salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda (art. 2556, 1° co., C.c.). Questa regola però non si applica ai terzi e questo è rilevante perché può esserci un trasferimento d’azienda che si attua anche senza una manifestazione contrattuale scritta del trasferimento stesso. Sostanzialmente i terzi possono dimostrare che si è realizzato un trasferimento d’azienda anche se l’acquirente e l’alienante non hanno stipulato un contratto di trasferimento in quanto tale disciplina legale è volta anche a tutelare gli interessi dei terzi e del mercato (e quindi i limiti di forma non sono previsti per i terzi nella misura in cui quella disciplina è posta anche a loro tutela). Al contempo, il comma 2° dell’art. 2556, C.c. prevede che i contratti di trasferimento d’azienda redatti per atto pubblico o per scrittura privata autenticata devono essere iscritti nel registro delle imprese a cura del notaio. Da queste regole emerge che nella maggior parte dei casi, i contratti di trasferimento d’azienda vengono redatti con la forma di atto pubblico o di scrittura privata di fronte al notaio e poi il notaio stesso provvede a iscriverli nel registro delle imprese. Se ciò non accade, i terzi possono comunque dimostrare nei fatti l’avvenuto trasferimento d’azienda. Diversi sono gli effetti legali derivanti dal trasferimento dell’azienda. Ovviamente gli effetti contrattuali sono il trasferimento dell’azienda e dei singoli beni dell’azienda, ma a questi effetti contrattuali si aggiungono gli effetti legali (che sono posti a tutela da un lato del complesso produttivo e dell’avviamento dell’azienda, dall’altro degli interessi dei terzi e del mercato):
- In capo all’alienante (ovvero a colui che cede l’azienda) nasce un divieto di concorrenza quinquennale, nel senso che l’imprenditore che vende la sua azienda non può poi svolgere la stessa attività in concorrenza con l’azienda che ha appena venduto. Questo divieto di concorrenza sussiste perché se così non fosse si metterebbe a rischio il buon funzionamento dell’azienda che è stata venduta. Inoltre, se fosse consentito all’imprenditore di svolgere un’attività uguale o analoga a quella ceduta, sarebbe in grado di riprendersi la ricchezza che ha appena venduto all’alienante. Non si tratta di un divieto di concorrenza assoluto, ma è un divieto relativo a quelle sole attività capaci di incidere sull’avviamento e sulla clientela dell’azienda. Per capire se una certa attività è in grado di sviare la clientela di un’altra attività viene prima di tutto in gioco il criterio merceologico.
- La sorte dei contratti pendenti. Se l’azienda ceduta, oltre ad essere un complesso di beni organizzati, si compone anche di rapporti contrattali che l’imprenditore alienante ha stipulato (e sono i cosiddetti contratti pendenti), la regola per questi rapporti pendenti è quella del passaggio automatico di tali rapporti contrattuali dall’alienante all’acquirente: si parla di sostituzione automatica del contraente. Anche in questo caso devono ricorrere determinate condizioni: o Devono essere contratti pertinenti all’attività d’impresa. o Non devono avere carattere personale (ovvero non devono esser stati stipulati in ragione delle caratteristiche personali, soggettive, non sostituibili della parte che svolge la prestazione caratteristica. Un esempio è quello del mandato). o Devono essere derogabili. o Per i contratti che non hanno carattere personale, c’è il subentro automatico del soggetto e il terzo contraente (ovvero colui che si vede sostituire la sua controparte contrattuale) può recedere entro tre mesi solo se vi sia una giusta causa, ovvero ragioni oggettive che rendano legittima una valutazione da parte del terzo contraente di inaffidabilità o di non serietà della nuova parte. Oltre a posizioni contrattuali, però, ci possono essere posizioni obbligatorie: per cui, ci possono essere anche crediti (e quindi posizioni attive dell’imprenditore alienante) e debiti (e quindi posizioni passive dell’imprenditore acquirente) dell’azienda ceduta.
- Per quanto riguarda il trasferimento dei crediti, che è automatico, il Codice civile prevede che l’efficacia per il debitore ceduto si verifica con l’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2559, C.c.). Non serve la notifica individuale ai singoli debitori proprio perché si sta facendo riferimento ad un fascio di posizioni giuridiche e in ragione di semplicità e rapidità delle operazioni dell’attività d’impresa: è come se con l’iscrizione nel registro delle imprese si avesse notificato collettivamente tutti i debitori ceduti. Tuttavia, nonostante la cessione sia efficace anche nei confronti del debitore ceduto
o Per quanto riguarda le regole sul subentro nei contratti, vi è un’applicazione parziale di queste regole. Esse non vengono applicate integralmente nel caso di usufrutto e di affitto d’azienda (a differenza di quanto accade per il trasferimento d’azienda): si applicano le regole sui crediti, ma non quelle sui debiti. Mentre i crediti dell’imprenditore passano al conduttore o all’usufruttuario, i debiti non passano con l’unica eccezione dei debiti che nascono da rapporti di lavoro (i cosiddetti debiti lavoristici): il conduttore o l’usufruttuario non rispondono dei debiti contratti dal concedente o dal nudo proprietario, ovviamente rispondono dei debiti che contraggono successivamente nell’esercizio. DISCIPLINA SULLA CONCORRENZA E SULLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE È possibile individuare tre blocchi principali:
- La disciplina della concorrenza, a sua volta suddivisa in: o Concorrenza sleale. o Pratiche commerciali scorrette. o Pubblicità ingannevole e comparativa.
- La disciplina antitrust.
- La disciplina della proprietà industriale, a sua volta suddivisa in: o Segni distintivi (o marchi). o Brevetti (o invenzioni). Il primo blocco è quello della disciplina della concorrenza, la quale si divide in:
- Disciplina della concorrenza sleale.
- Disciplina delle pratiche commerciali scorrette.
- Disciplina della pubblicità ingannevole e comparativa. Mentre la disciplina della concorrenza sleale è sempre stata nel Codice civile (a partire dal 1942), la disciplina sia delle pratiche commerciali scorrette sia della pubblicità ingannevole e comparativa è stata introdotta più tardi nell’ordinamento e si intreccia anche con altre fonti e dinamiche normative, nel senso che è influenzata anche dalla normativa europea. CONCORRENZA L’attività d’impresa è per sua natura concorrenziale: se c’è un mercato (purché non monopolistico), per definizione al suo interno esiste concorrenza in quanto il produttore di un certo bene dovrà competere con altri operatori che producono lo stesso bene/servizio o beni/servizi analoghi (e quindi sostituibili). Guardando al mercato, si capisce perché esiste la disciplina della concorrenza: essa non vuole limitare o vietare la concorrenza in quanto tale e la libertà d’impresa, al contrario vuole porre quelle condizioni che consentono un normale funzionamento del mercato nel quale si collocano le imprese. In sostanza, vuole evitare distorsioni del mercato stesso, ovvero circostanze che possono falsare il suo normale e fisiologico svolgimento. L’approccio di fondo consiste nel funzionamento del mercato, ma per far sì che esso funzioni il diritto deve porre e assicurare il rispetto di alcune regole di fondo: una volta che quelle regole sono rispettate, il mercato è una soluzione efficiente ed efficace per tutti. Tali regole di fondo sono:
- Trasparenza, ovvero una diffusione corretta delle informazioni in modo tale da consentire a tutti i partecipanti al mercato di assumere decisioni consapevoli/razionali basate su un set informativo adeguato. Nella realtà, però, non sempre e non tutte le scelte dei partecipanti al mercato sono razionali. Pertanto, devono esserci regole di trasparenza da parte degli imprenditori sia nei rapporti tra imprenditori stessi sia nei rapporti tra imprenditori e consumatori.
- Lealtà, ovvero evitare che nel mercato ci siano comportamenti che vadano oltre la normale dinamica di concorrenza e che tendano o a beneficiare gli investimenti svolti da altri imprenditori (è il caso della concorrenza sleale e della disciplina dei marchi e dei brevetti) o a evitare che il comportamento degli imprenditori nei rapporti con i consumatori sia tale da influenzare la loro scelta in modo indebito.
Le tre facce della concorrenza (vale a dire concorrenza sleale, pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole e comparativa) hanno destinatari in parte tra loro diversi. La disciplina sulla concorrenza sleale detta regole destinate a regolare i rapporti tra imprenditori (e quindi non possono essere fatte valere dai consumatori o, in generale, dai non imprenditori). La disciplina sulle pratiche commerciali scorrette detta regole destinate a regolare i rapporti tra attività produttiva e consumatori (e quindi possono essere fatte valere dai consumatori non solo nei confronti degli imprenditori in senso stretto, ma nei confronti di tutti coloro che svolgono attività produttiva sebbene non siano imprenditori, ovvero i professionisti. La disciplina sulla pubblicità ingannevole e comparativa detta regole che sono destinate a regolare i rapporti tra coloro che svolgono attività produttive, ovvero professionisti e imprenditori (e quindi possono essere azionate solo da professionisti o imprenditori, e non dai consumatori). ® Concorrenza sleale: può essere attivata solo da imprenditori. ® Pratiche commerciali scorrette: può essere attivata dai consumatori. ® Pubblicità ingannevole e comparativa: può essere attivata solo da imprenditori o professionisti.
Concorrenza sleale (art. 2598, ss., C.c.). Affinché possano essere applicate le regole sulla concorrenza
sleale, i più imprenditori che vogliono far valere la violazione delle regole di concorrenza devono essere tra loro in un rapporto concorrenziale. Sostanzialmente, devono operare su un mercato comune (caratterizzato da una clientela comune): pertanto, ci devono essere beni o servizi che siano fungibili tra loro. La concorrenza può essere per territorio (ad esempio una stessa città) o tra livelli economici diversi (ciò significa tra produttori e distributori; ad esempio Amazon). L’art. 2598, C.c. individua una serie di fattispecie specifiche di concorrenza (poi, la giurisprudenza nel tempo ha elaborato un’altra serie di categorie). Le ipotesi codicistiche di concorrenza sleale sono:
- Concorrenza sleale confusoria (n. 1, art. 2598): un imprenditore usa nomi o segni distintivi altrui idonei a produrre sul mercato (e quindi nei confronti della clientela) confusione con i segni distintivi che sono legittimamente utilizzati da un altro imprenditore. L’utilizzo di marchi altrui è al contempo una violazione del diritto all’utilizzo esclusivo del marchio da parte del titolare e un atto di concorrenza sleale. Tale utilizzo avviene proprio per sfruttare la notorietà di un certo marchio sul mercato, nonché per accaparrarsi quella clientela che fisiologicamente sarebbe andata al titolare che utilizza legittimamente un certo marchio: il disvalore è proprio rappresentato da questo comportamento che falsa la concorrenza nella misura in cui l’imprenditore, il quale utilizza il marchio, ha investito dei soldi per accreditare quel marchio sul mercato. Tuttavia, non tutti i marchi hanno capacità distintiva e per far sì che appunto un marchio abbia capacità distintiva sono necessari investimenti. Con la disciplina della concorrenza sleale vengono tutelati anche altri segni distintivi oltre al nome e al marchio registrato, quali la ditta (ovvero il nome commerciale dell’imprenditore sul mercato), l’insegna (ovvero il cartello apposto nei locali in cui l’imprenditore svolge la sua attività), i nomi a dominio (ovvero gli indirizzi web) e i marchi non registrati (essendo non registrati non significa che non siano tutelabili, non vi sarà una tutela piena come nel caso di marchi registrati, ma l’utilizzo di un marchio di fatto altrui comunque rileva come concorrenza sleale). Una sotto-fattispecie della concorrenza confusoria è la cosiddetta concorrenza servile, la quale si ha quando la confusione sul mercato non deriva dall’utilizzo di un segno distintivo altrui, ma dall’imitazione servile dell’aspetto esterno di un prodotto: tuttavia, non ogni aspetto esterno poi merita di essere tutelato in quanto, se così fosse, per la collettività comporterebbe diversi problemi.
- Concorrenza sleale denigratoria (n. 2 , art. 2598 ): un imprenditore comunica, in maniera sufficientemente percepibile presso una pluralità di soggetti, una serie di notizie che sono screditanti il prodotto o l’attività in generale dell’imprenditore. Una notizia per essere vera deve essere sufficientemente circostanziata, specifica, precisa di modo tale da essere verificabile. Se al contrario la notizia non è verificabile e circostanziata, ma comunque vera, questo fatto può in ogni caso rappresentare un atto di concorrenza sleale denigratoria.
- Illegittima appropriazione di pregi che spettano ad un concorrente (n. 2, art. 2598): un imprenditore dichiara di aver vinto un certo premio che in realtà ha vinto un altro concorrente o di avere un prodotto con determinate caratteristiche che in realtà sono tipiche del prodotto concorrente di un altro