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il doping nel diritto, Appunti di Diritto ed economia dello sport

il doping da un punto di vista medico e sportivo, la legge italiana antidoping, le legislazione penale in rapporto alla normativa internazionale, antidoping e attività sportive amatoriali

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 12/05/2019

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ludovica-bourgis 🇮🇹

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Il doping da un punto di vista medico e sportivo: Con il termine doping si intende l’utilizzo
di sostanze o metodologie che per natura, dosaggio o applicazione alterano le prestazioni
agonistiche di un atleta migliorandole e che sono pericolose per la sua salute.
Dal punto di vista medico si considera doping l’assunzione di qualsiasi sostanza che alteri i
normali parametri biologici dell’atleta, anche se non ne migliora le prestazioni agonistiche,
perché l’obiettivo, dal punto di vista sanitario, è tutelare al massimo la salute dell’individuo.
giuridico sportivo deve innanzitutto porre l’accento sulla correttezza della competizione e sulla
valorizzazione delle genuine potenzialità fisiche degli atleti. Per questo vieta e punisce l’uso di sostanze o
metodi tali da influire sulla prestazione, che sono quindi scrupolosamente classificati in appositi elenchi che
vengono costantemente aggiornati.
Recentemente si è diffuso l’uso di sostanze che sono utilizzate per reintegrare le energie bruciate con lo
sforzo fisico. Questi integratori sono pacificamente ammessi, ma sono vietate le sostanze che aumentano le
capacità psichiche dell’atleta.
La normativa internazionale antidoping: l’organismo internazionale indipendente antidoping è il WADA
(World Anti-Doping Agency), costituita su iniziativa del Comitato olimpico internazionale nel 1999. E’
composta in ugual numero da rappresentanti del mondo sportivo e dei governi dei Paesi aderenti. La sede
principale è a Montreal, ma ci sono sedi periferiche in ogni continente.
L’agenzia ha formulato un Codice mondiale antidoping unificato, entrato in vigore nel gennaio 2004 e
approvato da 73 Paesi, tra cui l’Italia. Il Codice è stato ratificato durante la Conferenza generale
dell’UNESCO, nell’ottobre 2005, cui erano presenti 191 Stati che si sono così impegnati a tenerne conto per
adeguare la loro normativa nazionale.
La normativa internazionale prevede la seguente regola: la presenza della sostanza nell’organismo dell’atleta
costituisce di per se violazione della normativa antidoping; è irrilevante l’elemento soggettivo del dolo o
della colpa, così come è irrilevante l’effetto prodotto dall’uso della sostanza nelle prestazioni fornite
dall’atleta.
La legge italiana antidoping: in Italia la materia è disciplinata organicamente dalla legge n°376 del 2000,
che definisce un’autonoma fattispecie penale per il doping, con pene fino ai 3 anni di reclusione. Tale
fattispecie prevede tre ipotesi di reato:
1. Chi procura, somministra o assume farmaci dopanti;
2. Chi adotta o si sottopone a pratiche mediche non giustificate ;
3. Chi commercia farmaci e sostanze al di fuori dei luoghi ufficiali autorizzati.
La legge, che è stata in seguito adeguata a quanto previsto dal Codice mondiale unificato, ha istituito anche
un organo specifico: La commissione per la vigilanza e il controllo sul doping. Essa opera presso la
Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica del Ministero della salute e controlla che la
normativa sia rispettata da CONI, Federazione e Discipline associate.
La Commissione antidoping aggiorna periodicamente la lista delle sostanze e dei metodi vietati, un elenco
che viene poi pubblicato con un decreto del Ministero della salute.
Il decreto comprende anche altri documenti:
Il codice mondiale antidoping e la lista delle sostanze vietate e metodi proibiti pubblicato dal WADA
secondo lo standard internazionale;
I criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista delle classi dei farmaci, delle sostanze
biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche vietate;
Il vero e proprio elenco in ordine alfabetico dei principi attivi con le relative specialità medicinali;
L’elenco di pratiche e metodi vietate in gara e fuori gara.
La Commissione ha inoltre stabilito che un contrassegno sulle confezioni dei medicinali regolarmente in
vendita, ma considerati potenzialmente antidoping, metta in guardi atleti e cittadini sugli eventuali effetti
dopanti delle sostanze in questione, e che le preparazioni contenenti sostanze dopanti siano prescrivibili solo
dietro presentazione di ricetta medica e non ripetibile.
La legislazione penale italiana in rapporto alla normativa internazionale: in caso di violazione di una norma
l’ordinamento sportivo internazionale prevede che si configuri solo un illecito di tipo amministrativo e una
sanzione che può essere, ad esempio, la sospensione delle gare o l’eventuale ritiro e riassegnazione del
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Il doping da un punto di vista medico e sportivo : Con il termine doping si intende l’utilizzo di sostanze o metodologie che per natura, dosaggio o applicazione alterano le prestazioni agonistiche di un atleta migliorandole e che sono pericolose per la sua salute. Dal punto di vista medico si considera doping l’assunzione di qualsiasi sostanza che alteri i normali parametri biologici dell’atleta, anche se non ne migliora le prestazioni agonistiche, perché l’obiettivo, dal punto di vista sanitario, è tutelare al massimo la salute dell’individuo. giuridico sportivo deve innanzitutto porre l’accento sulla correttezza della competizione e sulla valorizzazione delle genuine potenzialità fisiche degli atleti. Per questo vieta e punisce l’uso di sostanze o metodi tali da influire sulla prestazione, che sono quindi scrupolosamente classificati in appositi elenchi che vengono costantemente aggiornati. Recentemente si è diffuso l’uso di sostanze che sono utilizzate per reintegrare le energie bruciate con lo sforzo fisico. Questi integratori sono pacificamente ammessi, ma sono vietate le sostanze che aumentano le capacità psichiche dell’atleta. La normativa internazionale antidoping: l’organismo internazionale indipendente antidoping è il WADA (World Anti-Doping Agency), costituita su iniziativa del Comitato olimpico internazionale nel 1999. E’ composta in ugual numero da rappresentanti del mondo sportivo e dei governi dei Paesi aderenti. La sede principale è a Montreal, ma ci sono sedi periferiche in ogni continente. L’agenzia ha formulato un Codice mondiale antidoping unificato, entrato in vigore nel gennaio 2004 e approvato da 73 Paesi, tra cui l’Italia. Il Codice è stato ratificato durante la Conferenza generale dell’UNESCO, nell’ottobre 2005, cui erano presenti 191 Stati che si sono così impegnati a tenerne conto per adeguare la loro normativa nazionale. La normativa internazionale prevede la seguente regola: la presenza della sostanza nell’organismo dell’atleta costituisce di per se violazione della normativa antidoping; è irrilevante l’elemento soggettivo del dolo o della colpa, così come è irrilevante l’effetto prodotto dall’uso della sostanza nelle prestazioni fornite dall’atleta.

La legge italiana antidoping: in Italia la materia è disciplinata organicamente dalla legge n°376 del 2000, che definisce un’autonoma fattispecie penale per il doping, con pene fino ai 3 anni di reclusione. Tale fattispecie prevede tre ipotesi di reato:

  1. Chi procura, somministra o assume farmaci dopanti;
  2. (^) Chi adotta o si sottopone a pratiche mediche non giustificate;
  3. Chi commercia farmaci e sostanze al di fuori dei luoghi ufficiali autorizzati. La legge, che è stata in seguito adeguata a quanto previsto dal Codice mondiale unificato, ha istituito anche un organo specifico: La commissione per la vigilanza e il controllo sul doping. Essa opera presso la Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica del Ministero della salute e controlla che la normativa sia rispettata da CONI, Federazione e Discipline associate. La Commissione antidoping aggiorna periodicamente la lista delle sostanze e dei metodi vietati, un elenco che viene poi pubblicato con un decreto del Ministero della salute. Il decreto comprende anche altri documenti: ▲ Il codice mondiale antidoping e la lista delle sostanze vietate e metodi proibiti pubblicato dal WADA secondo lo standard internazionale; ▲ I criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista delle classi dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche vietate; ▲ Il vero e proprio elenco in ordine alfabetico dei principi attivi con le relative specialità medicinali; ▲ L’elenco di pratiche e metodi vietate in gara e fuori gara. La Commissione ha inoltre stabilito che un contrassegno sulle confezioni dei medicinali regolarmente in vendita, ma considerati potenzialmente antidoping, metta in guardi atleti e cittadini sugli eventuali effetti dopanti delle sostanze in questione, e che le preparazioni contenenti sostanze dopanti siano prescrivibili solo dietro presentazione di ricetta medica e non ripetibile.

La legislazione penale italiana in rapporto alla normativa internazionale: in caso di violazione di una norma l’ordinamento sportivo internazionale prevede che si configuri solo un illecito di tipo amministrativo e una sanzione che può essere, ad esempio, la sospensione delle gare o l’eventuale ritiro e riassegnazione del

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premio. Lo Stato italiano configura invece per il doping l’ipotesi di un reato penale e gli eventi sportivi che si svolgono sul suolo italiano sono soggetti alle leggi dello Stato italiano, oltre che alla normativa sportiva internazionale. Per evitare incidenti con atleti stranieri (per comportamenti che in Italia sono sanzionabili penalmente) il CIO aveva richiesto che fosse applicata unicamente la normativa internazionale. E’ infine prevalsa una soluzione di mediazione, secondo cui il CIO ha ottenuto di mantenere la titolarità sugli esami e sulla lista delle sostanze vietate, mentre il Ministero della salute ha ottenuto la partecipazione del presidente della Commissione di vigilanza sul doping all’organismo del CIO. E’ inoltre rimasta inalterata la legge antidoping italiana che prevede sanzioni penali applicabili ai comportamenti tenuti in Italia.

Antidoping e attività sportive amatoriali: anche se le attività sportive amatoriali necessitano di controlli antidoping, e forse ancor di più di quelle professionali in considerazione del maggior numero di atleti coinvolti. Per tali attività in Italia è previsto che il Decreto interministeriale del Ministero della salute e dei beni culturali sia integrato dalle disposizioni previste dalle singole regioni. In realtà non viene ancora effettuato alcun controllo obbligatorio antidoping perché è in corso l’organizzazione dei laboratori accreditati ufficialmente, e non sono stati regolamentati i controlli da estinguere. In base all’accordo Stato-Regioni del 2005 sono state delineate le procedure per l’accreditamento dei laboratori antidoping regionali (LAD) da parte del Ministero della salute. Lo scopo è quello di assicurare standard di sicurezza e qualità delle analisi che possano garantire adeguatamente la tutela della salute degli atleti e dell’intera società.