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DOPING : PREVENZIONE E
CONTROLLO
LE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
IN MATERIA DI DOPING
Le fonti del diritto internazionale sono diversi a seconda delle necessità legislative e a seconda degli obiettivi. Esiste da una parte, a livello europeo, il consiglio d’Europa e l’Unesco che hanno permesso all’Italia di sottoscrivere accordi internazionali per l’antidoping; e dall’altra parte troviamo la WADA che serve a governare l’antidoping mondiale. Per la prima si fa riferimento alla convenzione di Strasburgo del 1989 e di Parigi del 2015, mentre la WADA ha trovato la sua massima espressione nel codice mondiale antidoping. In ambito internazionale la materia dell’antidoping è disciplinata dalla convenzione contro il doping di Strasburgo adottata il 16 Novembre del 1989, entrata in vigore con la legge 552 del 1995. La convenzione internazionale contro il doping Unesco è stata adottata il 19 Ottobre 2005 ed entra in Italia nel 2007. La WADA è stato emanato nel 2004 ed ultimamente aggiornata nel 2018.
- CONVENZIONE CONTRO IL DOPING STRASBURGO
Riguarda il coordinamento interno tra le istituzioni pubbliche e le istituzioni sportive e la cooperazione internazionale affinché queste istituzioni possano trovare interessi comuni.
- CONVENZIONE INTERNAZIONALE CONTRO IL DOPING UNESCO Adottata a Parigi nel 2005, è stata sottoscritta da 191 paesi ed è importante perché :
- Impone misure incisive sull’antidoping.
- Il riconoscimento della leadership della WADA in materia di antidoping.
- Da alla WADA l’autorità per imporre a tutti i firmatari la lista delle sostanze vietate e le procedure di esenzioni per fini terapeutici.
- Il codice WADA come appendice alla convenzione I contenuti della convenzione Unesco sono :
- adozione mondiale del codice WADA
- La comunità sportiva è impegnata nei regolamenti, nei controlli antidoping nonché nelle sanzioni e nelle misure disciplinari.
- I governi sono i maggiori responsabili delle misure legislative (in materia di tutela sanitaria), delle misure finanziarie e dei laboratori (compreso il campo della ricerca), coordinato le politiche e l’operato dei servizi e degli organismi pubblici impegnati nella lotta antidoping ed incoraggiano le organizzazioni sportive ad elaborare ed applicare le misure appropriate di loro competenza
- Entrambi si ripartiscono la responsabilità delle misure educative e dei programmi di informazione.
CRITERI DI INCLUSIONE IN LISTA WADA
CODICE MONDIALE ANTIDOPING
- art.4.3.1.1 : La sostanza o il metodo incrementa o può incrementare la performance sportiva.
- art. 4.3.1.2 : L’uso della sostanza o del metodo rappresenta un concreto o potenziale rischio per la salute.
- art. 4.3.1.3 : La sostanza o il metodo viola lo spirito sportivo.
- art. 4.3.2 : La sostanza o il metodo maschera potenzialmente l’uso di altre sostanze. IN ACCORDO CON L’ARTICOLO 4.2.2 DEL CODICE MONDIALE ANTIDOPING, TUTTE LE SOSTANZE PROIBITE DEVONO ESSERE CONSIDERATE “SOSTANZE SPECIFICATE” AD ECCEZIONE DELLE SOSTANZE INCLUSE NELLE CLASSI S1, S2, S4.4, S4.5, S6.A , E DEI METODI PROIBITI M1, M2 E M3. _- Sostanze che potrebbero essere utilizzate per uno scopo non mirato all’incremento della performance
- Tutte le sostanze proibite sono sostanze specificate ad eccezione di: agenti anabolizzanti, ormoni, alcuni stimolanti (cfr. Lista WADA), antagonisti e modulatori ormonali
- Se è dimostrata assenza di colpa o negligenza e la violazione riguarda una sostanza specificata, la squalifica corrisponde ad un richiamo con nota di biasimo (min.) o due anni di squalifica (max.)_
LISTA DELLE SOSTANZE E METODI PROIBITI WADA
S0. SOSTANZE NON APPROVATE
Qualsiasi sostanza farmacologica non compresa in alcuna delle sezioni della Lista e che non sia stata oggetto di approvazione da parte di autorità sanitarie governative di regolamentazione per l’uso terapeutico umano (ad es. farmaci in fase di sviluppo pre-clinico o clinico o non più autorizzati, farmaci in fase di sviluppo, nonché sostanze approvate soltanto ad uso veterinario) è sempre proibita. SOSTANZE SEMPRE PROIBITE IN E FUORI COMPETIZIONE S1. : STEROIDI ANABOLIZZANTI S2 : ORMONI PEPTIDICI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ ORMONALE S3 : ANTIASMATICI (alcuni sono tollerati a patto che l’assunzione sia entro alcuni standard) S4 : MODULATORI ORMONALI S5 : DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI SOSTANZE PROIBITE IN COMPETIZIONE S6 : STIMOLANTI S7 : NARCOTICI S8 : CANNABINOIDI S9 : CORTISONICI Nell’aggiornamento del 2018 è stato tolto il divieto di assunzione di alcol, esso rimane un “farmaco” che mette a rischio la vita dell’atleta ma non è considerato doping perché non migliora la prestazione.
LE FONTI DEL DIRITTO NAZIONALE IN
MATERIA DI DOPING
Il legislatore nazionale si muove su 2 direzioni : da una parte le leggi dello stato la cui evoluzione è la legge 376/2000 o legge antidoping, e dall’altra parte la NADO (organizzazione nazionale antidoping), creata dal CONI, che trova la sua applicazione nella NSA (norme sportive antidoping), ed esse sono il documento che in Italia permette e rende operativo il codice della WADA. Le norme sportive antidoping hanno 3 grossi settori :
- CODICE SPORTIVO ANTIDOPING (CSA)
- DISCIPLINARE DEI CONTROLLI E DELLE INVESTIGAZIONI (DC-I)
- • DISCIPLINARE PER LE ESENZIONI AI FINI TERAPEUTICI (D-EFT) Per quanto riguarda l’ordinamento statale - legge 376/2000, nasce sulla spinta del desiderio di rendere pulito l’ambiente sportivo e per tutelare la salute dei giovani. Prevede la reclusione (3 mesi - 3 anni) e multa (5 - 100 milioni di lire) per il delitto di:
- procacciamento, somministrazione, assunzione o favoreggiamento dell’utilizzo di farmaci o sostanze dopanti;
- adozione o sottoposizione a pratiche mediche dopanti; Prevede reclusione (2 – 6 anni) multa (10 -150 milioni di lire) per il delitto di:
- commercio illegale di farmaci e sostanze dopanti;
- Circostanze aggravanti (danni, minore, dipendenti organismi sportivi) e pene accessorie (interdizioni esercizio professione).
La definizione di doping tra i due ordinamenti Ordinamento statale – L. 376/ “Costituiscono doping la somministrazione o l’assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull’uso dei farmaci” La definizione di doping tra i due ordinamenti Ordinamento sportivo – Il Codice WADA «Per doping si intende la violazione di una o più norme antidoping definite dall’articolo 2.1 all’articolo 2.10 del Codice» (Art. 1 del Codice WADA) :
- La presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker nel campione biologico dell’atleta (Art. 2.1).
- Uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito da parte di un atleta (Art. 2.2).
- Elusione o rifiuto di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici (Art. 2.3).
- Mancata reperibilità (Art. 2.4).
- Manomissione o tentata manomissione in relazione a qualsiasi fase dei controlli antidoping (Art. 2.5).
- Possesso di sostanze vietate e metodi proibiti (Art. 2.6).
- Traffico illegale o tentato traffico di sostanze vietate o metodi proibiti (Art. 2.7).
- Somministrazione o tentata somministrazione ad un atleta durante le competizioni, di un qualsiasi metodo proibito o sostanza vietata, oppure somministrazione o
STRUTTURE E FUNZIONI DI NADO ITALIA
- CCA (Comitato e Controlli Antidoping) si occupa della gestione di controlli e ha rapporti con le federazioni nazionali a cui vengono fornite le indicazioni per effettuare i controlli.
- PNA (Procura Nazionale Antidoping) è un organismo che indaga in prima istanza su qualsiasi evento che riguarda l’antidoping, la giustizia sportiva e gestisce indagini e risultati.
- TNA (Tribunale Nazionale Antidoping) organo giudicante dopo indagine della procura esso è colui che gestisce il processo e decide la colpevolezza o meno
- CEFT (Comitato per le Esenzioni a Finalità Terapeutiche) esperti farmacologici di medicina dello sport deputato al rilascio delle esenzioni a fini terapeutici
Legge 14 dicembre 2000, n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2000 Art. 1. (Tutela sanitaria delle attività sportive. Divieto di doping)
- L’attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e della regolarità delle gare e non può essere svolta con l’ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l’integrità psicofisica degli atleti.
- Costituiscono doping la somministrazione o l’assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.
- Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull’uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche.
Art 3. (Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive)
- È istituita presso il Ministero della sanità la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, di seguito denominata "Commissione", che svolge le seguenti attività: a) predispone le classi e procede alla revisione delle stesse b) determina, anche in conformità alle indicazioni del CIO e di altri organismi ed istituzioni competenti, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli anti-doping ed individua le competizioni e le attività sportive per le quali il controllo sanitario è effettuato dai laboratori, tenuto conto delle caratteristiche delle competizioni e delle attività sportive stesse; c) effettua, tramite i laboratori, anche avvalendosi di medici specialisti di medicina dello sport, i controlli anti- doping e quelli di tutela della salute, in gara e fuori gara; predispone i programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive; d) individua le forme di collaborazione in materia di controlli anti-doping con le strutture del Servizio sanitario nazionale; e) e) mantiene i rapporti operativi con l’Unione europea e con gli organismi internazionali, garantendo la
partecipazione a programmi di interventi contro il doping. f) può promuovere campagne di informazione per la tutela della salute nelle attività sportive e di prevenzione del doping, in modo particolare presso tutte le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali, le società affiliate, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi delle attività dei medici specialisti di medicina dello sport. Art. 4. (Laboratori per il controllo sanitario sull’attività sportiva)
- Riguarda i laboratori per il controlli di attività sportive, come se fossero dei tutori di salute pubblica. L’articolo dichiara che il controllo sanitario è fatto da 1 o più organi accreditati dal CIO, e questi laboratori agiscono in convenzione con il Ministero della salute per dei controlli che il laboratorio fa per il Ministero.
- I laboratori svolgono i seguenti compiti: a) effettuano i controlli anti-doping secondo le disposizioni adottate dalla Commissione. b) eseguono programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive; c) collaborano con la Commissione.
- Gli enti sono altresì tenuti a predisporre tutti gli atti necessari per il rispetto delle norme di tutela della salute di cui alla presente legge.
- Gli atleti aderiscono ai regolamenti e dichiarano la propria conoscenza ed accettazione delle norme.
- Il CONI, le federazioni sportive e gli enti di promozione dell’attività sportiva curano altresì l’aggiornamento e l’informazione dei dirigenti, dei tecnici, degli atleti e degli operatori sanitari sulle problematiche concernenti il doping. Art. 7. (Farmaci contenenti sostanze dopanti)
- I produttori, gli importatori e i distributori di farmaci appartenenti alle classi farmacologiche vietate dal CIO, sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero della sanità i dati relativi alle quantità prodotte, importate, distribuite e vendute alle farmacie, agli ospedali o alle altre strutture autorizzate di ogni singola specialità farmaceutica.
- Le confezioni di farmaci devono recare un apposito contrassegno il cui contenuto è stabilito dalla Commissione, sull’involucro e sul foglio illustrativo, unitamente ad esaurienti informazioni descritte nell’apposito paragrafo "Precauzioni per coloro che praticano attività sportiva”. “per chi svolge attività sportiva l’uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test antidoping”.
Art. 8 (Relazione al Parlamento)
- Il Ministro della sanità presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, nonchè sull’attività svolta dalla Commissione. Art. 9. (Disposizioni penali)
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con ... la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l’utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, compresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze.
- La pena si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste dalla legge non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni
dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164 a euro 77.468. Lista di classi dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche vietate per doping del Comitato Tecnico Sanitario (SVD) La lista intende perseguire l’obbligo di garantire la certezza della conoscenza e la tutela di coloro che praticano lo sport. La lista è aggiornabile secondo le modalità definite. Le classi di sostanze vietate e delle pratiche e metodi, il cui impiego è considerato doping, sono state individuate nel rispetto della convenzione di Strasburgo, delle disposizione della convenzione internazionale contro il doping dello sport. SEZIONE 1 - CLASSI VIETATE; SEZIONE 2 - PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI VIETATE; SEZIONE 3 - MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI;
SEZIONE 4 - ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI
PRINCIPI ATTIVI VIETATI E DEI RELATIVI MEDICINALI;
SEZIONE 5 - PRATICHE E METODI VIETATI
Nella Sezione 1, la Classe S0 comprende qualsiasi farmaco in via di sviluppo o ogni altra sostanza farmacologicamente attiva non ancora autorizzata da parte dell’Agenzia Italiana del Farmaco per un impiego terapeutico nell’uomo (ossia farmaci in fase di sviluppo pre-clinico o clinico) o non più autorizzati nonché sostanze approvate soltanto ad uso veterinario. Queste sostanze sono sempre vietate in e fuori gara. Per i medicinali, contenenti principi attivi singoli od in associazione, vietati per doping, dei quali è consentito l’uso topico, è proibita un’assunzione diversa da quella indicata nell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC). Tuttavia, fermo restando quanto stabilito... in un’ottica di maggior tutela del consumatore ...la SVD ritiene opportuno inserire anche quei medicinali, la cui dose raccomandata dai titolari di AIC, sia inferiore alla dose massima consentita dalla WADA, nonché prescriverne i relativi pittogrammi ed avvertenze speciali previsti per le (potenziali, in questi casi) sostanze dopanti. Per i soggetti in età pediatrica che svolgono attività sportiva non è permesso l’impiego di medicinali, per i quali non è prevista nell’AIC (Autorizzazione Immissione in Commercio) l’autorizzazione per uso pediatrico.