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Le fonti del diritto internazionale in materia di doping Le fonti del diritto nazionale in materia di doping L’organizzazione nazionale antidoping La Lista e L’esenzione ai fini terapeutici I controlli antidoping, il Registered Testing Pool (RTP), l’obbligo di reperibilità (whereabouts) e l’esecuzione del controllo antidoping. Principali effetti delle sostanze vietate per doping La medicalizzazione dell’atleta Indicazioni, limiti e rischi nell’uso dei principali integtratori alimentari
Tipologia: Sbobinature
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Christian Della negra Lezione 1 Carlo Tranquilli
1. LE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE IN MATERIA DI DOPING LE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE IN MATERIA DI DOPING 1 Le fonti rappresentano vari settori, da una parte quelli dei rapporti tra gli stati, sia europei che di tutto il mondo, e da una parte quelli dei rapporti tra le autorità sportive, cioè il comitato olimpico italiano, le federazioni internazionali…viene quindi individuato un legislatore internazionale. Il legislatore internazionale può essere diverso a seconda delle possibilità che vengono offerte relativamente alla necessità legislativa e a seconda degli obiettivi che la legislazione intende perseguire. Due gli aspetti importanti da considerare: da una parte a livello europeo il consiglio d’Europa e un istituzione importante come l’UNESCO e dall’altra parte la WADA , ovvero l’ organizzazione mondiale antidoping , nata per armonizzare e per governare l’intero antidoping mondiale. Per quanto riguarda la legislazione statuale bisogna far riferimento alla convenzione di Strasburgo del 1989 e alla convenzione di Parigi del 2005. Questi sono i 2 grandi eventi che hanno contraddistinto la storia dell’antidoping mondiale. La WADA invece ha trovato la sua espressione nella diffusione del codice mondiale e standard. Quindi in ambito internazionale la materia dell’ antidoping e del doping è disciplinata dalla convenzione contro il doping di Strasburgo adottata il 16 novembre 1989 e ratificata in Italia con legge 29 novembre 1995, n.522. Inoltre la convenzione internazionale contro il doping UNESCO è stata adottata a Parigi dalla XXXIII conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005 e ratificata in Italia con legge 26 novembre 2007, n.230. Il codice WADA (World Anti-Doping Agency) è stato emanato nel 2004 e aggiornato nel 2009 e nel 2015. Infine gli standard internazionali WADA che discendono dal codice e sono ad esso allegati. CONVENZIONE CONTRO IL DOPING DI STRASUBRGO Adottata il 16 novembre 1989 e ratificata in Italia con Legge 29 novembre 1995, n.522. Riguarda il coordinamento interno tra le istituzioni pubbliche e sportive , cioè tra i comitati olimpici e le federazioni sportive nazionali e internazionali e l’organizzazione statuale dei vari paesi e l’organizzazione degli stati in ambito della comunità europea. E poi riguarda la cooperazione internazionale , cioè fa in modo che tutte queste strutture e istituzioni possano trovare punti di interesse comune. CONVENZIONE INTERNAZIONALE CONTRO IL DOPING UNESCO Adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005 e ratificata in Italia con Legge 26 novembre 2007, n. 230. È stata sottoscritta da 191 paesi partecipanti alla Conferenza Generale di Parigi del 19 ottobre 2005 dell’UNESCO. È molto importante perché per la prima volta ai paesi partecipanti impone:
Le regole e i principi dell’antidoping devono essere seguite da:
Lezione 3 LE FONTI DI DIRITTO NAZIONALE IN MATERIA DI DOPING 1 Il legislatore nazionale si è mosso in 2 direzioni diverse : da una parte in vista delle leggi vere e proprie dello stato, la cui evoluzione più importante è stata la legge 376 del 2000 che è la legge antidoping e dall’altra parte la attività dell’organismo sportivo che attraverso il CONI ha creato un organizzazione antidoping nazionale sempre più autonoma, la NADO. L’organizzazione antidoping nazionale trova la sua esplicitazione dal punto di vista operative dalle norme sportive antidoping NSA). La Legge 376 del 2000: “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”. Norme sportive antidoping NSA Le norme sportive antidoping (NSA) sono il documento tecnico-attuativo del Codice Mondiale Antidoping WADA e dei relativi Standard internazionali. Hanno 3 grossi settori :
(interdizioni esercizio professione). La definizione di doping tra i due ordinamenti Ordinamento statale – L. 376/ “Costituiscono doping la somministrazione o l’assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull’uso dei farmaci”. La definizione di doping tra i due ordinamenti Ordinamento sportivo – Il Codice WADA «Per doping si intende la violazione di una o più norme antidoping definite dall’articolo 2. all’articolo 2.10 del Codice», (Art. 1 del Codice WADA). La definizione di doping tra i due ordinamenti Ordinamento sportivo – Le Norme Sportive Antidoping
dell’atleta (Art. 2.1).
Lezione 4 LE FONTI DEL DIRITTO NAZIONALE IN MATERIA DI DOPING 2-3- La Legge 376 del 2000 : “ Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping ”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.294 del 18 dicembre 2000. Art. 1 (TUTELA ATTIVITA’ SPORTIVA E DEFINIZIONE E DIVIETO DI DOPING): L’attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi dei valori contro il doping richiamati dalla Convenzione di Strasburgo, ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e non può essere svolta con l’ausilio di tecniche, metodologie o sostanze che possano mettere in pericolo l’integrità psicofisica degli atleti. 1.2: Costituiscono doping la somministrazione o l’assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. 1,3: Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull’uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2. 1.4: In presenza di condizioni patologiche dell’atleta documentate e certificate dal medico, all’atleta stesso può essere prescritto specifico trattamento purchè sia attuato secondo le modalità indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tale caso, l’atleta ha l’obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purchè ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica. Art. 2 (CLASSI DI SOSTANZE DOPANTI): Riguarda le classi delle sostanze proibite, i farmaci biologicamente o farmacologicamente attivi e le pratiche mediche le cui applicazioni sono considerate doping. 2.2: La ripartizione in classi dei farmaci è determinata sulla base delle caratteristiche chimico farmacologiche e la ripartizione in classi delle pratiche mediche è determinata sulla base dei rispettivi effetti fisiologici. 2.3: Le classi sono sottoposte a revisione periodica con cadenza non superiore a sei mesi e le relative variazioni sono apportate se necessarie. Art. 3 (COMMISSIONE PER LA VIGILANZA ED IL CONTROLLO SUL DOPING): Riguarda l’istituzione di una Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive. 3.1: È istituita presso il Ministero della Sanità una commissione che tutela la salute nell’attività sportiva e svolge le seguenti attività: a) predispone le classi di cui all’articolo 2, comma 1, e procede alla revisione delle stesse, secondo le modalità di cui all’articolo 2, comma 3; b) determina, anche in conformità alle indicazioni del CIO e di altri organismi ed istituzioni competenti, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli anti-doping ed individua le competizioni e le attività sportive per le quali il controllo sanitario è effettuato dai laboratori di cui all’articolo 4, comma 1, tenuto conto delle caratteristiche delle competizioni e delle attività sportive stesse; c) effettua, tramite i laboratori di cui all’articolo 4, anche avvalendosi di medici specialisti di medicina dello sport, i controlli anti-doping e quelli di tutela della salute, in gara e fuori gara; predispone i programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive; d) individua le forme di collaborazione in materia di controlli anti-doping con le strutture del Servizio sanitario nazionale; e) mantiene i rapporti operativi con l’Unione europea e con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il doping
f) può promuovere campagne di informazione per la tutela della salute nelle attività sportive e di prevenzione del doping, in modo particolare presso tutte le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali, le società affiliate, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi delle attività dei medici specialisti di medicina dello sport. Art.4 (LABORATORI PER IL CONTROLLO SANITARIO SULL’ ATTIVITA’ SPORTIVA): Riguarda i laboratori per il controllo sanitario sull’attività sportiva. 4.1: Il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attività sportive è svolto da uno o più laboratori accreditati dal CIO o da altro organismo internazionale riconosciuto, questi laboratori sono sottoposti alla vigilanza dell’Istituto superiore di sanità. Quali sono i compiti dei laboratori?
Lezione 5
2. NSA CODICE SPORTIVO ANTIDOPING NSA CODICE SPORTIVO ANTIDOPING 1 Il codice sportivo antidoping (CSA) è colui il quale che identifica in maniera chiara l’attuazione del codice WADA. Art. 1 : definizione di doping : per doping si intende la violazione di una o più norme contenute nei successivi articoli 2 e 3 del presente Codice. Art. 2 : sono le violazioni del codice WADA. Per doping si intende la violazione di una o più norme contenute negli articoli dal 2.1 al 2.10 del presente Codice. Lo scopo dell’articolo 2 è quello di specificare le circostanze e la condotta che costituiscono violazione delle norme antidoping. Gli Atleti o altre Persone saranno tenuti a conoscere cosa costituisca violazione delle norme antidoping e le sostanze vietate e i metodi proibiti che sono inclusi nella Lista. Quanto segue costituisce violazione delle norme antidoping: 2.1 La presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker nel campione biologico dell’Atleta , che deve accertarsi personalmente di non assumere alcuna sostanza vietata poiché sarà ritenuto responsabile per il solo rinvenimento nei propri campioni biologici di qualsiasi sostanza vietata, metabolita o marker. Ai fini dell’accertamento della violazione delle NSA, infatti, non è necessario dimostrare il dolo, la colpa, la negligenza o l’uso consapevole da parte dell’Atleta. 2.1.2 Uno dei seguenti casi costituisce prova sufficiente di violazione della normativa antidoping ai sensi dell’articolo 2.1:
caso in cui l’Atleta rinunci all’analisi del campione biologico B e quest’ultimo non venga analizzato;
confermi l’esito de lle analisi effettuate sul campione biologico A. il campione biologico B dell’Atleta viene suddiviso in due flaconi e le analisi del secondo flacone confermano la presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker rinvenuta nel primo flacone 2.1.3 La mera presenza di un qualsiasi quantitativo di una sostanza vietata, dei suoi metaboliti o marker nel campione biologico dell’Atleta costituisce di per sé una violazione delle NSA, fatta eccezione per le sostanze per le quali la Lista delle sostanze e dei metodi proibiti indica specificamente un valore soglia. 2.1.4 In deroga alla norma generale prevista dall’articolo 2.1, la Lista delle sostanze e dei metodi proibiti ovvero gli Standard Internazionali possono fissare alcuni criteri specifici per la valutazione delle sostanze vietate che possono essere prodotte per via endogena. 2.2 Uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito da parte di un Atleta. 2.2.1 Spetta ad ogni Atleta accertarsi personalmente di non assumere alcuna sostanza vietata o di non utilizzare alcun metodo proibito. Ai fini dell’accertamento della violazione delle NSA, non sarà necessario dimostrare che vi sia dolo, colpa, negligenza o l’uso consapevole da parte dell’Atleta. 2.2.2 Il successo o il fallimento dell'uso o del tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito non costituiscono un elemento essenziale. È sufficiente, infatti, che la sostanza vietata o il metodo proibito siano stati usati o si sia tentato di usarli per integrare una violazione delle NSA. 2.3 Eludere, rifiutarsi od omettere di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici. Eludere il prelievo dei campioni biologici, ovvero, senza giustificato motivo, rifiutarsi di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici previa notifica, in conformità alla normativa antidoping applicabile. 2.4 Mancata reperibilità (Whereabouts Failures). Ogni violazione delle condizioni previste per gli Atleti che devono sottoporsi ai Controlli fuori competizione, incluse la mancata presentazione di informazioni utili sulla reperibilità e la mancata
esecuzione di test in base a quanto previsto dal D-CI. Ogni combinazione di 3 (tre) mancati Controlli e/o omesse comunicazioni, ...entro un periodo di 12 (dodici) mesi da parte di un Atleta inserito in un RTP. 2.5 Manomissione o tentata manomissione in relazione a qualsiasi fase dei Controlli antidoping. Condotta volta a minare la procedura di controllo antidoping ma che non rientra nella definizione di pratiche vietate. La manomissione comprende, a titolo puramente esemplificativo, intralciare o tentare di intralciare intenzionalmente l’operato di un addetto al controllo antidoping, fornire informazioni fraudolente ad una Organizzazione Antidoping ovvero intimidire o tentare di intimidire un potenziale testimone. 2.6 Possesso di sostanze vietate e ricorso a metodi proibiti. 2.6.1 Possesso da parte di un Atleta, durante le competizioni, di qualsiasi sostanza vietata o il ricorso a qualsiasi metodo proibito, oppure possesso da parte di un Atleta, fuori competizione, di un metodo o di una sostanza espressamente vietati fuori competizione, a meno che l'Atleta possa dimostrare che il possesso sia dovuto ad un uso terapeutico consentito nelle forme e nei modi di cui agli articoli 14 e 15 o ad altro giustificato motivo. 2.6.2 Possesso da parte del Personale di supporto dell’Atleta, durante le competizioni, di qualsiasi sostanza vietata o di qualsiasi metodo proibito, oppure il possesso da parte del Personale di supporto dell’Atleta, fuori competizione, di una sostanza o di un metodo espressamente vietati fuori competizione, in relazione a un Atleta, una competizione o un allenamento, a meno che il Personale possa dimostrare che il possesso sia dovuto ad un uso terapeutico consentito nelle forme e nei modi di cui agli articoli 14 e 15 o ad altro giustificato motivo. 2.7 Traffico illegale o tentato traffico illegale di sostanze vietate o metodi proibiti. 2.8 Somministrazione o tentata somministrazione ad un Atleta durante le competizioni, di una qualsiasi sostanza vietata o metodo proibito, oppure somministrazione o tentata somministrazione ad un Atleta, fuori competizione, di una sostanza o di un metodo che siano proibiti fuori competizione. 2.9 Complicità. Fornire assistenza, incoraggiamento e aiuto, istigare, dissimulare o assicurare ogni altro tipo di complicità intenzionale in riferimento a una qualsiasi violazione o tentata violazione delle NSA o violazione dell’articolo 4.12.1 da parte di altra persona. 2.10 Divieto di associazione. L’Atleta o altra Persona soggetti alla autorità di una ADO, che ...si è avvalsa o ha favorito la consulenza di Personale di supporto dell’Atleta: 2.10.1 Soggetto all’autorità di una Organizzazione Antidoping che stia scontando un periodo di squalifica, ovvero 2.10.2 Non soggetto all’autorità di una Organizzazione Antidoping,...che sia stato condannato o ritenuto colpevole solo nell’ambito di un procedimento penale, disciplinare o professionale per aver assunto una condotta che costituisca violazione del regolamento antidoping ove fossero state applicati il Codice WADA e le NSA.... 2.10.3 Funga da copertura o intermediario per un soggetto di cui agli artt. 2.10.1 o 2.10.2. Art. 3 : Le seguenti voci costituiscono altre violazioni delle NSA: 3.1 Qualsiasi violazione riferita alle fasi del controllo antidoping disposto dalla SVD di cui alla legge 376/2000. 3.2 La mancata collaborazione da parte di qualunque soggetto per il rispetto delle NSA, ivi compresa l’omessa denuncia di circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento di fatti di doping. 3.3 La condotta offensiva nei confronti del DCO e/o del Personale addetto al controllo antidoping, la quale non sia configurabile come violazione dell’articolo 2.5 del CSA.
italiane ovvero che prendono parte a una manifestazione sportiva nazionale o che sono presenti sul territorio nazionale. 16.2 ...ha facoltà di sottoporre al controllo qualsiasi Atleta ancora in attività nei confronti del quale sia autorizzato ai sensi dell’articolo 16.1, compresi quelli che stanno scontando un periodo di squalifica. 16.3 All’Atleta potrà essere richiesto dal Personale incaricato del prelievo, di fornire un proprio campione biologico in qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo, nei termini e nelle modalità previste... Articolo 17 Indagini ed investigazioni Articolo 18 Analisi dei campioni biologici Articolo 19 Gestione dei risultati
Lezione 7 NSA ESENZIONE A FINI TERAPEUTICI Un’atleta che per motivi di salute deve ricorrere all’assunzione e/o somministrazione di farmaci contenenti principi attivi compresi nella Lista deve presentare domanda di TUE ( Therapeutic use exemption ). A livello nazionale la domanda la si deve presentare al CEFT ( Comitato esenzioni a finalità terapeutiche ), a livello internazionale la si deve presentare al TUEC della Federazione Internazionale. Criteri di concessione di una TUE Viene concessa se: a) L’atleta potrebbe subire danno se la terapia venisse sospesa. b) L’uso della sostanza non incrementa la performance. c) Non è possibile curare la malattia con farmaci non proibiti. Ogni esenzione ha una precisa durata, al termine cesserà di efficacia, nel caso in cui servisse ancora, l’atleta dovrà presentare una nuova richiesta prima della scadenza. Nel caso in cui una TUE sia scaduta o revocata e la sostanza proibita è ancora presente nell’organismo dell’atleta, la PNA interpellerà il CEFT che valuterà la situazione. Ciascuna TUE avrà una precisa durata, così come deciso dal CEFT, al termine della quale la TUE cesserà automaticamente di avere efficacia. Nel caso in cui l’Atleta necessiti di proseguire l’utilizzo della sostanza o metodo proibiti successivamente alla scadenza della TUE, dovrà procedere, prima di tale scadenza, alla presentazione di una nuova domanda di TUE. Nel caso in cui una TUE sia scaduta o sia stata revocata e la sostanza proibita soggetta alla TUE sia ancora presente nell’organismo dell’Atleta, la Procura Nazionale Antidoping (PNA), a seguito di un riscontro di Esito Avverso, interpellerà il CEFT, che valuterà se il referto è compatibile con la scadenza o la revoca della TUE. Procedura per la presentazione di una domanda di TUE
diagnosi).
comunicarlo. Il modulo per la richiesta (Modulo TUE F49) prevede la presentazione del certificato medico di idoneità all’attività sportiva aggiornato con la patologia per cui si chiede la TUE; il modulo va compilato in stampatello affinché leggibile e in ogni sua parte, specificando la federazione di appartenenza e la disciplina praticata, bisogna specificare la diagnosi, i principi attivi del medicinale e la via di somministrazione (bocca, vena o ano) con il dosaggio e la durata totale della cura. Per gareggiare, l’atleta deve attendere la decisione del CEFT. Un domanda di TUE presentata al CEFT (livello nazionale) che è stata accettata deve essere riconosciuta valida anche dalla rispettiva Federazione Internazionale di appartenenza. TUE - Procedura di impugnazione
d) Atleti di alto livello che sono cittadini di altri paesi ma che risiedono, si allenano, gareggiano o svolgono altre attività in Italia; e) Atleti che scontano un periodo di squalifica o sospensione cautelare; f) Atleti presenti nell’RTP nazionale; g) Atleti che erano presenti nell’RTP prima del ritiro dall’attività agonistica i quali chiedono di essere reintegrati alla attività agonistica; h) precedenti violazioni della normativa antidoping/esito dei Controlli, tra cui eventuali parametri biologici anormali (parametri ematici, profili steroidei, ecc.); i) andamento delle prestazioni sportive, tra cui, in particolare, miglioramenti repentini della prestazione e/o prestazioni elevate durature senza un riscontro commisurato di Controlli an*doping; l) ripetuta omissione di informazioni sulla reperibilità; m) dinamiche sospette relative alla comunicazione delle Informazioni sulla reperibilità presso il luogo di permanenza (ad es.: aggiornamenti all’ultimo minuto); n) trasferimento o svolgimento degli allenamenti presso una località remota; o) ritiro o assenza da una competizione in cui era prevista la partecipazione p) associazione con terzi (ad es.: compagni di squadra, allenatori o medici) con precedenti di doping; q) infortunio; r) età/fase della carriera (ad es.: passaggio da categoria junior a senior, prossimità della scadenza del contratto, vicino al ritiro); s) incentivi finanziari per il conseguimento di prestazioni migliori, tra cui premi in denaro od opportunità di sponsorizzazione; t) informazioni attendibili fornite da terzi, ovvero dati elaborati da o condivisi con altre organizzazioni antidoping. Random testing Test casuali , la selezione casuale ponderata garantisce che sia selezionata la maggiore percentuale di atleti cosiddetti “a rischio”.
Lezione 9 I CONTROLLI ANTIDOPING 2 Registered Testing Pool (RTP) L’RTP è un elenco di atleti , individuato da ciascuna Federazione Internazionale e dalla singola NADO, che è tenuto all’adempimento dei Whereabouts , questo gruppo di atleti viene periodicamente aggiornato. Gli adempimenti in capo all’atleta relativi al luogo di permanenza iniziano dalla comunicazione dell’inserimento in RTP e cessano solo a seguito della comunicazione di cancellazione dal registro da parte di NADO Italia, oppure con la comunicazione del ritiro dalle competizioni sportive da parte dell’atleta. Whereabouts L’atleta è tenuto a fornire i whereabouts che sono informazioni sulla sua reperibilità , ovvero:
Quando l’atleta è tenuto ad inviare i whereabouts? Un atleta inserito nell’elenco RTP è tenuto a comunicare trimestralmente le informazioni personali complete ed accurate relative ai luoghi di permanenza nel periodo di riferimento in modo tale da poter essere sempre localizzato ai fini dei Controlli nel corso di tale periodo. Quando l’atleta è tenuto ad inviare i whereabouts
Lezione 10
3. PRINCIPALI EFFETTI DELLE SOSTANZE VIETATE PER DOPING PRINCIPALI EFFETTI DELLE SOSTANZE VIETATE PER DOPING 1-2-3- I farmaci sono generalmente aselettivi , per cui per agire presentano degli effetti collaterali , questi effetti sono inammissibili per gli atleti perché provocano un danno alla salute. PRINCIPALI CLASSI DI SOSTANZE VIETATE PER DOPING 1 ) Stimolanti (vietati solo in competizione) (anfetamine, cocaina, efedrina...) Aumentano l’attenzione, stimolano il sistema nervoso centrale, riducono il senso di fame e di fatica, aumenta la frequenza cardiaca e la glicemia degli acidi grassi; hanno parecchi effetti indesiderati tra cui aumento dell’aggressività, dell’irrequietezza, dell’insonnia; possono provocare tremori, cefalea, convulsioni, vomito e colpo di calore; sul cuore provocano ipertensione, vasocostrizione, tachicardia e infarto. Le anfetamine per esempio sono una classe di stimolanti usati in molti sport per la loro capacità di aumentare l’attenzione, la competitività, ridurre il senso di fatica, dare euforia, stimolare il metabolismo energetico. Le anfetamine danno:
2 ) Narcotici (vietati solo in competizione) (eroina, metadone, morfina...) Vengono assunti per ridurre la percezione del dolore aumentando il rischio di aggravare le lesioni traumatiche già esistenti; comportano diversi effetti collaterali tra cui alterazioni dell’umore, depressione respiratoria, nausea, vomito, stitichezza e creano dipendenza. La morfina e l’eroina bloccano la percezione del dolore e ne aumentano la tollerabilità. Chi li usa può gareggiare anche con traumi dolorosi. In cambio danno vomito, depressione del respiro, dipendenza fisica e psichica, alterazione dell’umore
3 ) Cannabinoidi (hashish marijuana...) Aumentano il senso di benessere e di euforia e riducono la tensione pregara, provocano una riduzione della coordinazione, alterano la percezione del tempo e la personalità, inoltre provocano ansia, euforia, sonnolenza, apatia e tachicardia. Marijuana e hashish distorcono la percezione e non consentono la corretta valutazione del rischio. L’atleta compie azioni (acrobazie) che non farebbe in condizioni normali. 4 ) Glucocorticosteroidi (vietati in competizione tramite ogni tipo di assunzione) Hanno una forte azione antinfiammatoria, effetti euforizzanti e riducono la fatica; tra i numerosi effetti collaterali portano a insufficienza cardiaca, disturbi elettroliti, amenorrea e insufficienza renale. 5 ) Agenti anabolizzanti (vietati in e fuori competizione) (ormoni steroidei, testosterone, nandrolone...) Hanno effetti come l’aumento della massa muscolare correlato ad una riduzione della massa grassa, aumentano la resistenza alla fatica, di contro portano al blocco della crescita delle ossa lunghe, presenza di acne, danni epatici, insufficienza riproduttiva e aumento delle lesioni tendinee; un uso prolungato porta ad epatite e tumori; a danni psichici come euforia, psicosi, depressione e dipendenza; a danni cardiovascolari come infarto del miocardio, embolia polmonare e cardiomiopatia. Sono spesso associati a:
l’atrofia testicolare.