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libro 3° , capitolo XXIV del libro campobasso diritto commerciale
Tipologia: Sintesi del corso
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Il fallimento delle società.
Assoggettabili a fallimento non sono solo gli imprenditori individuali, ma anche le società, in quanto la legge ha sempre equiparato l'imprenditore individuale e l'imprenditore collettivo e ha voluto sanzionare il comportamento degli organi direttivi e di controllo dell'ente stesso.
La legge fallimentare prevede che siano assoggettabili a fallimento gli imprenditori commerciali non piccoli. Per quanto riguarda le società, si considerano soggette a fallire solo quelle commerciali. Invece non sono mai assoggettabili a fallimento le imprese per cui è prevista la liquidazione coatta amministrativa.
Le differenze sostanziali rispetto al fallimento dell'imprenditore individuale, emergono in ordine agli effetti personali del fallimento e al fatto che le persone fisiche che rappresentano la società (soci, amministratori, sindaci) sono soggetti diversi dalla società stessa. La legge fallimentare Lf 146 ha esteso talune limitazioni che colpiscono il fallito agli amministratori della società dichiarata fallita, pur non essendo tali soggetti falliti a loro volta. La dichiarazione di fallimento non determina la scomparsa della società.
Per quanto riguarda i soci, la loro posizione è incisa dal fallimento in maniera profondamente diversa a seconda che la loro responsabilità sia limitata o illimitata. In caso di fallimento di società con soci a responsabilità limitata, il curatore potrà spingere la sua azione solo nei limiti della responsabilità del socio, la quale coincide con il capitale sottoscritto. Gli effetti più rilevanti prodotti dalla dichiarazione di fallimento si manifestano però nei confronti dei soci aventi responsabilità sussidiaria illimitata verso la società Lf 147. In linea generale, i soci illimitatamente responsabili ai quali si estende il fallimento della società sono tutti i soci delle società in nome collettivo e i soci accomandatari delle società in accomandita semplice e per azioni.
Le masse fallimentari.
Nel fallimento di società senza soci con responsabilità sussidiaria illimitata la massa attiva è una sola, cioè il patrimonio sociale; così una sola è la massa passiva, cioè il complesso dei debiti della società. Nelle società di capitali la responsabilità dei soci è limitata al solo capitale conferito; dei debiti sociali risponde soltanto la società. Nelle società aventi soci a responsabilità
illimitata, poiché il fallimento della società implica quello dei singoli soci illimitatamente responsabili, le masse fallimentari saranno più d'una. Le masse attive, così come le masse passive, saranno tante quanti sono i soci illimitatamente responsabili più la massa sociale. La legge fallimentare prevede che il tribunale nomini, sia per il fallimento della società, sia per quello dei soci, un solo giudice delegato e un solo curatore fallimentare. Possono essere nominati però più comitati dei creditori. Il patrimonio della società e quello dei singoli soci debbono invece essere tenuti distinti, e distinto è lo svolgimento della procedura.
Il fallimento delle cooperative.
Lf 151 Non determina il fallimento dei soci illimitatamente responsabili della cooperativa: le società cooperative sono infatti caratterizzate da un numero notevole di soci, spesso estranei alla gestione. Tuttavia la legge fallimentare prevede che, dichiarato esecutivo lo stato passivo del fallimento, il giudice delegato possa autorizzare il curatore a chiedere ai soci il versamento delle somme necessarie per l'estinzione delle passività.
fallimento e patrimoni destinati.
(Patrimoni destinati ad uno specifico affare).
Se e' dichiarato il fallimento della societa', l'amministrazione del patrimonio destinato previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile e' attribuita al curatore che vi provvede con gestione separata.
Il curatore provvede a norma dell'articolo 107 alla cessione a terzi del patrimonio, al fine di conservarne la funzione produttiva. Se la cessione non e' possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della societa' in quanto compatibili.
Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell'attivo fallimentare, detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell'articolo 2447-ter, primo comma, lettera d), del codice civile.
(Patrimonio destinato incapiente; violazione delle regole di separatezza).
Se a seguito del fallimento della societa' o nel corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato e' incapiente provvede, previa autorizzazione del giudice delegato, alla sua liquidazione secondo le regole della liquidazione della societa' in quanto compatibili.
I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda di insinuazione al passivo del fallimento della societa' nei casi di responsabilita'